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Document 52013PC0689

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, degli accordi in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Commonwealth dell'Australia, la Repubblica federativa del Brasile, il Canada, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, la Repubblica dell'India e il Giappone a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) 1994, concernenti la modifica degli impegni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea

/* COM/2013/0689 final - 2013/0331 (NLE) */

52013PC0689

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, degli accordi in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Commonwealth dell'Australia, la Repubblica federativa del Brasile, il Canada, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, la Repubblica dell'India e il Giappone a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) 1994, concernenti la modifica degli impegni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea /* COM/2013/0689 final - 2013/0331 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Ciascun membro dell'Organizzazione mondiale del commercio ("OMC") ha allegato all'accordo generale sugli scambi di servizi (nel seguito "GATS") un elenco di impegni specifici comprendente le condizioni dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale per ogni settore dei servizi e, se del caso, un elenco delle esenzioni dalla clausola della nazione più favorita.

Alla conclusione dell'Uruguay Round (1994) le Comunità europee e i loro Stati membri hanno presentato un elenco unico di impegni e di esenzioni NPF che rifletteva i loro obblighi nei confronti dei paesi terzi (CE-12).

Nel 2003 le Comunità europee[1] hanno avviato il consolidamento dell'elenco GATS della CE-12 e dei 13 elenchi GATS distinti degli Stati membri della CE che hanno aderito alla CE nel 1995 e nel 2004 (la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Finlandia, l'Ungheria, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Slovenia e il Regno di Svezia).

I negoziati con i membri dell'OMC e il processo di certificazione del nuovo elenco GATS della CE-25 sono stati conclusi alla fine del 2006. La conclusione degli accordi firmati con i diversi membri dell'OMC interessati è in corso (in attesa di ratifica in cinque Stati membri).

In seguito all'adesione all'UE della Repubblica di Bulgaria e della Romania, gli elenchi GATS di questi due paesi devono essere consolidati con quello dell'UE-25 ed è stato quindi avviato il processo di consolidamento dell'elenco GATS certificato dell'UE-25 e degli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania (UE-27).

Con una comunicazione a norma dell'articolo V del GATS (diffusa come documento S/SECRET/11 del 30 ottobre 2007 e S/SECRET/11/Corr.1 del 26 novembre 2007), le Comunità europee e i loro Stati membri hanno notificato la propria intenzione di modificare gli impegni contenuti nell'elenco di impegni allegato alla comunicazione in vista dell'adesione all'UE della Repubblica di Bulgaria e della Romania ("UE 27").

Il 31 gennaio 2008 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire negoziati con alcuni altri membri dell'OMC a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) del 1994, al fine di raggiungere un accordo su un eventuale adeguamento compensativo reso necessario dalla modifica degli impegni commerciali nel quadro del GATS in seguito all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

Dopo la presentazione di tale comunicazione, il Commonwealth dell'Australia, la Repubblica federativa del Brasile, il Canada, la Repubblica popolare cinese, la Repubblica dell'India, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, il Giappone e gli Stati Uniti messicani[2] hanno manifestato il loro interesse.

A norma del paragrafo 4 delle procedure di attuazione dell'articolo XXI del GATS (S/L/80), il membro che apporta modifiche e qualsiasi membro che si ritiene danneggiato conducono negoziati al fine di giungere ad un accordo entro tre mesi dall'ultima data in cui può essere presentata una manifestazione d'interesse.

I negoziati con il Commonwealth dell'Australia, la Repubblica federativa del Brasile, il Canada, la Repubblica dell'India, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese e il Giappone hanno portato alla stesura di progetti di accordi in forma di scambio di lettere siglati dall'UE in data XXXX [date to be added later] e dal Commonwealth dell'Australia, dalla Repubblica federativa del Brasile, dal Canada, dalla Repubblica dell'India, dalla Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese e dal Giappone in data XXXX [date to be added later].

