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Document 52013PC0147

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità

    /* COM/2013/0147 final - 2013/0080 (COD) */

    52013PC0147

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità /* COM/2013/0147 final - 2013/0080 (COD) */


    RELAZIONE

    La presente relazione presenta la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

    1.1.        Obiettivi della proposta

    Gli obiettivi della proposta di regolamento consistono nel ridurre i costi e accrescere l’efficienza dell’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità attraverso la diffusione di buone pratiche in tutta l’UE, in modo da migliorare le condizioni per l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno, in un comparto che sostiene la crescita di praticamente tutti i settori dell’economia.

    È infatti riconosciuto che, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate, la parte preponderante dei costi complessivi[1] dell’installazione delle reti è imputabile alle opere di ingegneria civile, che rappresenta ben l’80% dei costi per determinate tecnologie.

    Stabilendo determinati obblighi e diritti minimi direttamente applicabili nelle varie fasi della realizzazione dell’infrastruttura è possibile generare risparmi considerevoli. Attraverso un uso più intenso delle infrastrutture fisiche esistenti, una cooperazione rafforzata nella realizzazione di opere civili programmate, procedure semplificate per il rilascio delle autorizzazioni e la rimozione degli ostacoli a un’infrastruttura interna agli edifici predisposta per l’alta velocità è possibile ridurre le barriere agli investimenti e all’accesso al mercato.

    La presente iniziativa affronta pertanto quattro principali aspetti problematici: 1) inefficienze o strozzature relative all’uso delle esistenti infrastrutture fisiche (quali, ad esempio, cavidotti, tubature, pozzetti, centraline, pali, piloni, antenne, tralicci e altre strutture di supporto), 2) rallentamenti legati alla co-realizzazione delle reti, 3) inefficienze a livello amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni, e infine 4) strozzature per l’installazione delle reti all’interno degli edifici.

    Poiché ognuno di questi aspetti problematici è legato ad una determinata fase del processo di installazione delle reti, affrontarli nel loro insieme produrrà una serie di azioni coerenti e sinergiche. Secondo un recente studio, se si adottassero misure per affrontare le problematiche individuate, il risparmio potenziale per gli operatori in termini di Capex sarebbe compreso tra il 20 e il 30% dei costi di investimento complessivi[2], ovvero fino a 63 milioni di euro entro il 2020[3].

    Al fine di massimizzare le sinergie fra le reti, il regolamento si rivolge non soltanto ai fornitori di reti di comunicazione elettronica, ma anche a qualsiasi proprietario di infrastrutture fisiche, come quelle per l’energia elettrica, il gas, l’acqua e le fognature, il riscaldamento e i trasporti, adatte ad ospitare elementi della rete di comunicazione elettronica.

    1.2.        Contesto generale

    Secondo la relazione sul mercato unico del 2010[4], i servizi e le infrastrutture di telecomunicazione nell’UE sono ancora estremamente frammentati lungo i confini nazionali. Un recente studio sul costo della “non-Europa” nel settore delle comunicazioni elettroniche[5] ha dimostrato che le potenzialità inutilizzate del mercato unico corrispondono a un importo annuo dello 0,9% del PIL, pari a 110 miliardi di euro.

    L’infrastruttura per la banda larga ad alta velocità è la spina dorsale del mercato unico digitale e rappresenta una condizione essenziale per la competitività a livello mondiale, in particolare nel settore del commercio elettronico. Come ricordato nella comunicazione sull’Atto per il mercato unico II[6], un aumento del 10% della diffusione della banda larga può generare una crescita del PIL pari all’1-1,5% all’anno e guadagni di produttività del lavoro pari all’1,5%[7], mentre l’innovazione indotta dall’introduzione della banda larga nelle imprese crea occupazione e ha la potenzialità di generare 2 milioni di nuovi posti di lavoro entro il 2020[8].

    Una parte significativa di questo potenziale non ancora sfruttato è rappresentata dalle infrastrutture di rete: approcci regolamentari differenti nei confronti della posa della rete portano ad un aumento dei costi di accesso ai mercati nazionali, impediscono lo sfruttamento di economie di scala a livello di servizi e di apparecchiature e ostacolano lo sviluppo di servizi innovativi che potrebbero nascere grazie a reti ultraveloci che si estendano senza soluzione di continuità travalicando le frontiere nazionali. Anche se il processo di installazione di reti di accesso spesso implica disposizioni e procedure gestite a livello locale, tali misure, compresa la legislazione secondaria locale, possono incidere indirettamente sulla libera prestazione di servizi e giustificare quindi l’intervento dell’Unione[9]. Inoltre l’Unione ha già legiferato, in virtù dell’articolo 114 del TFUE, al fine di promuovere la diffusione dell’infrastruttura di rete locale tramite l’accesso disaggregato alla rete locale[10].

    L’Unione non può permettersi di lasciare i cittadini e le imprese tagliati fuori da queste infrastrutture e ha approvato gli ambiziosi obiettivi in materia di banda larga dell’Agenda digitale per l’Europa: entro il 2013, accesso alla banda larga di base per tutti gli europei e, entro il 2020, i) accesso a velocità di connessione superiori a 30 Mbit/s per tutti gli europei, e ii) sottoscrizione di abbonamenti a internet con connessioni al di sopra di 100 Mbit/s per almeno il 50% delle famiglie europee. Questi obiettivi potranno essere conseguiti soltanto se i costi di realizzazione dell’infrastruttura saranno ridotti in tutta l’UE.

    1.3.        Contesto politico

    L’Agenda digitale per l’Europa è un’iniziativa faro della strategia Europa 2020 volta a generare benefici socioeconomici sostenibili grazie a un mercato digitale unico basato su internet veloce e ultraveloce e su applicazioni interoperabili.

    Tale iniziativa ha evidenziato in particolare la necessità di assicurare un abbassamento dei costi legati alla diffusione della banda larga su tutto il territorio dell’Unione, anche attraverso una programmazione e un coordinamento adeguati e la riduzione del carico amministrativo[11].

    Il Consiglio europeo dell’1 e 2 marzo 2012 ha sollecitato l’adozione di misure a livello dell’UE intese a fornire una migliore copertura della banda larga, anche riducendo i costi dell’infrastruttura a banda larga ad alta velocità[12].

    La Comunicazione “L’Atto per il mercato unico II: insieme per una nuova crescita” ha individuato in tale iniziativa una delle 12 azioni chiave per rilanciare la crescita, l’occupazione e la fiducia nel mercato unico e generare effetti concreti sul terreno[13]. Nell’Atto per il mercato unico II, l’adozione della proposta della Commissione è prevista per il primo trimestre del 2013. Il Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2012 ha chiesto alla Commissione di presentare tutte le principali proposte entro la primavera del 2013[14].

    2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D’IMPATTO

    2.1.        Consultazione pubblica delle parti interessate

    I servizi della Commissione hanno svolto una consultazione pubblica dal 27 aprile al 20 luglio 2012, invitando le parti interessate a esprimersi su cinque serie di questioni riguardanti l’intero processo di installazione delle reti, dalla fase di pianificazione fino alla connessione degli utenti finali[15].

    Sono pervenute oltre un centinaio di risposte scritte delle varie parti interessate di 26 paesi dell’Unione europea e dell’EFTA. Le categorie principali dei partecipanti alla consultazione sono i fornitori di servizi di comunicazione elettronica (27) e le loro associazioni di categoria (14) e gli enti pubblici, comprese le amministrazioni centrali (22, tra cui 6 autorità nazionali di regolamentazione (ANR)) e locali (9). Altri settori (7) hanno fornito i rispettivi contributi principalmente attraverso le associazioni di categoria. Alla consultazione hanno partecipato anche i fabbricanti di apparecchiature (5) e le associazioni professionali nel campo dell’ingegneria e delle TIC (6).

    In generale, i partecipanti hanno accolto favorevolmente l’intenzione della Commissione di varare un’iniziativa che affronta i costi delle opere di genio civile legati alla diffusione della banda larga nel mercato unico. La maggioranza dei partecipanti ha confermato l’esistenza di inefficienze e strozzature e il potenziale di riduzione dei costi. Le parti interessate hanno chiaramente ammesso l’esistenza di problemi e la necessità di agire. Sono state proposte varie soluzioni, alcune molto ambiziose, altre più moderate.

    Oltre alla consultazione pubblica, i servizi della Commissione hanno istituito una piattaforma di discussione in rete per il crowdsourcing di idee dalle parti interessate[16].

    I servizi della Commissione hanno intrattenuto contatti regolari con le principali parti interessate, sia pubbliche che private, in tutti i settori in esame.

    2.2         Studi e altre fonti di informazione

    I servizi della Commissione hanno commissionato due studi, rispettivamente a Deloitte, sulle pratiche per la riduzione dei costi in materia di posa di infrastrutture passive per la banda larga[17], e a Analysys Mason, per corroborare la valutazione d’impatto che accompagna la presente proposta[18].

    I servizi della Commissione hanno inoltre esaminato altre fonti d’informazione, altri studi e le buone pratiche nazionali (tra cui in Germania, Spagna, Francia, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovenia, Svezia e Regno Unito[19]). La Commissione ha raccolto ulteriori informazioni anche tramite le competenti autorità nazionali di regolamentazione.

    2.3         Valutazione dell’impatto del regolamento proposto

    I servizi della Commissione hanno effettuato una valutazione d’impatto[20] dalla quale emergono le seguenti quattro opzioni strategiche da sottoporre a ulteriore analisi:

    opzione 1: status quo, mantenere l’attuale impostazione di monitoraggio, applicazione e orientamento;

    opzione 2: promuovere incrementi di efficienza nel settore delle telecomunicazioni, attraverso l’adozione di misure che raccomandano un’applicazione più coerente e armonizzata del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche da parte delle autorità nazionali di regolamentazione;

    opzione 3: permettere incrementi di efficienza nei vari settori, tramite una proposta di regolamento che mira a valorizzare il potenziale delle cooperazione intersettoriale (due sotto-opzioni, 3a e 3b, prevedono, rispettivamente, un solo regolamento e una combinazione di un regolamento e di una raccomandazione);

    opzione 4: rendere vincolati gli incrementi di efficienza, con una proposta di norme a complemento del quadro normativo vigente che stabilisca misure più stringenti rispetto all’opzione 3, ad esempio gli atlanti delle infrastrutture, l’accesso all’infrastruttura in base a prezzi orientati ai costi, obblighi di collaborazione nelle opere di ingegneria civile anche quando non sono finanziate con risorse pubbliche e l’installazione di infrastrutture predisposte per l’alta velocità anche nei vecchi edifici.

