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Document 52013AP0051

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 febbraio 2013 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (COM(2012)0428 — C7-0260/2012 — 2012/0205(CNS))

    GU C 24 del 22.1.2016, p. 269–276 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.1.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 24/269


    P7_TA(2013)0051

    Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA *

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 febbraio 2013 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (COM(2012)0428 — C7-0260/2012 — 2012/0205(CNS))

    (Procedura legislativa speciale — consultazione)

    (2016/C 024/27)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2012)0428),

    visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0260/2012),

    visto l'articolo 55 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0014/2013),

    1.

    approva la proposta della Commissione quale emendata;

    2.

    invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

    3.

    invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    4.

    chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

    5.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

    Emendamento 1

    Proposta di direttiva

    Considerando - 1 (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (-1)

    L'intensificazione della lotta contro la frode e l'evasione fiscali è fondamentale per ripristinare e salvaguardare la stabilità e solidità delle finanze pubbliche nell'Unione.

    Emendamento 2

    Proposta di direttiva

    Considerando 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (1)

    La frode fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) provoca notevoli perdite di bilancio e incide sulle condizioni di concorrenza e, di conseguenza, sul funzionamento del mercato interno. Di recente si sono sviluppate forme di frode fiscale improvvisa e massiccia, in particolare attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici che facilitano scambi rapidi e illeciti su vasta scala.

    (1)

    La frode fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) comporta notevoli perdite per le finanze pubbliche e incide negativamente sulle condizioni di concorrenza e, di conseguenza, sul funzionamento equo ed efficace del mercato interno. Tali perdite dovrebbero essere contenute, in particolare in tempi di austerità di bilancio. Di recente si sono sviluppate forme di frode fiscale improvvisa e massiccia, in particolare attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici che facilitano scambi rapidi e illeciti su vasta scala che spesso travalicano i confini di un determinato Stato membro .

    Emendamento 3

    Proposta di direttiva

    Considerando 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (2)

    La direttiva del Consiglio 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto consente agli Stati membri di chiedere una deroga a detta direttiva allo scopo di evitare talune forme di evasione o elusione fiscale. L'autorizzazione di tale deroga richiede una proposta della Commissione e la sua adozione da parte del Consiglio. L'esperienza recente ha dimostrato che il processo di concessione di deroghe non ha sempre un grado di flessibilità sufficiente a garantire una rapida e adeguata risposta alle richieste degli Stati membri.

    (2)

    La direttiva del Consiglio 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto consente agli Stati membri di chiedere una deroga a detta direttiva allo scopo di evitare talune forme di evasione o elusione fiscale. L'autorizzazione di tale deroga richiede una proposta della Commissione e la sua adozione da parte del Consiglio. L'esperienza recente ha dimostrato che il processo di concessione di deroghe non ha sempre un grado di celerità o flessibilità sufficiente a garantire una rapida e adeguata risposta alle richieste degli Stati membri.

    Emendamento 4

    Proposta di direttiva

    Considerando 7

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (7)

    La designazione del beneficiario come soggetto debitore dell'IVA (inversione contabile) è una misura efficace per fermare immediatamente i tipi più noti di evasione fiscale in determinati settori. Tuttavia, poiché la situazione può evolversi nel tempo, potrebbe essere necessario prevedere anche altre misure. A tal fine, il Consiglio dovrebbe, se del caso, su proposta della Commissione, determinare qualsiasi altra misura come facente parte dell'ambito del QRM. Il tipo di misure che potrebbero essere autorizzate dovrebbe essere stabilito in modo da ridurre al minimo il tempo necessario per l'autorizzazione delle deroghe da parte della Commissione.

    (7)

    La designazione del beneficiario come soggetto debitore dell'IVA (« meccanismo di inversione contabile») è una misura efficace per fermare immediatamente i tipi più noti di evasione fiscale in determinati settori («frode a carosello») . Tuttavia, date le attuali carenze dei sistemi IVA, e in funzione del modo in cui la situazione può evolversi nel tempo, potrebbe essere necessario prevedere anche altre misure. A tal fine, la Commissione dovrebbe, se del caso, proporre che qualsiasi altra misura faccia parte dell'ambito del QRM. Tale misura dovrebbe essere approvata all'unanimità dal Consiglio dopo aver consultato il Parlamento europeo. Il tipo di misure che potrebbero essere autorizzate dovrebbe essere stabilito in maniera accurata e trasparente, in modo da ridurre al minimo il tempo necessario per l'autorizzazione delle deroghe da parte della Commissione.

