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Document 52013AR5278

    Parere del Comitato delle regioni — Cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego

    GU C 114 del 15.4.2014, p. 85–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.4.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 114/85


    Parere del Comitato delle regioni — Cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego

    2014/C 114/14

    I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

    IL COMITATO DELLE REGIONI

    1.

    sostiene con forza la proposta della Commissione europea di rafforzare e formalizzare la cooperazione tra servizi pubblici europei per l'impiego, che, migliorandone le prestazioni, dovrebbe contribuire all'obiettivo, fissato dall'articolo 3 del Trattato di Lisbona, di promuovere la piena occupazione, a combattere la disoccupazione giovanile e a raggiungere gli obiettivi occupazionali della strategia Europa 2020;

    2.

    mette in evidenza il fatto che l'articolo 29 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE sancisce che «ogni persona ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito», e si stupisce che nella proposta di decisione presentata dalla Commissione europea non vi sia alcun riferimento a tale disposizione;

    3.

    rammenta che i servizi pubblici per l'impiego costituiscono servizi d'interesse economico generale, e in quanto tali sono disciplinati dall'articolo 14 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché dall'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE;

    4.

    sottolinea le differenze tra gli SPI dei singoli Stati membri dell'UE in termini di strutture, modelli di erogazione del servizio ed attività, nonché il fatto che gli SPI operano in condizioni di mercato del lavoro diverse, così come diversi sono i livelli delle risorse a loro disposizione;

    5.

    appoggia gli impegni assunti dai partecipanti al convegno sull'occupazione giovanile svoltosi il 3 luglio a Berlino, e segnatamente la promessa dei rappresentanti degli SPI europei di svolgere un ruolo centrale nel promuovere l'occupazione giovanile in Europa, accrescere l'efficienza e rafforzare la cooperazione con le altre parti direttamente interessate.

    Lavoro svolto finora dalla rete di SPI

    6.

    fa notare che una rete consultiva informale di SPI europei esiste fin dal 1997, con gruppi di lavoro su temi quali le nuove competenze per nuovi lavori o l'efficienza degli SPI, un programma di apprendimento reciproco e il dialogo tra SPI;

    7.

    afferma che tale rete ha contribuito in misura significativa alla definizione delle politiche europee, fornendo riscontri specialistici su questioni come la flessicurezza, il ruolo degli SPI nel «rendere le transizioni convenienti» e la garanzia per i giovani;

    8.

    osserva che la rete in questione si è dimostrata un forum molto utile, nonché efficiente sul piano dei costi, per scambiare buone pratiche tra SPI, e una fonte preziosa di apprendimento reciproco e di innovazione in riferimento a un'ampia gamma di settori, quali i servizi digitali e l'elaborazione del profilo dell'utente;

    9.

    dà atto che, in alcuni Stati membri, l'apprendimento reso possibile dalla rete ha migliorato l'erogazione del servizio e i servizi sul territorio.

    Necessità di una rete rafforzata, dotata di una solida base giuridica

    10.

    evidenzia che la proposta legislativa in esame istituirebbe una rete di SPI intesa ad ampliare, rafforzare e consolidare le iniziative in corso per migliorare ulteriormente l'efficacia degli SPI e il funzionamento del mercato del lavoro;

    11.

    sottolinea che la proposta di decisione presentata dalla Commissione europea resta nel quadro delle competenze di coordinamento e sostegno definite all'articolo 149 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed è pertanto conforme al principio di sussidiarietà;

    12.

    reputa che tale proposta conferisca alla rete una maggiore visibilità e legittimità, nonché un mandato politico più chiaro, ma sostiene altresì che la funzione della rete dovrebbe continuare ad essere consultiva;

    13.

    ritiene che la normativa proposta accrescerebbe il senso di appartenenza degli SPI alla rete e darebbe loro ulteriori poteri per operare in modo concertato laddove opportuno;

    14.

    richiama l'attenzione sul fatto che non tutti gli SPI sono coinvolti in pari misura nella rete, fatto che nuoce alla qualità del lavoro prodotto da quest'ultima e ne rende meno incisive le risposte nei confronti delle politiche;

    15.

    sostiene che la formalizzazione della rete farà sì che tutti gli Stati membri vi vengano coinvolti e siano tenuti a fornire sistematicamente la prova dei modi in cui hanno attuato cambiamenti in linea con le decisioni strategiche dell'UE, contribuendo così a individuare le prestazioni di livello insufficiente e i connessi problemi strutturali;

