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Document 52012PC0639

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1344/2011 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

/* COM/2012/0639 final - 2012/0302 (NLE) */

52012PC0639

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1344/2011 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca /* COM/2012/0639 final - 2012/0302 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

La Commissione, coadiuvata dal gruppo “Economia tariffaria”, ha esaminato tutte le richieste di sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune presentatele dagli Stati membri. La presente proposta riguarda taluni prodotti agricoli e industriali. Le richieste di sospensione sono state esaminate in base ai criteri indicati nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6). In seguito a detto esame, la Commissione ritiene giustificata la sospensione dei dazi per i prodotti indicati nell’allegato I della presente proposta. L’allegato I elenca inoltre i) i prodotti la cui designazione ha dovuto essere riformulata, ii) i prodotti per i quali è risultato necessario un nuovo codice NC o TARIC a seguito della nuova designazione e/o del nuovo codice NC o TARIC e iii) i prodotti che sono stati riesaminati e per i quali è stata fissata una nuova data per il riesame obbligatorio.

I prodotti per i quali la sospensione non è più giustificata dagli interessi economici dell’Unione devono essere soppressi. L’allegato II elenca di conseguenza i prodotti soppressi dall’allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011 e i prodotti la cui designazione ha dovuto essere riformulata o ai quali è risultato necessario attribuire un nuovo codice NC o TARIC, che figurano nell’allegato I con una nuova designazione e/o un nuovo codice.

La proposta è conforme alle politiche in materia di commercio, imprese, sviluppo e relazioni esterne. Non comporterà, in particolare, ripercussioni negative per i paesi che beneficiano di un accordo commerciale preferenziale con l’UE (ad esempio i paesi che beneficiano dei regimi SPG o ACP, i paesi candidati all’adesione e i potenziali paesi candidati).

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

È stato consultato il gruppo “Economia tariffaria”, che rappresenta le autorità competenti di tutti gli Stati membri. Tutte le sospensioni elencate corrispondono ad accordi o compromessi raggiunti nel corso del dibattito svoltosi in detto gruppo.

Non è stata evocata l’esistenza di gravi rischi potenziali dalle conseguenze irreversibili.

La proposta sarà oggetto di una consultazione interservizi e sarà pubblicata dopo l’adozione da parte del Consiglio.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica della presente proposta di regolamento è l’articolo 31 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

A norma dell’articolo 31 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le sospensioni e i contingenti tariffari autonomi sono approvati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Di conseguenza un regolamento costituisce lo strumento appropriato.

La proposta è di competenza esclusiva dell’Unione.

Essa rispetta il principio di proporzionalità, poiché la serie di misure proposte è in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero e con la comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (2011/C 363/02).

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Dazi doganali non percepiti che ammontano complessivamente a circa 60,5 milioni di EUR/anno. L’effetto sulle risorse proprie tradizionali del bilancio è pari a -45,4 milioni di EUR/anno (75% x 60,5 milioni di EUR/anno).

2012/0302 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1344/2011 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       È nell’interesse dell’Unione sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi che attualmente non figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011 del Consiglio[1].

(2)       Poiché non è più nell’interesse dell’Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per 39 prodotti che attualmente figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011, tali prodotti devono essere soppressi dal suddetto allegato.

(3)       Occorre modificare la designazione dei prodotti per 56 sospensioni contenute nell’allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011 al fine di tener conto dell’evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato nonché degli adattamenti linguistici. Inoltre i codici TARIC di due prodotti devono essere modificati. Per tre prodotti la classificazione doppia è considerata necessaria, mentre per due la classificazione multipla non è più ritenuta necessaria.

(4)       Le sospensioni per le quali sono necessarie modifiche tecniche devono essere eliminate dall’elenco delle sospensioni figurante nell’allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011 e reinserite in tale elenco con le nuove designazioni dei prodotti o i nuovi codici NC o TARIC.

(5)       Vari prodotti sono stati riesaminati dalla Commissione in conformità all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1344/2001. È nell’interesse dell’Unione prevedere un ulteriore riesame obbligatorio di tali prodotti. Le sospensioni oggetto del riesame devono pertanto essere eliminate dall’elenco delle sospensioni figurante nell’allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011 e reinserite in tale elenco con l’indicazione delle nuove scadenze per il riesame obbligatorio.

