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Document 52012TA1215(27)

Relazione sui conti annuali dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati relativi all’esercizio 2011 corredata delle risposte dell’Autorità

GU C 388 del 15.12.2012, p. 157–164 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 388/157


RELAZIONE

sui conti annuali dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati relativi all’esercizio 2011 corredata delle risposte dell’Autorità

2012/C 388/27

INTRODUZIONE

1.

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (di seguito «Autorità» o «AESFEM»), con sede a Parigi, è stata istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Compito dell’Autorità è migliorare il funzionamento del mercato interno dell’UE assicurando un livello di regolamentazione e di vigilanza elevato, efficace e uniforme, promuovere l’integrità e la stabilità dei mercati finanziari e rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza al fine di mantenere la stabilità del sistema finanziario (2). L’AESFEM è stata istituita a decorrere dal 1o gennaio 2011.

INFORMAZIONI A SOSTEGNO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

2.

L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e controllo dell’Autorità. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor (ove presenti) e una analisi delle dichiarazioni dei responsabili della gestione (management representations).

DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

3.

In virtù dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Corte ha esaminato i conti annuali (3) dell’Autorità, che includono «gli stati finanziari» (4) e le «relazioni sull’esecuzione del bilancio» (5) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, nonché la legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati tali conti.

La responsabilità della direzione

4.

In qualità di ordinatore, il direttore dà esecuzione alle entrate e alle spese iscritte in bilancio conformemente al regolamento finanziario dell’Autorità, sotto la propria responsabilità e nei limiti degli stanziamenti autorizzati (6). Il direttore ha il compito di porre in essere (7) la struttura organizzativa, nonché i sistemi e le procedure di gestione e controllo interni necessari per la compilazione di conti definitivi (8) privi di inesattezze rilevanti risultanti da frode o errore, e di garantire la legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti.

La responsabilità del revisore

5.

La Corte ha il compito di fornire, sulla base del proprio audit, al Parlamento europeo e al Consiglio (9) una dichiarazione relativa all’affidabilità dei conti annuali dell’Autorità e alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

6.

La Corte ha espletato l’audit conformemente ai principi internazionali di audit e ai codici deontologici dell’IFAC nonché ai principi internazionali delle Istituzioni superiori di controllo dell’INTOSAI. In base a tali principi, la Corte è tenuta a pianificare e svolgere i propri audit in modo da ottenere una garanzia ragionevole riguardo all’assenza di inesattezze rilevanti nei conti annuali dell’Autorità, e alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

7.

Un audit comporta l’esecuzione di procedure volte ad ottenere elementi probatori relativi agli importi e alle informazioni riportate nei conti, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La scelta delle procedure avviene in base al giudizio dell’auditor, che include una valutazione dei rischi di inesattezze rilevanti nei conti e di significative inosservanze del quadro giuridico dell’Unione europea, dovute a frode o errore, nelle operazioni sottostanti. Nel valutare tali rischi, l’auditor esamina i controlli interni applicati alla compilazione e alla presentazione fedele dei conti nonché i sistemi di supervisione e controllo posti in essere per garantire la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, allo scopo di definire procedure di audit adeguate alle circostanze. Un audit include altresì una valutazione dell’adeguatezza delle politiche contabili adottate e della ragionevolezza delle stime contabili elaborate, nonché la valutazione della presentazione complessiva dei conti.

8.

La Corte considera che gli elementi probatori ottenuti forniscano una base sufficiente e adeguata per l’espressione dei giudizi esposti qui di seguito.

Giudizio sull’affidabilità dei conti

9.

A giudizio della Corte, i conti annuali dell’Autorità (10) presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2011, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione (11).

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

10.

A giudizio della Corte, le operazioni su cui sono basati i conti annuali dell’Autorità per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

11.

I commenti che seguono non mettono in discussione i giudizi della Corte. Essi vanno valutati nel contesto della transizione dal Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari all’Autorità europea.

COMMENTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

12.

Gli impegni dell’Autorità sono ammontati a 12 841 997 euro, pari al 76 % della dotazione 2011. I tassi di impegno sono stati modesti soprattutto per il Titolo III «Spese operative» (47 %). Questo ha inciso sul conseguimento degli obiettivi dell’Autorità nel settore dell’informatica, che non sono stati pienamente raggiunti. I bassi tassi di esecuzione indicano difficoltà nella pianificazione e nell’attuazione del bilancio.

