This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52013PC0040
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 912/2010 setting up the European GNSS Agency
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 912/2010 che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 912/2010 che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo
/* COM/2013/040 final - 2013/0022 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 912/2010 che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo /* COM/2013/040 final - 2013/0022 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Le
esigenze di sicurezza svolgono un ruolo cruciale nelle fasi di progettazione,
realizzazione e funzionamento delle infrastrutture derivanti dai programmi
Galileo ed EGNOS, il cui utilizzo può avere ripercussioni sulla sicurezza
dell'Unione e dei suoi Stati membri. A causa della loro portata strategica,
inoltre, i sistemi di radionavigazione via satellite sono infrastrutture
sensibili, che possono in particolare venire usate in modo abusivo. Dato il
diffondersi della radionavigazione via satellite in numerosi settori
d'attività, un'interruzione nella fornitura dei servizi può causare notevoli
danni alle società contemporanee. Il
regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei
di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)[1],
stabilisce che la Commissione gestisca tutti gli aspetti relativi alla
sicurezza dei due sistemi risultanti dai programmi Galileo ed EGNOS. La sicurezza
dei sistemi è tuttavia soggetta anch'essa a lavori di accreditamento
consistenti nel verificare la conformità dei sistemi alle prescrizioni in
materia di sicurezza e nell'accertare il rispetto delle norme di sicurezza
pertinenti, applicabili al Consiglio e alla Commissione. Come qualsiasi
attività di omologazione, l'accreditamento di sicurezza dei due sistemi europei
di radionavigazione via satellite dev'essere effettuata in modo indipendente,
rispetto in particolare a tutte le parti coinvolte nelle fasi di progettazione,
costruzione e gestione. L'Agenzia
del GNSS europeo è incaricata di tale attività di accreditamento in forza del
regolamento (CE) n. 683/2008, in combinato disposto con il regolamento
(UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
l'Agenzia del GNSS europeo, abroga il regolamento (CE) n. 1321/2004 del
Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione
via satellite e modifica il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio[2].
Quest'ultimo precisa le condizioni di esecuzione del compito di accreditamento
affidato all'Agenzia e dispone segnatamente che le decisioni di accreditamento
di sicurezza siano adottate in modo indipendente dalla Commissione e dagli enti
responsabili dell'attuazione dei programmi. L'obbligo di indipendenza deve
altresì essere rispettato nell'espletamento degli altri compiti affidati
all'Agenzia. Al
fine di garantire lo svolgimento indipendente delle attività di accreditamento
di sicurezza anche, in ampia misura, rispetto alle altre attività di cui è
incaricata l'Agenzia del GNSS europeo, il regolamento (UE) n. 912/2010
istituisce in seno all'Agenzia un organo autonomo, il consiglio di
accreditamento di sicurezza, che insieme al direttore esecutivo e al consiglio
di amministrazione costituisce uno dei tre organi dell'Agenzia. Il consiglio di
accreditamento di sicurezza si situa sullo stesso piano del consiglio di
amministrazione ed ha competenza esclusiva in materia di decisioni di accreditamento.
Queste ultime vengono ciò nondimeno prese a nome dell'Agenzia, alla stessa
stregua delle decisioni del consiglio di amministrazione, ed impegnano la
responsabilità dell'Agenzia che, sul piano legale, è l'unico organo ad essere
dotato di personalità giuridica. L'Agenzia
del GNSS europeo risulta essere in tal modo una struttura dall'organizzazione
peculiare poiché esiste, al suo interno, una separazione tra le attività legate
all'accreditamento di sicurezza dei sistemi e le altre attività dell'Agenzia, ovvero
la gestione del centro di sicurezza, il contributo alla preparazione della
commercializzazione dei sistemi e tutte le attività che la Commissione può
affidare all'Agenzia per accordi di delega. Il
30 novembre 2011 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attuazione e al funzionamento
dei sistemi europei di radionavigazione via satellite[3]. Tale futuro regolamento GNSS è
destinato a sostituire il regolamento (CE) n. 683/2008 a partire dal
1° gennaio 2014 e a definire il quadro della governance dei programmi per
il periodo 2014-2020. Esso prevede in particolare che la maggior parte dei
compiti legati al funzionamento dei due sistemi Galileo ed EGNOS siano affidati
all'Agenzia del GNSS europeo. La volontà espressa nella sua proposta dalla
Commissione di delegare tali compiti all'Agenzia è condivisa dal Parlamento
europeo e dal Consiglio, che hanno avviato l'esame del testo all'inizio del
2012. Il 7 giugno 2012 il Consiglio ha adottato un orientamento generale
parziale (documento n. 11105/12 dell'11 giugno 2012), nel quale conferma
tale impostazione. Dall'eventualità
che l'Agenzia del GNSS europeo sia chiamata a gestire il funzionamento dei due
sistemi successivamente al 2013 scaturisce tuttavia la questione legata al
futuro delle attività di accreditamento in seno all'Agenzia. In effetti, per
ragioni inerenti al rischio di conflitti d'interesse e all'impossibilità di
essere contemporaneamente giudice e parte in causa, l'esigenza di indipendenza
delle decisioni di accreditamento di sicurezza non appare facilmente
conciliabile con il fatto che tali decisioni vengano prese all'interno di un
organo incaricato anche della fase operativa; e questo benché, come
precedentemente affermato, il regolamento (UE) n. 912/2010 stabilisca le
condizioni di relativa indipendenza del consiglio di accreditamento di
sicurezza. Nella sua proposta relativa al futuro regolamento GNSS la
Commissione, consapevole di tale difficoltà, ha peraltro previsto che l'accreditamento
di sicurezza dei sistemi rientri tra i compiti dell'Agenzia "al massimo
sino al 30 giugno 2016", data alla quale le attività legate alla fase
operativa raggiungeranno la loro portata massima. La suddetta proposta lascia
pertanto in sospeso la questione del futuro delle attività di accreditamento
oltre tale data, da risolvere mediante una successiva proposta legislativa. Nel
corso dell'esame del testo da parte dei deputati delle diverse commissioni
parlamentari, l'impostazione della Commissione riguardo alla data del 30 giugno
2016 ha suscitato ampi consensi. In sede di Consiglio gli Stati membri hanno
insistito sulla necessità di condurre a buon fine le attività di accreditamento
in modo indipendente e hanno auspicato che la questione legata al futuro dell'accreditamento
della sicurezza dei sistemi dopo il 1° gennaio 2014 sia risolta al più
presto. Il 7 giugno 2012 il Consiglio ha peraltro adottato una dichiarazione
(documento n. 11279/12 ADD 1) nella quale afferma che le attività di
accreditamento devono essere effettuate in modo rigorosamente indipendente
dagli altri compiti assegnati all'Agenzia del GNSS europeo, che occorre a tal
fine istituire una separazione strutturale ed efficace tra le diverse attività
dell'Agenzia entro il 1° gennaio 2014 e che la responsabilità esclusiva
per le attività di accreditamento deve spettare al presidente del consiglio di
accreditamento. Il Consiglio ha quindi invitato la Commissione a presentare in
tempo utile una proposta di modifica in questo senso del regolamento (UE)
n. 912/2010. Appare
in effetti necessario risolvere la questione del futuro dell'accreditamento
della sicurezza dei sistemi europei di radionavigazione satellitare nel corso
del futuro quadro finanziario 2014-2020. Ciò comporta la modifica del
regolamento (UE) n. 912/2010. Tale
modifica del regolamento (UE) n. 912/2010 sarà contemporaneamente
l'occasione di inserire nel testo del regolamento stesso delle modifiche che lo
renderanno conforme ai principi enunciati nell'approccio comune del Parlamento
europeo, del Consiglio e della Commissione in merito alle agenzie
decentralizzate, approvato dalla Commissione il 12 giugno 2012. Infine
la proposta concernente il futuro regolamento GNSS, precedentemente citata e
adottata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che prevede la possibilità di
aumentare i compiti dell'Agenzia del GNSS affidandole anche quelli relativi
alla fase operativa, influisce sensibilmente sul suo fabbisogno in termini di
personale e, proprio per questo, ha delle ripercussioni sul suo futuro bilancio.
Appare dunque necessario modificare la scheda finanziaria legislativa contenuta
nel regolamento (UE) n. 912/2010. 2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE
PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO La
proposta della Commissione non è stata sottoposta ad una valutazione d'impatto
e non è il risultato di consultazioni ufficiali delle parti interessate. Per
quanto attiene alle modifiche intese ad allineare le disposizioni del
regolamento (UE) n. 912/2010 sui principi dell'approccio interistituzionale
in merito alle agenzie decentralizzate, non aveva senso chiedere una
valutazione d'impatto né la consultazione formale delle parti interessate, dal
momento che questo approccio risultava per l'appunto dalle consultazioni tra la
Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo. Per
quanto concerne le modifiche relative all'accreditamento della sicurezza dei
sistemi europei di radionavigazione satellitare, è opportuno rilevare che gli
Stati membri, particolarmente attivi su qualunque questione correlata alla
sicurezza, costituiscono nella fattispecie le principali, se non le uniche
parti interessate, fatta eccezione per le istituzioni dell'Unione e per
l'Agenzia del GNSS europeo. Gli Stati membri sono stati per l'appunto
ampiamente consultati sulla questione durante le discussioni per il futuro
regolamento GNSS in sede di Consiglio, il quale ha comunicato la propria
posizione nella dichiarazione già citata del 7 giugno 2012. Si è inoltre
discusso in modo approfondito con l'Agenzia del GNSS europeo delle modalità del
regime prescelto. Quanto al Parlamento europeo, cui è stata trasmessa la
proposta del futuro regolamento del GNSS europeo, non ha sinora espresso un suo
parere. Sono
state altresì esaminate le diverse soluzioni teoricamente applicabili
all'accreditamento della sicurezza dei sistemi successivamente al 2013. Vi sono
sei possibili soluzioni. 1) Affidare l'accreditamento al settore privato L'accreditamento
della sicurezza dei sistemi europei di radionavigazione via satellite riguarda
direttamente la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, i quali
desiderano partecipare in prima persona ai lavori e alle decisioni di
accreditamento. Non è pertanto concepibile affidare al settore privato siffatto
accreditamento. 2) Istituire una nuova agenzia che si occupi dell'accreditamento Istituire
un'agenzia che si occupi dell'accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS
europei può sembrare ragionevole, ma è in contrasto con la volontà condivisa
ormai da anni dalle istituzioni dell'Unione di non creare agenzie
supplementari. Tale soluzione comporterebbe inoltre un costo ingente, se non
addirittura sproporzionato alle reali esigenze in materia. In effetti le
persone responsabili in modo permanente dell'accreditamento della sicurezza dei
sistemi non sono più di una decina. 3) Affidare l'accreditamento ad un'agenzia già esistente Una
soluzione alternativa all'istituzione di una nuova agenzia consisterebbe
nell'affidare l'accreditamento della sicurezza ad un'agenzia già esistente. Tra
le diverse agenzie dell'Unione, soltanto l'Agenzia europea per la sicurezza
aerea (AESA) e, in misura minore, l'Agenzia europea per la difesa sembrerebbero
di primo acchito in grado di assicurare l'accreditamento della sicurezza di
sistemi complessi quali Galileo ed EGNOS. È
tuttavia opportuno notare che tale accreditamento non rientra tra i compiti che
le suddette agenzie sono attualmente chiamate a svolgere. Per quanto concerne
inoltre l'AESA, che a termine dovrebbe incaricarsi della certificazione di
EGNOS, sussiste un importante rischio di conflitti d'interessi tra questo
futuro compito di certificazione ed un eventuale compito di accreditamento
della sicurezza. Per quanto concerne inoltre l'Agenzia europea per la difesa,
la cui missione fondamentale consiste nel promuovere la cooperazione tra gli
Stati membri in materia di armamenti e di industrie della difesa, affidarle
l'accreditamento della sicurezza di Galileo ed EGNOS potrebbe sembrare in
contrasto con l'affermazione secondo cui si tratta di sistemi civili sotto
controllo civile. 4) Affidare
l'accreditamento alla Commissione Nel
2007, in occasione dei lavori preparatori per la redazione del regolamento (CE)
n. 683/2008 che ha riformato le modalità di gestione dei programmi, si era
parlato della possibilità di affidare alla Commissione l'accreditamento della
sicurezza dei due sistemi europei di radionavigazione satellitare Tale
soluzione è stata all'epoca abbandonata giacché appariva inconciliabile con
l'esigenza assoluta d'indipendenza, dal momento che la Commissione gestisce, conformemente
al suddetto regolamento, "tutti gli aspetti attinenti alla sicurezza dei
sistemi". La medesima difficoltà sussiste oggigiorno poiché il futuro
regolamento GNSS, che dovrà sostituire il regolamento (CE) n. 683/2008 a
partire dal 1° gennaio 2014, attribuisce anch'esso alla Commissione il
compito di garantire la sicurezza dei programmi, compresa la sicurezza dei
sistemi. Gli Stati membri attribuiscono inoltre una particolare importanza
all'attuale struttura del consiglio di accreditamento in seno all'Agenzia del
GNSS europeo, e sarebbe arduo sul piano amministrativo riuscire ad integrare
siffatto organo all'interno dei servizi della Commissione. 5) Affidare l'accreditamento al Consiglio Affidare
al Consiglio l'accreditamento della sicurezza dei sistemi europei del GNSS
presenta numerosi vantaggi. In primo luogo il Consiglio non partecipa alla
gestione dei programmi e la sua indipendenza non potrebbe essere messa in
discussione. Il Consiglio dispone altresì di una certa esperienza in materia di
accreditamento di sistemi complessi, giacché ha già omologato una cinquantina
di sistemi per esigenze proprie. È inoltre l'organo che meglio può farsi carico
delle conseguenze politiche delle decisioni prese in materia di accreditamento,
le quali possono avere importanti ripercussioni sullo svolgimento dei programmi
in termini di costi e di calendario. Infine gli Stati membri, che desiderano
essere strettamente associati al processo di accreditamento, sono molto meglio
rappresentati in sede di Consiglio, per la natura stessa di questa istituzione,
che in qualunque altro organo dell'Unione. Gli
inconvenienti legati all'attuazione di questa soluzione prevalgono tuttavia sui
vantaggi. Il Consiglio non è in effetti un'amministrazione con vocazione di
gestione. Se è pur vero che dispone di esperienza nell'accreditamento di
diversi sistemi, si è trattato però sino ad oggi unicamente di sistemi interni
al Consiglio e intesi ad assicurarne il funzionamento. Inoltre, trasferire ed
integrare all'interno dell'amministrazione del segretariato generale del
Consiglio la struttura esistente composta dal consiglio di accreditamento e
dagli organi ad esso subordinati, con il relativo personale comprendente agenti
permanenti, solleverebbe le stesse difficoltà sul piano amministrativo che un
trasferimento in seno alla Commissione. 6) Rafforzare la
separazione delle attività in seno all'Agenzia del GNSS europeo Si
tratta di modificare l'organizzazione interna dell'Agenzia in modo tale che non
sussista più alcun dubbio riguardo all'indipendenza delle attività di
accreditamento rispetto alle altre attività svolte in seno all'Agenzia. Tale
soluzione, che equivale a separare più nettamente le attività dell'Agenzia del
GNSS europeo e a rafforzare l'autonomia delle due diverse entità sotto uno stesso
tetto giuridico e istituzionale, permette di garantire all'espletamento delle
attività di accreditamento un discreto livello di indipendenza ed è apparsa in
fin dei conti quella meno onerosa, più semplice e più agevole da mettere in
atto. È stata del resto raccomandata dal Consiglio nella sua dichiarazione del
7 giugno 2012. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Per
quanto riguarda la necessità di garantire l'indipendenza dell'esercizio delle
attività legate all'accreditamento dei sistemi e di rafforzare, a tale scopo,
la separazione tra queste e le altre attività realizzate dall'Agenzia del GNSS
europeo, la proposta consiste principalmente nel rafforzare i poteri del
consiglio di accreditamento di sicurezza e quelli del suo presidente,
allineandoli in parte su quelli, rispettivamente, del consiglio
d'amministrazione e del direttore esecutivo. Il
consiglio di accreditamento di sicurezza dovrà elaborare e approvare la parte
dei programmi di lavoro dell'Agenzia riguardanti le attività operative legate
all'accreditamento di sicurezza dei sistemi, nonché la parte della relazione
annuale sulle attività e le prospettive dell'Agenzia relativa alle attività di
accreditamento di sicurezza dei sistemi, per poi trasmetterle in tempo utile al
consiglio di amministrazione al fine di integrarle nel programma di lavoro e
nella relazione annuale dell'Agenzia. Esso dovrà altresì esercitare l'autorità
disciplinare sul suo presidente. Al
presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza, dal canto suo, è
affidato, nell'ambito delle attività di accreditamento di sicurezza, un ruolo
paragonabile a quello esercitato dal direttore esecutivo nell'ambito delle
altre attività dell'Agenzia. Oltre alla funzione di rappresentare l'Agenzia,
già prevista dal regolamento (UE) n. 912/2010 nella sua attuale
formulazione, egli gestisce le attività di accreditamento di sicurezza sotto la
direzione del consiglio di accreditamento di sicurezza e assicura l'attuazione
della parte dei programmi di lavoro dell'Agenzia riguardanti l'accreditamento.