(6)       In considerazione del loro carattere temporaneo, le sospensioni elencate nell’allegato I devono essere sistematicamente riesaminate, al più tardi cinque anni dopo la loro applicazione o il loro rinnovo. Inoltre, la soppressione di talune sospensioni deve essere consentita in qualsiasi momento, a seguito di una proposta presentata dalla Commissione sulla base di un riesame condotto su iniziativa della stessa o su richiesta di uno o più Stati membri, qualora il loro mantenimento non sia più nell’interesse dell’Unione oppure a causa dell’evoluzione tecnica dei prodotti, del mutare delle circostanze o delle tendenze economiche del mercato.

(7)       Poiché le sospensioni stabilite nel presente regolamento devono prendere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, il presente regolamento deve essere applicato a decorrere da tale data e deve entrare in vigore immediatamente dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011 è così modificato:

(1) sono inserite le righe corrispondenti ai prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento;

(2) sono soppresse le righe corrispondenti ai prodotti i cui codici NC e TARIC sono elencati nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO

Codice NC || TARIC || Designazione delle merci || Aliquota dei dazi autonomi || Data prevista per il riesame obbligatorio

ex 2008 60 19 ex 2008 60 39 || 30 30 || Ciliege dolci con l’aggiunta di spirito, con o senza un contenuto di zucchero del 9% in peso, di diametro non superiore a 19,9 mm, con il nocciolo, destinate a essere utilizzate in prodotti di cioccolato (1) || 10% (2) || 30.06.2013

ex 2008 93 91 || 20 || Mirtilli rossi secchi dolcificati, escluso il solo imballaggio in quanto trasformazione, destinati alla fabbricazione di prodotti delle industrie di trasformazione alimentare (3) || 0% || 31.12.2017

ex 2008 99 49 ex 2008 99 99 || 70 11 || Foglie di vite sbiancate del genere Karakishmish, in salamoia, contenenti: — tra 14% e 16% (± 2%) di sale, — tra 0,2% e 0,3%(± 0,1%) di acido citrico, e — tra 0,03% e 0,05% (± 0,01%) di benzoato di sodio, destinate alla produzione di foglie di vite farcite di riso (1) || 0% || 31.12.2017

ex 2009 49 30 || 91 || Succo di ananasso, non in polvere: — di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67, — di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, — contenente zuccheri addizionati utilizzato nella fabbricazione di prodotti dell’industria alimentare e delle bevande (1) || 0% || 31.12.2014

ex 2805 19 90 || 10 || Litio metallico di purezza, in peso, di 99,7% o più (CAS RN 7439-93-2) || 0% || 31.12.2017

ex 2805 30 90 ex 2805 30 90 ex 2805 30 90 || 40 50 60 || Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, di purezza, in peso, non inferiore al 98,5% || 0% || 31.12.2015

ex 2816 40 00 || 10 || Idrossido di bario (CAS RN 17194-00-2) || 0% || 31.12.2017

ex 2823 00 00 || 10 || Diossido di titanio (CAS RN 13463-67-7): — di purezza in peso, del 99,9% o più, — di granulometria media compresa fra 1,2 µm e 1,8 µm — di superficie specifica compresa fra 5,0 m²/g e 7,5 m²/g || 0% || 31.12.2017

ex 2823 00 00 || 20 || Diossido di titanio (CAS RN 13463-67-7) di purezza di 99,7% o più e contenente in peso: — meno dello 0,005% di potassio e sodio combinati (espressi come sodio e potassio elementare), — meno dello 0,01% di fosforo (espresso come fosforo elementare), per usi metallurgici (1) || 0% || 31.12.2017

ex 2825 10 00 || 10 || Cloruro di idrossilammonio (CAS RN 5470-11-1) || 0% || 31.12.2017

ex 2825 60 00 || 10 || Diossido di zirconio (CAS RN 1314-23-4) || 0% || 31.12.2017

ex 2835 10 00 || 10 || Ipofosfito di sodio, monoidrato (CAS RN 10039-56-2) || 0% || 31.12.2017

ex 2837 20 00 || 20 || Esacianoferrato (II) di ammonio e ferro (III) (CAS RN 25869-00-5) || 0% || 31.12.2017

ex 2839 19 00 || 10 || Disilicato di disodio (CAS RN 13870-28-5) || 0% || 31.12.2017

ex 2841 80 00 || 10 || Wolframato di diammonio (paratungstato di ammonio) (CAS RN 11120-25-5) || 0% || 31.12.2017

ex 2841 90 85 || 10 || Ossido di litio e cobalto (III) con un tenore di cobalto pari almeno al 59% (CAS RN 12190-79-3) || 0% || 31.12.2017

