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Document 52013IP0222

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 sulle future proposte legislative sull'UEM: risposta alle comunicazioni della Commissione (2013/2609(RSP))

GU C 55 del 12.2.2016, p. 79–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 55/79


P7_TA(2013)0222

Future proposte legislative sull'UEM

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 sulle future proposte legislative sull'UEM: risposta alle comunicazioni della Commissione (2013/2609(RSP))

(2016/C 055/11)

Il Parlamento europeo,

viste le comunicazioni della Commissione dal titolo «Coordinamento ex ante delle grandi riforme di politica economica previste» (COM (2013)0166) e «Creazione di uno strumento di convergenza e di competitività»(COM (2013)0165),

vista l'interrogazione alla Commissione sulle future proposte legislative sull'UEM (O-000060/2013 — B7-0204/2013),

visto il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria del 2 marzo 2012, in prosieguo «patto di bilancio»,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2012,

visto il piano della Commissione per un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita del 28 novembre 2012,

vista la relazione del Presidente del Consiglio europeo dal titolo «Verso un'autentica Unione economica e monetaria» del 5 dicembre 2012,

vista la sua risoluzione del 20 novembre 2012 recante raccomandazioni alla Commissione sulla relazione dei presidenti del Consiglio europeo, della Commissione europea, della Banca centrale europea e dell'Eurogruppo dal titolo «Verso un'autentica Unione economica e monetaria» (1), in prosieguo «relazione Thyssen»,

vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2010 recante raccomandazioni alla Commissione sul miglioramento della governance economica e del quadro di stabilità dell'Unione, in particolare nell'area dell'euro (2) in prosieguo «relazione Feio»,

visti il regolamento (UE) n. 1176/2011 e il regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, in prosieguo «six-pack»,

vista la sua risoluzione del 1o dicembre 2011 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche (3),

visti il regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro e il regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria, in prosieguo «two-pack»,

vista la dichiarazione congiunta rilasciata in data 20 febbraio 2013 dal Presidente Barroso e dal Vicepresidente Rehn in occasione dell'accordo raggiunto dal trilogo in merito alla normativa del «two-pack» sulla governance economica nella zona euro (riferimento MEMO/13/126),

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che, in base all'articolo 11 del patto di bilancio, gli Stati membri firmatari «assicurano di discutere ex ante e, ove appropriato, coordinare tra loro tutte le grandi riforme di politica economica che intendono intraprendere»; che, secondo lo stesso articolo, «a tale coordinamento partecipano le istituzioni dell'Unione europea in conformità del diritto dell'Unione europea»;

B.

considerando che, a norma dell'articolo 16 del patto di bilancio, è opportuno incorporare il contenuto del trattato nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea al più tardi entro 5 anni, «sulla base di una valutazione dell'esperienza maturata in sede di attuazione», e che le comunicazioni della Commissione COM(2013)0165 e COM(2013)0166, come pure le proposte legislative attese quale seguito, possono essere considerate dei passi in tale direzione;

C.

considerando che già nella relazione Feio del 2010 il Parlamento raccomanda di «istituire procedure specifiche e l'obbligo, per gli Stati membri, in particolare quelli dell'area euro, di informarsi reciprocamente e di informare la Commissione prima di adottare decisioni di politica economica con prevedibili e significativi effetti di ricaduta che possano compromettere il corretto funzionamento del mercato interno e dell'Unione economica e monetaria (UEM)»;

D.

considerando che la dichiarazione che accompagna il two-pack caldeggia la creazione di un quadro di sorveglianza e controllo economico e di bilancio notevolmente potenziato, l'ulteriore sviluppo di una capacità fiscale europea per la tempestiva attuazione di riforme strutturali che rafforzino la crescita sostenibile, a sostegno del principio secondo cui i passi verso una maggiore responsabilità e un'accresciuta disciplina economica vanno associati ad una maggiore solidarietà, nonché la maggiore integrazione del processo decisionale in settori strategici quali il fisco e i mercati del lavoro come importante strumento di solidarietà; che detta dichiarazione pone l'accento sul principio secondo cui i progressi verso un rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche devono andare di pari passo con una maggiore solidarietà;

