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Document 52012XX1019(01)
Opinion of the Advisory Committee on restrictive agreements and dominant position given at its meeting of 12 March 2012 regarding a draft decision relating to Case COMP/39.793 — EPH and others — Rapporteur: Sweden
Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 12 marzo 2012 , in relazione a un progetto di decisione concernente il caso COMP/39.793 — EPH e altri — Relatore: Svezia
Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 12 marzo 2012 , in relazione a un progetto di decisione concernente il caso COMP/39.793 — EPH e altri — Relatore: Svezia
GU C 316 del 19.10.2012, p. 5–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 316/5 |
Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 12 marzo 2012, in relazione a un progetto di decisione concernente il caso COMP/39.793 — EPH e altri
Relatore: Svezia
2012/C 316/03
1. |
Il comitato consultivo concorda con la decisione della Commissione di qualificare i due episodi relativi al trattamento delle email come rifiuto di sottoporsi agli accertamenti ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1/2003. |
2. |
Il comitato consultivo condivide il parere della Commissione secondo cui l’infrazione all’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1/2003, cioè il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, è stata commessa per negligenza per quanto riguarda lo sblocco di un account email e intenzionalmente per quanto riguarda la deviazione dei messaggi in entrata. |
3. |
Il comitato consultivo condivide la valutazione della Commissione secondo cui i due episodi relativi al trattamento delle email costituiscono un’infrazione unica. |
4. |
Il comitato consultivo condivide il parere della Commissione secondo cui Energetický a průmyslový holding a.s. e EP Investment Advisors, s.r.o. sono entrambe responsabili dell’infrazione. |
5. |
Il comitato consultivo approva gli elementi di cui si è tenuto conto per calcolare l’importo dell’ammenda per Energetický a průmyslový holding a.s. e EP Investment Advisors, s.r.o. conformemente all’articolo 23, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1/2003. |
6. |
Il comitato consultivo concorda sull'importo effettivo dell'ammenda proposto dalla Commissione. |
7. |
Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |