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Document 52013PC0449

    Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici

    /* COM/2013/0449 final - 2013/0213 (COD) */

    52013PC0449

    Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici /* COM/2013/0449 final - 2013/0213 (COD) */


    RELAZIONE

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

    · Contesto politico

    Il passaggio a un’amministrazione pubblica senza carta, in particolare nella sua dimensione transfrontaliera, è un obiettivo importante per l’Unione europea e gli Stati membri. La fatturazione elettronica è un settore particolarmente promettente che può contribuire al conseguimento di questo obiettivo.

    I vantaggi della fatturazione elettronica sono ampiamente noti e hanno indotto alcuni Stati membri dell’Unione europea (Danimarca, Austria, Svezia e Finlandia) a chiedere la presentazione di fatture elettroniche negli appalti pubblici per la totalità o una parte del settore pubblico. Tuttavia, queste iniziative nate dal basso si fondano perlopiù su norme nazionali che, nella maggior parte dei casi, non sono interoperabili e, in quanto tali, comportano per le imprese che intendono partecipare ad appalti transfrontalieri un aumento della complessità e dei costi, ostacolando quindi l’accesso al mercato. Il risultato complessivo è che in Europa il ricorso alla fatturazione elettronica è tuttora molto limitato, con una quota compresa tra il 4 e il 15% di tutte le fatture emesse. Un’iniziativa nel settore della fatturazione elettronica negli appalti pubblici impedirebbe l’ulteriore frammentazione del mercato interno e faciliterebbe l’utilizzo di questo metodo di fatturazione. Considerato che gli appalti pubblici oggetto delle direttive in materia rappresentano all’incirca il 3,7% del PIL dell’Unione europea, l’attuazione di un’iniziativa mirata a eliminare gli ostacoli all’accesso al mercato per quanto riguarda la fatturazione elettronica negli appalti pubblici consentirebbe al settore pubblico di diventare un comparto di punta della fatturazione elettronica, favorendone in tal modo la diffusione in tutta l’economia.

    Da un paio d’anni a questa parte un numero significativo di soggetti interessati sollecitano interventi a livello europeo per stimolare il mercato della fatturazione elettronica in tutta l’Unione europea, con particolare attenzione per le fatture emesse dai governi. Nella comunicazione “Sfruttare i vantaggi della fatturazione elettronica in Europa”, COM(2010) 712, la Commissione ha invitato a far diventare la fatturazione elettronica il principale modo di fatturazione nell’UE entro il 2020. In una risoluzione dell’aprile 2012 il Parlamento europeo ha chiesto di rendere obbligatoria la fatturazione elettronica negli appalti pubblici entro il 2016, mentre gli Stati membri hanno sollecitato l’adozione di misure per promuovere la diffusione della fatturazione elettronica in occasione del Consiglio informale Competitività del febbraio 2012 e nelle conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2012. Sembra quindi che i tempi siano maturi per adottare l’iniziativa qui proposta sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici e per rimuovere efficacemente gli ostacoli all’accesso al mercato dovuti all’insufficiente interoperabilità della fatturazione elettronica.

    Una proposta in tal senso andrà inoltre a completare l’ammodernamento in corso del quadro normativo dell’UE in materia di appalti pubblici, che costituisce un’azione chiave nell’ambito dell’Atto per il mercato unico I, in particolare per quanto attiene alle proposte di transizione completa agli appalti elettronici. Infine, la Commissione considera prioritaria l’azione volta a promuovere l’adozione della fatturazione elettronica negli appalti pubblici, come testimonia l’inserimento nell’Atto per il mercato unico II, tra le azioni chiave previste, di un’iniziativa sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

    · Rapporti con questioni di normazione

    La proposta prevede che l’organismo europeo competente per la definizione di norme standardizzate, in questo caso il Comitato europeo di normazione (CEN), elabori una nuova norma europea per la fatturazione elettronica in forza di un mandato della Commissione europea che sarà predisposto in un momento successivo e comprenderà un elenco dei requisiti minimi che la norma dovrà comprendere. Tale compito sarà svolto in conformità delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012.

    2.           CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

    · Consultazioni delle parti interessate

    Il contenuto di questa proposta si fonda su ampie consultazioni con le parti interessate. Il 26 settembre 2012 e il 7 marzo 2013 si sono svolte a Bruxelles due riunioni del forum europeo multilaterale delle parti interessate (EMSF) sulla fatturazione elettronica, che hanno offerto un’importante occasione per discutere gli elementi costitutivi della potenziale iniziativa dell’UE sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. I documenti di discussione di quattro gruppi di attività dell’EMSF hanno fornito riscontri concreti provenienti dai rappresentanti dei forum nazionali multilaterali e da professionisti, come prestatori di servizi e imprese. Tra i membri dell’EMSF è stato inoltre diffuso un questionario per cercare di raccogliere dati sui sistemi di fatturazione elettronica esistenti, nonché sui loro costi, vantaggi ed efficacia. Le 20 risposte ricevute (19 da forum nazionali e una da un ente di normazione) hanno avuto anch’esse ampio spazio nella valutazione d’impatto.

    Il contenuto dell’iniziativa è stato presentato e discusso con il Comitato consultivo per gli appalti pubblici (ACPC), di cui fanno parte rappresentanti degli Stati membri, nel corso di una riunione il 19 settembre 2012. Si sono tenuti, inoltre, altri incontri bilaterali informali con rappresentanti di diverse associazioni industriali, tra cui l’Associazione europea dei fornitori di servizi di fatturazione elettronica (EESPA), Business Europe e l’Unione europea dell’artigianato e delle piccole e medie imprese (UEAPME).

    Si è svolta infine, tra il 22 ottobre 2012 e il 14 gennaio 2013, una consultazione online per mezzo dello strumento di politica interattiva (IPM), per raccogliere informazioni sull’utilizzo attuale della fatturazione elettronica e pareri su una potenziale iniziativa dell’Unione europea in quest’area. La risposta del pubblico alla consultazione è stata molto positiva, con oltre 700 risposte pervenute.

    Le varie consultazioni con le parti interessate hanno offerto alla Commissione un utile spaccato delle posizioni di ciascuna di esse.

    · Valutazione d’impatto

    La valutazione d’impatto è stata sottoposta al Comitato per la valutazione d’impatto (IAB) nel febbraio 2013. Durante la riunione del 20 marzo 2013 l’IAB ha sollevato una serie di questioni che, a suo parere, necessitano di un’ulteriore disamina e ha chiesto una nuova presentazione della valutazione d’impatto.

    La valutazione d’impatto è stata rivista e ripresentata all’IAB il 19 aprile 2013. Le principali modifiche apportate in risposta al parere del Comitato hanno riguardato il rafforzamento della definizione del problema, l’analisi della sussidiarietà e della proporzionalità, il miglioramento dell’analisi dell’impatto e una migliore presentazione dei pareri delle parti interessate.

    L’8 maggio 2013 l’IAB ha emesso un parere positivo.

    Dopo aver analizzato cinque diverse opzioni, la valutazione d’impatto ha concluso che la soluzione più adatta consiste nell’imporre alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori l’obbligo di accettare, a partire da una certa data, le fatture elettroniche conformi a una nuova norma europea comune di fatturazione. In tal modo si contribuirà a superare la frammentazione presente nella situazione attuale, con una pluralità di sistemi nazionali di fatturazione elettronica differenti, e a garantire l’integrità del mercato interno. L’approccio scelto permette di coniugare il forte stimolo derivante dall’obbligo di garantire l’interoperabilità della fatturazione elettronica negli appalti pubblici con un atteggiamento più flessibile verso gli strumenti più idonei ad assicurare l’uso della fatturazione elettronica in quanto tale.

    La relazione finale sulla valutazione d’impatto e la relativa sintesi sono pubblicate unitamente alla presente proposta.

    3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    · Base giuridica

    La proposta si fonda sull’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Prevedendo la definizione di una norma europea comune e obbligando gli Stati membri a garantire che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori non rifiutino le fatture elettroniche conformi a detta norma, la presente proposta potrà eliminare gli ostacoli all’accesso al mercato negli appalti pubblici transfrontalieri nonché gli impedimenti al commercio, migliorando così le condizioni per il funzionamento del mercato interno.

    · Principio di sussidiarietà

    Secondo il principio di sussidiarietà, l’Unione europea può intervenire soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente a livello di Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione europea. Per le ragioni illustrate in dettaglio più avanti, l’azione dell’UE è necessaria per eliminare gli ostacoli al mercato e gli impedimenti al commercio dovuti all’esistenza di regole e norme differenti, nonché per garantire l’interoperabilità. La proposta è pertanto conforme al principio di sussidiarietà. Il numero delle norme, dei requisiti e delle soluzioni esistenti è tuttora molto elevato e le reti per la fatturazione elettronica sembrano svilupparsi sempre di più – e non di meno – seguendo i confini nazionali. Le iniziative nate dal basso negli Stati membri hanno aggravato il problema dell’interoperabilità con il diffondersi di nuove norme di fatturazione elettronica che hanno accresciuto ulteriormente i costi e la complessità legati all’interoperabilità. Di conseguenza, le azioni degli Stati membri non sono sufficienti per garantire l’interoperabilità della fatturazione elettronica negli appalti transfrontalieri.

    I motivi alla base dell’azione dell’Unione europea derivano dalla natura transnazionale del problema dell’insufficiente interoperabilità tra i sistemi nazionali (e proprietari) di fatturazione elettronica. Visto il carattere transfrontaliero delle operazioni relative agli appalti pubblici oggetto delle direttive in materia, e considerato che gli sforzi di alcuni Stati membri per risolvere i problemi legati all’interoperabilità non hanno prodotto risultati significativi, un’azione dell’Unione europea per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici sembra essere l’unica soluzione possibile in grado di coordinare le azioni degli Stati membri e di impedire un’ulteriore frammentazione del mercato interno. Inoltre, soltanto l’UE può fungere da arbitro imparziale nella discussione sull’interoperabilità e raccomandare con obiettività l’approccio migliore per eliminare gli ostacoli al mercato.

    Non è immaginabile che, senza l’azione dell’Unione europea, la situazione attuale della fatturazione elettronica negli appalti pubblici possa cambiare o migliorare nel prossimo futuro.

    · Principio di proporzionalità

    La proposta è conforme al principio di proporzionalità perché si limita a quanto necessario per il conseguimento dell’obiettivo di garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

    La valutazione d’impatto ha preso in esame opzioni strategiche differenti, giungendo alla conclusione che l’opzione preferita è ottimale anche sotto il profilo della proporzionalità, in quanto l’approccio scelto permette di coniugare il forte stimolo derivante dall’obbligo di garantire l’interoperabilità della fatturazione elettronica negli appalti pubblici con un atteggiamento più flessibile verso gli strumenti più idonei ad assicurare l’uso della fatturazione elettronica in quanto tale.

    · Scelta degli strumenti

    La scelta della forma giuridica da dare alla proposta legislativa della Commissione dipende sia dalla base giuridica individuata sia dal contenuto della proposta. Come già osservato, l’articolo 114 TFUE è la base giuridica appropriata per questa proposta. In linea di principio, l’articolo citato lascia la libertà di scegliere, come forma giuridica di una proposta, la direttiva o il regolamento. Considerato, però, che l’obiettivo della proposta può essere conseguito in misura sufficiente imponendo agli Stati membri l’obbligo di ottenere risultati, lasciando agli Stati la decisione sulle forme e i metodi per conseguirli, il ricorso a una direttiva è la scelta più appropriata.

