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Document 52013PC0134
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, at the Sixth Conference of the Parties to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants with regard to the proposal for an amendment of Annexes A and B
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla sesta riunione della Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) in merito alla proposta di modifica degli allegati A e B
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla sesta riunione della Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) in merito alla proposta di modifica degli allegati A e B
/* COM/2013/0134 final - 2013/0075 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla sesta riunione della Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) in merito alla proposta di modifica degli allegati A e B /* COM/2013/0134 final - 2013/0075 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti
organici persistenti (nel prosieguo "POP")[1] è stata adottata nel
maggio 2001 nell'ambito del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente
(nel prosieguo "UNEP"). L'Unione europea e i suoi Stati membri[2] sono parti della Convenzione[3] le cui disposizioni sono state
recepite nella legislazione dell'Unione europea dal regolamento (CE)
n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva
79/117/CEE[4]
(nel prosieguo "regolamento POP"). L'obiettivo generale della Convenzione di
Stoccolma è proteggere la salute umana e l'ambiente dai POP. La Convenzione fa
esplicitamente riferimento all'approccio di precauzione illustrato al principio
15 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992. Questo
principio è reso operativo dall'articolo 8 che stabilisce le regole relative
all'inclusione di sostanze chimiche supplementari negli allegati della
Convenzione. In occasione della quinta Conferenza delle
parti dell'aprile 2013 si dovrà adottare una decisione al fine di includere
nell'allegato A della Convenzione di Stoccolma, che elenca le sostanze da
eliminare, una nuova sostanza, l'esabromociclododecano (nel prosieguo "HBCDD")[5], nominata nel 2008 dalla
Norvegia. In occasione della stessa riunione si dovrebbe decidere se abolire
una serie di deroghe specifiche e scopi accettabili relativi alla produzione,
all'immissione sul mercato e all'uso dell'acido perfluorottano sulfonato (nel
prosieguo "PFOS") dei suoi derivati. HBCDD
e diritto dell'UE L'HBCDD è usato esclusivamente come additivo
ritardante di fiamma nel polistirene espanso (nel prosieguo "EPS"),
nel polistirene estruso (nel prosieguo "XPS") nel polistirene
antiurto (nel prosieguo "HIPS") e nella dispersione di polimeri nei
tessili. L'HBCDD è una sostanza persistente,
biaccumulativa e tossica (nel prosieguo "PBT"). In quanto tale è
stato identificato come sostanza ad alto rischio (nel prosieguo "SVHC")
nel quadro del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)[6]. Nel 2011 l'HBCDD è stato
incluso[7]
nell'allegato XIV del regolamento REACH e in quanto tale sottostà alla
procedura di autorizzazione prevista da tale regolamento. Pertanto, se un
soggetto intende immettere sul mercato e/o utilizzare l'HBCDD dopo il 21 agosto
2015 (nel prosieguo "data di scadenza") dovrà trasmettere una
richiesta di autorizzazione per l'uso che intende farne all'Agenzia europea per
le sostanze chimiche (nel prosieguo "ECHA") entro il 21 febbraio
2014. Dopo il 21 agosto 2015, l'immissione sul mercato e l'uso dell'HBCDD
saranno vietati, ad eccezione dei casi in cui è concessa un'autorizzazione a un
determinato soggetto e in relazione a un determinato uso. Dopo il 21 agosto 2015 i produttori UE di EPS,
XPS, HIPS e di tessili che contengono HBCDD potranno produrre tali materiali
soltanto se saranno autorizzati a farlo. Gli articoli importati che contengono
HBCDD non rientrano nel campo di applicazione dell'autorizzazione prevista dal
regolamento REACH. Le sostanze che saranno iscritte negli
allegati A, B e/o C della Convenzione di Stoccolma[8] dovranno essere incluse nel
regolamento POP per garantire che l'applicazione di tali disposizioni all'interno
dell'Unione europea sia conforme agli impegni internazionali che questa ha
assunto. PFOS
e diritto dell'UE In occasione della quarta riunione della
Conferenza delle parti della Convenzione, tenutasi dal 4 all'8 maggio 2009, è
stato deciso di includere, insieme ad altre sostanze, il PFOS e i suoi derivati
nell'allegato B alla Convenzione, introducendo una serie di deroghe specifiche