    16.

    mette in rilievo la cruciale importanza di servizi pubblici per l'impiego efficaci ai fini dell'attuazione di un sistema di garanzia per i giovani, e sottolinea che è essenziale che tutti gli SPI abbiano una profonda conoscenza della struttura della disoccupazione giovanile, dei punti di forza e debolezza dei giovani, delle opportunità lavorative così come dei requisiti professionali specifici;

    17.

    afferma che l'ambito d'intervento della rete deve essere definito molto chiaramente, in modo da evitare duplicazioni tra il lavoro della rete stessa e quello, ad esempio, del comitato per l'occupazione (EMCO) e dei suoi sottogruppi, nonché di altri organi come la Rete europea per lo sviluppo delle politiche in materia di orientamento permanente e la Rete dei servizi europei dell'occupazione (EURES); ma al tempo stesso osserva che una rete rafforzata dovrebbe, ove opportuno, sforzarsi di realizzare sinergie con questi organi;

    18.

    sottolinea che i risultati del lavoro della rete rafforzata dovrebbero informare il lavoro sulla politica occupazionale svolto a livello dell'UE, segnatamente quello dell'EMCO e del Consiglio Occupazione, politica sociale, salute e consumatori (EPSCO);

    19.

    riconosce che la crescente complessità dei mercati del lavoro richiede livelli maggiori di cooperazione e partenariato attivo con le parti sociali e gli altri soggetti, pubblici, privati e del terzo settore interessati e ciò dovrebbe trovare riscontro nella rete rafforzata.

    Parametri di riferimento e apprendimento comparativo

    20.

    concorda nel ritenere che vi sia margine per la definizione di ulteriori parametri di riferimento, fatto che è un prerequisito dell'apprendimento comparativo, ma reputa che, nel far ciò, si debba agire con tatto, tenendo pienamente conto delle differenze nazionali e regionali;

    21.

    osserva che la decisione proposta, in conformità al suo articolo 8, autorizzerà la Commissione ad adottare atti delegati per l'attuazione delle iniziative riguardanti la definizione di parametri di riferimento e l'apprendimento reciproco. In proposito il Comitato delle regioni fa notare che nessun onere amministrativo di rilievo dovrebbe essere imposto agli enti locali e regionali con atto delegato;

    22.

    ritiene che l'obiettivo non dovrebbe mai essere quello di stilare una «classifica» o fissare dei traguardi, bensì quello di agevolare l'apprendimento sulla base di una metodologia condivisa; conformemente all'articolo 14 del TFUE, la responsabilità di valutare i servizi pubblici per l'impiego, sulla base di una serie di indicatori qualitativi e quantitativi, spetta soltanto alle autorità nazionali, regionali e/o locali;

    23.

    pone l'accento sul fatto che il lavoro di analisi e apprendimento comparativi dovrebbe essere di tipo qualitativo piuttosto che quantitativo;

    24.

    chiede che i risultati prodotti dalla rete siano basati su ricerche condotte con rigore e indipendenza e facenti uso dei migliori dati disponibili;

    25.

    propone che la nuova normativa offra l'opportunità di sviluppare ulteriormente la presenza della rete online, allo scopo di fornire più ampie informazioni sul lavoro della rete stessa e di coinvolgervi le parti interessate;

    26.

    afferma che uno dei risultati del rafforzamento della rete sarà un'accresciuta capacità di lavorare in maniera più completa, coprendo competenze essenziali degli SPI e ambiti strettamente connessi come l'apprendistato, la creazione di imprese e l'educazione all'imprenditorialità. È necessario sottolineare la rilevanza e l'efficacia dei finanziamenti UE in questi campi.

