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Document 52013PC0612

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di comitato misto istituito dall'articolo 11 dell'accordo tra l'Unione europea e la Moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato misto

/* COM/2013/0612 final - 2013/0300 (NLE) */

52013PC0612

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di comitato misto istituito dall'articolo 11 dell'accordo tra l'Unione europea e la Moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato misto /* COM/2013/0612 final - 2013/0300 (NLE) */


RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, che è entrato in vigore il 1º aprile 2013, prevede all'articolo 11 l'istituzione di un comitato misto. Il comitato misto ha il compito di monitorare l'evoluzione dell'accordo e di intensificare la cooperazione e il dialogo in materia di indicazioni geografiche tra l'Unione europea e la Moldova.

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato misto definisce il proprio regolamento interno. Tale regolamento è basato sul progetto di decisione del Comitato misto allegato alla decisione. Il regolamento proposto è già stato approvato dalle autorità della Repubblica moldova e riporta la formulazione standard per questo tipo di accordo.

2013/0300 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di comitato misto istituito dall'articolo 11 dell'accordo tra l'Unione europea e la Moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato misto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       L'accordo tra l'Unione europea e la Moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari[1] ("l'accordo") è entrato in vigore il 1° aprile 2013[2].

(2)       L'articolo 11 dell'accordo istituisce un comitato misto incaricato, tra l'altro, di assicurare il buon funzionamento dell'accordo.

(3)       A norma all'articolo 11, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato misto definisce il proprio regolamento interno.

(4)       La posizione dell'Unione in sede di comitato misto per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno di tale comitato misto dovrebbe essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di comitato misto istituito dall'articolo 11 dell'accordo tra l'Unione europea e la Moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in merito all'adozione del regolamento interno di tale comitato misto, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono accettare modifiche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO

Progetto di

decisione del comitato misto

del …

relativa all'adozione del proprio regolamento interno

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra l'Unione europea e la Moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l'articolo 11,

considerando che l'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 Capi delegazione

1.           L'Unione europea e la Moldova ("le parti") nominano un capo delegazione ciascuna che funge da persona di contatto per tutte le questioni attinenti al comitato.

2.           Ogni capo delegazione può delegare le funzioni di capo delegazione, in tutto o in parte, ad un supplente designato; in questo caso ogni riferimento fatto qui di seguito al capo delegazione vale anche per il supplente designato.

Articolo 2 Presidenza

1.           La presidenza è esercitata a turno, per un anno civile, dal capo delegazione di ciascuna delle parti.

2.           La presidenza esercita le funzioni di segretariato del comitato.

Articolo 3 Riunioni

1.           Il presidente, d'intesa con l'altro capo delegazione, fissa la data e il luogo delle riunioni oppure, in caso di riunioni a distanza tenute utilizzando mezzi elettronici, le relative modalità tecniche. Il presidente e l'altro capo delegazione, nello stabilire la data e il luogo della riunione, rispettano l'obbligo di tenere una riunione entro 90 giorni.

2.           Ove le due parti siano d'accordo, alle riunioni del comitato misto possono partecipare esperti in grado di fornire, su richiesta, informazioni specifiche.

3.           Salvo decisione comune contraria, le riunioni del comitato non sono pubbliche.

Articolo 4 Corrispondenza

1.           Tutta la corrispondenza destinata al comitato è inviata al presidente del comitato, il quale trasmette copia della corrispondenza relativa al comitato all'altro capo delegazione, nonché al capo della missione della Moldova a Bruxelles e al capo della delegazione dell'UE a Chisinau.

2.           La corrispondenza tra il presidente e l'altro capo delegazione può essere trasmessa in qualunque forma scritta, compresa la posta elettronica.

Articolo 5 Ordine del giorno delle riunioni

1.           Il presidente redige il progetto di ordine del giorno prima di ogni riunione. Il progetto di ordine del giorno è trasmesso all'altro capo delegazione al più tardi venti giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione. Il progetto di ordine del giorno comprende i punti contemplati dall'articolo 11, paragrafo 3, dell'accordo selezionati dal presidente.

2.           Il presidente è tenuto a inserire nel progetto di ordine del giorno altri punti supplementari, contemplati dall'articolo 11, paragrafo 3, dell'accordo, su richiesta dei capi delegazione presentata al più tardi 10 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione.

3.           Il presidente trasmette all'altro capo delegazione un progetto definitivo di ordine del giorno almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione.

4.           L'ordine del giorno è adottato di comune accordo dal presidente e dall'altro capo delegazione all'inizio di ogni riunione. Di comune accordo tra il presidente e l'altro capo delegazione, nell'ordine del giorno possono essere iscritti punti che non figurano nel progetto di ordine del giorno.

Articolo 6 Adozione degli atti

1.           Le decisioni del comitato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'accordo sono trasmesse alle parti e recano la firma del presidente e dell'altro capo delegazione.

2.           Ciascuna parte può decidere di pubblicare qualsiasi decisione adottata dal comitato.

Articolo 7 Procedura scritta

1.           Le decisioni del comitato possono essere adottate mediante procedura scritta previo accordo del presidente e dell'altro capo delegazione.

2.           Il capo delegazione che propone il ricorso alla procedura scritta presenta il progetto di decisione all'altro capo delegazione. L'altro capo delegazione risponde dichiarando se accetta o non accetta il progetto, se propone modifiche o se richiede un tempo di riflessione supplementare. Se è adottato, il progetto è formalizzato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 8 Verbali

1.           Il presidente redige un progetto di verbale di ciascuna riunione e lo presenta all'altro capo delegazione entro 20 giorni lavorativi dalla tenuta della riunione. Il progetto di verbale riporta le raccomandazioni formulate e può riferire anche qualsiasi altra conclusione raggiunta. L'altro capo delegazione approva il progetto oppure presenta proposte di modifica. Dopo l'approvazione del progetto di verbale, il presidente e l'altro capo delegazione firmano due copie originali dello stesso e ne conservano una ciascuno.

2.           In caso di mancata approvazione del verbale prima della convocazione della riunione successiva, nel verbale figura il progetto stilato dal presidente con accluse le proposte di modifica presentate dall'altro capo delegazione.

Articolo 9 Oneri

Le spese di partecipazione alle riunioni del comitato sono a carico di ciascuna parte.

Articolo 10 Riservatezza

Le deliberazioni del comitato hanno carattere riservato.

[1]               GU L 10 del 15.1.2013, pag. 1.

[2]               GU L 61 del 5.3.2013, pag. 1.

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