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Document 52013AR3597

Parere del Comitato delle regioni «Ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità»

GU C 280 del 27.9.2013, p. 50–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 280/50


Parere del Comitato delle regioni «Ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità»

2013/C 280/10

IL COMITATO DELLE REGIONI

accoglie con favore la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, presentata dalla Commissione europea il 26 marzo 2013, che si iscrive in un piano in dieci punti formulato nel quadro dell'esame intermedio dell'Agenda digitale per l'Europa;

accoglie con favore le priorità enunciate nella proposta della Commissione: reti ad alta velocità, opere di genio civile, utilizzazione congiunta delle infrastrutture esistenti, installazione più efficace delle nuove infrastrutture fisiche in modo da ridurre i costi di installazione delle reti, riduzione degli oneri amministrativi e della burocrazia. Tali priorità riguardano settori nei quali le città e le regioni sono soggetti coinvolti nonché fornitori beneficiari di servizi;

ha già osservato in precedenza che l'adozione di misure di razionalizzazione, modernizzazione e riduzione degli oneri burocratici, in quanto asse prioritario di azione per la riduzione dei costi, la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure amministrative e dei servizi, renderà più dinamica l'attività economica, ridurrà le formalità e gli oneri burocratici e inoltre faciliterà i rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione, contribuendo a far diminuire i costi amministrativi delle attività imprenditoriali (in particolare di quelle che sono legate alla realizzazione delle infrastrutture per Internet ad alta velocità), a migliorare la competitività delle imprese e a dare impulso al loro sviluppo;

ricorda che, per ovviare alla carenza di operatori privati nei territori giudicati poco redditizi — come le zone rurali — gli enti locali e regionali sono costretti a intervenire nel finanziamento delle infrastrutture digitali. Per assicurare la parità di accesso di tutti i cittadini e di tutti i territori alle nuove tecnologie, chiede alla Commissione di sostenere gli enti territoriali nelle loro attività di finanziamento, autorizzando da un lato la partecipazione dei fondi strutturali europei al finanziamento delle infrastrutture digitali in tutte le regioni europee, e accettando dall'altro lato di riconoscere la natura di servizio d'interesse economico e generale dei progetti di digitalizzazione dei territori rurali e a bassa densità demografica.

Relatore:

Gábor BIHARY (HU/PSE), membro dell'assemblea generale di Budapest

Testo di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità

COM(2013) 147 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

prende atto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, presentata dalla Commissione europea il 26 marzo 2013, che si iscrive in un piano in dieci punti formulato nel quadro dell'esame intermedio dell'Agenda digitale per l'Europa;;

2.

constata con soddisfazione che la proposta di regolamento si basa sulle buone pratiche degli Stati membri, sia pure lasciando a questi ultimi un ampio margine di valutazione degli aspetti organizzativi e promuovendo al tempo stesso la nuova cultura dell'accesso alla tecnologia ad alta velocità;

3.

accoglie con favore le priorità enunciate nella proposta di regolamento: reti ad alta velocità, opere di genio civile, utilizzazione congiunta delle infrastrutture esistenti, installazione più efficace delle nuove infrastrutture fisiche e riduzione degli oneri amministrativi e della burocrazia. Tali priorità riguardano settori nei quali le città e le regioni sono soggetti coinvolti nonché fornitori e beneficiari di servizi;

4.

ricorda che l'infrastruttura ad alta velocità a banda larga costituisce il pilastro del mercato unico del digitale, nonché una condizione preliminare della competitività globale, ad esempio nel settore del commercio elettronico. Come è stato ricordato nella comunicazione Atto per il mercato unico II (1), un aumento del 10 % della diffusione dell'alta velocità può tradursi in una crescita del prodotto interno lordo dell'1-1,5 % all'anno e in aumenti di produttività del lavoro pari all'1,5 % (2). L'innovazione indotta dall'introduzione della banda larga nelle imprese ha il potenziale per creare due milioni di posti di lavoro entro il 2020 (3);