13.

Il bilancio dell’Autorità per l’esercizio finanziario 2011 è ammontato a 16,9 milioni di euro. Conformemente all’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento che ha istituito l’Autorità, il 60 % del bilancio 2011 è stato finanziato da contributi degli Stati membri e dei paesi dell’EFTA e il 40 % dal bilancio dell’Unione. Alla fine del 2011, l’AESFEM ha registrato un risultato positivo di bilancio di 4,3 milioni di euro. Conformemente al regolamento finanziario dell’Autorità (12), l’intero importo è stato registrato nei conti come passività nei confronti della Commissione europea.

14.

Sono state rilevate debolezze in relazione a sei impegni giuridici che sono stati effettuati anticipatamente a quelli di bilancio (483 845 euro).

15.

La Corte ha individuato una serie di casi, per un valore totale di 207 442 euro, in cui agli stanziamenti di pagamento riportati al 2012 non corrispondevano impegni giuridici. Questi riporti sono quindi irregolari e dovrebbero essere annullati.

COMMENTI SUI CONTROLLI CHIAVE DEI SISTEMI DI SUPERVISIONE E CONTROLLO DELL’AUTORITÀ

16.

L’Autorità non aveva ancora adottato norme di controllo interno.

17.

È necessario che l'Autorità migliori la gestione delle immobilizzazioni. Per i beni immateriali sviluppati dall’Autorità, le procedure contabili e le informazioni sui costi non erano attendibili.

ALTRI COMMENTI

18.

Le modalità di attuazione dello statuto non erano state adottate.

19.

L’AESFEM non aveva ancora aderito all’accordo interistituzionale con l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) relativo alle indagini sui casi di frode. L’Autorità dovrebbe provvedere ad una completa attuazione del proprio regolamento finanziario a tale riguardo.

20.

L’Autorità dovrebbe migliorare la trasparenza delle procedure di assunzione. Il numero di anni di esperienza richiesti per una data posizione non è stato rispettato, sono state accettate domande pervenute oltre il termine, la commissione selezionatrice non ha stabilito le domande per le prove scritte e orali prima dell’esame delle domande e l’autorità investita del potere di nomina non ha preso alcuna decisione riguardo alla nomina della commissione selezionatrice.

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Louis GALEA, Membro della Corte dei conti, a Lussemburgo, nella riunione del 18 settembre 2012.

Per la Corte dei conti

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Presidente


(1)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(2)  L’allegato espone in maniera sintetica le competenze e le attività dell’Autorità, a titolo informativo.

(3)  Questi conti sono accompagnati da una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio che fornisce ulteriori informazioni sull’esecuzione e gestione del bilancio.

(4)  Gli stati finanziari comprendono il bilancio finanziario e il conto del risultato economico, la tabella dei flussi di cassa, la situazione di variazione del patrimonio netto ed una sintesi delle politiche contabili significative, nonché altre note esplicative.

(5)  Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono il conto di risultato dell’esecuzione di bilancio e il relativo allegato.

(6)  Articolo 33 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72).

(7)  Articolo 38 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002.

(8)  Le norme relative alla presentazione dei rendiconti e alla tenuta della contabilità da parte delle agenzie sono stabilite dai capi 1 e 2 del titolo VII del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 652/2008 (GU L 181 del 10.7.2008, pag. 23) e sono state riportate testualmente nel regolamento finanziario dell’Autorità.

(9)  Articolo 185, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

(10)  I conti annuali definitivi, compilati il 20 giugno 2012, sono pervenuti alla Corte il 2 luglio 2012. I conti annuali definitivi, consolidati con quelli della Commissione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro il 15 novembre dell’anno successivo. Tali conti sono pubblicati nei seguenti siti Internet: http://www.eca.europa.eu o http://www.esma.europa.eu.

(11)  Le norme contabili adottate dal contabile della Commissione sono derivate dagli International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) emanati dalla Federazione internazionale dei revisori contabili (International Federation of Accountants — IFAC) o, in mancanza di questi, dai princìpi contabili internazionali [International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS)] emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB).

(12)  Articoli 15, paragrafo 4, e 16, paragrafo 1.