E.

considerando il paragrafo 11 della relazione Thyssen sottolinea che «un'autentica UEM» non può limitarsi a un sistema di regole ma impone una maggiore capacità di bilancio sulla base di specifiche risorse proprie;

F.

considerando che la relazione Thyssen osserva che statistiche europee di alta qualità e affidabili svolgono un ruolo essenziale al centro della nuova governance economica e delle sue principali prerogative decisionali, che occorre salvaguardare, quale precondizione, l'effettiva indipendenza del sistema statistico europeo sia a livello nazionale che europeo, e che la progressiva applicazione uniforme di principi di contabilità pubblica in tutti gli Stati membri costituirà un complemento essenziale all'estensione dei poteri esecutivi della Commissione nella verifica della qualità delle fonti nazionali utilizzate per determinare le cifre del debito e del deficit in seno a un'unione di bilancio a pieno titolo;

Valutazione generale delle comunicazioni della Commissione

1.

riconosce gli sforzi profusi dalla Commissione al fine di compiere ulteriori progressi in materia di governance macroeconomica dell'Unione, sulla base del six-pack e del two-pack; sottolinea tuttavia che la piena attuazione del nuovo quadro deve avere la precedenza su qualsiasi nuova proposta;

2.

precisa che la creazione di un meccanismo di applicazione basato su incentivi e volto ad accrescere la solidarietà, la coesione e la competitività deve essere accompagnata da ulteriori livelli di coordinamento delle politiche economiche, come affermato nella dichiarazione della Commissione che accompagna il «two-pack», onde rispettare il principio secondo cui «i passi verso una maggiore responsabilità e un'accresciuta disciplina economica vanno associati ad una maggiore solidarietà»;

3.

sottolinea che qualsiasi altra proposta deve offrire un preciso valore aggiunto rispetto agli strumenti esistenti, come ad esempio quelli nell'ambito della politica di coesione;

4.

pone l'accento sul fatto che gli sforzi di coordinamento non devono offuscare le rispettive responsabilità dei diversi livelli decisionali;

5.

ribadisce che la governance nell'Unione europea non deve violare le prerogative del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, specialmente quando è previsto un trasferimento di sovranità; sottolinea che una legittimità e una responsabilità autentiche presuppongono decisioni democratiche e devono essere garantite a livello nazionale e unionale, rispettivamente da parte dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo; rammenta il principio contenuto nelle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2012, secondo cui «in tutto il processo l'obiettivo generale resta quello di assicurare la legittimità e la responsabilità democratiche al livello in cui sono prese e attuate le decisioni»; sottolinea che i meccanismi di coordinamento ex ante nonché gli strumenti di convergenza e di competitività dovrebbero applicarsi a tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, con la possibilità per gli altri Stati membri di aderirvi su base permanente; invita la Commissione a prevedere la convalida obbligatoria in questione da parte dei parlamenti nazionali nelle prossime proposte legislative nonché a garantire un maggiore coinvolgimento delle parti sociali nel coordinamento economico;

6.

è del parere che le comunicazioni non siano state pubblicate nel momento più opportuno; invita la Commissione a presentare una proposta relativa all'adozione di un codice di convergenza nell'ambito del semestre europeo che si basi sulla strategia UE 2020 e includa un solido pilastro sociale;

7.

ribadisce che la Commissione deve tenere pienamente conto del ruolo di colegislatore del Parlamento; esprime delusione per il fatto che le recenti comunicazioni sull'UEM non riflettono la posizione adottata dal Parlamento in sede di negoziati sull'approfondimento dell'UEM e prevedono solo un controllo parlamentare estremamente limitato attraverso la proposta di una struttura di dialogo; sottolinea che il Parlamento è un'autorità legislativa e di bilancio quanto il Consiglio;

8.

esprime delusione per il fatto che le aree di intervento interessate dalle comunicazioni sono principalmente incentrate sulla competitività dei prezzi e non contemplano la questione dell'evasione sociale o le dimensioni sociale e occupazionale;

9.

sottolinea la necessità che le proposte legislative afferenti alle due comunicazioni seguano la procedura legislativa ordinaria;

Coordinamento ex ante dei piani relativi alle grandi riforme delle politiche economiche

10.

