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Document 52013PC0236
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on measures facilitating the exercise of rights conferred on workers in the context of freedom of movement for workers
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori
/* COM/2013/0236 final - 2013/0124 (COD) */
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori /* COM/2013/0236 final - 2013/0124 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Contesto generale La libera circolazione
dei lavoratori è una delle quattro libertà fondamentali su cui si fonda il
mercato unico. È uno dei valori fondamentali dell'Unione europea e un elemento
centrale della cittadinanza dell'UE. L'articolo 45 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea sancisce il diritto dei cittadini dell'UE di
spostarsi in un altro Stato membro per motivi di lavoro. Tale articolo enuncia
esplicitamente il diritto di non essere discriminati in base alla nazionalità
per quanto riguarda l'accesso all'impiego, la retribuzione e le altre
condizioni di lavoro. Tale articolo sancisce inoltre l'eliminazione degli
ostacoli ingiustificati alla libera circolazione dei lavoratori all'interno
dell'Unione europea. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
conferma all'articolo 15, paragrafo 2, che ogni cittadino dell'Unione ha la
libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi
in qualunque Stato membro. Il regolamento (UE)
n. 492/2011[1]
stabilisce in dettaglio i diritti derivanti dalla libera circolazione dei
lavoratori e definisce le aree specifiche in cui si vieta la discriminazione in
base alla nazionalità, in particolare per quanto riguarda[2]: –
l'accesso all'occupazione –
le condizioni di lavoro –
i vantaggi sociali e fiscali –
l'accesso alla formazione –
l'iscrizione alle organizzazioni sindacali –
l'alloggio –
l'accesso all'istruzione per i figli dei lavoratori
L'articolo 45 del
TFUE e il regolamento (UE) n. 492/2011 sono direttamente applicabili in
ciascuno degli Stati membri. Ciò significa che non vi è alcuna necessità di
adottare una norma nazionale per recepire tali disposizioni. Le autorità
nazionali, a qualsiasi livello, e i datori di lavoro, siano essi pubblici o privati,
devono applicare e rispettare i diritti derivanti da tali disposizioni. Ciò nonostante i
cittadini dell'UE che desiderano spostarsi o che si trasferiscono
effettivamente da uno Stato membro ad un altro per motivi di lavoro continuano
a incontrare problemi nell'esercizio dei propri diritti. Tali difficoltà
servono in qualche misura a spiegare le ragioni per cui la mobilità geografica
tra gli Stati membri dell'UE è rimasta ad un livello relativamente basso:
secondo l'indagine UE sulle forze di lavoro, nel 2011 solo il 3,1% dei
cittadini europei in età lavorativa (15-64) risiedeva in uno Stato membro
dell'UE diverso dal proprio[3].
Da un sondaggio
Eurobarometro del 2009 è emerso che, mentre il 60% dei cittadini europei
riteneva che la libera circolazione dei lavoratori fosse un elemento positivo
per l'integrazione europea, solo il 48% la considerava positiva per le singole
persone. Inoltre, stando ai risultati di un Eurobarometro più recente
(settembre 2011)[4],
il 15% dei cittadini europei non prenderebbe in considerazione la possibilità
di lavorare in un altro Stato membro perché ha la sensazione che vi siano
troppi ostacoli. Analogamente la
relazione del Parlamento europeo su "I problemi e le prospettive
concernenti la cittadinanza europea", del 20 marzo 2009, descrive gli
ostacoli che ancora si frappongono all'esercizio transfrontaliero dei diritti.
La relazione invita la Commissione a redigere un elenco degli ostacoli
all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'UE basandosi sui risultati di una
consultazione pubblica, e la esorta a presentare proposte specifiche per
ovviare a tali ostacoli. Più recentemente il
Parlamento europeo, con la sua risoluzione sulla promozione della mobilità dei
lavoratori all'interno dell'Unione europea, del 25 ottobre 2011, esorta la
Commissione e gli Stati membri "a garantire... la corretta attuazione
della legislazione esistente in tema di non discriminazione e ad adottare
misure pratiche che consentano di attuare il principio della parità di
trattamento dei lavoratori mobili…"[5]. Nelle
sue conclusioni del marzo 2009 sulla mobilità professionale e geografica della
forza lavoro e la libera circolazione dei lavoratori nell'Unione europea, il
Consiglio EPSCO ha esortato la Commissione e gli Stati membri "a
promuovere misure di sostegno alla mobilità lavorativa e sociale così come la
parità di trattamento e la non discriminazione dei lavoratori migranti, in
linea con l'acquis" e "a sviluppare ulteriormente strategie e
strumenti per l'individuazione e l'analisi delle barriere alla mobilità
geografica e professionale dei lavoratori e contribuire fattivamente alla
rimozione delle barriere esistenti, conformemente ai trattati". La relazione presentata da Mario Monti il 9
maggio 2010 ("Una nuova strategia per il mercato unico") sottolinea
come la libera circolazione dei lavoratori sia in generale un successo dal
punto di vista giuridico, ma sia anche la meno utilizzata delle quattro libertà
del mercato unico. La relazione sottolinea che la maggior parte degli europei
ritiene che gli ostacoli a lavorare in altri paesi dell'UE siano troppo
numerosi e che sussista ancora una serie di barriere giuridiche e
amministrative alla libera circolazione dei lavoratori. Secondo tale relazione
gli ostacoli esistenti in questo settore sono i più difficili da superare. Nel luglio 2010, nella sua comunicazione dal
titolo "Ribadire la libera circolazione dei lavoratori: diritti e
principali sviluppi"[6],
la Commissione ha indicato la propria intenzione di analizzare i modi per
affrontare i nuovi bisogni e le sfide emergenti (soprattutto per quanto
riguarda nuovi tipi di mobilità) che i lavoratori migranti dell'UE e le loro
famiglie si trovano ad affrontare e di riflettere, nel contesto della nuova
strategia per il mercato unico, su come promuovere e migliorare i meccanismi
per un'attuazione efficace del principio di parità di trattamento dei
lavoratori dell'UE e dei loro familiari che esercitano il proprio diritto alla
libera circolazione. Tale obiettivo è stato ribadito nel quadro
della relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione "Eliminare gli
ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione"[7], del 27
ottobre 2010. La Commissione ha individuato nell'applicazione divergente e non
corretta della normativa dell'UE relativa al diritto di libera circolazione uno
dei principali ostacoli contro cui si scontrano i cittadini dell'Unione
nell'esercizio effettivo dei loro diritti sanciti dalla legislazione dell'UE.
La Commissione ha conseguentemente annunciato la sua intenzione di intervenire
al fine di "agevolare la libera circolazione dei cittadini dell'UE e dei
loro familiari di paesi terzi applicando rigorosamente le norme dell'Unione,
anche in materia di non discriminazione, promuovendo le buone prassi e la
conoscenza sul campo della normativa UE e accelerando la diffusione, presso i
cittadini dell'UE, di informazioni sui diritti connessi alla libera
circolazione"[8].
Nel pacchetto per l'occupazione del 18 aprile
2012 (comunicazione della Commissione "Verso una ripresa fonte di
occupazione")[9],
la Commissione ha annunciato l'intenzione di "presentare una proposta
legislativa al fine di sostenere i lavoratori mobili (informazioni e
consulenza) nell'esercizio dei diritti derivanti dal trattato e dal regolamento
(UE) n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori
all'interno dell'Unione". Il presidente Barroso ("Political
guidelines for the 2010-2014 Commission" - Orientamenti politici per la
Commissione 2010-2014) ha inoltre sottolineato il divario tra teoria e pratica
e ha chiesto che il principio di libera circolazione e parità di trattamento
diventi una realtà nella vita quotidiana dei cittadini. Nel suo discorso sullo
stato dell'Unione pronunciato il 12 settembre 2012, il presidente Barroso ha
sottolineato la necessità di creare un mercato europeo del lavoro e di far sì
che per i cittadini dell'UE sia altrettanto agevole lavorare all'estero che nel
proprio paese d'origine[10]. Il divario tra i diritti di cui godono in teoria i cittadini dell'UE e
quanto accade nella pratica è stato inoltre sottolineato in numerose relazioni
da parte di istituzioni e si constata un appello crescente all'Unione europea
affinché agisca in tal senso[11].