ALLEGATO

Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Parigi)

Competenze e attività

Ambiti delle competenze dell’Unione secondo il trattato

(Articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea)

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

Competenze dell’Autorità

[Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1060/2009]

Compiti

elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione,

elaborare progetti di norme tecniche di attuazione,

emanare orientamenti e formulare raccomandazioni,

formulare raccomandazioni se l’autorità nazionale competente non ha applicato gli atti settoriali o li ha applicati in modo che sembra costituire una violazione del diritto dell’Unione,

prendere decisioni individuali nei confronti delle autorità competenti in determinate situazioni di emergenza e per la risoluzione delle controversie tra autorità competenti in situazioni transfrontaliere,

nei casi concernenti il diritto dell’Unione direttamente applicabile, prendere decisioni individuali nei confronti di partecipanti ai mercati finanziari: i) se un’autorità nazionale competente non ha applicato gli atti settoriali o li ha applicati in modo che sembra costituire una violazione del diritto dell’Unione e se l’autorità competente non si è conformata ad un parere formale della Commissione; ii) se un’autorità competente non si è attenuta alla decisione dell’Autorità adottata in determinate situazioni di emergenza o iii) se l’autorità competente non si è attenuta alla decisione dell’Autorità nella risoluzione delle controversie tra autorità competenti in situazioni transfrontaliere,

emanare pareri rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su tutte le questioni connesse con la sua area di competenza,

raccogliere le informazioni necessarie sui partecipanti ai mercati finanziari ai fini dello svolgimento dei compiti che le sono attribuiti,

sviluppare metodologie comuni per valutare l’effetto delle caratteristiche del prodotto e dei relativi processi di distribuzione sulla situazione finanziaria dei partecipanti ai mercati finanziari e sulla protezione dei consumatori,

fornire una banca dati, accessibile a livello centrale, dei partecipanti ai mercati finanziari registrati nella sua area di competenza, laddove specificato dalla normativa settoriale,

emettere segnalazioni nel caso in cui un’attività finanziaria costituisca una seria minaccia per i suoi obiettivi,

proibire o limitare temporaneamente talune attività finanziarie che mettono a repentaglio il corretto funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell’Unione nei casi specificati e alle condizioni previste nella normativa settoriale o in caso di necessità dovuta a situazioni di emergenza,

partecipare alle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, comprese le indagini in loco, effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti,

affrontare qualsivoglia rischio di perturbazione dei servizi finanziari che sia imputabile a un deterioramento totale o parziale del sistema finanziario e potenzialmente in grado di produrre effetti negativi gravi per il mercato interno e l’economia reale,

emanare orientamenti e formulare raccomandazioni supplementari per i partecipanti chiave ai mercati finanziari, allo scopo di tener conto del rischio sistemico da essi costituito,

condurre un’indagine su un tipo particolare di attività finanziaria, su un tipo di prodotto o su un tipo di condotta allo scopo di valutare le potenziali minacce per l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario e raccomandare interventi appropriati alle autorità competenti interessate,

svolgere compiti e assumere responsabilità delegate dalle autorità competenti,

fornire pareri alle autorità competenti,

effettuare verifiche inter pares di tutte le attività delle autorità competenti,

esercitare una funzione di coordinamento generale tra le autorità competenti, in particolare nei casi in cui gli sviluppi negativi potrebbero compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario nell’Unione,

avviare e coordinare in tutta l’Unione valutazioni sulla resilienza dei partecipanti ai mercati finanziari agli sviluppi negativi dei mercati,

decidere in merito alle domande di certificazione registrazione di un gruppo di agenzie di rating del credito e sulla revoca di questa certificazione e registrazione,

definire accordi di cooperazione con le pertinenti autorità competenti dell’agenzia di rating del credito di paesi terzi,

svolgere indagini ed ispezioni in loco nei locali delle agenzie di rating del credito, dell’entità valutata o di terzi collegati,

se un’agenzia di rating del credito ha commesso una infrazione, decidere di revocare la registrazione, vietarle temporaneamente di emettere rating del credito, sospendere l’uso a fini regolamentari di rating del credito emessi da tale agenzia, richiedere che sia posto fine all’infrazione e/o emettere una comunicazione pubblica,

quando un’agenzia di rating del credito ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una infrazione, decidere di comminare una sanzione.

