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Document 52013PC0134

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla sesta riunione della Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) in merito alla proposta di modifica degli allegati A e B

/* COM/2013/0134 final - 2013/0075 (NLE) */

52013PC0134

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla sesta riunione della Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) in merito alla proposta di modifica degli allegati A e B /* COM/2013/0134 final - 2013/0075 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

La Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (nel prosieguo "POP")[1] è stata adottata nel maggio 2001 nell'ambito del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (nel prosieguo "UNEP"). L'Unione europea e i suoi Stati membri[2] sono parti della Convenzione[3] le cui disposizioni sono state recepite nella legislazione dell'Unione europea dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE[4] (nel prosieguo "regolamento POP").

L'obiettivo generale della Convenzione di Stoccolma è proteggere la salute umana e l'ambiente dai POP. La Convenzione fa esplicitamente riferimento all'approccio di precauzione illustrato al principio 15 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992. Questo principio è reso operativo dall'articolo 8 che stabilisce le regole relative all'inclusione di sostanze chimiche supplementari negli allegati della Convenzione.

In occasione della quinta Conferenza delle parti dell'aprile 2013 si dovrà adottare una decisione al fine di includere nell'allegato A della Convenzione di Stoccolma, che elenca le sostanze da eliminare, una nuova sostanza, l'esabromociclododecano (nel prosieguo "HBCDD")[5], nominata nel 2008 dalla Norvegia. In occasione della stessa riunione si dovrebbe decidere se abolire una serie di deroghe specifiche e scopi accettabili relativi alla produzione, all'immissione sul mercato e all'uso dell'acido perfluorottano sulfonato (nel prosieguo "PFOS") dei suoi derivati.

            HBCDD e diritto dell'UE

L'HBCDD è usato esclusivamente come additivo ritardante di fiamma nel polistirene espanso (nel prosieguo "EPS"), nel polistirene estruso (nel prosieguo "XPS") nel polistirene antiurto (nel prosieguo "HIPS") e nella dispersione di polimeri nei tessili.

L'HBCDD è una sostanza persistente, biaccumulativa e tossica (nel prosieguo "PBT"). In quanto tale è stato identificato come sostanza ad alto rischio (nel prosieguo "SVHC") nel quadro del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)[6]. Nel 2011 l'HBCDD è stato incluso[7] nell'allegato XIV del regolamento REACH e in quanto tale sottostà alla procedura di autorizzazione prevista da tale regolamento. Pertanto, se un soggetto intende immettere sul mercato e/o utilizzare l'HBCDD dopo il 21 agosto 2015 (nel prosieguo "data di scadenza") dovrà trasmettere una richiesta di autorizzazione per l'uso che intende farne all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (nel prosieguo "ECHA") entro il 21 febbraio 2014. Dopo il 21 agosto 2015, l'immissione sul mercato e l'uso dell'HBCDD saranno vietati, ad eccezione dei casi in cui è concessa un'autorizzazione a un determinato soggetto e in relazione a un determinato uso.

Dopo il 21 agosto 2015 i produttori UE di EPS, XPS, HIPS e di tessili che contengono HBCDD potranno produrre tali materiali soltanto se saranno autorizzati a farlo. Gli articoli importati che contengono HBCDD non rientrano nel campo di applicazione dell'autorizzazione prevista dal regolamento REACH.

Le sostanze che saranno iscritte negli allegati A, B e/o C della Convenzione di Stoccolma[8] dovranno essere incluse nel regolamento POP per garantire che l'applicazione di tali disposizioni all'interno dell'Unione europea sia conforme agli impegni internazionali che questa ha assunto.

            PFOS e diritto dell'UE

In occasione della quarta riunione della Conferenza delle parti della Convenzione, tenutasi dal 4 all'8 maggio 2009, è stato deciso di includere, insieme ad altre sostanze, il PFOS e i suoi derivati nell'allegato B alla Convenzione, introducendo una serie di deroghe specifiche e scopi accettabili. La normativa di attuazione dell'UE è più restrittiva rispetto alla Convenzione di Stoccolma, poiché non prevede le deroghe e gli scopi ammissibili già vietati nell'UE in virtù del regolamento REACH. Ciò al fine di rispettare il principio globale di non diminuire il livello di protezione ambientale nell'UE.

            Procedura per l'aggiunta di nuove sostanze POP e per la modifica degli allegati della Convenzione

Conformemente all'articolo 8 della Convenzione, le parti possono presentare al segretariato proposte di inclusione di una sostanza chimica negli allegati A, B e/o C.

