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Document 52012PC0654
Proposal for a COUNCIL DECISION authorising Belgium to apply a special measure derogating from Article 285 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza il Belgio ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza il Belgio ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
/* COM/2012/0654 final - 2012/0312 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza il Belgio ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto /* COM/2012/0654 final - 2012/0312 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Motivazione e obiettivi della proposta A norma dell’articolo 395, paragrafo 1, della
direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune
d’imposta sul valore aggiunto[1]
(di seguito “la direttiva IVA”), il Consiglio, deliberando all’unanimità su
proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre
misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di
semplificare la riscossione dell’IVA o di evitare talune forme di evasione o
elusione fiscale. Con lettera protocollata presso la Commissione
il 21 giugno 2012 il Belgio ha chiesto l’autorizzazione ad introdurre una
misura intesa a esonerare i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non
supera i 25 000 EUR. A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, della
direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 13 settembre 2012, ha
informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Belgio. Con
lettera del 17 settembre 2012 la Commissione ha comunicato al Belgio che
disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta. Contesto generale A norma del titolo XII, capo 1, della
direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le
piccole imprese e in particolare esentare i soggetti passivi il cui volume
d’affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione
un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l’IVA sulle sue forniture e,
pertanto, non può detrarre l’IVA sugli acquisti. A norma dell’articolo 285 della direttiva IVA,
gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà di cui all’articolo 14
della direttiva 67/228/CEE del Consiglio[2]
possono esentare i soggetti passivi il cui volume d’affari non supera i
5 000 EUR. Nell’attuale situazione economica e politica
il governo belga intende portare tale soglia a 25 000 EUR, con la
possibilità di aumentarla per conservarne il valore in termini reali.
L’introduzione di tale soglia semplificherà il sistema dell’IVA per le piccole
imprese e ridurrà considerevolmente gli oneri a carico delle imprese
ammissibili al regime, esentandole da molti degli obblighi previsti dalle
normali disposizioni IVA. L’applicazione del regime da parte dei soggetti
passivi sarebbe facoltativa. Secondo le autorità belghe, circa l’1% dei
soggetti passivi si avvarrà del regime, con un corrispondente effetto minimo sul
bilancio (intorno allo 0,2%). Disposizioni vigenti nel settore della
proposta Nel 2004 la Commissione ha presentato una
proposta (COM(2004) 728 definitivo) intesa ad aumentare a 100 000 EUR la
soglia del volume d’affari annuo al di sotto della quale gli Stati membri
possono concedere l’esenzione dall’IVA ai soggetti passivi. Coerenza con altri obiettivi e politiche
dell’Unione Non pertinente. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E
VALUTAZIONI D’IMPATTO Consultazione delle parti interessate Non pertinente Ricorso al parere di esperti Non è stato necessario consultare esperti
esterni. Valutazione d’impatto La proposta di decisione del Consiglio mira a
introdurre una misura di semplificazione che esonera le imprese con un volume
d’affari annuo non superiore a 25 000 EUR da numerosi obblighi in materia
di IVA; essa ha pertanto un impatto potenziale positivo. In considerazione della portata ridotta della
deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l’impatto sarà comunque
limitato. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Sintesi delle misure proposte Autorizzazione per il Belgio ad applicare una
misura di deroga alla direttiva IVA per quanto riguarda l’introduzione di una
misura di semplificazione a favore delle imprese con un volume d’affari annuo
non superiore ai 25 000 EUR. Base giuridica Articolo 395 della direttiva IVA. Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva
dell’Unione europea. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica. Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di
proporzionalità per le ragioni illustrate di seguito. La decisione riguarda un’autorizzazione
concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo. Tenuto conto dell’ambito di applicazione
limitato della deroga, la misura particolare è commisurata all’obiettivo
perseguito. Scelta dello strumento Strumento proposto: decisione del Consiglio. A norma dell’articolo 395 della direttiva IVA,
la concessione di una deroga alle disposizioni comuni è possibile soltanto su
autorizzazione del Consiglio, che delibera all’unanimità su proposta della
Commissione. Una decisione del Consiglio è inoltre lo strumento più idoneo
perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non incide sul bilancio dell’UE in
quanto il Belgio effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle
disposizioni dell’articolo 6 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89 del
Consiglio. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI Clausola di riesame/revisione/cessazione
dell’efficacia La proposta comprende una clausola di
cessazione dell’efficacia. 2012/0312 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza il Belgio ad applicare una
misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa
al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio,
del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto[3], in particolare l’articolo 395,
paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con lettera protocollata
presso la Commissione il 21 giugno 2012 il Belgio ha chiesto l’autorizzazione
ad applicare una misura di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE
al fine di introdurre una misura speciale intesa ad esonerare dall’imposta sul
valore aggiunto (IVA) i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non
supera i 25 000 EUR. Tale misura consentirebbe di esonerare detti soggetti
passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di IVA indicati al
titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE. (2) Con lettera del 13 settembre
2012 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta
presentata dal Belgio. Con lettera del 17 settembre 2012 la Commissione ha
comunicato al Belgio che disponeva di tutte le informazioni necessarie per
l’esame della richiesta. (3) A norma dell’articolo 285
della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri che non si sono avvalsi della
facoltà di cui all’articolo 14 della direttiva 67/228/CEE del Consiglio[4] possono esentare i soggetti
passivi il cui volume d’affari non supera i 5 000 EUR. Il Belgio
ha chiesto che tale soglia sia portata a 25 000 EUR. (4) La fissazione di una soglia
più elevata per il regime speciale per le piccole imprese costituisce una
misura di semplificazione in quanto può ridurre considerevolmente gli obblighi
in materia di IVA a cui sono soggette le imprese più piccole. Tale regime
speciale è facoltativo per i soggetti passivi. (5) Nella sua proposta di
direttiva del 29 ottobre 2004 intesa a semplificare gli obblighi in materia di
imposta sul valore aggiunto[5]
la Commissione ha incluso disposizioni in virtù delle quali gli Stati membri
possono fissare il massimale di volume d’affari annuo per l’esenzione dall’IVA
fino a un importo di 100 000 EUR o al suo controvalore in moneta
nazionale, prevedendo inoltre la possibilità di aggiornare annualmente tale
importo. La richiesta presentata dal Belgio è conforme alla predetta proposta. (6) La deroga non incide sulle
risorse proprie dell’Unione derivanti dall’IVA e ha un effetto solo
trascurabile sull’importo complessivo del gettito fiscale dello Stato membro
riscosso nella fase del consumo finale, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In deroga all’articolo 285 della direttiva
2006/112/CE, il Belgio è autorizzato ad esonerare dall’IVA i soggetti passivi
il cui volume d’affari annuo non supera i 25 000 EUR. Il Belgio è autorizzato ad aumentare tale
soglia al fine di mantenere il valore dell’esenzione in termini reali. Articolo 2 La presente decisione si applica fino alla
data di entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli importi dei
massimali del volume d’affari annuo al di sotto dei quali i soggetti passivi
possono beneficiare di un’esenzione dall’IVA o, se anteriore, fino al 31 dicembre 2015. La presente decisione entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Articolo 3 Il Regno del Belgio è destinatario della
presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. [2] GU L 71 del 14.4.1967, pag. 1303. [3] GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. [4] GU L 71 del 14.4.1967, pag. 1303. [5] COM(2004) 728 definitivo.