5.

ribadisce che l'Unione non può permettersi di lasciare i cittadini e le imprese tagliati fuori da queste infrastrutture e ha approvato gli ambiziosi obiettivi in materia di banda larga dell'Agenda digitale per l'Europa: entro il 2013, accesso alla banda larga di base per tutti gli europei e, entro il 2020, i) accesso a velocità di connessione superiori a 30 Mbit/s per tutti gli europei, e ii) sottoscrizione di abbonamenti a Internet con connessioni al di sopra di 100 Mbit/s per almeno il 50 % delle famiglie europee. Questi obiettivi potranno essere conseguiti soltanto se i costi di realizzazione dell'infrastruttura saranno ridotti in tutta l'UE;

6.

ribadisce che nel quadro della gestione dei processi interessati dalla proposta in esame e dei relativi interventi pubblici è essenziale coordinare le attività dell'UE, degli Stati membri e degli enti territoriali e aver cura di rispettare pienamente il principio di sussidiarietà, come richiesto dal Comitato delle regioni nel Libro bianco sulla governance multilivello  (4);

7.

conformemente alle posizioni espresse in precedenti pareri, richiama l'attenzione sull'esigenza di sfruttare pienamente il potenziale dell'Europa in materia di sviluppo dei servizi basati sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nel settore pubblico e privato e di usare dette tecnologie come strumento per migliorare i servizi forniti dagli enti locali e regionali in settori quali l'assistenza sanitaria, l'istruzione, l'ordine pubblico, la sicurezza o i servizi sociali. Il partenariato pubblico-privato, sostenuto dall'Unione europea, fra gli enti regionali e locali e le PMI impegnate nello sviluppo delle TIC nel settore dei pubblici servizi TIC può costituire un eccellente punto di partenza per costruire competenze e conoscenze locali in tutta l'UE (5);

8.

ha già sottolineato in precedenza che l'adozione di misure di razionalizzazione, modernizzazione e riduzione degli oneri burocratici, in quanto asse prioritario di azione per la riduzione dei costi, la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure amministrative e dei servizi, renderà più dinamica l'attività economica, ridurrà le formalità e gli oneri burocratici e inoltre faciliterà i rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione, contribuendo a far diminuire i costi amministrativi delle attività imprenditoriali (in particolare di quelle che sono legate alla realizzazione delle infrastrutture per Internet ad alta velocità), a migliorare la competitività delle imprese e a dare impulso al loro sviluppo (6);

9.

rivolge un invito pressante alla Commissione europea e agli Stati membri perché adottino le misure necessarie per coinvolgere in modo efficace e completo gli enti regionali e locali nella gestione delle iniziative attinenti alle TIC (7);

10.

prende nota del fatto che la proposta di regolamento si prefigge di contribuire a migliorare qualitativamente i servizi e i prodotti dell'informazione destinati al consumatore europeo, e a ridurre le spese inutili e gli oneri amministrativi, sostenendo al tempo stesso il mercato unico digitale e gli obiettivi della strategia Europa 2020;

Penetrazione della banda larga

11.

ribadisce che gli enti locali e regionali figurano tra i principali destinatari delle raccomandazioni contenute nell'Agenda digitale, in particolare per quanto riguarda l'installazione della banda larga, e possono contribuire in maniera decisiva alla sua realizzazione. Le priorità stabilite dalla nuova strategia a livello locale e regionale possono migliorare la qualità della vita, sostenere l'attività socioeconomica dei cittadini, stimolare lo sviluppo regionale e promuovere servizi pubblici e imprese locali più efficaci e meglio corrispondenti alle esigenze individuali. Le regioni e le città dispongono di molti mezzi per ottimizzare lo sfruttamento di tale potenziale;

12.

constata con soddisfazione che la proposta di regolamento ha il potenziale necessario per contribuire in maniera significativa alla riduzione del divario digitale nonché alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020, come pure per soddisfare taluni bisogni importanti dei cittadini europei in materia sociale, culturale ed economica (8);