Se nell'ambito del riesame si giunge alla conclusione che la sostanza chimica, a causa della sua propagazione a largo raggio nell'ambiente, può avere effetti nocivi sulla salute umana e/o sull'ambiente che giustificano l'adozione di misure a livello mondiale, la proposta prosegue il suo iter e viene effettuata una valutazione della gestione dei rischi; questa comprende un'analisi delle eventuali misure di controllo. Su questa base, il comitato d'esame sui POP raccomanda alla Conferenza delle parti di prevedere o no l'inclusione della sostanza chimica negli allegati A, B e/o C. La decisione finale è adottata dalla Conferenza delle parti.

Per l'UE, le modifiche agli allegati A, B e/o C entrano in vigore un anno a partire dalla data in cui il depositario ne comunica l'adozione da parte della Conferenza delle parti.

            Le raccomandazioni del comitato d'esame sui POP

In occasione della quinta riunione dell'ottobre 2012, il comitato d'esame sui POP ha deciso di raccomandare l'inclusione dell'HBCDD nell'allegato A della Convenzione, con deroghe specifiche per la produzione e l'uso in EPS e XPS nell'edilizia. La raccomandazione del comitato d'esame sui POP si basa sul fatto che esistono alternative all'HBCDD. Tuttavia vi sono dei dubbi circa la loro disponibilità in quantità sufficiente e l'eventuale necessità di adattare nell'arco di poco tempo il sistema di produzione di EXP ed EPS nell'edilizia, in particolare per alcuni paesi in via di sviluppo.

Nella decisione il comitato d'esame sui POP indica inoltre che lo smaltimento al termine del ciclo di vita di prodotti e articoli che contengono HBCDD costituirà una fonte di emissioni nell'ambiente a lungo termine e che, se l'HBCDD figura nell'allegato A della Convenzione, le misure di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della Convenzione garantirebbero che i prodotti e gli articoli contenenti HBCDD siano smaltiti in modo tale da distruggere o smaltire gli inquinanti organici persistenti in essi contenuti con altri procedimenti che non comportino rischi per l'ambiente.

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 9, della Convenzione, il comitato d'esame sui POP ha deciso di sottoporre tale raccomandazione alla Conferenza delle parti affinché sia discussa alla riunione di maggio 2013.

Il comitato d'esame sui POP ha inoltre adottato una serie di raccomandazioni sulle alternative all'uso di PFOS in applicazioni aperte. In queste raccomandazioni il comitato d'esame sui POP ritiene che siano disponibili informazioni sulla disponibilità commerciale e sull'efficacia di alternative più sicure al PFOS per le seguenti applicazioni e invita le parti ad abbandonare l'uso di PFOS per queste applicazioni: schiume antincendio, insetticidi per il controllo delle formiche rosse e delle termiti, placcatura a carattere decorativo di metalli, tappeti, pellame e abbigliamento, tessili e imbottiture. Il comitato d'esame sui POP invita le parti a circoscrivere l'uso del PFOS nella placcatura di metalli duri ai soli sistemi a ciclo chiuso.

            Le raccomandazioni del comitato d'esame sui POP e il diritto dell'UE

Se approvata dalla Conferenza delle parti a maggio 2013, la raccomandazione del comitato d'esame sui POP si tradurrà in un divieto internazionale di produzione, immissione sul mercato e uso dell'HBCDD, ad eccezione dell'uso in EPS e XPS in applicazioni legate all'edilizia. Tale deroga specifica si applicherà per un periodo di cinque anni estendibile, se necessario, per ulteriori cinque anni.

L'inclusione dell'HBCDD nell'allegato A della Convenzione renderà necessarie delle modifiche al regolamento POP. A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del suddetto regolamento, quando una sostanza è aggiunta agli elenchi della Convenzione, gli allegati del regolamento possono essere modificati secondo le normali procedure di comitato di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE[9], tenuto conto delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) n. 182/2011[10]. È opportuno che la tempistica dell'inclusione dell'HBCDD nella Convenzione sia tale da consentire che la successiva modifica del regolamento POP sia applicabile già al termine della procedura di autorizzazione per l'HBCDD nel quadro del regolamento REACH. Ciò potrebbe richiedere che alle parti della Convenzione sia data la possibilità di posticipare l'attuazione della relativa decisione della Conferenza delle parti fino a febbraio 2016.

La deroga temporanea prevista dalla Convenzione ha un obiettivo simile alla procedura di autorizzazione prevista dal regolamento REACH. Entrambi gli meccanismi obbligano gli operatori ad abbandonare l'uso di sostanze problematiche, concedendo un periodo di tempo ragionevole per conformarsi alle disposizioni. Nel caso dell'HBCDD, il quadro temporale dei due strumenti coinciderà, pertanto essi avranno effetti simili nella maggior parte[11] dei mercati dell'UE. I produttori, i commercianti e gli utilizzatori di HBCDD in applicazioni legate all'edilizia di EPS e XPS, che rientrano nella deroga, potranno richiedere le autorizzazioni previste dal regolamento REACH e beneficiarne. I produttori, commercianti e utilizzatori dell'HBCDD nell'HIPS, nei tessili e nelle applicazioni di EPS e XPS non legate all'edilizia dovranno trovare delle alternative. Tuttavia, viste le alternative disponibili, le dimensioni ridotte dei mercati rilevanti e, limitatamente ai tessili, alla luce dei trend di mercato che vedono in netta diminuzione l'uso di HBCDD negli ultimi anni, è poco probabile che gli operatori dei mercati interessati investiranno in richieste di autorizzazione. Pertanto, anche senza l'inclusione dell'HBCDD nella Convenzione, si prevede un abbandono dell'uso e un divieto definitivo nell'UE dopo il 21 agosto 2015 nel quadro del regolamento REACH.

