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Document 52013DC0006
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the implementation of the EU waste legislation Directive 2006/12/EC on waste, Directive 91/689/EEC on hazardous waste, Directive 75/439/EEC on waste oils, Directive 86/278/EEC on sewage sludge, Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste, Directive 1999/31/EC on the landfill of waste, and Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment for the period 2007 - 2009
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI sull’attuazione della legislazione UE relativa ai rifiuti Direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti, direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, direttiva 75/439/CEE concernente gli oli usati, direttiva 86/278/CEE concernente i fanghi di depurazione, direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche per il periodo 2007 - 2009
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI sull’attuazione della legislazione UE relativa ai rifiuti Direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti, direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, direttiva 75/439/CEE concernente gli oli usati, direttiva 86/278/CEE concernente i fanghi di depurazione, direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche per il periodo 2007 - 2009
/* COM/2013/06 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI sull’attuazione della legislazione UE relativa ai rifiuti Direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti, direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, direttiva 75/439/CEE concernente gli oli usati, direttiva 86/278/CEE concernente i fanghi di depurazione, direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche per il periodo 2007 - 2009 /* COM/2013/06 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO
DELLE REGIONI sull’attuazione della legislazione UE
relativa ai rifiuti Direttiva 2006/12/CE relativa ai
rifiuti,
direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi,
direttiva 75/439/CEE concernente gli oli usati,
direttiva 86/278/CEE concernente i fanghi di depurazione,
direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio,
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e
direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
per il periodo 2007 - 2009 1. Introduzione La presente relazione ha lo scopo di informare
in merito all’attuazione della legislazione UE relativa ai rifiuti nel periodo 2007-2009.
La relazione riguarda le direttive 2006/12/CE relativa ai rifiuti, 91/689/CEE
relativa ai rifiuti pericolosi, 75/439/CEE concernente gli oli usati, 86/278/CEE
sui fanghi di depurazione, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di
imballaggio, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, 2002/96/CE sui
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’attuazione del
regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, della
direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie
estrattive e della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso sarà
oggetto di relazioni separate. La relazione si basa sulle informazioni
comunicate dagli Stati membri. Relazioni dettagliate su ciascuna direttiva sono
disponibili all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/environment/waste/reporting/index.htm. Le direttive 2006/12/CE relativa ai rifiuti, 91/689/CE
relativa ai rifiuti pericolosi e 75/439/CEE concernente gli oli usati sono
state abrogate, con effetto dal 12 dicembre 2010, dalla direttiva
riveduta 2008/98/CE relativa ai rifiuti, che ne incorpora le principali
disposizioni; pertanto, la presente relazione è l’ultima riguardante l’attuazione
delle suddette direttive. Per la direttiva 2008/98/CE[1] è stato
definito un nuovo questionario sull’attuazione. Una panoramica dei cambiamenti
intervenuti nell’acquis relativo ai rifiuti è riportata nella figura 1
dell’allegato della presente relazione. 2. Puntualità e qualità delle relazioni Nel periodo 2007-2009, quasi tutti gli Stati
membri hanno assolto i propri obblighi di comunicazione delle informazioni[2];
tuttavia, esistono ancora margini di miglioramento: le relazioni di quattro
Stati membri non sono state trasmesse nei termini stabiliti; in qualche caso
mancava la risposta ad alcune domande e le informazioni fornite non sono sempre
risultate complete. Riguardo ai dati annuali sul riciclaggio e
recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e sui
rifiuti di imballaggio, la maggior parte degli Stati membri ha fatto
riferimento alle relazioni annuali trasmesse a Eurostat. Per la maggior parte
degli Stati membri, non si è potuto disporre di dati per il 2009 (ma nel caso
dei RAEE questo rispecchia i requisiti in materia di presentazione delle
informazioni). Per i RAEE e gli imballaggi, si è potuto disporre di una serie
completa di dati per il 2007 e il 2008 per i tassi generali di riciclaggio e
recupero e per i tassi di riciclaggio e raccolta relativi a flussi specifici di
materiali o rifiuti. La qualità delle relazioni e delle
informazioni fornite è molto eterogenea. La maggior parte degli Stati membri ha
fornito risposte poco chiare. Benché in certi casi tale mancanza di chiarezza possa
attribuirsi alla formulazione alquanto oscura di alcune domande dei questionari
sull’attuazione, le risposte degli Stati membri sono apparse ripetutamente
vaghe, ad esempio con frequenti riferimenti alla legislazione nazionale sprovvisti
di ulteriori precisazioni, anche quando erano esplicitamente richieste
spiegazioni o informazioni sulle esperienze maturate. 3. Direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti
(direttiva quadro sui rifiuti) Questa direttiva, ora abrogata e sostituita
dalla direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, stabilisce gli obblighi, le
definizioni e i principi fondamentali in materia di gestione dei rifiuti nell’UE.