è del parere che il coordinamento formale ex ante delle riforme della politica economica a livello di UE sia importante e debba essere rafforzato sulla base del metodo comunitario, e che debba riguardare le principali riforme economiche nazionali previste nei programmi di riforma degli Stati, ove caratterizzate da potenziali effetti di ricaduta dimostrabili; ritiene che qualunque coordinamento ex ante nell'ambito in questione debba essere adattato agli strumenti del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche di cui all'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 1175/2011 e, ove necessario, debba essere configurato in abbinamento a nuovi strumenti basati su solidarietà e incentivi;

11.

è del parere che una più profonda integrazione del coordinamento ex ante e dei processi decisionali nei settori di intervento a livello di Unione debba beneficiare di un solido fondamento, costituito da statistiche ufficiali, e, in particolare, che l'ulteriore coordinamento di bilancio all'interno dell'Unione presupponga la disponibilità di dati consolidati sui bilanci pubblici della stessa Unione e degli Stati membri nonché degli enti locali e regionali; ritiene quindi che la Commissione debba inserire la predisposizione di tali dati consolidati nelle prossime proposte legislative;

12.

deplora la formulazione vaga e le definizioni eccessivamente imprecise che caratterizzano alcuni dei filtri proposti per le grandi riforme delle politiche economiche, ad esempio per quanto concerne le «considerazioni di economia politica»; chiede l'aggiunta di nuovi filtri specifici, sulla base degli strumenti del semestre europeo e della strategia UE 2020, al fine di individuare le riforme chiave tenendo conto delle specificità nazionali e nel rispetto della sussidiarietà;

13.

sottolinea che i meccanismi da introdurre per il coordinamento ex ante dovrebbero applicarsi alla totalità degli Stati membri dell'area dell'euro nonché essere aperti a tutti gli Stati membri dell'Unione, tenendo altresì conto della maggiore interdipendenza tra gli Stati membri dell'area dell'euro; è del parere che gli Stati membri inclusi nel programma debbano avere la facoltà di partecipare su base volontaria;

14.

chiede che i piani di riforma siano trasparenti e inclusivi e che siano resi pubblici; auspica inoltre un dialogo sociale che coinvolga le parti interessate della società affinché svolgano un ruolo centrale ed esplicito nelle discussioni sul coordinamento ex ante;

15.

invita a configurare in maniera diligente il processo di informazione della Commissione e auspica che quest'ultima abbia la possibilità di formulare osservazioni sulle riforme in programma in anticipo rispetto alla relativa adozione finale;

16.

chiede che il nuovo strumento di coordinamento in esame sia integrato nel processo del semestre europeo e che al Parlamento europeo sia attribuita la facoltà di intervenire a garanzia della responsabilità democratica;

17.

sottolinea la necessità che il coordinamento ex ante sia attento a non soffocare gli sforzi di riforma nazionali, garantendo però che le riforme non siano ritardate, a meno che le relative ripercussioni non siano così rilevanti da giustificare una rivalutazione delle riforme stesse;

Introduzione di uno strumento di convergenza e di competitività

18.

è del parere che qualunque proposta relativa a un nuovo strumento di convergenza e di competitività debba essere basata sulla condizionalità, la solidarietà e la convergenza; ritiene che un simile strumento debba essere lanciato soltanto a seguito dell'individuazione, sulla base di una valutazione della coerenza tra il codice di convergenza e i piani di attuazione nazionali, degli squilibri sociali e delle esigenze in termini di grandi riforme strutturali a lungo termine favorevoli a una crescita sostenibile, con l'opportuno coinvolgimento formale del Parlamento europeo, del Consiglio e dei parlamenti nazionali;

19.

sottolinea che il nuovo strumento di convergenza e di competitività da introdurre dovrebbe essere applicato alla totalità degli Stati membri dell'area dell'euro nonché essere aperto a tutti gli Stati membri dell'Unione, tenendo altresì conto della maggiore interdipendenza tra gli Stati membri dell'area dell'euro; è del parere che gli Stati membri inclusi nel programma debbano avere la facoltà di partecipare su base volontaria;

20.

