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Document 52013AR0026

    Parere del Comitato delle regioni «Fondo di aiuti europei agli indigenti»

    GU C 139 del 17.5.2013, p. 59–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.5.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 139/59


    Parere del Comitato delle regioni «Fondo di aiuti europei agli indigenti»

    2013/C 139/11

    IL COMITATO DELLE REGIONI

    ribadisce l'assoluta necessità di una strategia a livello europeo a favore dei cittadini indigenti nell'Unione per raggiungere l'obiettivo, stabilito dalla stessa UE nel quadro della strategia Europa 2020, di far uscire almeno 20 milioni di persone dalla povertà e dall'esclusione sociale entro il 2020;

    riconosce la pertinenza del cambiamento di base giuridica del programma (art. 174 del TFUE), ma propone di ricorrere, a partire dal 2014, ad una doppia base giuridica, fondando lo strumento anche sull'art. 39 del TFUE in modo da preservare la continuità e il legame con gli obiettivi della politica agricola comune;

    plaude all'intenzione della Commissione europea di andare al di là dell'obiettivo di base dell'attuale programma europeo di aiuti agli indigenti, ritenendo che combinando gli aiuti alimentari ai cittadini indigenti con gli interventi di sostegno per i senza tetto e per la povertà infantile, e coordinando tali misure con il Fondo sociale europeo, sia possibile agire in modo multifunzionale e intervenire simultaneamente contro le carenze che si registrano nel quadro di differenti esigenze di base;

    si compiace del fatto che la proposta della Commissione offre agli enti regionali e locali la possibilità di svolgere un ruolo attivo nella distribuzione degli aiuti a coloro che ne hanno bisogno;

    respinge il principio di una partecipazione volontaria degli Stati membri, poiché tale principio rischia di privare talune collettività territoriali dell'accesso al Fondo, senza alcun meccanismo di concertazione partecipativo e democratico a livello europeo o nazionale, e senza tenere conto delle sfide poste dalla lotta contro la povertà e l'esclusione a livello subnazionale;

    ritiene che nelle regioni interessate dalla crisi economica e nelle regioni oggetto di interventi di coesione, il programma dovrebbe essere interamente finanziato con risorse dell'Unione, poiché ciò è giustificato nell'ottica della fondamentale coesione tra i cittadini, le regioni e i popoli d'Europa;

    sottolinea che il finanziamento è troppo ridotto se gli stanziamenti vengono tagliati sensibilmente rispetto al livello attuale (del 30 % nella proposta della Commissione e addirittura del 40 % in quella del Consiglio); invita a mantenere il finanziamento quanto meno al livello attuale.

    Relatore

    Ossi MARTIKAINEN (FI/ALDE) presidente del consiglio comunale di Lapinlahti

    Testo di riferimento

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti

    COM(2012) 617 final/2

    I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

    IL COMITATO DELLE REGIONI

    1.

    ribadisce l'assoluta necessità di una strategia a livello europeo a favore dei cittadini indigenti nell'Unione per raggiungere l'obiettivo, stabilito dalla stessa UE nel quadro della strategia Europa 2020, di far uscire almeno 20 milioni di persone dalla povertà e dall'esclusione sociale entro il 2020. Questo traguardo appare oggi ancor più di attualità se si considera che nel 2011 119,6 milioni di persone erano a rischio di povertà o di esclusione sociale, cioè 6 milioni in più rispetto al 2009. Lo scostamento rispetto agli obiettivi fissati dalla strategia Europa 2020 rende ancora meno comprensibile la proposta del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013 di ridurre di 1,0 miliardi di euro la dotazione destinata agli aiuti europei agli indigenti;

    2.

    riconosce la pertinenza del cambiamento di base giuridica del programma (art. 174 del TFUE), ma propone di ricorrere, a partire dal 2014, ad una doppia base giuridica, fondando lo strumento anche sull'art. 39 del TFUE in modo da preservare la continuità e il legame con gli obiettivi della politica agricola comune;