Sebbene l'effetto di entrambe le misure sul mercato dell'UE per molti versi sia simile, l'inclusione dell'HBCDD nella Convenzione e l'applicazione nel diritto dell'UE apporteranno un importante valore aggiunto. L'HBCDD è un inquinante organico persistente che evidenzia una propagazione a largo raggio nell'ambiente. Pertanto la procedura di autorizzazione prevista dal regolamento REACH rischia di non essere sufficiente per proteggere i cittadini e l'ambiente dell'UE dagli effetti nocivi dell'HBCDD, poiché non avrà alcuna influenza sulla produzione e l'uso dell'HBCDD in paesi terzi. Per questo motivo è necessario intervenire a livello globale. Inoltre, l'inclusione dell'HBCDD nella Convenzione creerà pari condizioni tra gli utilizzatori nell'UE e in paesi terzi. Mentre i primi sono tenuti, a norma del regolamento REACH, a investire risorse per convertire la produzione usando sostanze alternative e/o elaborando richieste di autorizzazione, i loro omologhi nei paesi terzi non sono soggetti a tali pressioni, poiché gli articoli importati non rientrano nel campo di applicazione del regolamento REACH. L'inclusione dell'HBCDD con la deroga temporanea prevista dalla Convenzione obbligherà gli operatori di paesi terzi a iniziare a investire nel passaggio ad alternative esattamente così come il processo di autorizzazione previsto dal regolamento REACH lo impone agli utilizzatori nell'UE.

Una volta adottate dalla Conferenza delle parti, le raccomandazioni del comitato d'esame sui POP in merito all'HBCDD dovranno essere attuate nel diritto dell'UE in maniera da rendere il regolamento REACH e il regolamento POP complementari e non in contrapposizione. Perciò le deroghe concesse per usi legati all'edilizia, se attuate nel quadro del regolamento POP, saranno limitate a quelle autorizzate nel quadro del regolamento REACH. Ciò al fine di rispettare il principio globale di non diminuire il livello di protezione ambientale nell'UE. Questo approccio tutelerà inoltre gli operatori del mercato che hanno ottenuto delle autorizzazioni nel quadro del regolamento REACH. La deroga concessa a norma del regolamento POP dovrà essere a carattere temporaneo. In altre parole, a meno che non venga concessa una proroga, la deroga decadrà 5 anni dopo la sua entrata in vigore (febbraio 2021). Se, tuttavia, nonostante le informazioni inviate dagli operatori del settore i tempi necessari per sostituire l'HBCDD saranno più lunghi, l'UE potrà proporre di estendere per altri 5 anni la validità della deroga nel quadro della Convenzione (febbraio 2026).

Per quanto concerne il PFOS e i suoi derivati, l'abolizione delle deroghe specifiche elencate nella decisione del comitato d'esame sui POP non avrà alcun impatto sul diritto dell'UE, poiché le relative deroghe o non sono state incluse nel regolamento POP o non sono già più in vigore. L'unica eccezione a tale deroga è quella relativa all'uso di PFOS nella placcatura di metalli duri in sistemi aperti, cui attualmente è concessa una deroga nel quadro del regolamento POP per l'uso di agenti imbibenti utilizzati in sistemi controllati di elettroplaccatura. Questa deroga prevista dal regolamento POP tuttavia decadrà il 26 agosto 2015.

            La posizione dell'UE

Alla luce di quanto esposto, nel corso della quinta Conferenza delle parti alla Convenzione di Stoccolma è opportuno che l'Unione europea sostenga l'iscrizione dell'HBCDD nell'allegato A alla Convenzione (con deroga per la produzione e l'uso in EPS ed XPS nell'edilizia). Le parti della Convenzione dovrebbero poter posticipare l'attuazione dell'iscrizione dell'HBCDD fino a febbraio 2016. Inoltre, l'Unione europea dovrebbe sostenere l'abolizione delle deroghe specifiche e degli scopi ammissibili relativi al PFOS e ai suoi derivati, salvo per la deroga che riguarda l'uso come agente imbibente in sistemi controllati di elettroplaccatura. Tale deroga dovrebbe essere mantenuta fino alla scadenza prevista, ossia il 2015, ma non dovrebbe essere estesa oltre tale data.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

I rischi correlati e le considerazioni socioeconomiche legati all'uso dell'HBCDD nell'UE e nel resto del mondo sono stati analizzati nel 2008 dall'ECHA e nel periodo 2009-2012 dal comitato d'esame sui POP. Entrambe le valutazioni si sono basate sulla consultazione delle parti interessate.