13.

riconosce che la società dell'informazione ha provocato una fortissima accelerazione dei progressi economici e sociali e ritiene che una migliore diffusione delle infrastrutture a banda larga dovrebbe rafforzare tale tendenza. Richiama tuttavia l'attenzione sul fatto che contenuti pericolosi per i giovani e per i valori democratici fondamentali possono essere facilmente diffusi, e fa osservare che tale minaccia può essere contrastata grazie a un'istruzione adeguata, basata su valori, e a un'ampia alfabetizzazione mediatica (9);

14.

ricorda che gli enti territoriali hanno un ruolo essenziale nel concorrere a garantire un accesso all'alta velocità equo e a prezzi ragionevoli, ad esempio nelle regioni in cui i meccanismi di mercato si rivelano insufficienti a tal fine, nonché nel realizzare progetti pilota volti a colmare il divario in materia di accesso digitale e nello sviluppare nuove soluzioni per i servizi online incentrati sull'utente (10);

15.

fa osservare alla Commissione che ai fini del finanziamento delle infrastrutture a banda larga per gli enti territoriali potrebbero risultare necessari degli aiuti di Stato a fondo perduto, e la invita ad elaborare una regolamentazione in tal senso;

16.

ribadisce la proposta già formulata nel parere sull'Agenda digitale per l'Europa, di fare in modo che i finanziamenti e le altre misure di sostegno favoriscano l'attuazione di reti a banda larga ad accesso libero basate su un'architettura di rete di tipo orizzontale e su un modello operativo che separa l'accesso fisico alla rete dall'erogazione dei servizi, e di provvedere affinché le reti in fibre ottiche già in servizio siano aperte alla concorrenza (11). In concreto ciò significa che la cosiddetta fibra ottica inattiva (dark fibre) dev'essere inclusa nelle infrastrutture passive di uso comune;

17.

ritiene che, mentre le regioni a forte densità demografica rivestono un evidente interesse commerciale, ai fini della garanzia dell'equilibrio geografico occorre dedicare particolare attenzione alla promozione degli investimenti privati nelle zone rurali e a bassa densità demografica, nonché nelle regioni ultraperiferiche. In tale contesto gli enti locali e regionali possono svolgere un ruolo essenziale coordinando la domanda di accesso alla banda larga proveniente dalle amministrazioni pubbliche, dagli organi di pubblica sicurezza, dalle scuole locali e dalle infrastrutture sanitarie, nonché costituendo dei gruppi a livello locale (di scuole, di comunità, di piccole e medie imprese), realizzando zone di dimostrazione delle infrastrutture a banda larga per i consumatori e organizzando attività di formazione;

18.

ricorda che, per ovviare alla carenza di operatori privati nei territori giudicati poco redditizi — come le zone rurali — gli enti locali e regionali sono costretti a intervenire nel finanziamento delle infrastrutture digitali. Per assicurare la parità di accesso di tutti i cittadini e di tutti i territori alle nuove tecnologie, chiede alla Commissione di sostenere gli enti territoriali nelle loro attività di finanziamento, autorizzando da un lato la partecipazione dei fondi strutturali europei al finanziamento delle infrastrutture digitali in tutte le regioni europee, e accettando dall'altro lato di riconoscere la natura di servizio d'interesse economico e generale dei progetti di digitalizzazione dei territori rurali e a bassa densità demografica;

Servizi digitali e amministrazione online

19.

fa osservare che le TIC, che sono alla base di una società dell'informazione aperta a tutti, dovrebbero essere adattate alle esigenze di tutti i componenti della società, e in particolare di coloro che sono a rischio di esclusione;

20.

ribadisce che l'accesso a connessioni ad alta velocità di qualità elevata e a prezzo ragionevole può contribuire a facilitare l'accesso ai servizi forniti dagli enti territoriali, nonché a migliorare la qualità di tali servizi, semplificando al tempo stesso la commercializzazione dei prodotti da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese. Si può in particolare prevedere che le regioni e le comunità decentrate, specialmente quelle ultraperiferiche, otterranno grandi vantaggi dalla possibilità di accedere in misura maggiore e più rapidamente ai servizi ad alta velocità (12);