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

I negoziati sono stati condotti dalla Commissione nel quadro delle direttive di negoziato emanate dal Consiglio[3]. Il Consiglio (TPC) e il Parlamento europeo (INTA) sono stati informati del testo dei progetti di accordi prima che questi fossero siglati.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Con la presente proposta si chiede al Consiglio di autorizzare la firma degli accordi in forma di scambio di lettere con il Commonwealth dell'Australia, la Repubblica federativa del Brasile, il Canada, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, la Repubblica dell'India e il Giappone.

Parallelamente, è presentata una proposta separata relativa alla conclusione di questi accordi.

Quando la decisione del Consiglio relativa alla conclusione di questi accordi sarà stata adottata, la Commissione avvierà la procedura di certificazione prevista dalle norme OMC applicabili.

2013/0331 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, degli accordi in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Commonwealth dell'Australia, la Repubblica federativa del Brasile, il Canada, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, la Repubblica dell'India e il Giappone a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) 1994, concernenti la modifica degli impegni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207, paragrafo 1, e 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il 31 gennaio 2008 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire negoziati con alcuni altri membri dell'Organizzazione mondiale del commercio a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) del 1994 al fine di raggiungere un accordo su un eventuale adeguamento compensativo reso necessario dalla modifica degli impegni commerciali nel quadro del GATS in seguito all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

(2)       I negoziati sono stati condotti dalla Commissione nel quadro delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

(3)       Tali negoziati si sono conclusi e gli accordi in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Commonwealth dell'Australia, la Repubblica federativa del Brasile, il Canada, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, la Repubblica dell'India e il Giappone a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) 1994, concernenti la modifica degli impegni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea ("gli accordi") sono stati siglati da un rappresentante dell'Unione europea in data xxxxxx e da un rappresentante, rispettivamente, del Commonwealth dell'Australia, della Repubblica federativa del Brasile, del Canada, della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, della Repubblica dell'India e del Giappone in data xxxxxx.

(4)       È opportuno firmare gli accordi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma degli accordi in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Commonwealth dell'Australia, la Repubblica federativa del Brasile, il Canada, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, la Repubblica dell'India e il Giappone a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) 1994, concernenti la modifica degli impegni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea ("gli accordi"), con riserva della conclusione di tali accordi ([4]).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la/e persona/e abilitata/e alla firma degli accordi a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               Ora: Unione europea (UE).

[2]               Il Messico e la Cina hanno successivamente ritirato le rispettive manifestazioni di interesse.

[3]               5291/08 del 31 gennaio 2008.

[4]               Il testo degli accordi sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla loro conclusione.

ALLEGATO

alla

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, degli accordi in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Commonwealth dell'Australia, la Repubblica federativa del Brasile, il Canada, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, la Repubblica dell'India e il Giappone a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) 1994, concernenti la modifica degli impegni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra l'Unione europea e XXXXX a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) 1994 concernente la modifica degli impegni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea

A. Lettera dell'Unione europea

Luogo e data

Signor …,

In seguito ai negoziati svoltisi a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) del 1994 riguardo alla modifica degli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea, mi pregio di inviarLe in allegato la lettera congiunta nonché il progetto di relazione sull'esito dei negoziati condotti a norma dell'articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS.

La relazione comprende due allegati: 1) le modifiche proposte nelle notifiche e 2) gli elementi concordati per quanto riguarda il pacchetto di misure di compensazione.

La prego di confermare l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera. Ho l'onore di proporLe che, in caso affermativo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e XXXXX ("l'accordo").

Se è d'accordo, Le propongo inoltre di firmare la lettera congiunta, di siglare la relazione allegata alla lettera e di ritrasmettermi tali documenti, che provvederò a firmare e siglare a mia volta e ad inviare al segretariato dell'OMC, conformemente alle procedure dell'OMC.

Voglia accettare, Signor …, l'espressione della mia profonda stima.