e scopi accettabili. La normativa di attuazione dell'UE è più restrittiva
rispetto alla Convenzione di Stoccolma, poiché non prevede le deroghe e gli
scopi ammissibili già vietati nell'UE in virtù del regolamento REACH. Ciò al
fine di rispettare il principio globale di non diminuire il livello di protezione
ambientale nell'UE. Procedura
per l'aggiunta di nuove sostanze POP e per la modifica degli allegati della
Convenzione Conformemente all'articolo
8 della Convenzione, le parti possono presentare al segretariato proposte di
inclusione di una sostanza chimica negli allegati A, B e/o C. Se nell'ambito del riesame si giunge alla
conclusione che la sostanza chimica, a causa della sua propagazione a largo
raggio nell'ambiente, può avere effetti nocivi sulla salute umana e/o sull'ambiente
che giustificano l'adozione di misure a livello mondiale, la proposta prosegue
il suo iter e viene effettuata una valutazione della gestione dei
rischi; questa comprende un'analisi delle eventuali misure di controllo. Su
questa base, il comitato d'esame sui POP raccomanda alla Conferenza delle parti
di prevedere o no l'inclusione della sostanza chimica negli allegati A, B e/o
C. La decisione finale è adottata dalla Conferenza delle parti. Per l'UE, le modifiche agli allegati A, B e/o
C entrano in vigore un anno a partire dalla data in cui il depositario ne
comunica l'adozione da parte della Conferenza delle parti. Le
raccomandazioni del comitato d'esame sui POP In occasione della quinta riunione dell'ottobre
2012, il comitato d'esame sui POP ha deciso di raccomandare l'inclusione dell'HBCDD
nell'allegato A della Convenzione, con deroghe specifiche per la produzione e l'uso
in EPS e XPS nell'edilizia. La raccomandazione del comitato d'esame sui POP si
basa sul fatto che esistono alternative all'HBCDD. Tuttavia vi sono dei dubbi
circa la loro disponibilità in quantità sufficiente e l'eventuale necessità di
adattare nell'arco di poco tempo il sistema di produzione di EXP ed EPS nell'edilizia,
in particolare per alcuni paesi in via di sviluppo. Nella decisione il comitato d'esame sui POP
indica inoltre che lo smaltimento al termine del ciclo di vita di prodotti e
articoli che contengono HBCDD costituirà una fonte di emissioni nell'ambiente a
lungo termine e che, se l'HBCDD figura nell'allegato A della Convenzione, le
misure di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d),
della Convenzione garantirebbero che i prodotti e gli articoli contenenti HBCDD
siano smaltiti in modo tale da distruggere o smaltire gli inquinanti organici
persistenti in essi contenuti con altri procedimenti che non comportino rischi
per l'ambiente. Conformemente all'articolo 8, paragrafo 9,
della Convenzione, il comitato d'esame sui POP ha deciso di sottoporre tale
raccomandazione alla Conferenza delle parti affinché sia discussa alla riunione
di maggio 2013. Il comitato d'esame sui POP ha inoltre
adottato una serie di raccomandazioni sulle alternative all'uso di PFOS in
applicazioni aperte. In queste raccomandazioni il comitato d'esame sui POP
ritiene che siano disponibili informazioni sulla disponibilità commerciale e
sull'efficacia di alternative più sicure al PFOS per le seguenti applicazioni e
invita le parti ad abbandonare l'uso di PFOS per queste applicazioni: schiume
antincendio, insetticidi per il controllo delle formiche rosse e delle termiti,
placcatura a carattere decorativo di metalli, tappeti, pellame e abbigliamento,
tessili e imbottiture. Il comitato d'esame sui POP invita le parti a
circoscrivere l'uso del PFOS nella placcatura di metalli duri ai soli sistemi a
ciclo chiuso. Le
raccomandazioni del comitato d'esame sui POP e il diritto dell'UE Se approvata dalla Conferenza delle parti a
maggio 2013, la raccomandazione del comitato d'esame sui POP si tradurrà in un
divieto internazionale di produzione, immissione sul mercato e uso dell'HBCDD,
ad eccezione dell'uso in EPS e XPS in applicazioni legate all'edilizia. Tale
deroga specifica si applicherà per un periodo di cinque anni estendibile, se
necessario, per ulteriori cinque anni. L'inclusione dell'HBCDD nell'allegato A della
Convenzione renderà necessarie delle modifiche al regolamento POP. A norma dell'articolo
14, paragrafo 1, del suddetto regolamento, quando una sostanza è aggiunta agli
elenchi della Convenzione, gli allegati del regolamento possono essere
modificati secondo le normali procedure di comitato di cui all'articolo 5 bis
della decisione 1999/468/CE[9],
tenuto conto delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (UE)
n. 182/2011[10].