    · Misure di recepimento e documenti esplicativi

    Saranno probabilmente necessarie misure nazionali a vari livelli (legislativo, regolamentare, amministrativo e tecnico) per recepire la presente direttiva e mettere le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori concretamente in grado di darvi applicazione. Solo gli Stati membri possono spiegare come queste diverse misure recepiscono la direttiva e come interagiscono tra loro. Pertanto, la notifica delle misure di recepimento deve essere accompagnata da documenti esplicativi.

    4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

    Tutte le implicazioni di bilancio correlate alla definizione di una norma europea da parte del competente organismo europeo di normazione sono già soggette alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012. La presente proposta non ha alcun impatto finanziario aggiuntivo eccedente le risorse già stanziate per le azioni di normazione nel quadro finanziario pluriennale attuale e futuro.

    2013/0213 (COD)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

    visto il parere del Comitato delle regioni[2],

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    1)         Negli Stati membri esistono e sono attualmente in uso norme mondiali, nazionali, regionali e proprietarie differenti per la fatturazione elettronica. Nessuna di esse è prevalente e per la maggior parte non sono interoperabili.

    2)         In mancanza di una norma comune, quando promuovono o impongono l’uso della fatturazione elettronica negli appalti pubblici gli Stati membri definiscono soluzioni tecniche proprie sulla base di norme nazionali separate. Per tale motivo il numero delle norme differenti che coesistono nei vari Stati membri sta aumentando ed è prevedibile che continui a crescere anche in futuro.

    3)         La molteplicità delle norme non interoperabili comporta un grado eccessivo di complessità, incertezza del diritto e costi operativi aggiuntivi per gli operatori economici che utilizzano la fatturazione elettronica negli Stati membri. Spesso agli operatori economici che intendono partecipare ad appalti transfrontalieri viene chiesto di adeguarsi a una nuova norma di fatturazione elettronica ogni volta che accedono a un nuovo mercato. Scoraggiando gli operatori economici dal partecipare ad appalti transfrontalieri, la diversità dei requisiti giuridici e tecnici della fatturazione elettronica costituisce un ostacolo all’accesso al mercato nel settore degli appalti pubblici transfrontalieri e un impedimento al commercio. Limitando le libertà fondamentali, si ripercuote direttamente sul funzionamento del mercato interno.

    4)         È probabile che in futuro questi ostacoli al commercio interno dell’Unione aumentino a seguito dell’adozione di ulteriori norme nazionali e proprietarie non interoperabili nonché della crescente diffusione o dell’introduzione obbligatoria negli Stati membri della fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

    5)         Occorre rimuovere o ridurre gli ostacoli al commercio dovuti alla coesistenza di una pluralità di requisiti giuridici e norme tecniche per la fatturazione elettronica e alla mancanza di interoperabilità. Per conseguire tale obiettivo è necessaria una norma europea comune per il modello di dati semantici della fattura elettronica di base.

    6)         La Commissione dovrebbe applicare le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea[3] per chiedere al competente organismo europeo di normazione di predisporre una norma europea per il modello semantico dei dati della fattura elettronica di base. Nella sua richiesta al competente organismo europeo di normazione, la Commissione deve chiedere che tale norma europea sia tecnologicamente neutrale, per evitare distorsioni della concorrenza. Poiché le fatture elettroniche possono contenere dati personali, la Commissione dovrebbe chiedere anche che la norma europea assicuri la tutela dei dati personali in conformità della direttiva 95/46/CE, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[4]. Oltre a questi requisiti minimi, nella richiesta al competente organismo europeo di normazione la Commissione dovrebbe indicare altri requisiti relativi al contenuto della norma europea nonché una scadenza per la sua adozione.

    7)         Il modello semantico standard europeo dei dati della fattura elettronica di base dovrebbe fare riferimento alle specifiche vigenti, tra cui, in particolare, quelle stabilite da organizzazioni europee o internazionali come il CEN (CWA 16356 e CWA 16562), l’ISO (fattura finanziaria basata sulla norma ISO 20022) e l’UN/CEFACT (CII v. 2.0). Il modello standard europeo non dovrebbe richiedere la firma elettronica e dovrebbe specificare gli elementi dei dati semantici che si riferiscono, in particolare, ai dati complementari del venditore e dell’acquirente, agli identificatori di processo, agli attributi della fattura, ai dati specifici degli articoli fatturati, alle informazioni sulla consegna, ai termini di pagamento e alle condizioni. Dovrebbe inoltre essere compatibile con le norme di pagamento esistenti, per consentire il trattamento automatico dei pagamenti.