Può inoltre, su invito del Parlamento europeo o del Consiglio, presentare una
relazione sull'esecuzione dei suoi compiti e rendere una dichiarazione dinanzi
a tali istituzioni. Per
quanto concerne l'attuazione dell'approccio interistituzionale sulle agenzie
decentralizzate, l'allineamento sui principi in esso definiti riguarda in
particolare le regole per l'adozione delle decisioni del consiglio di
amministrazione, la durata del mandato dei membri del consiglio di
amministrazione e del consiglio di accreditamento di sicurezza nonché quella
dei rispettivi presidenti, l'esistenza di un programma di lavoro pluriennale, i
poteri del consiglio di amministrazione in materia di gestione del personale,
la valutazione e la revisione del regolamento, la prevenzione dei conflitti
d'interessi e il trattamento delle informazioni sensibili non classificate. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Gli
elementi giuridici della proposta di cui al precedente punto 3 non hanno di per
sé alcuna incidenza sul bilancio. Ha
invece un impatto sul piano finanziario la scheda finanziaria legislativa
associata al regolamento (UE) n. 912/2010, che correda la proposta e
integra le nuove esigenze dell'Agenzia in termini di personale derivanti dai
nuovi compiti che possono esserle affidati, quale il funzionamento dei sistemi
GNSS europei. In termini di bilancio, le dotazioni necessarie sono già incluse
nella proposta della Commissione relativa al prossimo quadro finanziario
2014-2020. Il loro finanziamento sarà assicurato attraverso una ridistribuzione
tra le linee di bilancio dei programmi GNSS, alla stessa stregua delle esigenze
supplementari per il 2013. Si noti che le spese legate al nuovo fabbisogno in
termini di personale dell'Agenzia saranno in parte compensate da una riduzione
di 30 posti nella tabella dell'organico della Commissione durante il medesimo
periodo 2014-2020. I dettagli relativi al bilancio figurano nella scheda
finanziaria legislativa in allegato. È
opportuno ad ogni buon conto ricordare che le cifre indicate nella scheda
finanziaria legislativa sono subordinate, da un lato, all'adozione del quadro
finanziario 2014-2020 da parte dell'autorità di bilancio e, dall'altro,
all'approvazione del futuro regolamento GNSS. 2013/0022 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 912/2010
che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[4], visto il parere del Comitato delle regioni[5], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Risulta dal combinato
disposto dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento
dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e
Galileo)[6],
e dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo
e del Consiglio, che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo, abroga il
regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione
dei programmi europei di radionavigazione via satellite e modifica il
regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], che l'Agenzia del GNSS europeo
(di seguito "l'Agenzia") provvede all'accreditamento dei sistemi
europei di radionavigazione via satellite (di seguito "i sistemi") in
materia di sicurezza e che, a tal fine, avvia e verifica l'attuazione delle
procedure di sicurezza ed effettua audit di sicurezza. (2) Le disposizioni del
regolamento (UE) n. 912/2010, segnatamente quelle del suo capo III,
definiscono le condizioni nelle quali l'Agenzia svolge il proprio compito
relativo all'accreditamento di sicurezza dei sistemi. In linea di principio,
esse prevedono in particolare che le decisioni di accreditamento di sicurezza
siano prese in modo indipendente dalla Commissione e dalle entità responsabili
dell'attuazione dei programmi europei di radionavigazione satellitare (di
seguito "i programmi") e che l'autorità di accreditamento di
sicurezza dei sistemi costituisca pertanto, all'interno dell'Agenzia, un
organismo autonomo che prende le proprie decisioni in modo indipendente. (3) In applicazione di tale
principio, il regolamento (UE) n. 912/2010 istituisce il consiglio di
accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei (di seguito "consiglio
di accreditamento di sicurezza") il quale, insieme al consiglio di
amministrazione e al direttore esecutivo, costituisce uno dei tre organi
dell'Agenzia. Tale organo esegue i compiti affidati all'Agenzia in materia di
accreditamento di sicurezza ed è abilitato a prendere a nome dell'Agenzia le
decisioni relative all'accreditamento di sicurezza. Adotta il suo regolamento
interno e nomina il suo presidente. (4) Il regolamento (UE)
n. xxx/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
realizzazione e al funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione via
satellite[8],
che sostituisce il regolamento (CE) n. 683/2008 ed entrerà in vigore il
1° gennaio 2014, definisce il regime di governance pubblica dei programmi
per il periodo 2014-2020. Amplia la portata delle missioni attribuite
all'Agenzia e stabilisce in particolare che l'Agenzia può svolgere un ruolo
centrale nel funzionamento dei sistemi. (5) In tale nuovo contesto, è
fondamentale garantire che il consiglio di accreditamento di sicurezza possa
svolgere il compito affidatogli in totale indipendenza, segnatamente dagli
altri organi e dalle altre attività dell'Agenzia. Diventa in tal modo cruciale
operare una separazione più marcata, all'interno dell'Agenzia, tra le attività
legate all'accreditamento e le altre, quali la gestione del centro di
sicurezza, il contributo alla commercializzazione dei sistemi e tutte le
attività che la Commissione può assegnare all'Agenzia tramite accordi di
delega, in particolare quelle legate al funzionamento dei sistemi. A tale scopo
è opportuno introdurre in seno all'Agenzia, entro il 1° gennaio 2014, una
separazione strutturale tangibile ed efficace tra le sue diverse attività. (6) Occorre pertanto modificare
il regolamento (UE) n. 912/2010 con l'obiettivo precipuo di accrescere
l'autonomia e i poteri del consiglio di accreditamento di sicurezza e del suo
presidente nonché di allineare tali poteri su quelli rispettivamente del
consiglio di amministrazione e del direttore esecutivo dell'Agenzia, stabilendo
al contempo un obbligo di cooperazione tra i diversi organi dell'Agenzia. (7) È opportuno che sia il
consiglio di accreditamento di sicurezza, e non il consiglio di
amministrazione, ad elaborare e approvare la parte dei programmi di lavoro
dell'Agenzia riguardante le attività operative legate all'accreditamento di
sicurezza dei sistemi, nonché la parte della relazione annuale sulle attività e
le prospettive dell'Agenzia relativa alle attività di accreditamento di
sicurezza dei sistemi, per poi trasmetterle in tempo utile al consiglio di
amministrazione che le integrerà nel programma di lavoro e nella relazione
annuale dell'Agenzia. È inoltre opportuno che il consiglio di accreditamento
eserciti l'autorità disciplinare sul suo presidente. (8) È opportuno affidare al
presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza, nell'ambito delle
attività di accreditamento di sicurezza, un ruolo paragonabile a quello
esercitato dal direttore esecutivo nell'ambito delle altre attività
dell'Agenzia. In tal modo, oltre alla funzione di rappresentare l'Agenzia, già
prevista dal regolamento (UE) n. 912/2010 nella sua versione adottata il
22 settembre 2010, il presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza
dovrebbe gestire le attività di accreditamento di sicurezza sotto la direzione
del consiglio omonimo e garantire l'attuazione della parte dei programmi di
lavoro dell'Agenzia legata all'accreditamento. Dovrebbe inoltre, su invito del
Parlamento europeo o del Consiglio, poter presentare una relazione
sull'esecuazione dei suoi compiti e rendere una dichiarazione dinanzi a tali
istituzioni. (9) Inoltre, sempre nell'ottica
di preservare l'autonomia del consiglio di accreditamento di sicurezza e per
evitare qualsiasi conflitto d'interesse, è opportuno da un lato che il consiglio
di accreditamento di sicurezza e il personale dell'Agenzia posto sotto la sua
sorveglianza svolgano le proprie mansioni in una sede che garantisca
l'autonomia e l'indipendenza dalle altre attività dell'Agenzia, in particolare
dalle attività operative legate al funzionamento dei sistemi; dall'altro, che
le norme interne dell'Agenzia relative al personale garantiscano l'autonomia e
l'indipendenza del personale incaricato delle attività di accreditamento di
sicurezza dal personale addetto alle altre attività dell'Agenzia. (10) Tenuto conto del fatto che
taluni paesi terzi partecipano ai programmi GNSS europei, anche in materia di
sicurezza, è opportuno prevedere esplicitamente la possibilità che
rappresentanti di paesi terzi possano partecipare, a condizioni da definire, ai
lavori del consiglio di accreditamento di sicurezza. (11) È inoltre opportuno adeguare
il regolamento (UE) n. 912/2010 ai principi enunciati nell'approccio
comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione sulle agenzie
decentralizzate, adottato da queste istituzioni rispettivamente il 5 luglio, il
26 giugno e il 12 giugno 2012, segnatamente per quanto riguarda le regole di
adozione delle decisioni del consiglio di amministrazione, la durata del
mandato dei membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di
accreditamento di sicurezza come pure dei loro presidenti, l'esistenza di un
programma di lavoro pluriennale, i poteri del consiglio di amministrazione in
materia di gestione del personale, la valutazione e la revisione del
regolamento, la prevenzione dei conflitti d'interesse e il trattamento delle
informazioni sensibili non classificate. (12) Gli interessi finanziari
dell’Unione vanno tutelati con provvedimenti adeguati durante l’intero ciclo
della spesa, in particolare prevenendo e individuando irregolarità, effettuando
indagini, recuperando fondi perduti, indebitamente versati o male eseguiti e
applicando eventuali sanzioni. (13) Infine, dal momento che
l'articolo [8] del regolamento (UE) n. xxx/2013 [futuro regolamento GNSS]
prevede la possibilità per gli Stati membri di destinare fondi supplementari al
finanziamento di taluni elementi dei programmi, è opportuno permettere
all'Agenzia di aggiudicare appalti pubblici congiuntamente con gli Stati membri
allorché ciò si riveli necessario per l'adempimento delle sue missioni. (14) Occorre pertanto modificare il
regolamento (UE) n. 912/2010, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 Il regolamento (UE) n. 912/2010 è così
modificato: (1)
l'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Articolo 3 Organi 1. Gli organi dell'Agenzia sono: a)
il consiglio di amministrazione, b)
il direttore esecutivo, c)
il consiglio di accreditamento di sicurezza dei
sistemi GNSS europei. 2. Gli organi dell'Agenzia
svolgono i loro compiti, quali definiti rispettivamente dagli articoli 6, 8 e
11, conformemente agli orientamenti forniti dalla Commissione, come stabilito
dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 683/2008. 3. Il consiglio di
amministrazione e il direttore esecutivo, da un lato, e il consiglio di accreditamento
di sicurezza dei sistemi GNSS europei e il suo presidente, dall'altro,
collaborano al fine di assicurare il funzionamento dell'Agenzia secondo
modalità fissate dalle regole interne dell'Agenzia, quali il regolamento
interno del consiglio di amministrazione, il regolamento interno del consiglio
di accreditamento di sicurezza, la regolamentazione finanziaria applicabile
all'Agenzia, le modalità di applicazione dello statuto del personale e le
modalità di accesso ai documenti."; (2)
l'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Articolo 4 Status giuridico, uffici locali 1. L'Agenzia è un organismo
dell'Unione. Essa è dotata di personalità giuridica. 2. L'Agenzia gode in tutti gli
Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche
dalle rispettive legislazioni. In particolare, essa può acquistare o alienare
beni mobili e immobili e stare in giudizio. 3. L'Agenzia ha facoltà di
decidere di istituire uffici locali negli Stati membri, se questi lo
consentono, o in paesi terzi che partecipano ai lavori dell'Agenzia a norma
dell'articolo 23. Le disposizioni relative all'insediamento e al
funzionamento dell'Agenzia negli Stati membri e paesi terzi di accoglienza,
nonché ai vantaggi concessi da questi ultimi al direttore esecutivo, ai membri
del consiglio di amministrazione, al personale dell'Agenzia e ai membri delle