    Nell’analisi delle opzioni sono valutati in particolare i costi e i benefici diretti per le parti interessate, gli effetti previsti sugli investimenti nelle reti e sulla diffusione della banda larga, e l’impatto macroeconomico più generale sul benessere dei consumatori, la crescita, la competitività e il mercato unico.

    La relazione sulla valutazione d’impatto conclude che l’opzione 3a rappresenta la migliore opzione disponibile, in considerazione della sua efficacia nel raggiungimento degli obiettivi identificati, dell’analisi del rapporto costi-benefici, dell’efficienza e della coerenza nello sfruttare il potenziale di abbattimento dei costi rispetto agli obiettivi generali delle politiche dell’Unione, conformemente ai principi di proporzionalità e sussidiarietà.

    Per la scelta dello strumento proposto si veda il punto 3.4.

    3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    3.1.        Base giuridica

    La proposta si basa sull’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Ciò è giustificato dagli obiettivi della proposta che mirano a migliorare le condizioni per l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

    Inoltre, come confermato dalla giurisprudenza, questo articolo attribuisce al legislatore dell’Unione, in funzione del contesto generale e delle circostanze specifiche della materia, un margine di discrezionalità in merito alla tecnica di armonizzazione più idonea per ottenere il risultato auspicato, in particolare nei settori caratterizzati da particolarità tecniche complesse[21].

    3.2.        Sussidiarietà

    L’intervento proposto a livello dell’Unione per ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è giustificato dal principio di sussidiarietà.

    Il principio di sussidiarietà persegue due obiettivi: da una parte, consente all’Unione di agire nel caso in cui un problema non possa essere adeguatamente risolto dall’azione individuale degli Stati membri; dall’altra, punta a difendere l’autorità degli Stati membri in quei settori che non possono essere trattati in modo più efficace grazie ad un’azione dell’Unione. Lo scopo è avvicinare il più possibile i cittadini al processo decisionale dell’Unione.

    Il regolamento proposto è incentrato sulla definizione di diritti e obblighi specifici direttamente applicabili, al fine di facilitare la pianificazione e la realizzazione dell’infrastruttura fisica e delle opere civili, e prevede disposizioni accessorie volte a garantire la trasparenza delle informazioni pertinenti e il coordinamento delle procedure amministrative. Oltre a ciò, stabilisce i requisiti per le infrastrutture fisiche all’interno degli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a profonda ristrutturazione.

    Le misure previste si basano sulle migliori pratiche attuate in diversi Stati membri, come quelle relative al riutilizzo delle infrastrutture fisiche esistenti in Lituania e in Portogallo, la trasparenza in merito alle infrastrutture esistenti in Belgio e in Germania, la co-realizzazione delle reti in Finlandia e in Svezia, la semplificazione dei diritti di passaggio e delle procedure amministrative nei Paesi Bassi e in Polonia e l’infrastruttura a banda larga ad alta velocità negli edifici nuovi in Spagna e in Francia[22]. Alcuni Stati membri hanno introdotto misure che in qualche maniera vanno anche al di là di quelle proposte, come lo “sportello unico” in Grecia. Il regolamento proposto non pregiudica le eventuali disposizioni più dettagliate stabilite dalla normativa nazionale.

    Il regolamento proposto lascia altresì impregiudicate misure di regolamentazione specifiche, tra cui l’imposizione di rimedi alle imprese che detengono un significativo potere di mercato, adottate dalle autorità nazionali di regolamentazione nell’ambito del quadro normativo dell’UE per le comunicazioni elettroniche.

    Per migliorare le condizioni per l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno è necessario attuare le misure proposte a livello dell’Unione, al fine di:

    – rimuovere le barriere al funzionamento del mercato interno causate da un mosaico di norme nazionali e locali che impedisce lo sviluppo e la crescita delle imprese europee, si ripercuote negativamente sulla competitività europea, ostacola gli investimenti e le attività al di là dei confini nazionali e frena la libertà di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica garantita dalla vigente legislazione unionale; a titolo illustrativo, la mancanza di coerenza e trasparenza nei diversi approcci normativi nei confronti della posa delle reti porta ad un incremento dei costi di accesso a ciascun mercato nazionale. Questa frammentazione costituisce un ostacolo per le società multinazionali, ma anche per quelle nazionali, desiderose di raggiungere economie di scala a livello europeo a fronte della crescente concorrenza mondiale. Tale situazione ostacola inoltre lo sviluppo di servizi innovativi che potrebbero nascere grazie alle reti superveloci che si estendono senza soluzione di continuità travalicando le frontiere nazionali;

    – stimolare la copertura capillare della banda larga, che rappresenta un presupposto per lo sviluppo del mercato unico digitale, contribuendo pertanto alla rimozione di un grave ostacolo al completamento del mercato unico e al contempo al rafforzamento della coesione territoriale; tali obiettivi potranno essere conseguiti soltanto se i costi di realizzazione dell’infrastruttura saranno ridotti in tutta l’UE;

    – realizzare l’enorme margine non sfruttato di riduzione dei costi e facilitare la diffusione della banda larga, promuovendo in tutta l’UE le migliori pratiche esistenti;

    – razionalizzare i processi di pianificazione e d’investimento efficienti su vasta scala, facilitando così lo sviluppo di operatori paneuropei;

    – garantire la parità di trattamento e la non discriminazione delle imprese e degli investitori, in linea con quegli “obiettivi e compiti strettamente connessi alle materie che costituiscono oggetto”[23] di vari strumenti già previsti dal diritto dell’UE, in particolare per quanto riguarda il settore delle comunicazioni elettroniche[24], ma anche per altri settori (ad esempio, imprese di servizi di pubblica utilità che cercano di trarre un profitto dalle loro infrastrutture fisiche, le sinergie nella realizzazione di reti intelligenti).

    Sono state presi diversi accorgimenti per rendere la proposta conforme al principio di sussidiarietà.

    – In primo luogo, gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni più dettagliate per specificare ulteriormente o integrare gli obblighi previsti nella proposta di regolamento, ad esempio per quanto riguarda l’accesso alle infrastrutture esistenti, il coordinamento e la co-realizzazione delle opere di ingegneria civile.

    – Inoltre, se da una parte i compiti previsti dal regolamento proposto sono assegnati automaticamente alle ANR le quali sono indipendenti in virtù del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche, proprio per la loro competenza e indipendenza, dall’altra, gli Stati membri hanno la facoltà di designare organismi competenti diversi in conformità del sistema costituzionale nazionale di attribuzione delle competenze e dei poteri[25], ad un livello di aggregazione ottimale, ove possono essere assicurati importanti incrementi di efficienza in considerazione dello specifico incarico loro affidato. Ciò vale per tutte le attività previste dal regolamento: lo sportello unico sul rilascio delle autorizzazioni, la trasparenza e la risoluzione delle controversie.

    – In secondo luogo, per quanto riguarda la trasparenza delle infrastrutture fisiche esistenti, anche se un certo numero di Stati membri ha attivato diverse iniziative di mappatura sotto forma di applicazioni SIG (sistema d’informazione geografica) che, per alcuni paesi, riguardano non solo le infrastrutture di comunicazione elettronica, ma anche quelle fisiche di altri servizi pubblici, la presente proposta non impone agli Stati membri di svolgere tale esercizio di mappatura, né che i dati vengano aggregati o conservati presso uno sportello unico. L’obbligo imposto agli Stati membri è quello di “mettere a disposizione” tali dati presso un unico punto informativo, che darebbe accesso ad altri siti grazie a collegamenti ipertestuali. Analogamente, la proposta non impone alcun obbligo generale di pre-notificazione della programmazione delle opere di ingegneria civile. Essa consente piuttosto ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di richiedere tali informazioni ai fornitori di rete, con la finalità di installare reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

    – In terzo luogo, per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni, la presente proposta non pregiudica l’autonomia procedurale degli Stati membri di attribuzione delle competenze a livello interno. Sebbene il punto di contatto debba fornire le informazioni riguardanti le varie procedure per il rilascio delle autorizzazioni e ad esso vadano presentate le richieste, il suo ruolo si limita ad inoltrare le diverse autorizzazioni e a coordinare il processo di rilascio delle autorizzazioni. Inoltre, le varie scadenze sono armonizzate solo se non sono già altrimenti stabilite e gli Stati membri sono autorizzati a mantenere o introdurre le proprie scadenze specifiche, fermi restando le altre scadenze o gli altri obblighi specifici stabiliti per il corretto svolgimento della procedura applicabili a norma del diritto nazionale o dell’UE.

    – Infine, per quanto concerne l’equipaggiamento di cui debbono essere dotati gli edifici, il regolamento proposto consente agli Stati membri di adattare gli obblighi stabiliti dal regolamento alle specificità nazionali e locali e di esentare determinate categorie di edifici, come le abitazioni singole o le ristrutturazioni, nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

    3.3.        Proporzionalità

    Le misure proposte sono anche giustificate in termini di proporzionalità.

    Le misure proposte per abbattere i costi si basano su un maggiore coordinamento e una maggiore trasparenza e sull’armonizzazione minima degli strumenti, mettendo le parti interessate nelle condizioni di sfruttare le sinergie e ridurre le inefficienze. Le misure proposte mirano inoltre a ridurre gli ostacoli all’accesso alle infrastrutture fisiche, senza indebite ripercussioni sui diritti di proprietà e salvaguardando in primo luogo le trattative commerciali.

    Le misure proposte non impongono modelli imprenditoriali specifici e, lasciando aperta la possibilità per gli Stati membri di adottare disposizioni più dettagliate, andranno ad integrare piuttosto che indebolire le eventuali iniziative nazionali in corso. Gli Stati membri potranno così sviluppare ulteriormente le misure già avviate sul loro territorio e scegliere di organizzare le misure esistenti, o nuove, più adatte alle loro peculiarità, senza necessariamente imporre costi aggiuntivi.

    Benché la proposta di regolamento incida in certa misura sui diritti di proprietà, ciò avviene nel rispetto del principio di proporzionalità.

    La proposta consente di effettuare trattative commerciali per l’accesso all’infrastruttura fisica, senza imporre l’obbligo di accesso a condizioni predefinite o orientate ai costi. Essa prevede motivi indicativi che permettono di ritenere ragionevole il rifiuto di accesso, quali l’idoneità tecnica dell’infrastruttura fisica ad ospitare uno degli elementi delle reti di comunicazione elettronica, la mancanza di spazio per ospitare tali elementi, o motivi legati alla sicurezza e all’integrità della rete.

