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Document 52013PC0274

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio relativo ad un regime ai sensi dell’articolo 2 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione riguardante le merci che escono dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e che vi rientrano dopo aver attraversato le zone non soggette al controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro

/* COM/2013/0274 final - 2013/0147 (NLE) */

52013PC0274

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio relativo ad un regime ai sensi dell’articolo 2 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione riguardante le merci che escono dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e che vi rientrano dopo aver attraversato le zone non soggette al controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro /* COM/2013/0274 final - 2013/0147 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Con il regolamento n. 866/2004 (“regolamento sulla linea verde”) il Consiglio, conformemente all’articolo 2 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione del 2003, ha introdotto un regime che detta norme speciali per le merci, i servizi e le persone che attraversano la linea che separa le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo da quelle non soggette a tale controllo.

L’allegato I del regolamento sulla linea verde elenca i punti di attraversamento autorizzati, che nel tempo sono andati aumentando, moltiplicando il numero di attraversamenti.

La presente modifica intende disciplinare la circolazione delle merci che escono dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e vi vengono reintrodotte tramite i punti di attraversamento elencati all’allegato I, dopo aver attraversato le zone non soggette al controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro. L’intento, nello specifico, è permettere agli agricoltori della zona isolata di Kato Pyrgos di portare i propri prodotti al mercato di Nicosia con tempi notevolmente più ridotti rispetto a prima dell’apertura del punto di attraversamento di Kato Pyrgos-Karavostasi.

2.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La presente modifica stabilisce le disposizioni applicabili alle merci che escono dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e vi vengono reintrodotte dopo aver attraversato le zone non soggette al controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro.

Le autorità della Repubblica di Cipro sono responsabili dei controlli ai punti di attraversamento. La presente modifica precisa come eseguire i controlli, quali documenti presentare e il lasso di tempo consentito tra il momento in cui le merci escono dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e il momento in cui vi rientrano.

Le disposizioni del presente regolamento assicurano un elevato livello di tutela della salute umana e animale in quanto vietano il trasporto di animali vivi e fissano i requisiti per la circolazione di prodotti di origine animale. Esse definiscono inoltre le misure che le autorità competenti della Repubblica di Cipro devono adottare nel caso in cui, basandosi sulle informazioni in loro possesso e tenendo presente la necessità di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale, ritengano che il lasso di tempo di cui sopra sia stato notevolmente superato.

2013/0147 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio relativo ad un regime ai sensi dell’articolo 2 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione riguardante le merci che escono dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e che vi rientrano dopo aver attraversato le zone non soggette al controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 10 su Cipro dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea[1], in particolare l’articolo 2,

vista la proposta della Commissione europea[2],

considerando quanto segue:

(1)       Il regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio[3] detta norme speciali per le merci, i servizi e le persone che attraversano la linea che separa le zone della Repubblica di Cipro sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro da quelle non soggette a questo controllo.

(2)       L’allegato I del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio elenca i punti di attraversamento autorizzati tra le zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e le zone non soggette a questo controllo. Nel corso degli anni i punti di attraversamento sono andati aumentando, moltiplicando il numero di attraversamenti.

(3)       Per facilitare la vita dei cittadini che vivono nelle zone più isolate di Cipro, è necessario disciplinare la circolazione delle merci che escono dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e che vi rientrano tramite i punti di attraversamento elencati all’allegato I del regolamento (CE) n. 866/2004, dopo aver attraversato le zone non soggette al controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro.

(4)       Per garantire che le merci trasportate siano merci unionali, che le merci reintrodotte nelle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro provengano da queste stesse zone e che sia mantenuto un livello elevato di protezione della salute umana e animale, dal momento che le autorità competenti della Repubblica di Cipro sono responsabili dei controlli presso i punti di attraversamento, è necessario disciplinare le modalità di esecuzione dei controlli, i documenti da presentare e il lasso di tempo consentito tra il momento in cui le merci escono dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e il momento in cui vi rientrano.

(5)       Per garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale, occorre stabilire criteri rigorosi per la circolazione delle merci di cui al presente regolamento. A tal fine è necessario, in particolare, vietare la circolazione di animali vivi e sottoporre la circolazione dei prodotti di origine animale a norme chiare, che limitino tra l’altro, entro un certo margine di flessibilità, la circolazione attraverso le zone al tempo necessario per coprire la distanza di trasporto corrispondente.