loro famiglie sono oggetto di accordi particolari conclusi tra l'Agenzia e i
suddetti Stati e paesi. Gli accordi particolari sono approvati dal consiglio di
amministrazione. Gli Stati membri e i paesi terzi di accoglienza
offrono un quadro ottimale al corretto svolgimento delle attività dell'Agenzia,
segnatamente per quanto riguarda: a) l'accessibilità degli uffici, b) l'esistenza di infrastrutture di
istruzione appropriate per i figli dei membri del personale e degli esperti
nazionali distaccati, c) l'accesso al mercato del lavoro, al
regime di previdenza sociale e all'assistenza sanitaria per le famiglie dei
membri del personale e degli esperti nazionali distaccati. 4. Fatto salvo l'articolo 11
bis, paragrafo 1, lettera d), l'Agenzia è rappresentata dal suo direttore
esecutivo."; (3)
l'articolo 5 è così modificato: a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: « 2. Il consiglio di amministrazione si
compone di: a) un rappresentante nominato da ciascuno
Stato membro, b) cinque rappresentanti nominati dalla
Commissione, c) un rappresentante senza diritto di
voto, nominato dal Parlamento europeo. La durata del mandato dei membri del consiglio di
amministrazione è di quattro anni, rinnovabile. Un rappresentante del consiglio di accreditamento
di sicurezza dei sistemi GNSS europei, un rappresentante dell'alto
rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza (di seguito
"AR") e un rappresentante dell'Agenzia spaziale europea (di seguito
"ESA") sono invitati ad assistere alle riunioni del consiglio di
amministrazione in qualità di osservatori."; b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: « 4. Il consiglio di amministrazione elegge
tra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente
sostituisce d'ufficio il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo. Il
mandato del presidente e del vicepresidente ha una durata di due anni,
rinnovabile una volta, e termina quando essi cessano di far parte del consiglio
di amministrazione."; c)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: « 6. Salvo disposizioni contrarie previste
dal presente regolamento, il consiglio di amministrazione adotta le decisioni a
maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto. Per l'elezione del presidente del consiglio di
amministrazione e del suo vicepresidente, nonché per l'adozione del bilancio e
dei programmi di lavoro, è necessaria la maggioranza dei due terzi di tutti i
membri aventi diritto di voto."; (4)
l'articolo 6 è sostituito dal seguente: "Articolo 6 Compiti del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di
amministrazione provvede affinché l'Agenzia svolga i compiti affidatile nel
rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento e adotta tutte le
decisioni necessarie a tal fine, fatte salve le competenze attribuite al
consiglio di accreditamento di sicurezza per le attività di cui al capo III. 2. Il consiglio di
amministrazione espleta inoltre i seguenti compiti: d)
adotta, entro il 30 giugno del primo anno del
quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 312 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, il programma di lavoro pluriennale
dell'Agenzia per il periodo coperto dal quadro finanziario pluriennale, previa
integrazione della parte elaborata dal consiglio di accreditamento di sicurezza
conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), e dopo aver ricevuto il
parere della Commissione; e)
adotta, entro il 15 novembre di ogni anno, il
programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente, previa integrazione della
parte elaborata dal consiglio di accreditamento di sicurezza conformemente
all'articolo 11, paragrafo 3, lettera c), e dopo aver ricevuto il parere della
Commissione; f)
esercita le funzioni in materia di bilancio a norma
dell'articolo 13, paragrafi 5, 6, 10 e 11, e dell'articolo 14, paragrafo 5; g)
vigila sul funzionamento del centro di sicurezza
Galileo (di seguito il "centro di monitoraggio della sicurezza
Galileo" o "GSMC") di cui all'articolo 16, lettera a), punto
ii), del regolamento (CE) n. 683/2008; h)
adotta le modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio
2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo,
del Consiglio e della Commissione(*), a norma dell'articolo 21; i)
adotta la relazione annuale sulle attività e le
prospettive dell'Agenzia, previa integrazione della parte elaborata dal
consiglio di accreditamento di sicurezza conformemente all'articolo 11,
paragrafo 3, lettera d), e la trasmette entro il 1° luglio al Parlamento
europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti; j)
provvede a dare il seguito opportuno alle
conclusioni e raccomandazioni delle valutazioni di cui all'articolo 26 e a
quelle che risultino dalle inchieste effettuate dall'Ufficio europeo di lotta
antifrode (OLAF), nonché a tutte le relazioni di audit interno o esterno;
trasmette all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i
risultati delle procedure di valutazione; k)
è consultato dal direttore esecutivo riguardo agli
accordi di delega conclusi tra la Commissione e l'Agenzia in forza
dell'articolo [15, paragrafo 1, lettera d)] del regolamento [futuro
regolamento GNSS] previamente alla loro firma; l)
adotta il suo regolamento interno. 3. Nei confronti del personale
dell'Agenzia, il consiglio di amministrazione esercita i poteri dell'autorità
investita del potere di nomina e dell'autorità competente per la conclusione
dei contratti di assunzione, conferiti rispettivamente dallo statuto dei
funzionari dell'Unione e dal regime applicabile agli altri agenti ("poteri
dell'autorità investita del potere di nomina"). Il consiglio di amministrazione adotta, in
conformità della procedura di cui all'articolo 110 dello statuto dei
funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto
dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, che
delega al direttore esecutivo le corrispondenti competenze dell'autorità
investita del potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della
suddetta delega di competenze. Il direttore esecutivo è autorizzato a
subdelegare tali competenze. In applicazione del precedente comma, quando si
verifichino circostanze eccezionali, il consiglio di amministrazione può,
mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega delle competenze
dell'autorità investita del potere di nomina al direttore esecutivo e di quelle
subdelegate da quest'ultimo, ed esercitare esso stesso tali competenze o
delegarle ad uno dei suoi membri o a un membro del personale che non sia il
direttore esecutivo. In deroga al secondo comma, tuttavia, il consiglio
di amministrazione è tenuto a delegare al presidente del consiglio di
accreditamento di sicurezza i poteri di cui al primo comma per quanto concerne
l'assunzione, la valutazione e il reinquadramento del personale che partecipa
alle attività di cui al capo III, nonché i provvedimenti disciplinari da
prendere nei confronti del suddetto personale. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità
di applicazione dello statuto dei funzionari dell'Unione e del regime
applicabile agli altri agenti, in conformità della procedura di cui
all'articolo 110 dello statuto. Per le questioni riguardanti l'assunzione, la
valutazione, il reinquadramento del personale coinvolto nelle attività di cui
al capo III e i provvedimenti disciplinari da adottare nei suoi confronti, il
consiglio di amministrazione consulta previamente il consiglio di
accreditamento di sicurezza e tiene in debito conto le sue osservazioni. Adotta altresì le modalità relative al distacco
degli esperti nazionali distaccati di cui all'articolo 15 quater, previa
consultazione del consiglio di accreditamento di sicurezza e tenendo in debita
considerazione le sue osservazioni. 4. Il consiglio di
amministrazione nomina il direttore esecutivo e può prorogare o porre fine al
suo mandato ai sensi dell'articolo 15 ter, paragrafo 4. Esso esercita
l'autorità disciplinare sul direttore esecutivo. _________________ (*) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43."; (5)
l'articolo 7 è sostituito dal seguente: "Articolo 7 Direttore
esecutivo L'Agenzia è gestita dal suo direttore
esecutivo, che esercita le proprie funzioni sotto la direzione del consiglio di
amministrazione, fatti salvi i poteri attribuiti dagli articoli 11 e 11 bis
rispettivamente al consiglio di accreditamento di sicurezza e al presidente del
consiglio di accreditamento di sicurezza."; (6)
l'articolo 8 è così modificato: "Articolo 8 Compiti del
direttore esecutivo Il direttore esecutivo svolge i seguenti
compiti: (1)
rappresenta l'Agenzia, salvo per le attività e le
decisioni di cui ai capi II e III, e ha il compito di provvedere alla sua
gestione; firma gli accordi di delega conclusi tra la Commissione e l'Agenzia
in forza dell'articolo [15, paragrafo 1, lettera d)] del regolamento [futuro
regolamento GNSS]; (2)
prepara i lavori del consiglio di amministrazione e
partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del consiglio di amministrazione; (3)
provvede ad attuare i programmi di lavoro
dell'Agenzia sotto il controllo del consiglio di amministrazione, ad eccezione
della parte dei programmi di cui al capo III; (4)
adotta tutte le misure necessarie, emanando in
particolare istruzioni amministrative interne e pubblicando avvisi, per
assicurare il funzionamento dell'Agenzia ai sensi del presente regolamento; (5)
elabora un progetto di stato di previsione delle
entrate e delle spese dell'Agenzia a norma dell'articolo 13 ed esegue il
bilancio a norma dell'articolo 14; (6)
prepara ogni anno, tenendo in debito conto le
osservazioni del presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza
riguardo alle attività di cui al capo III, un progetto di relazione generale
che sottopone al consiglio di amministrazione; (7)
provvede affinché l'Agenzia, quale operatore del
GSMC, sia in grado di ottemperare alle istruzioni impartite nel quadro
dell'azione comune 2004/552/PESC; (8)
definisce la struttura organizzativa dell'Agenzia e
la sottopone per approvazione al consiglio di amministrazione; (9)
esercita, nei confronti del personale dell'Agenzia,
i poteri di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, nella misura in cui
tali poteri gli sono delegati in applicazione del medesimo paragrafo, secondo
comma; (10)
può adottare, previa approvazione del consiglio di
amministrazione, le misure necessarie per l'apertura di uffici locali negli
Stati membri, a norma dell'articolo 4; (11)
provvede affinché il consiglio di accreditamento di
sicurezza e gli organi di cui all'articolo 11, paragrafo 11, dispongano di un
segretariato e di tutte le risorse necessarie al loro corretto funzionamento; (12)
predispone un piano d'azione per garantire il
seguito delle conclusioni e delle raccomandazioni delle valutazioni precedenti,
e presenta alla Commissione una relazione semestrale sui progressi realizzati; (13)
adotta le seguenti misure per tutelare gli
interessi finanziari dell'Unione: i) applica misure preventive contro la frode, la
corruzione o qualsiasi altra attività illecita ed effettua controlli efficaci; ii) allorché emergano irregolarità, precede al
recupero degli importi indebitamente versati e, se necessario, applica sanzioni
amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive; (14)
elabora una strategia antifrode per l'Agenzia e la
trasmette per approvazione al consiglio di amministrazione."; (7)
è inserito il seguente articolo 8 bis: "Articolo 8
bis Programmi di lavoro
e relazione annuale 1. Il programma pluriennale
dell'Agenzia previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), stabilisce le
azioni che l'Agenzia deve realizzare durante il periodo coperto dal quadro
finanziario pluriennale di cui all'articolo 312 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, comprese le azioni attinenti alle relazioni internazionali
e alla comunicazione di cui è responsabile. In tale programma sono determinate
le risorse umane e finanziarie attribuite a ciascuna attività. Esso tiene conto
dell'esito delle valutazioni di cui all'articolo 26. 2. In base al programma di
lavoro pluriennale, il programma di lavoro annuale previsto dall'articolo 6,
paragrafo 2, lettera b), stabilisce le azioni che l'Agenzia deve realizzare nel
corso dell'anno a venire, comprese le azioni attinenti alle relazioni
internazionali e alla comunicazione di cui è responsabile. In tale programma
sono determinate le risorse umane e finanziarie attribuite a ciascuna attività.