    8)         Se la norma europea redatta dal competente organismo di normazione europeo soddisfa i requisiti indicati nella richiesta della Commissione, i riferimenti della norma europea comune dovrebbero essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    9)         Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori non possono rifiutare le fatture elettroniche conformi alla norma europea comune adducendo come motivo la non conformità ad altri requisiti tecnici (ad esempio requisiti nazionali o specifici di un settore).

    10)       La presente direttiva si applica alle fatture elettroniche ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori ed emesse a seguito dell’esecuzione delle prestazioni previste dai contratti aggiudicati a norma della direttiva [che sostituisce la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi[5]], della direttiva [che sostituisce la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali[6]] o della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE[7].

    11)       L’obiettivo dell’interoperabilità è di permettere la presentazione e il trattamento delle informazioni in modo uniforme nei diversi sistemi gestionali, indipendentemente dalla tecnologia, dall’applicazione o dalla piattaforma utilizzate. La piena interoperabilità comprende la capacità di interoperare in termini di contenuto (semantico), formato (sintassi) e trasmissione. L’interoperabilità semantica vuol dire che il significato preciso dell’informazione scambiata è mantenuto e compreso correttamente e senza ambiguità, a prescindere dal modo in cui viene rappresentato fisicamente o trasmesso.

    12)       Garantendo l’interoperabilità semantica e migliorando la certezza del diritto, la presente direttiva intende promuovere anche la diffusione della fatturazione elettronica negli appalti pubblici, consentendo così agli Stati membri, alle amministrazioni aggiudicatrici, agli enti aggiudicatori e agli operatori economici di ottenere vantaggi significativi in termini di risparmi, impatto ambientale e riduzione degli oneri amministrativi.

    13)       Nelle sue conclusioni del 28 e 29 giugno 2012 il Consiglio europeo ha affermato che va data priorità alle misure volte a sviluppare ulteriormente il commercio elettronico transfrontaliero, tra l’altro facilitando il passaggio alla fatturazione elettronica.

    14)       Nella sua risoluzione del 20 aprile 2012 il Parlamento europeo ha segnalato la frammentazione del mercato dovuta alle norme nazionali in materia di fatturazione elettronica e sottolineato i benefici sostanziali offerti dalla fatturazione elettronica, nonché l’importanza della certezza del diritto, di un ambiente tecnico chiaro e di soluzioni di fatturazione elettronica aperte e interoperabili basate su requisiti giuridici, processi aziendali e norme tecniche comuni. Per tali motivi il Parlamento europeo ha lanciato un invito a rendere obbligatoria la fatturazione elettronica negli appalti pubblici entro il 2016.

    15)       Il forum europeo multilaterale delle parti interessate sulla fatturazione elettronica (e‑invoicing), istituito in forza della decisione della Commissione del 2 novembre 2010[8], ha adottato una raccomandazione sull’interoperabilità della fatturazione elettronica mediante l’utilizzo di un modello semantico dei dati nel [mese] 2013.

    16)       Poiché le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, ove non diversamente previsto dalla legislazione nazionale, potranno accettare le fatture elettroniche conformi a disposizioni diverse dalla norma europea comune, oltre che fatture cartacee, la presente direttiva non comporta costi né oneri aggiuntivi per le imprese, incluse le microimprese e le piccole e medie imprese nell’accezione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese[9].

    17)       Norme sulla fatturazione elettronica sono già previste dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto[10]. Occorre garantire che le condizioni per l’emissione e l’accettazione delle fatture elettroniche a fini IVA non vengano modificate da nessuna delle disposizioni della presente direttiva.