    La dimensione locale e regionale

    27.

    evidenzia che in alcuni Stati membri gli enti regionali e locali sono responsabili di SPI con strutture e processi decisionali decentrati, mentre in molti altri paesi dell'UE tali enti sono competenti per i programmi di apprendistato, adeguamento e anticipazione delle competenze, formazione, sussidi all'occupazione, attività strettamente connesse alle funzioni fondamentali degli SPI o, in taluni Stati membri, rientranti nelle loro competenze;

    28.

    afferma che, in molti casi, è proprio a livello locale e regionale che si riscontrano le pratiche più valide, ed è quindi assolutamente necessario riconoscere l'importanza del lavoro svolto a questi livelli. La rete dovrebbe tener conto delle soluzioni di provata efficacia e diffonderle;

    29.

    osserva che il livello locale e regionale è spesso quello più vicino alle persone che cercano un impiego e alla maggior parte dei datori di lavoro, e che il mercato del lavoro è prevalentemente un mercato locale;

    30.

    chiede che i rappresentanti degli Stati membri compiano ogni sforzo per far sì che nelle attività della rete siano recepiti i punti di vista e le esperienze degli SPI locali e regionali, e per tenere questi SPI pienamente informati del lavoro della rete stessa. Sottolinea che i rappresentanti degli Stati membri hanno anche il compito di far confluire nelle attività della rete i punti di vista e le esperienze dei soggetti locali e regionali che lavorano con le persone alla ricerca di un impiego, e di prevedere a tal fine un'apposita struttura nel quadro del dialogo con gli SPI locali e regionali;

    31.

    chiede che alla rete partecipi un rappresentante, con status di osservatore, nominato dal Comitato delle regioni, in modo che in essa trovino espressione anche i punti di vista, le esperienze e le pratiche dei livelli locale e regionale.

    II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

    Emendamento 1

    Preambolo della proposta di decisione dalla Commissione, primo visto

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 149,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo gli articoli 149 e 14,

    vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 29 e 36,

    Motivazione

    Questo emendamento è la logica conseguenza degli emendamenti relativi ai paragrafi 2 bis e 2 ter.

    Emendamento 2

    Considerando 8

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    La rete degli SPI dovrà rafforzare la cooperazione tra i suoi membri, sviluppare iniziative congiunte per lo scambio di informazioni e pratiche ottimali in ogni area di competenza degli SPI, l'analisi comparativa e attività di consulenza nonché la promozione di approcci innovativi nell'organizzazione di servizi per l'impiego. L'istituzione di questa rete renderà possibile un confronto integrato di tutti gli SPI fondato su elementi concreti e orientato alle prestazioni, in modo da individuare le pratiche ottimali. Grazie a tali risultati i membri della rete saranno posti in grado di definire la forma e l'organizzazione dei servizi per l'impiego nell'ambito delle rispettive responsabilità. Le iniziative condotte dalla rete miglioreranno l'efficacia degli SPI e l'efficienza della spesa.

    La rete degli SPI dovrà rafforzare la cooperazione tra i suoi membri, sviluppare iniziative congiunte per lo scambio di informazioni e pratiche ottimali in ogni area di competenza degli SPI, l'analisi comparativa e attività di consulenza nonché la promozione di approcci innovativi nell'organizzazione di servizi per l'impiego.

    L'istituzione di questa rete renderà possibile un confronto integrato di tutti gli SPI fondato su elementi concreti e orientato alle prestazioni, in modo da individuare le pratiche ottimali. Grazie a tali risultati i membri della rete saranno posti in grado di definire la forma e l'organizzazione dei servizi per l'impiego nell'ambito delle rispettive responsabilità. Le iniziative condotte dalla rete miglioreranno l'efficacia degli SPI e l'efficienza della spesa.

    Motivazione

    Il testo proposto dalla Commissione nel considerando 8 della proposta è in gran parte ridondante, in quanto ripete quanto già affermato al considerando 4. In gran parte ma non del tutto superfluo, poiché il primo e l'ultimo periodo indicano sinteticamente gli scopi e i modi di funzionamento della rete degli SPI.

    Emendamento 3

    Articolo 1

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    È istituita una rete europea di servizi pubblici per l'impiego (SPI), nel seguito denominata «la rete», per il periodo 1o gennaio 2014 — 31 dicembre 2020.

    La rete condurrà le iniziative di cui all'articolo 3.

    Della rete fanno parte:

    (a)

    i servizi pubblici per l'impiego designati dagli Stati membri, e

    (b)

    la Commissione.

    Gli Stati membri in cui siano presenti servizi pubblici per l'impiego regionali autonomi sono. tenuti a garantire che questi siano adeguatamente rappresentati nelle specifiche iniziative della rete

    È istituita una rete europea di servizi pubblici per l'impiego (SPI), nel seguito denominata «la rete», per il periodo 1o gennaio 2014 — 31 dicembre 2020.