Il 2013 è stato proclamato Anno europeo dei cittadini[12]. Sarà
incentrato sui diritti dei cittadini e sulle azioni dell'UE volte a garantire
che questi diritti siano effettivamente applicati nell'interesse dei cittadini
e dell'Unione europea nel suo insieme. Nel corso degli
anni la Commissione ha ricevuto numerosi reclami da parte di cittadini
desiderosi di spostarsi o che si sono effettivamente trasferiti in un altro
paese dell'UE per motivi di lavoro, e i cui diritti non vengono rispettati. I
cittadini non si ritengono tutelati nello Stato membro ospitante e si sentono
incapaci di superare gli ostacoli che incontrano. Il problema Gli esempi di ostacoli
e problemi sono alquanto vari: a) Non conformità delle autorità pubbliche
al diritto dell'UE (legislazione non conforme o applicazione errata) e
ripercussioni sui lavoratori migranti dell'UE Negli Stati membri persistono e
continuano ad essere segnalati alla Commissione problemi di conformità della
legislazione nazionale e delle prassi generali. Tra questi figurano: –
l'applicazione di condizioni diverse per
l'assunzione di cittadini dell'UE; –
condizioni legate alla nazionalità per l'accesso a
posti di lavoro che non rientrano nell'eccezione di cui all'articolo 45,
paragrafo 4, del TFUE; –
l'introduzione di quote di cittadini nazionali (ad
esempio nello sport a livello professionistico); –
condizioni di lavoro diverse per i cittadini di
altri paesi dell'UE (retribuzione, prospettive di carriera, grado, ecc.); –
l'accesso ai vantaggi sociali condizionato a
requisiti più facilmente soddisfatti dai cittadini nazionali rispetto agli
altri cittadini dell'UE (ad esempio una condizione di residenza); –
qualifiche professionali ed esperienza acquisite in
altri Stati membri ignorate o considerate in maniera diversa rispetto a quelle
ottenute nello Stato membro ospitante ai fini dell'accesso al mercato del
lavoro (ad esempio l'eventuale attribuzione di punti aggiuntivi); –
la condizione di residenza richiesta dalle
legislazioni nazionali ai fini dell'accesso a borse di studio per i lavoratori
migranti dell'Unione e i membri delle loro famiglie, nonostante una
giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'UE in questo settore; –
discriminazione nei confronti dei lavoratori
frontalieri. b) Non conformità dei datori di lavoro e
dei consulenti giuridici al diritto dell'UE Dalle informazioni
raccolte dagli esperti e dalla Commissione[13] sembra emergere un problema ricorrente
legato alla scarsa conoscenza, da parte di datori di lavoro pubblici e privati,
della normativa UE, a prescindere dalla conformità o meno della legislazione
nazionale. La scarsa conoscenza e la mancanza di comprensione delle norme
sembrano essere le ragioni principali del problema, in particolare quando si
tratta di datori di lavoro privati (ad esempio, le candidature per un posto di
lavoro sono limitate ai soli residenti da un periodo minimo di tempo, non sono
riconosciute le esperienze o le qualifiche professionali precedentemente
acquisite in un altro Stato membro, si impongono requisiti linguistici
eccessivi, ecc.). Accade inoltre che i
consulenti giuridici ignorino la normativa UE sulla libera circolazione dei
lavoratori o la conoscano in modo insufficiente. c) Mancanza di accesso, per i lavoratori
migranti dell'UE, alle informazioni o ai mezzi atti a garantire l'esercizio dei
loro diritti Nel corso di numerose
indagini[14]
i cittadini hanno dichiarato di non sapere a chi rivolgersi in caso di problemi
concernenti i loro diritti UE. Si verifica inoltre che i lavoratori migranti
incontrino difficoltà di accesso alle misure di protezione a loro disposizione;
ad esempio non conoscono le procedure e i sistemi nazionali, non hanno le competenze
linguistiche per accedere ai servizi o non possono permettersi una consulenza
legale. I problemi individuati
riguardano i cittadini dell'UE che si trasferiscono in un altro Stato membro o
che tornano nello Stato membro di origine per motivi di lavoro. Obiettivi Al fine di affrontare
tali problemi sono stati individuati obiettivi specifici: –
ridurre la discriminazione nei confronti dei
lavoratori migranti dell'UE sulla base della loro nazionalità; –
contrarre il divario tra i diritti dei lavoratori
migranti dell'UE sulla carta e il loro esercizio nella pratica, agevolando la
corretta applicazione della legislazione in vigore; –
ridurre l'incidenza delle pratiche sleali nei
confronti dei lavoratori migranti dell'UE; –
dare ai lavoratori migranti dell'UE i mezzi
necessari a far sì che i loro diritti vengano rispettati. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E
VALUTAZIONE D'IMPATTO 2.1. Consultazione delle parti
interessate a) Rete di esperti per la libera
circolazione dei lavoratori La
rete di esperti giuridici per la libera circolazione dei lavoratori presenta
ogni anno una relazione sulla situazione giuridica nell'Unione europea[15]. La prima relazione[16],
completata nel gennaio 2011, era imperniata sull'applicabilità del diritto alla
parità di trattamento in base alla nazionalità nei confronti dei lavoratori
migranti dell'UE e sul quadro normativo esistente in ciascuno Stato membro. La
relazione è giunta alla conclusione che tale diritto gode raramente dello
stesso livello di protezione e garanzie del diritto alla parità di trattamento
per altre ragioni (quali razza, età e sesso). Nella maggior parte dei paesi
dell'Unione i lavoratori migranti dell'UE sono tuttora visti più come cittadini
di paesi terzi che non alla stregua dei lavoratori nazionali. Molti lavoratori
migranti dell'UE che subiscono discriminazioni in base alla nazionalità devono
affidarsi ad un'interpretazione generosa della normativa nazionale adottata per
dare attuazione alle direttive UE sulla parità di trattamento che si oppongono
alle discriminazioni fondate su altri motivi. La seconda relazione, presentata nell'ottobre
2011, tracciava una panoramica dei principali problemi individuati nei singoli
Stati membri e legati all'applicazione delle norme sulla libera circolazione
dei lavoratori. In alcuni Stati membri vi sono problemi di carattere
apparentemente sistemico, che costituiscono semplicemente una discriminazione
illegittima. La maggior parte dei problemi deriva da forme di discriminazione
indiretta o da restrizioni ingiustificate all'esercizio del diritto dei
lavoratori alla libera circolazione. Per esempio la residenza come condizione
per poter godere di taluni vantaggi sociali e fiscali, le esigenze eccessive in
materia di conoscenze linguistiche o il fatto che gli Stati membri non tengano
conto degli anni di servizio trascorsi ricoprendo un incarico analogo in altri
Stati membri dell'UE al fine di calcolare l'anzianità di servizio dei
dipendenti pubblici e i relativi vantaggi. b) Discussioni in
seno al comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori Nel corso di una serie di riunioni tenutesi tra ottobre 2010 e ottobre
2012, il comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori ha
discusso degli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori, dei problemi di
discriminazione sulla base della nazionalità e della necessità di attuare in
modo più efficace le norme UE attualmente in vigore. I membri del comitato
consultivo, composto da rappresentanti degli Stati membri e delle parti sociali
rappresentate a livello europeo e nazionale, hanno dovuto anche rispondere ad
un questionario sottoposto loro dalla Commissione. Il questionario è stato
concepito per individuare le azioni intraprese a livello nazionale allo scopo
di informare, assistere, sostenere e tutelare i lavoratori dell'UE in merito
all'attuazione del regolamento (UE) n. 492/2011. I membri del
comitato hanno riconosciuto l'importanza dell'applicazione reale ed effettiva
dei diritti esistenti. A questo proposito le risposte spaziavano dalle attività
di sensibilizzazione e dall'applicazione più rigorosa delle norme a un migliore
accesso all'informazione e al sostegno per i lavoratori migranti dell'UE. Nel
corso della riunione del comitato consultivo per la libera circolazione dei
lavoratori tenuta il 30 ottobre 2012 entrambe le parti sociali, ovvero la CES e
Business Europe, hanno espresso posizioni sostanzialmente favorevoli alla
proposta di una direttiva. c) Consultazione
pubblica La Commissione ha svolto una consultazione pubblica tra giugno e agosto
2011. I cittadini, le autorità nazionali, le organizzazioni sindacali e
datoriali e le associazioni (ONG, associazioni di professionisti indipendenti,
ecc.) hanno espresso la loro posizione sui principali problemi incontrati dai
lavoratori nell'esercizio del diritto alla libera circolazione, sull'attuale
livello di protezione dei lavoratori e sulla necessità che l'UE intervenga
affinché i lavoratori possano godere pienamente dei loro diritti. Sono state ricevute complessivamente 243 risposte, di cui 169 da cittadini
e 74 da organizzazioni, comprese le autorità nazionali. Tra le risposte delle
organizzazioni, i più attivi nel fornire contributi sono stati i sindacati (il
27% delle risposte), seguiti dalle ONG (17%), dalle autorità nazionali (15%) e
dalle organizzazioni dei datori di lavoro (12%). La maggioranza dei partecipanti ha riconosciuto che i lavoratori
dell'UE dovrebbero essere meglio tutelati dalle discriminazioni basate sulla
nazionalità. L'adozione di norme da parte dell'UE è l'intervento più decisivo
suggerito da sindacati, ONG, imprese private, autorità regionali e locali e
cittadini. Le autorità nazionali hanno espresso pareri discordanti in
proposito. I datori di lavoro hanno espresso chiaramente l'importanza della
sensibilizzazione. Un provvedimento rilevante per la maggior parte dei
partecipanti è la creazione di punti di contatto o di strutture negli Stati
membri. Lo scambio di buone prassi tra i paesi dell'UE è considerato un altro
strumento importante mentre le organizzazioni non profit, i sindacati, le
imprese private e le autorità regionali[17] hanno sottolineato l'importanza delle
organizzazioni di sostegno. 2.2. Valutazione d'impatto Conformemente alla sua politica per una regolamentazione migliore, la
Commissione ha condotto una valutazione dell'impatto delle varie opzioni
strategiche, sulla base di uno studio esterno[18] concluso nell'aprile 2012[19]. Le diverse alternative strategiche contemplano una serie di opzioni che
rappresentano gradi diversi di intervento da parte dell'UE: mantenere lo status
quo, intervenire senza legiferare o intervenire legiferando. Per quanto
riguarda l'ultima opzione, le possibili forme d'intervento variano da quella
più blanda (uno strumento giuridico non vincolante, ad esempio una
raccomandazione) a quella più rigida, con uno strumento giuridico vincolante,
quale ad esempio una direttiva. Tutte le opzioni sono state analizzate alla luce degli obiettivi
generali. La valutazione d'impatto ha dimostrato che un'iniziativa legislativa
vincolante produrrebbe effetti tangibili sull'esercizio dei diritti alla libera
circolazione. Gli obiettivi sopra descritti possono essere raggiunti in modo
più efficace ed efficiente attraverso uno strumento giuridico vincolante che
imponga agli Stati membri l'obbligo di adottare misure adeguate che assicurino
l'esistenza di meccanismi efficaci per la diffusione di informazioni e
consulenza ai cittadini. L'opzione prescelta è una direttiva in combinazione con altre
iniziative, quali orientamenti comuni su temi specifici che devono essere adottati
dal comitato tecnico[20]
per la libera circolazione dei lavoratori. Un documento di orientamento comune
consentirebbe di affrontare la questione specifica dell'applicazione della
legislazione dell'UE in materia di libera circolazione dei lavoratori. Una direttiva che introduca misure destinate a sostenere i lavoratori