Adottata nel 1975 e riveduta in maniera sostanziale nel 1991, la direttiva 2006/12/CE
(di seguito “direttiva quadro sui rifiuti del 2006”) è la versione codificata
di una direttiva precedente (75/442/CEE) ed è stata più volte modificata. È il
documento di riferimento per il periodo 2007 - 2009 a cui si riferisce la
presente relazione. La direttiva quadro sui rifiuti del 2006 ha
introdotto definizioni cruciali in materia di gestione dei rifiuti (tra cui ad
esempio la definizione di “rifiuto”), ha obbligato gli Stati membri a creare
reti adeguate di impianti per lo smaltimento dei rifiuti e ha introdotto una
gerarchia di gestione dei rifiuti in tre livelli, anteponendo la prevenzione al
recupero e collocando l’opzione dello smaltimento in fondo alla scala. La
direttiva ha imposto agli Stati membri l’obbligo di garantire il recupero o lo
smaltimento dei rifiuti con modalità che non mettano a repentaglio la salute
umana e l’ambiente e ha vietato l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento
incontrollato dei rifiuti. Ha imposto inoltre agli Stati membri l’elaborazione
di piani nazionali di gestione dei rifiuti e introdotto l’obbligo di ottenere
un’autorizzazione per la gestione dei rifiuti. Tutti gli Stati membri che hanno presentato
una relazione hanno indicato di avere recepito tale direttiva nell’ordinamento
giuridico nazionale e di rispettarne le prescrizioni fondamentali, comprese l’istituzione
di uno o più piani nazionali di gestione dei rifiuti e l’attuazione di misure
volte ad assicurare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti. Inoltre,
tutti gli Stati membri che hanno presentato una relazione hanno confermato il
rispetto delle disposizioni stabilite dalla direttiva quadro sui rifiuti del 2006
in materia di obbligo di autorizzazione e compilazione di un registro. Tuttavia, è emersa una carenza importante nell’applicazione
della legislazione UE in materia di rifiuti. Tale carenza riguarda le opzioni
scelte per il trattamento dei rifiuti. Le statistiche indicano che molti Stati
membri dipendevano ancora in larga misura dallo smaltimento in discarica dei
rifiuti domestici. Questa situazione è in contrasto con il principio della
gerarchia di gestione dei rifiuti su cui insiste l’articolo 3, paragrafo 1,
della direttiva quadro sui rifiuti del 2006 e contraddice in modo ancora più
marcato le prescrizioni della direttiva quadro sui rifiuti riveduta, che
introduce una gerarchia di gestione dei rifiuti articolata in cinque livelli.
Nel 2009, i metodi di trattamento impiegati per i rifiuti urbani sono risultati
molto diversi nei vari Stati membri: si va da un ricorso estremamente elevato
allo smaltimento in discarica (Bulgaria, Romania, Malta, Lituania e Lettonia
hanno interrato oltre il 90% dei propri rifiuti) a un utilizzo di questa
opzione inferiore al 5% (Belgio, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Austria
e Svezia). La percentuale di riciclaggio (compreso il compostaggio[3]) più
elevata è stata raggiunta in Austria (70%), seguita da Germania (66%), Belgio e
Paesi Bassi (60%) e Svezia (55%), mentre il maggiore ricorso all’incenerimento
(senza distinzione tra incenerimento con e senza recupero di energia) è stato
registrato in Svezia, Danimarca, Paesi Bassi, Lussemburgo, Belgio,
Germania e Francia. Queste differenze significative sono dovute in parte al
fatto che gli Stati membri entrati nell’UE dopo il 2004 hanno attuato la
legislazione sui rifiuti solamente in tempi recenti: sarà quindi necessario monitorare
attentamente i progressi in questi paesi, in quanto tali progressi
costituiscono il principale indicatore di efficacia delle rispettive politiche
di gestione dei rifiuti. Anche alcuni dei vecchi Stati membri, tuttavia, hanno
evidenziato livelli di efficienza uniformemente bassi (ad esempio la Grecia con
l’82% di smaltimento in discarica, il Portogallo con solo il 20% di
riciclaggio). In questi paesi si dovrebbero incoraggiare i progressi mediante
consigli mirati e ricorrendo ai finanziamenti dei Fondi strutturali e di
coesione. Rispetto al periodo oggetto della relazione
precedente si sono osservati dei progressi nella gestione dei rifiuti urbani;
tali progressi si spiegano verosimilmente con il miglioramento delle
infrastrutture per la gestione dei rifiuti create nel corso degli ultimi anni.