È opportuno che la tempistica dell'inclusione dell'HBCDD nella Convenzione sia
tale da consentire che la successiva modifica del regolamento POP sia
applicabile già al termine della procedura di autorizzazione per l'HBCDD nel
quadro del regolamento REACH. Ciò potrebbe richiedere che alle parti della
Convenzione sia data la possibilità di posticipare l'attuazione della relativa
decisione della Conferenza delle parti fino a febbraio 2016. La deroga temporanea prevista dalla
Convenzione ha un obiettivo simile alla procedura di autorizzazione prevista
dal regolamento REACH. Entrambi gli meccanismi obbligano gli operatori ad
abbandonare l'uso di sostanze problematiche, concedendo un periodo di tempo
ragionevole per conformarsi alle disposizioni. Nel caso dell'HBCDD, il quadro
temporale dei due strumenti coinciderà, pertanto essi avranno effetti simili
nella maggior parte[11]
dei mercati dell'UE. I produttori, i commercianti e gli utilizzatori di HBCDD
in applicazioni legate all'edilizia di EPS e XPS, che rientrano nella deroga,
potranno richiedere le autorizzazioni previste dal regolamento REACH e
beneficiarne. I produttori, commercianti e utilizzatori dell'HBCDD nell'HIPS,
nei tessili e nelle applicazioni di EPS e XPS non legate all'edilizia dovranno
trovare delle alternative. Tuttavia, viste le alternative disponibili, le
dimensioni ridotte dei mercati rilevanti e, limitatamente ai tessili, alla luce
dei trend di mercato che vedono in netta diminuzione l'uso di HBCDD
negli ultimi anni, è poco probabile che gli operatori dei mercati interessati
investiranno in richieste di autorizzazione. Pertanto, anche senza l'inclusione
dell'HBCDD nella Convenzione, si prevede un abbandono dell'uso e un divieto
definitivo nell'UE dopo il 21 agosto 2015 nel quadro del regolamento REACH. Sebbene l'effetto di entrambe le misure sul
mercato dell'UE per molti versi sia simile, l'inclusione dell'HBCDD nella
Convenzione e l'applicazione nel diritto dell'UE apporteranno un importante
valore aggiunto. L'HBCDD è un inquinante organico persistente che evidenzia una
propagazione a largo raggio nell'ambiente. Pertanto la procedura di
autorizzazione prevista dal regolamento REACH rischia di non essere sufficiente
per proteggere i cittadini e l'ambiente dell'UE dagli effetti nocivi dell'HBCDD,
poiché non avrà alcuna influenza sulla produzione e l'uso dell'HBCDD in paesi
terzi. Per questo motivo è necessario intervenire a livello globale. Inoltre, l'inclusione
dell'HBCDD nella Convenzione creerà pari condizioni tra gli utilizzatori nell'UE
e in paesi terzi. Mentre i primi sono tenuti, a norma del regolamento REACH, a
investire risorse per convertire la produzione usando sostanze alternative e/o
elaborando richieste di autorizzazione, i loro omologhi nei paesi terzi non
sono soggetti a tali pressioni, poiché gli articoli importati non rientrano nel
campo di applicazione del regolamento REACH. L'inclusione dell'HBCDD con la
deroga temporanea prevista dalla Convenzione obbligherà gli operatori di paesi
terzi a iniziare a investire nel passaggio ad alternative esattamente così come
il processo di autorizzazione previsto dal regolamento REACH lo impone agli
utilizzatori nell'UE. Una
volta adottate dalla Conferenza delle parti, le raccomandazioni del comitato d'esame
sui POP in merito all'HBCDD dovranno essere attuate nel diritto dell'UE in
maniera da rendere il regolamento REACH e il regolamento POP complementari e
non in contrapposizione. Perciò le deroghe concesse per usi legati all'edilizia,
se attuate nel quadro del regolamento POP, saranno limitate a quelle
autorizzate nel quadro del regolamento REACH. Ciò al fine di rispettare il
principio globale di non diminuire il livello di protezione ambientale nell'UE.
Questo approccio tutelerà inoltre gli operatori del mercato che hanno ottenuto
delle autorizzazioni nel quadro del regolamento REACH. La deroga concessa a
norma del regolamento POP dovrà essere a carattere temporaneo. In altre parole,
a meno che non venga concessa una proroga, la deroga decadrà 5 anni dopo la sua
entrata in vigore (febbraio 2021). Se, tuttavia, nonostante le informazioni
inviate dagli operatori del settore i tempi necessari per sostituire l'HBCDD
saranno più lunghi, l'UE potrà proporre di estendere per altri 5 anni la
validità della deroga nel quadro della Convenzione (febbraio 2026). Per quanto concerne il PFOS e i suoi derivati,
l'abolizione delle deroghe specifiche elencate nella decisione del comitato d'esame
sui POP non avrà alcun impatto sul diritto dell'UE, poiché le relative deroghe
o non sono state incluse nel regolamento POP o non sono già più in vigore. L'unica
eccezione a tale deroga è quella relativa all'uso di PFOS nella placcatura di
metalli duri in sistemi aperti, cui attualmente è concessa una deroga nel
quadro del regolamento POP per l'uso di agenti imbibenti utilizzati in sistemi
controllati di elettroplaccatura. Questa deroga prevista dal regolamento POP
tuttavia decadrà il 26 agosto 2015. La