migranti dell'UE che si trovano ad affrontare problemi di libera circolazione
avrebbe l'obiettivo di sensibilizzare le autorità nazionali e di rafforzare le
loro azioni contro la discriminazione basata sulla nazionalità. Rendendo più
visibile il problema, i cittadini sarebbero meglio informati dei propri diritti
e contemporaneamente i datori di lavoro del settore pubblico e privato e le
altre parti interessate (ONG, parti sociali, ecc.) sarebbero più sensibili al
problema. Inoltre, senza creare oneri supplementari a carico dei datori di
lavoro, una direttiva contribuirebbe in misura significativa ad una migliore
comprensione e applicazione del diritto dell'UE mediante l'introduzione
dell'obbligo specifico per gli Stati membri di garantire una migliore
informazione alle parti interessate. Grazie poi all'introduzione di uno
specifico mezzo di ricorso contro qualsiasi violazione dei diritti sanciti
dall'articolo 45 del TFUE e alla possibilità dell'intervento di terzi per conto
dei lavoratori migranti dell'UE, i cittadini potranno esercitare più
agevolmente i loro diritti e ricevere sostegno in tal senso. Il progetto di valutazione d'impatto è stato
approvato dal comitato per la valutazione d'impatto (IAB) nel luglio 2012. Il
parere dell'IAB, la valutazione finale d'impatto e la relativa sintesi sono
pubblicati unitamente alla presente proposta. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 3.1. Contesto generale - Sintesi
delle misure proposte La presente proposta di direttiva mira a migliorare e rendere più
efficace l'applicazione concreta in tutta l'Unione europea dell'articolo 45 del
TFUE e del regolamento (UE) n. 492/2011, instaurando un quadro comune
generale di disposizioni e misure adeguate volte a facilitare un'applicazione
migliore e più uniforme dei diritti conferiti dalla legislazione dell'UE ai
lavoratori e ai loro familiari che esercitano il diritto alla libera
circolazione. La proposta di direttiva introduce in particolare obblighi giuridici miranti
a: - garantire ai lavoratori migranti dell'UE
strumenti opportuni di ricorso a livello nazionale. Qualunque
lavoratore/lavoratrice dell'Unione europea che si ritenga vittima di
discriminazione per motivi di nazionalità dovrebbe potersi avvalere delle
opportune procedure amministrative e/o giudiziarie contro tale comportamento
discriminatorio; - proteggere ulteriormente i lavoratori
facendo sì che le associazioni, le organizzazioni o altri soggetti giuridici
aventi un interesse legittimo nella promozione del diritto di libera
circolazione dei lavoratori possano avviare un procedimento amministrativo o
giudiziario per conto o a sostegno dei lavoratori migranti dell'UE qualora vi
sia stata una violazione dei loro diritti; - creare strutture od organismi a livello
nazionale che promuovano l'esercizio del diritto di libera circolazione
fornendo informazioni, sostegno e assistenza ai lavoratori migranti dell'UE
vittime di discriminazione basata sulla nazionalità; - sensibilizzare i datori di lavoro, i lavoratori
e qualsiasi altra parte interessata fornendo informazioni facilmente
accessibili e pertinenti; - promuovere il dialogo con le opportune
organizzazioni non governative e le parti sociali. 3.2. Base giuridica La presente proposta si basa sull'articolo 46
del TFUE, la medesima base giuridica del regolamento (UE) n. 492/2011, che
autorizza l'adozione di direttive o regolamenti secondo la procedura
legislativa ordinaria. 3.3. Principi di sussidiarietà e
di proporzionalità I problemi individuati in materia di
applicazione e rispetto della normativa dell'UE sulla libera circolazione dei
lavoratori e, in particolare, del regolamento (UE) n. 492/2011 sono
connessi agli obiettivi enunciati all'articolo 3, paragrafo 3, del TUE, con il
quale l'Unione europea ha istituito un mercato interno fondato su un'economia
sociale di mercato altamente competitiva, che mira alla piena occupazione e al
progresso sociale, nonché agli articoli 45 (libera circolazione e abolizione di
qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità per i lavoratori dell'UE) e
18 del TFUE (non discriminazione in base alla nazionalità per i cittadini
dell'Unione europea). Le norme vigenti dell'UE devono essere
applicate in maniera adeguata ed efficiente. Le differenze e le disparità nel
modo in cui il regolamento (UE) n. 492/2011 viene applicato e fatto
rispettare nei diversi Stati membri sono pregiudizievoli al corretto
funzionamento della libera circolazione come libertà fondamentale. Molti
elementi suggeriscono quanto sia difficile instaurare le indispensabili
condizioni di parità di trattamento per i lavoratori che esercitano il diritto
alla libera circolazione sul territorio dell'UE. In queste circostanze, la
necessaria chiarezza e certezza del diritto può essere ottenuta soltanto a
livello dell'UE. Gli obiettivi della proposta non possono
essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e richiedono
pertanto un intervento a livello di UE. Secondo il principio di proporzionalità, la
direttiva si limita a quanto è necessario per il raggiungimento dei suddetti
obiettivi. Al fine di migliorare l'attuazione e l'esecuzione del regolamento
(UE) n. 492/2011 nella pratica, la Commissione propone misure di
prevenzione, quali la garanzia di adeguati mezzi di ricorso e la fornitura di
informazioni, sostegno e consulenza secondo le tradizioni e le prassi
nazionali. Data la natura delle misure proposte, gli
Stati membri avranno facoltà di scegliere le misure di attuazione più adatte ai
sistemi e procedimenti giudiziari nazionali. 3.4. Spiegazione dettagliata della
proposta 3.4.1. CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 3.4.1.1. Articolo 1 - Oggetto L'articolo 45 del TFUE è una norma di diritto
dell'UE direttamente applicabile nell'ordinamento giudiziario nazionale degli
Stati membri, che conferisce immediatamente ai cittadini europei il diritto di
recarsi per motivi professionali in un altro Stato membro dove potranno
accettare proposte di lavoro, lavorare senza bisogno di un permesso di lavoro,
risiedere per motivi professionali e rimanere anche una volta conclusa
l'attività professionale. L'articolo 45 del TFUE conferisce inoltre il diritto
di godere di pari trattamento rispetto ai cittadini dello Stato ospitante per
quanto riguarda l'accesso all'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di
occupazione. Esso implica di conseguenza l'abolizione di qualsiasi
discriminazione (diretta o indiretta) fondata sulla nazionalità nell'esercizio
di tali diritti, come pure di qualsiasi ostacolo ingiustificato che intralci
l'esercizio del diritto alla libera circolazione[21]. Il regolamento (UE) n. 492/2011 è
anch'esso uno strumento giuridico direttamente applicabile per sua natura,
cosicché gli Stati membri non devono adottare misure di attuazione per dare la
possibilità ai propri cittadini di far valere i diritti conferiti loro da tale
regolamento. I diritti conferiti ai singoli individui dal
suddetto regolamento, la cui applicazione si intende agevolare con la presente
proposta, sono quelli di cui al capo I: "L'impiego, la parità di
trattamento e la famiglia dei lavoratori", articoli da 1 a 10. Essi
riguardano in particolare l'accesso ad un'attività professionale (sezione 1,
Accesso all'impiego, articoli da 1 a 6), la parità di trattamento in rapporto
all'occupazione e alle condizioni di lavoro (sezione 2, Esercizio dell'impiego
e parità di trattamento, articoli da 7 a 9) ed infine i familiari del
lavoratore (sezione 3, Famiglia dei lavoratori, articolo 10). La presente proposta di direttiva non riguarda
il capo II del regolamento (UE) n. 492/2011, Azione per mettere in contatto
e per compensare le offerte e le domande d'impiego (articoli da 11 a 20),
né il capo III, Organismi incaricati di assicurare une stretta
collaborazione tra gli Stati membri in materia di libera circolazione e di
occupazione dei lavoratori (articoli da 20 a 34) e neppure il capo IV, Disposizioni
finali (articoli da 35 a 42). 3.4.1.2. Articolo 2 - Campo
d'applicazione La presente proposta non modifica il campo di
applicazione del regolamento (UE) n. 492/2011. Essa si applica unicamente
ai casi di discriminazione fondata sulla nazionalità in relazione alle materie
disciplinate da tale regolamento, mediante l'introduzione di disposizioni di
protezione, di informazione e di sostegno conformemente agli articoli da 3 a 7
della presente proposta di direttiva. Costituisce il fondamento della garanzia
di pari trattamento e rafforza i mezzi di ricorso in caso di ostacoli
ingiustificati in merito all'ammissibilità e all'accesso all'impiego per i
lavoratori che esercitano il proprio diritto di libera circolazione nel
territorio dell'Unione europea. In tale contesto la proposta di direttiva
riguarda i seguenti aspetti: -
all'accesso all'occupazione; -
condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione e
di licenziamento; -
accesso ai vantaggi sociali e fiscali; -
iscrizione alle organizzazioni sindacali; -
accesso alla formazione; -
accesso all'alloggio; - accesso
all'istruzione per i figli dei lavoratori. 3.4.2. CAPO II – ESECUZIONE DEGLI
OBBLIGHI 3.4.2.1. Articolo 3 - Difesa dei diritti
- Mezzi di ricorso - Termini Questo articolo impone l'obbligo giuridico per gli Stati membri di
mettere a disposizione dei lavoratori migranti dell'UE gli opportuni mezzi di
ricorso a livello nazionale. Esso fa anche riferimento all'esecuzione degli
obblighi e alla difesa dei diritti, che di per sé costituiscono un diritto
fondamentale. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea conferma il
diritto a un ricorso effettivo per ogni individuo i cui diritti e le cui
libertà garantiti dalla normativa dell'Unione europea siano stati violati o non
rispettati. La proposta concerne mezzi di ricorso giudiziari e stragiudiziari,
compresi meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie quali la
conciliazione e la mediazione. I difensori civici, gli organismi per le pari
opportunità o altre strutture analoghe possono anche costituire un'alternativa
ai tribunali. In conformità dell'articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea questo articolo stipula che, nei casi in cui
gli Stati membri prevedano unicamente procedure amministrative, essi si
assicurano che qualsiasi decisione amministrativa possa essere impugnata
dinanzi a un tribunale. In conformità della giurisprudenza della CGUE[22], il
paragrafo 2 di questo articolo precisa che il precedente paragrafo lascia
impregiudicate le norme nazionali relative ai termini entro cui possono essere
proposte azioni concernenti il principio della parità di trattamento, a
condizione che tali termini siano tali da non poter essere ritenuti atti a rendere
praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti
attribuiti dalla normativa dell'Unione in materia di libera circolazione dei
lavoratori. 3.4.2.2. Articolo 4 - Azioni di
associazioni, organizzazioni o altri soggetti giuridici Questo
articolo introduce l'obbligo per gli Stati membri di far sì che associazioni,
organizzazioni o soggetti giuridici (quali sindacati, ONG o altri organismi)
possano avviare un procedimento amministrativo o giudiziario per conto o a
sostegno dei lavoratori migranti dell'UE in forza della direttiva o del
regolamento (UE) n. 492/2011 nell'eventualità di una violazione dei loro
diritti. Si lascia alla discrezionalità degli Stati membri di definire le
modalità di applicazione di tale disposizione in funzione delle procedure e dei
sistemi giudiziari nazionali. Le
associazioni, le organizzazioni o altri soggetti giuridici possono svolgere un
ruolo significativo nella difesa dei diritti per conto o a sostegno di un
lavoratore e dei suoi familiari[23].