Anche l’attuazione delle direttive UE riguardanti flussi specifici di rifiuti
(quali la direttiva sugli imballaggi, la direttiva RAEE o la direttiva sulle
pile) e le misure volte al conseguimento degli obiettivi in esse stabiliti
hanno avuto un ruolo importante: le infrastrutture, i sistemi di raccolta, le
campagne di informazione e gli altri elementi realizzati per rispettare i
requisiti di tali direttive hanno infatti contribuito a un miglioramento
generale della gestione dei rifiuti. Ciò nonostante, se si considera che l’UE
si è posta l’obiettivo di procedere verso una società europea del riciclaggio,
come sottolinea la direttiva quadro riveduta 2008/98/CE sui rifiuti, i dati
complessivi sulla gestione dei rifiuti in generale e dei rifiuti urbani in
particolare rimangono insoddisfacenti. Sussistono ampie possibilità di
riciclaggio ancora da sfruttare, con la conseguenza che oltre la metà delle
risorse esistenti è bloccata in rifiuti inutilizzati, ed è necessario
impegnarsi immediatamente per accelerare l’introduzione di sistemi moderni di
gestione dei rifiuti che garantiscano un uso efficiente delle risorse. 4. Direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti
pericolosi La direttiva sui rifiuti pericolosi, ora
abrogata e ripresa nelle disposizioni essenziali nella direttiva 2008/98/CE sui
rifiuti, ha introdotto una definizione uniforme di rifiuti pericolosi e ne ha
assicurato una gestione rispettosa dell’ambiente. Essa ha assoggettato la
gestione di rifiuti pericolosi a una serie di controlli, oltre a quelli
previsti dalla direttiva quadro sui rifiuti del 2006, tra cui il divieto di
mescolare i rifiuti pericolosi con rifiuti di altra natura, l’obbligo di
rintracciabilità e la notifica alla Commissione dei rifiuti che presentano
caratteristiche di pericolosità pur non essendo classificati come pericolosi. Tutti gli Stati membri che hanno presentato
una relazione hanno recepito le disposizioni della direttiva sui rifiuti
pericolosi nella legislazione nazionale, ma non sempre le informazioni fornite
nelle relazioni sono risultate precise ed esaustive. In particolare, permangono
preoccupazioni sull’applicazione del divieto di mescolare i rifiuti e sulle
relative deroghe. Allo stesso modo, sussistono dubbi circa le ispezioni basate
su casi specifici e su denunce: non è certo che le ispezioni riferite da alcuni
Stati membri siano state sufficienti ad assicurare il rispetto dell’obbligo di
ispezioni periodiche adeguate. Inoltre, non sempre si capisce se gli obblighi
di ispezione e trasmissione delle informazioni siano stati effettivamente
applicati ai produttori di rifiuti pericolosi o in generale agli stabilimenti o
imprese che si occupano della gestione dei rifiuti. 5. Direttiva 75/439/CEE concernente l’eliminazione
degli oli usati Anche la direttiva sugli oli usati è stata
abrogata il 12 dicembre 2010; gli oli usati sono ora disciplinati dalla
direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. Tutti gli Stati membri hanno recepito la
direttiva sugli oli usati nella legislazione nazionale. La valutazione delle
relazioni presentate dagli Stati membri ha permesso di appurare che sono stati
creati meccanismi di autorizzazione e controllo adeguati al fine di prevenire
gli effetti nocivi per l’ambiente e la salute provocati dalla gestione degli oli
usati. Nel 2008 e 2009, sono stati applicati diversi
metodi di trattamento nell’UE. Sette Stati membri hanno privilegiato la
rigenerazione degli oli usati preferendola alla combustione e alla messa in
discarica, quattro Stati membri hanno optato per la combustione, uno Stato
membro ha scelto la collocazione in discarica e due Stati membri hanno
esportato una percentuale significativa degli oli usati. Per otto Stati membri,
la mancanza di dati non ha consentito di analizzare la situazione nel
dettaglio. I cinque Stati membri rimanenti hanno optato per una combinazione
delle tre opzioni di trattamento. Alcuni Stati membri hanno richiamato l’attenzione
su ostacoli che frenano la rigenerazione o la combustione degli oli usati. La
motivazione addotta con maggiore frequenza riguarda i quantitativi ridotti di
oli prodotti e raccolti, e di conseguenza la mancanza di capacità di
trattamento. Dal punto di vista economico, gli investimenti necessari per
dotare questi paesi delle infrastrutture destinate al trattamento degli oli
usati apparivano sproporzionati. 6. Direttiva 86/278/CEE sui fanghi di
depurazione La direttiva sui fanghi di depurazione mira a
incoraggiare l’uso dei fanghi di depurazione in agricoltura e a evitare effetti
nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sulla salute dell’uomo. La
direttiva fissa una serie di requisiti riguardanti la qualità dei fanghi da
utilizzare in agricoltura, la qualità dei terreni su cui utilizzare i fanghi e
le limitazioni a cui è soggetta l’applicazione dei fanghi per taluni scopi e in
particolari periodi di tempo. L’obiettivo principale di tali requisiti è
limitare la concentrazione di metalli pesanti nel suolo. A tal fine, sono stati
definiti valori limite per la concentrazione di metalli pesanti nei suoli che