    Prevedendo un meccanismo per la risoluzione delle controversie in caso di rifiuto irragionevole di accesso, la proposta prende in considerazione vari parametri per la fissazione del prezzo di accesso, quali l’impatto dell’accesso richiesto sul piano d’impresa in base al quale l’operatore di rete al quale è chiesto l’accesso ha realizzato investimenti, in particolare in caso di infrastrutture fisiche di recente costruzione utilizzate per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica ad alta velocità.

    Per quanto riguarda la trasparenza delle infrastrutture fisiche esistenti, la proposta riguarda le infrastrutture idonee all’installazione delle reti ad alta velocità e non le infrastrutture fisiche in generale, consentendo agli Stati membri di accordare esenzioni generali per le infrastrutture che non sono tecnicamente idonee. La proposta mira inoltre a rendere disponibili le informazioni al minor costo possibile. Per questo motivo, sono previsti obblighi graduali, che permettano di organizzare l’accesso alle informazioni già disponibili e di ricorrere a indagini soltanto se le informazioni non sono facilmente reperibili attraverso le autorità pubbliche o i fornitori di servizi di comunicazione elettronica.

    Per quanto riguarda il coordinamento delle opere di ingegneria civile, la proposta non limita la libertà economica delle imprese - in particolare, non rende obbligatoria la co-realizzazione per i soggetti che non hanno scelto tale modello commerciale, a meno che le opere non siano finanziate attraverso risorse pubbliche. La proposta intende invece rendere possibili la conclusione di accordi commerciali per la co-realizzazione, facilitando una migliore diffusione delle informazioni sulle opere di ingegneria civile programmate.

    Per quanto riguarda le infrastrutture fisiche all’interno degli edifici, l’obbligo di dotare gli edifici di infrastrutture fisiche predisposte all’alta velocità è limitato agli immobili nuovi e profondamente ristrutturati. In questi casi infatti, rispetto agli elevati costi di una messa in conformità a posteriori degli edifici esistenti dotati di infrastruttura passiva non predisposta all’alta velocità, il costo risulta incrementale e suscettibile di essere compensato dal maggior valore che acquisisce il bene immobile. Inoltre, la proposta riduce ulteriormente il campo di applicazione di questo obbligo alle ristrutturazioni profonde, per le quali è richiesta un’autorizzazione edilizia. Sono poi previste esenzioni generali da parte degli Stati membri per motivi di proporzionalità.

    3.4. Diritti fondamentali

    L’impatto delle misure proposte è stato analizzato sotto il profilo dei diritti fondamentali.

    Anche se l’obbligo fatto agli operatori di rete di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso alle loro infrastrutture fisiche potrebbe limitare la loro libertà d’impresa, nonché il loro diritto di proprietà, i connessi effetti negativi sono tuttavia mitigati dalla disposizione che prevede che un tale accesso avvenga a condizioni eque, anche per quanto riguarda il prezzo. Tale limitazione è inoltre ritenuta giustificata e proporzionata dall’esigenza di abbattere i costi dell’installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, poiché ridurrebbe la necessità di eseguire opere di ingegneria civile, a cui è imputabile quasi l’80% dei costi della realizzazione delle reti. Per quanto concerne l’obbligo per gli operatori di rete di fornire informazioni minime sulle infrastrutture esistenti, sono previste garanzie relativamente al diritto alla riservatezza e alla tutela del segreto aziendale mediante la concessione di deroghe per i segreti tecnici e commerciali.

    L’obbligo per le imprese che eseguono le opere civili, interamente o parzialmente finanziate con risorse pubbliche, di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso all’infrastruttura finalizzate all’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, potrebbe limitare la loro libertà d’impresa, nonché il loro diritto di proprietà. Tuttavia, tale obbligo si applica soltanto se non comporta alcun costo supplementare per le opere di ingegneria civile inizialmente previste e se la richiesta di coordinamento è presentata il prima possibile e, in ogni caso, almeno un mese prima della presentazione del progetto finale alle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni. Tale limitazione è inoltre ritenuta giustificata e proporzionata al fine di ridurre i costi dell’installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, poiché consentirebbe agli operatori di reti di comunicazione elettronica di pagare soltanto una parte dei costi delle opere di ingegneria civile.

    L’obbligo di dotare tutti gli edifici di nuova costruzione di un’infrastruttura fisica predisposta all’alta velocità potrebbe avere conseguenze sui diritti di proprietà dei proprietari dei beni immobili interessati. Tale limitazione è ritenuta giustificata e proporzionata al fine di ridurre i costi dell’installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, poiché escluderebbe l’eventuale necessità di ammodernamento degli edifici a posteriori.

    Il diritto di un fornitore di reti pubbliche di comunicazioni di far terminare la rete al punto di concentrazione per poter accedere all’infrastruttura fisica interna predisposta per l’alta velocità può incidere sui diritti di proprietà dei proprietari dei beni immobili interessati. Tale restrizione è tuttavia limitata dall’obbligo dei fornitori di reti pubbliche di comunicazione di minimizzare l’impatto sulla proprietà privata e di coprire le eventuali spese sostenute. Tale restrizione è inoltre ritenuta giustificata e proporzionata al fine di abbattere i costi della diffusione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, poiché consentirebbe agli operatori delle reti di comunicazione elettronica di creare economie di scala nell’installazione delle loro reti.

    Il diritto dei fornitori di reti pubbliche di comunicazione di accedere a qualsiasi infrastruttura fisica esistente all’interno degli edifici predisposti alla banda larga potrebbe avere un impatto sui diritti di proprietà del titolare del diritto di utilizzazione di tali infrastrutture fisiche. Tale restrizione è tuttavia limitata, poiché tale accesso dovrebbe essere concesso a condizioni ragionevoli e si applicherebbe soltanto nei casi in cui la duplicazione fosse tecnicamente impossibile o economicamente inefficiente.

    Il diritto a un ricorso effettivo per le parti interessate dalle restrizioni sopra descritte è garantito dalla possibilità di rinvio a un organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie, fatto salvo il diritto delle parti di adire un organo giurisdizionale.

    3.5.        Scelta dello strumento

    La Commissione propone un regolamento in quanto tale strumento offre la garanzia di una soluzione globale e direttamente applicabile, anche per quanto riguarda tutte le autorizzazioni necessarie all’installazione delle reti, assicurando la rapida disponibilità di strumenti per la riduzione dei costi, nella prospettiva del conseguimento degli obiettivi dell’Agenda digitale europea entro il 2020.

    Diversamente da una direttiva, che richiederebbe tempi più lunghi per il recepimento da parte degli Stati membri, il regolamento stabilisce rapidamente i diritti e gli obblighi fondamentali per la diffusione delle reti in tutto il mercato unico. Inoltre, per sua natura, una direttiva ammette un notevole grado di differenziazione nell’applicazione dei suddetti diritti e obblighi e pertanto contribuirebbe a perpetuare l’attuale frammentazione. Per contro, uno strumento giuridico direttamente applicabile ridurrà ed eviterà ulteriori divergenze, concentrandosi sulla rimozione di un determinato numero di ostacoli allo sviluppo di un mercato unico per le reti di comunicazione elettronica, basandosi sulle migliori pratiche esistenti, pur lasciando gran parte degli aspetti organizzativi alla discrezionalità degli Stati membri. Ai fornitori deve essere concessa una serie di diritti direttamente applicabili in tutte le fasi della pianificazione e realizzazione della rete che possano, che essi possano far valere dinanzi ai tribunali nazionali, non solo nei confronti degli Stati membri, ma anche nei confronti di altri soggetti privati, quali i proprietari dell’infrastruttura.

    Tenendo conto del fatto che il nucleo centrale della proposta riguarda la definizione di diritti e obblighi direttamente applicabili in tutto il mercato unico, un regolamento anziché una direttiva appare come lo strumento giuridico preferibile, in quanto presenta evidenti vantaggi in termini di efficienza ed efficacia e crea condizioni di parità fra i cittadini e le imprese, disponendo di un maggior potenziale sul piano dell’applicazione delle norme da parte dei privati[26]. Di conseguenza, a differenza di una direttiva che richiede il recepimento al livello nazionale, un regolamento direttamente applicabile offre migliori garanzie di impatto immediato verso il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda digitale per la diffusione della banda larga entro il 2020.

    I notevoli vantaggi delle misure di riduzione dei costi, sia in termini economici che sociali, sono di gran lunga superiori agli eventuali oneri amministrativi.

    3.6.        Struttura della proposta e principali diritti e obblighi

    Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

    – L’articolo 1 definisce gli obiettivi e il campo d’applicazione del regolamento.

    Articolo 2 – Definizioni

    – L’articolo 2 contiene definizioni supplementari rispetto a quelle contenute nel quadro normativo per le comunicazioni elettroniche.

    Articolo 3 - Accesso all’infrastruttura fisica esistente

    – L’articolo 3 prevede il diritto generale degli operatori di rete di offrire l’accesso alla loro infrastruttura fisica e l’obbligo per gli stessi operatori di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso alla propria infrastruttura fisica, secondo condizioni eque, ai fini dell’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

    – È previsto che un organismo competente per la risoluzione delle controversie verifichi eventuali rifiuti o controversie relative alle condizioni; questa funzione è assegnata come regola generale alle autorità nazionali di regolamentazione.

    Articolo 4 - Trasparenza riguardo alle infrastrutture fisiche

    – L’articolo 4 prevede il diritto di accesso a un insieme di informazioni minime sulle infrastrutture fisiche esistenti e sulle opere civili programmate.

    – Questo diritto va di pari passo con l’obbligo, per gli operatori di rete, di soddisfare le richieste ragionevoli di ispezioni in loco di specifici elementi della loro infrastruttura fisica.

    – La risoluzione di controversie relative alle ispezioni in loco o all’accesso all’informazione è affidata all’organismo competente per la risoluzione delle controversie, ossia come regola generale alle ANR.

    Articolo 5 - Coordinamento delle opere civili

    – L’articolo 5 prevede il diritto di negoziare il coordinamento delle opere di ingegneria civile.

    – Inoltre, esso impone alle imprese che eseguono opere civili finanziate con risorse pubbliche di soddisfare le richieste ragionevoli di conclusione di accordi di coordinamento delle opere civili secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie.

    Articolo 6 – Rilascio di autorizzazioni

    – L’articolo 6 prevede il diritto di accedere per via elettronica attraverso uno sportello unico, a qualsiasi informazione relativa alle condizioni e alle procedure applicabili a specifiche opere civili e il diritto di presentare le domande di autorizzazione per via elettronica attraverso tale sportello unico. Lo sportello unico facilita e coordina il processo di rilascio delle autorizzazioni e verifica il rispetto dei termini applicabili.

