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Document 52013PC0568

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo all'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall'altro, relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia in seguito alla sua adesione all'Unione europea

/* COM/2013/0568 final - 2013/0273 (NLE) */

52013PC0568

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo all'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall'altro, relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia in seguito alla sua adesione all'Unione europea /* COM/2013/0568 final - 2013/0273 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

La Repubblica di Croazia (di seguito "Croazia") aderirà all'Unione europea il 1° luglio 2013. Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare l'adeguamento dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino (di seguito "San Marino"), dall'altro[1] (di seguito "l'accordo"), mediante un protocollo relativo alla partecipazione della Croazia in qualità di parte contraente, in vista dell'allargamento dell'Unione a questo paese.

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del protocollo relativo alle condizioni e alle modalità d'ammissione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, la Commissione deve presentare al Consiglio un progetto di protocollo da concludere.

2.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L'accordo, che è entrato in vigore il 1° aprile 2002, deve essere modificato per includere la Croazia in qualità di parte contraente. Previa autorizzazione concessa alla Commissione il 14 settembre 2012, sono stati conclusi i negoziati con San Marino su un protocollo all'accordo.

A norma dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione alla conclusione di detto protocollo all'accordo il [...].

Sintesi delle misure proposte

La presente proposta comprende un progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo (in allegato), per prevedere la partecipazione della Croazia, in qualità di parte contraente, in seguito alla sua adesione all'Unione europea.

Base giuridica

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 6, il trattato di adesione della Croazia[2] e l'atto di adesione della Croazia[3], in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma.

Scelta dello strumento

A norma dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nei casi di cui al suddetto articolo, il Consiglio adotta una decisione relativa alla conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo. La presente proposta riguarda tale decisione.

Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità poiché i suoi effetti sono strettamente limitati a quanto necessario per prevedere la partecipazione della Croazia all'accordo, in qualità di parte contraente, in seguito alla sua adesione all'Unione europea.

2013/0273 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo all'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall'altro, relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia in seguito alla sua adesione all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 e l'articolo 352, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

visto l'atto di adesione della Croazia[4], in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo[5],

considerando quanto segue:

(1)       Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di San Marino per l'adeguamento dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall'altro[6], mediante il negoziato di un protocollo relativo alla partecipazione della Repubblica di Croazia in qualità di parte contraente, in vista della sua adesione all'Unione europea.

(2)       I negoziati sul protocollo all'accordo sono stati condotti dalla Commissione e si sono conclusi di recente.

(3)       Il Parlamento europeo ha approvato la conclusione dell'accordo il […].

(4)       È opportuno concludere il protocollo a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo all'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall'altro, relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia in seguito alla sua adesione all'Unione europea, è approvato a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, al deposito dello strumento di approvazione a norma dell'articolo 3 del protocollo, per esprimere il consenso dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a essere vincolati dal protocollo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione[7].

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO

PROTOCOLLO

all'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall'altro, relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia in seguito alla sua adesione all'Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

e

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte,

e

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO,

dall'altra,

visto l'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall'altro, del 16 dicembre 1991 ("l'accordo"), entrato in vigore il 1° aprile 2002,

vista l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1° luglio 2013,

considerando che la Repubblica di Croazia è diventata parte contraente dell'accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica di Croazia aderisce all'accordo in qualità di parte.

Articolo 2

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

Articolo 3

1. Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

2. Le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 4

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.

Articolo 5

Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1° luglio 2013.

Articolo 6

Il testo dell'accordo e le relative dichiarazioni sono redatti in lingua croata.

Essi sono allegati al presente protocollo e fanno ugualmente fede, analogamente ai testi nelle altre lingue in cui l'accordo e le dichiarazioni allegate sono redatti.

Articolo 7

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, irlandese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a [Bruxelles], addì […] […] duemilatredici.

[ ... ]

Per gli Stati membri

[ ... ]

Per l'Unione europea

[ ... ]

Per la Repubblica di San Marino

[ ... ]

[1]               GU L 84 del 28.3.2002, pag. 43.

[2]               GU L 112 del 24.4.2012, pag. 10.

[3]               GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21.

[4]               GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21.

[5]               GU C […] del […], pag. […].

[6]               GU L 84 del 28.3.2002, pag. 43.

[7]               La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dal Segretariato generale del Consiglio.

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