ricevono i fanghi e per le quantità massime annue di metalli pesanti che
possono essere immesse nei terreni attraverso l’uso dei fanghi in agricoltura. Il recepimento e l’attuazione di questa
direttiva continuano a non creare problemi e rispetto al periodo oggetto della
relazione precedente non sono intervenuti cambiamenti di rilievo. Vale la pena
di notare che esistono notevoli differenze tra gli Stati membri nei valori
limite fissati a livello nazionale per i metalli pesanti: alcuni Stati membri
hanno adottato i livelli stabiliti dalla direttiva, altri hanno stabilito
valori limite molto più rigorosi. L’analisi dei dati riportati dagli Stati
membri sui fanghi prodotti e usati in agricoltura indica che l’obiettivo
consistente nell’incoraggiare l’uso dei fanghi in agricoltura è stato
raggiunto. Sebbene la produzione di fanghi sia lievemente diminuita (< 1%)
tra il 2007 e il 2009, gli Stati membri hanno segnalato nello stesso periodo un
aumento dell’uso dei fanghi in agricoltura (circa 8%). Nel primo trimestre del 2013 la Commissione
effettuerà una valutazione ex post di un certo numero di direttive sui
flussi di rifiuti, tra cui la direttiva sui fanghi di depurazione. 7. Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i
rifiuti di imballaggio La direttiva sugli imballaggi mira ad
armonizzare le misure nazionali al fine di prevenire o ridurre l’impatto degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull’ambiente e garantire il buon
funzionamento del mercato interno. La direttiva, che contiene disposizioni in
materia di riutilizzo degli imballaggi e di prevenzione, recupero e riciclaggio
dei rifiuti di imballaggio, stabilisce obiettivi di riciclaggio e recupero,
obbliga gli Stati membri a introdurre programmi di raccolta per i rifiuti di
imballaggio e fissa requisiti minimi che tutti gli imballaggi devono soddisfare
per poter essere immessi sul mercato UE. Diversi Stati membri hanno potuto
beneficiare di periodi di transizione per il conseguimento degli obiettivi di
recupero e riciclaggio. In linea di massima, tutti gli Stati membri
che hanno presentato una relazione hanno recepito adeguatamente le disposizioni
della direttiva nella legislazione nazionale. Sulla base delle informazioni
fornite dagli Stati membri e delle statistiche Eurostat, si può ritenere che il
livello complessivo di attuazione continui a essere soddisfacente. Solo due
Stati membri hanno indicato che nel periodo oggetto della relazione la loro
legislazione nazionale è stata modificata. Tra il 2007 e il 2009, il quantitativo e la
composizione dei rifiuti di imballaggio prodotti sono rimasti relativamente
stabili, con un lieve aumento in termini di peso nel 2007 e 2008. Nel 2009
si è registrata una riduzione significativa della quantità di rifiuti di
imballaggio prodotti, scesa sotto i livelli del 2005, ma non è possibile
indicare con precisione i fattori da cui trae origine questo cambiamento. Per il conseguimento degli obiettivi di
trattamento dei rifiuti di imballaggio, Grecia, Irlanda e Portogallo hanno
potuto usufruire di un periodo di transizione fino al 2011; tale periodo è
stato concesso in considerazione delle peculiarità di tali paesi, vale a dire,
rispettivamente, il gran numero di piccole isole, la presenza di aree rurali e
montuose e il consumo limitato di imballaggi. La direttiva 2005/20/CE e i
trattati di adesione concedono un termine dilazionato anche per i paesi che
sono entrati nell’Unione europea nel 2004 (Repubblica ceca, Estonia,
Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia) e
nel 2007 (Romania e Bulgaria). Le percentuali totali di recupero e
riciclaggio sono aumentate notevolmente rispetto al periodo oggetto della
relazione precedente, grazie soprattutto all’introduzione di sistemi di
raccolta e trattamento dei rifiuti di imballaggio nei nuovi Stati membri. Tra
il 2007 e il 2009, le percentuali totali di recupero e riciclaggio hanno
registrato un lieve ma costante aumento nell’UE-27. La grande maggioranza degli Stati membri ha conseguito
gli obiettivi di recupero e riciclaggio generali e gli obiettivi di riciclaggio
per materiali specifici, con alcune eccezioni. Nel 2009, quattro Stati membri
non hanno raggiunto uno o più obiettivi stabiliti. Alcuni Stati membri non
hanno conseguito un obiettivo un anno ma sono riusciti a raggiungerlo nell’anno
precedente o successivo: non sembrano quindi esistere carenze strutturali
sistematiche nelle infrastrutture di gestione dei rifiuti di tali Stati membri.
Altri Stati membri, invece, hanno regolarmente mancato gli obiettivi di
recupero/riciclaggio generali o per materiali specifici nel periodo oggetto
della relazione; questo problema deve essere affrontato individualmente. La maggior parte degli Stati membri ha attuato
misure per prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio; la prevenzione
dei rifiuti di imballaggio e la messa a punto di sistemi di reimpiego degli
imballaggi rimangono comunque un compito permanente per gli Stati membri. Tutti gli Stati membri che hanno presentato
una relazione hanno segnalato la creazione di sistemi di raccolta differenziata
per i rifiuti di imballaggio[4].