            La consultazione

Contestualmente alla raccomandazione dell'inclusione dell'HBCDD nell'allegato XIV al regolamento REACH, l'ECHA ha elaborato un documento di riferimento[12] a sostegno della raccomandazione. Tale documento di riferimento era basato su un'analisi dal titolo "Data on Manufacture, Import, Export, Uses and Releases of HBCDD as well as Information on Potential Alternatives to its Use"[13]. Entrambi i documenti sono stati sottoposti a consultazione pubblica.

Le informazioni contenute in questi due documenti in materia di produzione, importazioni ed esportazioni, usi e relative emissioni sono basate sulla relazione sulla valutazione dei rischi e su dati supplementari forniti dall'HBCD Industry User Group in ottobre 2008. Tra i dati supplementari forniti figurano dati di sintesi relativi alle vendite complessive e ai consumi di HBCDD nell'UE per ogni singolo anno dal 2003 al 2007. Le informazioni su possibili alternative all'HBCDD si basano su diverse fonti, tra l'altro su studi svolti dagli operatori del settore e da autorità di regolamentazione nell'intento di individuare sostanze e tecniche idonee.

In occasione della sua settima riunione, il comitato d'esame sui POP ha adottato la valutazione sulla valutazione dei rischi per l'HBCDD[14]. Tale valutazione è stata elaborata in consultazione con le parti interessate, tra cui esponenti del settore, tra il 2010 e il 2012. Il comitato ha invitato il gruppo di lavoro ad hoc sull'HBCDD che ha redatto la valutazione a raccogliere ulteriori informazioni in merito all'HBCDD. Il comitato d'esame sui POP ha accettato di riesaminare le informazioni supplementari e di decidere in occasione della sua ottava riunione in merito all'opportunità di integrazioni nell'allegato alla Convenzione e possibili deroghe che la Conferenza delle parti considererà quando deciderà sull'inclusione dell'HBCDD. Ventisei parti interessate e paesi hanno trasmesso informazioni[15]. Inoltre, hanno inviato informazioni anche sette osservatori non governativi[16].

            Risultati della consultazione

L'inclusione dell'HBCDD nella Convenzione conformemente alla raccomandazione del comitato d'esame sui POP e la conseguente applicazione nel diritto dell'UE in virtù del regolamento POP si tradurrà in un divieto di produzione, immissione sul mercato e uso dell'HBCDD nell'HIPS, nei tessili e nelle applicazioni di EPS e XPS non legate all'edilizia.

            Polistirene antiurto (HIPS)

In base ai documenti pubblicati dall'ECHA, l'HIPS con HBCDD è usato principalmente nelle apparecchiature video e stereo, nelle cassette di distribuzione per linee elettriche nel settore delle costruzioni e nei rivestimenti interni dei frigoriferi. Secondo diverse fonti la concentrazione di HBCDD nei ritardanti di fiamma HIPS è tra l'1% e il 7% (w/w) e secondo le stime elaborate della relazione sulla valutazione dei rischi condotta dall'UE nella peggiore delle ipotesi la percentuale di HBCDD nell'HIPS è pari al 7%. Il volume di utilizzo negli ultimi anni in Europa non ha subito variazioni e secondo le stime si attesta sulle 210 tonnellate/anno (1,81% del totale di HBCDD usato nell'UE).

L'HBCDD non è usato in maniera massiccia nell'HIPS ed è ragionevole ipotizzare che esistano ritardanti di fiamma alternativi per quest'applicazione. Le seguenti sostanze chimiche si prestano come alternative all'HBCDD nell'HIPS: etilenbis (tetrabromoftalimmide) (EBTPI), (tecnicamente fattibile, disponibile a livello commerciale e ampiamente usato); decabromodifeniletano (DBDPE) (tecnicamente fattibile, disponibile a livello commerciale e ampiamente usato); il DBDPE è comunemente usato nell'HIPS e nei tessili con risultati migliori rispetto all'HBCDD e a un prezzo all'incirca pari a quello dell'HBCDD; trifenilfosfato (tecnicamente fattibile, disponibile a livello commerciale e ampiamente usato); bisfenolo A bis (bifenilfosfato) (BDP) (tecnicamente fattibile, disponibile a livello commerciale e ampiamente usato); cresil-difenil-fosfato (tecnicamente fattibile, disponibile a livello commerciale e ampiamente usato);

Tra le altre sostanze chimiche che possono essere usate in alternativa all'HBCDD nell'HIPS possono figurare diversi ritardanti di fiamma brominati usati in combinazione con il triossido di antimonio (ATO). Tra queste: tri(tribromoneopentil)fosfato; tetrabromobisfenol A‑Bis(2,3‑dibromopropil etere) (TBBPA‑DBPE); 2,4,6-tris(2,4,6-tribromofenossi)-1,3,5 triazina; ethan-1,2-bis(pentabromofenil) ed etilenbis(tetrabromoftalimmide).