posizione dell'UE Alla luce di quanto esposto, nel corso della
quinta Conferenza delle parti alla Convenzione di Stoccolma è opportuno che l'Unione
europea sostenga l'iscrizione dell'HBCDD nell'allegato A alla Convenzione (con
deroga per la produzione e l'uso in EPS ed XPS nell'edilizia). Le parti della
Convenzione dovrebbero poter posticipare l'attuazione dell'iscrizione dell'HBCDD
fino a febbraio 2016. Inoltre, l'Unione europea dovrebbe sostenere l'abolizione
delle deroghe specifiche e degli scopi ammissibili relativi al PFOS e ai suoi
derivati, salvo per la deroga che riguarda l'uso come agente imbibente in
sistemi controllati di elettroplaccatura. Tale deroga dovrebbe essere mantenuta
fino alla scadenza prevista, ossia il 2015, ma non dovrebbe essere estesa oltre
tale data. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO I rischi correlati e le considerazioni
socioeconomiche legati all'uso dell'HBCDD nell'UE e nel resto del mondo sono
stati analizzati nel 2008 dall'ECHA e nel periodo 2009-2012 dal comitato d'esame
sui POP. Entrambe le valutazioni si sono basate sulla consultazione delle parti
interessate. La
consultazione Contestualmente
alla raccomandazione dell'inclusione dell'HBCDD nell'allegato XIV al
regolamento REACH, l'ECHA ha elaborato un documento di riferimento[12] a sostegno della
raccomandazione. Tale documento di riferimento era basato su un'analisi dal
titolo "Data on Manufacture, Import, Export, Uses and Releases of HBCDD
as well as Information on Potential Alternatives to its Use"[13]. Entrambi i documenti sono
stati sottoposti a consultazione pubblica. Le informazioni
contenute in questi due documenti in materia di produzione, importazioni ed
esportazioni, usi e relative emissioni sono basate sulla relazione sulla
valutazione dei rischi e su dati supplementari forniti dall'HBCD Industry
User Group in ottobre 2008. Tra i dati supplementari forniti figurano dati
di sintesi relativi alle vendite complessive e ai consumi di HBCDD nell'UE per
ogni singolo anno dal 2003 al 2007. Le informazioni su possibili alternative
all'HBCDD si basano su diverse fonti, tra l'altro su studi svolti dagli
operatori del settore e da autorità di regolamentazione nell'intento di
individuare sostanze e tecniche idonee. In occasione della
sua settima riunione, il comitato d'esame sui POP ha adottato la valutazione
sulla valutazione dei rischi per l'HBCDD[14].
Tale valutazione è stata elaborata in consultazione con le parti interessate,
tra cui esponenti del settore, tra il 2010 e il 2012. Il comitato ha invitato
il gruppo di lavoro ad hoc sull'HBCDD che ha redatto la valutazione a
raccogliere ulteriori informazioni in merito all'HBCDD. Il comitato d'esame sui
POP ha accettato di riesaminare le informazioni supplementari e di decidere in
occasione della sua ottava riunione in merito all'opportunità di integrazioni
nell'allegato alla Convenzione e possibili deroghe che la Conferenza delle
parti considererà quando deciderà sull'inclusione dell'HBCDD. Ventisei parti
interessate e paesi hanno trasmesso informazioni[15]. Inoltre, hanno inviato
informazioni anche sette osservatori non governativi[16]. Risultati
della consultazione L'inclusione dell'HBCDD
nella Convenzione conformemente alla raccomandazione del comitato d'esame sui
POP e la conseguente applicazione nel diritto dell'UE in virtù del regolamento
POP si tradurrà in un divieto di produzione, immissione sul mercato e uso dell'HBCDD
nell'HIPS, nei tessili e nelle applicazioni di EPS e XPS non legate all'edilizia. Polistirene
antiurto (HIPS) In base ai
documenti pubblicati dall'ECHA, l'HIPS con HBCDD è usato principalmente nelle
apparecchiature video e stereo, nelle cassette di distribuzione per linee
elettriche nel settore delle costruzioni e nei rivestimenti interni dei
frigoriferi. Secondo diverse fonti la concentrazione di HBCDD nei ritardanti di
fiamma HIPS è tra l'1% e il 7% (w/w) e secondo le stime elaborate della
relazione sulla valutazione dei rischi condotta dall'UE nella peggiore delle
ipotesi la percentuale di HBCDD nell'HIPS è pari al 7%. Il volume di utilizzo
negli ultimi anni in Europa non ha subito variazioni e secondo le stime si
attesta sulle 210 tonnellate/anno (1,81% del totale di HBCDD usato nell'UE). L'HBCDD non è
usato in maniera massiccia nell'HIPS ed è ragionevole ipotizzare che esistano
ritardanti di fiamma alternativi per quest'applicazione. Le seguenti sostanze
chimiche si prestano come alternative all'HBCDD nell'HIPS: etilenbis (tetrabromoftalimmide)
(EBTPI), (tecnicamente fattibile, disponibile a livello commerciale e
ampiamente usato); decabromodifeniletano (DBDPE) (tecnicamente fattibile,
disponibile a livello commerciale e ampiamente usato); il DBDPE è comunemente
usato nell'HIPS e nei tessili con risultati migliori rispetto all'HBCDD e a un
prezzo all'incirca pari a quello dell'HBCDD; trifenilfosfato (tecnicamente
fattibile, disponibile a livello commerciale e ampiamente usato); bisfenolo A