L'assistenza potrebbe essere diversa da uno Stato membro all'altro in funzione
dei sistemi giudiziari, delle procedure, delle tradizioni e delle pratiche (ad
esempio i sindacati potrebbero intervenire sostenendo le spese o assistendo le
vittime di discriminazione). Rispecchiando
il precedente articolo 3 anche l'articolo 4, secondo paragrafo, precisa che il
precedente paragrafo lascia impregiudicate le norme nazionali relative ai
termini entro cui possono essere proposte azioni. 3.4.3. CAPO III – PROMOZIONE DELLA
PARITÀ DI TRATTAMENTO – PUNTI DI CONTATTO, STRUTTURE OD ORGANISMI - DIALOGO 3.4.3.1. Articolo 5 - Punti di contatto,
strutture od organismi Questo articolo dispone l'istituzione a livello nazionale di strutture
di informazione, promozione e supporto o di organismi a sostegno dei lavoratori
migranti dell'UE e responsabili di promuovere, analizzare e monitorare i
diritti conferiti ai suddetti lavoratori e ai loro familiari dalla normativa
dell'Unione. Tali funzioni possono tuttavia essere esercitate anche da organismi
esistenti già istituiti dagli Stati membri per lottare contro la
discriminazione fondata su altri motivi nel quadro dell'attuazione della
legislazione UE, o da agenzie incaricate a livello nazionale della difesa dei
diritti umani o della salvaguardia dei diritti individuali. In questo caso lo
Stato membro deve garantire lo stanziamento di risorse sufficienti affinché
tali organismi già esistenti possano svolgere compiti supplementari. A tal fine
la formazione di esperti potrebbe essere ammissibile per il Fondo sociale
europeo. I compiti di tali strutture od organismi dovrebbero comprendere: (a)
la messa a disposizione di informazioni a tutte le
parti interessate e un maggiore sostegno ai lavoratori migranti dell'UE; la
fornitura di consulenza e assistenza alle presunte vittime di discriminazione
in seguito alle loro denunce, fatti salvi i diritti dei soggetti giuridici di
cui all'articolo 4. Mentre in alcuni paesi gli organismi per le pari
opportunità istituiti a norma delle direttive UE, che lottano contro la
discriminazione fondata su altri motivi, sono legittimati ad agire dinanzi ad
un tribunale, in altri paesi essi possono solo offrire assistenza al ricorrente
o presentare osservazioni al giudice; (b)
la realizzazione di indagini indipendenti riguardo
alla discriminazione in base alla nazionalità; (c)
la pubblicazione di relazioni indipendenti e la
formulazione di raccomandazioni per quanto riguarda la parità di trattamento e
la lotta alla discriminazione basata sulla nazionalità; (d)
la pubblicazione di informazioni su qualsiasi
questione concernente l'applicazione a livello nazionale delle norme UE sulla
libera circolazione dei lavoratori. Spetterebbe a ciascuno Stato membro decidere se sia necessario creare
una struttura completamente nuova o se si possano attribuire agli organismi
esistenti le funzioni precedentemente descritte per la promozione della non
discriminazione in tutti gli Stati membri. Attualmente il concetto di
"nazionalità" potrebbe rientrare nella competenza degli organismi per
le pari opportunità esistenti in 19 Stati membri[24]. Questo articolo dispone inoltre le sinergie tra strutture od organismi
nuovi o già esistenti con altri strumenti di informazione, promozione e
sostegno a livello UE, come La tua Europa, SOLVIT, EURES, Enterprise Europe
Network e gli sportelli unici. Il ricorso a strutture preesistenti permette di beneficiare delle
conoscenze e delle esperienze già realizzate. Aumenta inoltre la semplicità e
l'accessibilità in quanto evita il rischio di creare confusione e incertezza
sull'autorità a cui rivolgersi in caso di problemi. 3.4.3.2. Articolo 6 - Dialogo Questo articolo impone agli Stati membri, secondo le tradizioni e
prassi nazionali, di adottare le opportune misure per incoraggiare e promuovere
il dialogo con le parti sociali e con le organizzazioni non governative che,
conformemente alle rispettive legislazioni e prassi nazionali, hanno un
interesse legittimo a contribuire alla lotta contro la discriminazione per
motivi di nazionalità. 3.4.4. CAPO IV – ACCESSO ALLE
INFORMAZIONI 3.4.4.1. Articolo 7 - Diffusione delle
informazioni Questo
articolo stabilisce l'opportuna diffusione delle informazioni sui diritti dei
lavoratori e dei loro familiari in relazione alla parità di trattamento come
sancito dalla direttiva e dal regolamento (UE) n. 492/2011, articoli da 1
a 10. Più il sistema di informazione e prevenzione pubblica è efficace, meno
saranno necessarie soluzioni individuali. La proposta di direttiva lascia agli
Stati membri la scelta dei mezzi di informazione, ma andrebbero rese obbligatorie
informazioni on line o digitali con link verso gli attuali strumenti di
informazione a livello UE e i siti web di La tua Europa ed EURES. Tali
informazioni possono tuttavia essere integrate da qualunque altra attività di
informazione destinata al grande pubblico, che rifletta le migliori prassi
osservate dagli esperti nazionali e dalle parti interessate, come le campagne
di sensibilizzazione o informazioni specifiche. Il ruolo attivo delle parti
sociali, degli organismi per le pari opportunità, delle ONG e di altre
associazioni potrebbe essere anch'esso molto importante per la diffusione delle
informazioni. 3.4.5. CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI 3.4.5.1. Articolo 8 - Requisiti minimi Il primo paragrafo è
una disposizione standard di "non regresso", secondo cui gli Stati
membri sono liberi di adottare, qualora non l'abbiano già fatto, una normativa
che disponga un livello di tutela più elevato di quello garantito dalla
direttiva proposta. Il secondo paragrafo indica espressamente che
gli Stati membri hanno la facoltà di ampliare le competenze degli organismi di
cui all'articolo 5 per integrarvi anche la non discriminazione in base alla
nazionalità per tutti i cittadini dell'UE e i loro familiari che esercitano il
diritto alla libera circolazione, come sancito dall'articolo 21 del TFUE e
dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari
di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri[25]. Il terzo paragrafo
stabilisce che, nel dare attuazione alla presente direttiva, gli Stati membri
non possono ridurre gli attuali livelli di protezione contro la
discriminazione. 3.4.5.2. Articolo 9 - Recepimento Gli Stati membri sono
tenuti ad adottare le necessarie misure di attuazione entro un termine di due
anni dalla data di entrata in vigore della direttiva, e a rispettare talune
prescrizioni in materia di informazione, come la comunicazione alla Commissione
delle modalità di recepimento della direttiva nella legislazione nazionale e il
riferimento alla direttiva in qualunque misura di attuazione. In questo contesto,
secondo la Dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati
membri e della Commissione sui documenti esplicativi, è opportuno che gli Stati
membri accompagnino la notifica delle misure di recepimento con uno o più
documenti che chiariscano il rapporto tra le componenti della direttiva e le
parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Tenendo presente
che, nell'ambito di alcune disposizioni della presente direttiva, come quelle
relative alle strutture od organismi di cui all'articolo 5, alcuni Stati membri
dispongono già di norme legislative atte a lottare contro la discriminazione
fondata su altri motivi nel quadro dell'attuazione della legislazione dell'UE,
o istituiscono agenzie incaricate a livello nazionale della difesa dei diritti
umani o della salvaguardia dei diritti individuali, i documenti esplicativi
consentirebbero di individuare meglio le misure specifiche adottate o già in
vigore per lottare contro la discriminazione fondata sulla nazionalità.