    – L’articolo fissa inoltre un termine generale di massima nei casi in cui la legislazione nazionale o unionale non preveda un termine preciso, e il diritto di ricevere tempestivamente la decisione in merito alla domanda di autorizzazione.

    Articoli 7 e 8 – Equipaggiamento interno degli edifici

    – L’articolo 7 stabilisce l’obbligo di dotare gli edifici nuovi e gli edifici vecchi sottoposti a profonda ristrutturazione, di un’infrastruttura fisica interna predisposta per l’alta velocità e l’obbligo di dotare i condomini nuovi, e i condomini vecchi sottoposti a ristrutturazione profonda, di un punto di concentrazione situato all’interno o all’esterno dell’edificio.

    – L’articolo 8 prevede l’obbligo dei fornitori di reti di comunicazione elettronica di far terminare la loro rete nel punto di concentrazione dell’edificio, il diritto per gli operatori di reti di comunicazione elettronica di negoziare l’accesso all’infrastruttura fisica interna predisposta per l’alta velocità eventualmente esistente e, in assenza di questa, il diritto di far terminare a loro spese i propri elementi di rete nell’edificio privato di un abbonato, a condizione di ridurre al minimo l’impatto sulla proprietà privata.

    Articoli 9-11

    – Questi articoli contengono le disposizioni finali, come la designazione degli organismi competenti e l’obbligo di rivedere il regolamento entro tre anni dalla sua entrata in vigore.

    4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

    Il regolamento proposto non ha alcuna incidenza sul bilancio dell’Unione.          

    2013/0080 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[27],

    visto il parere del Comitato delle regioni[28],

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)       L’economia digitale sta cambiando profondamente il mercato unico. Con le innovazioni che ci offre, con la sua rapidità e una portata che travalica le frontiere nazionali, essa può dare all’integrazione del mercato unico una nuova dimensione. L’Unione crede in un’economia digitale capace di generare benefici socioeconomici sostenibili grazie a servizi online moderni e a collegamenti internet veloci. Un’infrastruttura digitale di qualità elevata è determinante per praticamente tutti i settori di un’economia moderna e innovativa ed è di importanza strategica per la coesione sociale e territoriale. Per questo è necessario dare a tutti i cittadini e a tutte le imprese l’opportunità di essere protagonisti dell’economia digitale.

    (2)       Riconoscendo l’importanza della diffusione della banda larga ad alta velocità gli Stati membri hanno approvato gli obiettivi ambiziosi per la banda larga fissati nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Agenda digitale per l’Europa - Le tecnologie digitali come motore della crescita europea”[29] (la “Agenda digitale”): tali obiettivi sono copertura in banda larga al 100% entro il 2013, l’accesso di tutte le famiglie alla velocità di 30 Mbit/s e l’abbonamento di almeno la metà delle famiglie a connessioni internet con velocità pari o superiore a 100 Mbit/s entro il 2020.

    (3)       L’Agenda digitale ha anche evidenziato la necessità di attuare politiche che permettano di abbattere i costi dell’installazione della banda larga sull’intero territorio dell’Unione, anche attraverso una corretta pianificazione, un corretto coordinamento e la riduzione degli adempimenti amministrativi.

    (4)       In considerazione dell’esigenza di un intervento a livello dell’UE per garantire una più ampia copertura della banda larga e ridurre il costo dell’infrastruttura necessaria per la banda larga ad alta velocità[30], l’Atto per il mercato unico II[31] sottolinea che occorre avviare iniziative supplementari per raggiungere rapidamente gli obiettivi fissati dall’Agenda digitale per l’Europa, tra l’altro focalizzandosi sugli investimenti nelle reti ad alta velocità.

    (5)       L’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità fisse e senza fili in tutta l’Unione richiede investimenti ingenti, di cui una porzione consistente è rappresentata dal costo delle opere di ingegneria civile.

    (6)       Una parte preponderante di questi costi è imputabile a inefficienze nel processo di posa connesse all’uso dell’infrastruttura passiva esistente (come cavidotti, tubature, pozzetti, centraline, pali, piloni, installazioni di antenne, tralicci e altre strutture di supporto), a rallentamenti legati al coordinamento delle opere civili, a procedure amministrative farraginose di rilascio delle autorizzazioni e a strozzature per la posa delle reti all’interno degli edifici.

    (7)       Le misure intese ad accrescere l’efficienza d’uso delle infrastrutture esistenti e ad abbattere i costi e gli ostacoli nell’esecuzione di nuove opere di ingegneria civile dovrebbero dare un contributo decisivo al rapido dispiegamento di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, salvaguardando condizioni di concorrenza effettiva.

    (8)       Alcuni Stati membri hanno adottato misure di riduzione dei costi della posa della banda larga. La diffusione di queste buone pratiche in tutta l’Unione permetterebbe di contribuire considerevolmente alla creazione di un mercato unico digitale. Queste pratiche restano tuttavia limitate e isolate. Inoltre, le differenze tra i requisiti regolamentari impediscono in certi casi la collaborazione tra i servizi pubblici e possono erigere barriere all’ingresso di nuovi operatori di rete e a nuove opportunità imprenditoriali, ostacolando lo sviluppo di un mercato interno dell’uso e dell’installazione di infrastrutture fisiche per le reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Infine, le iniziative prese a livello di singolo Stato membro non sempre risultano integrate, laddove è invece fondamentale intervenire nell’intero processo di dispiegamento delle reti e a livello intersettoriale se si vuole che l’impatto sia rilevante e coerente.

    (9)       Il presente regolamento intende stabilire determinati obblighi e diritti minimi applicabili in tutta l’Unione per facilitare l’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e il coordinamento intersettoriale. Nel garantire parità di condizioni minime, conformemente al principio di sussidiarietà il regolamento deve lasciare impregiudicate le migliori pratiche esistenti e le misure adottate livello nazionale e locale che comportino disposizioni e condizioni più dettagliate e misure aggiuntive a complemento dei suddetti diritti ed obblighi.

    (10)     Alla luce del principio della lex specialis, quando in conformità del diritto dell’Unione si applicano misure regolamentari più specifiche, queste prevalgono sui diritti e sugli obblighi minimi previsti dal presente regolamento. Il presente regolamento lascia pertanto impregiudicato il diritto dell’Unione e in particolare tutte le misure regolamentari specifiche, compresa l’imposizione di rimedi in capo alle imprese che detengono un significativo potere di mercato applicati in virtù del quadro normativo dell’Unione per le comunicazioni elettroniche (direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)[32], direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)[33], direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate nonché all’interconnessione delle stessa (direttiva accesso)[34], direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)[35] e direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica)[36].

    (11)     Per gli operatori delle reti di comunicazione elettronica, in particolare per i nuovi entranti, può risultare molto più efficiente riutilizzare le infrastrutture fisiche esistenti, come quelle di altri servizi pubblici, per installare le reti di comunicazione elettronica, in particolare nelle zone in cui non è disponibile una rete di comunicazione elettronica adatta o in cui non sarebbe economicamente sostenibile costruire una nuova infrastruttura fisica. Inoltre, le sinergie tra i settori possono ridurre notevolmente l’entità delle di opere di ingegneria civile necessarie per la posa di reti di comunicazione elettronica e dunque anche i costi sociali e ambientali ad esse collegati, come l’inquinamento, i disagi per la popolazione e la congestione del traffico. Per questi motivi il presente regolamento deve applicarsi non solo ai fornitori di reti di comunicazione elettronica, ma anche ai proprietari o ai titolari dei diritti d’uso di infrastrutture fisiche estese e capillari adatte ad ospitare elementi della rete di comunicazione elettronica, come le reti fisiche di distribuzione di elettricità, gas, acqua, riscaldamento, le fognature e il trattamento delle acque reflue, e i servizi di trasporto.

    (12)     Dato che presentano uno scarso livello di differenziazione, le strutture fisiche di queste reti spesso possono ospitare contemporaneamente tutta una serie di elementi delle reti di comunicazione elettronica, compresi quelli in grado di garantire servizi di accesso alla banda larga alla velocità di almeno 30 Mbit/s in linea con il principio della neutralità tecnologica, senza ripercussioni sul servizio principale prestato da tale infrastruttura e con costi di adattamento minimi. Pertanto, in linea di massima si può utilizzare un’infrastruttura fisica esclusivamente destinata a ospitare altri elementi di una rete senza che diventi essa stessa un elemento attivo della rete, per far passare cavi, apparecchiature o qualsiasi altro elemento di una rete di comunicazioni elettroniche, indipendentemente da chi ne sia l’utilizzatore effettivo o il proprietario. Fermo restando il perseguimento dell’interesse generale specificamente connesso alla fornitura del servizio principale, è opportuno incoraggiare le sinergie tra gli operatori di rete per contribuire nel contempo a raggiungere gli obiettivi dell’Agenda digitale.

    (13)     Se da un lato è opportuno che il presente regolamento lasci anche impregiudicate le salvaguardie specifiche necessarie per garantire l’integrità e la sicurezza delle reti e per assicurare che non vi siano ripercussioni sul servizio principale fornito dall’operatore di rete, d’altro lato le eventuali norme generali vigenti nella legislazione nazionale che proibiscano agli operatori di rete di negoziare l’accesso alle infrastrutture fisiche con i fornitori di reti di comunicazione elettronica devono essere abolite, perché potrebbero impedire la creazione di un mercato di accesso alle infrastrutture fisiche. Nello stesso tempo, le misure previste dal presente regolamento lasciano impregiudicata la possibilità, per gli Stati membri, di rendere più attraente la fornitura dell’accesso all’infrastruttura da parte degli operatori di servizi pubblici escludendo le entrate originate da tale servizio dalla base di calcolo delle tariffe applicate agli utenti finali per la loro/le loro attività principali, in conformità al vigente diritto dell’Unione.