21.

ribadisce l'importanza fondamentale dei nuovi usi e servizi digitali per l'attrattiva e lo sviluppo equilibrato dei territori, e ritiene che l'accesso al digitale per tutti sia una condizione necessaria per la corretta realizzazione degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione europea;

22.

conformemente alle posizioni espresse in un precedente parere (13), raccomanda di sfruttare pienamente le possibilità che saranno offerte in Europa dalla installazione accelerata della rete grazie al regolamento in esame per sviluppare i servizi basati sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel settore pubblico e in quello privato, e quindi di utilizzare le TIC come mezzo per migliorare i servizi forniti dagli enti locali e regionali in settori quali l'assistenza sanitaria, l'istruzione, gli appalti pubblici, la sicurezza o i servizi sociali;

23.

raccomanda inoltre, come già in un parere precedente (14), di sfruttare pienamente le possibilità offerte in Europa dall'installazione accelerata della rete grazie al regolamento in esame per sviluppare dei servizi transnazionali di amministrazione online e di fare in modo che i relativi progetti di informatizzazione coprano anche le questioni riguardanti l'interoperabilità e l'e-Identificazione dei cittadini (Stork), le firme elettroniche, i servizi elettronici di documenti e altri aspetti essenziali dell'e-Government, in modo da affrontarle in un contesto europeo;

24.

fa osservare che sarà impossibile avvalersi del potenziale del cloud computing  (15) se non sarà installata rapidamente la necessaria base infrastrutturale.

Reti energetiche intelligenti, digitalizzazione e contenuti creativi: utilizzazione delle TIC

25.

sottolinea che il mercato unico digitale rappresenta un pilastro dell'Agenda digitale europea e che esso consentirà di dar vita a un mercato europeo in crescita, efficace ed attivo, per la creazione e la distribuzione di contenuti digitali legali e di servizi online, e al tempo stesso offrirà ai consumatori un accesso semplice, sicuro e flessibile ai mercati dei contenuti e dei servizi digitali (16); si compiace pertanto del doppio effetto di accelerazione e di riduzione dei costi che il regolamento proposto avrà su tale processo;

26.

segnala che, parallelamente all'installazione della rete ad alta velocità, le istituzioni pubbliche a livello locale e regionale devono disporre di capacità interne adeguate e di risorse finanziarie sostenibili per la digitalizzazione (17);

27.

riconosce che il regolamento proposto avrà un impatto sulle misure intese ad affrontare la sfida dell'efficienza energetica mediante le TIC (18) e sull'adattamento delle strutture di sfruttamento delle risorse naturali.

Accesso alle infrastrutture fisiche esistenti e trasparenza

28.

con l'obiettivo di ottimizzare le sinergie tra le reti, accoglie con favore l'approccio complesso in base al quale il regolamento si applicherà non solo ai fornitori di reti di comunicazione elettronica ma anche ai proprietari di infrastrutture fisiche adatte ad ospitare elementi di tali reti, come le reti di elettricità, gas, acqua potabile, fognature o riscaldamento e i servizi di trasporto; esprime tuttavia preoccupazioni in merito all'applicazione del regolamento a infrastrutture critiche come le gallerie della metropolitana nelle grandi città, per ragioni di sicurezza e a causa delle spese elevate che ne deriverebbero;

29.

si rammarica del fatto che i servizi e le infrastrutture delle telecomunicazioni rimangano ancora molto frammentati lungo le frontiere nazionali, mentre le infrastrutture a banda larga e ad alta velocità costituiscono la colonna vertebrale del mercato unico digitale nonché una condizione preliminare della competitività globale;

30.