è del parere che sia estremamente importante garantire che il nuovo strumento in questione sia adottato secondo la procedura legislativa ordinaria, sia basato sul metodo comunitario e preveda un adeguato controllo da parte del Parlamento europeo attraverso la possibilità di approvare i pertinenti stanziamenti di bilancio caso per caso;

21.

sottolinea la necessità che relazioni annuali sull'attuazione dei piani nazionali e il controllo sulla stessa siano basati su un semestre europeo rafforzato, senza pregiudizio per il controllo di bilancio dell'UE;

22.

è del parere che lo strumento di convergenza e di competitività debba veicolare una maggiore capacità di bilancio ed essere orientato a un sostegno condizionato per le riforme strutturali, allo scopo di potenziare la competitività, la crescita e la coesione sociale, garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, nonché affrontare gli squilibri e le divergenze strutturali; ritiene che gli strumenti in questione rappresentino elementi costitutivi in un'ottica di autentica capacità fiscale;

23.

sottolinea che tale capacità di bilancio è potenzialmente in grado di avvantaggiare, com'è ovvio, soltanto gli Stati che a essa contribuiscono;

24.

esprime delusione per il fatto che le comunicazioni, attraverso la previsione di contratti tra l'UE e gli Stati membri, ledono il principio dell'ordinamento giuridico unico europeo; è del parere che l'espressione «accordi contrattuali» sia inappropriata, dal momento che il meccanismo previsto dalle comunicazioni non può essere propriamente definito «contratto» di diritto pubblico o privato e rappresenta piuttosto un meccanismo di applicazione del coordinamento delle politiche economiche basato su incentivi;

25.

sottolinea che i piani di riforma devono essere configurati dagli Stati membri, con l'opportuno coinvolgimento dei rispettivi parlamenti nazionali secondo quanto previsto dalle disposizioni costituzionali interne nonché in collaborazione con la Commissione, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà e della necessità di lasciare un adeguato margine di intervento per l'attuazione nazionale e i processi democratici all'interno di ciascuno Stato membro;

26.

fa notare che i possibili effetti negativi a breve termine legati all'attuazione di riforme strutturali, con particolare riferimento alle difficoltà sociali e politiche, potrebbero essere mitigati e più agevolmente accettati dai cittadini in presenza di un meccanismo di incentivi a sostegno delle riforme stesse; afferma inoltre che il citato meccanismo dovrebbe essere finanziato mediante un nuovo strumento, attivato e amministrato applicando il metodo comunitario in quanto parte integrante del bilancio dell'UE, che tuttavia esuli dai massimali del QFP in modo da garantire il piano coinvolgimento del Parlamento europeo nella sua veste di autorità legislativa e di bilancio;

27.

dichiara che le misure adottate non dovrebbero avere un impatto negativo sull'inclusione sociale, sui diritti dei lavoratori, sull'assistenza sanitaria e su altre questioni sociali, nemmeno nel breve termine;

28.

sottolinea che lo strumento dovrebbe evitare problemi legati all'azzardo morale; è del parere che, a tale scopo, la Commissione debba assicurarsi che le riforme non siano ritardate fino al raggiungimento dell'ammissibilità al sostegno finanziario e che lo strumento non fornisca incentivi a riforme che sarebbero state attuate anche in assenza di un sostegno dell'Unione;

29.

pone l'accento sulla necessità di evitare sovrapposizioni tra lo strumento e la politica di coesione;

o

o o

30.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2012)0430.

(2)  GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 41.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2011)0542.


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