    18)       Per consentire alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di adottare le misure tecniche che, dopo la definizione della norma europea, saranno necessarie per ottemperare alle disposizioni della presente direttiva, si reputa giustificato un periodo di recepimento di 48 mesi.

    19)       Posto che gli obiettivi di eliminare gli ostacoli al mercato e gli impedimenti al commercio dovuti all’esistenza di regole e norme nazionali differenti e di garantire l’interoperabilità non possono essere conseguiti in misura sufficiente a livello di Stati membri, ma possono pertanto essere conseguiti meglio a livello di Unione europea, l’Unione può adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. In virtù del principio di proporzionalità, previsto dal suddetto articolo, la presente direttiva si limita a quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi.

    20)       In conformità della dichiarazione politica comune degli Stati membri e della Commissione, del 28 settembre 2011, sui documenti esplicativi[11], gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi debitamente motivati, la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti esplicativi che chiariscano il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto attiene alla presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di detti documenti sia giustificata,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1 Ambito di applicazione

    La presente direttiva si applica alle fatture elettroniche emesse a seguito dell’esecuzione di contratti aggiudicati in conformità della direttiva [che sostituisce la direttiva 2004/18/CE], della direttiva [che sostituisce la direttiva 2004/17/CE] o della direttiva 2009/81/CE.

    Articolo 2 Definizioni

    Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

    (1) “fattura elettronica”: una fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualsiasi formato elettronico;

    (2) “modello semantico dei dati”: una serie strutturata e logicamente intercorrelata di termini e significati che specificano il contenuto scambiato nelle fatture elettroniche;

    (3) “fattura elettronica di base”: sottoserie di informazioni contenute in una fattura elettronica che sono essenziali per realizzare l’interoperabilità transfrontaliera; sono comprese le informazioni necessarie per garantire la conformità giuridica;

    (4) “amministrazioni aggiudicatrici”: le amministrazioni aggiudicatrici nell’accezione di cui all’articolo [2] della direttiva [che sostituisce la direttiva 2004/18/CE];

    (5) “enti aggiudicatori”: gli enti aggiudicatori nell’accezione di cui all’articolo [4] della direttiva [che sostituisce la direttiva 2004/17/CE];

    (6) “norma europea”: una norma europea come definita all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012.

    Articolo 3 Definizione di una norma europea

    1.           La Commissione chiede al competente organismo di normazione europeo di definire una norma europea per il modello semantico dei dati della fattura elettronica di base.

    La Commissione chiede che la norma europea per il modello semantico dei dati della fattura elettronica di base sia tecnologicamente neutrale e garantisca la tutela dei dati personali in conformità della direttiva 95/46/CE.

    La richiesta è adottata in conformità della procedura prevista dall’articolo 10, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 1025/2012.

    2.           Se la norma europea redatta ai sensi della richiesta di cui al paragrafo 1 soddisfa i requisiti contenuti nella richiesta stessa, la Commissione pubblica il riferimento a detta norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 4 Fatture elettroniche conformi alla norma europea

    Gli Stati membri garantiscono che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori non rifiutino le fatture elettroniche conformi alla norma europea il cui riferimento è stato pubblicato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2.

    Articolo 5 Direttiva 2006/112/CE

    La presente direttiva non pregiudica le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio.

    Articolo 6 Attuazione

    1.           Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre 48 mesi dalla sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.           Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle diposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 7 Revisione

    La Commissione riesamina gli effetti della presente direttiva sul mercato interno e sulla diffusione della fatturazione elettronica nel settore degli appalti pubblici e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2023. Ove opportuno, la relazione è corredata da una proposta legislativa.

    Articolo 8 Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 9 Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

    Il presidente                                                   Il presidente

    [1]               GU C [...] del [...], pag. [...].

    [2]               GU C [...] del [...], pag. [...].

    [3]               GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

    [4]               GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

    [5]               GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

    [6]               GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

    [7]               GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

    [8]               GU C 326 del 3.12.2010, pag. 13.

    [9]               GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

    [10]             GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

    [11]             GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

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