Per l'Unione europea

B. lettera di XXXXX

Luogo e data

Signor …,

ho l'onore di comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del […], così redatta:

"In seguito ai negoziati svoltisi a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) del 1994 riguardo alla modifica degli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea, mi pregio di inviarLe in allegato la lettera congiunta nonché il progetto di relazione sull'esito dei negoziati condotti a norma dell'articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS.

La relazione comprende due allegati: 1) le modifiche proposte nelle notifiche e 2) gli elementi concordati per quanto riguarda il pacchetto di misure di compensazione.

La prego di confermare l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera. Ho l'onore di proporLe che, in caso affermativo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e XXXXX ("l'accordo").

Se è d'accordo, Le propongo inoltre di firmare la lettera congiunta, di siglare la relazione allegata alla lettera e di ritrasmettermi tali documenti, che provvederò a firmare e siglare a mia volta e ad inviare al segretariato dell'OMC, conformemente alle procedure dell'OMC."

Ho l'onore di comunicarle l'accordo del mio governo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor …, l'espressione della mia profonda stima.

A nome di XXXXX

Lettera congiunta

dell'Unione europea, da un lato, e di XXXXX, dall'altro, a norma del paragrafo 5 delle procedure di attuazione dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) (S/L/80 del 29 ottobre 1999) relativa alle modifiche proposte negli elenchi GATS dell'Unione europea (nel seguito "UE") per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

Il 22 ottobre 2007 l'Unione europea ("UE") ha presentato una comunicazione a norma dell'articolo V del GATS (diffusa come documento S/SECRET/11 del 30 ottobre 2007[1]) con cui ha notificato la propria intenzione di modificare gli impegni specifici contenuti nell'elenco allegato alla comunicazione, a norma dell'articolo V, paragrafo 5, del GATS e conformemente alle disposizioni dell'articolo XXI, paragrafo 1, lettera b), del GATS.

Dopo la presentazione di tale comunicazione, XXXXX ha manifestato il suo interesse a norma dell'articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS (XXXX). L'UE e XXXXX hanno avviato negoziati a norma dell'articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS riguardo al documento S/SECRET/11.

Per quanto riguarda la procedura avviata dalla notifica di cui al documento S/SECRET/11, il periodo inizialmente previsto per i negoziati, che è giunto a scadenza il 14 marzo 2008, è stato prorogato (di comune accordo) tredici volte (sino al 25 aprile 2008, al 6 giugno 2008, al 6 ottobre 2008, al 9 gennaio 2009, al 27 marzo 2009, al 26 giugno 2009, al 31 gennaio 2010, al 30 settembre 2010, al 30 giugno 2011, al 29 giugno 2012, al 15 gennaio 2013, al 15 luglio 2013 e infine sino al 15 gennaio 2014). A seguito di tali negoziati, l'UE e XXXXX hanno concordato adeguamenti compensativi relativi alle modifiche di cui al documento S/SECRET/11.

La relazione sull'esito di tali negoziati, che è allegata alla presente, comprende 1) le modifiche proposte nella notifica di cui sopra e 2) gli adeguamenti compensativi concordati per quanto riguarda le modifiche notificate nel documento S/SECRET/11.

La presente lettera e gli allegati I e II della relazione acclusa costituiscono l'accordo tra l'UE e XXXXX concernente il documento S/SECRET/11 ai fini dell'articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS e delle procedure di cui ai paragrafi 5 e 6 del documento S/L/80.[2] L'accordo non va interpretato come recante modifica degli elenchi delle esenzioni a norma dell'articolo II dell'UE. L'accordo non va interpretato in modo da influire sui diritti e sugli obblighi delle parti derivanti dall'articolo VIII del GATS.