    La rete condurrà le iniziative di cui all'articolo 3.

    Della rete fanno parte:

    (a)

    i servizi pubblici per l'impiego designati dagli Stati membri, e

    (b)

    la Commissione.

    Gli Stati membri in cui siano presenti servizi pubblici per l'impiego regionali autonomi sono tenuti a , decentrati o locali hanno il dovere di garantire che questi servizi siano adeguatamente rappresentati nelle specifiche iniziative della rete.

    Motivazione

    L'emendamento mira a far sì che la rete abbia l'obbligo giuridico di garantire che i servizi pubblici per l'impiego siano adeguatamente rappresentati nelle sue specifiche iniziative anche laddove tali servizi siano parzialmente o completamente decentrati.

    Emendamento 4

    Articolo 2

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento

    Obiettivi

    Tramite la rete la misura di incentivazione prevista nel presente dispositivo contribuisce a:

    Obiettivi

    Tramite la rete la misura di incentivazione prevista nel presente dispositivo contribuisce a:

    (a)

    attuare la strategia Europa 2020 per l'occupazione e per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ed il conseguimento dei suoi principali obiettivi, in particolar modo quelli relativi all'impiego;

    (b)

    migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro nell'Unione;

    (c)

    migliorare l'integrazione dei mercati del lavoro;

    (d)

    incrementare la mobilità geografica e professionale;

    (e)

    lottare contro l'esclusione sociale ed integrare le persone escluse dal mercato del lavoro.

    (a)

    attuare la strategia Europa 2020 per l'occupazione e per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ed il conseguimento dei suoi principali obiettivi, in particolar modo quelli relativi all'impiego;

    (b)

    promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità;

    (b) (c)

    migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro nell'Unione;

    (c) (d)

    migliorare l'integrazione dei mercati del lavoro;

    (d) (e)

    incrementare la mobilità geografica e professionale senza concorrenza sleale tra lavoratori, nel rispetto della legislazione pertinente dell'Unione europea;

    (e) (f)

    lottare contro l'esclusione sociale ed integrare le persone escluse dal mercato del lavoro.

    Motivazione

    Evidente.

    Emendamento5

    Articolo 4

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    Cooperazione

    La rete coopera con le parti sociali, inclusi altri prestatori di servizi per l'impiego, coinvolgendole nelle attività e negli incontri della rete e scambiando informazioni e dati.

    Cooperazione

    La rete coopera con le parti sociali, inclusi altri prestatori di servizi per l'impiego, coinvolgendole nelle attività e negli incontri della rete e scambiando informazioni e dati.

     

    La rete accorda lo status di osservatore ad un rappresentante nominato dal Comitato delle regioni.

    Motivazione

    L'importanza di questa aggiunta, come di quella di cui all'emendamento precedente, sta nel fatto che essa rispecchia la piena competenza attribuita in molti Stati membri agli enti regionali e locali in materia di servizi pubblici per l'impiego oppure di prestazione di servizi di formazione, orientamento, consulenza, sussidi all'occupazione, anticipazione delle competenze e altre attività strettamente connesse al lavoro (o, in taluni Stati membri, rientranti nelle competenze) degli SPI.

    Emendamento 6

    Articolo 7

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    In conformità dell'articolo 8 la Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati che definiranno un approccio generale per l'attuazione delle iniziative per la definizione di parametri di riferimento e per l'apprendimento reciproco di cui all'articolo 3.1, che comprendano la metodologia, gli indicatori quantitativi e qualitativi di base per valutare le prestazioni degli SPI, lo strumento di apprendimento del programma integrato di apprendimento reciproco e le condizioni di partecipazione a queste iniziative.

    In conformità dell'articolo 8 la Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati che definiranno un approccio generale per l'attuazione delle iniziative per la definizione di parametri di riferimento e per l'apprendimento reciproco di cui all'articolo 3.1, che comprendano la metodologia, gli indicatori quantitativi e qualitativi di base per valutare le prestazioni il funzionamento degli SPI, lo strumento di apprendimento del programma integrato di apprendimento reciproco e le condizioni di partecipazione a queste iniziative.

    Motivazione

    Correzione terminologica, coerentemente con il punto 21.

    Bruxelles, 28 novembre 2013

    Il presidente del Comitato delle regioni

    Ramon Luis VALCÁRCEL SISO


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