dal momento che le opere di genio civile costituiscono la parte principale dei costi complessivi di installazione delle reti, considera un importante progresso in termini normativi il fatto che tutti i gestori di reti avranno il diritto di offrire o di utilizzare (a un prezzo equo e a condizioni ragionevoli) l'accesso alle infrastrutture fisiche (come cavidotti, tubature, pozzetti, centraline, pali, piloni, antenne, tralicci e altre strutture di supporto) ai fini dell'installazione di elementi della rete di comunicazioni elettroniche ad alta velocità, e che, ai fini della trasparenza, le informazioni necessarie a tale fine siano rese disponibili presso uno sportello unico di informazione;

31.

richiama tuttavia l'attenzione sull'importanza di non trascurare, nel quadro della determinazione dei prezzi e della tariffazione, gli obiettivi sociali e di coesione;

Coordinamento delle opere di genio civile

32.

si compiace del fatto che il regolamento affronti la questione del coordinamento delle opere di genio civile, in particolare perché i relativi investimenti sono finanziati in parte o per intero mediante risorse pubbliche; osserva tuttavia che il regolamento non fa alcun riferimento alle implicazioni in termini di appalti pubblici;

33.

si rammarica del fatto che il regolamento non menzioni il ruolo degli enti locali, sebbene sia sul loro territorio che avverrà il coordinamento delle opere di genio civile; raccomanda pertanto alla Commissione di menzionare gli enti locali nel regolamento.

Rilascio delle autorizzazioni

34.

apprezza il ruolo dello sportello unico di informazione per facilitare e coordinare il processo di autorizzazione, e considera adeguato il termine massimo previsto di sei mesi;

35.

constata con rammarico che il regolamento non affronta il ruolo degli enti territoriali nella procedura di autorizzazione malgrado il fatto che, nella maggior parte dei casi, tale procedura sia di competenza degli enti locali; esprime preoccupazione per i costi gravosi che le amministrazioni locali devono spesso affrontare in tale contesto.

Equipaggiamento interno degli edifici e possibilità di accedervi

36.

considera un importante passo in avanti la disposizione che prevede, come condizione per la concessione dell'autorizzazione edilizia, l'obbligo di installare nelle nuove costruzioni una infrastruttura fisica predisposta per l'alta velocità fino ai punti terminali della rete;

37.

si compiace dell'obbligo di equipaggiare tutti i condomini nuovi e quelli che sono oggetto di lavori di profonda ristrutturazione di un punto di concentrazione accessibile ai fornitori delle reti di comunicazione elettronica, ma ritiene che sarebbe opportuno precisare che tale obbligo vale anche per gli investimenti destinati all'edilizia sociale, per garantire che i gruppi a rischio di esclusione digitale che vi abitano abbiano anch'essi accesso ai servizi a banda larga; in quest'ultimo caso, tuttavia, la realizzazione di tale obiettivo dovrebbe essere, nella sua interezza, oggetto di misure di sostegno;

Sussidiarietà, proporzionalità e miglioramento della regolamentazione

38.

riconosce che, nella loro attuale formulazione, le misure contenute nella proposta di regolamento appaiono conformi al principio di sussidiarietà. Infatti la riduzione del costo di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità dev'essere oggetto di un intervento dell'Unione volto a migliorare le condizioni di realizzazione e di funzionamento del mercato interno, se si vogliono eliminare le barriere dovute alla disparità delle regole e pratiche amministrative in vigore a livello nazionale e subnazionale che frenano l'espansione la crescita delle imprese europee, hanno un effetto negativo sulla competitività dell'Europa e creano ostacoli agli investimenti e alle attività transfrontaliere;

39.

ritiene che le misure proposte nei settori che presentano elementi transfrontalieri siano necessarie perché gli Stati membri e/o gli enti locali e regionali da soli non sono in condizioni di regolamentare in maniera adeguata gli elementi transnazionali che sono determinanti in questo contesto, mentre una copertura a banda larga integrale rafforzerebbe la coesione territoriale;

40.