Organizzazione

Consiglio delle autorità di vigilanza

Composizione: presidente (senza diritto di voto); il capo dell’autorità pubblica nazionale competente per la vigilanza dei partecipanti ai mercati finanziari in ogni Stato membro; un rappresentante della Commissione (senza diritto di voto); un rappresentante del Comitato europeo per il rischio sistemico (senza diritto di voto); un rappresentante per ognuna delle altre due autorità europee di vigilanza (senza diritto di voto).

Compiti: fornisce orientamenti al lavoro dell’Autorità ed è incaricato di adottare le decisioni di cui al capo II del regolamento istitutivo.

Consiglio di amministrazione

Composizione: presidente e altri sei membri del consiglio delle autorità di vigilanza eletti da e fra i membri con diritto di voto dello stesso consiglio delle autorità di vigilanza. Il direttore esecutivo e un rappresentante della Commissione partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto (anche se il rappresentante della Commissione può votare sulle questioni relative al bilancio).

Compiti: assicura che l’Autorità assolva la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati ai sensi del regolamento istitutivo.

Presidente

rappresentante dell’Autorità incaricato di preparare i lavori del consiglio delle autorità di vigilanza e di presiedere le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione. Designato dal consiglio delle autorità di vigilanza, previa audizione da parte del Parlamento europeo.

Direttore esecutivo

Nominato dal consiglio delle autorità di vigilanza, previa conferma del Parlamento europeo. Si occupa della gestione dell’Autorità e prepara i lavori del consiglio di amministrazione.

Audit interno

L’autorità ha avuto i primi incontri con i servizi di audit interno, che organizzeranno la prima visita nel giugno 2012.

Audit esterno

Corte dei conti europea.

Autorità competente per il discarico

Parlamento su raccomandazione del Consiglio.

Risorse messe a disposizione dell’Agenzia nel 2011

Bilancio definitivo

Bilancio totale: 16,9 milioni di euro, comprendenti:

sovvenzione UE: 6,8 milioni di euro,

contributi delle autorità nazionali competenti: 10,1 milioni di euro.

Effettivi al 31 dicembre 2011

Personale statutario: 58 posti temporanei autorizzati nella tabella dell'organico, di cui occupati: 50,

Agenti contrattuali: 5 posti previsti in bilancio, di cui occupati: 5,

Esperti nazionali distaccati: 12 posti previsti in bilancio, di cui occupati: 2.

Prodotti e servizi forniti nel 2011

15 agenzie di rating del credito registrate,

prima ispezione in loco presso le agenzie di rating del credito, tra cui Fitch, Moody's e Standard & Poor’s,

valutazione della conformità delle tre nuove proposte di deroghe agli obblighi di trasparenza pre-trade individuate dalla direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID),

pubblicazione del parere finale sulle negoziazioni automatizzate ad alta frequenza (HFT),

Continuazione del lavoro sulle merci e sulla revisione della MiFID,

Lavoro preparatorio per le norme tecniche proposte per il regolamento sui derivati OTC, sulle controparti centrali (CCP) e sui repertori di dati sulle negoziazioni (regolamento sull’infrastruttura del mercato europeo — EMIR),

procedure dettagliate per i gestori di fondi di investimento alternativi,

contributo allo sviluppo dei princìpi internazionali di informativa finanziaria [International Financial Reporting Standards (IFRS)],

assistenza per l’applicazione degli IFRS al debito sovrano,

attività per la condivisione delle esperienze e discussione delle implicazioni tra le autorità nazionali di vigilanza su questioni attinenti alla vigilanza del mercato e alla direttiva relativa al prospetto (DP), alla direttiva sulla trasparenza (TD), e alla direttiva relativa alle offerte pubbliche di acquisto ecc.,

lavoro congiunto con le altre AEV,

contributo attivo al CERS sulla stabilità finanziaria, anche attraverso la redazione di relazioni regolari sui rischi,

rafforzamento della tutela finanziaria del consumatore attraverso norme ed obblighi supplementari per gli intermediari e gestori di fondi,

Primo sistema di allarme paneuropeo relativo ai prodotti in valuta per gli investitori,

gestione del database UE per la comunicazione delle operazioni,

sviluppo con successo di una soluzione informatica per la pubblicazione dei rating storici delle agenzie di rating del credito,

coordinamento delle risposte delle autorità nazionali di vigilanza alla crisi finanziaria,

2 verifiche inter pares sugli abusi di mercato e sui prospetti.