    3.

    sottolinea l'importanza del principio di sussidiarietà nella formulazione di una efficace strategia di aiuti alle persone indigenti;

    4.

    critica l'incoerenza tra la proposta della Commissione e la strategia Europa 2020, nella misura in cui tale proposta omette il riferimento all'indicatore del numero di persone a rischio di povertà, che è invece uno dei tre indicatori utilizzati dalla strategia Europa 2020 per valutare l'obiettivo europeo in materia di inclusione sociale e di lotta alla povertà;

    5.

    considera importante e comprensibile che la Commissione, da un lato, abbia proposto una nuova base giuridica che consente di evitare il conflitto constatato dalla Corte di giustizia riguardo all'acquisto di aiuti alimentari sul mercato e, dall'altro, abbia proposto di elaborare un nuovo programma, che prevede funzioni più ampie, e con il quale vengono create le condizioni per proseguire l'intervento di aiuto, migliorando al tempo stesso la sostenibilità e l'efficacia dei suoi risultati;

    6.

    ritiene che combinando gli aiuti alimentari ai cittadini indigenti con gli interventi di sostegno per i senza tetto e per la povertà infantile, e coordinando tali misure con il Fondo sociale europeo, sia possibile agire in modo multifunzionale e intervenire simultaneamente contro le carenze che si registrano nel quadro di differenti esigenze di base;

    7.

    plaude all'intenzione della Commissione europea di andare al di là dell'obiettivo di base dell'attuale programma europeo di aiuti agli indigenti, ma esprime il forte timore che l'estensione dell'elenco degli aspetti della povertà su cui dovrebbe intervenire il nuovo Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) non avrebbe altro effetto che di diluirne l'impatto finale, tanto più che, vista la posizione del Consiglio europeo, le risorse potrebbero subire un taglio di quasi il 30 % (3,5 miliardi di euro per il programma europeo di aiuti agli indigenti nel 2007-2013, e 2,5 miliardi di euro nel 2014-2020);

    8.

    ricorda che le procedure amministrative del Fondo sociale europeo sono in molti casi percepite come delle difficoltà dai soggetti coinvolti, e auspica che i nuovi strumenti rivolti a sopperire alle esigenze di base dei cittadini indigenti evitino regolamenti inutilmente dettagliati;

    9.

    ritiene che a causa tra l'altro del prolungarsi della crisi economica, lo strumento di aiuto agli indigenti non dovrebbe alimentarsi delle risorse del Fondo sociale europeo, bensì avrebbe bisogno di un proprio finanziamento, più a lungo termine, grazie all'assegnazione degli stanziamenti necessari a carico del capitolo 2 del quadro finanziario pluriennale;

    10.

    si compiace del fatto che la proposta della Commissione offre agli enti regionali e locali la possibilità di svolgere un ruolo attivo nella distribuzione degli aiuti a coloro che ne hanno bisogno e ritiene che tale ruolo attivo possa, dal canto suo, ridurre i vincoli e le procedure amministrative a livello nazionale e di UE, perché le amministrazioni locali e regionali usano, nel quadro della propria azione, procedure e norme di verifica ben sviluppate, basate sulla legislazione nazionale e dell'UE;

    11.

    ricorda che la strategia dell'OMS intitolata «Salute 21 - Salute per tutti nel XXI secolo» insiste sulla necessità e l'urgenza di ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche per migliorare la salute dell'intera collettività, e nel contempo chiede di adottare una serie di misure rivolte in particolare alle persone indigenti e in condizioni di salute precarie, di rimediare alle carenze dei servizi di assistenza sanitaria e di lottare contro le disuguaglianze in campo sanitario e sociale (punto II del preambolo della dichiarazione «Salute 21», adottata dall'OMS nella sua 51a sessione);

    12.