Esso comprende a titolo informativo i compiti delegati, se necessario, dalla
Commissione all'Agenzia a norma dell'articolo [15, paragrafo 1, lettera d)] del
regolamento (futuro regolamento GNSS). 3. La relazione generale annuale
di cui all'articolo 8, lettera f), descrive l'attuazione dei programmi di
lavoro dell'Agenzia."; (8)
all'articolo 10, la lettera g) è sostituita dalla
seguente: "g) l'autorità di accreditamento di sicurezza
dei sistemi GNSS europei è, in seno all'Agenzia, un organo autonomo che adotta
le sue decisioni in modo rigorosamente indipendente dalla Commissione e dalle
altre entità responsabili dell'attuazione dei programmi, come pure dal
direttore esecutivo e dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia;"; (9)
l'articolo 11 è così modificato: m)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: « 3. Il consiglio di accreditamento di
sicurezza svolge i seguenti compiti: a) effettua i lavori per l'accreditamento
di sicurezza dei sistemi, che consistono nella verifica della conformità dei
sistemi ai requisiti di sicurezza di cui all'articolo 13 del regolamento (CE)
n. 683/2008 e del rispetto delle pertinenti norme di sicurezza applicabili al
Consiglio e alla Commissione; b) prepara e approva la parte del programma
di lavoro pluriennale prevista dall'articolo 8 bis, paragrafo 1, relativa alle
attività operative di cui al presente capo e alle risorse finanziarie ed umane
necessarie alla loro realizzazione, e la trasmette in tempo utile al consiglio
di amministrazione che la integra nel suddetto programma di lavoro pluriennale; c) prepara e approva la parte del programma
di lavoro pluriennale prevista dall'articolo 8 bis, paragrafo 2, relativa alle
attività operative di cui al presente capo e alle risorse finanziarie ed umane
necessarie alla loro realizzazione, e la trasmette in tempo utile al consiglio
di amministrazione che la integra nel suddetto programma di lavoro pluriennale; d) prepara e approva la parte della
relazione annuale prevista dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera f), relativa
alle attività e prospettive dell'Agenzia di cui al presente capo nonché alle
risorse finanziarie e umane necessarie alla loro realizzazione, e la trasmette
in tempo utile al consiglio di amministrazione che la integra nella suddetta
relazione; e) esercita l'autorità disciplinare sul suo
presidente; f) adotta il suo regolamento
interno."; n)
i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: « 7. Il consiglio di accreditamento di
sicurezza è composto da un rappresentante per Stato membro, un rappresentante
della Commissione e un rappresentante dell'alto rappresentante. La durata del
mandato dei membri del consiglio di accreditamento di sicurezza è di quattro
anni, rinnovabile. Un rappresentante dell'ESA è invitato a partecipare alle
riunioni del consiglio di accreditamento di sicurezza in qualità di
osservatore. Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi e
le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui all'articolo
23. 8. Il consiglio di accreditamento di sicurezza
elegge un presidente ed un vicepresidente tra i suoi membri, a maggioranza dei
due terzi di tutti i membri aventi diritto di voto. Il vicepresidente
sostituisce d'ufficio il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo. Il consiglio di accreditamento di sicurezza ha il
potere di revocare il presidente e il vicepresidente, e adotta la decisione di
revoca a maggioranza dei due terzi. La durata del mandato del presidente e del
vicepresidente del consiglio di accreditamento di sicurezza è di due anni,
rinnovabile una volta. Il mandato cessa allorché il presidente o il vicepresidente
perde la qualità di membro del consiglio di accreditamento di sicurezza."; o)
il paragrafo 9 è soppresso; p)
il paragrafo 10 è sostituito dal seguente: « 10. Il consiglio di accreditamento di
sicurezza dispone di tutte le risorse umane e materiali necessarie
all'esecuzione delle funzioni consistenti nel fornire un opportuno sostegno
amministrativo, e a consentirgli di svolgere, insieme agli organi di cui al
paragrafo 11, i suoi compiti in modo indipendente, in particolare nel
trattamento dei fascicoli, nell'avvio e nel monitoraggio dell'attuazione delle
procedure di sicurezza e nell'esecuzione di audit di sicurezza dei sistemi,
nella preparazione delle decisioni e nell'organizzazione di riunioni. Ha
inoltre accesso a qualunque informazione utile per l'espletamento dei suoi
compiti e di cui sia in possesso l'Agenzia, fatti salvi i principi di autonomia
e indipendenza di cui all'articolo 10, lettera g)."; q)
è aggiunto il seguente paragrafo 17: « 17. Il consiglio di accreditamento di
sicurezza e il personale dell'Agenzia posto sotto la sua sorveglianza svolgono
le proprie mansioni in maniera tale da garantire l'autonomia e l'indipendenza
dalle altre attività dell'Agenzia, in particolare dalle attività operative
legate al funzionamento dei sistemi."; (10)
dopo l'articolo 11 è inserito il seguente articolo
11 bis: "Articolo 11
bis Compiti del
presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza 1. Il presidente del consiglio
di accreditamento di sicurezza svolge i seguenti compiti: a) gestisce le attività di accreditamento
di sicurezza sotto la guida del consiglio di accreditamento di sicurezza; b) provvede ad attuare quella parte dei
programmi di lavoro dell'Agenzia di cui al presente capo, sotto il controllo
del consiglio di accreditamento di sicurezza; c) collabora con il direttore esecutivo e
lo aiuta ad elaborare il progetto di tabella dell'organico di cui all'articolo
13, paragrafo 3; d) rappresenta l'Agenzia per le attività e
le decisioni di cui al presente capo; e) esercita, nei confronti del personale
dell'Agenzia coinvolto nelle attività di cui al presente capo, i poteri
previsti dall'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, nella misura in cui tali
poteri gli sono delegati in applicazione del medesimo paragrafo, quarto comma. 2. Il Parlamento europeo o il
Consiglio possono invitare il presidente del consiglio di accreditamento di
sicurezza a presentare una relazione sull'esecuzione dei suoi compiti e a
rendere una dichiarazione dinanzi a tali istituzioni."; (11)
l'articolo 13 è così modificato: r)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: « 3. Il direttore esecutivo elabora, in
stretta concertazione con il presidente del consiglio di accreditamento di
sicurezza per le attività di cui al capo III, un progetto di stato di
previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo
e lo trasmette al consiglio di amministrazione e al consiglio di accreditamento
di sicurezza, corredato di un progetto di tabella dell'organico."; s)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: « 5. Ogni anno il consiglio di amministrazione
compila, in base al progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese
e in stretta concertazione con il consiglio di accreditamento di sicurezza per
le attività di cui al capo III, lo stato di previsione delle entrate e delle
spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo."; (12)
all'articolo 14, il paragrafo 10 è sostituito dal
seguente: "Il Parlamento europeo, su raccomandazione
del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore
esecutivo, entro il 30 aprile dell'anno N + 2, dell'esecuzione del bilancio
dell'esercizio N; ad eccezione della parte dell'esecuzione del bilancio che
rientra tra i compiti affidati, se necessario, all'Agenzia in forza
dell'articolo [15, paragrafo 1, lettera d)] del regolamento [futuro
regolamento GNSS], per la quale si applica la procedura di cui agli
articoli 164 e 165 del regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio. _________________ (*) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1."; (13)
dopo il capo IV è inserito il seguente capo IV bis: "CAPO IV bis RISORSE UMANE Articolo 15
bis Personale 1. Al personale impiegato
dall'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari dell'Unione, il regime
applicabile agli altri agenti e le regole adottate congiuntamente dalle
istituzioni dell'Unione ai fini dell'applicazione di detto statuto e detto
regime. 2. Le regole interne
dell'Agenzia, quali il regolamento interno del consiglio di amministrazione, il
regolamento interno del consiglio di accreditamento di sicurezza, la
regolamentazione finanziaria applicabile all'Agenzia, le modalità di
applicazione dello statuto del personale e le modalità di accesso ai documenti
garantiscono l'autonomia e l'indipendenza del personale che esercita le
attività di accreditamento di sicurezza dal personale incaricato delle altre
attività dell'Agenzia, conformemente all'articolo 10, lettera g). Articolo
15 ter Nomina e mandato
del direttore esecutivo 1. Il direttore esecutivo è
assunto come agente temporaneo dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 2, lettera
a), del regime applicabile agli altri agenti. 2. Il direttore esecutivo è
nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e alla provata
competenza in materia amministrativa e manageriale nonché alla competenza e
all'esperienza nei settori in questione, sulla base di un elenco di tre
candidati proposti dalla Commissione in esito a una procedura di gara aperta e
trasparente, esperita dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea e in altre pubblicazioni di un invito a manifestare
interesse. Per la conclusione del contratto del direttore
esecutivo, l'Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio di
amministrazione. Il consiglio di amministrazione adotta la sua
decisione di nomina del direttore esecutivo a maggioranza dei due terzi dei
suoi membri. 3. Il mandato del direttore
esecutivo è di cinque anni. Al termine del suo mandato la Commissione procede
ad una valutazione che tiene conto dei risultati del direttore esecutivo nonché
dei futuri compiti e delle sfide dell'Agenzia. Su una proposta della Commissione che tenga conto
della valutazione di cui al primo comma, il consiglio di amministrazione può
prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per un periodo non
superiore a cinque anni. La decisione di proroga del mandato del direttore
esecutivo è adottata a maggioranza dei due terzi dei membri del consiglio di
amministrazione. Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato
prorogato non può partecipare, allo scadere del periodo di proroga, ad una
procedura di selezione per il medesimo incarico. 4. Il consiglio di
amministrazione può revocare il direttore esecutivo, su proposta della
Commissione, con decisione adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi
membri. 5. Il Parlamento europeo o il
Consiglio possono invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione
sull'esecuzione dei suoi compiti e a rendere una dichiarazione dinanzi a tali
istituzioni. Articolo 15 quater Esperti nazionali
distaccati L'Agenzia può altresì ricorrere ad esperti
nazionali. Tali esperti posseggono gli opportuni nulla osta di
sicurezza."; (14)
l'articolo 16 è così modificato: "Articolo 16 Lotta antifrode 1. Al fine di lottare contro la
frode, la corruzione ed altre attività illegali si applicano senza limitazioni
le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e
del Consiglio (*). A tale scopo l'Agenzia aderisce all'accordo
interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio
dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle
indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotte antifrode (OLAF) (**)
e adotta le opportune disposizioni applicabili al personale dell'Agenzia e agli
esperti nazionali distaccati, avvalendosi del modello di decisione allegato al
suddetto accordo. 2. La Corte dei conti ha il
potere di controllare i beneficiari dei crediti dell'Agenzia nonché i
contraenti e i subappaltatori che abbiano ottenuto fondi dell'Unione attraverso
l'Agenzia, avvalendosi dei documenti fornitile o effettuando ispezioni in loco. 3. Nel quadro delle sovvenzioni
finanziate o dei contratti conclusi dall'Agenzia, l'OLAF può effettuare
indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle
disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 e del regolamento (EURATOM,
CE) n. 2185/96 del Consiglio (***), al fine di lottare contro la frode, la
corruzione e qualunque altra attività illecita che leda gli interessi
finanziari dell'Unione. 4. Fatte salve le disposizioni
del presente articolo, paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione
stipulati dall'Agenzia con i paesi terzi od organizzazioni internazionali, i
contratti e le convenzioni di sovvenzione conclusi dall'Agenzia con terzi e
qualsiasi decisione di finanziamento presa dall'Agenzia prevedono espressamente
che la Corte dei conti e l'OLAF possano procedere a controlli e indagini
secondo le rispettive competenze. _________________ (*) GU L 136 del 31.05.1999, pag. 1. (**) GU L 136 del 31.05.1999, pag. 15. (***) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2."; (15)
l'articolo 17 è sostituito dal seguente: "Articolo 17 Privilegi e
immunità All'Agenzia e al suo personale si applica il
protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione europea."; (16)
l'articolo 18 è soppresso; (17)
l'articolo 22 è sostituito dal seguente: "Articolo 22 Norme di sicurezza
relative alla protezione delle informazioni sensibili o classificate L'Agenzia applica le norme di sicurezza della
Commissione in materia di protezione delle informazioni classificate
dell'Unione di cui all'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom
della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno
della Commissione (*). Essa li applica altresì alle informazioni sensibili non
classificate. Trattasi segnatamente delle disposizioni relative allo scambio,
al trattamento e all'archiviazione di tali informazioni. _________________ (*) GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1."; (18)
dopo l'articolo 22 è inserito il seguente articolo
22 bis: "Articolo 22
bis Conflitto
d'interessi 1. Il direttore esecutivo e i
funzionari distaccati dagli Stati membri e dalla Commissione a titolo
temporaneo rendono una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione di interessi
con le quali indicano l'assenza di qualunque interesse diretto o indiretto che
possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza. Tali
dichiarazioni sono rese per iscritto al momento dell'entrata in servizio delle
persone interessate e vengono rinnovate in caso di cambiamento della loro
situazione personale. 2. Gli esperti esterni che
partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc dichiarano per iscritto e prima di ogni
riunione alla quale partecipano quali interessi potrebbero essere giudicati in
contrasto con la loro indipendenza, alla luce dei punti iscritti all'ordine del
giorno. 3. Il consiglio di
amministrazione e il consiglio di accreditamento di sicurezza attuano una
politica che permette di evitare i conflitti di interessi."; (19)
dopo l'articolo 23 è inserito il seguente articolo
23 bis: "Articolo 23
bis Aggiudicazione di
appalti pubblici in comune con gli Stati membri Ai fini dello svolgimento dei suoi compiti,
l'Agenzia è autorizzata ad aggiudicare appalti pubblici in comune con gli Stati
membri, secondo le modalità previste dal regolamento delegato (UE)
n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità
di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al
bilancio generale dell'Unione (*). _________________ (*) GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1."; (20)
l'articolo 26 è sostituito dal seguente: "Articolo 26 Valutazione e
revisione del presente regolamento 1. Entro il 2016, e
successivamente ogni cinque anni, la Commissione procede ad una valutazione
dell'Agenzia, in particolare per quanto riguarda le sue ripercussioni, la sua
efficacia, il suo buon funzionamento, i suoi metodi di lavoro, le sue esigenze
e l'utilizzo delle risorse che le sono attribuite. Tale valutazione comprende
in particolare l'esame di un'eventuale modifica dei compiti dell'Agenzia e
delle implicazioni finanziarie di siffatta modifica. 2. La Commissione trasmette al
Parlamento europeo, al Consiglio, al consiglio di amministrazione e al
consiglio di accreditamento di sicurezza dell'Agenzia la suddetta relazione di
valutazione e le proprie conclusioni sul suo contenuto. Le risultanze della
valutazione sono rese pubbliche. 3. Una valutazione su due
comprende un esame del bilancio dell'Agenzia alla luce dei suoi obiettivi e dei
suoi compiti. Se la Commissione ritiene che il mantenimento dell'Agenzia non è
più giustificato rispetto agli obiettivi e ai compiti che le sono stati assegnati,
può proporre l'abrogazione del presente regolamento.". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
[ventesimo] giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi 1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
e incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione prevista 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi
dell'incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista
sugli stanziamenti [dell'organismo] 3.2.3. Incidenza prevista
sulle risorse umane [dell'organismo] 3.2.4. Compatibilità con il
quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di
terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate 3.4. Incidenza prevista sulle
risorse umane della Commissione SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa Regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE)
n. 912/2010, del 22 settembre 2010, che istituisce l'Agenzia del GNSS
europeo – modifica della scheda finanziaria. 1.2. Settore/settori interessati
nella struttura ABM/ABB[9] Settore/settori
interessati: Imprese e industria Capitolo
02 05: ProgrammA dI navigaZIONE
satellitare (Galileo ed EGNOS) 1.3. Natura della
proposta/iniziativa ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un'azione preparatoria[10] ¨ La
proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente þ La
proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa Sostenere
la presenza europea nello spazio e lo sviluppo dei servizi legati ai satelliti I
programmi di radionavigazione satellitare (di seguito "i programmi")
costituiscono progetti faro dell'Unione. Sono intesi a fornire servizi di
radionavigazione e genereranno interessanti sviluppi in diversi settori di
attività, saranno fattori d'innovazione tecnologica, aumenteranno la
competitività dell'economia europea e creeranno nuovi posti di lavoro, entrate
commerciali e vantaggi socioeconomici. Essi si inseriscono pertanto nel quadro
della strategia Europa 2020 e delle politiche di sviluppo sostenibile. Più
precisamente, il programma Galileo è volto ad instaurare il sistema mondiale di
navigazione satellitare dell'Europa (di seguito "GNSS"). Esso
permetterà di fornire agli utilizzatori di tutto il mondo servizi di
posizionamento, sincronizzazione e navigazione per una vasta gamma di
applicazioni, dai trasporti alla liquidazione dei titoli finanziari, senza
tralasciare l'approvvigionamento di elettricità, le previsioni meteorologiche e
i pedaggi stradali. EGNOS
è un sistema europeo concepito per migliorare le prestazioni del GPS americano
sulla zona europea. Permette di utilizzare i servizi esistenti di navigazione
satellitare per applicazioni critiche in termini di sicurezza, quali il
pilotaggio e l'atterraggio di un aereo o la traversata di un canale in nave,
per citare alcuni esempi nel settore del trasporto aereo o marittimo. In
base alla struttura di governance presentata dalla Commissione nella sua
proposta di regolamento relativo alla realizzazione e al funzionamento dei
sistemi europei di radionavigazione via satellite[11] come pure alla struttura di
governance sostenuta dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nell'orientamento
generale parziale adottato da quest'ultimo il 7 giugno 2012, l'Agenzia del GNSS
europeo (di seguito "l'Agenzia") svolgerà un ruolo di primo piano
nella fase operativa dei sistemi. Tuttavia,
dal momento che il regolamento relativo alla realizzazione e al funzionamento
dei sistemi europei di radionavigazione via satellite (di seguito "regolamento
GNSS") si trova in fase di discussione e non è ancora stato adottato dai
colegislatori, e poiché è subordinato alla decisione definitiva riguardante il
prossimo quadro finanziario pluriennale, talune ipotesi su cui si basa la
presente scheda finanziaria legislativa potrebbero subire dei cambiamenti. 1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici
e attività ABM/ABB interessate Considerando
il crescente coinvolgimento dell'Agenzia nella fase operativa dei programmi, la
presente proposta mira a rafforzare l'indipendenza del consiglio di
accreditamento di sicurezza (uno dei tre organi dell'Agenzia) e ad assicurare
la disponibilità delle risorse umane e finanziarie adeguate affinché l'Agenzia
possa svolgere i compiti affidatile. 1. Accreditamento di sicurezza I
sistemi europei di radionavigazione via satellite sono infrastrutture critiche
a causa della loro importanza strategica. Potrebbero essere utilizzati in modo
abusivo, minacciando così la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri.
