This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52013PC0073
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council by reason of the accession of Croatia
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio in ragione dell'adesione della Repubblica di Croazia
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio in ragione dell'adesione della Repubblica di Croazia
/* COM/2013/073 final - 2013/0047 (NLE) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio in ragione dell'adesione della Repubblica di Croazia /* COM/2013/073 final - 2013/0047 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La proposta di regolamento del Consiglio è resa
necessaria dall'imminente adesione della Repubblica di Croazia all'Unione
europea. Il trattato tra gli Stati membri dell'Unione
europea e la Repubblica di Croazia concernente l'adesione della Repubblica di
Croazia all'Unione europea[1]
(di seguito "il trattato di adesione") è stato firmato a Bruxelles il
9 dicembre 2011. A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del trattato
di adesione, il trattato entra in vigore il 1° luglio 2013, a condizione che
tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data. L'articolo 3, paragrafo 4, del trattato di
adesione consente alle istituzioni dell'Unione di adottare prima dell'adesione
le misure di cui, tra l'altro, all'articolo 50 dell'atto relativo alle
condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del
trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica[2] (di seguito l'"atto
relativo alle condizioni di adesione"). Tali misure entrano in vigore
subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione e alla data di
entrata in vigore dello stesso. A norma dell'articolo 50 dell'atto relativo alle
condizioni di adesione, quando gli atti delle istituzioni adottati
anteriormente all'adesione richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione
e gli adattamenti necessari non sono contemplati nel presente atto o nei suoi
allegati, il Consiglio o la Commissione, se l'atto iniziale è stato da essa
adottato, adottano gli atti a tal fine necessari. A norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo
all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive
del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE[3]
al fine di agevolare il riconoscimento reciproco dei prodotti fitosanitari,
l'Unione è divisa in zone aventi condizioni agricole, fitosanitarie e
ambientali comparabili. L'allegato I del suddetto regolamento elenca ciascuno
Stato membro appartenente alla zona Nord, alla zona Centro o alla zona Sud per
l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari. Con la presente proposta s'intende aggiungere la
Croazia alla zona Sud nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1107/2009. È opportuno aggiungere la Croazia all'elenco degli
Stati membri appartenenti alla zona Sud dell'allegato I del regolamento (UE)
n. 1107/2009, poiché nel complesso le condizioni agricole, fitosanitarie
ed ambientali specifiche della Croazia sono paragonabili a quelle dei paesi già
inseriti nella zona Sud, vale a dire Bulgaria, Grecia, Spagna, Francia, Italia,
Cipro, Malta e Portogallo. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Poiché la presente proposta è di natura tecnica e
non comporta nessuna scelta politica, sia la consultazione delle parti
interessate che valutazioni d'impatto sarebbero state superflue. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA La base giuridica della proposta è l'articolo 50
dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia. I principi di sussidiarietà e proporzionalità sono
pienamente rispettati. L'azione dell'Unione è necessaria a norma del
principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del TUE, poiché
riguarda gli adeguamenti tecnici ad un atto giuridico adottato dall'Unione. La
proposta rispetta il principio di proporzionalità di cui all'articolo 5,
paragrafo 4, del TUE, poiché si limita a quanto necessario per raggiungere
l'obiettivo perseguito. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna. 2013/0047 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1107/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio in ragione dell'adesione della
Repubblica di Croazia IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato di adesione della Croazia,
in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, visto l'atto di adesione della Croazia, in
particolare l'articolo 50, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'allegato I del regolamento
(CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre
2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che
abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE[4] definisce zone cui appartengono
gli Stati membri aventi condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali (anche
climatiche) comparabili, in particolare al fine di agevolare l'esame delle
domande e il rilascio delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari
nell'Unione e il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni. (2) In vista dell'adesione della
Croazia all'Unione è necessario aggiungere la Croazia alla zona Sud, poiché le
condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali in Croazia sono paragonabili a
quelle in Bulgaria, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Malta e Portogallo. (3) Occorre pertanto modificare
di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 1107/2009, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato I del regolamento (CE)
n. 1107/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente
regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore
subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia e
alla data di entrata in vigore dello stesso. Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO L'allegato I del
regolamento (CE) n. 1107/2009 è sostituito dal seguente: "ALLEGATO
I Definizione
delle zone per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo
3, punto 17 Zona A — Nord I seguenti Stati membri appartengono a questa
zona: Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania,
Finlandia, Svezia. Zona B — Centro I seguenti Stati membri appartengono a questa
zona: Belgio, Repubblica ceca, Germania, Irlanda,
Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Romania, Slovenia,
Slovacchia, Regno Unito. Zona C — Sud I seguenti Stati membri appartengono a questa
zona: Bulgaria, Grecia, Spagna, Francia, Croazia,
Italia, Cipro, Malta, Portogallo." [1] GU L 112 del 24.4.2012, pag. 10. [2] GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21. [3] GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1. [4] GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.