    nota che sebbene il programma di aiuto alimentare agli indigenti, nella sua forma attuale, si combini con altri strumenti di integrazione sociale e di solidarietà, il suo sfondo e la sua precedente attività nel quadro della politica agricola comune sono stati pienamente giustificati, perché in sostanza l'obiettivo della politica agricola comune è quello di garantire ai cittadini dell'Unione un approvvigionamento alimentare sufficiente e a prezzi accessibili (art. 39, paragrafo 1, lettera e)), nonché di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti (art. 39, paragrafo 1, lettera d));

    13.

    ritiene pertanto che anche nel quadro di nuovi programmi si debba mantenere la possibilità di impiegare le eccedenze della produzione agricola (scorte di intervento). Il ricorso a tali eccedenze, tuttavia, non dovrebbe essere dedotto dalla dotazione finanziaria del Fondo;

    14.

    considera importante che la legislazione proposta offra alla Commissione, alle autorità nazionali e agli enti regionali e locali una regolamentazione chiara e la possibilità di eliminare i difetti visibili, poiché è in questione la legittimità dell'Unione, e sotto il profilo della fiducia dei cittadini si tratta di un settore di intervento delicato, in merito alla cui necessità, al cui funzionamento e ai cui risultati vi sono nei vari Stati membri e nelle loro regioni concezioni differenti;

    15.

    respinge il principio di una partecipazione volontaria degli Stati membri, poiché tale principio rischia di privare talune collettività territoriali dell'accesso al Fondo, senza alcun meccanismo di concertazione partecipativo e democratico a livello europeo o nazionale, e senza tenere conto delle sfide poste dalla lotta contro la povertà e l'esclusione a livello subnazionale;

    16.

    ritiene che nelle regioni interessate dalla crisi economica e nelle regioni oggetto di interventi di coesione, il programma dovrebbe essere interamente finanziato con risorse dell'Unione;

    17.

    invita le istituzioni a tenere conto del fatto che il cofinanziamento potrebbe condurre a una mancata introduzione dello strumento in questione, malgrado il fatto che in numerose regioni la situazione economica e sociale lo renda necessario;

    18.

    invita, come già nel precedente parere, la Commissione a valutare in modo continuo l'adeguatezza degli stanziamenti destinati agli interventi previsti, e ricorda i propri dubbi che il precedente livello di finanziamento (500 milioni di euro all'anno) fosse insufficiente; adesso le esigenze sono per varie ragioni aumentate, motivo per cui il finanziamento è troppo ridotto se gli stanziamenti vengono tagliati sensibilmente rispetto al livello attuale (del 30 % nella proposta della Commissione e addirittura del 40 % in quella del Consiglio); invita a mantenere il finanziamento quanto meno al livello attuale.

    Considerazioni e proposte politiche specifiche del Comitato

    19.

    osserva che un'alimentazione sufficiente, varia e sana figura tra i diritti fondamentali garantiti in numerosi trattati e dichiarazioni internazionali sui diritti umani, e che occorre assicurarne l'applicazione a tutti i livelli, a tutti i cittadini dell'Unione e a quanti vi risiedono;

    20.

    ricorda che le carenze alimentari cui devono far fronte i cittadini più svantaggiati sono dovute a vari fenomeni eterogenei ma collegati fra loro, quali:

    la dinamica demografica e i mutamenti intervenuti a livello globale nei mercati agricoli e nella politica agricola e commerciale;

    le carenze di funzionamento del mercato agricolo comune e la scarsa trasparenza della catena del valore nel settore alimentare;

    la riduzione delle superfici adatte alle colture alimentari e il loro impiego eccessivo a fini di produzione energetica;

    specifiche disposizioni dell'UE e impedimenti burocratici che ostacolano la produzione di derrate agricole per uso proprio o la loro commercializzazione su piccola scala;

    le trasformazioni strutturali intervenute in numerose regioni rurali;

    le ripercussioni della crisi economica sull'occupazione e sul potere d'acquisto dei cittadini;

    la disoccupazione, e il conseguente aumento delle sacche di povertà costituite da famiglie e minori;

    l'instabilità di regioni vicine all'Unione;