Al fine di rispettare le procedure di cui ai paragrafi da 20 a 22 del documento S/L/80, l'UE, dopo aver completato le procedure interne di approvazione applicabili, comunicherà, tramite il segretariato, le modifiche e gli adeguamenti compensativi definiti nell'accordo in forma di progetto di elenco consolidato in vista della certificazione. Questo progetto di elenco sarà il risultato della fusione degli elenchi esistenti di impegni dell'UE e dell'inserimento sia delle modifiche degli impegni notificate dall'UE nel documento S/SECRET/11 che degli adeguamenti compensativi concordati tra l'UE e XXXXX.

Conformemente al paragrafo 20 del documento S/L/80 l'elenco certificato entrerà in vigore al termine di un periodo di 45 giorni dalla data della sua diffusione, a condizione che nessun membro abbia sollevato obiezioni basate sul fatto che il progetto di elenco non rispecchia correttamente i risultati dell'azione a norma dell'articolo XXI e/o che le modifiche contenute nel progetto di elenco superano quelle inizialmente notificate. Di conseguenza, le modifiche proposte nel documento S/SECRET/11 non entreranno in vigore finché non saranno entrati in vigore tutti gli adeguamenti compensativi di cui all'allegato II.

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua inglese, francese e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.

           

Missione permanente dell'Unione europea presso l'Organizzazione mondiale del commercio || Missione permanente di XXXXX presso l'Organizzazione mondiale del commercio

Fatto a: || Fatto a:

Data: || Data:

Relazione

sull'esito dei negoziati condotti a norma dell'articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) riguardo alle modifiche proposte negli elenchi GATS dell'Unione europea (nel seguito "UE") per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

In applicazione del paragrafo 5 delle procedure di attuazione dell'articolo XXI del GATS (S/L/80 del 29 ottobre 1999), l'UE presenta la seguente relazione:

1.           Il 22 ottobre 2007 l'UE ha presentato una comunicazione a norma dell'articolo V del GATS (diffusa come documento S/SECRET/11 del 30 ottobre 2007[3]) con cui ha notificato la propria intenzione di modificare gli impegni specifici contenuti nell'elenco allegato alla comunicazione, a norma dell'articolo V, paragrafo 5, del GATS e conformemente alle disposizioni dell'articolo XXI, paragrafo 1, lettera b), del GATS.

2.           XXXXX ha manifestato il suo interesse a norma dell'articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS (XXXX). L'UE e XXXXX hanno avviato negoziati a norma dell'articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS riguardo al documento S/SECRET/11.

3.           Per quanto riguarda la procedura avviata dalla notifica di cui al documento S/SECRET/11, il periodo inizialmente previsto per i negoziati, che è giunto a scadenza il 14 marzo 2008, è stato prorogato (di comune accordo) tredici volte (sino al 25 aprile 2008, al 6 giugno 2008, al 6 ottobre 2008, al 9 gennaio 2009, al 27 marzo 2009, al 26 giugno 2009, al 31 gennaio 2010, al 30 settembre 2010, al 30 giugno 2011, al 29 giugno 2012, al 15 gennaio 2013, al 15 luglio 2013 e infine sino al 15 gennaio 2014).

4.           A seguito di tali negoziati, l'UE e XXXXX hanno concordato adeguamenti compensativi relativi alle modifiche di cui al documento S/SECRET/11. Gli allegati I e II della presente relazione, unitamente alla lettera congiunta alla quale sono acclusi, costituiscono l'accordo tra l'UE e XXXXX concernente il documento S/SECRET/11 ai fini dell'articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS.[4] L'accordo non va interpretato come recante modifica degli elenchi delle esenzioni a norma dell'articolo II dell'UE. L'accordo non va interpretato in modo da influire sui diritti e sugli obblighi delle parti derivanti dall'articolo VIII del GATS.

5.           In considerazione di quanto finora esposto, le modifiche proposte e gli adeguamenti compensativi concordati sono inseriti nel progetto di elenco consolidato GATS dell'UE, che è il risultato della fusione degli elenchi esistenti di impegni dell'UE e dell'inserimento sia delle modifiche degli impegni notificate dall'UE nel documento S/SECRET/11 che degli adeguamenti compensativi concordati tra l'UE e XXXXX.