bis (bifenilfosfato) (BDP) (tecnicamente fattibile, disponibile a livello
commerciale e ampiamente usato); cresil-difenil-fosfato (tecnicamente
fattibile, disponibile a livello commerciale e ampiamente usato); Tra le altre
sostanze chimiche che possono essere usate in alternativa all'HBCDD nell'HIPS
possono figurare diversi ritardanti di fiamma brominati usati in combinazione
con il triossido di antimonio (ATO). Tra queste: tri(tribromoneopentil)fosfato;
tetrabromobisfenol A‑Bis(2,3‑dibromopropil etere) (TBBPA‑DBPE);
2,4,6-tris(2,4,6-tribromofenossi)-1,3,5 triazina; ethan-1,2-bis(pentabromofenil)
ed etilenbis(tetrabromoftalimmide). Sul mercato sono
disponibili anche materiali alternativi all'HIPS. Nello specifico, nei prodotti
elettrici l'HIPS può essere sostituito da diversi materiali alternativi, tra
cui miscele di policarbonato / acrilonitrile butadin stirene (PC/ABS),
polistirene / polifenilen etere (PS/PPE) e polifenilen etere / polistirene
antiurto (PPE/HIPS ) senza ritardanti di fiamme o con l'uso di ritardanti di
fiamma al fosforo, non alogenati. Tessili In base ai
documenti pubblicati dall'ECHA, l'HBCDD è usato nelle applicazioni tessili per
allinearsi alle norme DIN del Regno Unito e della Germania in materia di
ritardanti di fiamme, principalmente per mobili e sedili imbottiti nel trasporto
pubblico, per i tendaggi, per le imbottiture dei materassi da letto, per i
tessili da arredamento e nelle automobili. Si stima che il prodotto finale
presenti una concentrazione di HBCDD tra il 10% e il 15%. In seguito a una
drastica riduzione di quest'uso negli ultimi anni si stima che per il
rivestimento di tessili attualmente siano impiegate solo circa 210
tonnellate/anno di HBCDD (l'1,81% dell'uso complessivo dell'HBCDD nell'UE). Si ritiene che la
quantità relativamente limitata di HBCDD usata nei rivestimenti tessili e la
marcata riduzione del suo uso negli ultimi anni rifletta la disponibilità di
alternative altrettanto efficaci. I ritardanti di fiamma usati nei tessili si
possono evitare se gli stessi materiali sono non infiammabili o presentano un'infiammabilità
contenuta. Alcuni materiali naturali come la lana possono pertanto essere
impiegati come materiale di barriera nei mobili. Altri materiali che hanno la
caratteristica intrinseca di ritardante di fiamma sono, ad esempio, il rayon
con additivo fosforico, le fibre di poliestere e le aramidi. Sono disponibili
anche diverse sostanze chimiche che potrebbero prestarsi come alternative all'HBCDD
nelle applicazioni tessili. Per i rivestimenti
per tessili, tra le alternative all'HBCDD si annoverano, tra l'altro il
decabromodifeniletano (DBDPE) (tecnicamente fattibile, disponibile a livello
commerciale e ampiamente usato); etilenbis (tetrabromoftalimmide) (tecnicamente
fattibile, disponibile a livello commerciale e ampiamente usato); le paraffine
clorurate (tecnicamente fattibile, disponibile a livello commerciale e
ampiamente usato) e i polifosfati di ammonio (tecnicamente fattibile,
disponibile a livello commerciale e ampiamente usato). Va comunque detto che,
eccetto i polifosfati di ammonio, si tratta di sostanze alogenate e persistenti
che potenzialmente potrebbero essere classificate come POP in un secondo tempo.
Inoltre le paraffine clorurate a catena corta (SCCP) sono già soggette a
restrizioni[17]
nel quadro del regolamento POP. Nei tessili le proprietà
ignifughe possono essere raggiunte anche grazie all'uso di sistemi
intumescenti. Con intumescenza si intende la formazione di un rivestimento
schiumoso che agisce come termoisolante. Un sistema intumescente generalmente
si presenta sotto forma di combinazione di una fonte di carbonio per formare un
deposito, un composto generatore di acido e un composto decomponente che genera
gas soffiati per la produzione di un deposito schiumoso. Applicazioni
di EPS ed XPS non legate all'edilizia In base alla valutazione
del 2011 sul consumo di HBCDD nell'EPS e nell'XPS in relazione agli obblighi
antincendio nazionali[18],
in Europa il 70% dell'EPS è usato in applicazioni legate all'edilizia, il 25%
nel settore degli imballaggi e il 5% in altre applicazioni. Il materiale da
imballaggio è generalmente ritenuto privo di HBCDD. Il principale uso non
legato all'edilizia di EPS che contiene HBCDD è nei cuscini-rialzo da auto per
bambini, per renderli conformi alla normativa FMVSS 302. Non risulta che nell'UE
vi siano applicazioni non legate all'edilizia di XPS che contiene HBCDD. Nel periodo di
consultazione di due anni né a livello governativo, né a livello industriale
sono state inoltrate richieste relative a una deroga specifica per usi non
legati all'edilizia di EPC ed XPS. Pertanto si presuppone che non esistano né
sostanze chimiche alternative usate in tali applicazioni né materiali
alternativi tout court. Applicazioni
di EPS ed XPS legate all'edilizia L'uso principale
dell'HBCDD è nella produzione di EPS e XPS. Pertanto la grande maggioranza di
EPS che contiene HBCDD è usato in applicazioni legate all'edilizia. Si ritiene