    (14)     Un operatore di rete può rifiutare l’accesso a determinate infrastrutture fisiche per motivi oggettivi. In particolare, un’infrastruttura fisica può non essere tecnicamente adatta a causa di particolari circostanze connesse all’infrastruttura alla quale è stato richiesto l’accesso, ad esempio per mancanza di spazio disponibile. Analogamente, in determinati casi la condivisione dell’infrastruttura può compromettere l’integrità della rete e la sua sicurezza o mettere in pericolo la fornitura dei servizi primari forniti da tale infrastruttura. Inoltre, quando l’operatore di rete già offre un accesso all’ingrosso all’infrastruttura fisica di rete che risponderebbe alle esigenze di chi richiede l’accesso, l’accesso all’infrastruttura fisica sottostante può avere un impatto economico negativo sul suo modello commerciale e sugli incentivi a investire e può comportare un’inutile duplicazione di elementi di rete. Nello stesso tempo è necessario che il presente regolamento lasci impregiudicati eventuali obblighi di accesso all’infrastruttura fisica imposti dal quadro normativo dell’Unione per le comunicazioni elettroniche, come quelli imposti alle imprese che detengono un significativo potere di mercato.

    (15)     Quando i fornitori di reti di comunicazione elettronica richiedono l’accesso in una particolare zona, gli operatori di rete dovrebbero presentare un’offerta per l’uso condiviso della loro infrastruttura a condizioni eque, anche riguardo al prezzo, a meno che l’accesso sia rifiutato per motivi oggettivi. In funzione delle circostanze, le condizioni di concessione dell’accesso possono essere influenzate da vari elementi come: eventuali costi supplementari di manutenzione e adattamento; adozione eventuale di salvaguardie preventive per limitare ripercussioni negative sulla sicurezza e l’integrità della rete; accordi specifici sulla responsabilità in caso di danni; l’uso di eventuali sussidi pubblici concessi per la costruzione dell’infrastruttura, incluse le specifiche condizioni a cui è subordinato il sussidio o previste dalla legge nazionale in conformità alla legislazione dell’Unione; eventuali vincoli imposti da disposizioni nazionali connesse alla tutela dell’ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale.

    (16)     In caso di disaccordo nelle trattative sulle condizioni tecniche e commerciali, è opportuno che ciascuna delle parti possa ricorrere ad un organo di risoluzione delle controversie a livello nazionale competente a imporre una soluzione alle parti per evitare rifiuti ingiustificati di negoziare o l’imposizione di condizioni non ragionevoli. Nella fissazione dei prezzi dell’accesso, l’organo di risoluzione delle controversie deve tener conto degli investimenti effettuati nell’infrastruttura fisica. Nel caso specifico dell’accesso a infrastrutture fisiche di operatori di una rete di comunicazione elettronica, gli investimenti realizzati in tale infrastruttura possono contribuire direttamente al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda digitale e la concorrenza a valle può essere influenzata da fenomeni di parassitismo. Ne deriva che nel fissare obblighi di accesso occorre tener conto della sostenibilità economica di questi investimenti in base all’orizzonte temporale previsto per il ritorno dell’investimento, all’impatto dell’accesso sulla concorrenza a valle, al deprezzamento degli attivi della rete al momento della richiesta di accesso, agli argomenti economici alla base dell’investimento effettuato, in particolare in infrastrutture fisiche di recente costruzione e utilizzate per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica ad alta velocità, e in base all’eventuale possibilità offerta al richiedente di compartecipare all’installazione.

    (17)     Per poter pianificare efficacemente l’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e garantire l’uso più efficace delle infrastrutture esistenti adatte alla posa di reti di comunicazioni elettroniche, le imprese autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica devono avere accesso a informazioni minime relative alle infrastrutture fisiche disponibili nella zona dell’installazione. Queste informazioni minime devono consentire di valutare il potenziale d’uso delle infrastrutture esistenti in una data zona e di ridurre i danni alle infrastrutture fisiche esistenti. Dato il numero elevato dei soggetti interessati e per facilitare l’accesso a tali informazioni, anche a livello intersettoriale e transnazionale, queste informazioni minime devono essere rese disponibili tramite uno sportello unico. Lo sportello unico deve permettere di accedere a informazioni minime già disponibili in formato elettronico, fatte salve le limitazioni intese a garantire la sicurezza e l’integrità della rete o a proteggere legittimi segreti tecnici e commerciali.

    (18)     Pur non imponendo agli Stati membri alcun nuovo obbligo di mappatura, il presente regolamento prevede la messa a disposizione di informazioni minime, raccolte da organismi del settore pubblico e disponibili in formato elettronico, in virtù di iniziative nazionali e della legislazione dell’Unione (come la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)[37]), ad esempio attraverso un collegamento ipertestuale a un unico punto di informazione, allo scopo di garantire ai fornitori di reti di comunicazione elettronica un accesso coordinato alle informazioni sulle infrastrutture fisiche garantendo nel contempo la sicurezza e l’integrità di tali informazioni. La messa a disposizione di tali informazioni non pregiudica gli obblighi in materia di trasparenza già applicabili per il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico a norma della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico[38]. Nel caso in cui le informazioni a disposizione del settore pubblico non garantiscano una conoscenza adeguata delle infrastrutture fisiche esistenti di un determinato tipo o in una zona specifica, gli operatori di rete sono tenuti a rendere disponibili tali informazioni presso lo sportello unico, su richiesta.

    (19)     Qualora non siano disponibili informazioni minime attraverso uno sportello unico, è opportuno garantire agli operatori di reti di comunicazione elettronica la possibilità di richiedere tali informazioni specifiche a qualsiasi operatore di rete della zona di cui si tratta. Inoltre, se la richiesta è ragionevole, in particolare se è necessario ai fini di una possibile condivisione di infrastrutture fisiche esistenti o del coordinamento di opere di genio civile, occorre dare agli operatori di reti di comunicazione elettronica la possibilità di effettuare ispezioni sul posto e di chiedere informazioni circa le opere programmate, a condizioni trasparenti, proporzionate e non discriminatorie e fatte salve le salvaguardie adottate per garantire la sicurezza e l’integrità della rete e per proteggere i segreti tecnici e commerciali. Occorre incoraggiare gli stessi operatori di rete, o gli sportelli unici di informazione proattivi autorizzati a chiedere tali informazioni, a garantire la massima trasparenza in merito alle opere programmate soprattutto nelle zone dove l’utilità è particolarmente alta, reindirizzando gli operatori autorizzati verso queste informazioni, se disponibili.

    (20)     In caso di controversie in merito all’accesso alle informazioni sulle infrastrutture fisiche allo scopo di installare reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, lo sportello unico dovrebbe essere in grado di risolvere la controversia con una decisione vincolante, fatta salva la possibilità per le parti di adire un organo giurisdizionale.

    (21)     Il coordinamento delle opere civili che riguardano infrastrutture fisiche può consentire di realizzare considerevoli risparmi e di ridurre al minimo gli inconvenienti per la zona interessata dall’installazione di nuove reti di comunicazione elettronica. Per questo motivo è opportuno vietare le restrizioni regolamentari che impediscono, come regola generale, le trattative tra le gli operatori di rete allo scopo di coordinare tali opere per installare anche reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Tuttavia, se le opere civili non sono finanziate con fondi pubblici, le parti interessate dovrebbero conservare la facoltà di concludere accordi di coordinamento di opere civili in funzione dei propri progetti di investimento e piani di impresa e del calendario che intendono seguire.

    (22)     Le opere civili finanziate interamente o parzialmente con fondi pubblici dovrebbero essere destinate a ottimizzare l’effetto positivo per la collettività sfruttando le esternalità positive delle opere stesse in tutti i settori e garantendo pari opportunità di condivisione delle infrastrutture fisiche disponibili e programmate ai fini dell’installazione di reti di comunicazioni elettroniche. È opportuno che le imprese che eseguono le opere civili rispondano alle richieste tempestive e ragionevoli di coordinamento della posa di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, ad esempio per garantire la copertura di eventuali costi supplementari e ridurre al minimo le modifiche eventuali ai piani originali, secondo condizioni non discriminatorie e trasparenti, ferme restando le regole applicabili in materia di aiuti di Stato e senza che vi siano ripercussioni negative a livello della finalità principale delle opere civili finanziate con fondi pubblici. È opportuno prevedere procedure specifiche per una composizione rapida delle eventuali controversie connesse alla negoziazione di questi accordi di coordinamento, secondo condizioni ragionevoli, proporzionate, non discriminatorie e trasparenti. Tali disposizioni non devono pregiudicare il diritto degli Stati membri di riservare capacità per reti di comunicazione elettronica, anche in assenza di richieste specifiche, allo scopo di soddisfare la domanda futura di infrastrutture fisiche e massimizzare il valore delle opere di genio civile, oppure di adottare misure che prevedano diritti simili di coordinamento di opere civili per gli operatori di altri tipi di reti, come ad esempio le reti del gas e dell’elettricità.

    (23)     Per l’installazione di reti di comunicazione elettronica o nuovi elementi di rete può essere necessaria tutta una serie di autorizzazioni diverse, ad esempio licenze edilizie, autorizzazioni urbanistiche, ambientali o di altro tipo per proteggere gli interessi generali nazionali e unionali. Il numero di autorizzazioni richiesto per l’installazione di diversi tipi di reti di comunicazione elettronica e il carattere locale di tale installazione può comportare l’applicazione di una serie di procedure e condizioni diverse. Fermo restando il diritto di ogni autorità competente di partecipare e di conservare le proprie prerogative decisionali in conformità al principio di sussidiarietà, la creazione di uno sportello unico che fornisce informazioni su tutte le procedure e le condizioni generali applicabili alle opere civili è suscettibile di ridurre la complessità e rafforzare l’efficienza e la trasparenza, in particolare per i nuovi entranti o i piccoli operatori non attivi nella zona interessata. È inoltre opportuno che le imprese che installano reti di comunicazione elettronica abbiano il diritto di presentare le domande di autorizzazione attraverso un punto di contatto unico incaricato di coordinare le varie procedure e di monitorare l’adozione delle decisioni entro i termini di legge. Tale punto di contatto deve fungere da sportello unico, senza necessariamente esercitare poteri decisionali salvo se attribuitigli da leggi nazionali.

    (24)     Per garantire che le procedure di rilascio delle autorizzazioni non si trasformino in ostacoli agli investimenti e non abbiano ripercussioni negative per il mercato unico, è opportuno che una decisione positiva o negativa sulle richieste di autorizzazione sia in ogni caso disponibile entro un termine massimo di sei mesi, fatti salvi altri termini o obblighi specifici fissati ai fini del regolare svolgimento della procedura applicabili al rilascio delle autorizzazioni in conformità al diritto nazionale o unionale. Tali decisioni possono essere tacite o esplicite in conformità alle vigenti disposizioni. Inoltre, ogni ritardo nelle decisioni di rilascio di autorizzazioni rispetto ai termini applicabili dovrebbe comportare un diritto di risarcimento per le imprese richiedenti, purché queste siano in grado di comprovare di aver subito un pregiudizio a causa di tale ritardo. È opportuno che tale diritto sia esercitato in conformità alle garanzie procedurali e sostanziali previste dalla legislazione nazionale.

