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Document 52013AP0051
European Parliament legislative resolution of 7 February 2013 on the proposal for a Council directive amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax as regards a quick reaction mechanism against VAT fraud (COM(2012)0428 — C7-0260/2012 — 2012/0205(CNS))
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 febbraio 2013 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (COM(2012)0428 — C7-0260/2012 — 2012/0205(CNS))
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 febbraio 2013 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (COM(2012)0428 — C7-0260/2012 — 2012/0205(CNS))
GU C 24 del 22.1.2016, p. 269–276
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 24/269 |
P7_TA(2013)0051
Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 febbraio 2013 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (COM(2012)0428 — C7-0260/2012 — 2012/0205(CNS))
(Procedura legislativa speciale — consultazione)
(2016/C 024/27)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2012)0428), |
— |
visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0260/2012), |
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0014/2013), |
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
3. |
invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando - 1 (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 9 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 9 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 9 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 10
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di direttiva
Articolo 1
Direttiva 2006/112/CE
Sezione 1a — Articolo 395 bis — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di direttiva
Articolo 1
Direttiva 2006/112/CE
Sezione 1a — articolo 395 bis — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di direttiva
Articolo 1
Direttiva 2006/112/CE
Sezione 1a — articolo 395 bis — paragrafo 1 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ai fini della lettera a), la misura speciale è subordinata ad adeguate misure di controllo da parte degli Stati membri per quanto riguarda i soggetti passivi che effettuano le cessioni di beni o prestazioni di servizi a cui si applica tale misura. |
Ai fini delle lettere a) e b) , ogni misura speciale utilizzata è subordinata ad adeguate misure di controllo da parte degli Stati membri per quanto riguarda i soggetti passivi che effettuano le cessioni di beni o prestazioni di servizi a cui si applica tale misura. |
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Articolo 1
Direttiva 2006/112/CE
Sezione 1a — articolo 395 bis — paragrafo 1 — comma 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
La procedura di cui al presente paragrafo viene completata entro tre mesi. |
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Articolo 1
Direttiva 2006/112/CE
Sezione 1a — articolo 395 bis — paragrafo 2 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Lo Stato membro che desidera introdurre le misure di cui al paragrafo 1 invia una domanda alla Commissione. Lo Stato membro deve fornire informazioni indicanti il settore interessato, il tipo e le caratteristiche della frode, il suo carattere improvviso e massiccio e le sue conseguenze in termini di perdite finanziarie gravi e irreparabili. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutti i dati necessari, essa contatta lo Stato membro interessato entro un mese dal ricevimento della domanda, specificando di quali dati supplementari necessiti. |
2. Lo Stato membro che desidera introdurre le misure di cui al paragrafo 1 invia una domanda alla Commissione. Lo Stato membro fornisce alla Commissione, alle commissioni competenti del Parlamento europeo e alla Corte dei conti informazioni indicanti il settore interessato, il tipo e le caratteristiche della frode, il suo carattere improvviso e massiccio e le sue conseguenze in termini di perdite finanziarie gravi e irreparabili. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutti i dati necessari, essa contatta lo Stato membro interessato entro due settimane dal ricevimento della domanda, specificando di quali dati supplementari necessiti. Se del caso e laddove possibile, la Commissione consulta inoltre il settore commerciale interessato. |
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Articolo 1
Direttiva 2006/112/CE
Sezione 1a — articolo 395 bis — paragrafo 2 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Quando la Commissione ha ricevuto tutte le informazioni che ritiene necessarie per valutare la domanda, essa autorizza la misura speciale entro un mese o, qualora contesti la misura richiesta, ne informa lo Stato membro interessato. |
Quando la Commissione ha ricevuto tutte le informazioni che ritiene necessarie per valutare la domanda, essa: |
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Emendamento 16
Proposta di direttiva
Articolo 1
Direttiva 2006/112/CE
Sezione 1a — articolo 395 quater
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 395 quater |
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Ogni tre anni, a partire dal 1o luglio 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del meccanismo di reazione rapida istituito a norma della presente sezione. La relazione prende in considerazione, tra l'altro, ulteriori misure speciali da inserire nell'ambito del meccanismo e nuovi modi per rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri nel contesto generale del meccanismo. |
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 1 bis |
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Entro il 1o gennaio 2014 la Commissione presenta una relazione sulle possibili soluzioni per accelerare la procedura ordinaria di deroga di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE. L'obiettivo della relazione è individuare le modifiche da apportare alle strutture e prassi esistenti al fine di garantire che la Commissione riesca sempre a completare la procedura entro cinque mesi dal ricevimento della domanda di uno Stato membro. La relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative. |
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. |
2. Gli Stati membri comunicano al Parlamento europeo e alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. |
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La direttiva è consolidata con la direttiva 2006/112/CE entro … (1). |
(1) Tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.