che l'XPS che contiene HBCDD si usi solo in applicazioni legate all'edilizia. Al momento è
disponibile un ritardante di fiamma adeguato, ma lo è in quantità insufficienti
per sostituire l'HBCDD nella maggior parte degli usi legati all'edilizia di XPS
ed EPS, poiché sarebbero necessarie quantità molto più consistenti di
ritardante di fiamma non alogeno (EPS ed XPS sono composti rispettivamente per
lo 0,7% e il 2,5% da HBCDD). Nel marzo 2011 Great Laes Solutions ha annunciato
un aumento della produzione di un ritardatore di fiamma costituito da un
copolimero bromurato ad alto peso molecolare, di stirene e butadiene (Polymeric
FR) che si presta per EPS ed XPS. Tuttavia si ritiene che ci vorranno anni
prima che l'industria sia in grado di convertire pienamente la produzione a
questa tecnologia. Secondo la valutazione dei rischi del settore, questa
soluzione è persistente, ma non bioaccumulativa o tossica. Sulla scorta delle
informazioni presentate in occasione dell'ottava riunione del comitato d'esame
sul POP, attualmente quantità su scala limitata di Polymeric FR sono
testate da utilizzatori a valle. Test per una produzione in scala industriale
sono stati condotti con successo e Polymeric FR dovrebbe essere
disponibile in commercio nel 2012 prodotto dalla Great Lakes Solutions-Chemtura
Corporation. ICL-Industrial Products ha recentemente annunciato che mira a una
produzione commerciale a partire dal 201 (10 000 Mt). Albemarle (US) lo renderà
disponibile in commercio dal 2104. Entro 3-5 si raggiungerà una capacità di
produzione sufficiente per sostituire l'HBCDD. Alla luce di
quanto esposto, la deroga temporanea per l'uso dell'HBCDD in applicazioni
legate all'edilizia di EPS ed XPS dovrebbe essere sostenuta al fine di
consentire al settore la transizione verso altre alternative. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA La proposta consiste in una decisione del
Consiglio basata sugli articoli 192, paragrafo 1, e 218, paragrafo 9, del TFUE,
che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla sesta
riunione della Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma sugli
inquinanti organici persistenti (POP) in merito alla proposta di modifica degli
allegati A e B L'articolo 218, paragrafo 9, è la base
giuridica appropriata, poiché l'atto che la sesta Conferenza delle parti è
chiamata ad adottare è una decisione che modifica un allegato della Convenzione
di Stoccolma che produce effetti giuridici. 2013/0075 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a
nome dell'Unione europea alla sesta riunione della Conferenza delle parti della
Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) in merito
alla proposta di modifica degli allegati A e B IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con
l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 16 novembre 2004 l'Unione
europea ha ratificato la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici
persistenti (nel prosieguo "Convenzione") con l'adozione della
decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla
conclusione, a nome dell'Unione europea, della Convenzione di Stoccolma sugli
inquinanti organici persistenti[19]. (2) L'Unione europea ha recepito
gli obblighi della Convenzione nel diritto dell'Unione con il regolamento (CE)
n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici
persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE[20] (nel prosieguo "regolamento
POP"). (3) L'Unione europea attribuisce
particolare importanza alla necessità di ampliare gradualmente gli allegati A,
B e/o C della Convenzione inserendovi nuove sostanze che rispondono ai criteri
stabiliti per determinare le sostanze POP, tenuto conto del principio di
precauzione, al fine di conseguire l'obiettivo della Convenzione e ottemperare
all'impegno assunto da tutti i governi al vertice di Johannesburg nel 2002 per
ridurre al minimo gli effetti negativi delle sostanze chimiche entro il 2020. (4) Conformemente all'articolo 22
della Convenzione, la Conferenza delle parti può adottare decisioni che
modificano gli allegati A, B e C della Convezione. Tali decisioni entrano in
vigore un anno dopo la data in cui il depositario ha comunicato la modifica,
salvo per le parti che non l'hanno accettata. (5) In seguito alla richiesta di
iscrizione dell'esabromociclododecano (HBCDD)[21]
ricevuta dalla Norvegia europea nel 2008, il comitato d'esame sugli inquinanti
organici persistenti istituito a norma della Convenzione ha concluso i lavori
su tale sostanza. Il comitato d'esame sui POP ha concluso che l'HBCDD soddisfa
i criteri della Convenzione in merito all'inclusione nell'allegato A. Si
prevede che la prossima Conferenza delle parti della Convenzione deciderà in
merito all'iscrizione dell'HBCDD nell'allegato A della Convenzione. (6) Nel 2011 l'HBCC è stato
incluso[22]
nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)[23], Pertanto l'HBCDD è soggetto