    (25)     Per fare in modo che le procedure di rilascio delle autorizzazioni siano portate a termine entro termini ragionevoli, gli Stati membri possono stabilire alcune salvaguardie, come ad esempio l’approvazione tacita, o adottare misure di semplificazione delle procedure di rilascio, per esempio riducendo il numero di autorizzazioni necessarie per la posa di reti di comunicazione elettronica o esentando alcune categorie di opere civili di piccola entità o standardizzate. È opportuno che le autorità nazionali, regionali o locali siano tenute a giustificare il rifiuto del rilascio delle autorizzazioni di loro competenza, secondo criteri e condizioni trasparenti, non discriminatori, oggettivi e proporzionati. Resterebbero comunque impregiudicate le misure adottate dagli Stati membri al fine di esentare dall’obbligo di autorizzazione alcuni elementi, passivi o attivi, delle reti di comunicazione elettronica.

    (26)     Ai fini del conseguimento degli obiettivi dell’Agenda digitale è necessario che l’infrastruttura sia installata nei pressi della sede degli utenti finali, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità in merito alle eventuali limitazioni del diritto di proprietà in considerazione dell’interesse generale perseguito. È opportuno agevolare la disponibilità di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità fino all’utente finale, garantendo la neutralità tecnologica, in particolare attraverso le infrastrutture fisiche interne agli edifici predisposte per l’alta velocità. Tenendo conto del fatto che la posa di mini-condotti durante la costruzione di un edificio ha solo un costo marginale limitato, mentre gli adattamenti a posteriori degli edifici per accogliere l’infrastruttura ad alta velocità possono costituire una porzione significativa del costo dell’installazione della rete ad alta velocità, è opportuno che tutti gli edifici nuovi o sottoposti a una profonda ristrutturazione siano equipaggiati di un’infrastruttura fisica che permette la connessione degli utenti finali alle reti ad alta velocità. Ai fini dell’installazione della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità è inoltre opportuno equipaggiare sia i condomini nuovi che quelli sottoposti ad una profonda ristrutturazione di un punto di accesso o di concentrazione attraverso il quale il fornitore può avere accesso alla rete interna dell’edificio. In pratica ciò implica che i promotori immobiliari dovrebbero prevedere l’esistenza di condotti vuoti che collegano ogni unità abitativa con un punto di concentrazione situato all’interno o all’esterno dell’edificio. In certi casi, come per le abitazioni singole nuove o certe categorie di edifici sottoposti a profonda ristrutturazione in zone isolate, la prospettiva di una connessione a banda larga può essere considerata, per motivi oggettivi, troppo remota per giustificare i costi aggiuntivi dell’installazione di infrastrutture fisiche interne all’edificio predisposte per l’alta velocità e/o di un punto di concentrazione.

    (27)     Quando i fornitori di reti pubbliche di comunicazione installano reti ad alta velocità in una determinata zona, le economie di scala possono essere considerevoli se è possibile far terminare la rete nel punto di concentrazione dell’edificio, indipendentemente dal fatto che i proprietari, i condomini o i residenti abbiano espresso un interesse esplicito per il servizio in quel momento preciso, ma a condizione che l’impatto sulla proprietà privata sia ridotto al minimo grazie all’uso dell’infrastruttura fisica esistente e al completo ripristino delle zone interessate dai lavori. Quando la rete termina al punto di concentrazione, la connessione di un cliente supplementare è realizzabile a un costo nettamente inferiore, in particolare mediante l’accesso ad un segmento verticale predisposto per l’alta velocità all’interno dell’edificio dove è già disponibile.

    (28)     Tenendo conto dei vantaggi sociali che derivano dall’inclusione digitale e delle argomentazioni economiche dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, nei casi in cui non esista un’infrastruttura né passiva né attiva adatta all’alta velocità che serva i locali dell’utente finale, né esistano alternative per la fornitura di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità agli utenti finali, qualsiasi fornitore di reti pubbliche di comunicazione dovrebbe avere il diritto di far terminare a sue spese la propria rete in un edificio privato, a condizione di aver ottenuto l’accordo dell’abbonato e purché provveda a ridurre al minimo l’impatto sulla proprietà privata, ad esempio, laddove possibile, riutilizzando l’infrastruttura fisica esistente disponibile nell’edificio o provvedendo a ripristinare totalmente le zone interessate dai lavori.

    (29)     Fatti salvi i compiti affidati alle autorità nazionali di regolamentazione nell’ambito del quadro regolamentare dell’Unione per le comunicazioni elettroniche, in assenza di designazione specifica da parte degli Stati membri, per garantire la coerenza delle decisioni relative alla risoluzione delle controversie è necessario che le funzioni previste dal presente regolamento siano assegnate alle autorità che assolvono i compiti previsti dall’articolo 20 della direttiva 2002/21/CE viste le competenze disponibili e le garanzie di indipendenza e di imparzialità. Tuttavia, in linea con il principio di sussidiarietà, il presente regolamento non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di assegnare i compiti regolamentari da esso previsti ad autorità più idonee ad assolverli, in conformità dei rispettivi sistemi costituzionali per l’attribuzione di competenze e poteri e delle condizioni previste dal presente regolamento.

    (30)     Quale che sia l’autorità designata dagli Stati membri per la risoluzione delle controversie, è necessario che essa sia imparziale e indipendente nei confronti delle parti in causa. È altresì necessario che le autorità designate dispongano di risorse adeguate e di poteri sanzionatori in caso di mancato rispetto delle decisioni adottate.

    (31)     Per garantire l’efficace funzionamento dei punti di informazione previsti dal presente regolamento, gli Stati membri che decidano di designare organismi diversi dalle autorità nazionali di regolamentazione che assolvono i compiti previsti dall’articolo 20 della direttiva 2002/21/CE devono garantire che vi siano risorse adeguate e che le informazioni pertinenti per una determinata zona siano messe a disposizione di tali punti di informazione con un livello ottimale di aggregazione tale da permettere reali incrementi di efficienza per l’esecuzione dei compiti loro assegnati (ad es. il catasto). Al riguardo, lo Stato membro potrebbe valutare le possibili sinergie - e le connesse economie - con gli “sportelli unici” ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), al fine di sfruttare le strutture esistenti e ottimizzare i vantaggi per gli utenti finali.

    (32)     Poiché gli obiettivi dell’azione proposta, destinata ad agevolare l’installazione di infrastrutture fisiche adatte alle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in tutta l’Unione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’azione, essere realizzati meglio a livello unionale, l’Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (33)     Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nello specifico il diritto al rispetto della vita privata, la tutela dei segreti commerciali, la libertà d’impresa, il diritto di proprietà e il diritto a un ricorso effettivo. Gli Stati membri devono applicare il presente regolamento osservando tali diritti e principi,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

    1. Scopo del presente regolamento è facilitare e incentivare l’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità promuovendo l’uso condiviso dell’infrastruttura fisica esistente e il dispiegamento più efficiente di infrastrutture fisiche nuove in modo da abbattere i costi dell’installazione di tali reti.

    2. Il presente regolamento si applica a tutte le opere civili e a tutte le infrastrutture fisiche quali definite all’articolo 2.

    3. Il presente regolamento lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di mantenere o introdurre misure, in conformità al diritto dell’Unione, contenenti disposizioni più dettagliate di quelle stabilite dal presente regolamento.

    4. Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni delle direttive 2002/21/CE, 2002/20/CE, 2002/19/CE, 2002/22/CE e 2002/77/CE.

    Articolo 2 Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nelle direttive 2002/21/CE, 2002/20/CE, 2002/19/CE, 2002/22/CE e 2002/77/CE.

    Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

    1) “operatore di rete”, un fornitore di rete di comunicazione elettronica e un’impresa che fornisce un’infrastruttura fisica destinata alla prestazione di un servizio di produzione, trasporto o distribuzione di gas, elettricità, compresa l’illuminazione pubblica, riscaldamento, acqua, comprese le fognature e gli impianti di trattamento delle acque reflue, e alla prestazione di servizi di trasporto, come ferrovie, strade, porti e aeroporti;

    2) “infrastruttura fisica”, tutti gli elementi di una rete che non sono attivi, ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali e relative strutture di supporto;

    3) “reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”, una rete di comunicazione elettronica capace di fornire servizi di accesso a banda larga a una velocità di almeno a 30 Mbit/s;

    4) “opere di genio civile”, il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica e comporti uno o più elementi di un’infrastruttura fisica;

    5) “ente pubblico”, un’autorità statale, regionale o locale, un organismo di diritto pubblico o un’associazione formata da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;

    6) “organismo di diritto pubblico”, qualsiasi organismo:

    a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale,

    b) dotato di personalità giuridica;

    c) la cui attività sia finanziata integralmente o in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico; oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi; oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;

    7) “infrastruttura fisica interna all’edificio”, l’infrastruttura fisica presente nella sede dell’utente finale, che comprende elementi oggetto di comproprietà, destinata a ospitare reti di accesso cablate e/o senza fili, se queste reti permettono di fornire servizi di comunicazione elettronica e di connettere il punto di concentrazione dell’edificio con il punto di terminazione della rete;

    8) “infrastruttura fisica interna all’edificio predisposta per l’alta velocità”, l’infrastruttura fisica presente all’interno dell’edificio e destinata ad ospitare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

    9) “opere di profonda ristrutturazione”, lavori edilizi o di genio civile nei locali dell’utilizzatore finale che comportano modifiche strutturali dell’infrastruttura fisica interna all’edificio e richiedono un’autorizzazione edilizia;

    10) “autorizzazione”, una decisione formale o implicita di un’autorità competente rilasciata in esito ad una procedura in virtù della quale una persona è tenuta a prendere iniziative per eseguire legalmente opere edilizie o di genio civile.

    Articolo 3 Accesso all’infrastruttura fisica esistente

    1. Ogni operatore di rete ha il diritto di offrire l’accesso alla sua infrastruttura fisica ai fini dell’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

    2. Su specifica richiesta scritta di un’impresa autorizzata a fornire reti di comunicazione elettroniche, ogni operatore di rete ha l’obbligo di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso alla propria infrastruttura fisica secondo condizioni eque, anche riguardo al prezzo, ai fini dell’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

    3. L’eventuale rifiuto dell’accesso è giustificato da criteri oggettivi che possono riguardare in particolare:

    a) l’idoneità tecnica dell’infrastruttura fisica di cui è richiesto l’accesso a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica di cui al paragrafo 2;

    b) la disponibilità di spazio per ospitare gli elementi di cui alla lettera a);

    c) l’integrità e la sicurezza di eventuali reti già installate;

    d) il rischio di gravi interferenze dei servizi di comunicazione elettronica progettati con altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica;

    e) la disponibilità di mezzi alternativi di accesso all’ingrosso all’infrastruttura fisica forniti dall’operatore di rete e adatti alla fornitura di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

    L’operatore di rete indica i motivi del rifiuto entro un mese dalla richiesta scritta di accesso.