    21.

    osserva che per una risoluzione di tali problemi ampi e multiformi occorrono anche politiche e finanziamenti efficaci dell'Unione;

    22.

    osserva che garantire ai cittadini dell'Unione un'alimentazione sufficiente e varia deve continuare a essere una funzione di base della politica agricola comune; invita a riformare tale politica in modo da rendere trasparente la formazione dei prezzi sul mercato e da mantenere la vitalità della produzione agricola di base in tutto il territorio dell'Unione;

    23.

    osserva che, sebbene lo sviluppo dei mercati, l'evoluzione delle rese e i mutamenti dei consumi negli ultimi anni abbiano ridotto le eccedenze di prodotti agricoli, queste possono continuare ad accumularsi anche in futuro, e ai fini della legittimità dell'Unione sarebbe importante utilizzarle per aiutare gli indigenti;

    24.

    sottolinea che quanto affermato al punto 12 può essere giustificato menzionando il fatto che la politica agricola comune ha costituito sin dall'inizio una delle principali aree di intervento comune, e deve continuare ad essere tale. Includendola nella base giuridica del nuovo strumento (doppia base giuridica) si garantirebbe la prosecuzione nel lungo periodo degli aiuti destinati agli indigenti, malgrado il fatto che le attuali sfide possano gravare nel lungo periodo sul finanziamento delle altre politiche dell'Unione, come la coesione sociale;

    25.

    ricorda che la situazione socioeconomica delle regioni d'Europa varia anche all'interno di uno stesso Stato membro, e osserva che il programma proposto è necessario per integrare gli interventi eseguiti da ogni Stato membro e degli enti regionali e locali nell'ottica della coesione e della solidarietà europea; in tale contesto, il programma presentato è solidamente fondato sui valori comuni dell'Unione e sull'idea di base dell'integrazione europea;

    26.

    considera importante che vari obiettivi vengano riuniti nel quadro del nuovo fondo allo scopo di eliminare le cause della povertà e dell'emarginazione, perché la mancanza di un domicilio, l'alimentazione insufficiente e le carenze sociali delle famiglie con bambini si influenzano a vicenda. Il Comitato ricorda tuttavia che i programmi che hanno preceduto il nuovo strumento si sono concentrati sull'alimentazione, la cui carenza è palesemente ridiventata, in numerose regioni, un problema reale e a lungo termine. Pertanto il Comitato invita gli Stati membri e le regioni a dedicare particolare attenzione, nell'attuazione del programma, all'aiuto alimentare e, attraverso esso, all'assistenza ai cittadini anche attraverso misure e programmi volti a rimediare alla mancanza di alloggio e all'esclusione sociale;

    27.

    osserva che quanto esposto più in alto, nei punti 16-18 è giustificato da quanto segue:

    il finanziamento a carico del bilancio comune del programma dedicato ai cittadini indigenti, nelle regioni maggiormente colpite, è giustificato nell'ottica della fondamentale coesione tra i cittadini, le regioni e i popoli d'Europa;

    il cofinanziamento dello strumento proposto può essere considerato da due punti di vista; da una parte esso può in qualche caso rafforzare l'efficacia dei programmi e l'impegno degli enti nazionali e regionali; d'altra parte esso può ridurre la volontà di partecipare al programma e comportare per numerose regioni la diluzione di opportunità indispensabili. Il CdR sottolinea che nell'attuale situazione economica sussiste un rischio maggiore che si verifichi quest'ultima circostanza, e invita pertanto le istituzioni a riprendere in considerazione una quota di finanziamento pari all'85 %;

    tagliare del 30-40 % gli stanziamenti sarebbe miope, perché il monitoraggio del programma di aiuti alimentari agli indigenti attuato negli anni precedenti e i resoconti delle riunioni delle parti interessate suggeriscono un fabbisogno finanziario di circa 680 milioni di euro all'anno, ossia un importo aggiuntivo approssimativamente pari ai tagli attualmente in discussione.