alla procedura di autorizzazione prevista a norma di tale regolamento. In
futuro l'immissione sul mercato e l'utilizzo dell'HBCDD saranno vietati, ad
eccezione dei casi in cui sarà concessa un'autorizzazione a favore di un
determinato soggetto e in relazione a un determinato uso. Poiché l'HBCDD è una
sostanza che evidenzia una propagazione a largo raggio nell'ambiente, un'eliminazione
graduale di portata globale dell'uso di tale sostanza risulterà di maggiore
beneficio per i cittadini dell'UE rispetto a un'eliminazione graduale a livello
di UE prevista nel quadro del regolamento REACH. (7) Al fine di allineare l'inclusione
nel quadro del regolamento POP con la rispettiva scadenza nell'allegato XIV del
regolamento REACH, è opportuno che le parti della Convenzione abbiano la
facoltà di posticipare l'attuazione della decisione della Convenzione delle
parti sull'inclusione dell'HBCDD fino a febbraio 2016. (8) Il comitato d'esame sui POP
raccomanda l'inclusione dell'HBCDD nella Convenzione con una deroga specifica
temporanea per la produzione e l'uso dell'HBCDD nelle applicazioni legate all'edilizia
di EPE ed XPS. Nell'UE l'HBCDD è usato prevalentemente in tali applicazioni. È
necessario un periodo tra i tre e i cinque anni per reperire le risorse
necessarie per sostituire l'HBCDD all'interno dell'Unione. Pertanto occorre che
l'UE in occasione della sesta Conferenza delle parti sostenga la deroga
specifica proposta. (9) Il comitato d'esame sui POP
indica che se l'HBCDD figurasse nell'allegato A le misure di gestione dei
rifiuti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della Convenzione
garantirebbero che i prodotti e gli articoli contenenti HBCDD siano smaltiti in
modo da distruggere o smaltire con altre soluzioni che non comportino rischi
per l'ambiente gli inquinanti organici persistenti in essi contenuti. (10) I rifiuti che contengono
HBCDD, soprattutto EPS e XPS usati in applicazioni legate all'edilizia,
attualmente sono riciclati in numerosi paesi che sono parti della Convenzione.
Tali parti potrebbero proporre una deroga, prevedendo che per un periodo
limitato nel tempo sia consentito il riciclaggio di rifiuti che contengono
HBCDD analogamente alla clausola inclusa in occasione della quarta Conferenza
delle parti nella parte IV dell'allegato A e che consente il riciclaggio di
rifiuti che contengono tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere a
determinate condizioni ben definite. (11) Nel 2010 sono stati inclusi
nell'allegato I del regolamento POP[24]
l'acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e i suoi derivati (PFOS). (12) Il comitato d'esame sui POP
invita la parti ad abbandonare l'uso del PFOS nelle schiume antincendio; negli insetticidi
per il controllo delle formiche rosse e delle termiti, nella placcatura a carattere
decorativo di metalli, nei tappeti, nel pellame e nell'abbigliamento, nei
tessili e nelle imbottiture, Il comitato d'esame sui POP invita le parti a circoscrivere
l'uso del PFOS nella placcatura con metallo duro ai sistemi a ciclo chiuso. (13) Il PFOS e i suoi derivati sono
stati inclusi nell'allegato I del regolamento POP con poche deroghe previste
nel quadro della Convenzione. Alla luce della decisione del comitato d'esame
sui POP, è opportuno che si ritirino le deroghe specifiche pertinenti e gli scopi
ammissibili per il PFOS e i suoi derivati, ad eccezione dell'uso come agenti
imbibenti utilizzati in sistemi controllati di elettroplaccatura. Tale deroga
dovrebbe essere mantenuta fino alla scadenza prevista, ossia il 2015. ma non
dovrebbe essere estesa oltre tale data, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1 La posizione assunta dall'Unione
europea in occasione della sesta Conferenza delle parti della Convenzione di
Stoccolma è di sostegno - all'inclusione dell'esabromociclododecano
(HBCDD)[25]
nell'allegato A alla Convenzione con una deroga temporanea per la produzione e
l'uso dell'HBCDD in applicazioni legate all'edilizia; - la cancellazione delle seguenti
deroghe e dei seguenti scopi ammissibili dalla voce relativa all'acido perfluorottano
sulfonato (PFOS) e i suoi derivati nell'allegato B alla Convenzione: schiume
antincendio, insetticidi per il controllo delle formiche rosse e delle termiti,
placcatura a carattere decorativo di metalli, tappeti, pellame e abbigliamento,
tessili e imbottiture, in linea con le raccomandazioni del comitato d'esame
sugli inquinanti organici persistenti[26]. In occasione della sesta Conferenza delle
parti della Convenzione di Stoccolma i rappresentanti dell'Unione potranno
decidere in merito a modifiche minori alle raccomandazioni del comitato d'esame
sugli inquinanti senza ulteriori decisioni del Consiglio. 2 È opportuno consentire alle parti
della Convenzione di posticipare fino a febbraio 2016 l'attuazione dell'inclusione
dell'HBCDD nell'allegato A della Convenzione. 3 Nel caso in cui si proponesse l'inclusione
nell'allegato A di una clausola che consenta, per un periodo limitato, il
