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Document 52013AP0343

    P7_TA(2013)0343 Modifica del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund (COM(2012)0591 — C7-0332/2012 — 2012/0285(COD)) P7_TC1-COD(2012)0285 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 settembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund

    GU C 93 del 9.3.2016, p. 361–364 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.3.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 93/361


    P7_TA(2013)0343

    Modifica del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund ***I

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund (COM(2012)0591 — C7-0332/2012 — 2012/0285(COD))

    (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

    (2016/C 093/37)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0591),

    visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0332/2012),

    visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2012 (1),

    visto l'articolo 55 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0259/2013),

    1.

    adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

    2.

    chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

    3.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


    (1)  GU C 44 del 15.2.2013, pag. 157.


    P7_TC1-COD(2012)0285

    Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 settembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (3) conferisce alla Commissione competenze di esecuzione relativamente ad alcune sue disposizioni.

    (2)

    Per effetto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, occorre allineare agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 2187/2005.

    (3)

    Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 2187/2005 relativamente alle misure adottate dagli Stati membri che si applicano esclusivamente ai pescherecci battenti la loro bandiera, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione.

    (4)

    Poiché non è più necessario prevedere competenze di adozione delle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2187/2005, la disposizione sul relativo conferimento dovrebbe essere soppressa.

    (5)

    Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica delle norme relative alla costruzione di determinati attrezzi. Occorre che tali modifiche rispecchino i cambiamenti delle caratteristiche dell'attività di pesca sotto il profilo della selettività, le nuove conoscenze tecniche sui materiali da costruzione ovvero le variazioni nell'armamento dell'attrezzo in grado di migliorarne la selettività.

    (6)

    È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori in vista dell'adozione degli atti delegati, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

    (7)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2187/2005,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 2187/2005 è così modificato:

    (1)

    all'articolo 26, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.   Qualora si stabilisca che le misure non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione un atto di esecuzione con cui chiede allo Stato membro di ritirare o di modificare le misure in questione.»; [Em. 1]

    (2)

    l'articolo 28 è soppresso;

    (3)

    l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 29

    Modifiche delle appendici 1 e 2 dell'allegato II

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 bis al fine di modificare o integrare le appendici 1 e 2 dell'allegato II adattando le specifiche dell'attrezzo:

    a)

    ai cambiamenti nella selettività;

    b)

    al miglioramento delle conoscenze tecniche sui nuovi materiali da costruzione per l'attrezzo;

    c)

    alle variazioni nell'armamento per migliorare la selettività dell'attrezzo.»;

    (4)

    è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 29 bis

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 29 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di tre anni a decorrere da  (4). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 2]

    3.   La delega di potere di cui all'articolo 29 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 29 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.».

    (4)   Data di entrata in vigore del presente regolamento. "

    (4 bis)

    è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 31 bis

    Valutazione generale e revisione

    Entro …  (5) , la Commissione esamina l'efficacia delle misure previste dal presente regolamento e, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica del presente regolamento per garantirne la conformità con il regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativo alla politica comune della pesca.  (6)

    [Em. 3]

    (5)   Un anno dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. …/2013 [relativo alla politica comune della pesca] (si veda il documento 2011/0195(COD)). "

    (6)   Regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativo alla politica comune della pesca (GU L …).  () »"

    ()   Riferimento al documento 2011/0195(COD).

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a, il

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    Per il Consiglio

    Il presidente


    (1)  GU C 44 del 15.2.2013, pag. 157.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013.

    (3)  Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1).


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