ex 2850 00 20 || 30 || Nitruro di titanio con particelle di dimensioni non superiori a 250 nm (CAS RN 25583-20-4) || 0% || 31.12.2017

ex 2904 90 95 || 40 || Cloruro di 4-clorobenzensolfonile (CAS RN 98-60-2) || 0% || 31.12.2017

ex 2905 19 00 || 70 || Tetrabutanolato di titanio (CAS RN 5593-70-4) || 0% || 31.12.2017

ex 2905 19 00 || 80 || Tetraisopropossido di titanio (CAS RN 546-68-9) || 0% || 31.12.2017

ex 2908 99 00 || 40 || Acido 4,5-diidrossinaftalen-2,7-disolfonico (CAS RN 148-25-4) || 0% || 31.12.2017

ex 2912 49 00 || 20 || 4-Idrossibenzaldeide (CAS RN 123-08-0) || 0% || 31.12.2017

ex 2914 19 90 || 20 || Eptan-2-one (CAS RN 110-43-0) || 0% || 31.12.2017

ex 2914 19 90 || 30 || 3-Metilbutanone (CAS RN 563-80-4) || 0% || 31.12.2017

ex 2914 19 90 || 40 || Pentan-2-one (CAS RN 107-87-9) || 0% || 31.12.2017

ex 2914 39 00 || 30 || Benzofenone (CAS RN 119-61-9) || 0% || 31.12.2017

ex 2914 39 00 || 70 || Benzile (CAS RN 134-81-6) || 0% || 31.12.2017

ex 2914 39 00 || 80 || 4’-Metilacetofenone (CAS RN 122-00-9) || 0% || 31.12.2017

ex 2914 50 00 || 60 || 2-Fenil-2,2-dimetossiacetofenone (CAS RN 24650-42-8) || 0% || 31.12.2017

ex 2914 50 00 || 70 || 16α,17α-Epossi-3β-idrossipregn-5-en-20-one (CAS RN 974-23-2) || 0% || 31.12.2017

ex 2915 90 70 || 75 || Cloruro di 2,2-dimetilbutirril (CAS RN 5856-77-9) || 0% || 31.12.2017

ex 2916 12 00 || 60 || Acrilato di ottadecile (CAS RN 4813-57-4) || 0% || 31.12.2017

ex 2916 39 90 || 55 || Acido 4-terz-butilbenzoico (CAS RN 98-73-7 ) || 0% || 31.12.2017

ex 2916 39 90 || 75 || Acido m-toluico (CAS RN 99-04-7) || 0% || 31.12.2017

ex 2916 39 90 || 85 || Acido (2,4,5-trifluorofenil)acetico (CAS RN 209995-38-0) || 0% || 31.12.2017

ex 2917 19 10 || 20 || Malonato di dietile (CAS RN 105-53-3) || 0% || 31.12.2017

ex 2918 29 00 || 70 || Tetrachis(3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato) di pentaeritritolo (CAS RN 6683-19-8) || 0% || 31.12.2017

ex 2918 29 00 || 80 || Propanoato di butil 3,5-bis(1,1-dimetilmetilene)-4-idrossibenzene (CAS RN 52449-44-2) || 0% || 31.12.2017

ex 2920 19 00 || 10 || Fenitrotion (ISO) (CAS RN 122-14-5) || 0% || 31.12.2013

ex 2921 19 60 || 10 || Cloridrato di cloruro di 2-(N,N-Dietilammino)etile (CAS RN 869-24-9) || 0% || 31.12.2017

ex 2921 30 99 || 30 || 1,3-Cicloesanodimetanammina (CAS RN 2579-20-6) || 0% || 31.12.2015

ex 2921 42 00 || 86 || 2,5-Dicloroanilina, di una purezza in peso pari almeno a 99,5% (CAS RN 95-82-9) || 0% || 31.12.2017

ex 2921 42 00 || 87 || N-Metilanilina (CAS RN 100-61-8) || 0% || 31.12.2017

ex 2921 42 00 || 88 || Acido 3,4-dicloroanilina-6-solfonico (CAS RN 6331-96-0) || 0% || 31.12.2017

ex 2921 43 00 || 80 || 6-Cloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidina (CAS RN 121-50-6) || 0% || 31.12.2017

ex 2921 49 00 || 85 || 4-Isopropilanilina (CAS RN 99-88-7) || 0% || 31.12.2017

ex 2921 59 90 || 30 || Dicloridrato di 3,3’-diclorobenzidina (CAS RN 612-83-9) || 0% || 31.12.2017