    II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

    Emendamento 1

    Preambolo

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 3,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 3, e l'articolo 39, paragrafo 1,

    Motivazione

    La motivazione figura ai punti 2 e 12 della prima parte del parere (Raccomandazioni politiche).

    Emendamento 2

    Considerando 7

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    Al fine di definire un adeguato quadro finanziario, la Commissione deve stabilire, mediante atti di esecuzione, la ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro utilizzando un metodo obiettivo e trasparente che rifletta le disparità in termini di povertà e deprivazione materiale.

    Al fine di definire un adeguato quadro finanziario, la Commissione deve stabilire, mediante atti di esecuzione, la ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro utilizzando un metodo obiettivo e trasparente che rifletta le disparità in termini di povertà e deprivazione materiale, compresa la soglia di povertà relativa.

    Motivazione

    Dato che la povertà relativa è un indicatore accolto dalla strategia Europa 2020 e impiegato da Eurostat, è opportuno farvi ricorso anche nel quadro del Fondo.

    Emendamento 3

    Nuovo considerando dopo il considerando 8

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

     

    Per rispondere nel modo più efficace e adeguato alle esigenze degli indigenti, e in linea con il quadro strategico comune, il principio di partenariato dovrebbe essere applicato in tutte le fasi del Fondo.

    Emendamento 4

    Considerando 35

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    La frequenza dei controlli di audit sugli interventi deve essere proporzionale all'entità del sostegno dell'Unione erogato attraverso il Fondo. In particolare occorre ridurre il numero dei controlli di audit nei casi in cui la spesa totale ammissibile per un intervento non superi 100 000 EUR. Deve tuttavia essere possibile effettuare controlli di audit in qualsiasi momento ove emergano prove di irregolarità o frode o nell'ambito di un campione da sottoporre ad audit. Affinché il livello di controlli di audit effettuati dalla Commissione sia proporzionato al rischio, la Commissione deve avere la possibilità di ridurre le proprie attività di audit relative ai programmi operativi se non sussistono carenze significative o se le autorità di audit sono affidabili. La portata degli audit deve inoltre tenere pienamente conto dell'obiettivo e delle caratteristiche dei destinatari del Fondo.

    La frequenza dei controlli di audit sugli interventi deve essere proporzionale all'entità del sostegno dell'Unione erogato attraverso il Fondo. In particolare occorre ridurre il numero dei controlli di audit nei casi in cui la spesa totale ammissibile per un intervento non superi 100 000 EUR. Deve tuttavia essere possibile effettuare controlli di audit in qualsiasi momento ove emergano prove di irregolarità o frode o nell'ambito di un campione da sottoporre ad audit. Affinché il livello di controlli di audit effettuati dalla Commissione sia proporzionato al rischio, la Commissione deve avere la possibilità di ridurre le proprie attività di audit relative ai programmi operativi se non sussistono carenze significative o se le autorità di audit sono affidabili. La portata degli audit deve inoltre tenere pienamente conto dell'obiettivo e delle caratteristiche dei destinatari del Fondo. Nel valutare le esigenze di audit si dovrebbe tenere conto, per ciascuno degli interventi, delle prassi e dei poteri di controllo pubblico che gli enti regionali e locali competenti applicano già, eventualmente, agli interventi e alle azioni di sostegno. Si dovrebbe parimenti tenere in considerazione la possibilità che l'attività dell'organizzazione partner che attua un intervento rientri nel contesto del finanziamento pubblico e delle relative pratiche di audit, nonché della portata delle attività dell'organizzazione e della sua esperienza.