Qualunque interruzione dei loro servizi potrebbe inoltre pregiudicare
gravemente l'economia europea, giacché un numero crescente di settori economici
dipendono dalla radionavigazione satellitare. Al
fine di garantire la sicurezza dei sistemi occorre effettuare un accreditamento
indipendente della sicurezza, elemento cruciale per i sistemi. Siffatto
accreditamento garantisce che le misure di sicurezza sono sufficienti a
proteggere il sistema da minacce e vulnerabilità, che il sistema stesso non è
esposto a rischi inaccettabili durante la sua esistenza e che questo è in grado
di trattare, immagazzinare e trasferire informazioni sensibili o classificate
senza esporsi a rischi inaccettabili, secondo condizioni specifiche definite. Poiché
l'Agenzia parteciperà in misura maggiore all'attuazione dei programmi nel
quadro della nuova struttura di governance, occorre rafforzare la separazione
tra le attività legate all'accreditamento di sicurezza e le altre attività al
fine di evitare un conflitto d'interessi tra queste due categorie di attività e
preservare l'indipendenza dell'accreditamento di sicurezza. 2. Sviluppo del mercato e delle applicazioni L'Agenzia
dovrebbe contribuire alla commercializzazione dei servizi Galileo ed EGNOS al
fine di agevolarne la diffusione sul mercato. La commercializzazione dei
servizi è, dal canto suo, un fattore particolarmente importante per ottimizzare
i benefici socioeconomici attesi dai sistemi. 3. Funzionamento dei Galileo Security Monitoring Centres e
sviluppo delle applicazioni PRS L'Agenzia
sarà responsabile del funzionamento del GSMC (Galileo Security Monitoring
Centre). Il
GSMC è considerato il "cervello" del sistema Galileo per quanto
riguarda la sua sicurezza globale. Si tratta di un centro operativo critico per
il sistema. Avrà la capacità di analizzare ed affrontare minacce o attacchi di
diversa natura. Dovrà pertanto essere operativo prima che vengano creati e
fatti funzionare i servizi Galileo e sarà gestito 24 ore su 24, 7 giorni su 7
da operatori qualificati. È situato in due sedi: una in Francia, a
Saint-Germain-en-Laye, e l'altra nel Regno Unito, a Swanwick. 4. Funzionamento dei sistemi Il
funzionamento dei sistemi servirà a fornire servizi di elevata qualità per
rispondere alle esigenze degli utilizzatori, nonché a prendere tutti i
provvedimenti affinché la diffusione di tali servizi sia quanto più ampia e
rapida possibile. È indispensabile strutturare in maniera adeguata la fase
operativa per assicurare il funzionamento a lungo termine dei sistemi e
ottimizzarne i vantaggi socioeconomici. Il
quadro della governance deve essere adeguato ai diversi programmi (Galileo ed
EGNOS), tenendo conto del fatto che questi si trovano in fasi diverse di
sviluppo. Esso deve anche adattarsi alle fasi nelle quali si trovano i
programmi per evitare i rischi legati all'interruzione della fornitura dei
servizi. Mentre EGNOS è già operativo e in fase di funzionamento, Galileo è in
procinto di affrontare una tappa cruciale del suo sviluppo: la fornitura di
servizi, che segnerà l'inizio della fase operativa. Per
quanto riguarda EGNOS: -
la sua fase operativa è iniziata nell'ottobre 2009; -
la Commissione è attualmente incaricata di gestire il funzionamento di EGNOS.
Tale responsabilità sarà trasferita all'Agenzia il 1° gennaio 2014, al
termine di un'introduzione progressiva prevista sin dal 2012; -
nel nuovo quadro di governance proposto (a partire dal 2014), l'Agenzia gestirà
tutte le attività legate al funzionamento di EGNOS e affiderà taluni compiti
operativi ad altre entità, in particolare l'operatore del sistema EGNOS. Per
quanto riguarda Galileo: -
nel corso dei prossimi anni si accavalleranno diverse fasi del programma; -
durante la fase costitutiva, in corso in questo momento, l'organizzazione
attuale verrà mantenuta per assicurare la continuità e la coerenza. La Commissione
rimarrà in tal modo responsabile del completamento dell'infrastruttura del
programma Galileo; -
durante la fase operativa, che dovrebbe iniziare nel 2014 con la fornitura dei
primi servizi, l'Agenzia, mediante un accordo di delega con la Commissione, si
vedrà progressivamente affidare la gestione delle attività legate a tale fase.
L'Agenzia sarà incaricata del coordinamento di tutti i compiti legati al
funzionamento del sistema, quali la manutenzione, i compiti necessari ad
assicurare il corretto funzionamento del sistema, la fornitura dei servizi e la
messa a punto delle future generazioni di sistemi. Dovrà altresì contribuire
alla definizione delle esigenze dei futuri sistemi, fornendo un feedback
sull'evoluzione delle esigenze operative e delle necessità degli utilizzatori.
Tale fase operativa costituisce una nuova tappa del programma e la sua gestione
avverrà mediante delega fornita dalla Commissione all'Agenzia. Per
farsi carico dei compiti legati al funzionamento dei sistemi, l'Agenzia dovrà disporre
di personale sufficiente. D'altro canto, allo scopo di garantire la continuità
dei servizi ed un corretto avvio della fase operativa di Galileo nel 2014,
occorre assolutamente istituire i periodi di transizione necessari prima del
2014. Obiettivo specifico Sviluppare
e fornire un'infrastruttura e servizi basati sulla radionavigazione via
satellite (Galileo) Attività AMB/ABB interessate 02 05
PROGRAMMA DI RADIONAVIGAZIONE VIA SATELLITE (GALILEO ED EGNOS) 1.4.3. Risultati e incidenza previsti Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. I
programmi europei di radionavigazione satellitare sono stati avviati oltre una
decina d'anni fa con l'ambizione politica di sviluppare e di attuare un sistema
con copertura mondiale che consenta all'Unione europea di trarne vantaggi
strategici ed economici e di fornire servizi di radionavigazione satellitare
perfettamente adattati agli usi civili. Galileo
ed EGNOS apporteranno vantaggi socioeconomici importanti all'Unione europea
grazie a: i)
vantaggi diretti derivanti dalla crescita del mercato GNSS a valle (ricevitori
e applicazioni). Ad esempio, se più aerei saranno dotati di ricevitori GNSS i
fabbricanti di questi ricevitori beneficeranno di entrate supplementari; ii)
vantaggi indiretti derivanti dall'insorgere di nuove applicazioni. Se la durata
dei voli verrà ridotta grazie a una migliore navigazione, gli aerei
inquineranno di meno e i passeggeri guadagneranno tempo prezioso. Modalità di
trasporto più sicure e servizi d'emergenza più efficaci consentiranno inoltre
di salvare più vite umane; iii)
vantaggi diretti derivanti dalla crescita del mercato a monte e dalle
ripercussioni tecnologiche su altri settori. Gli investimenti effettuati nel
segmento GNSS a monte porteranno vantaggi all'industria. Tuttavia anche altri
settori beneficeranno dei nuovi sviluppi nel settore spaziale. Ad esempio, gli
strumenti concepiti per valutare e seguire l'integrità strutturale dei vettori
o dei serbatoi possono essere utilizzati nelle imprese del settore
automobilistico, dell'edilizia e dell'energia, nonché nelle imprese di servizio
pubblico. Anche
se il sistema attuato dal programma Galileo sarà autonomo, i suoi servizi
saranno ottimizzati grazie alla sua interoperatività con altri sistemi, quali
il GPS americano o il GLONASS russo. La cooperazione con altri paesi che
forniscono servizi di navigazione satellitare consentirà pertanto di
ottimizzare i vantaggi per gli utenti, i cittadini o l'economia in generale. Con
la gestione della fase operativa dei sistemi e l'accreditamento di sicurezza,
l'Agenzia sarà la chiave di volta della fornitura di servizi. Svolgerà inoltre
un ruolo fondamentale nell'incoraggiare lo sviluppo di un mercato a valle. Il
comportamento dell'Agenzia avrà perciò ripercussioni dirette sui vantaggi
socioeconomici attesi da tali sistemi. 1.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza Precisare gli
indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa. Gli
indicatori che permettono di valutare l'operato dell'Agenzia saranno
determinati in funzione del tipo di attività, come di seguito indicato: 1. Accreditamento di sicurezza L'Agenzia
deve garantire che le attività di accreditamento di sicurezza siano effettuate
nei tempi previsti per ciascuna fase del programma Galileo (ad esempio per
permettere i vari lanci del satellite). L'attuazione sarà valutata in base al
suo contributo al successo della realizzazione dell'infrastruttura e al numero
di verifiche/controlli di sicurezza effettuati ogni anno. Tali
verifiche e controlli consistono in un esame tecnico dettagliato, da parte o
per conto dell'autorità competente o dei suoi rappresentanti designati, degli
aspetti relativi alla sicurezza dei sistemi o di prodotti crittografici o
informatici attinenti alla sicurezza. La valutazione conferma la presenza delle
funzionalità di sicurezza richieste e ne verifica l'incorruttibilità. Essa
determina in che misura siano stati soddisfatti i requisiti in materia di
sicurezza del sistema e fissa il grado di affidabilità di quest'ultimo. Il
numero di verifiche/controlli effettuati varia in funzione dell'attività e
della realizzazione di stazioni terrestri. Si
calcola che saranno effettuati circa 10 verifiche/controlli l'anno tra il 2013
e il 2015, per poi passare a 5 l'anno tra il 2016 e il 2020. 2. Sviluppo del mercato e delle applicazioni Le
attività dell'Agenzia relative alla commercializzazione dei servizi saranno
valutate in base all diffusione sul mercato dei servizi forniti da EGNOS e
Galileo, misurata con l'ausilio di indicatori specifici da elaborare per i vari
servizi dopo la loro entrata in funzione, come il numero di aeroporti che
dispongono di procedure di avvicinamento basate su EGNOS, il numero di trattori
equipaggiati di ricevitori EGNOS o la stima dei vantaggi socioeconomici
complessivi derivanti dai sistemi. A
tutt'oggi gli aeroporti che hanno sviluppato procedure di avvicinamento
avvalendosi del sistema EGNOS sono 82. L'obiettivo per il 2020 è che il 50%
degli aeroporti idonei e per i quali l'utilizzo di EGNOS sia pertinente abbiano
sviluppato siffatte procedure. 3. Funzionamento dei Galileo Security Monitoring Centres e
sviluppo delle applicazioni PRS Il
livello dei risultati di queste attività può essere misurato in base al numero
di procedure operative in atto. L'obiettivo è di raggiungere 500 procedure nel
2016. Poiché tali centri non sono operativi, al momento queste procedure non
sono ancora in atto. 4. Funzionamento dei sistemi Conformemente
alla proposta di regolamento relativo alla realizzazione e al funzionamento dei
sistemi europei di radionavigazione via satellite, le attività legate al
funzionamento dei sistemi si baseranno su un accordo di delega tra la
Commissione e l'Agenzia. Tale accordo di delega riporterà nei dettagli gli
indicatori operativi necessari per seguire la realizzazione di tali attività,
come avviene attualmente con EGNOS. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve
e lungo termine Se
si considerano le cifre attuali relative allo sviluppo dell'Agenzia, queste non
consentono di svolgere i nuovi compiti previsti nella proposta di regolamento
relativo all'attuazione e al funzionamento dei sistemi europei di
radionavigazione via satellite, in particolare per quanto riguarda l'aspetto "funzionamento".