ex 2921 59 90 || 60 || Dicloridato (2R, 5R)-1,6-difenilesano-2,5-diammina (CAS RN 1247119-31-8) || 0% || 31.12.2017

ex 2922 49 85 || 20 || Acido 3-ammino-4-clorobenzoico (CAS RN 2840-28-0) || 0% || 31.12.2017

ex 2922 49 85 || 60 || 4-dimetilamminobenzoato di etile (CAS RN 10287-53-3) || 0% || 31.12.2017

ex 2924 19 00 || 80 || Tetrabutilurea (CAS RN 4559-86-8) || 0% || 31.12.2017

ex 2924 29 98 || 51 || 2-Amino-4-[[(2,5-diclorofenil)ammino]carbonil]benzoato di metile (CAS RN 59673-82-4) || 0% || 31.12.2017

ex 2924 29 98 || 53 || 4-Ammino-N-[4-(amminocarbonil)fenil]benzammide (CAS RN 74441-06-8) || 0% || 31.12.2017

ex 2924 29 98 || 86 || Antranilammide di purezza, in peso, di 99,5% o più (CAS RN 88-68-6) || 0% || 31.12.2017

ex 2925 19 95 || 20 || 4,5,6,7-Tetraidroisoindole-1,3-dione (CAS RN 4720-86-9) || 0% || 31.12.2017

ex 2925 19 95 || 30 || N,N’-(m-Fenilene)dimaleimide (CAS RN 3006-93-7) || 0% || 31.12.2017

ex 2926 90 95 || 18 || Cianoacetato di metile (CAS RN 105-34-0) || 0% || 31.12.2017

ex 2927 00 00 || 80 || Acido 4-[(2,5-Diclorofenil)azo]-3-idrossi-2-naftoico (CAS RN 51867-77-7) || 0% || 31.12.2017

ex 2928 00 90 || 75 || Metaflumizone (ISO) (CAS RN 139968-49-3) || 0% || 31.12.2016

ex 2928 00 90 || 80 || Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3) || 0% || 31.12.2013

ex 2928 00 90 || 85 || Daminozide (ISO) avente purezza, in peso, pari o superiore al 99% (CAS RN 1596-84-5) || 0% || 31.12.2016

ex 2930 20 00 || 10 || Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9) || 0% || 31.12.2017

ex 2930 90 99 || 66 || Solfuro di difenile (CAS RN 139-66-2) || 0% || 31.12.2017

ex 2930 90 99 || 67 || Acido 3-bromometil-2-cloro-4 -(metilsulfonil)- benzoico (CAS RN 120100-05-2) || 0% || 31.12.2013

ex 2930 90 99 || 68 || Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2) || 0% || 31.12.2017

ex 2930 90 99 || 71 || Cloruro di trifenilsolfonio (CAS RN 4270-70-6) || 0% || 31.12.2013

ex 2930 90 99 || 83 || Metil-p-tolil solfone (CAS RN 3185-99-7) || 0% || 31.12.2017

ex 2931 90 90 || 14 || Diisobutil ditiofosfato di sodio (CAS RN 13360-78-6) in soluzione acquosa || 0% || 31.12.2017

ex 2932 20 90 || 20 || Etil 6’-(dietilammino)-3-osso-3H-spiro[2-benzofuran-1,9’-xantene]-2’-carbossilato (CAS RN 154306-60-2) || 0% || 31.12.2017

ex 2932 20 90 || 40 || (S)-(−)-α-Ammino-γ-butirrolattone bromidrato (CAS RN 15295-77-9) || 0% || 31.12.2017

ex 2933 19 90 || 40 || Edaravone (INN) (CAS RN 89-25-8) || 0% || 31.12.2013

ex 2933 19 90 || 80 || Acido 3-(4,5-diidro-3-metil-5-osso-1H-pirazolo-1-il)benzenesolfonico (CAS RN 119-17-5) || 0% || 31.12.2017

ex 2933 29 90 || 40 || Triflumizolo (ISO) (CAS RN 68694-11-1) || 0% || 31.12.2013

ex 2933 39 99 || 12 || 2,3-Dicloropiridina (CAS RN 2402-77-9) || 0% || 31.12.2017

ex 2933 39 99 || 18 || 6-Cloro-3-nitropiridin-2-ilammina (CAS RN 27048-04-0) || 0% || 31.12.2017

