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Document 52013PC0113

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica in conseguenza dell'adesione della Croazia

/* COM/2013/0113 final - 2013/0068 (NLE) */

52013PC0113

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica in conseguenza dell'adesione della Croazia /* COM/2013/0113 final - 2013/0068 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta di direttiva del Consiglio che adatta la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica trova ragione nell'imminente adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. Il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea[1], che tutti gli Stati membri dell'UE e la Repubblica di Croazia hanno firmato il 9 dicembre 2011 a Bruxelles, prevede, all'articolo 3, paragrafo 3, che entrerà in vigore il 1° luglio 2013, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del trattato di adesione della Repubblica di Croazia, le istituzioni dell'Unione possono adottare prima dell'adesione, tra l'altro, le misure di cui all'articolo 50 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia[2], le quali entreranno in vigore subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione alla data di entrata in vigore dello stesso.

A norma dell'articolo 50 dell'atto di adesione, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all'adesione richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nell'atto stesso o nei suoi allegati, il Consiglio o la Commissione (se l'atto iniziale è stato da essa adottato) adottano gli atti a tal fine necessari.

La presente proposta riguarda la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, per la quale l'adesione della Croazia implica la necessità di adattamenti tecnici.

Le cifre del consumo energetico nel 2020 indicate nella direttiva sull'efficienza energetica valgono per l'UE a 27; con l'adesione della Croazia esse sono aggiornate a 28 paesi. Poiché la base è costituita da cifre ricavate dallo stesso modello di consumo energetico sottostante, la modifica può essere considerata un adattamento tecnico.

La presente proposta esula dal pacchetto di proposte da COM(2013) 51 a COM(2013) 63 che la Commissione ha trasmesso al Consiglio l'8 febbraio 2013. Il pacchetto di proposte da COM(2013) 51 a COM(2013) 63 riguarda soltanto gli adattamenti tecnici dell'acquis pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea fino al 1° settembre 2012 compreso.

La direttiva 2012/27/UE[3] impone agli Stati membri di definire obiettivi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica tenendo conto del consumo energetico dell'Unione nel 2020[4]. In considerazione dell'adesione della Croazia, è necessario apportare adattamenti tecnici alle proiezioni sul consumo energetico dell'Unione europea nel 2020 per rispecchiare la situazione di un'UE a 28 membri. Le proiezioni realizzate nel 2007 indicano un consumo di energia primaria nel 2020 pari a 1842 Mtoe per i 27 Stati membri dell'UE. Le stesse proiezioni indicano un consumo di energia primaria nel 2020 pari a 1853 Mtoe per l'UE-28, compresa quindi la Croazia. Una riduzione del 20% corrisponde a un consumo di 1483 Mtoe nel 2020, ovvero a una riduzione di 370 Mtoe rispetto alle proiezioni. Tale adattamento prettamente tecnico è necessario perché la direttiva 2012/27/CE sia applicabile in Croazia.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Dato che la proposta ha carattere prettamente tecnico e non implica scelte politiche, non avrebbe avuto senso procedere a consultazioni dei portatori d'interesse o a valutazioni d'impatto.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica della proposta è l'articolo 50 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia.

I principi di sussidiarietà e proporzionalità sono pienamente rispettati. L'intervento dell'Unione è necessario in base al principio di sussidiarietà (articolo 5, paragrafo 3, del TFUE) perché verte su adattamenti tecnici in atti giuridici emanati dall'Unione. La proposta rispetta il principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4, del TUE) perché si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

2013/0068 (NLE)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica in conseguenza dell'adesione della Croazia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 50,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       A norma dell'articolo 50 dell'atto di adesione, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all'adesione richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nell'atto di adesione o nei suoi allegati, laddove l'atto iniziale non è stato adottato dalla Commissione il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli atti a tal fine necessari.

(2)       La direttiva 2012/27/UE[5] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, impone agli Stati membri di definire obiettivi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica tenendo conto del consumo energetico dell'Unione nel 2020[6].

(3)       In considerazione dell'adesione della Croazia, è necessario apportare un adattamento tecnico alle proiezioni sul consumo energetico dell'Unione europea nel 2020 per rispecchiare la situazione di un'UE a 28 membri. Le proiezioni realizzate nel 2007 indicano un consumo di energia primaria nel 2020 pari a 1842 Mtoe per i 27 Stati membri dell'UE. Le stesse proiezioni indicano un consumo di energia primaria nel 2020 pari a 1853 Mtoe per l'UE-28, compresa quindi la Croazia. Una riduzione del 20% corrisponde a un consumo di 1483 Mtoe nel 2020 ovvero a una riduzione di 370 Mtoe rispetto alle proiezioni. Tale adattamento tecnico è necessario perché la direttiva 2012/27/CE sia applicabile in Croazia.

(4)       Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2012/27/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2012/27/CE è modificata conformemente all'allegato.

Articolo 2

1.           Gli adattamenti specificati nell'allegato lasciano impregiudicato il termine previsto dall'articolo 28 della direttiva 2012/27/CE.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica di Croazia alla data di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

                                                                      

ALLEGATO

ENERGIA

32012L0027 L 315/1: DIRETTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1)

a)         All'articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:           "del fatto che nel 2020 il consumo energetico dell'Unione non deve essere superiore a 1483 Mtoe di energia primaria o non superiore a 1086 Mtoe di energia finale";

b)         all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:       "Entro il 30 giugno 2014 la Commissione valuta i progressi compiuti e se l'Unione sia in grado di raggiungere un consumo energetico non superiore a 1483 Mtoe di energia primaria e/o non superiore a 1086 Mtoe di energia finale entro il 2020";

c)         all'articolo 3, paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:            "confronta i risultati di cui alle lettere da a) a c) con l'entità del consumo energetico che sarebbe necessario per raggiungere un consumo energetico non superiore a 1483 Mtoe di energia primaria e/o non superiore a 1086 Mtoe di energia finale nel 2020".

[1]               GU L 112 del 24.4.2012, pag. 10.

[2]               GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21.

[3]               GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

[4]               Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/27/UE.

[5]               GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

[6]               Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/27/UE.

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