6.           Al fine di rispettare le procedure di cui ai paragrafi da 20 a 22 del documento S/L/80, l'UE, dopo aver completato le procedure interne di approvazione applicabili, comunicherà, tramite il segretariato, le modifiche e gli adeguamenti compensativi definiti nell'accordo in forma di progetto di elenco consolidato in vista della certificazione. Questo progetto di elenco sarà il risultato della fusione degli elenchi esistenti di impegni dell'UE e dell'inserimento sia delle modifiche degli impegni notificate dall'UE nel documento S/SECRET/11 che degli adeguamenti compensativi concordati tra l'UE e XXXXX.

7.           Conformemente al paragrafo 20 del documento S/L/80 l'elenco certificato entrerà in vigore al termine di un periodo di 45 giorni dalla data della sua diffusione, a condizione che nessun membro abbia sollevato obiezioni basate sul fatto che il progetto di elenco non rispecchia correttamente i risultati dell'azione a norma dell'articolo XXI e/o che le modifiche contenute nel progetto di elenco superano quelle inizialmente notificate. Di conseguenza, le modifiche proposte nel documento S/SECRET/11 non entreranno in vigore finché non saranno entrati in vigore tutti gli adeguamenti compensativi di cui all'allegato II.

ALLEGATO I

Modifiche notificate nel documento S/SECRET/11

Impegni orizzontali

1.           Accesso al mercato: "Tutti gli Stati membri delle CE: i servizi considerati servizi pubblici a livello nazionale o locale possono essere soggetti a monopoli statali o a diritti esclusivi concessi a operatori privati[5]." Questa voce non era inclusa nell'elenco di impegni specifici della Bulgaria e della Romania. Tale limitazione si applica ora a tutti gli Stati membri.

2.           Limitazioni al trattamento nazionale per succursali, agenzie e uffici di rappresentanza in modalità 3: "Tutti gli Stati membri delle CE: il trattamento concesso alle controllate (di società di paesi terzi) costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno delle Comunità non si estende alle succursali o agenzie stabilite in uno Stato membro da una società di un paese terzo. Uno Stato membro può comunque estendere questo trattamento alle succursali o alle agenzie stabilite in un altro Stato membro da una società o da un'impresa di un paese terzo per le loro attività nel territorio del primo Stato membro, a meno che tale estensione non sia esplicitamente vietata dal diritto comunitario[6]." Questa voce non era inclusa nell'elenco di impegni specifici della Bulgaria e della Romania. Tale limitazione si applica ora a tutti gli Stati membri.

3.           Limitazioni al trattamento nazionale per le controllate in modalità 3: "Tutti gli Stati membri: può essere concesso un trattamento meno favorevole alle controllate (di società di paesi terzi) costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi solo la sede sociale nel territorio delle Comunità, sempre che non si possa dimostrare che hanno un collegamento effettivo e permanente con l'economia di uno degli Stati membri[7]." Questa voce non era inclusa nell'elenco di impegni specifici della Bulgaria e della Romania. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri.

4.           Limitazioni al trattamento nazionale per le sovvenzioni in modalità 3: "Tutti gli Stati membri tranne HU, PL: l'accesso alle sovvenzioni delle Comunità europee o degli Stati membri può essere limitato alle persone giuridiche stabilite nel territorio di uno Stato membro o in una sua particolare regione geografica. Nessun impegno (unbound) per quanto concerne le sovvenzioni alla ricerca e allo sviluppo. La prestazione o il sovvenzionamento di un servizio nel settore pubblico non costituisce una violazione di questo impegno.

Tutti gli Stati membri tranne AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HU, LT, LV, MT, PL, SE e SK: nessun impegno (unbound) per quanto concerne le succursali stabilite in uno Stato membro da una società non comunitaria.

HU, PL: Nessun impegno (unbound)".