3.4.5.3. Articolo 10 - Relazione La Commissione è tenuta a presentare una
relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale
europeo sull'attuazione della presente direttiva entro due anni dalla scadenza
del termine stabilito per il suo recepimento. La Commissione può inoltre, se
necessario, formulare adeguate proposte concernenti ulteriori misure. Di
conseguenza, nel contesto della sua relazione di esecuzione e sulla base
dell'esperienza acquisita sul campo, la Commissione sorveglierà anche il modo
in cui gli Stati membri hanno deciso di estendere le competenze delle strutture
e degli organismi di cui all'articolo 5 al diritto di parità di trattamento
senza discriminazioni in base alla nazionalità per tutti i cittadini
dell'Unione e i loro familiari che esercitano il diritto alla libera
circolazione in conformità della normativa dell'Unione. 3.4.5.4. Articolo 11 - Entrata in vigore Si tratta di una
clausola standard indicante che la presente direttiva entra in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 3.4.5.5. Articolo 12 - Destinatari Si tratta di una disposizione standard indicante che gli Stati membri
sono destinatari della presente direttiva. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La presente proposta dovrebbe avere
un'incidenza limitata sul bilancio dell'Unione. Le spese per la realizzazione
di uno studio di valutazione nel 2015 non dovrebbero superare 0,300 milioni di
EUR e saranno coperte da fondi disponibili sulla linea di bilancio che finanzia
la libera circolazione dei lavoratori, il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale e le misure per i migranti, compresi quelli provenienti dai
paesi terzi. I costi per le risorse umane (0,131 milioni di EUR all'anno)
saranno coperti dalla voce 5 del quadro finanziario pluriennale. Per i dettagli
si veda la scheda finanziaria allegata. 2013/0124 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativa alle misure intese ad agevolare
l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera
circolazione dei lavoratori (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare
l'articolo 46, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti
nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[26], visto il parere del Comitato delle regioni[27], deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue: (1) La libera circolazione dei
lavoratori è una delle libertà fondamentali dei cittadini dell'UE nonché uno
dei pilastri del mercato interno dell'Unione, sancita dall'articolo 45 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Questo principio trova
ulteriore applicazione nel diritto dell'Unione mirante a garantire il pieno
esercizio dei diritti conferiti ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. (2) La libera circolazione dei
lavoratori è inoltre un elemento chiave per lo sviluppo di un vero e proprio
mercato del lavoro dell'Unione, in quanto consente ai lavoratori di trasferirsi
da regioni con un'elevata disoccupazione a zone in cui vi è carenza di
manodopera, aiutando così più persone a trovare un impiego che risponda meglio
alle loro competenze ed evitando le strozzature sul mercato del lavoro. (3) La libera circolazione dei
lavoratori conferisce ad ogni cittadino il diritto di spostarsi liberamente in
un altro Stato membro per potervi lavorare e soggiornare. Questo principio li
tutela contro la discriminazione fondata sulla nazionalità per quanto riguarda
l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro, garantendo loro la
parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante.
Occorre distinguere fra la libera circolazione e la libertà di prestazione di
servizi, che include il diritto delle imprese di prestare servizi in un altro
Stato membro e quindi di inviare ("distaccare") temporaneamente i
propri dipendenti in tale Stato membro per svolgervi l'attività necessaria per
la prestazione del servizio. (4) Per quanto concerne i
lavoratori e i loro familiari che esercitano il proprio diritto alla libera
circolazione, l'articolo 45 del trattato conferisce diritti sostanziali per
l'esercizio di questa libertà fondamentale, come specificato nel regolamento
(UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011,
relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione[28]. (5) Tuttavia l'effettivo
esercizio della libera circolazione dei lavoratori non è ancora una realtà e
molti lavoratori spesso ignorano i loro diritti in materia di libera circolazione.
Essi subiscono ancora discriminazioni fondate sulla nazionalità quando si
spostano all'interno dell'Unione europea, attraverso le frontiere degli Stati
membri. Tra la legislazione sulla carta e la sua applicazione pratica vi è
dunque un divario che deve essere affrontato. (6) Nel luglio 2010, nella sua
comunicazione dal titolo "Ribadire la libera circolazione dei lavoratori:
diritti e principali sviluppi"[29],
la Commissione ha indicato la propria intenzione di analizzare i modi per
affrontare i nuovi bisogni e le sfide emergenti (soprattutto per quanto
riguarda nuovi tipi di mobilità) che i lavoratori migranti dell'UE e le loro
famiglie si trovano ad affrontare e di riflettere, nel contesto della nuova
strategia per il mercato unico, su come promuovere e migliorare i meccanismi
per un'attuazione efficace del principio di parità di trattamento dei
lavoratori dell'UE e dei loro familiari che esercitano il proprio diritto alla
libera circolazione. (7) Nella relazione 2010 sulla
cittadinanza dell'Unione intitolata "Eliminare gli ostacoli all'esercizio
dei diritti dei cittadini dell'Unione", del 27 ottobre 2010[30], la
Commissione ha individuato nell'applicazione divergente e non corretta della
normativa dell'UE relativa al diritto di libera circolazione uno dei principali
ostacoli contro cui si scontrano i cittadini dell'Unione nell'esercizio
effettivo dei loro diritti sanciti dalla legislazione dell'UE. La Commissione
ha conseguentemente annunciato la sua intenzione di intervenire al fine di
"agevolare la libera circolazione dei cittadini dell'UE e dei loro
familiari di paesi terzi applicando rigorosamente le norme dell'Unione, anche
in materia di non discriminazione, promuovendo le buone prassi e la conoscenza
sul campo della normativa UE e accelerando la diffusione, presso i cittadini
dell'UE, di informazioni sui diritti connessi alla libera circolazione"
(azione 15 della relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione). (8) Nel pacchetto per
l'occupazione del 18 aprile 2012 (comunicazione della Commissione "Verso
una ripresa fonte di occupazione")[31], la Commissione ha annunciato l'intenzione
di "presentare una proposta legislativa al fine di sostenere i lavoratori
mobili (informazioni e consulenza) nell'esercizio dei diritti derivanti dal
trattato e dal regolamento (UE) n. 492/2011 relativo alla libera
circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione". (9) Affinché i diritti dei
lavoratori possano essere tutelati, è essenziale applicare adeguatamente ed
effettivamente le norme e farle rispettare; in caso contrario, è l'efficacia
stessa delle norme dell'Unione vigenti in questa materia ad essere compromessa.
(10) Occorre inoltre
un'applicazione più efficace e uniforme dei diritti conferiti dalla normativa
dell'Unione in materia di libera circolazione dei lavoratori per garantire il
corretto funzionamento del mercato interno. (11) È opportuno migliorare
l'applicazione e il controllo delle norme dell'Unione in materia di libera
circolazione per far sì che i lavoratori siano meglio informati dei loro
diritti, per dar loro assistenza e protezione nell'esercizio di tali diritti e
per combattere l'elusione delle norme da parte delle autorità pubbliche e dei
datori di lavoro pubblici o privati. (12) Al fine di garantire la
corretta applicazione delle norme sostanziali relative al diritto di libera
circolazione dei lavoratori per scopi professionali e di controllare la
conformità a tali norme, gli Stati membri devono adottare le misure appropriate
per tutelare i lavoratori contro le discriminazioni fondata sulla nazionalità e
contro qualsiasi ostacolo ingiustificato all'esercizio del suddetto diritto. (13) A tale scopo è opportuno
prevedere disposizioni specifiche per l'effettiva applicazione delle norme
sostanziali che disciplinano la libera circolazione dei lavoratori e agevolare
un'applicazione migliore e più uniforme dell'articolo 45 del trattato e del
regolamento (UE) n. 492/2011. (14) In tale contesto i lavoratori
che hanno subito discriminazioni per motivi di nazionalità o restrizioni
ingiustificate all'esercizio del loro diritto di libera circolazione devono
disporre di adeguati ed efficaci mezzi di tutela giuridica e di ricorso.
Allorché gli Stati membri prevedono unicamente procedure amministrative, devono
garantire che qualsiasi decisione amministrativa possa essere impugnata dinanzi
a un tribunale a norma dell'articolo 47 della Carta. (15) Al fine di assicurare un
livello più efficace di tutela, le associazioni e gli altri soggetti giuridici
devono avere anch'essi la facoltà di avviare un procedimento, secondo le modalità
stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve
le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in
giudizio. (16) Con riferimento ai termini di
cui agli articoli 3, paragrafo 2, e 4, paragrafo 2, e conformemente alla
giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea[32], tali
termini dovrebbero essere tali da non poter essere ritenuti atti a rendere
praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti
attribuiti dalla normativa dell'Unione. (17) La tutela contro la
discriminazione basata sulla nazionalità risulterebbe essa stessa rafforzata
dall'esistenza in ciascuno Stato membro di organizzazioni competenti per
promuovere la parità di trattamento, analizzare i problemi dei cittadini,
valutare possibili soluzioni e fornire assistenza specifica ai lavoratori
dell'Unione che esercitano il proprio diritto alla libera circolazione. (18) Spetta a ciascuno Stato membro
decidere se attribuire i compiti di cui all'articolo 5 della presente direttiva
a un organismo già esistente, la cui sfera di competenze abbracci anche altre
cause di discriminazione. Nel caso in cui i compiti di cui all'articolo 5 siano
attribuiti ad una struttura od organismo già esistente attraverso un'estensione
del suo mandato, lo Stato membro deve garantire lo stanziamento di risorse
sufficienti per tale organismo già esistente, affinché questo possa svolgere
compiti supplementari senza che ne abbiano a soffrire le mansioni di cui è già
responsabile. (19) Gli Stati membri devono
assicurare la promozione di sinergie con gli strumenti di informazione e di
sostegno già esistenti a livello dell'Unione e, a tal fine, devono garantire
che gli organismi esistenti o di recente creazione conoscano, utilizzino e
collaborino con i servizi di informazione e di assistenza esistenti, quali La
tua Europa, SOLVIT, EURES, Enterprise Europe Network e gli sportelli unici. (20) Gli Stati membri sono tenuti a
promuovere il dialogo con le organizzazioni non governative e tra le parti
sociali per affrontare e combattere le diverse forme di discriminazione basate
sulla nazionalità. (21) Gli Stati membri devono
rendere le informazioni sulle condizioni di lavoro più accessibili per i
lavoratori provenienti da altri Stati membri, i datori di lavoro e le altre
parti interessate. (22) Gli Stati membri devono
stabilire secondo quali modalità i datori di lavoro, i lavoratori e altri
interessati possano ricevere informazioni pertinenti e facilmente accessibili
riguardo alle disposizioni della presente direttiva e del regolamento (UE)
n. 492/2011. Tali informazioni devono inoltre essere facilmente
consultabili su La tua Europa ed EURES. (23) La presente direttiva
stabilisce requisiti minimi e offre quindi agli Stati membri la possibilità di
adottare o mantenere disposizioni più favorevoli. Gli Stati membri hanno
inoltre la possibilità di estendere le competenze delle organizzazioni
incaricate di compiti inerenti alla tutela dei lavoratori migranti dell'Unione
contro la discriminazione in base alla nazionalità, in modo tale da integrare
il diritto alla parità di trattamento senza discriminazioni in base alla
nazionalità di tutti i cittadini dell'Unione e dei loro familiari che
esercitano il proprio diritto alla libera circolazione, come stabilito
dall'articolo 21 del TFUE e dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri[33].