I sistemi differiscono tra loro per livello di efficienza, disponibilità per la
popolazione e costo per i cittadini. Alcuni degli Stati membri che sono entrati
a far parte dell’UE nel 2004 hanno iniziato solo recentemente a creare le
infrastrutture necessarie avviando progetti pilota nelle aree urbane. Gli Stati
membri hanno attuato varie iniziative volte a sensibilizzare i consumatori e le
imprese sui sistemi di gestione dei rifiuti di imballaggio (compresi i sistemi
di raccolta differenziata) improntati a criteri di responsabilità ambientale.
Nei paesi in cui sono stati istituiti sistemi di questo genere, l’efficienza
della raccolta differenziata e la qualità del successivo riciclaggio sono
nettamente migliori. L’applicazione e l’imposizione concreta del
rispetto dei requisiti della direttiva variano notevolmente nei diversi Stati
membri, come conferma la valutazione dei dati statistici. Anche la direttiva
sugli imballaggi sarà sottoposta alla valutazione ex post prevista per
il 2013. 8. Direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti La
direttiva sulle discariche è finalizzata a prevenire o ridurre gli effetti
negativi delle discariche di rifiuti sull’ambiente e sulla salute umana. Oltre
a stabilire requisiti tecnici rigorosi per le discariche e obblighi specifici
per l’accettazione dei rifiuti in discarica, la direttiva introduce categorie
di discariche distinte a seconda dei rifiuti da smaltire e obbliga gli Stati
membri a provvedere affinché le discariche possano operare unicamente previo
rilascio di autorizzazioni da parte delle autorità nazionali competenti. Le
disposizioni fondamentali fissano obiettivi per una graduale riduzione della
messa in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili[5] allo
scopo di ridurre le emissioni di metano[6];
inoltre, stabiliscono requisiti tecnici per la cattura e il trattamento dei gas
di discarica. Come conferma la direttiva quadro sui rifiuti
del 2008, la messa in discarica è sempre stata il sistema di gestione dei
rifiuti meno auspicabile. Molti Stati membri hanno attuato misure per
eliminarla completamente e hanno ottenuto ottimi risultati: in Belgio,
Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Austria e Svezia il conferimento dei rifiuti
urbani in discarica è sceso sotto il 5%. In molti paesi, tuttavia, la messa in
discarica è uno dei sistemi più utilizzati per la gestione dei rifiuti urbani,
se non addirittura l’unico disponibile. Questi i paesi dovranno impegnarsi a
fondo per cambiare questa situazione e ridurre drasticamente il ricorso alle
discariche. Secondo quanto riferito dagli Stati membri, i
requisiti fissati da questa direttiva sono stati per la maggior parte recepiti
negli ordinamenti giuridici nazionali. Tutti gli Stati membri hanno segnalato l’attuazione
di misure (tra cui programmi di prevenzione) volte a ridurre l’interramento dei
rifiuti urbani e l’adozione di strategie e misure nazionali finalizzate alla
riduzione della quantità di rifiuti biodegradabili smaltiti in discarica. I
dati forniti sulla quantità di rifiuti biodegradabili conferiti in discarica
indicano che tale quantità continua a diminuire: dei 19 Stati membri i cui dati
sono comparabili a quelli della relazione precedente, 11 sono riusciti a
ridurre la quantità di rifiuti urbani biodegradabili interrati. Tutti gli Stati membri hanno definito criteri
di accettazione dei rifiuti per le diverse classi di discariche. I requisiti
tecnici della direttiva (monitoraggio del colaticcio[7], delle
acque superficiali e freatiche e delle emissioni gassose) sono stati in linea
di massima recepiti adeguatamente nelle legislazioni nazionali. Tuttavia, non
sono sempre disponibili dati completi sull’attuazione concreta di tali
requisiti da parte dei gestori delle discariche. In base ai dati disponibili,
alla fine del periodo 2007 - 2009 il numero di discariche in attività non
conformi alle prescrizioni era ancora elevato, seppure inferiore a quello
indicato nella relazione precedente (in particolare nel caso delle discariche per
rifiuti non pericolosi). La maggior parte degli Stati membri ha indicato
che tutte le discariche in attività, comprese le discariche per rifiuti inerti,
erano conformi ai requisiti della direttiva. Quattro Stati membri hanno
riferito invece che solo una percentuale ridotta di discariche rispetta i
requisiti, mentre le altre richiedono interventi di messa in conformità e
ammodernamento. La Commissione riesaminerà gli obiettivi di
eliminazione dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili e
presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio nel 2014,
corredandola se opportuno con una proposta. 9. Direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RAEE) La
direttiva RAEE mira a promuovere e ottimizzare la raccolta, il reimpiego, il
riciclaggio e il recupero di rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE), garantendo un livello elevato di protezione dell’ambiente