L'elenco degli impegni specifici della Bulgaria e della Romania non comprendeva la limitazione per le sovvenzioni in modalità 3 inserita nell'elenco delle CE e dei loro Stati membri. Tale limitazione è ora estesa ai suddetti Stati membri.

5.           Limitazioni al trattamento nazionale per le sovvenzioni in modalità 4: "Tutti gli Stati membri tranne AT, PL: l'accesso alle eventuali sovvenzioni riservate alle persone fisiche può essere limitato ai cittadini di uno Stato membro delle Comunità. AT, PL: Nessun impegno (unbound)". L'elenco degli impegni specifici della Romania non comprendeva la limitazione per le sovvenzioni in modalità 4 inserita nell'elenco delle CE e dei loro Stati membri. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro.

ALLEGATO II

COMPENSAZIONE DA PARTE DELLE CE

– Servizi di telecomunicazione

– Allineamento degli impegni della Bulgaria e della Romania a quelli della CE-25;

– Servizi finanziari

– Miglioramento degli impegni della Bulgaria e della Romania nel settore delle assicurazioni come segue:

Per la Bulgaria:

Servizi finanziari

A. Servizi assicurativi e connessi

Modalità 3: cancellare il requisito dei 5 anni per le succursali estere

Per la Romania:

Servizi finanziari

A. Servizi assicurativi e connessi - Riassicurazione e retrocessione

Modalità 1 e 2: nessuna, cancellare la limitazione "la riassicurazione sul mercato internazionale è consentita soltanto se il rischio riassicurato non può essere trattato sul mercato nazionale."

Gli Stati membri sono contrassegnati dalle seguenti abbreviazioni:

             AT             Austria

             BE              Belgio

             BG              Bulgaria

             CY              Cipro

             CZ              Repubblica ceca  

             DE              Germania

             DK             Danimarca

             EE               Estonia

             EE               Grecia

             ES               Spagna

             FI                Finlandia

             FR              Francia

             HU             Ungheria

             IE                Irlanda

             IT               Italia

             LT              Lituania

             LU              Lussemburgo

             LV              Lettonia

             MT             Malta

             NL              Paesi Bassi           

             PL               Polonia

             PT              Portogallo

             RO              Romania

             SE               Svezia

             SI                Slovenia

             SK              Slovacchia

             UK             Regno Unito

[1]               Rettifica diffusa come documento S/SECRET/11/corr.1 del 26 novembre 2007.

[2]               L'accordo non va interpretato in modo da pregiudicare l'esito di dibattiti distinti all'interno dell'OMC riguardanti la classificazione dei servizi di telecomunicazione (telecomunicazioni di base e servizi a valore aggiunto).

[3]               Rettifica diffusa come documento S/SECRET/11/corr.1 del 26 novembre 2007.

[4]               L'accordo non va interpretato in modo da pregiudicare l'esito di dibattiti distinti all'interno dell'OMC riguardanti la classificazione dei servizi di telecomunicazione (telecomunicazioni di base e servizi a valore aggiunto).

[5]               Nota esplicativa: i servizi pubblici esistono in settori quali le consulenze scientifiche e tecniche, i servizi di R&S per le scienze sociali e umane, le prove tecniche e le analisi, i servizi ambientali, i servizi sanitari, i servizi di trasporto e i servizi connessi a tutti i modi di trasporto. Gli operatori privati beneficiano spesso di diritti esclusivi su questi servizi, ad esempio mediante concessioni dei pubblici poteri, fatti salvi obblighi specifici. Dato che i servizi pubblici esistono spesso anche a livello decentrato, è praticamente impossibile stilare un elenco dettagliato ed esauriente per i singoli settori. Questa limitazione non si applica ai servizi di telecomunicazione, ai servizi di informatica e a quelli correlati.

[6]               Relativamente all'Austria ciò si applica anche alle modalità 1 e 4.

[7]               Relativamente all'Austria ciò si applica anche alle modalità 1 e 4.

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