Occorre quindi rivedere la scheda finanziaria per adattarla alle esigenze reali
in termini di personale dell'Agenzia. È
opportuno altresì notare che l'applicazione del modello di governance proposto
presuppone che l'Agenzia disponga del personale tecnico ed operativo adeguato,
con un elevato livello di esperienza in un settore altamente specializzato.
Anche la struttura organizzativa dell'Agenzia dovrebbe basarsi sulle
specificità delle attività da realizzare. Anche
se l'Agenzia non effettuerà direttamente tutte le attività e affiderà a servizi
esterni numerosi compiti legati alla prestazione di servizi e allo sviluppo di
importanti innovazioni e di sistemi di nuova generazione, essa dovrà disporre
degli esperti tecnici adeguati per gestire i necessari appalti pubblici,
controllare le attività affidate all'esterno e preparare relazioni
particolarmente dettagliate per la Commissione. Alla luce della complessità dei
programmi è inoltre importante evitare qualsiasi "rischio
intellettuale" che possa impedire l'acquisizione, lo scambio, lo
sfruttamento e l'applicazione in buone condizioni di informazioni essenziali al
successo delle operazioni, rischio che rappresenterebbe dunque una minaccia al
funzionamento armonioso, razionale ed efficace dei programmi. Il
finanziamento del personale supplementare sarà assicurato da una
ridistribuzione in seno alle linee di bilancio dei programmi GNSS. 1.5.2. Valore aggiunto
dell'intervento dell'Unione europea Il
diritto dell'UE di agire si fonda sull'articolo 172 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e sul regolamento GNSS. I
sistemi realizzati nel quadro dei programmi europei di radionavigazione via
satellite sono infrastrutture configurate come reti transeuropee il cui uso va
ben oltre i confini nazionali degli Stati membri. Inoltre, i servizi offerti
grazie a questi sistemi contribuiscono in particolare a sviluppare reti
transeuropee nel campo delle infrastrutture dei trasporti, delle
telecomunicazioni e dell'energia. Uno
Stato membro da solo non può attuare sistemi di navigazione satellitare perché
una simile impresa andrebbe oltre le sue capacità finanziarie e tecniche. Di
conseguenza solo un'azione a livello dell'Unione può riuscirvi. 1.5.3. Insegnamenti tratti da
esperienze analoghe N/A 1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia
con altri strumenti pertinenti Sono
possibili sinergie con altri programmi spaziali esistenti o futuri, ad esempio
per l'espansione dei segmenti utenti (applicazioni per il mercato a valle). Si
tratterà inoltre di cercare di stabilire sinergie con le altre direzioni della
Commissione europea in materia di ricerca e innovazione. Le applicazioni e
tecnologie che utilizzano i sistemi di navigazione satellitare possono avere
un'incidenza su diversi settori dell'economia e della società, quali i
trasporti, l'energia, i servizi di localizzazione, i servizi bancari,
l'agricoltura, ecc. È importante garantire che i programmi di ricerca e
innovazione siano coordinati dalla Commissione per ottimizzarne i vantaggi
socioeconomici. È
inoltre opportuno rafforzare la cooperazione con il Centro comune di ricerca. I
programmi potrebbero trarre vantaggio dalla sua esperienza scientifica e
tecnica nonché dai suoi impianti di collaudo e di misurazione ultramoderni per
le attività legate alla sicurezza dei sistemi GNSS e allo sviluppo di
applicazioni GNSS. 1.6. Durata e incidenza
finanziaria ¨ Proposta/iniziativa di durata limitata –
¨ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al
[GG/MM]AAAA –
¨ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA þ Proposta/iniziativa di durata
illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal 2014 al
2016, –
seguito da un funzionamento a pieno ritmo. 1.7. Modalità di gestione prevista[12] þ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
¨ agenzie esecutive –
þ organismi istituiti dall'Unione europea[13] –
¨ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di
servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attivare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario ¨ Gestione congiunta
con organizzazioni internazionali (specificare) (Se è indicata più di
una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni"). Osservazioni L'attuale
quadro di governance è stato creato per la fase di concezione e attuazione di
Galileo nonché per il funzionamento iniziale di EGNOS, ovvero per il periodo
2008-2013. Tale quadro necessita di una revisione in quanto la fase costitutiva
di Galileo andrà oltre il 2013 e una nuova fase del programma inizierà nel 2014
con la fornitura dei servizi iniziali. Sarebbe inoltre opportuno definire la
governance di EGNOS poiché il sistema è entrato nella sua fase operativa. La
proposta di regolamento GNSS, attualmente discussa al Parlamento europeo e al
Consiglio, è volta a definire il quadro della governance dei programmi in
questo nuovo contesto. Come precisato
nella proposta di regolamento GNSS, è opportuno definire un quadro di governance
stabile, duraturo e a lungo termine. Tale quadro ottimizzerà e razionalizzerà
l'utilizzo delle strutture esistenti e assicurerà una transizione progressiva
dalla fase di attuazione a quella operativa, garantendo la continuità del
servizio. 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni Precisare frequenza e
condizioni. Nel
quadro dei compiti che le sono propri, l'Agenzia applicherà le disposizioni in
materia di monitoraggio e di relazioni definite nell'approccio comune sulle
agenzie decentralizzate adottato dalla Commissione, dal Parlamento europeo e
dal Consiglio. L'Agenzia propone pertanto: -
un quadro strategico (programma di lavoro pluriennale) comprendente le
principali azioni, la stima di bilancio e il calendario necessari alla
realizzazione dei suoi obiettivi entro e non oltre il 30 giugno 2014; -
un programma di lavoro annuale che traduce il quadro strategico in misure e
indicatori dettagliati da proporre entro e non oltre il 15 novembre
dell'anno precedente; -
una relazione annuale che valuta la realizzazione del programma di lavoro
annuale. Ogni
cinque anni inoltre i risultati dell'Agenzia saranno valutati rispetto ai suoi
obiettivi e alla sua missione. Anche la sua legittimità sarà oggetto di una
nuova valutazione ogni dieci anni. Oltre
a queste misure standard, per i compiti delegatile dalla Commissione l'Agenzia
dovrebbe verificare che tutti i contratti e le convenzioni siglati nell'ambito
dei programmi Galileo ed EGNOS prevedano una supervisione e un controllo
finanziario. Nel quadro di tutti i meccanismi di controllo e di valutazione
un'attenzione particolare sarà dedicata al contenimento dei costi dei
programmi, fornendo nel contempo i servizi secondo il calendario previsto. Inoltre
la Commissione, nell'esercizio dei suoi poteri di supervisione politica dei
programmi Galileo ed EGNOS, rafforzerà i meccanismi di controllo e di
valutazione chiedendo i piani di gestione annuali dettagliati e le relazioni di
attuazione, organizzando riunioni periodiche sullo stato di avanzamento dei
programmi ed eseguendo audit finanziari e tecnologici. Nel
quadro della gestione quotidiana, infine, l'Agenzia applicherà un meccanismo di
gestione dei rischi e utilizzerà strumenti di gestione appropriati per
contenere i costi connessi ai programmi basandosi su una stima più precisa dei
costi, ottenuta grazie al bilancio delle esperienze passate e dell'attuazione
pratica del sistema. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati L'Agenzia
è responsabile di attività cruciali per i sistemi, la loro sicurezza e la loro
diffusione sul mercato. Se
non dovesse disporre della struttura organizzativa e del personale necessari
allo svolgimento di tali attività, i programmi nel loro insieme potrebbero
risultarne compromessi. I
principali rischi individuati sono: •
Rischi di mercato: la diffusione sul mercato dei servizi proposti dai sistemi
europei di radionavigazione satellitare dipende da due fattori principali: la
qualità dei servizi offerti e la propensione del mercato ad adottare questi
nuovi servizi. Risultati tecnici inferiori a quelli promessi o un'interruzione
dei servizi verranno accolti negativamente dagli utenti del mondo intero e
provocheranno l'abbandono di queste infrastrutture. È dunque cruciale che il
funzionamento dei sistemi si svolga in modo efficace. Occorre inoltre garantire
la disponibilità di ricevitori affidabili per tutti i servizi proposti da
Galileo, in particolare il "servizio pubblico regolamentato" (PRS), e
informare gli utenti sui servizi forniti da Galileo ed EGNOS per ampliare al
massimo la loro diffusione sul mercato e, al contempo, i vantaggi
socioeconomici attesi dai suddetti sistemi. •
Rischi tecnologici: la radionavigazione satellitare ricorre a tecnologie di
punta non ancora convalidate, le cui specifiche sono in continua evoluzione.
Occorre stabilire procedimenti efficaci volti a garantire che l'evoluzione e le
nuove generazioni di sistemi si basino sulle esigenze più recenti degli utenti
e sulle migliori tecnologie disponibili. L'Agenzia deve disporre delle risorse
adeguate per avviare tali procedimenti e fornire le informazioni necessarie
alla Commissione affinché quest'ultima possa fissare le priorità relative
all'evoluzione della missione. •
Rischi industriali: nella creazione dell'infrastruttura invervengono numerosi
attori industriali in diversi paesi; i loro lavori devono essere coordinati
efficacemente affinché ne risultino sistemi affidabili e perfettamente
integrati, in particolare per quanto riguarda la sicurezza. In mancanza di un
coordinamento efficace dei programmi, la mancanza di risorse in seno
all'Agenzia potrebbe provocare ritardi e costi supplementari. •
Rischi di sicurezza: l'Agenzia deve garantire in modo efficace la sicurezza dei
sistemi al fine di tutelare la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. •
Rischio di governance: la governance dei programmi impone a entità diverse di
lavorare insieme; è quindi opportuno garantire la stabilità e l'organizzazione
adatte. L'Agenzia svolgerà un ruolo importante nel funzionamento dei programmi;
la sua incapacità a intervenire efficacemente rappresenterebbe pertanto un
serio rischio di governance. 2.2.2. Modalità di controllo previste I
conti dell'Agenzia sono soggetti all'approvazione della Corte dei conti e alla
procedura di scarico. Il servizio di audit interno della Commissione è
responsabile dell'audit interno dell'Agenzia. L'Agenzia si adopera inoltre per
ottenere una certificazione in materia di qualità e di sicurezza per i propri
procedimenti fondamentali, la quale deve applicarsi a partire dal 2014. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Precisare le misure di
prevenzione e tutela in vigore o previste.. L'Agenzia
è soggetta al controllo dell'Ufficio per la lotta antifrode. 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l'ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione………………………….…] || Diss./Non diss. ([14]) || di paesi EFTA[15] || di paesi candidati[16] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 1 || 02.0502.01 Agenzia del GNSS europeo (GSA) – Titoli 1 e 2 02.0502.02 Agenzia del GNSS europeo (GSA) – Titolo 3 || Diss. || SÌ || NO || NO || NO · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario
pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione…………….…………….…] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario || Non è richiesta la creazione di nuove linee di bilancio || || || || || 3.2. Incidenza prevista sulle
spese Prima di entrare nel merito della descrizione
dell'incidenza prevista nella presente proposta, è opportuno precisare che si
tratta in questa fase di una previsione provvisoria, poiché subordinata
all'adozione del prossimo quadro finanziario pluriennale 2014-2020[17] da parte dell'autorità di
bilancio. Peraltro talune ipotesi considerate per
l'elaborazione della presente scheda finanziaria potrebbero trovarsi
modificate. Il quadro della governance dei programmi e i compiti dell'Agenzia
che ne derivano non sono definiti nella presente proposta legislativa, bensì nel
regolamento GNSS, in fase di discussione al Parlamento europeo e al Consiglio.