e della salute. La direttiva prevede la creazione di sistemi di raccolta per la
restituzione delle vecchie apparecchiature e pone l’accento sulla responsabilità
dei produttori, identificando in essa un meccanismo politico essenziale per
ridurre le quantità di RAEE avviate allo smaltimento definitivo. Inoltre, mira
a migliorare la progettazione dei prodotti nell’obiettivo di prevenire la
produzione di RAEE e di accrescerne la riutilizzabilità e recuperabilità, e
prevede il finanziamento di sistemi di recupero e trattamento dei RAEE da parte
dei produttori. La direttiva mette in risalto la necessità di gestire con
attenzione i RAEE in considerazione delle loro caratteristiche, spesso
pericolose, e del valore come risorsa dei materiali con cui sono realizzati;
pertanto, definisce obiettivi obbligatori per gli Stati membri riguardo alla
raccolta dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e fissa obiettivi di reimpiego/riciclaggio
e recupero per varie categorie di RAEE nell’obiettivo di contribuire a un uso
efficiente delle risorse (ad alcuni Stati membri sono stati concessi periodi di
transizione per il conseguimento di questi obiettivi). Nel 2008, la Commissione ha avviato una
rifusione della direttiva RAEE per adeguare gli obiettivi di raccolta alla
situazione dei diversi Stati membri, rafforzare le disposizioni di contrasto
alle spedizioni illegali e ridurre il carico amministrativo. La nuova direttiva
RAEE è stata adottata il 4 luglio 2012[8]. Tutti gli Stati membri hanno recepito le
disposizioni della direttiva RAEE nel proprio ordinamento giuridico nazionale. Sulla base delle relazioni nazionali sull’attuazione
per il periodo 2007 - 2009 e dei dati presentati sul conseguimento degli
obiettivi, il livello di conformità alla direttiva appare in linea di massima
soddisfacente. Negli anni 2007 e 2008, l’obbligo di rispettare gli obiettivi
fissati dalla direttiva si è applicato ai paesi dell’UE-15; nel 2008, questo
requisito si è esteso alla Slovenia. Gli altri Stati membri dovranno dimostrare
di aver rispettato tali obiettivi a partire dal 2009. Tutti gli Stati membri
hanno presentato informazioni a questo riguardo. Dei paesi soggetti all’obbligo
di conformità nel 2008, solo l’Italia la Slovenia si sono fermate notevolmente
al di sotto dell’obiettivo di raccolta vigente, pari a 4 kg[9]. Dai dati
annuali presentati fino ad oggi emerge in modo evidente una tendenza positiva. Tutti gli Stati membri che hanno presentato
dati hanno riferito di avere istituito sistemi di raccolta dei RAEE. L’opzione
più utilizzata è la raccolta comunale: solo in pochi casi esistono sistemi
individuali privati che affiancano i sistemi collettivi. I sistemi nazionali
differiscono tra loro per complessità, efficienza, prossimità e disponibilità
per i cittadini. Anche il livello di sviluppo varia da paese a paese e tra zone
rurali e aree urbane. Nel periodo oggetto della presente relazione,
in tutti gli Stati membri che hanno comunicato dati è aumentata la quantità di
RAEE raccolti, riutilizzati e recuperati. La grande maggioranza degli Stati
membri è riuscita a conseguire gli obiettivi di raccolta previsti dalla
direttiva[10]
e gli obiettivi di riutilizzo/riciclaggio e recupero fissati per categorie specifiche.
Il mancato conseguimento degli obiettivi della direttiva in genere riguarda singoli
obiettivi, non tutti gli obiettivi fissati. Nel 2007 e 2008, gli obiettivi di
reimpiego/riciclaggio di flussi specifici di rifiuti non sono stati raggiunti
da tre degli Stati membri che hanno presentato una relazione. 10. Conclusioni Le relazioni presentate dagli Stati membri per
il periodo dal 2007 al 2009 indicano che la legislazione UE sui rifiuti è in
larga misura adeguatamente recepita negli ordinamenti nazionali. In base alle informazioni fornite dagli Stati
membri e ai dati statistici disponibili, il livello di attuazione delle
direttive RAEE e imballaggi è nel complesso soddisfacente e solo alcuni Stati
membri non hanno conseguito singoli obiettivi. Riguardo all’attuazione delle direttive sulla
gestione degli oli usati e sui fanghi di depurazione non si segnala alcun
problema o mancanza di rilievo. Per le altre direttive, invece, si rilevano
problemi significativi riguardanti l’applicazione concreta e il rispetto dei
requisiti. Questa conclusione emerge non soltanto dalle relazioni sull’attuazione
presentate dagli Stati membri, ma anche da altre fonti di informazioni come i
dati Eurostat, gli studi eseguiti dalla stessa Commissione o il numero di
denunce e violazioni legate alla gestione dei rifiuti. L’imposizione del
rispetto dei requisiti varia in misura considerevole a seconda delle direttive;
la direttiva sui rifiuti pericolosi, la direttiva quadro sui rifiuti del 2006 e
la direttiva sulle discariche destano le maggiori preoccupazioni. Per la direttiva sui rifiuti pericolosi,
