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Document 52013PC0612
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union within the Joint Committee set up by Article 11 of the Agreement between the European Union and Moldova on protection of geographical indications of agricultural products and foodstuffs, as regards the adoption of the rules of procedure of the Joint Committee
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di comitato misto istituito dall'articolo 11 dell'accordo tra l'Unione europea e la Moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato misto
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di comitato misto istituito dall'articolo 11 dell'accordo tra l'Unione europea e la Moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato misto
/* COM/2013/0612 final - 2013/0300 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di comitato misto istituito dall'articolo 11 dell'accordo tra l'Unione europea e la Moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato misto /* COM/2013/0612 final - 2013/0300 (NLE) */
RELAZIONE CONTESTO DELLA PROPOSTA L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica
moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti
agricoli e alimentari, che è entrato in vigore il 1º aprile 2013,
prevede all'articolo 11 l'istituzione di un comitato misto. Il comitato misto
ha il compito di monitorare l'evoluzione dell'accordo e di intensificare la
cooperazione e il dialogo in materia di indicazioni geografiche tra l'Unione
europea e la Moldova. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'accordo,
il comitato misto definisce il proprio regolamento interno. Tale regolamento è
basato sul progetto di decisione del Comitato misto allegato alla decisione. Il
regolamento proposto è già stato approvato dalle autorità della Repubblica moldova
e riporta la formulazione standard per questo tipo di accordo. 2013/0300 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che l'Unione europea deve
adottare in sede di comitato misto istituito dall'articolo 11 dell'accordo tra
l'Unione europea e la Moldova relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in merito all'adozione del
regolamento interno del comitato misto IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo
218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'accordo tra l'Unione
europea e la Moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei
prodotti agricoli e alimentari[1]
("l'accordo") è entrato in
vigore il 1° aprile 2013[2]. (2) L'articolo 11 dell'accordo
istituisce un comitato misto incaricato, tra l'altro, di assicurare il buon
funzionamento dell'accordo. (3) A norma all'articolo 11,
paragrafo 2, dell'accordo, il comitato misto definisce il proprio regolamento
interno. (4) La posizione dell'Unione in
sede di comitato misto per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno
di tale comitato misto dovrebbe essere basata sul progetto di decisione
accluso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione che l'Unione europea deve
adottare in sede di comitato misto istituito dall'articolo 11 dell'accordo tra
l'Unione europea e la Moldova relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in merito all'adozione del
regolamento interno di tale comitato misto, si basa sul progetto di decisione
del comitato misto accluso alla presente decisione. I rappresentanti dell'Unione nel comitato
misto possono accettare modifiche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore
decisione del Consiglio. Articolo 2 Una volta adottata, la decisione del comitato
misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 3 La presente
decisione entra in vigore alla data dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO Progetto
di decisione
del comitato misto del
… relativa
all'adozione del proprio regolamento interno IL COMITATO MISTO, visto l'accordo tra l'Unione europea e la
Moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti
agricoli e alimentari, in particolare l'articolo 11, considerando che l'accordo è entrato in vigore
il 1° aprile 2013, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1
Capi delegazione 1. L'Unione europea e la Moldova
("le parti") nominano un capo delegazione ciascuna che funge da
persona di contatto per tutte le questioni attinenti al comitato. 2. Ogni capo delegazione può
delegare le funzioni di capo delegazione, in tutto o in parte, ad un supplente