(6)       Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 866/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 866/2004 è così modificato:

(1) Al titolo III, è inserito il seguente articolo 5 bis:

“Articolo 5 bis

Trattamento delle merci che escono dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e che vi rientrano dopo aver attraversato le zone non soggette al controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro

(1) Fatti salvi gli articoli 4, 4 bis e 6, le merci unionali possono uscire dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e possono rientrarvi dopo aver attraversato le zone della Repubblica di Cipro non soggette al controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro, alle seguenti condizioni:

(a) chiunque trasporti le merci presenta alle autorità competenti della Repubblica di Cipro, presso il punto di attraversamento di uscita delle merci dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro, la documentazione attestante che le merci sono merci unionali. La documentazione comprende una fattura, un documento di trasporto o un documento equivalente. Se questa documentazione non può essere presentata perché le merci sono state prodotte dalla persona che le trasporta, una dichiarazione attestante che le merci sono merci unionali deve essere presentata alle autorità competenti della Repubblica di Cipro;

(b) tranne i casi in cui le merci siano destinate ad uso personale, la documentazione che le accompagna contiene come minimo il nome e l’indirizzo completi dello speditore, o del dichiarante se lo speditore e il dichiarante non sono la stessa persona, la quantità e la natura, i marchi e i numeri dei colli, la descrizione delle merci, la massa lorda in chilogrammi e, se applicabile, i numeri dei container;

(c) chiunque trasporti le merci indica il punto di attraversamento che intende utilizzare per fare uscire le merci dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e ne informa le autorità competenti della Repubblica di Cipro presso il punto di attraversamento di uscita dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro;

(d) se le autorità competenti della Repubblica di Cipro lo ritengono necessario, il carico trasportato o il mezzo di trasporto sono sigillati presso il punto di attraversamento di uscita delle merci dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro;

(e) quando le merci vengono reintrodotte nelle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro dopo aver attraversato le zone non soggette a questo controllo, chiunque le trasporti presenta alle autorità competenti della Repubblica di Cipro, presso il punto di attraversamento di reintroduzione delle merci nelle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro, la stessa documentazione presentata al punto di attraversamento di uscita;

(f) le merci escono dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e vi rientrano presso i punti di attraversamento elencati all’allegato I entro un lasso di tempo ragionevole che le autorità competenti della Repubblica di Cipro stabiliscono tenendo presente il tempo di trasporto complessivo plausibile considerata la distanza totale da percorrere;

(g) le autorità competenti della Repubblica di Cipro controllano la documentazione, e eventualmente le merci e i relativi sigilli, per verificare se le merci reintrodotte nelle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro corrispondono alla documentazione presentata al punto di attraversamento di uscita delle merci dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e se le condizioni di cui alla lettera f) sono soddisfatte;

(h) se le condizioni di cui alle lettere da a) a g) non risultano soddisfatte, le merci non sono riammesse nelle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro a meno che non sia stata effettuata una valutazione dei rischi e, in base a questa valutazione, non siano state prese misure efficaci, proporzionate e mirate. Le merci vengono confiscate dalle autorità doganali della Repubblica di Cipro.

(2) Conformemente all’articolo 4, paragrafo 9, è vietata la reintroduzione di animali vivi soggetti a requisiti veterinari dell’Unione.

(3) Le spedizioni di prodotti di origine animale soggetti a requisiti veterinari dell’Unione possono uscire dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e possono rientrarvi dopo aver attraversato le zone non soggette al controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro.

Se il tempo complessivo di trasporto è nettamente superiore al tempo complessivo di trasporto plausibile, considerata la distanza di trasporto totale, le autorità competenti della Repubblica di Cipro non autorizzano la reintroduzione delle spedizioni di prodotti di origine animale nelle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro, a meno che l’autorità veterinaria competente non abbia valutato i rischi per la salute pubblica e degli animali e, in base a questa valutazione, non abbia preso misure efficaci, proporzionate e mirate.

La Repubblica di Cipro informa regolarmente e ove necessario la Commissione circa l’inosservanza delle disposizioni del presente paragrafo e le misure prese per porvi rimedio.

(4) Le merci di cui ai paragrafi da 1 a 3 non sono soggette ad ulteriori formalità doganali.

Le competenti autorità doganali della Repubblica di Cipro possono tuttavia effettuare analisi dei rischi e controlli doganali di sicurezza effettivi secondo le applicabili disposizioni di legge, sulla base della documentazione che accompagna le merci trasportate.

I punti di attraversamento elencati all’allegato I devono disporre di tutte le attrezzature, del personale e di ogni altro mezzo necessario per applicare le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3.”

2) all’articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. La Commissione controlla l’applicazione degli articoli 4 e 5 bis del presente regolamento e le modalità degli scambi tra le zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e quelle non soggette a tale controllo, compreso il volume e il valore degli scambi ed i prodotti scambiati. A tal fine la Repubblica di Cipro raccoglie i dati e li comunica mensilmente alla Commissione.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 236 del 23.9.2003, pag. 955.

[2]               COM(2013) XXX.

[3]               GU L 161 del 30.4.2004, pag. 128.

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