suscitano perplessità l’imposizione concreta del divieto di mescolare rifiuti[11] con le
relative deroghe fissate dalla direttiva[12] nonché, in una prospettiva più ampia, l’interpretazione
delle ispezioni “periodiche” e gli stabilimenti interessati dalle ispezioni in
alcuni Stati membri. Per la direttiva sulle discariche, sebbene i
suoi requisiti rigorosi siano stati in molti casi recepiti nelle legislazioni
nazionali e siano state adottate misure per ridurre i rifiuti biodegradabili
smaltiti in discarica, continua a destare preoccupazione il numero di
discariche non conformi ai requisiti ancora in attività. Un altro problema
grave è il tasso complessivo di messa in discarica dei rifiuti: mentre alcuni
Stati membri hanno dimostrato che è possibile ridurre tale tasso fin quasi a
zero, diversi altri dipendono in larga misura da questo sistema di gestione dei
rifiuti, che peraltro è il meno raccomandabile. A questo proposito va prestata
particolare attenzione alla priorità, enunciata nella Tabella di marcia verso
un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse, secondo cui lo smaltimento in
discarica dev’essere praticamente eliminato. Per la direttiva quadro sui rifiuti del 2006,
le statistiche disponibili, il numero di procedimenti di infrazione, le
relazioni precedenti sull’attuazione e gli studi eseguiti dalla Commissione
indicano il permanere delle carenze riguardanti l’applicazione e l’imposizione
del rispetto dei requisiti. Permangono perplessità circa la corretta
applicazione della gerarchia di gestione dei rifiuti, anche nella versione
articolata in tre livelli: malgrado i progressi osservati nel periodo a cui si
riferisce la presente relazione, l’ampio ricorso allo smaltimento in discarica
si traduce in uno sfruttamento insufficiente delle potenzialità insite nel riciclaggio
e nel recupero. Tra i principali ostacoli a un’attuazione più efficace a
livello di Stati membri si segnalano la mancanza di impegno e risorse per i
controlli sull’attuazione e per l’imposizione del rispetto dei requisiti, a cui
si sommano vincoli di carattere strutturale, istituzionale e costituzionale[13]. Agendo
contro questi ostacoli, intensificando e rafforzando le ispezioni nazionali e
approfondendo le conoscenze sulla gestione dei rifiuti si otterrebbero
miglioramenti sostanziali. La gerarchia di gestione dei rifiuti è stata
modificata dalla direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, che insiste maggiormente sulla
prevenzione, sul riutilizzo e sul riciclaggio. L’introduzione di nuovi
obiettivi di riciclaggio e recupero in tale direttiva sarà importante per
promuovere un uso migliore dei materiali contenuti nei rifiuti, anziché
smaltirli. La direttiva riveduta sui rifiuti consente agli Stati membri di
discostarsi dalla gerarchia laddove lo giustifichi un’impostazione basata sul
ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della
gestione di tali rifiuti. Gli Stati membri potranno così adottare un approccio
più generale per l’identificazione e l’applicazione delle opzioni di gestione
dei rifiuti in grado di assicurare i migliori risultati dal punto di vista
ambientale[14].
Uno studio recente[15]
pubblicato dalla Commissione indica che la piena attuazione della legislazione
UE sui rifiuti permetterebbe di risparmiare 72 miliardi di EUR all’anno,
accrescere di 42 miliardi di EUR il giro d’affari annuo del settore della
gestione e del riciclaggio dei rifiuti nell’UE e creare oltre 400 000
posti di lavoro entro il 2020. Le operazioni illegali di gestione dei rifiuti e
la mancanza di infrastrutture negli Stati membri impediscono di cogliere
opportunità di crescita economica di cui non possiamo fare a meno e generano
minacce ambientali. Per questo motivo, è essenziale intervenire con decisione per
eliminare le carenze attuative nell’area della gestione dei rifiuti e per
procedere verso una società efficiente nell’uso delle risorse. Allegato Figura 1: quadro generale
della legislazione UE sui rifiuti — situazione al luglio 2012 Figura 2: rifiuti urbani
prodotti per paese nel 1995, 2002 e 2009, in ordine di quantità prodotta nel 2009
(kg pro capite) Figura 3: rifiuti urbani smaltiti mediante
collocazione in discarica, incenerimento, riciclaggio e compostaggio nell’UE 27,
dal 1995 al 2009 Figura 4: trattamento dei rifiuti urbani nel 2009
(fonte: DG ENV sulla base di dati Eurostat) Figura 5: produzione di rifiuti minerali e non
minerali nel 2008 (kg pro capite) Figura 6: produzione di rifiuti
pericolosi tra il 2004 e il 2008 (kg pro capite) Figura 7: sviluppo del
trattamento dei rifiuti nell’UE-27 per categoria di rifiuti tra il 2004 e
il 2008 (migliaia di tonnellate) Figura 8: quadro generale degli
