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Document 52012PC0654

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza il Belgio ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

    /* COM/2012/0654 final - 2012/0312 (NLE) */

    52012PC0654

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza il Belgio ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto /* COM/2012/0654 final - 2012/0312 (NLE) */


    RELAZIONE

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivazione e obiettivi della proposta

    A norma dell’articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto[1] (di seguito “la direttiva IVA”), il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell’IVA o di evitare talune forme di evasione o elusione fiscale.

    Con lettera protocollata presso la Commissione il 21 giugno 2012 il Belgio ha chiesto l’autorizzazione ad introdurre una misura intesa a esonerare i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 25 000 EUR. A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 13 settembre 2012, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Belgio. Con lettera del 17 settembre 2012 la Commissione ha comunicato al Belgio che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

    Contesto generale

    A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese e in particolare esentare i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l’IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l’IVA sugli acquisti.

    A norma dell’articolo 285 della direttiva IVA, gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà di cui all’articolo 14 della direttiva 67/228/CEE del Consiglio[2] possono esentare i soggetti passivi il cui volume d’affari non supera i 5 000 EUR.

    Nell’attuale situazione economica e politica il governo belga intende portare tale soglia a 25 000 EUR, con la possibilità di aumentarla per conservarne il valore in termini reali. L’introduzione di tale soglia semplificherà il sistema dell’IVA per le piccole imprese e ridurrà considerevolmente gli oneri a carico delle imprese ammissibili al regime, esentandole da molti degli obblighi previsti dalle normali disposizioni IVA. L’applicazione del regime da parte dei soggetti passivi sarebbe facoltativa. Secondo le autorità belghe, circa l’1% dei soggetti passivi si avvarrà del regime, con un corrispondente effetto minimo sul bilancio (intorno allo 0,2%).

    Disposizioni vigenti nel settore della proposta

    Nel 2004 la Commissione ha presentato una proposta (COM(2004) 728 definitivo) intesa ad aumentare a 100 000 EUR la soglia del volume d’affari annuo al di sotto della quale gli Stati membri possono concedere l’esenzione dall’IVA ai soggetti passivi.

    Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione

    Non pertinente.

    2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

    Consultazione delle parti interessate

    Non pertinente

    Ricorso al parere di esperti

    Non è stato necessario consultare esperti esterni.

    Valutazione d’impatto

    La proposta di decisione del Consiglio mira a introdurre una misura di semplificazione che esonera le imprese con un volume d’affari annuo non superiore a 25 000 EUR da numerosi obblighi in materia di IVA; essa ha pertanto un impatto potenziale positivo.

    In considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l’impatto sarà comunque limitato.

    3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    Sintesi delle misure proposte

    Autorizzazione per il Belgio ad applicare una misura di deroga alla direttiva IVA per quanto riguarda l’introduzione di una misura di semplificazione a favore delle imprese con un volume d’affari annuo non superiore ai 25 000 EUR.

    Base giuridica

    Articolo 395 della direttiva IVA.

    Principio di sussidiarietà

    La proposta è di competenza esclusiva dell’Unione europea. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

    Principio di proporzionalità

    La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le ragioni illustrate di seguito.

    La decisione riguarda un’autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

    Tenuto conto dell’ambito di applicazione limitato della deroga, la misura particolare è commisurata all’obiettivo perseguito.

    Scelta dello strumento

    Strumento proposto: decisione del Consiglio.

    A norma dell’articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all’unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è inoltre lo strumento più idoneo perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri.

    4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

    La proposta non incide sul bilancio dell’UE in quanto il Belgio effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell’articolo 6 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89 del Consiglio.

    5.           ELEMENTI FACOLTATIVI

    Clausola di riesame/revisione/cessazione dell’efficacia

    La proposta comprende una clausola di cessazione dell’efficacia.

    2012/0312 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che autorizza il Belgio ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto[3], in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)       Con lettera protocollata presso la Commissione il 21 giugno 2012 il Belgio ha chiesto l’autorizzazione ad applicare una misura di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE al fine di introdurre una misura speciale intesa ad esonerare dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 25 000 EUR. Tale misura consentirebbe di esonerare detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di IVA indicati al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE.

    (2)       Con lettera del 13 settembre 2012 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Belgio. Con lettera del 17 settembre 2012 la Commissione ha comunicato al Belgio che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

    (3)       A norma dell’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà di cui all’articolo 14 della direttiva 67/228/CEE del Consiglio[4] possono esentare i soggetti passivi il cui volume d’affari non supera i 5 000 EUR. Il Belgio ha chiesto che tale soglia sia portata a 25 000 EUR.

    (4)       La fissazione di una soglia più elevata per il regime speciale per le piccole imprese costituisce una misura di semplificazione in quanto può ridurre considerevolmente gli obblighi in materia di IVA a cui sono soggette le imprese più piccole. Tale regime speciale è facoltativo per i soggetti passivi.

    (5)       Nella sua proposta di direttiva del 29 ottobre 2004 intesa a semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto[5] la Commissione ha incluso disposizioni in virtù delle quali gli Stati membri possono fissare il massimale di volume d’affari annuo per l’esenzione dall’IVA fino a un importo di 100 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale, prevedendo inoltre la possibilità di aggiornare annualmente tale importo. La richiesta presentata dal Belgio è conforme alla predetta proposta.

    (6)       La deroga non incide sulle risorse proprie dell’Unione derivanti dall’IVA e ha un effetto solo trascurabile sull’importo complessivo del gettito fiscale dello Stato membro riscosso nella fase del consumo finale,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    In deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, il Belgio è autorizzato ad esonerare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 25 000 EUR.

    Il Belgio è autorizzato ad aumentare tale soglia al fine di mantenere il valore dell’esenzione in termini reali.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica fino alla data di entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli importi dei massimali del volume d’affari annuo al di sotto dei quali i soggetti passivi possono beneficiare di un’esenzione dall’IVA o, se anteriore, fino al 31 dicembre 2015.

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 3

    Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

                                                                           Per il Consiglio

                                                                           Il presidente

    [1]               GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

    [2]               GU L 71 del 14.4.1967, pag. 1303.

    [3]               GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

    [4]               GU L 71 del 14.4.1967, pag. 1303.

    [5]               COM(2004) 728 definitivo.

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