Il fabbisogno di personale supplementare dell'Agenzia è il risultato dei nuovi
compiti che la proposta di regolamento GNSS le assegna. La Commissione si riserva pertanto il diritto
di modificare la propria proposta nel caso in cui venissero apportate modifiche
significative al finanziamento o al quadro di governance proposti nel testo del
futuro regolamento GNSS. In tal modo, qualora l'autorità di bilancio decidesse
di ridurre drasticamente il bilancio attribuito ai programmi, i compiti e il
personale assegnati dovrebbero essere riveduti. Similmente, se l'autorità di
bilancio decidesse di assegnare compiti supplementari all'Agenzia, il
fabbisogno in termini di personale andrebbe rivalutato. Ad esempio, il progetto
di relazione del Parlamento europeo riguardante la proposta di regolamento
relativo alla realizzazione e al funzionamento dei sistemi europei di
radionavigazione via satellite[18]
(relatore: M. Marinescu) stabilisce che l'Agenzia sia incaricata, oltre alle
attività che la Commissione le ha attribuito nella sua proposta di regolamento
GNSS, anche della gestione dei "centri d'eccellenza" miranti a
promuovere lo sviluppo e l'adozione delle applicazioni GNSS. 3.2.1. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero || Rubrica 1 – Crescita intelligente e inclusiva [Organismo]: <…….> || || || 2013[19][20] || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 2014-2020 Linea di bilancio 02.050201 Agenzia del GNSS europeo (GSA) – Titoli 1 e 2 || Impegni || (1) || 11,087[21] || 18,632 || 21,495 || 22,710 || 22,272 || 24,623 || 24,497 || 25,239 || 159,468 Pagamenti || (2) || 11,087 || 18,632 || 21,495 || 22,710 || 22,272 || 24,623 || 24,497 || 25,239 || 159,468 Linea di bilancio 02.050202 Agenzia del GNSS europeo (GSA) – Titolo 3 || Impegni || (1a) || 2,363 || 6,550 || 6,150 || 6,100 || 6,150 || 6,800 || 6,800 || 6,300 || 44,85 Pagamenti || (2a) || 2,363 || 6,550 || 6,150 || 6,100 || 6,150 || 6,800 || 6,800 || 6,300 || 44,85 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la GSA || Impegni || =1+1a -3a || 13,450 || 25,182 || 27,645 || 28,810 || 28,422 || 31,423 || 31,297 || 31,539 || 204,318 Pagamenti || =2+2a -3b || 13,450 || 25,182 || 27,645 || 28,810 || 28,422 || 31,423 || 31,297 || 31,539 || 204,318 Il bilancio dell'Agenzia per il 2014-2020 è
già stato integrato nella proposta della Commissione relativa al nuovo QFP
2014-2020. I nuovi compiti e i costi che ne derivano saranno finanziati grazie
ad una ridistribuzione in seno al programma GNSS, così come inizialmente
previsto per gli anni da 2013 a 2013. L'incidenza ammonterà a
117,1 milioni di euro e sarà così dettagliata:
Linea di bilancio 02.0501 Programmi europei di radionavigazione satellitare (EGNOS e GALILEO) || Impegni || (3a) || -1,750 || -13,482 || -15,645 || -16,610 || -16,022 || -18,723 || -18,297 || -18,339 || -117,118 || Pagamenti || (3b) || -1,750 || -13,482 || -15,645 || -16,610 || -16,022 || -18,723 || -18,297 || -18,339 || -117,118 TOTALE degli stanziamenti per la GSA nell'attuale QFP || Impegni || =1+1a +3a || || 11,700 || 12,000 || 12,200 || 12,400 || 12,700 || 13,000 || 13,200 || 87,200 Pagamenti || =2+2a +3b || || 11,700 || 12,000 || 12,200 || 12,400 || 12,700 || 13,000 || 13,200 || 87,200 Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative" Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE DG: <…….> || Risorse umane || || || || || || || || 0 Altre spese amministrative || || || || || || || || 0 TOTALE DG <…….> || Stanziamenti || || || || || || || || 0 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale degli impegni = Totale dei pagamenti) || || || || || || || || Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno N[22] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || || || || || || || || 0 Pagamenti || || || || || || || || 0 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti dell'agenzia GSA – ripartizione per obiettivo e per titolo Stanziamenti d'impegno in Mio EUR (al terzo decimale) || Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || || Anno 2020 || RISULTATI || Tipo || Costo medio || Numero || Costo totale || Numero || Costo totale || Numero || Costo totale || Numero || Costo totale || Numero || Costo totale || Numero || Costo totale || Numero || Costo totale || Numero || Costo totale || Obiettivo 1 – Accreditamento di sicurezza GNSS || || Titoli 1 e 2 || || || || 2,123 || || 2,749 || || 2,804 || || 2,762 || || 2,637 || || 2,878 || || 2,845 || || 2,912 || Titolo 3 || || || || 1,043 || || 1,400 || || 1,400 || || 1,400 || || 1,400 || || 1,400 || || 1,400 || || 1,400 || Totale parziale Obiettivo specifico 1 || || 3,166 || || 4,149 || || 4,204 || || 4,162 || || 4,037 || || 4,278 || || 4,245 || || 4,312 || Obiettivo 2 – Sviluppo del mercato e delle applicazioni, comprese la certificazione della qualità e la comunicazione sul GNSS || || Titoli 1 e 2 || || || || 1,415 || || 1,833 || || 1,869 || || 1,688 || || 1,612 || || 1,759 || || 1,739 || || 1,780 || Titolo 3 || || || || 664 || || 3,750 || || 3,250 || || 3,200 || || 3,250 || || 3,750 || || 3,750 || || 3,250 || Totale parziale Obiettivo specifico 2 || || 2,079 || || 5,583 || || 5,119 || || 4,888 || || 4,862 || || 5,509 || || 5,489 || || 5,030 || Obiettivo 3 - Funzionamento dei Galileo Security Monitoring Centres e sviluppo delle applicazioni PRS || || Titoli 1 e 2 || || 3,303 || || 5,193 || || 5,763 || || 6,138 || || 5,861 || || 6,396 || || 6,322 || || 6,472 || Titolo 3 || || 656 || || 1,400 || || 1,500 || || 1,500 || || 1,500 || || 1,650 || || 1,650 || || 1,650 || Totale parziale Obiettivo specifico 3 || || 3,959 || || 6,593 || || 7,263 || || 7,638 || || 7,361 || || 8,046 || || 7,972 || || 8,122 || Obiettivo 4 - Funzionamento dei sistemi GNSS || || Titoli 1 e 2 || || 1,750 || || 6,567 || || 8,878 || || 9,974 || || 10,110 || || 11,352 || || 11,379 || || 11,811 || Sostegno (appalti pubblici, finanze, RU, gestione del progetto e controllo, questioni giuridiche, comunicazione) || || Titoli 1 e 2 || || 2,496 || || 2,291 || || 2,181 || || 2,148 || || 2,051 || || 2,238 || || 2,213 || || 2,265 || COSTO TOTALE GSA || || 13,450 || || 25,182 || || 27,645 || || 28,810 || || 28,422 || || 31,423 || || 31,297 || || 31,539 || Il calcolo del bilancio dell'Agenzia per il
periodo compreso tra il 2013 e il 2020 si basa sulle seguenti ipotesi: –
il nuovo regolamento GNSS, attualmente all'esame
del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbe essere adottato in base a
quanto contenuto nella proposta della Commissione. Se così sarà, la gestione
della fase operativa di EGNOS dovrebbe essere trasferita all'Agenzia e quella
della fase operativa del programma Galileo dovrebbe essere delegata all'Agenzia
a partire dal 1° gennaio 2014. Per poter essere in grado di realizzare un
compito così importante, l'Agenzia dovrà essere dotata delle risorse umane e di
bilancio adeguate per condurre a buon fine le diverse tappe del programma. Le
esigenze poste dai programmi GNSS e dalla loro evoluzione dovrebbero comportare
l'espansione dell'Agenzia a ritmi particolarmente sostenuti sino al 2016 e più
misurati in seguito; –
la realizzazione dei Galileo Security Monitoring
Centres in Francia e nel Regno Unito è in corso di preparazione. Essi
dovrebbero diventare pienamente operativi tra il 2013 e il 2014, periodo entro
il quale inizieranno i test di convalida operativa che dureranno 24 mesi. Ciò
spiega la necessità di rafforzare l'organico con nuove assunzioni e di prevedere
alcuni costi puntuali nel 2014. La necessità di questi centri è stata
evidenziata in particolare durante i lavori approfonditi per la preparazione
dei servizi. I centri dovranno essere dotati di operatori qualificati
nell'utilizzo dei software e delle attrezzature a loro disposizione e che
avranno una conoscenza approfondita degli aspetti di sicurezza del sistema;
dovranno inoltre aver seguito una formazione sulla fase di attuazione e di
fornitura progressiva dei servizi. Dovranno in particolare soddisfare le
esigenze degli utilizzatori in materia di accesso al PRS (Public regulated
service). Saranno inoltre tenuti ad elaborare le procedure operative e ad
assicurare il follow-up e la gestione degli incidenti legati alla sicurezza
nell'intero sistema; –
sino al giugno 2017 l'insediamento dell'Agenzia a
Praga non comporterà alcuna spesa di affitto. Successivamente l'Agenzia dovrà
corrispondere alle autorità ceche le spese di affitto per un importo pari al
25% del valore commerciale dei locali occupati. È stata effettuata una stima
sulla base dei prezzi praticati nella città di Praga. L'Agenzia dovrà poi
sostenere le spese di affitto anche nelle altre sedi in cui effettuerà i suoi
lavori, come in Francia (Saint-Germain-en-Laye, Tolosa), nel Regno Unito (Swanwick)
e nei Paesi Bassi (ESTEC, Agenzia spaziale europea); –
il costo del personale dell'Agenzia è calcolato
sulla base dei costi medi della Commissione. Si prevede una rotazione
relativamente bassa del personale e l'entrata in servizio dei neo-assunti in
genere nel mese di aprile di ogni anno. Vengono altresì presi in considerazione
coefficienti correttori che tengono conto del costo della vita (quello di Praga
è inferiore del 15% a quello di Bruxelles, che a sua volta è inferiore del 16%
a quello della Francia); –
i costi sottoposti ad un tasso di inflazione annuo
stimato del 3% sono le retribuzioni, le spese di affitto, le spese relative
alle tecnologie dell'informazione e i servizi forniti dalla Commissione, nonché
i servizi di affrancatura e di telecomunicazioni. Gli altri costi calcolati non
hanno subito gli effetti dell'inflazione, il che rappresenta di fatto una
riduzione dei costi reali per l'Agenzia; –
le spese amministrative attuali sono state
calcolate sulla base dei costi effettivamente sostenuti nel 2011 e 2012, senza
aumenti dovuti all'inflazione; –
nel corso del 2012 e del 2013, le reti e le
attrezzature informatiche dell'Agenzia saranno integralmente rinnovate in
seguito al trasferimento della sede dell'Agenzia a Praga nel settembre 2012.
Tenendo conto del loro deprezzamento e del loro uso, queste attrezzature
dovrebbero essere rinnovate nel 2018, sia nella sede dell'Agenzia che nei Galileo
Security Monitoring Centres; –
durante il periodo compreso tra il 2014 e il 2020,
dovranno essere realizzate alcune delle attività di comunicazione più
significative, tra cui l'avvio dei servizi iniziali di Galileo nel 2014-2015 e
quello della fase di funzionamento a pieno ritmo di Galileo nel 2018-2019. Tali
importanti eventi comporteranno l'inclusione di maggiori segmenti di mercato
nelle campagne di comunicazione globale dell'Agenzia. Occorrerà inoltre
procedere ad una rifusione dei siti internet e degli strumenti di comunicazione
esistenti (compreso il miglioramento dei servizi di contenuto in tempo reale); –
i costi sono calcolati partendo dall'ipotesi che il
rafforzamento della separazione tra le attività legate all'accreditamento della
sicurezza e le altre attività dell'Agenzia non comporti la duplicazione dei
servizi amministrativi centrali. La seguente tabella presenta il bilancio
dettagliato dell'Agenzia per il periodo 2013-2020. 3.2.3. Incidenza prevista sulle
risorse umane e sul bilancio dell'Agenzia 3.2.3.1. Sintesi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti
amministrativi. –
þ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti
amministrativi, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE Funzionari (grado AD) || || || || || || || || || Funzionari (grado AST) || || || || || || || || || Agenti contrattuali || || 1,125 || 1,276 || 1,376 || 1,393 || 1,435 || 1,478 || 1,522 || 9,606 Agenti temporanei || || 9,768 || 11,081 || 13,071 || 12,960 || 13,550 || 14,061 || 14,599 || 89,090 Esperti nazionali distaccati || || || || || || || || || TOTALE || || 10,893 || 12,357 || 14,447 || 14,353 || 14,985 || 15,539 || 16,122 || 98,696 Le spese di personale sono calcolate sulla
base delle seguenti ipotesi fondamentali: - tasso di AT = tasso medio della
Commissione (95 000 EUR + inflazione); - tasso di AC = tasso medio della
Commissione (totale GFIII e GFIV = 40 000 EUR +
inflazione); - inflazione del 3% annuo; - riduzione del 3% delle spese del personale
in virtù della rotazione; - riduzione del 25% dei costi legati
all'assunzione di nuovo personale - entrata in servizio in media al
1° aprile; - spese di sistemazione conformemente allo
statuto del personale: indennità di prima sistemazione, indennità giornaliera
(unicamente tre mesi), spese di trasloco, spese di viaggio. Organico dell'Agenzia necessario per il
periodo 2013-2020 (in numero di persone) || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 Agenti temporanei || 77 || 97 || 109 || 117 || 121 || 123 || 124 || 125 END/AC || 17 || 25 || 29 || 31 || 31 || 31 || 31 || 31 TOTALE || 94 || 122 || 138 || 148 || 152 || 154 || 155 || 156 Organico dell'Agenzia per attività (in numero
di persone) || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 Personale direttamente assegnato al funzionamento dei sistemi GNSS || 20 || 43 || 57 || 65 || 69 || 71 || 72 || 73 Personale direttamente assegnato al GSMC || 28 || 34 || 37 || 40 || 40 || 40 || 40 || 40 Personale assegnato ai compiti specifici della GSA (compiti esistenti) || 46 || 45 || 44 || 43 || 43 || 43 || 43 || 43 TOTALE || 94 || 122 || 138 || 148 || 152 || 154 || 155 || 156 Organico dell'Agenzia per attività (in % sul
totale) || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 Percentuale del personale della GSA incaricato del funzionamento || 21 % || 35 % || 41 % || 44 % || 45 % || 46 % || 46 % || 47 % Percentuale del personale della GSA assegnato al GSMC || 30 % || 29 % || 27 % || 26 % || 26 % || 26 % || 26 % || 26 % Percentuale del personale della GSA assegnato ai compiti specifici della GSA (compiti esistenti) || 49 % || 36 % || 32 % || 30 % || 29 % || 28 % || 28 % || 27 % TOTALE || 100% || 100% || 100% || 100% || 100% || 100% || 100% || 100% Come precedentemente indicato, l'Agenzia sarà
incaricata dell'esecuzione di diversi compiti, di cui alcuni nuovi e altri che
corrispondono semplicemente al prolungamento delle attività già esistenti. È
stata applicata una riduzione del 5% del personale assegnato agli attuali
compiti dell'Agenzia e ciò ha comportato l'eliminazione di 3 ETP per
l'esecuzione di tali compiti, in ragione di 1 ETP per ciascuno degli anni 2014,
2015 e 2016. Il fabbisogno di personale dell'Agenzia è
stato valutato dalla Commissione previa consultazione dell'Agenzia e sulla base
di uno studio che illustrava nei dettagli tutte le attività da realizzare nel