    Emendamento 5

    Proposta di direttiva

    Considerando 9 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (9 bis)

    Alfine di sviluppare e migliorare costantemente il meccanismo di reazione rapida, è opportuno che la Commissione riferisca regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla sua applicazione, prendendo in considerazione, fra l'altro, ulteriori misure da inserire nell'ambito di detto meccanismo e nuovi modi per rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri nel contesto generale del meccanismo.

    Emendamento 6

    Proposta di direttiva

    Considerando 9 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (9 ter)

    Affinché il meccanismo di reazione rapida possa funzionare in maniera soddisfacente, la Commissione dovrebbe essere in grado, in ogni momento, di intervenire in modo rapido e preciso. Le risorse umane e di altro tipo a disposizione del meccanismo dovrebbero pertanto essere adeguate e occorre istituire e mantenere una procedura decisionale interna accelerata.

    Emendamento 7

    Proposta di direttiva

    Considerando 9 quater (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (9 quater)

    Dal momento che l'applicazione di una misura speciale in uno Stato membro potrebbe avere ripercussioni sui sistemi IVA degli altri Stati membri, è opportuno che la Commissione, per salvaguardare la trasparenza, informi tutti gli Stati membri in merito a tutte le domande presentate e a tutte le decisioni prese al riguardo.

    Emendamento 8

    Proposta di direttiva

    Considerando 9 quinquies (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (9 quinquies)

    Nelle sue attività finalizzate a rafforzare e perfezionare il meccanismo di reazione rapida, è opportuno che la Commissione consulti ampiamente le imprese dei settori più esposti alle frodi e le altre parti interessate.

    Emendamento 9

    Proposta di direttiva

    Considerando 10

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (10)

    Poiché l'obiettivo dell'azione da adottare, cioè affrontare fenomeni di frode improvvisa e massiccia nel settore dell'IVA che molto spesso hanno una dimensione internazionale, non può essere sufficientemente conseguito dagli Stati membri in quanto non sono in grado di contrastare individualmente i circuiti relativi a nuove forme di commercio che coinvolgono più paesi nello stesso momento, e può dunque, a causa di una più veloce e quindi più efficace e adeguata risposta a tali fenomeni, essere realizzato meglio a livello dell'UE, l'Unione può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (10)

    Poiché l'obiettivo dell'azione da adottare, cioè affrontare fenomeni di frode improvvisa e massiccia nel settore dell'IVA che molto spesso hanno una dimensione internazionale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto non sono in grado di contrastare individualmente i circuiti relativi a nuove forme di commercio che coinvolgono più paesi nello stesso momento, e può dunque, a causa di una più veloce e quindi più efficace e adeguata risposta a tali fenomeni, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima dovrebbe adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    Emendamento 10

    Proposta di direttiva

    Articolo 1

    Direttiva 2006/112/CE

    Sezione 1a — Articolo 395 bis — paragrafo 1 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    a)

    la designazione del soggetto passivo come soggetto debitore dell'IVA nell'ambito di determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi in deroga all'articolo 193, a seguito di una richiesta di cui al paragrafo 2 del presente articolo per tale misura;

    a)

    la designazione del soggetto passivo come soggetto debitore dell'IVA nell'ambito di determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi in deroga all'articolo 193 («meccanismo di inversione contabile») , a seguito di una richiesta di cui al paragrafo 2 del presente articolo per tale misura;

    Emendamento 11

    Proposta di direttiva

    Articolo 1

    Direttiva 2006/112/CE

    Sezione 1a — articolo 395 bis — paragrafo 1 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    b)

    qualsiasi altra misura determinata dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

    b)

    qualsiasi altra misura proposta dalla Commissione e approvata all'unanimità dal Consiglio dopo aver consultato il Parlamento europeo .

    Emendamento 12

    Proposta di direttiva

    Articolo 1

    Direttiva 2006/112/CE

    Sezione 1a — articolo 395 bis — paragrafo 1 — comma 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Ai fini della lettera a), la misura speciale è subordinata ad adeguate misure di controllo da parte degli Stati membri per quanto riguarda i soggetti passivi che effettuano le cessioni di beni o prestazioni di servizi a cui si applica tale misura.