Sul mercato sono disponibili anche materiali alternativi all'HIPS. Nello specifico, nei prodotti elettrici l'HIPS può essere sostituito da diversi materiali alternativi, tra cui miscele di policarbonato / acrilonitrile butadin stirene (PC/ABS), polistirene / polifenilen etere (PS/PPE) e polifenilen etere / polistirene antiurto (PPE/HIPS ) senza ritardanti di fiamme o con l'uso di ritardanti di fiamma al fosforo, non alogenati.

            Tessili

In base ai documenti pubblicati dall'ECHA, l'HBCDD è usato nelle applicazioni tessili per allinearsi alle norme DIN del Regno Unito e della Germania in materia di ritardanti di fiamme, principalmente per mobili e sedili imbottiti nel trasporto pubblico, per i tendaggi, per le imbottiture dei materassi da letto, per i tessili da arredamento e nelle automobili. Si stima che il prodotto finale presenti una concentrazione di HBCDD tra il 10% e il 15%. In seguito a una drastica riduzione di quest'uso negli ultimi anni si stima che per il rivestimento di tessili attualmente siano impiegate solo circa 210 tonnellate/anno di HBCDD (l'1,81% dell'uso complessivo dell'HBCDD nell'UE).

Si ritiene che la quantità relativamente limitata di HBCDD usata nei rivestimenti tessili e la marcata riduzione del suo uso negli ultimi anni rifletta la disponibilità di alternative altrettanto efficaci. I ritardanti di fiamma usati nei tessili si possono evitare se gli stessi materiali sono non infiammabili o presentano un'infiammabilità contenuta. Alcuni materiali naturali come la lana possono pertanto essere impiegati come materiale di barriera nei mobili. Altri materiali che hanno la caratteristica intrinseca di ritardante di fiamma sono, ad esempio, il rayon con additivo fosforico, le fibre di poliestere e le aramidi. Sono disponibili anche diverse sostanze chimiche che potrebbero prestarsi come alternative all'HBCDD nelle applicazioni tessili.

Per i rivestimenti per tessili, tra le alternative all'HBCDD si annoverano, tra l'altro il decabromodifeniletano (DBDPE) (tecnicamente fattibile, disponibile a livello commerciale e ampiamente usato); etilenbis (tetrabromoftalimmide) (tecnicamente fattibile, disponibile a livello commerciale e ampiamente usato); le paraffine clorurate (tecnicamente fattibile, disponibile a livello commerciale e ampiamente usato) e i polifosfati di ammonio (tecnicamente fattibile, disponibile a livello commerciale e ampiamente usato). Va comunque detto che, eccetto i polifosfati di ammonio, si tratta di sostanze alogenate e persistenti che potenzialmente potrebbero essere classificate come POP in un secondo tempo. Inoltre le paraffine clorurate a catena corta (SCCP) sono già soggette a restrizioni[17] nel quadro del regolamento POP.

Nei tessili le proprietà ignifughe possono essere raggiunte anche grazie all'uso di sistemi intumescenti. Con intumescenza si intende la formazione di un rivestimento schiumoso che agisce come termoisolante. Un sistema intumescente generalmente si presenta sotto forma di combinazione di una fonte di carbonio per formare un deposito, un composto generatore di acido e un composto decomponente che genera gas soffiati per la produzione di un deposito schiumoso.

            Applicazioni di EPS ed XPS non legate all'edilizia

In base alla valutazione del 2011 sul consumo di HBCDD nell'EPS e nell'XPS in relazione agli obblighi antincendio nazionali[18], in Europa il 70% dell'EPS è usato in applicazioni legate all'edilizia, il 25% nel settore degli imballaggi e il 5% in altre applicazioni. Il materiale da imballaggio è generalmente ritenuto privo di HBCDD. Il principale uso non legato all'edilizia di EPS che contiene HBCDD è nei cuscini-rialzo da auto per bambini, per renderli conformi alla normativa FMVSS 302. Non risulta che nell'UE vi siano applicazioni non legate all'edilizia di XPS che contiene HBCDD.

Nel periodo di consultazione di due anni né a livello governativo, né a livello industriale sono state inoltrate richieste relative a una deroga specifica per usi non legati all'edilizia di EPC ed XPS. Pertanto si presuppone che non esistano né sostanze chimiche alternative usate in tali applicazioni né materiali alternativi tout court.