quadro del funzionamento dei programmi[23]. Descrizione dei compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || 1. Accreditamento della sicurezza dei sistemi GNSS (compito specifico dell'Agenzia) 2. Gestione dei Galileo Security Monitoring Centres (compito specifico dell'Agenzia che, dopo la creazione dei primi posti nel 2012 e 2013, sarà ulteriormente rafforzato nel 2014 in particolare) 3. Sviluppo del mercato e delle applicazioni GNSS, comprese le tecnologie destinate agli utenti dei PRS (compito specifico dell'Agenzia, eventualmente completato da compiti delegati supplementari) 4. Comunicazioni GNSS (compito specifico dell'Agenzia) 5. Funzionamento dei sistemi GNSS (nuovo compito delegato dalla Commissione - il funzionamento di EGNOS rappresenta un trasferimento di competenze dalla Commissione all'Agenzia, mentre il funzionamento del sistema inerente al programma Galileo consiste nella delega della gestione del programma dalla Commissione all'Agenzia) Le attività da effettuare durante la fase operativa dei programmi sono state censite e strutturate in uno schema di ripartizione dei compiti. La responsabilità di tutte le attività operative verrà delegata all'Agenzia, che dovra assicurarne il coordinamento ma non necessariamente l'esecuzione. È opportuno osservare che la maggior parte di queste attività deriva dalla necessità di assicurare le operazioni di fornitura di servizi e che tali attività non rientrano nell'organizzazione esistente dei programmi. Nello schema di ripartizione dei compiti, tutte le attività operative possono essere suddivise secondo cinque linee principali: - La gestione dell'esecuzione dei programmi, che consiste principalmente: o nell'esporre dettagliatamente gli obiettivi prioritari fissati dalla Commissione, gli accordi internazionali e intergovernativi nonché le prescrizioni di sicurezza del sistema in un "Mission Requirement Document"; o nel controllare la pianificazione, i costi e i rischi dei programmi; o nell'assicurare la conclusione e il controllo a posteriori delle convenzioni e dei contratti necessari al funzionamento dei programmi. - L'ingegneria dei programmi, che consiste nel concepire le future evoluzioni in base al "Mission Requirement Document", nel coordinare i processi di normazione del sistema, nello sviluppare e convalidare le nuove infrastrutture (compresi i software), nel garantire l'ingegneria di missione e nel valutare le prestazioni del sistema. - Il capitolo relativo alle infrastrutture, nel quale rientrano le attività che consistono nella gestione del progetto infrastrutture, nell'assicurare l'ingegneria del sistema, nel creare le infrastrutture spaziali e terrestri e nell'applicare gli aggiornamenti del sistema. - La fase operativa e la fornitura di servizi che consistono nel gestire le attività di fornitura di servizi, nell'utilizzare le infrastrutture e nel verificare la corretta esecuzione delle operazioni. - L'utilizzo dei servizi grazie alla definizione e al mantenimento di una strategia commerciale, alla promozione dell'utilizzo e dell'adozione dei servizi, nonché al sostegno alla progettazione e allo sviluppo di nuove applicazioni. Personale esterno || Essenzialmente compiti di sostegno/amministrativi destinati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. A partire dal 2015 il personale esterno rappresenterà il 16 % dell'insieme dell'organico dell'Agenzia, situandosi in tal modo ad un livello modesto rispetto ai canoni corrispondenti delle agenzie e dell'Unione (tale percentuale è in effetti stimata al 25% per le agenzie dell'Unione che funzionano a pieno ritmo e ancora superiore in seno alla Commissione). La seguente tabella presenta l'organico
dettagliato dell'Agenzia per il periodo 2013-2020: Il personale supplementare necessario per il
funzionamento dei sistemi è essenzialmente destinato ad occupare posti di
livello AD, di cui meno del 10% assegnati a funzioni direttive (gradi da AD10 a
AD12). Gli altri posti saranno assegnati in ampia misura mediante assunzioni ai
livelli da AD6 a AD9, data la difficoltà ad assumere personale esperto e dotato
di competenze tecniche altamente specializzate. 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse
umane per la DG di riferimento –
þ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane. La proposta non comporta l'utilizzo di risorse
umane supplementari della Commissione; sono anzi previste riduzioni descritte
nel dettaglio al paragrafo 3.4. –
¨ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come
spiegato di seguito: 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
þ La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario
pluriennale attuale per l'anno 2013 e, per quanto concerne gli anni successivi,
con la proposta della Commissione di quadro finanziario per il 2014-2020. –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l'attivazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[24]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
þ La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di
terzi. –
La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento
indicato di seguito: 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
þ La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle
entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: –
¨ sulle risorse proprie –
¨ sulle entrate varie 3.4. Incidenza prevista sulle
risorse umane della Commissione Benché la presente scheda finanziaria si
concentri sulle conseguenze per l'Agenzia della delega di nuove responsabilità
in materia di gestione operativa dei programmi GNSS, è tuttavia utile
soffermarsi anche sull'incidenza che la futura governance dei programmi GNSS
potrebbe avere sulle risorse umane della Commissione. Come precedentemente esposto, i nuovi compiti
assegnati all'Agenzia sono, nella maggior parte dei casi, compiti che non hanno
equivalente nell'attuale organizzazione dei programmi GNSS. Infatti, se i
compiti connessi alla fase operativa di EGNOS saranno trasferiti dalla
Commissione all'Agenzia, quelli inerenti al funzionamento del sistema
risultante dal programma Galileo delegati all'Agenzia sono però compiti
totalmente nuovi in quanto il sistema non è ancora operativo. È per tale motivo
che Galileo ancora oggi non fornisce servizi e che il personale della
Commissione e dell'Agenzia ha concentrato i suoi sforzi sulla realizzazione
dell'infrastruttura. La transizione verso un'infrastruttura operativa e
l'inizio della fornitura dei servizi di importanza vitale nel senso letterale
della parola richiederanno attività completamente nuove e personale
supplementare. Mentre l'organico della Commissione e dell'Agenzia aumenterà
complessivamente del 31 %, il bilancio annuo medio gestito registrerà un
incremento del 103% tra i periodi 2007-2013 e 2014-2020. Durante alcuni anni e sino al completamento
della fase in questione, la Commissione continuerà ad essere responsabile della
realizzazione dell'infrastruttura Galileo e dovrà continuare ad affidare al suo
personale la supervisione di queste attività. Successivamente il ruolo della
Commissione si concentrerà sulla supervisione politica dei programmi. È per
questo che la Commissione propone di ritirare complessivamente 30 posti dalla
tabella dell'organico durante il periodo 2014-2020. Tale riduzione traduce in
particolare: 2)
il processo di trasferimento verso l'Agenzia delle
attività legate al funzionamento di EGNOS (la fase operativa del programma
Galileo costituisce un compito nuovo), che comporterà una riduzione del
personale GNSS della Commissione di 3 ETP (3,3%); 3)
il principio della riduzione degli effettivi deciso
dalla Commissione per le attività esistenti, che si tradurrà in una riduzione
supplementare di 12 ETP (13 %); 4)
il principio di una riduzione complementare degli
effettivi di 15 ETP in seguito ad una ridistribuzione interna alla Commissione. L'evoluzione del personale in seno alla
Commissione per i servizi GNSS è pertanto la seguente: Personale Commissione assegnato ai compiti GNSS || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Riduzione totale Riduzione || 0 || -3 || || || -3 || -4 || -5 || 0 || -15 TOTALE || 92 || 89 || 89 || 89 || 86 || 82 || 77 || 77 || La riduzione complementare di cui al
precedente punto 3) sarà distribuita in modo non lineare sul periodo di sette
anni. La riduzione di 30 posti è indipendente e va pertanto ad aggiungersi alla
riduzione orizzontale del 5% dell'organico della Commissione, prevista tra il
2013 e il 2017. Questi posti verranno completamente defalcati dalla tabella
dell'organico della Commissione. Riduzione complementare del personale della
Commissione || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Riduzione totale TOTALE Riduzione complementare nella Commissione || -2 || -3 || -3 || -2 || -2 || -2 || -1 || -15 Questo fabbisogno di risorse umane sarà
coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o
riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Tale riduzione viene applicata benché sia
mantenuta la responsabilità generale della Commissione per i programmi GNSS e
nonostante i numerosi nuovi compiti affidatile dal Consiglio e dal Parlamento
europeo (come constatato nel corso dei negoziati per il nuovo regolamento
GNSS), quali la definizione di una nuova politica relativa ai diritti di
proprietà intellettuale (DPI), l'evoluzione della missione e le severe
prescrizioni in materia di relazioni da presentare al comitato GNSS, al
Consiglio e al Parlamento europeo. La Commissione si adopererà per far fronte a
questi nuovi compiti grazie ad una ridistribuzione a livello interno. Più precisamente, il futuro ruolo della
Commissione potrebbe riassumersi nei sei gruppi di attività seguenti: –
contribuire agli obiettivi strategici più ampi
dell'UE: lo scopo è promuovere l'inclusione delle tecnologie GNSS in diversi
campi di ricerca e la loro integrazione nelle iniziative strategiche settoriali
riguardanti, ad esempio, le modalità di trasporto, l'agricoltura, la mobilità
delle persone, la sincronizzazione o l'energia; tutto ciò al fine di garantire
che le politiche dell'UE in questi settori sfruttino al meglio il potenziale di
innovazione e il valore aggiunto dei sistemi europei di radionavigazione
satellitare; –
definire e modulare gli obiettivi di alto livello
dei programmi allo scopo di rispecchiare le esigenze politiche e le necessità
di altri settori e utenti; trasformare tali esigenze e necessità in una
strategia e prescrizioni tecniche; –
definire e adattare le condizioni di attuazione. In
conformità degli obiettivi strategici della Commissione relativamente ai
programmi, occorre definire le misure necessarie alla loro attuazione, come le
convenzioni di delega, precisare gli accordi di messa a disposizione dei siti
ed elaborare norme adeguate. La Commissione rimane inoltre responsabile della
sicurezza dei sistemi. Deve pertanto definire i requisiti di sicurezza ed
assicurare il coordinamento per tutte le questioni inerenti alla sicurezza; –
definire e sviluppare le politiche legate al GNSS,
creare il quadro normativo e internazionale idonei alla realizzazione degli
obiettivi dei programmi GNSS. Nell'ambito dei lavori sul quadro normativo dei
programmi GNSS la Commissione analizzerà la questione della sicurezza degli
utilizzatori GNSS, valuterà la vulnerabilità dei sistemi e dispositivi di
radionavigazione via satellite e proporrà misure di compensazione, curerà
l'armonizzazione dei servizi europei di radionavigazione, aumenterà la
stabilità per consentire all'industria di pianificare i futuri investimenti e
potenzierà la sicurezza (ad esempio tramite l'applicazione di misure volte a ridurre
la dipendenza nei confronti del GPS). In campo internazionale, la Commissione
preparerà e negozierà accordi internazionali e si coordinerà con le competenti
sedi internazionali per garantire la compatibilità e l'interoperatività con
altri sistemi GNSS; –
seguire l'attuazione dei programmi. Benché la
Commissione non assuma la responsabilità della gestione operativa dei
programmi, essa conserverà la responsabilità generale del loro corretto
svolgimento e dovrà rendere conto di qualunque costo supplementare o ritardo
nel rispetto delle scadenze. È pertanto cruciale che la Commissione segua da
vicino l'attuazione dei programmi da parte dell'Agenzia spaziale europea (per
il completamento della fase realizzativa) e dell'Agenzia del GNSS europeo (per
la fase operativa). Gli Stati membri e il Parlamento europeo hanno anch'essi
proposto che il progetto di regolamento GNSS, attualmente sottoposto alla
procedura di codecisione, contenga prescrizioni molto rigorose per quanto
riguarda l'invio delle relazioni. La Commissione si occuperà infine della
preparazione, presentazione e diffusione di tali relazioni al comitato GNSS ed
in particolare all'autorità di bilancio; –
gestire i rapporti con le parti interessate,
fornendo loro informazioni aggiornate, costruttive, coerenti e utili sullo
stato di avanzamento dei programmi EGNOS e Galileo, nonché elaborando relazioni
periodiche di livello professionale per referenti interni ed esterni. [1] GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1. [2] GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11. [3] COM(2011) 814 definitivo. [4] GU C […] del […], pag. […]. [5] GU C […] del […], pag. […]. [6] GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1. [7] GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11. [8] GU L xxx del xxx 2013, pag. xxx [Si noti che, fintanto
che non saranno stati adottati né il regolamento in questione né quello che
istituisce il futuro quadro finanziario pluriennale, lo spettro dei compiti
affidati all'Agenzia del GNSS europeo e le dotazioni di bilancio assegnate di
conseguenza non possono essere considerati definitivi]. [9] ABM: Activity-Based Management (gestione per
attività) - ABB: Activity-Based Budgeting (bilancio per attività). [10] A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b),
del regolamento finanziario. [11] COM(2011) 814 definitivo. [12] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html. [13] A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario. [14] Diss = Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti
non dissociati. [15] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [16] Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali
dei Balcani occidentali. [17] "Un bilancio per la strategia Europa 2020", COM(2011)
500. [18] PE489.561v02-00 [19] Questo importo differisce dalla dotazione di bilancio
concessa all'Agenzia per l'anno 2013 in quanto tiene conto del finanziamento di
20 posti supplementari nel 2013 in seguito ad una ridistribuzione all'interno
dei programmi GNSS. La Commissione presenterà una proposta all'autorità di
bilancio nel corso del 2013. [20] Al suddetto importo si aggiungono il saldo del conto
economico (0,709) e il contributo dei paesi terzi (0,325). Il totale degli
stanziamenti disponibili ammonta pertanto a 14,484 per l'anno 2013. [21] Tale importo comprende 1,75 per il finanziamento di 20
posti supplementari nel 2013. La stima presa in considerazione consiste in 6
mesi di retribuzione per l'anno 2013, considerato il tempo necessario per la
copertura dei 20 nuovi posti. [22] L'anno N è l'anno in cui inizia ad essere attuata la
proposta/iniziativa. [23] Tale studio è stato condotto dalla società di consulenza
Roland Berger nel 2011 per EGNOS e nel 2012 per Galileo. Ne è conseguita
l'elaborazione di uno schema di ripartizione dei compiti necessari ad
assicurare il funzionamento dei sistemi, compreso il personale indispensabile
per l'esecuzione di tali compiti. Una sintesi è stata inserita nella tabella
che descrive i compiti da svolgere. [24] Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.