    Ai fini delle lettere a) e b) , ogni misura speciale utilizzata è subordinata ad adeguate misure di controllo da parte degli Stati membri per quanto riguarda i soggetti passivi che effettuano le cessioni di beni o prestazioni di servizi a cui si applica tale misura.

    Emendamento 13

    Proposta di direttiva

    Articolo 1

    Direttiva 2006/112/CE

    Sezione 1a — articolo 395 bis — paragrafo 1 — comma 4 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    La procedura di cui al presente paragrafo viene completata entro tre mesi.

    Emendamento 14

    Proposta di direttiva

    Articolo 1

    Direttiva 2006/112/CE

    Sezione 1a — articolo 395 bis — paragrafo 2 — comma 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Lo Stato membro che desidera introdurre le misure di cui al paragrafo 1 invia una domanda alla Commissione. Lo Stato membro deve fornire informazioni indicanti il settore interessato, il tipo e le caratteristiche della frode, il suo carattere improvviso e massiccio e le sue conseguenze in termini di perdite finanziarie gravi e irreparabili. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutti i dati necessari, essa contatta lo Stato membro interessato entro un mese dal ricevimento della domanda, specificando di quali dati supplementari necessiti.

    2.   Lo Stato membro che desidera introdurre le misure di cui al paragrafo 1 invia una domanda alla Commissione. Lo Stato membro fornisce alla Commissione, alle commissioni competenti del Parlamento europeo e alla Corte dei conti informazioni indicanti il settore interessato, il tipo e le caratteristiche della frode, il suo carattere improvviso e massiccio e le sue conseguenze in termini di perdite finanziarie gravi e irreparabili. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutti i dati necessari, essa contatta lo Stato membro interessato entro due settimane dal ricevimento della domanda, specificando di quali dati supplementari necessiti. Se del caso e laddove possibile, la Commissione consulta inoltre il settore commerciale interessato.

    Emendamento 15

    Proposta di direttiva

    Articolo 1

    Direttiva 2006/112/CE

    Sezione 1a — articolo 395 bis — paragrafo 2 — comma 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Quando la Commissione ha ricevuto tutte le informazioni che ritiene necessarie per valutare la domanda, essa autorizza la misura speciale entro un mese o, qualora contesti la misura richiesta, ne informa lo Stato membro interessato.

    Quando la Commissione ha ricevuto tutte le informazioni che ritiene necessarie per valutare la domanda, essa:

     

    a)

    ne informa lo Stato membro richiedente,

    b)

    trasmette la domanda, nella lingua originale, agli altri Stati membri e

    c)

    autorizza la misura speciale entro un mese o, qualora la contesti, ne informa lo Stato membro interessato , gli altri Stati membri, le commissioni competenti del Parlamento europeo e la Corte dei conti fornendo loro una motivazione dettagliata .

    Emendamento 16

    Proposta di direttiva

    Articolo 1

    Direttiva 2006/112/CE

    Sezione 1a — articolo 395 quater

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Articolo 395 quater

     

    Ogni tre anni, a partire dal 1o luglio 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del meccanismo di reazione rapida istituito a norma della presente sezione. La relazione prende in considerazione, tra l'altro, ulteriori misure speciali da inserire nell'ambito del meccanismo e nuovi modi per rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri nel contesto generale del meccanismo.

    Emendamento 17

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Articolo 1 bis

     

    Entro il 1o gennaio 2014 la Commissione presenta una relazione sulle possibili soluzioni per accelerare la procedura ordinaria di deroga di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE. L'obiettivo della relazione è individuare le modifiche da apportare alle strutture e prassi esistenti al fine di garantire che la Commissione riesca sempre a completare la procedura entro cinque mesi dal ricevimento della domanda di uno Stato membro. La relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative.

    Emendamento 18

    Proposta di direttiva

    Articolo 2 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

    2.   Gli Stati membri comunicano al Parlamento europeo e alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

    Emendamento 19

    Proposta di direttiva

    Articolo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La direttiva è consolidata con la direttiva 2006/112/CE entro …  (1).


    (1)   Tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.


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