riconosce che il regolamento mira essenzialmente a facilitare e incoraggiare l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità promuovendo l'utilizzazione congiunta delle infrastrutture esistenti e creando le condizioni necessarie a una realizzazione più efficiente delle nuove infrastrutture fisiche, al fine di ridurre i costi legati alla creazione di queste reti;

41.

ritiene che le misure proposte presentino vantaggi evidenti rispetto alle azioni isolate condotte a livello nazionale, regionale e locale, in particolare perché le principali misure si concentrano sui seguenti ambiti: reti ad alta velocità, opere di genio civile, utilizzazione congiunta delle infrastrutture esistenti, realizzazione più efficace delle nuove infrastrutture fisiche e riduzione degli oneri amministrativi;

42.

fa osservare che un approccio europeo comune alle questioni in campo apporterà un valore aggiunto in quanto eviterà una inutile duplicazione dei lavori e genererà delle economie di scala; sottolinea che tale approccio è essenziale dal momento che Internet, per la sua natura onnipresente e transfrontaliera, è uno strumento indispensabile per ottimizzare il potenziale economico e sociale delle TIC;

43.

riconosce che le misure previste nella proposta di regolamento, nella loro formulazione attuale, sembrano conformarsi al principio di proporzionalità. Infatti tali misure si limitano a ciò che è necessario per raggiungere gli obiettivi stabiliti, sforzandosi di ridurre gli ostacoli che impediscono l'accesso alle infrastrutture fisiche;

44.

osserva che le misure di riduzione dei costi proposte nel regolamento sono incentrate sul rafforzamento del coordinamento e della trasparenza e su un livello minimo di armonizzazione degli strumenti, allo scopo di permettere ai soggetti competenti di sfruttare le sinergie e di ridurre le lacune nel processo di realizzazione;

45.

fa presente che le misure proposte non impongono alcun particolare modello economico, e lasciano invece gli Stati membri la facoltà di adottare disposizioni più particolareggiate. In tal modo, dette misure completeranno le iniziative nazionali in corso piuttosto che influenzarle. Al tempo stesso, tali iniziative permetteranno agli Stati membri di basarsi sulle misure attualmente in vigore sul proprio territorio e di scegliere di organizzare le misure, nuove o già esistenti, nella maniera più adeguata alla loro situazione senza imporre necessariamente dei costi supplementari;

46.

sottolinea tuttavia che, al fine di garantire la certezza del diritto, il regolamento proposto deve indicare in modo specifico quali azioni saranno intraprese dalla Commissione europea una volta che gli Stati membri le abbiano notificato misure di esenzione;

47.

considera ammissibile il ricorso ad un regolamento, sebbene la direttiva conceda un margine di manovra maggiore agli Stati membri; ritiene tuttavia che, se applicato con la necessaria flessibilità, il regolamento permetterà di disporre rapidamente di strumenti di riduzione dei costi e di preservare la dinamica degli obiettivi dell'Agenda digitale per l'Europa, che devono essere raggiunti entro il 2020;

48.

in materia di miglioramento della regolamentazione, osserva in linea generale che la proposta di regolamento fa specifico riferimento, in vari punti, al livello locale e regionale. Considerando le competenze degli enti locali e regionali e il ruolo fondamentale che essi devono svolgere nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure legate ai campi di applicazione delle TIC (e più in particolare allo sviluppo delle reti ad alta velocità), occorrerebbe che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri consultassero regolarmente gli enti territoriali nel quadro dell'elaborazione e dell'applicazione delle misure intese a realizzare l'Agenda digitale per l'Europa;

49.

chiede di essere consultato dalla Commissione, al momento opportuno, in merito alla relazione di valutazione che essa presenterà tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Articolo 2, nuovo punto 11

Definizioni

   "organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie",

questo compito è assegnato all'autorità nazionale di regolamentazione salvo se lo Stato membro designi un altro organismo competente, giuridicamente distinto e funzionalmente autonomo da tutti gli operatori di rete;

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

11.