obiettivi riguardanti i RAEE inviati per il trattamento ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE sui RAEE Il trattamento comprende almeno la rimozione di tutti i fluidi. La direttiva fissa nell’articolo 7 obiettivi specifici di riciclaggio e recupero che variano in base alle categorie specifiche di apparecchiature. || Tasso di reimpiego e riciclaggio (in peso medio per apparecchio) || Tasso di recupero (in peso medio per apparecchio) Flusso di rifiuti elettronici Grandi elettrodomestici || 75% || 80% Distributori automatici || 75% || 80% Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni || 65% || 75% Apparecchiature di consumo || 65% || 75% Piccoli elettrodomestici || 70% || 50% Apparecchiature di illuminazione || 70% || 50% Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni) || 70% || 50% Giocattoli, apparecchiature per il tempo libero || 70% || 50% Strumenti di monitoraggio e di controllo || 70% || 50% Lampade a scarica || 80% || [1] Decisione
di attuazione della Commissione, del 18 aprile 2012, che stabilisce un
questionario per le relazioni degli Stati membri relative all’attuazione della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai
rifiuti, http://ec.europa.eu/environment/waste/reporting/pdf/C_2012_2384.pdf. [2] Ad
eccezione di Francia, Grecia, Malta e delle regioni Bruxelles e Vallonia del
Belgio che, quando è stata ultimata la presente relazione, non avevano
trasmesso una serie completa di relazioni sull’attuazione. [3] Il compostaggio
è un processo che permette di trasformare la biomassa in compost mediante l’uso
di ossigeno e particolari microorganismi (per una spiegazione dettagliata delle
diverse forme di trattamento dei rifiuti biodegradabili, si veda il riquadro 2
del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la
comunicazione della Commissione relativa alle prossime misure in materia di
gestione dei rifiuti organici nell’Unione europea, SEC(2010) 577 def.,
disponibile all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/environment/waste/compost/pdf/sec_biowaste.pdf. [4] Per sistemi
di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio si intendono sistemi
istituiti per assicurare la restituzione e/o raccolta degli imballaggi usati
e/o dei rifiuti di imballaggio generati dal consumatore, da altri utenti finali
o dal flusso di rifiuti per smistarli verso le soluzioni di gestione dei
rifiuti più appropriate (articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della
direttiva sugli imballaggi). [5] Per rifiuti
biodegradabili si intende qualsiasi rifiuto soggetto a decomposizione
aerobica o anaerobica, come alimenti, rifiuti dei giardini, carta e cartone
(articolo 2, lettera m), della direttiva sulle discariche). [6] La
decomposizione dei rifiuti biodegradabili in discarica genera metano, un gas
serra circa 20 volte più potente del CO2 in termini di effetto
serra. [7] Per colaticcio
si intende qualsiasi liquido che coli attraverso i rifiuti depositati e sia
emesso da una discarica o contenuto all’interno di essa (articolo 2,
lettera i), della direttiva sulle discariche). [8] Direttiva
2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012,
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), GU L 197 del 24.7.2012,
pag. 38. [9] Gli Stati
membri provvedono affinché entro il 31 dicembre 2006 venga raggiunto un tasso
di raccolta separata di RAEE provenienti da nuclei domestici pari ad almeno 4
kg in media per abitante all’anno (articolo 5, paragrafo 5, della direttiva
RAEE). [10] Per gli
obiettivi riguardanti le diverse categorie di RAEE, si vedano l’articolo 7,
paragrafo 2, e l’allegato IA della direttiva RAEE, nonché la figura 8
dell’allegato della presente relazione e la tabella 3 della relazione specifica
sull’attuazione della direttiva RAEE all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/environment/waste/reporting/index.htm. [11] Gli Stati
membri prendono le misure necessarie per esigere che gli stabilimenti e le
imprese che provvedono allo smaltimento, al recupero, alla raccolta o al
trasporto di rifiuti pericolosi non mescolino categorie diverse di rifiuti
pericolosi o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi (articolo 2,
paragrafo 2, della direttiva sui rifiuti pericolosi). [12] Si noti
che le disposizioni sul divieto di mescolare rifiuti e i presupposti per le
possibili deroghe sono stati notevolmente modificati dalla direttiva 2008/98/CE. [13] Si veda lo
studio della Commissione “Attuazione della legislazione UE per una crescita
compatibile con l’ambiente”, relazione finale del 29 novembre 2011, disponibile
all’indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/study%2012%20FINAL%20REPORT.pdf. [14] Si vedano
a questo riguardo gli orientamenti della Commissione sulle modalità di
applicazione degli approcci basati sul ciclo di vita (ad es. LCA) nell’area
della gestione dei rifiuti, disponibili all’indirizzo: http://lct.jrc.ec.europa.eu/assessment/publications. [15] “Attuazione
della legislazione UE per una crescita compatibile con l’ambiente”, relazione
finale del 29 novembre 2011, disponibile all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/study%2012%20FINAL%20REPORT.pdf.