    4. In caso di rifiuto dell’accesso o di mancato raggiungimento di un accordo sulle condizioni specifiche, anche riguardo al prezzo, entro due mesi dalla richiesta scritta di accesso, le parti hanno il diritto di rivolgersi all’organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie.

    5. L’organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie di cui al paragrafo 4 emette, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, una decisione vincolante per risolvere la controversia di cui al paragrafo 4, anche in materia di determinazione di termini, condizioni e prezzi equi, se del caso, nel termine più breve possibile e in ogni caso entro quattro mesi, fatta salva la possibilità per le parti di adire un organo giurisdizionale. Il prezzo eventualmente fissato dall’organismo di risoluzione delle controversie tiene conto dell’impatto dell’accesso richiesto sul piano d’impresa in base al quale l’operatore di rete al quale è chiesto l’accesso ha realizzato investimenti, in particolare in caso di infrastrutture fisiche di recente costruzione utilizzate per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica ad alta velocità.

    Articolo 4 Trasparenza riguardo alle infrastrutture fisiche

    1. Per richiedere l’accesso ad un’infrastruttura fisica a norma dell’articolo 3 le imprese autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica hanno il diritto di accedere, su richiesta, attraverso uno sportello unico, alla seguente serie di informazioni minime relative all’esistenza di infrastrutture fisiche di qualsiasi operatore di rete:

    a) ubicazione, tracciato e coordinate geografiche;

    b) dimensioni, tipo e uso attuale dell’infrastruttura;

    c) nome del proprietario o del titolare dei diritti d’uso dell’infrastruttura fisica e punto di contatto.

    Le imprese che richiedono l’accesso specificano la zona in cui intendono installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

    L’accesso alle informazioni minime relative alla zona specificata è concesso immediatamente in formato elettronico secondo condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti. Lo sportello unico può limitare l’accesso alle informazioni minime soltanto se lo ritiene necessario per ragioni connesse alla sicurezza e all’integrità della rete o a segreti tecnici e commerciali.

    Lo sportello unico garantisce che l’accesso alle informazioni minime a norma del presente paragrafo sia disponibile entro il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data esatta equivalente all’entrata di entrata in vigore del presente regolamento più 12 mesi].

    2. Gli enti pubblici che per competenza detengono le informazioni minime di cui al paragrafo 1 relative all’infrastruttura fisica di un operatore di rete in formato elettronico sono tenuti a metterle a disposizione dello sportello unico con mezzi elettronici entro il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data esatta equivalente all’entrata di entrata in vigore del presente regolamento più 6 mesi]. Gli enti pubblici mettono a disposizione dello sportello unico, entro un mese dal loro ricevimento, gli aggiornamenti di tali informazioni e qualsiasi nuova informazione minima di cui al paragrafo 1 ricevuta.

    3. Se gli enti pubblici non detengono, in conformità al paragrafo 2, le informazioni minime di cui al paragrafo 1, ogni operatore di rete mette a disposizione, su richiesta dello sportello unico, le informazioni minime di cui al paragrafo 1 relative alla propria infrastruttura fisica, in formato elettronico, entro un mese dalla richiesta. Entro un mese dall’esecuzione di una modifica della rete fisica che comporti modifiche delle informazioni minime l’operatore di rete mette a disposizione dello sportello unico gli aggiornamenti delle informazioni minime fornite in precedenza.

    4. Se le informazioni minime di cui al paragrafo 1 non sono disponibili attraverso lo sportello unico, gli operatori di rete forniscono l’accesso a tali informazioni su specifica richiesta scritta di un’impresa autorizzata a fornire reti di comunicazione elettronica. La richiesta specifica la zona prevista di installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. L’accesso alle informazioni è concesso entro un mese dalla richiesta scritta secondo condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, fatte salve le limitazioni di cui al paragrafo 1.

    5. Su specifica richiesta scritta di un’impresa autorizzata a fornire reti di comunicazione elettronica, gli operatori di rete soddisfano le richieste ragionevoli di ispezioni in loco di specifici elementi della loro infrastruttura fisica. La richiesta specifica gli elementi della rete da ispezionare ai fini dell’installazione degli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Le ispezioni in loco degli specifici elementi della rete sono autorizzate entro un mese dalla richiesta scritta secondo condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, fatte salve le limitazioni di cui al paragrafo 1.

    6. Su specifica richiesta scritta di un’impresa autorizzata a fornire reti di comunicazione elettronica, gli operatori di rete mettono a disposizione la seguente serie di informazioni minime riguardanti le opere di genio civile, in corso o programmate, relative alla propria infrastruttura fisica per le quali hanno già ottenuto un’autorizzazione, oppure la procedura di concessione dell’autorizzazione è in corso oppure per le quali prevedono di presentare per la prima volta una domanda di autorizzazione alle autorità competenti entro i sei mesi successivi:

    a) l’ubicazione e il tipo di opere;

    b) gli elementi di rete di cui si tratta;

    c) la data prevista di inizio dei lavori e la loro durata;

    d) un punto di contatto.

    La richiesta di un’impresa autorizzata a fornire reti di comunicazione elettroniche specifica la zona in cui intende installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Gli operatori di rete forniscono le informazioni richieste entro due settimane dalla richiesta scritta secondo condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, fatte salve le limitazioni di cui al paragrafo 1.

    7. L’operatore di rete può rifiutare la richiesta di cui al paragrafo 6 nei seguenti casi:

    - se ha reso pubblicamente disponibili le informazioni richieste in formato elettronico, oppure

    - se l’accesso a tali informazioni è fornito da uno sportello unico.

    8. Su specifica richiesta di uno sportello unico gli operatori di rete mettono a sua disposizione l’insieme delle informazioni minime di cui al paragrafo 6.

    9. Qualora sorga una controversia relativa ai diritti e agli obblighi previsti ai paragrafi da 4 a 7, le parti possono rivolgersi a un organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie. Tale organismo, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, emette una decisione vincolante per comporre la controversia nel termine più breve possibile e in ogni caso entro due mesi, fatta salva la possibilità per le parti di adire un organo giurisdizionale.

    10. Gli Stati membri possono prevedere deroghe agli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 nel caso di infrastrutture fisiche esistenti che siano considerate non tecnicamente idonee all’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Le misure di deroga devono essere debitamente motivate. Alle parti interessate è offerta la possibilità di esprimere osservazioni sui progetti di misure entro un periodo ragionevole. Dette misure sono notificate alla Commissione.

    Articolo 5 Coordinamento delle opere di genio civile

    1. Ogni operatore di rete ha il diritto di negoziare accordi per il coordinamento di opere civili con imprese autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

    2. Le imprese che eseguono opere civili finanziate in tutto o in parte con risorse pubbliche soddisfano le domande ragionevoli relative ad un accordo di coordinamento delle opere civili loro presentate da imprese autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica ai fini dell’installazione di elementi di tali reti, secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie, a condizione che questo non implichi costi supplementari per i lavori di genio civile previsti inizialmente e che la domanda di coordinamento sia presentata al più presto e in ogni caso almeno un mese prima della presentazione del progetto definitivo alle autorità competenti per l’ottenimento della relativa autorizzazione.

    3. Se entro un mese dalla richiesta formale di trattativa l’accordo sul coordinamento delle opere di genio civile, a norma del paragrafo 2, non viene raggiunto, le parti possono rivolgersi all’organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie.

    4. L’organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie di cui al paragrafo 3, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità emette una decisione vincolante per risolvere la controversia avviata a norma del paragrafo 3, riguardante anche, se del caso, la determinazione di condizioni e di prezzi equi e non discriminatori, nel termine più breve possibile e in ogni caso entro due mesi, fatta salva la possibilità per le parti di adire un organo giurisdizionale.

    5. Gli Stati membri possono prevedere deroghe agli obblighi previsti dal presente articolo per opere civili di valore modesto. Le deroghe devono essere debitamente motivate. Alle parti interessate è offerta la possibilità di esprimere osservazioni sui progetti di misure entro un periodo ragionevole. Dette misure sono notificate alla Commissione.

    Articolo 6 Rilascio di autorizzazioni

    1. Le imprese autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica hanno il diritto di accedere per via elettronica attraverso uno sportello unico, su richiesta, a qualsiasi informazione relativa alle condizioni e alle procedure applicabili al rilascio di autorizzazioni per opere civili da realizzare ai fini dell’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, comprese le deroghe applicabili a tali elementi eventualmente previste dalla legislazione nazionale per tutte o alcune delle autorizzazioni.

    2. Le imprese autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica hanno il diritto di chiedere, per via elettronica attraverso uno sportello unico, le autorizzazioni richieste per l’esecuzione di opere civili necessarie per l’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Lo sportello unico agevola e coordinata la procedura di rilascio delle autorizzazioni. In particolare, esso garantisce che le domande siano trasmesse alle autorità competenti del rilascio delle autorizzazioni necessarie per le opere civili previste e verifica il rispetto dei termini applicabili a norma del paragrafo 3.

    3. Le autorità competenti rilasciano, o rifiutano, le autorizzazioni entro sei mesi dal ricevimento della domanda, fatti salvi altri termini o obblighi specifici fissati ai fini del regolare svolgimento della procedura applicabili al rilascio delle autorizzazioni in conformità al diritto nazionale o unionale. Il rifiuto eventuale deve essere debitamente giustificato secondo criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

    4. Le imprese autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica che abbiano subito danni a causa del mancato rispetto dei termini applicabili in virtù del paragrafo 3 hanno il diritto di ricevere dall’autorità competente un risarcimento del danno subito, conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale.

    Articolo 7 Equipaggiamento interno degli edifici

    1. Tutti gli edifici nuovi per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data esatta di entrata di entrata in vigore del presente regolamento] sono equipaggiati, nella sede dell’utente finale, compresi eventuali elementi oggetto di comproprietà, di un’infrastruttura fisica interna predisposta per l’alta velocità fino ai punti terminali della rete. Lo stesso obbligo si applica in caso di opere di profonda ristrutturazione per le quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data esatta di entrata di entrata in vigore del presente regolamento].