L'attuazione della presente direttiva non dovrebbe servire da giustificazione
per un regresso rispetto alla situazione preesistente in ciascuno Stato membro. (24) L'effettiva attuazione delle
disposizioni della presente direttiva implica che gli Stati membri, nel momento
in cui adottano le misure opportune per adempiere ai loro obblighi a norma
della presente direttiva, devono indicare un riferimento alla presente
direttiva o corredare le misure di esecuzione di un siffatto riferimento in
occasione della loro pubblicazione ufficiale.
Conformemente alla Dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli
Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si
sono impegnati ad accompagnare, in casi debitamente motivati, la notifica delle
misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra
le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti
nazionali di recepimento. In relazione alla presente direttiva il legislatore
ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata. (25) Dopo un adeguato periodo di
attuazione della direttiva, la Commissione deve elaborare una relazione a tale
proposito, valutando in particolare l'opportunità di presentare un'eventuale
proposta necessaria al fine di garantire una migliore applicazione della
normativa dell'Unione in materia di libera circolazione. (26) La presente direttiva rispetta
i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente la libertà professionale
e il diritto di lavorare (articolo 15), il diritto alla non discriminazione
(articolo 21, paragrafo 2, per quanto riguarda la non discriminazione in base
alla nazionalità), il diritto di negoziazione e di azioni collettive (articolo
28), le condizioni di lavoro giuste ed eque (articolo 31), la libertà di
circolazione e di soggiorno (articolo 45) e il diritto a un ricorso effettivo e
a un giudice imparziale (articolo 47). La presente direttiva deve essere
applicata conformemente a tali diritti e principi. (27) Poiché l'obiettivo della
presente direttiva, ossia l'istituzione di un quadro comune generale di
disposizioni, misure e meccanismi necessari per migliorare e uniformare
l'applicazione e l'attuazione pratica dei diritti conferiti dal trattato e dal
regolamento (UE) n. 492/2011, non può essere realizzato in misura
sufficiente dagli Stati membri e può quindi, in ragione delle dimensioni e
degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello dell'Unione,
quest'ultima può adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà
di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva
si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza
al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1
Oggetto La presente direttiva stabilisce disposizioni intese ad agevolare
l'applicazione uniforme e l'attuazione pratica dei diritti conferiti
dall'articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e
dalle disposizioni del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori
all'interno dell'Unione, articoli da 1 a 10. Articolo 2
Campo d'applicazione La presente direttiva si applica alle seguenti
materie nel campo della libera circolazione dei lavoratori: a) accesso all'occupazione; b) condizioni di impiego e di lavoro,
in particolare in materia di retribuzione e di licenziamento; c) accesso ai vantaggi sociali e
fiscali; d) iscrizione alle organizzazioni
sindacali; (e)
accesso alla formazione; (f)
accesso all'alloggio; (g)
accesso all'istruzione per i figli dei lavoratori. CAPO II
ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI Articolo 3
Difesa dei diritti - Mezzi di ricorso - Termini 1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti
i lavoratori e i membri delle loro famiglie che ritengano di aver subito o di
subire restrizioni ingiustificate al diritto di libera circolazione o che si
considerino lesi dalla mancata applicazione nei loro confronti del principio
della parità di trattamento possano accedere a procedure giudiziarie e/o
amministrative, comprese ove lo ritengano opportuno le procedure di conciliazione,
finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dall'articolo 45 del trattato
e dal regolamento (UE) n. 492/2011, articoli da 1 a 10, anche dopo la
cessazione del rapporto in cui si è verificata la presunta discriminazione. 2. Il paragrafo 1
si applica fatte salve le norme nazionali relative ai termini per l'esecuzione
di tali diritti. Questi termini sono tali da non poter essere ritenuti atti a
rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei
diritti attribuiti dal diritto dell'Unione. Articolo 4
Azioni di associazioni, organizzazioni o altri soggetti giuridici 1. Gli Stati membri provvedono affinché le associazioni, le
organizzazioni o altri soggetti giuridici che abbiano, secondo i criteri
stabiliti dal loro diritto nazionale, un legittimo interesse a garantire che le
disposizioni della presente direttiva siano rispettate, possano avviare, per
conto o a sostegno del lavoratore e dei membri della sua famiglia, con la sua
approvazione, qualsiasi procedimento giudiziario e/o amministrativo finalizzato
all'esecuzione dei diritti derivanti dall'articolo 45 del trattato e dagli
articoli da 1 a 10 del regolamento (UE) n. 492/2011. 2. Il paragrafo 1
si applica fatte salve le norme nazionali relative ai termini per l'esecuzione
di tali diritti. Questi termini sono tali da non poter essere
ritenuti atti a rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile
l'esercizio dei diritti attribuiti dal diritto dell'Unione. CAPO III PROMOZIONE DELLA
PARITÀ DI TRATTAMENTO – STRUTTURE E ORGANISMI - DIALOGO Articolo 5
Strutture e organismi 1. Gli Stati membri designano una struttura,
un organismo o più organismi per la promozione, l'analisi, il controllo e il
sostegno della parità di trattamento di tutti i lavoratori o dei membri delle
loro famiglie, senza discriminazione fondata sulla nazionalità, e adottano
tutte le disposizioni necessarie al funzionamento di tali organismi. Questi
possono far parte di agenzie a livello nazionale dotate di obiettivi analoghi,
ma il cui ambito riguardi anche altri motivi di discriminazione. In questo caso
lo Stato membro garantisce lo stanziamento di risorse sufficienti per gli
organismi già esistenti, affinché questi possano svolgere compiti supplementari
senza che ne abbiano a soffrire le mansioni di cui sono già responsabili. 2. Gli Stati membri assicurano che nella
competenza di tali organismi rientrino: (a)
fatto salvo il diritto dei lavoratori e dei membri
delle loro famiglie, nonché delle associazioni, delle organizzazioni e degli
altri soggetti giuridici di cui all'articolo 4, la prestazione di assistenza
giuridica indipendente e/o di altra natura ai lavoratori e ai membri delle loro
famiglie in seguito alle loro denunce; (b)
la realizzazione di indagini indipendenti riguardo
alla discriminazione in base alla nazionalità; (c)
pubblicare relazioni indipendenti e formulare
raccomandazioni su ogni questione connessa a tale discriminazione; (d)
la pubblicazione di informazioni su qualsiasi
questione concernente l'applicazione a livello nazionale delle norme UE sulla
libera circolazione dei lavoratori. 3. Gli Stati membri assicurano che gli
organismi esistenti o di recente creazione conoscano, utilizzino e collaborino
con i servizi di informazione e di assistenza esistenti a livello dell'Unione,
quali La tua Europa, SOLVIT, EURES, Enterprise Europe Network e gli sportelli
unici. Articolo 6
Dialogo Al fine di
promuovere il principio della parità di trattamento, gli Stati membri
incoraggiano il dialogo con le competenti organizzazioni non governative e con
le parti sociali che, conformemente alle rispettive legislazioni e prassi
nazionali, hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta contro le
discriminazioni fondate sulla nazionalità. CAPO IV
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI Articolo 7
Diffusione delle informazioni 1. Gli Stati membri dispongono che le
disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva nonché quelle
già in vigore in questo settore in forza del regolamento (UE) n. 492/2011,
articoli da 1 a 10, siano portate a conoscenza delle persone interessate con
tutti i mezzi opportuni e sull'intero territorio nazionale. 2. Gli Stati membri forniscono informazioni
chiare, facilmente accessibili, esaurienti e aggiornate sui diritti conferiti
dalla normativa dell'Unione in materia di libera circolazione dei lavoratori. .