            Applicazioni di EPS ed XPS legate all'edilizia

L'uso principale dell'HBCDD è nella produzione di EPS e XPS. Pertanto la grande maggioranza di EPS che contiene HBCDD è usato in applicazioni legate all'edilizia. Si ritiene che l'XPS che contiene HBCDD si usi solo in applicazioni legate all'edilizia.

Al momento è disponibile un ritardante di fiamma adeguato, ma lo è in quantità insufficienti per sostituire l'HBCDD nella maggior parte degli usi legati all'edilizia di XPS ed EPS, poiché sarebbero necessarie quantità molto più consistenti di ritardante di fiamma non alogeno (EPS ed XPS sono composti rispettivamente per lo 0,7% e il 2,5% da HBCDD). Nel marzo 2011 Great Laes Solutions ha annunciato un aumento della produzione di un ritardatore di fiamma costituito da un copolimero bromurato ad alto peso molecolare, di stirene e butadiene (Polymeric FR) che si presta per EPS ed XPS. Tuttavia si ritiene che ci vorranno anni prima che l'industria sia in grado di convertire pienamente la produzione a questa tecnologia. Secondo la valutazione dei rischi del settore, questa soluzione è persistente, ma non bioaccumulativa o tossica.

Sulla scorta delle informazioni presentate in occasione dell'ottava riunione del comitato d'esame sul POP, attualmente quantità su scala limitata di Polymeric FR sono testate da utilizzatori a valle. Test per una produzione in scala industriale sono stati condotti con successo e Polymeric FR dovrebbe essere disponibile in commercio nel 2012 prodotto dalla Great Lakes Solutions-Chemtura Corporation. ICL-Industrial Products ha recentemente annunciato che mira a una produzione commerciale a partire dal 201 (10 000 Mt). Albemarle (US) lo renderà disponibile in commercio dal 2104. Entro 3-5 si raggiungerà una capacità di produzione sufficiente per sostituire l'HBCDD.

Alla luce di quanto esposto, la deroga temporanea per l'uso dell'HBCDD in applicazioni legate all'edilizia di EPS ed XPS dovrebbe essere sostenuta al fine di consentire al settore la transizione verso altre alternative.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposta consiste in una decisione del Consiglio basata sugli articoli 192, paragrafo 1, e 218, paragrafo 9, del TFUE, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla sesta riunione della Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) in merito alla proposta di modifica degli allegati A e B

L'articolo 218, paragrafo 9, è la base giuridica appropriata, poiché l'atto che la sesta Conferenza delle parti è chiamata ad adottare è una decisione che modifica un allegato della Convenzione di Stoccolma che produce effetti giuridici.

2013/0075 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla sesta riunione della Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) in merito alla proposta di modifica degli allegati A e B

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il 16 novembre 2004 l'Unione europea ha ratificato la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (nel prosieguo "Convenzione") con l'adozione della decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti[19].

(2)       L'Unione europea ha recepito gli obblighi della Convenzione nel diritto dell'Unione con il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE[20] (nel prosieguo "regolamento POP").

(3)       L'Unione europea attribuisce particolare importanza alla necessità di ampliare gradualmente gli allegati A, B e/o C della Convenzione inserendovi nuove sostanze che rispondono ai criteri stabiliti per determinare le sostanze POP, tenuto conto del principio di precauzione, al fine di conseguire l'obiettivo della Convenzione e ottemperare all'impegno assunto da tutti i governi al vertice di Johannesburg nel 2002 per ridurre al minimo gli effetti negativi delle sostanze chimiche entro il 2020.

(4)       Conformemente all'articolo 22 della Convenzione, la Conferenza delle parti può adottare decisioni che modificano gli allegati A, B e C della Convezione. Tali decisioni entrano in vigore un anno dopo la data in cui il depositario ha comunicato la modifica, salvo per le parti che non l'hanno accettata.

(5)       In seguito alla richiesta di iscrizione dell'esabromociclododecano (HBCDD)[21] ricevuta dalla Norvegia europea nel 2008, il comitato d'esame sugli inquinanti organici persistenti istituito a norma della Convenzione ha concluso i lavori su tale sostanza. Il comitato d'esame sui POP ha concluso che l'HBCDD soddisfa i criteri della Convenzione in merito all'inclusione nell'allegato A. Si prevede che la prossima Conferenza delle parti della Convenzione deciderà in merito all'iscrizione dell'HBCDD nell'allegato A della Convenzione.