riciclaggio di rifiuti contenenti HBCDD a condizioni specifiche e ben definite,
l'Unione europea può sostenere tale modifica. Articolo 2 Una volta adottata, la decisione della
Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma è pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] http://www.pops.int/documents/convtext/convtext_en.pdf. [2] Due Stati membri non hanno ancora ratificato la
Convenzione (Italia e Malta). [3] GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1. [4] GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7. [5] Esabromociclododecano (n. CAS: 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano
(n. CAS: 3194-55-6) e i suoi principali diastereoisomeri :
alfa-esabromociclododecano (n. CAS: 134237-50-6); beta-esabromociclododecano
(n. CAS: 134237-51-7) e gamma-esabromociclododecano (n. CAS: 134237-52-8). [6] GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1. [7] Regolamento (UE) n. 143/2011 della Commissione, del 17
febbraio 2011, recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ("REACH"),
GU L 44 del 18.2.2011, pag. 2. [8] Lo stesso vale per le sostanze aggiunte negli allegati
I, II e/o III del protocollo UNECE sui POP. [9] Decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999,
recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione, GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. [10] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali
relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio
delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione; GU L 55 del 28.2.2011,
pag. 13. [11] Nel 2008 l'uso dell'HBCDD in EPS ed XPO costituiva il 96,3%
dell'uso totale di HBCC nell'UE. In base alla valutazione del 2011 sul consumo
di HBCDD in EPS ed XPS in relazione agli obblighi antincendio nazionali (cfr. http://www.klif.no/publikasjoner/2819/ta2819.pdf),
in Europa il 70% dell'EPS è usato in applicazioni legate all'edilizia, il 25%
nel settore degli imballaggi e il 5% in altre applicazioni. Si ritiene che il
materiale da imballaggio di norma non contenga HBCDD. Pertanto la grande
maggioranza di EPS che contiene HBCDD è usata in applicazioni legate all'edilizia.
Si ritiene che l'XPS che contiene HBCDD si usi solo in applicazioni legate all'edilizia. [12] http://echa.europa.eu/documents/10162/42ddec00-863a-4cff-abd2-6d4b39abe114. [13] http://echa.europa.eu/documents/10162/eb5129cf-38e3-4a25-a0f7-b02df8ca4532. [14] UNEP/POPS/POPRC.7/19/Add.1,
disponibile all'indirizzo:
http://chm.pops.int/Convention/POPsReviewCommittee/POPRCMeetings/POPRC7/POPRC7Documents/tabid/2267/language/en-US/Default.aspx. [15] Argentina, Azerbaigian, Brasile, Bulgaria, Cambogia,
Camerun, Canada, Cina, Germania, Guatemala, Indonesia, Irlanda, Israele,
Italia, Kiribati, Lettonia, Mali, Messico, Monaco, Myanmar, Paesi Bassi,
Norvegia, Polonia, Romania, Thailandia e Stati Uniti d'America. [16] Great Lakes Solutions, Green Chemicals Srl, International
POPs Elimination Network IPEN, PS Foam Industry, Extruded Polystyrene Foam
Association, e, congiuntamente, le associazioni industriali EXIBA (un gruppo
settoriale del Cefic) ed EPS (PlasticsEurope), oltre a un ex membro del POPRC. [17] Regolamento (UE) n. 519/2012 della Commissione, del 19 giugno
2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto
concerne l'allegato I. GU L 159 del 20.6.2012, pag. 1 [18] http://www.klif.no/publikasjoner/2819/ta2819.pdf. [19] GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1. [20] GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7. [21] Esabromociclododecano (n. CAS: 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano
(n. CAS: 3194-55-6) e i suoi principali diastereoisomeri : alfa-esabromociclododecano
(n. CAS: 134237-50-6); beta-esabromociclododecano (n. CAS: 134237-51-7) e
gamma-esabromociclododecano (n. CAS: 134237-52-8). [22] Regolamento (UE) n. 143/2011 della Commissione, del 17
febbraio 2011, recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ("REACH"),
GU L 44 del 18.2.2011, pag. 2. [23] GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1. [24] Regolamento (UE) n. 757/2010 della Commissione, del 24
agosto 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per
quanto concerne gli allegati I e III, GU L 223 del 25.8.2010, pag.29. [25] Esabromociclododecano (n. CAS: 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano
(n. CAS: 3194-55-6) e i suoi principali diastereoisomeri :
alfa-esabromociclododecano (n. CAS: 134237-50-6); beta-esabromociclododecano
(n. CAS: 134237-51-7) e gamma-esabromociclododecano (n. CAS: 134237-52-8). [26] Decisioni del comitato d'esame sui POP C-8/3:
Esabromociclododecano e le decisioni del comitato d'esame sui POP C-8/8: acido
perfluorottano sulfonato, i relativi sali, fluoruro di perfluorottano e
sulfonile e le relative sostanze chimiche nelle applicazioni aperte (parte
della decisione C-8/16), disponibile all'indirizzo:
http://chm.pops.int/Convention/POPsReviewCommittee/LatestMeeting/POPRC8/MeetingDocuments/tabid/2801/Default.aspx