designato; in questo caso ogni riferimento fatto qui di seguito al capo
delegazione vale anche per il supplente designato. Articolo 2
Presidenza 1. La presidenza è esercitata a
turno, per un anno civile, dal capo delegazione di ciascuna delle parti. 2. La presidenza esercita le
funzioni di segretariato del comitato. Articolo 3
Riunioni 1. Il presidente, d'intesa con l'altro
capo delegazione, fissa la data e il luogo delle riunioni oppure, in caso di
riunioni a distanza tenute utilizzando mezzi elettronici, le relative modalità
tecniche. Il presidente e l'altro capo delegazione, nello stabilire la data e
il luogo della riunione, rispettano l'obbligo di tenere una riunione entro 90
giorni. 2. Ove le due parti siano d'accordo,
alle riunioni del comitato misto possono partecipare esperti in grado di
fornire, su richiesta, informazioni specifiche. 3. Salvo decisione comune
contraria, le riunioni del comitato non sono pubbliche. Articolo 4
Corrispondenza 1. Tutta la corrispondenza
destinata al comitato è inviata al presidente del comitato, il quale trasmette
copia della corrispondenza relativa al comitato all'altro capo delegazione,
nonché al capo della missione della Moldova a Bruxelles e al capo della
delegazione dell'UE a Chisinau. 2. La corrispondenza tra il
presidente e l'altro capo delegazione può essere trasmessa in qualunque forma
scritta, compresa la posta elettronica. Articolo 5
Ordine del giorno delle riunioni 1. Il presidente redige il
progetto di ordine del giorno prima di ogni riunione. Il progetto di ordine del
giorno è trasmesso all'altro capo delegazione al più tardi venti giorni
lavorativi prima dell'inizio della riunione. Il progetto di ordine del giorno
comprende i punti contemplati dall'articolo 11, paragrafo 3, dell'accordo
selezionati dal presidente. 2. Il presidente è tenuto a
inserire nel progetto di ordine del giorno altri punti supplementari,
contemplati dall'articolo 11, paragrafo 3, dell'accordo, su richiesta dei capi
delegazione presentata al più tardi 10 giorni lavorativi prima dell'inizio
della riunione. 3. Il presidente trasmette all'altro
capo delegazione un progetto definitivo di ordine del giorno almeno cinque
giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione. 4. L'ordine del giorno è
adottato di comune accordo dal presidente e dall'altro capo delegazione all'inizio
di ogni riunione. Di comune accordo tra il presidente e l'altro capo
delegazione, nell'ordine del giorno possono essere iscritti punti che non
figurano nel progetto di ordine del giorno. Articolo 6
Adozione degli atti 1. Le decisioni del comitato ai
sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'accordo sono trasmesse alle parti e
recano la firma del presidente e dell'altro capo delegazione. 2. Ciascuna parte può decidere
di pubblicare qualsiasi decisione adottata dal comitato. Articolo 7
Procedura scritta 1. Le decisioni del comitato
possono essere adottate mediante procedura scritta previo accordo del
presidente e dell'altro capo delegazione. 2. Il capo delegazione che
propone il ricorso alla procedura scritta presenta il progetto di decisione all'altro
capo delegazione. L'altro capo delegazione risponde dichiarando se accetta o
non accetta il progetto, se propone modifiche o se richiede un tempo di
riflessione supplementare. Se è adottato, il progetto è formalizzato a norma
dell'articolo 6, paragrafo 1. Articolo 8
Verbali 1. Il presidente redige un
progetto di verbale di ciascuna riunione e lo presenta all'altro capo
delegazione entro 20 giorni lavorativi dalla tenuta della riunione. Il progetto
di verbale riporta le raccomandazioni formulate e può riferire anche qualsiasi
altra conclusione raggiunta. L'altro capo delegazione approva il progetto
oppure presenta proposte di modifica. Dopo l'approvazione del progetto di
verbale, il presidente e l'altro capo delegazione firmano due copie originali
dello stesso e ne conservano una ciascuno. 2. In caso di mancata
approvazione del verbale prima della convocazione della riunione successiva,
nel verbale figura il progetto stilato dal presidente con accluse le proposte
di modifica presentate dall'altro capo delegazione. Articolo 9
Oneri Le spese di partecipazione alle riunioni del
comitato sono a carico di ciascuna parte. Articolo 10
Riservatezza Le deliberazioni del comitato hanno carattere
riservato. [1] GU L 10 del 15.1.2013, pag. 1. [2] GU L 61 del 5.3.2013, pag. 1.