Tali informazioni devono inoltre essere facilmente consultabili su La tua
Europa ed EURES. CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI Articolo 8
Requisiti minimi 1. Gli Stati membri possono introdurre o
mantenere, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento,
disposizioni più favorevoli di quelle fissate nella presente direttiva. 2. Gli Stati membri possono stabilire che, nelle
competenze delle strutture e degli organismi di cui all'articolo 5 per la
promozione, l'analisi, il controllo e il sostegno della parità di trattamento
di tutti i lavoratori o dei membri delle loro famiglie senza discriminazione
fondata sulla nazionalità, rientri anche il diritto alla parità di trattamento
senza discriminazione fondata sulla nazionalità per tutti i cittadini dell'UE e
per i membri delle loro famiglie che esercitano il diritto alla libera
circolazione, come sancito dall'articolo 21 del TFUE e dalla direttiva
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa
al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. 3. L'attuazione delle disposizioni della
presente direttiva non costituisce in nessun caso una ragione sufficiente per
giustificare una riduzione del livello di tutela dei lavoratori nei settori
rientranti nel suo campo d'applicazione e non pregiudica il diritto degli Stati
membri di introdurre, in base all'evolversi della situazione, disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative diverse da quelle in vigore al
momento della notificazione della presente direttiva, purché siano rispettate
le norme in essa previste. Articolo 9
Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro il [due anni dopo l'entrata in vigore
– la data precisa sarà indicata dall'OPOCE]. Essi comunicano immediatamente
alla Commissione il testo di tali disposizioni. 2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni,
queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un
siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del
riferimento sono decise dagli Stati membri. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione
il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella
materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 10
Relazione Entro i due anni successivi alla scadenza del
termine fissato per il recepimento, la Commissione presenta al Parlamento
europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione
sull'attuazione della presente direttiva al fine di proporre, ove necessario,
le opportune modifiche. Articolo 11
Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Articolo 12
Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi
1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
e incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione prevista 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi
dell'incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza
prevista sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza
prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità
con il quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione
di terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle entrate SCHEDA FINANZIARIA
LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa 1.2. Proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure intese ad agevolare
l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera
circolazione dei lavoratori
Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[34] Occupazione,
dialogo sociale 1.3. Natura della
proposta/iniziativa ¨ La proposta/iniziativa
riguarda una nuova azione ¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova
azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[35] x La proposta/iniziativa riguarda la proroga
di un'azione esistente ¨ La
proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa Contribuire agli obiettivi Europa 2020: - promuovere una maggiore partecipazione al mercato
del lavoro - sviluppare un mercato del lavoro europeo sicuro,
flessibile e mobile - promuovere la coesione sociale ed economica 1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici
e attività ABM/ABB interessate Obiettivo
specifico n. 2 (EMPL): Promuovere la
mobilità geografica e professionale dei lavoratori in Europa al fine di
superare gli ostacoli che si frappongono alla libera circolazione e di
contribuire alla creazione di un vero e proprio mercato del lavoro a livello
europeo. 1.4.3. Risultati ed incidenza
previsti Precisare gli
effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi
interessati. La proposta mira a migliorare l'applicazione e l'esecuzione pratica dei
diritti alla libera circolazione, a lottare contro la discriminazione basata
sulla nazionalità e a ridurre gli ostacoli che i lavoratori migranti si trovano
ancora ad affrontare. 1.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza Precisare gli
indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa. Ai fini del
controllo saranno utilizzati numerosi indicatori, sia quantitativi (ad esempio
il numero di denunce o il grado di sensibilizzazione) che qualitativi (le
relazioni concernenti l'applicazione della direttiva e della legislazione sulla
libera circolazione). Gli organismi di sostegno istituiti a norma della
presente proposta di direttiva svolgeranno anch'essi una funzione di controllo
e saranno in grado di fornire un maggior numero di dati qualitativi sulla
discriminazione in base alla nazionalità. La Commissione
intende inoltre valutare l'incidenza della presente direttiva attraverso: - una valutazione sistematica da parte dei suoi
servizi con la partecipazione del comitato consultivo per la libera
circolazione dei lavoratori; - la presentazione di una relazione 2 anni dopo il
termine fissato per il recepimento; - l'esame delle attività sviluppate dagli organismi
di sostegno e dalle associazioni; - la valutazione degli eventuali cambiamenti
positivi conseguenti alla direttiva; - l'individuazione delle difficoltà incontrate dagli
organismi di sostegno alla parità di trattamento, dalle associazioni e dalle
organizzazioni. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve
e lungo termine La proposta
sarà intesa a migliorare e consolidare l'applicazione e il rispetto nella
pratica delle norme UE sulla libera circolazione dei lavoratori (articolo 45
del TFUE e regolamento (UE) n. 492/2011, articoli da 1 a 10, per quanto
riguarda l'accesso all'occupazione e le condizioni di lavoro). Attraverso specifici
strumenti e meccanismi di informazione e consulenza, la proposta garantisce nel
contempo un'applicazione più efficace di tali diritti nella pratica, al fine di
ridurre le discriminazioni basate sulla nazionalità e di contribuire
all'eliminazione di ostacoli ingiustificati alla libera circolazione dei
lavoratori, che è una delle principali componenti per la realizzazione del
mercato interno. 1.5.2. Valore aggiunto
dell'intervento dell'Unione europea I problemi
individuati sono collegati agli obiettivi indicati dall'articolo 3, paragrafo
3, del TUE e dall'articolo 45 del TFUE. Il quadro normativo attuale,
l'applicazione e l'esecuzione pratica nonché i precedenti tentativi di
risolvere i problemi esistenti mediante misure non vincolanti si sono dimostrati
infruttuosi. È quindi necessaria un'azione a livello dell'UE per raggiungere
più efficacemente gli obiettivi del trattato. 1.5.3. Principali insegnamenti tratti
da esperienze analoghe I precedenti
tentativi di risolvere i problemi dell'applicazione e del rispetto nella
pratica delle norme UE sulla libera circolazione dei lavoratori e in
particolare del regolamento (UE) n. 492/2011 attraverso strumenti non
legislativi non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. Le difficoltà emerse
sono state affrontate nelle comunicazioni interpretative della Commissione sul
diritto comunitario del 2002 e del 2010. Tali comunicazioni fornivano ulteriori
chiarimenti agli Stati membri alla luce della giurisprudenza della CGUE.
Tuttavia l'esercizio di controllo dell'applicazione della normativa UE in
materia di libera circolazione ha rivelato il sussistere di un certo numero di
carenze. Dall'ottobre 2010 la Commissione ha avviato diversi studi di
valutazione ex-post dei problemi incontrati dai lavoratori dell'UE nell'esercitare
il loro diritto alla libera circolazione: sono state discusse due relazioni
indipendenti della rete di esperti per la libera circolazione dei lavoratori in
seno al comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori, il quale
è giunto alla conclusione che, negli Stati membri, il diritto alla parità di
trattamento in base alla nazionalità gode di rado dello stesso livello di
protezione e garanzie del diritto alla parità di trattamento per altri motivi
(razza, sesso, ecc.). Nella maggior parte degli Stati membri i lavoratori di
altri paesi dell'UE sono tuttora visti più come cittadini di paesi terzi che
non alla stregua dei lavoratori nazionali. Inoltre qualora essi beneficino, nel
caso della discriminazione fondata sulla nazionalità, di tali garanzie e
protezione, lo si deve ad un'interpretazione più estensiva della normativa
nazionale, che assimila la nazionalità all'origine etnica. Occorre pertanto
rafforzare la protezione dalla discriminazione basata sulla nazionalità. Al fine di
preparare la valutazione d'impatto, nel 2012 è stato realizzato da un
consulente esterno uno studio di valutazione ex ante. 1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia
con altri strumenti pertinenti Diritti
fondamentali: la proposta è coerente con la strategia dell'UE in materia di
diritti fondamentali, COM(2010) 573. Strategia
Europa 2020: l'iniziativa contribuirà alla creazione di occupazione nel quadro
della strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (Europa
2020). Atto per il
mercato unico: la proposta faciliterà in particolare la libera circolazione
della manodopera e contribuirà a migliorare il funzionamento del mercato
interno. Contribuirà ad una migliore corrispondenza tra domanda e offerta di
lavoro, consentendo a un maggior numero di persone di trovare un impiego più
idoneo alle loro competenze ed evitando le strozzature sul mercato europeo del
lavoro. 1.6. Durata e incidenza
finanziaria x Proposta/iniziativa di durata limitata
¨ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al
[GG/MM]AAAA x Incidenza finanziaria dal 2013 al 2020 L'attuazione della direttiva ha durata
illimitata ma sarà riesaminata due anni dopo la scadenza del termine di
recepimento. ¨ Proposta/iniziativa di durata
illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal 2013 al
2014, –
seguito da un funzionamento a pieno ritmo. 1.7. Modalità di gestione prevista[36] x Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione ¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: ¨ agenzie esecutive ¨ organismi creati dalle Comunità[37] ¨ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni
di servizio pubblico ¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo
V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario ¨ Gestione concorrente
con gli Stati membri ¨ Gestione decentrata
con paesi terzi ¨ Gestione congiunta
con organizzazioni internazionali (specificare) Se è indicata più
di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce
"Osservazioni". Osservazioni 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni Precisare
frequenza e condizioni. Due anni dopo
il termine per il recepimento è prevista una valutazione in itinere. Questa si
concentrerà principalmente sull'esame dell'efficacia iniziale della direttiva.
Si porrà l'accento sul miglioramento dell'esecuzione e dell'efficacia delle
norme UE relative alla libera circolazione dei lavoratori dopo l'adozione delle
misure di attuazione in materia di informazione e consulenza previste dalla
presente direttiva. Detta valutazione sarà effettuata dalla Commissione con
l'assistenza di esperti esterni. La Commissione elaborerà le condizioni per la
realizzazione di tale valutazione. Le parti interessate verranno informate e
invitate a presentare le loro osservazioni sul progetto di valutazione
attraverso il comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori.