Motivazione

Per facilitare la comprensione e l'applicazione del regolamento, è opportuno fornire una definizione dell'organismo nazionale competente in materia di risoluzione delle controversie.

Emendamento 2

Articolo 2, nuovo punto 12

Definizioni

   "sportello unico di informazione",

qualora lo Stato membro non abbia incaricato un altro organismo competente, questo compito è assegnato alla rispettiva autorità nazionale di regolamentazione.

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

12.

Motivazione

Per facilitare la comprensione e l'applicazione del regolamento, è opportuno fornire una definizione dello sportello unico di informazione.

Emendamento 3

Articolo 7, paragrafo 2

Equipaggiamento interno degli edifici

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

2.   Tutti i condomini nuovi, per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data esatta di entrata di entrata in vigore del presente regolamento] sono equipaggiati di un punto di concentrazione, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile ai fornitori di reti di comunicazione elettronica, che consente la connessione con l'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per l'alta velocità. Lo stesso obbligo si applica in caso di condomini sottoposti a opere di profonda ristrutturazione le cui domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data esatta di entrata di entrata in vigore del presente regolamento].

2.   Tutti i condomini nuovi, per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data esatta di entrata di entrata in vigore del presente regolamento], compresi gli alloggi sociali, sono equipaggiati di un punto di concentrazione, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile ai fornitori di reti di comunicazione elettronica, che consente la connessione con l'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per l'alta velocità. Lo stesso obbligo si applica in caso di condomini sottoposti a opere di profonda ristrutturazione le cui domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data esatta di entrata di entrata in vigore del presente regolamento].

Motivazione

L'emendamento è inteso a precisare che, nell'ottica di garantire pari opportunità ai residenti degli alloggi sociali, non si potrà contenere il costo di costruzione di tali alloggi privandoli dell'equipaggiamento necessario alla loro connessione ad alta velocità.

Emendamento 4

Articolo 10

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

La Commissione presenta una relazione sull'esecuzione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio entro il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data esatta equivalente all'entrata di entrata in vigore del presente regolamento più 3 anni]. La relazione comprende una sintesi dell'impatto delle misure previste dal presente regolamento e una valutazione dei progressi compiuti per il raggiungimento dei suoi obiettivi.

La Commissione presenta una relazione sull'esecuzione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio entro il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data esatta equivalente all'entrata di entrata in vigore del presente regolamento più 3 anni]. La relazione comprende una sintesi dell'impatto delle misure previste dal presente regolamento e una valutazione dei progressi compiuti per il raggiungimento dei suoi obiettivi. Essa dovrà essere trasmessa al Comitato delle regioni ai fini dell'elaborazione di un parere.

Motivazione

L'emendamento è inteso a rendere obbligatoria la consultazione del CdR.

Bruxelles, 3 luglio 2013

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  COM(2012) 573 final.

(2)  Booz & Company (2012), Maximising the impact of Digitalisation [Ottimizzare l'impatto della digitalizzazione].

(3)  Stime della Commissione basate sui seguenti studi nazionali: Liebenau, J., Atkinson, R., Karrberg, P., Castro, D. e Ezell, S., 2009, The UK Digital Road to Recovery (La via digitale verso la ripresa del Regno Unito); Katz R.L. e altri, 2009, The Impact of Broadband on Jobs and the German Economy (L'impatto della banda larga sull'occupazione e sull'economia tedesca).

(4)  CdR 89/2009 fin.

(5)  CdR 156/2009 fin.

(6)  CdR 65/2011 fin.

(7)  CdR 283/2008 fin.

(8)  CdR 14/2010 fin.

(9)  CdR 133/2009 fin.

(10)  CdR 5/2008 fin.

(11)  CdR 104/2010 fin.

(12)  CdR 252/2005 fin.

(13)  CdR 156/2009 fin.

(14)  CdR 65/2011 fin.

(15)  CdR 1673/2012 fin.

(16)  CdR 104/2010 fin.

(17)  CdR 247/2009 fin.

(18)  CdR 254/2008 fin.


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