(6)       Nel 2011 l'HBCC è stato incluso[22] nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)[23], Pertanto l'HBCDD è soggetto alla procedura di autorizzazione prevista a norma di tale regolamento. In futuro l'immissione sul mercato e l'utilizzo dell'HBCDD saranno vietati, ad eccezione dei casi in cui sarà concessa un'autorizzazione a favore di un determinato soggetto e in relazione a un determinato uso. Poiché l'HBCDD è una sostanza che evidenzia una propagazione a largo raggio nell'ambiente, un'eliminazione graduale di portata globale dell'uso di tale sostanza risulterà di maggiore beneficio per i cittadini dell'UE rispetto a un'eliminazione graduale a livello di UE prevista nel quadro del regolamento REACH.

(7)       Al fine di allineare l'inclusione nel quadro del regolamento POP con la rispettiva scadenza nell'allegato XIV del regolamento REACH, è opportuno che le parti della Convenzione abbiano la facoltà di posticipare l'attuazione della decisione della Convenzione delle parti sull'inclusione dell'HBCDD fino a febbraio 2016.

(8)       Il comitato d'esame sui POP raccomanda l'inclusione dell'HBCDD nella Convenzione con una deroga specifica temporanea per la produzione e l'uso dell'HBCDD nelle applicazioni legate all'edilizia di EPE ed XPS. Nell'UE l'HBCDD è usato prevalentemente in tali applicazioni. È necessario un periodo tra i tre e i cinque anni per reperire le risorse necessarie per sostituire l'HBCDD all'interno dell'Unione. Pertanto occorre che l'UE in occasione della sesta Conferenza delle parti sostenga la deroga specifica proposta.

(9)       Il comitato d'esame sui POP indica che se l'HBCDD figurasse nell'allegato A le misure di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della Convenzione garantirebbero che i prodotti e gli articoli contenenti HBCDD siano smaltiti in modo da distruggere o smaltire con altre soluzioni che non comportino rischi per l'ambiente gli inquinanti organici persistenti in essi contenuti.

(10)     I rifiuti che contengono HBCDD, soprattutto EPS e XPS usati in applicazioni legate all'edilizia, attualmente sono riciclati in numerosi paesi che sono parti della Convenzione. Tali parti potrebbero proporre una deroga, prevedendo che per un periodo limitato nel tempo sia consentito il riciclaggio di rifiuti che contengono HBCDD analogamente alla clausola inclusa in occasione della quarta Conferenza delle parti nella parte IV dell'allegato A e che consente il riciclaggio di rifiuti che contengono tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere a determinate condizioni ben definite.

(11)     Nel 2010 sono stati inclusi nell'allegato I del regolamento POP[24] l'acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e i suoi derivati (PFOS).

(12)     Il comitato d'esame sui POP invita la parti ad abbandonare l'uso del PFOS nelle schiume antincendio; negli insetticidi per il controllo delle formiche rosse e delle termiti, nella placcatura a carattere decorativo di metalli, nei tappeti, nel pellame e nell'abbigliamento, nei tessili e nelle imbottiture, Il comitato d'esame sui POP invita le parti a circoscrivere l'uso del PFOS nella placcatura con metallo duro ai sistemi a ciclo chiuso.

(13)     Il PFOS e i suoi derivati sono stati inclusi nell'allegato I del regolamento POP con poche deroghe previste nel quadro della Convenzione. Alla luce della decisione del comitato d'esame sui POP, è opportuno che si ritirino le deroghe specifiche pertinenti e gli scopi ammissibili per il PFOS e i suoi derivati, ad eccezione dell'uso come agenti imbibenti utilizzati in sistemi controllati di elettroplaccatura. Tale deroga dovrebbe essere mantenuta fino alla scadenza prevista, ossia il 2015. ma non dovrebbe essere estesa oltre tale data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1          La posizione assunta dall'Unione europea in occasione della sesta Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma è di sostegno

-           all'inclusione dell'esabromociclododecano (HBCDD)[25] nell'allegato A alla Convenzione con una deroga temporanea per la produzione e l'uso dell'HBCDD in applicazioni legate all'edilizia;

-           la cancellazione delle seguenti deroghe e dei seguenti scopi ammissibili dalla voce relativa all'acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e i suoi derivati nell'allegato B alla Convenzione: schiume antincendio, insetticidi per il controllo delle formiche rosse e delle termiti, placcatura a carattere decorativo di metalli, tappeti, pellame e abbigliamento, tessili e imbottiture,

in linea con le raccomandazioni del comitato d'esame sugli inquinanti organici persistenti[26].

In occasione della sesta Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma i rappresentanti dell'Unione potranno decidere in merito a modifiche minori alle raccomandazioni del comitato d'esame sugli inquinanti senza ulteriori decisioni del Consiglio.

2          È opportuno consentire alle parti della Convenzione di posticipare fino a febbraio 2016 l'attuazione dell'inclusione dell'HBCDD nell'allegato A della Convenzione.

3          Nel caso in cui si proponesse l'inclusione nell'allegato A di una clausola che consenta, per un periodo limitato, il riciclaggio di rifiuti contenenti HBCDD a condizioni specifiche e ben definite, l'Unione europea può sostenere tale modifica.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione della Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               http://www.pops.int/documents/convtext/convtext_en.pdf.