Saranno inoltre regolarmente informate sullo stato di avanzamento della
valutazione e sulle sue conclusioni. I risultati della valutazione saranno
oggetto di pubblicazione. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati Rischi
limitati a causa della scarsa incidenza finanziaria. 2.2.2. Modalità di controllo previste
Saranno
applicate misure standard di contenimento dei rischi. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Precisare le
misure di prevenzione e di tutela in vigore o previste. Saranno applicate
misure standard di contenimento dei rischi. 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo
l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di
bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione……………………………] || Diss./Non diss. ([38]) || di paesi EFTA[39] || di paesi candidati[40] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 1 || - Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei regimi di sicurezza sociale || Diss. || YES || NO || NO || NO || || || || || || Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la
creazione Secondo
l'ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione………………………….] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario || [XX.YY.YY.YY] || || Sì/No || Sì/No || Sì/No || Sì/No 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese in milioni di EUR (al terzo
decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 1 || Crescita sostenibile (dal 2014: crescita intelligente e inclusiva) DG: EMPL[41] || || || Anno 2013[42] || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || || 04.030500 || Impegni || (1) || 0 || 0 || 0,300 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,300 Pagamenti || (2) || 0 || 0 || 0,150 || 0,150 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,300 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[43] || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la DG EMPL || Impegni || =1+1a +3 || 0 || 0 || 0,300 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,300 Pagamenti || =2+2a+3 || 0 || 0 || 0,150 || 0,150 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,300 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 0 || 0 || 0,300 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,300 Pagamenti || (5) || 0 || 0 || 0,150 || 0,150 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,300 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 0 || 0 || 0,300 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,300 Pagamenti || =5+ 6 || 0 || 0 || 0,150 || 0,150 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,300 Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 5 || "Spese amministrative" in milioni di EUR (al terzo
decimale) || || || Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE DG: EMPL || Risorse umane || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 1,048 Altre spese amministrative || || || || || || || || || TOTALE DG EMPL || Stanziamenti || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 1,048 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 1,048 in milioni di EUR (al terzo
decimale) || || || Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 1,048 Pagamenti || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 1,048 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi ¨ La
proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi x La
proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come
spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in
Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE RISULTATI Tipo di risultato[44] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo OBIETTIVO SPECIFICO 2[45]: promuovere la mobilità professionale e geografica || || || || || || || || || || || || || || || || || || Valutazione della Commissione con il sostegno di esperti || Valutazione dell'impatto positivo e sfide individuate || 0, 300 || || || || || || || || || || || 1 || 0,300 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale Obiettivo specifico 1 || || || || || || || || || || || 1 || 0,300 || || || || || || COSTO TOTALE || || || || || || || || || || || 1 || 0,300 || || || || || || 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi ¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di
stanziamenti amministrativi x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti
amministrativi, come spiegato di seguito: in milioni di EUR (al terzo
decimale) || Anno 2013 [46] || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || || Risorse umane || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 1,048 Altre spese amministrative || || || || || || || || || Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 1,048 Esclusa la RUBRICA 5[47] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || || Risorse umane || || || || || || || || || Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || || || Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || || TOTALE || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 1,048 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse
umane ¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse
umane x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane,
come spiegato di seguito: Stima da esprimere in numeri
interi (o, al massimo, con un decimale) || Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) (1 AD) || 131000 || 131000 || 131000 || 131000 || 131000 || 131000 || 131000 || 131000 XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[48] XX 01 02 01 (AC, INT e END della dotazione globale) (1 END) || || || || || || || || XX 01 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale) (0,5 AC) || || || || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || XX 01 04 yy[49] || - in sede[50] || || || || || || || - nelle delegazioni || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta) || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || TOTALE || 131000 || 131000 || 131000 || 131000 || 131000 || 131000 || 131000 || 131000 XX è il settore
politico o il titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno
di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla
gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato
dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito
della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei compiti da
svolgere: Funzionari e agenti temporanei (1 AD) || Monitoraggio, trasposizione, procedure di infrazione, coordinamento degli inviti alla presentazione di proposte/offerte, coordinamento della cooperazione amministrativa || || 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale x La proposta/iniziativa è compatibile sia con il quadro
finanziario pluriennale 2007-2013 che con quello 2014-2020. ¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della
pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. ¨ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[51]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento x La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di
terzi ¨ La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito: Stanziamenti in milioni di
EUR (al terzo decimale) || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale Specificare l'organismo di cofinanziamento || || || || || || || || TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || || || || 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate x La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate. ¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: ¨ sulle risorse proprie ¨ sulle entrate varie in milioni di EUR (al terzo
decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[52] Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || … inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) Articolo ……….. || || || || || || || || Per quanto riguarda
le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. Precisare il metodo
di calcolo dell'incidenza sulle entrate. [1] Regolamento
(UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione
(GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1). Tale regolamento codifica il regolamento
(CEE) n. 1612/68 e le sue successive modificazioni. [2] Per una
descrizione completa dei diritti derivanti dall'articolo 45 del TFUE e dal
regolamento (UE) n. 492/2011 si prega di consultare la comunicazione della
Commissione "Ribadire la libera circolazione dei lavoratori: diritti e
principali sviluppi" COM(2010) 373 definitivo, del 13.7.2010, accompagnata
dal documento di lavoro dei servizi della Commissione. [3] Eurostat,
indagine sulle forze di lavoro. Va tuttavia notato che le fonti di dati
disponibili tendono a sottovalutare il numero di cittadini mobili dell'UE che
vive/lavora in altri Stati membri dell'Unione perché i cittadini dell'UE non si
registrano quando si stabiliscono in altri Stati membri oppure perché le
indagini esistenti interessano essenzialmente le persone che risiedono
"abitualmente" in un paese e non i lavoratori mobili a breve termine
(che rimangono ad esempio solo pochi mesi). [4] Eurobarometro
363 "Internal Market: Awareness, Perceptions and Impacts" (Mercato
interno: conoscenza, percezioni e ripercussioni), settembre 2011: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_363_en.pdf. [5] http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2011/10-25/0455/P7_TA-PROV(2011)0455_IT.pdf. [6] COM(2010)
373 final, del 13 luglio 2010. [7] COM(2010)
603 definitivo. [8] Azione 15
della relazione 2010 sulla cittadinanza dell'UE. [9] COM(2012)
173 final, del 18 aprile 2012. [10] http://ec.europa.eu/soteu2012/. [11] Relazione
del Parlamento europeo sulla "Promozione della mobilità dei lavoratori
all'interno dell'Unione europea" del luglio 2011; parere del Comitato
economico e sociale europeo sull'individuazione degli ostacoli residui alla
mobilità sul mercato interno del lavoro, del marzo 2009. [12] Decisione
n. 1093/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, relativa all'anno europeo dei cittadini (2013), GU L 325
del 23.11.2012, pag. 1. [13] Si veda il
successivo punto 2. [14] Eurobarometro
363 "Internal Market: Awareness, Perceptions and Impacts" (Mercato
interno: conoscenza, percezioni e ripercussioni), settembre 2011: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_363_en.pdf. [15] Le relazioni
annuali europee fornite dalla rete a partire dal 2006 sono disponibili sul
seguente sito web: http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?type=0&policyArea=25&subCategory=475&country=0&year=0&advSearchKey=consolidated+report&mode=advancedSubmit&langId=en. Esse si basano sulle
relazioni annuali nazionali disponibili per ogni Stato membro sul sito: http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?type=0&policyArea=25&subCategory=475&country=0&year=0&advSearchKey=%22national+report%22&mode=advancedSubmit&langId=it. [16] Relazione
tematica "Application of Regulation 1612/68" [applicazione del
regolamento (CEE) n. 1612/68], gennaio 2011: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=475&langId=en. [17] Una
sintesi delle risposte ricevute è ripresa negli allegati 7 e 8 del documento di
lavoro dei servizi della Commissione allegato alla presente proposta: "Iniziativa
a favore dei lavoratori migranti dell'UE nell'esercizio del loro diritto alla
libera circolazione". [18] Contratto
quadro multiplo VT 2011/012: studio volto ad analizzare e valutare gli effetti
socioeconomici ed ambientali delle possibili iniziative dell'UE in materia di
libera circolazione dei lavoratori, in particolare per quanto concerne
l'applicazione delle disposizioni attualmente in vigore (VC/2011/0476). [19] Studio volto
ad analizzare e valutare gli effetti delle iniziative UE in materia di libera
circolazione dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda l'applicazione
delle disposizioni attualmente in vigore, Ramboll: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=474&langId=en. [20] Il
comitato tecnico previsto dal regolamento (UE) n. 492/2011 è composto da
rappresentanti degli Stati membri. [21] Si veda in
particolare la causa C-325/08: sentenza della Corte di giustizia del 16 marzo
2010, Olympique Lyonnais SASP/Olivier Bernard, Newcastle UFC, Racc. 2010, pag.
I-2177. [22] Sentenza
del 16 maggio 2000, causa C-78/98, Preston, Racc. 2000 pag. I-03201. [23] Attualmente
tale diritto esiste in diverse forme nella maggior parte degli Stati membri, ad
eccezione della Germania, dell'Estonia e di Malta. [24] AT,
BE, BG, EE, FI, FR, HU, IE, IT, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK e UK. Per maggiori informazioni si veda il documento di lavoro dei servizi
della Commissione allegato alla presente proposta "Iniziativa a favore dei
lavoratori migranti dell'UE nell'esercizio del loro diritto alla libera
circolazione", punto 3.1.3. [25] GU L 158
del 30.4.2004. [26] GU C [….]
del [….], pag. [….]. [27] GU C [….]
del [….], pag. [….]. [28] GU L 141
del 27.05.2011, pag. 1. [29] COM(2010)
373 final, del 13 luglio 2010. [30] COM(2010)
603 definitivo. [31] COM(2012)
173 final, del 18 aprile 2012. [32] Sentenza
del 16 maggio 2000, causa C-78/98, Preston, Racc. 2000 pag. I-03201. [33] GU L 158
del 30.4.2004. [34] ABM: Activity
Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting
(bilancio per attività). [35] A norma
dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario. [36] Le
spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento
finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html. [37] A norma
dell'articolo 185 del regolamento finanziario. [38] Diss. = Stanziamenti
dissociati / Non diss. = Stanziamenti non dissociati. [39] EFTA: Associazione
europea di libero scambio. [40] Paesi
candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali. [41] Per
maggiori informazioni sul finanziamento generale dell'IMI, si veda COM(2011)
522 definitivo (proposta di regolamento IMI). [42] L'anno N è
l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa. [43] Assistenza
tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o
azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta. [44] I
risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di
studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.). [45] Quale
descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici…". [46] L'anno N è
l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa. [47] Assistenza
tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o
azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta. [48] AC= agente
contrattuale; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto
in delegazione (jeune expert en délégation). AL= agente locale; END = esperto
nazionale distaccato. [49] Sottomassimale
per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee
"BA"). [50] Principalmente
per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). [51] Cfr. punti
19 e 24 dell'Accordo interistituzionale. [52] Per quanto
riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero),
gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui
viene detratto il 25% per spese di riscossione.