Fonte: Informazioni fornite dall'Autorità.


LE RISPOSTE DELL’AUTORITÀ

12.

Il 2011 è stato il primo anno di attività dell’ESMA, sebbene il suo regolamento istitutivo fosse stato pubblicato solo il 15 dicembre 2010. La pubblicazione tardiva del regolamento ha impedito all’Autorità di avviare in tempo le procedure di assunzione, il che ha avuto ripercussioni dirette sul tasso di spesa. Inoltre, i ritardi nel raggiungimento degli obiettivi e nella realizzazione dei progetti dell’ESMA nel settore dell’informatica sono imputabili per la maggior parte al lento avanzamento dell’iter normativo che impone l’attuazione di tali sistemi.

13.

Il regolamento finanziario dell’ESMA (che deriva dal regolamento finanziario quadro) non rispecchia in modo adeguato la sua struttura finanziaria. Nell’ottobre 2011 l’Autorità ha chiesto alla DG Bilancio di indicare la procedura relativa al rimborso del risultato positivo di bilancio. La DG Bilancio ha confermato nel marzo 2012 che l’eccedenza deve essere iscritta come passività nei confronti della Commissione. Nel maggio 2012 ha proposto una procedura pratica volta ad assicurare che tale eccedenza torni all’ESMA, che rimborserà gli Stati membri e la Commissione in misura proporzionale ai rispettivi contributi originari.

14.

L’ESMA è il successore legale del CESR. Pertanto, alcuni impegni giuridici sono stati firmati dal CESR prima della creazione dell’Autorità, allorché le procedure usate erano ancora diverse rispetto al disposto del regolamento finanziario dell’UE e ad altre procedure di aggiudicazione degli appalti specifiche applicabili agli organismi dell’UE. A causa di difficoltà tecniche e dell’introduzione tardiva di ABAC, gli impegni di bilancio corrispondenti sono stati registrati nei conti solo alla fine del 2011.

15.

L’ESMA prende atto di tale constatazione. Quanto rilevato è ascrivibile al carico di lavoro inaspettatamente gravoso che l’Autorità ha registrato alla fine del 2011 e alle operazioni di riporto nel sistema di bilancio dell’UE che ha effettuato nel suo primo anno di attività.

16.

Durante la fase della sua creazione, l’ESMA ha concordato con la propria DG di riferimento un piano volto all’adozione delle norme di controllo interno dell’UE. La documentazione pertinente è stata presentata alla DG Mercato interno e servizi, che ha eseguito i relativi controlli nell’ottobre 2011. Nel 2012 l’ESMA intende formalizzare ulteriormente tali norme e ottenere la relativa approvazione da parte del consiglio di amministrazione.

17.

Per quanto riguarda le immobilizzazioni, l’ESMA ha introdotto il modulo «ABAC Assets» nel settembre 2011. In tema di beni immateriali, l’Autorità utilizza schede orarie per il personale interno coinvolto in progetti informatici dal 1o gennaio 2012 ed è impegnata nel miglioramento delle procedure pertinenti.

18.

Nel gennaio 2011 il consiglio di amministrazione dell’ESMA ha approvato provvisoriamente le modalità di attuazione in materia di risorse umane, per poi trasmetterle alla Commissione il 17 gennaio 2011. Alla fine della primavera 2011 la DG Risorse umane e sicurezza ha richiesto modalità di attuazione comuni per le tre autorità di vigilanza europee. Una nuova versione è stata presentata alla DG Risorse umane e sicurezza il 21 dicembre 2011.

19.

Il 14 dicembre 2011 l’ESMA ha inviato all’OLAF una lettera contenente le norme antifrode approvate dal suo consiglio di amministrazione, al fine di concludere l’accordo in questione. Ad oggi l’OLAF non ha risposto.

20.

A seguito della prima visita della Corte dei conti nell’ottobre 2011, l’ESMA ha riesaminato le proprie procedure di assunzione per affrontare gli aspetti menzionati nel febbraio 2012.


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