    Emendamento 5

    Articolo 4, paragrafo 1

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    Il Fondo sostiene programmi nazionali nell'ambito dei quali organizzazioni partner selezionate dagli Stati membri distribuiscono alle persone indigenti prodotti alimentari e beni di consumo di base destinati all'uso personale di persone senza fissa dimora o di bambini.

    Il Fondo sostiene programmi nazionali con la partecipazione attiva degli enti locali e regionali, nell'ambito dei quali organizzazioni partner selezionate dagli Stati membri distribuiscono alle persone indigenti prodotti alimentari sani e quanto più possibile vari e beni di consumo di base destinati all'uso personale di persone senza fissa dimora o di bambini.

    Emendamento 6

    Articolo 5, paragrafo 3

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    L'intervento del Fondo è eseguito in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri.

    L'intervento del Fondo è eseguito distribuito in stretta cooperazione fra la Commissione, e gli Stati membri, e gli enti locali e regionali interessati e le organizzazioni associate interessate al fine di garantire il massimo impatto.

    Motivazione

    La valutazione d'impatto che accompagna la proposta legislativa indica, nell'allegato 2 (pagina iii), i tre diversi sistemi di gestione del Fondo individuati negli Stati membri dell'UE, alcuni dei quali prevedono il coinvolgimento diretto degli enti locali e regionali e delle organizzazioni associate più vicine ai beneficiari.

    Emendamento 7

    Articolo 5, paragrafo 6

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    In funzione delle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento con il Fondo sociale europeo e con altre politiche e altri strumenti dell'Unione.

    In funzione delle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento con il Fondo sociale europeo e con altre politiche e altri strumenti dell'Unione, in particolare tramite le azioni dell'UE nel campo della politica sanitaria, come, ad esempio, il terzo programma pluriennale d'azione dell'UE in materia di salute per il periodo 2014-2020.

    Motivazione

    Nel parere CdR 67/2012 sul programma pluriennale d'azione in materia di salute si legge che: «(…) il Comitato delle regioni sottolinea come una politica sanitaria sostenibile debba sempre tener conto anche dei fattori esogeni che incidono sullo stato di salute e sulla prevenzione delle malattie, come ad esempio la situazione sociale, gli stili di vita, la cultura, il livello di istruzione, i fattori ambientali e le strutture sociali.»

    Emendamento 8

    Articolo 5, paragrafo 8

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    La Commissione e gli Stati membri provvedono ad assicurare l'efficacia del Fondo, in particolare tramite il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione.

    La Commissione e gli Stati membri provvedono ad assicurare l'efficacia del Fondo, in particolare tramite il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione, nonché consultando attentamente e regolarmente, nel quadro di valutazioni di impatto, gli enti regionali e locali e le organizzazioni partner responsabili dell'attuazione degli interventi nel quadro del Fondo.

    Emendamento 9

    Articolo 5, nuovo paragrafo dopo il paragrafo 12

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

     

    La classificazione europea sull'esclusione abitativa e la condizione di persona senza dimora (ETHOS) potrebbe costituire uno dei criteri per l'assegnazione del Fondo.

    Motivazione

    La mancanza di una fissa dimora o l'esclusione legata all'alloggio sono percepite e affrontate in modo diverso nei paesi dell'Unione europea. La classificazione ETHOS è stata elaborata sulla base di un'analisi approfondita delle attuali definizioni nazionali e delle realtà che le associazioni devono affrontare nel quotidiano.

    Emendamento 10

    Articolo 5, nuovo paragrafo dopo il paragrafo 12

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

     

    La Commissione, gli Stati membri e le organizzazioni partner contribuiscono alla lotta contro gli sprechi alimentari in ciascuna tappa della catena di distribuzione, comprese la fornitura degli alimenti e l'educazione dei beneficiari a tale fine.