    2. Tutti i condomini nuovi, per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data esatta di entrata di entrata in vigore del presente regolamento] sono equipaggiati di un punto di concentrazione, situato all’interno o all’esterno dell’edificio e accessibile ai fornitori di reti di comunicazione elettronica, che consente la connessione con l’infrastruttura fisica interna all’edificio predisposta per l’alta velocità. Lo stesso obbligo si applica in caso di condomini sottoposti a opere di profonda ristrutturazione le cui domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data esatta di entrata di entrata in vigore del presente regolamento].

    3. Per determinate categorie di edifici, in particolare per le abitazioni singole, o per le opere di profonda ristrutturazione, gli Stati membri possono prevedere deroghe agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 qualora il costo del loro adempimento sia sproporzionato. Tali misure di deroga sono debitamente motivate. Alle parti interessate è offerta la possibilità di esprimere osservazioni sui progetti di misure entro un periodo ragionevole. Dette misure sono notificate alla Commissione.

    Articolo 8

    Accesso all’equipaggiamento interno degli edifici

    1. Per accedere all’infrastruttura fisica interna predisposta per l’alta velocità, i fornitori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto di far terminare la rete al punto di concentrazione a loro spese e purché riducano al minimo l’impatto sulla proprietà privata.

    2. Se la duplicazione è tecnicamente impossibile o inefficiente sotto il profilo economico, i fornitori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto di accedere, a condizioni ragionevoli, all’infrastruttura fisica interna predisposta per l’alta velocità eventualmente esistente. Il titolare del diritto di usare l’infrastruttura fisica interna all’edificio concede l’accesso a condizioni non discriminatorie.

    3. Se non viene raggiunto un accordo sull’accesso di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 entro due mesi dalla richiesta formale di accesso, le parti hanno il diritto di rivolgersi all’autorità nazionale competente in materia di risoluzione delle controversie perché sia valutato il rispetto delle condizioni previste nei citati paragrafi. Tale organismo, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, emette una decisione vincolante per comporre la controversia nel termine più breve possibile e in ogni caso entro due mesi, fatta salva la possibilità per le parti di adire un organo giurisdizionale.

    4. In assenza di un’infrastruttura fisica interna predisposta per l’alta velocità, i fornitori di reti di comunicazioni pubbliche hanno il diritto di far terminare a loro spese i propri elementi di rete nell’edificio di un abbonato al servizio di comunicazione elettronica ad alta velocità, a condizione di aver ottenuto il suo accordo e purché provvedano a ridurre al minimo l’impatto sulla proprietà privata.

    Articolo 9 Organismi competenti

    1. La funzione di organismo nazionale di risoluzione delle controversie di cui all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 4, paragrafo 9, all’articolo 5, paragrafo 4 e all’articolo 8, paragrafo 3, è svolta dall’autorità nazionale di regolamentazione che assolve i compiti previsti dall’articolo 20 della direttiva 2002/21/CE, salvo se lo Stato membro designi un altro organismo competente.

    2. Qualsiasi altro organismo competente per la risoluzione delle controversie designato dagli Stati membri in virtù del paragrafo 1 è giuridicamente distinto e funzionalmente autonomo da tutti gli operatori di rete. Tale organismo ha il potere di imporre agli operatori di rete sanzioni appropriate, efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione degli obblighi derivanti dalle decisioni adottate per risolvere la controversia.

    3. La funzione di sportello unico di cui all’articolo 4 e all’articolo 6 è svolta dall’autorità nazionale di regolamentazione che assolve i compiti previsti dall’articolo 20 della direttiva 2002/21/CE, salvo se lo Stato membro designi un altro organismo competente.

    4. Qualsiasi altro sportello unico designato dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 ha il potere di imporre agli operatori di rete sanzioni appropriate, efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafi 3 e 8.

    5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi degli organismi competenti designati in conformità al presente articolo per l’esecuzione dei compiti previsti dal presente regolamento entro il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data esatta di entrata di entrata in vigore del presente regolamento] e qualsiasi ulteriore modifica dei medesimi, prima che la designazione o la sua modifica entri in vigore.

    6. Le decisioni adottate dagli organismi competenti di cui al presente articolo possono formare oggetto di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale in conformità alla legislazione nazionale.

    Articolo 10 Riesame

    La Commissione presenta una relazione sull’esecuzione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio entro il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data esatta equivalente all’entrata di entrata in vigore del presente regolamento più 3 anni]. La relazione comprende una sintesi dell’impatto delle misure previste dal presente regolamento e una valutazione dei progressi compiuti per il raggiungimento dei suoi obiettivi.

    Articolo 11 Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

    Il presidente                                                   Il presidente

    [1]               Analysys Mason, 2008, Analysys Mason 2012, WIK, 2008

    [2]               Analysys Mason, 2012. La stima si basa sulle seguenti ipotesi: il 25% delle installazioni avviene in cavidotti esistenti, con un risparmio del 75% di Capex per questa parte, il 10% delle installazioni collega alla rete nuove abitazioni, utilizzando la co-realizzazione con altri operatori/imprese di servizi di pubblica utilità, con un risparmio del 15 - 60%, e il 5% delle installazioni collega alla rete unità abitative multiple precablate, con un risparmio del 20 - 60%. Oltre a ciò si prevedono vantaggi in termini sociali, ambientali ed economici.

    [3]                      La stima si basa su uno scenario di investimento che rientra in un più ampio studio condotto da Analysys Mason e Tech4i2 (“The socio-economic impact of bandwidth”, 2013). Secondo tale studio, gli obiettivi per la banda larga fissati dall’Agenda digitale verrebbero raggiunti solo in uno scenario che prevede un intervento considerevole, ovvero un investimento di 211 miliardi di euro in reti NGA. Per ottenere i risparmi potenziali, le percentuali indicate sono state applicate a questa cifra.

    [4]               Una nuova strategia per il mercato unico, relazione di Mario Monti al presidente della Commissione europea, 9 maggio 2010.

    [5]               Steps towards a truly Internal Market for e-communications in the run-up to 2020, Ecorys, TU Delft e TNO, pubblicato il febbraio 2012.

    [6]               COM(2012) 573.

    [7]               Booz and Company, Maximising the impact of Digitalisation, 2012.

    [8]               Stima della Commissione basata su studi nazionali (Liebenau, J., Atkinson, R., Karrberg, P., Castro, D. e Ezell, S., 2009, The UK Digital Road to Recovery; Katz R.L. et al, 2009, The Impact of Broadband on Jobs and the German Economy).

    [9]               La Corte di giustizia ha ricordato nella causa De Coster (C-17/00, Raccolta 2001, pag. I-9445, punto 37 della motivazione) che le legislazioni secondarie locali che incidono sulla libera prestazione di servizi devono rispettare il principio di proporzionalità. Sempre a riguardo delle antenne paraboliche, la Commissione ha sottolineato nella sua comunicazione concernente l’applicazione dei principi generali della libera circolazione delle merci e dei servizi – Artt. 28 e 49 CE - in materia di utilizzazione delle antenne paraboliche (COM (2001) 351 def.) che, anche se spetta ad ogni singolo Stato membro, sulla base del proprio ordinamento giuridico interno, stabilire le condizioni da rispettare per l’installazione e l’utilizzazione delle antenne paraboliche, alcune regolamentazioni nazionali possono influenzare le possibilità di ricezione e quindi, indirettamente, di diffusione di tutta una serie di servizi transfrontalieri trasmessi via satellite, rappresentati dalle emissioni televisive e radiofoniche nonché da servizi interattivi (“servizi della società dell’informazione”). Tali misure nazionali devono quindi essere conformi ai principi fondamentali del trattato, tra cui figurano la libera circolazione delle merci e la libera circolazione dei servizi nell’ambito del mercato interno.

    [10]             Regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo all’accesso disaggregato alla rete locale, GU del 30.12.2000, L336/4.

    [11]             Un’agenda digitale europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM(2010) 245, del 19.5.2010, in particolare la sezione 2.4.1.

    [12]             Conclusioni del Consiglio europeo dell’1 e 2 marzo 2012, EUCO 4/2/12, http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/st00/st00004-re02.it12.pdf, punto 15).

    [13]             Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2012) 573 del 3.10.2012, Azione chiave 9.

    [14]             Conclusioni del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2012, EUCO 205/12, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/134369.pdf, punto 17.

    [15]             La relazione sui risultati della consultazione pubblica è contenuta nella relazione della valutazione d’impatto allegata alla presente proposta (allegato I della relazione).

    [16]             Cfr. http://daa.ec.europa.eu/content/special/crowdsourcing.

    [17]             Una relazione basata sullo studio realizzato da Deloitte, ulteriormente confrontata con altre fonti, è disponibile nella relazione della valutazione d’impatto allegata alla presente proposta (allegato II alla relazione).

    [18]             Questa relazione è contenuta nella relazione della valutazione d’impatto allegata alla presente proposta (allegato III della relazione).

    [19]             Un elenco completo di tali fonti è disponibile nella bibliografia della relazione sulla valutazione d’impatto.

    [20]             La valutazione d’impatto è allegata alla presente proposta.

    [21]             Cfr. causa C-66/04, punto 45 e causa c-217/04, punto 43.

    [22]             Cfr. Analysys Mason, relazione finale per la DG Società dell’informazione e media, European Commission Support for the preparation of an impact assessment to accompany an EU initiative on reducing the costs of high-speed broadband infrastructure deployment (SMART 2012/0013).

    [23]             Causa C-217/04, punto 47.

    [24]             Cfr. ad esempio il considerando 8 della direttiva 2009/140/CE sul miglioramento della regolamentazione, il considerando 22 della direttiva quadro e i considerando 1 e 4 del regolamento (CE) n. 2887/2000.

    [25]             Cfr. causa 272/83, punti 25 e 27.

    [26]             Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 su un “Atto per il mercato unico: i prossimi passi per la crescita” (2012/2663(RSP)) punto 10.

    [27]             GU C [….] del [….], pag. [….].

    [28]             GU C [….] del [….], pag. [….].

    [29]             COM (2010) 245; vedere anche la revisione dell’Agenda digitale, COM (2012) 784 final.

    [30]             Conclusioni del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2012, (EUCO 205/12, punto 17).

    [31]             COM(2012) 573 final.

    [32]             GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

    [33]             GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

    [34]             GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

    [35]             GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

    [36]             GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21.

    [37]             GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.

    [38]             GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90.

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