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Document 52012XX0128(02)

    Relazione finale del consigliere-auditore — COMP/M.5658 — Unilever/Sara Lee Body Care

    GU C 23 del 28.1.2012, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.1.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 23/28


    Relazione finale del consigliere-auditore (1)

    COMP/M.5658 — Unilever/Sara Lee Body Care

    2012/C 23/09

    Unilever N.V. e Unilever Plc (in appresso insieme denominate «Unilever») hanno notificato alla Commissione in data 21 aprile 2010 l’acquisizione del controllo esclusivo su Sara Lee Household e Body Care International (in appresso denominata «Sara Lee»), appartenente a Sara Lee Corporation, mediante un'offerta vincolante irrevocabile annunciata il 25 settembre 2009.

    Dopo aver esaminato la notifica, la Commissione è giunta alla conclusione che l'operazione notificata rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2) (in appresso denominato «il regolamento sulle concentrazioni») e suscita seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato interno e con l'accordo sullo Spazio economico europeo. Di conseguenza, il 31 maggio 2010 la Commissione ha avviato un procedimento iniziando un’indagine per la fase II del caso, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.

    Il 12 agosto 2010 è stata inviata a Unilever una comunicazione degli addebiti contenente la conclusione preliminare della Commissione, secondo cui la concentrazione notificata ostacolava in modo significativo una concorrenza effettiva in una parte sostanziale del mercato comune ai sensi dell'articolo 2 del regolamento sulle concentrazioni.

    Dopo aver avuto accesso al fascicolo, il 17 agosto 2010 Unilever ha chiesto, tra l'altro, ulteriori informazioni su alcuni documenti contenenti, a suo giudizio, troppi omissis. Di conseguenza, la Commissione ha contattato coloro che avevano fornito le informazioni ottenendo, per alcuni documenti, una versione in cui figuravano meno omissis, che è stata poi trasmessa ad Unilever. Quest'ultima si è riservata il diritto di far valere che proprio il rinvio dell'accesso al fascicolo le aveva impedito di difendersi. Unilever non è però più tornata su questo argomento nel prosieguo del procedimento, né si è rivolta al consigliere-uditore.

    Unilever ha risposto alla comunicazione degli addebiti il 27 agosto 2010, senza chiedere un'audizione orale.

    Una società, che è stata ammessa dal consigliere-auditore come terzo interessato, ha ricevuto informazioni sulla natura e sull'oggetto del procedimento ed è stata invitata dalla Commissione a presentare le sue osservazioni.

    In una lettera di esposizione dei fatti datata 1o ottobre 2010, sono stati notificati ad Unilever fatti supplementari di cui la Commissione è venuta a conoscenza dopo l'adozione della comunicazione degli addebiti e le è stata data l'opportunità di presentare osservazioni dopo aver avuto nuovamente accesso al fascicolo.

    Per rendere compatibile con il mercato interno la concentrazione notificata, Unilever ha proposto una prima serie di impegni che è stata sottoposta a verifica di mercato. Successivamente, la parte notificante ha presentato una nuova serie di impegni, che è stata pure sottoposta a verifica di mercato. La società ha avuto accesso alle osservazioni ricevute a seguito di tali verifiche.

    Successivamente è stata presentata un'ultima serie di impegni che a parere della Commissione risponde adeguatamente alle preoccupazioni espresse nella comunicazione degli addebiti in merito alla concorrenza, soprattutto sul mercato dei deodoranti diversi da quelli per uomo in Belgio, Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito, nonché sul mercato dei deodoranti per uomo in Spagna. Unilever non ha sollevato obiezioni riguardo all'oggettività delle verifiche di mercato effettuate dalla Commissione (3).

    In pratica, la proposta finale d'impegno consiste nella cessione completa del marchio Sanex relativamente a tutte le categorie di prodotto nel SEE. Sono compresi in particolare tutti i marchi commerciali di proprietà di Unilever in Europa, nonché altri diritti di proprietà intellettuale che sono usati da o si riferiscono a Sanex.

    La Commissione ritiene che in questo modo gli impegni modificati pongano rimedio in maniera accettabile a tutti i problemi di concorrenza indicati nella comunicazione degli addebiti. La Commissione propone pertanto di dichiarare, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, compatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE la concentrazione notificata, fatti salvi gli obblighi e le condizioni di cui sopra.

    Al consigliere-auditore non è pervenuta alcuna richiesta o osservazione dalla parte notificante, dall'altra parte interessata o da altri terzi. In considerazione di quanto precede e tenuto conto che il caso non dà adito a particolari osservazioni per quanto riguarda il diritto delle parti ad essere ascoltate, egli ritiene che tale diritto sia stato rispettato.

    Bruxelles, 12 novembre 2010

    Michael ALBERS


    (1)  A norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21).

    (2)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

    (3)  Articolo 14 della decisione 2001/462/CE.


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