    Motivazione

    Gli sprechi alimentari devono diventare una preoccupazione dell'Unione europea, come esige il Parlamento europeo nella sua risoluzione del 19 gennaio 2012. Basti pensare che, secondo le stime della Commissione, in tutta l'UE e lungo tutta la catena agroalimentare tali sprechi ammonterebbero a circa 190 kg all'anno per cittadino. Le azioni che si possono prendere in considerazione per contribuire alla lotta contro gli sprechi potrebbero puntare in particolare a fare chiarezza circa determinate avvertenze di carattere sanitario imposte dalla normativa UE per i prodotti agricoli e alimentari, come la DLC (data limite di consumo) e la DLUO (data limite di utilizzazione ottimale), a rivedere la regolamentazione europea in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli (soprattutto nel settore ortofrutticolo) onde favorire l'offerta di frutta e verdura non calibrate, e ad esigere che la grande distribuzione faccia dono dei prodotti alimentari invenduti.

    Emendamento 11

    Articolo 6, paragrafo 1

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    Le risorse globali disponibili, espresse in prezzi 2011, per gli impegni di bilancio a titolo del Fondo per il periodo 2014-2020 secondo la ripartizione annuale che figura nell'allegato II, ammontano a 2 500 000 000 EUR.

    Le risorse globali disponibili, espresse in prezzi 2011, per gli impegni di bilancio a titolo del Fondo per il periodo 2014-2020 secondo la ripartizione annuale che figura nell'allegato II, ammontano a 2 500 000 000 3 500 000 000 EUR.

    Emendamento 12

    Articolo 6, paragrafo 3

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione relativa alla ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro a norma dell'articolo 84, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. …/… [CPR], fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, utilizzando i seguenti indicatori stabiliti da Eurostat:

    La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione relativa alla ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro a norma dell'articolo 84, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. …/… [CPR], fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, utilizzando i seguenti indicatori stabiliti da Eurostat:

     

    (a)

    la soglia di povertà relativa, ovvero la percentuale della popolazione che vive in un nucleo familiare che non dispone di un reddito pari ad almeno il 60 % di quello medio nazionale;

    (a)

    la popolazione in condizioni di grave deprivazione materiale;

    (a)(b)

    la popolazione in condizioni di grave deprivazione materiale;

    (b)

    la popolazione che vive in famiglie ad intensità di lavoro molto bassa.

    (b)(c)

    la popolazione che vive in famiglie ad intensità di lavoro molto bassa.

    Emendamento 13

    Nuovo articolo dopo l'articolo 11

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

     

    Comitato nazionale di monitoraggio

    1.

    Ciascuno Stato membro istituisce un comitato nazionale di monitoraggio che assicuri un'attuazione efficace del rispettivo programma operativo.

    2.

    Tale comitato, in cui sono rappresentati gli enti pubblici locali e regionali nonché le organizzazioni anti-povertà, stabilisce un partenariato con organizzazioni rappresentative degli interessi delle persone indigenti e organizzazioni impegnate nella distribuzione di aiuti agli indigenti.

    Emendamento 14

    Articolo 15, nuovo paragrafo dopo il paragrafo 3

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

     

    La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni una valutazione intermedia del Fondo entro il marzo 2018.

    Emendamento 15

    Articolo 17, paragrafo 3

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    Durante l'attuazione di un intervento, i beneficiari e le organizzazioni partner informano il pubblico sul sostegno ottenuto dal Fondo collocando almeno un poster con informazioni sull'intervento (formato minimo A3), indicante il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione, in un luogo facilmente visibile dal pubblico e in tutti i luoghi in cui sono distribuiti i prodotti alimentari e i beni e sono attuate le misure di accompagnamento, a meno che ciò non sia possibile a causa delle condizioni della distribuzione.

    I beneficiari e le organizzazioni partner che dispongono di un sito web forniscono inoltre una breve descrizione dell'intervento, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.

    Durante l'attuazione di un intervento, i beneficiari e le organizzazioni partner informano il pubblico sul sostegno ottenuto dal Fondo collocando almeno un poster con informazioni sull'intervento (formato minimo A3), indicante il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione, in un luogo facilmente visibile dal pubblico e in tutti i luoghi in cui sono distribuiti i prodotti alimentari e i beni e sono attuate le misure di accompagnamento, a meno che ciò non sia possibile a causa delle condizioni della distribuzione. nel quadro della distribuzione di derrate alimentari e di altri beni secondo modalità compatibili con le loro prassi e con le circostanze della distribuzione, come manifesti o volantini che presentano l'attività e il sostegno ricevuto dall'UE per l'intervento in questione, e forniscono informazioni su come beneficiare di altre misure che perseguono lo stesso obiettivo, applicando in futuro sistemi che integrino l'informazione, l'orientamento e l'inclusione socio-lavorativa e che mettano fine al fenomeno della povertà intergenerazionale.

    I beneficiari e le organizzazioni partner che dispongono di un sito web forniscono inoltre una breve descrizione dell'intervento, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.

    Motivazione

    L'emendamento migliora la formulazione iniziale, ampliando la prospettiva generale dell'informazione in merito a qualsiasi altro tipo di misure di sostegno all'obiettivo perseguito. Questo serve per coinvolgere tali strutture di servizio ai cittadini in altri dispositivi di miglioramento delle condizioni dei cittadini stessi. La distribuzione di derrate alimentari e di altri beni deve essere uno spazio per la partecipazione attiva dei soggetti interessati alla promozione sociale e lavorativa.

    Emendamento 16

    Articolo 21, paragrafo 3, primo comma

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    I prodotti alimentari e i beni per le persone senza fissa dimora o per i bambini possono essere acquistati direttamente dalle organizzazioni partner.

    I prodotti alimentari e i beni per le persone senza fissa dimora o per i bambini i destinatari finali possono essere acquistati direttamente dalle organizzazioni partner.

    Motivazione

    Il Fondo è destinato alle persone indigenti, ossia a una categoria di persone bisognose più ampia rispetto ai soli senzatetto e ai soli bambini. L'articolo 2, nn. 1 e 7, l'articolo 3 e l'articolo 21, paragrafo 4, per citarne solo alcuni, si riferiscono espressamente alle «persone indigenti». Il presente emendamento mira dunque a rendere più coerente il regolamento proposto.

    Emendamento 17

    Articolo 24, paragrafo 1, lettera a)

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    le spese per l'acquisto di prodotti alimentari e beni di consumo di base per uso personale, destinati alle persone senza fissa dimora o ai bambini;

    le spese per l'acquisto di prodotti alimentari e beni di consumo di base per uso personale, rivolti ai destinatari finali destinati alle persone senza fissa dimora o ai bambini;

    Motivazione

    Stessa dell'emendamento 16.

    Emendamento 18

    Articolo 24, paragrafo 1, lettera b)

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    se un organismo pubblico acquista prodotti alimentari o beni di consumo di base per uso personale, destinati alle persone senza fissa dimora o ai bambini e li fornisce alle organizzazioni partner, le spese di trasporto di tali prodotti alimentari o beni ai depositi delle organizzazioni partner, a una percentuale forfettaria dell'1 % delle spese di cui alla lettera a);

    se un organismo pubblico acquista prodotti alimentari o beni di consumo di base per uso personale, destinati alle persone senza fissa dimora o ai bambini rivolti ai destinatari finali e li fornisce alle organizzazioni partner, le spese di trasporto di tali prodotti alimentari o beni ai depositi delle organizzazioni partner, a una percentuale forfettaria dell'1 % delle spese di cui alla lettera a);

    Motivazione

    Stessa dell'emendamento 16.

    Bruxelles, 11 aprile 2013

    Il presidente del Comitato delle regioni

    Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


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