[2]               Due Stati membri non hanno ancora ratificato la Convenzione (Italia e Malta).

[3]               GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1.

[4]               GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

[5]               Esabromociclododecano (n. CAS: 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano (n. CAS: 3194-55-6) e i suoi principali diastereoisomeri : alfa-esabromociclododecano (n. CAS: 134237-50-6); beta-esabromociclododecano (n. CAS: 134237-51-7) e gamma-esabromociclododecano (n. CAS: 134237-52-8).

[6]               GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

[7]               Regolamento (UE) n. 143/2011 della Commissione, del 17 febbraio 2011, recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ("REACH"), GU L 44 del 18.2.2011, pag. 2.

[8]               Lo stesso vale per le sostanze aggiunte negli allegati I, II e/o III del protocollo UNECE sui POP.

[9]               Decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[10]             Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione; GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[11]             Nel 2008 l'uso dell'HBCDD in EPS ed XPO costituiva il 96,3% dell'uso totale di HBCC nell'UE. In base alla valutazione del 2011 sul consumo di HBCDD in EPS ed XPS in relazione agli obblighi antincendio nazionali (cfr. http://www.klif.no/publikasjoner/2819/ta2819.pdf), in Europa il 70% dell'EPS è usato in applicazioni legate all'edilizia, il 25% nel settore degli imballaggi e il 5% in altre applicazioni. Si ritiene che il materiale da imballaggio di norma non contenga HBCDD. Pertanto la grande maggioranza di EPS che contiene HBCDD è usata in applicazioni legate all'edilizia. Si ritiene che l'XPS che contiene HBCDD si usi solo in applicazioni legate all'edilizia.

[12]             http://echa.europa.eu/documents/10162/42ddec00-863a-4cff-abd2-6d4b39abe114.

[13]             http://echa.europa.eu/documents/10162/eb5129cf-38e3-4a25-a0f7-b02df8ca4532.

[14]             UNEP/POPS/POPRC.7/19/Add.1, disponibile all'indirizzo: http://chm.pops.int/Convention/POPsReviewCommittee/POPRCMeetings/POPRC7/POPRC7Documents/tabid/2267/language/en-US/Default.aspx.

[15]             Argentina, Azerbaigian, Brasile, Bulgaria, Cambogia, Camerun, Canada, Cina, Germania, Guatemala, Indonesia, Irlanda, Israele, Italia, Kiribati, Lettonia, Mali, Messico, Monaco, Myanmar, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Romania, Thailandia e Stati Uniti d'America.

[16]             Great Lakes Solutions, Green Chemicals Srl, International POPs Elimination Network IPEN, PS Foam Industry, Extruded Polystyrene Foam Association, e, congiuntamente, le associazioni industriali EXIBA (un gruppo settoriale del Cefic) ed EPS (PlasticsEurope), oltre a un ex membro del POPRC.

[17]             Regolamento (UE) n. 519/2012 della Commissione, del 19 giugno 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I. GU L 159 del 20.6.2012, pag. 1

[18]             http://www.klif.no/publikasjoner/2819/ta2819.pdf.

[19]             GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1.

[20]             GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

[21]             Esabromociclododecano (n. CAS: 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano (n. CAS: 3194-55-6) e i suoi principali diastereoisomeri : alfa-esabromociclododecano (n. CAS: 134237-50-6); beta-esabromociclododecano (n. CAS: 134237-51-7) e gamma-esabromociclododecano (n. CAS: 134237-52-8).

[22]             Regolamento (UE) n. 143/2011 della Commissione, del 17 febbraio 2011, recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ("REACH"), GU L 44 del 18.2.2011, pag. 2.

[23]             GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

[24]             Regolamento (UE) n. 757/2010 della Commissione, del 24 agosto 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne gli allegati I e III, GU L 223 del 25.8.2010, pag.29.

[25]             Esabromociclododecano (n. CAS: 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano (n. CAS: 3194-55-6) e i suoi principali diastereoisomeri : alfa-esabromociclododecano (n. CAS: 134237-50-6); beta-esabromociclododecano (n. CAS: 134237-51-7) e gamma-esabromociclododecano (n. CAS: 134237-52-8).

[26]             Decisioni del comitato d'esame sui POP C-8/3: Esabromociclododecano e le decisioni del comitato d'esame sui POP C-8/8: acido perfluorottano sulfonato, i relativi sali, fluoruro di perfluorottano e sulfonile e le relative sostanze chimiche nelle applicazioni aperte (parte della decisione C-8/16), disponibile all'indirizzo: http://chm.pops.int/Convention/POPsReviewCommittee/LatestMeeting/POPRC8/MeetingDocuments/tabid/2801/Default.aspx

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