ex 2933 39 99 || 55 || Piriprossifene (ISO) di purezza, in peso, di 97% o più (CAS RN 95737-68-1) || 0% || 31.12.2014

ex 2933 59 95 || 77 || Cloridrato di 3-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetraidro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazina (1:1) (CAS RN 762240-92-6) || 0% || 31.12.2017

ex 2933 69 80 || 55 || Terbutrina (ISO) (CAS RN 886-50-0) || 0% || 31.12.2015

ex 2933 79 00 || 30 || 5-Vinil-2-pirrolidone (CAS RN 7529-16-0) || 0% || 31.12.2017

ex 2933 99 80 || 18 || 4,4’-[(9-Butil-9H-carbazolo-3-yl)metilene]bis[N-metil-N-fenilalanina] (CAS RN 67707-04-4) || 0% || 31.12.2017

ex 2933 99 80 || 22 || (2S)-2-Benzil-N,N-dimetilaziridina-1-solfonammide (CAS RN 902146-43-4) || 0% || 31.12.2017

ex 2933 99 80 || 24 || 1,3-Dihydro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-one (CAS RN 55621-49-3) || 0% || 31.12.2017

ex 2933 99 80 || 28 || N-(2,3-Diidro-2-osso-1H-benzimidazol-5-il)-3-idrossinaftalene-2-carbossamide (CAS RN 26848-40-8) || 0% || 31.12.2017

ex 2933 99 80 || 50 || Metconazolo (ISO) (CAS RN 125116-23-6) || 3.2% || 31.12.2013

ex 2933 99 80 || 89 || Carbendazina (ISO) (CAS RN 10605-21-7) || 0% || 31.12.2013

ex 2934 10 00 || 15 || Carbonato di 4-nitrofenil e di tiazol-5-ilmetile (CAS RN 144163-97-3) || 0% || 31.12.2017

ex 2934 10 00 || 25 || Ossalato di (S)-etil 2-(3-((2-isopropiltiazolo-4-il)metil)-3-metilureido)-4-morfolinobutanoato (CAS RN 1247119-36-3) || 0% || 31.12.2017

ex 2934 10 00 || 35 || (2-Isopropiltiazol-4-il)-N-metilmetanammina dicloridrato (CAS RN 1185167-55-8) || 0% || 31.12.2017

ex 2934 20 80 || 40 || 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one (Benziothiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5) || 0% || 31.12.2017

ex 2934 30 90 || 10 || 2-Metil-tiofenotiazina (CAS RN 7643-08-5) || 0% || 31.12.2017

ex 2934 99 90 || 12 || Oligomeri morfolini fosforodiamidati (oligonucleotidi morfolino) destinati alla ricerca genetica (1) || 0% || 31.12.2017

ex 2934 99 90 || 14 || Etil N-{[1-metil-2-({[4-(5-osso-4,5-diidro-1,2,4-ossadiazol-3-il)fenil]ammino}metil)-1H-benzimidazol-5-il]carbonil}-N-piridin-2-il-b-alaninato (CAS RN 872728-84-2) || 0% || 31.12.2017

ex 2934 99 90 || 15 || Carbossina (ISO) (CAS RN 5234-68-4) || 0% || 31.12.2013

ex 2934 99 90 || 18 || 3,3-Bis(2-Metil-1-ottil-1H-indole-3-yl)ftalide (CAS RN 50292-95-0) || 0% || 31.12.2017

ex 2934 99 90 || 22 || 7-[4-(Dietilamino)-2-etossifenil]-7-(2-metil-1-ottil-1H-indol-3-ile) furo[3,4-b]piridin-5(7H)-one (CAS RN 87563-89-1) || 0% || 31.12.2017

ex 2934 99 90 || 23 || Bromuconazolo (ISO) avente purezza, in peso, pari o superiore al 96% (CAS RN 116255-48-2) || 0% || 31.12.2016

ex 2934 99 90 || 74 || 2-Isopropiltioxantone (CAS RN 5495-84-1) || 0% || 31.12.2017

ex 2934 99 90 || 83 || Flumioxazin (ISO), legalább96 tömegszázalék tisztaságú (CAS RN 103361-09-7) || 0% || 31.12.2014

ex 2934 99 90 || 84 || Etoxasole (ISO) di purezza, in peso, di 94,8% o più (CAS RN 153233-91-1) || 0% || 31.12.2014

ex 2942 00 00 || 10 || Tricloro(N,N-dimetilottilammina)boro (1:1) (CAS RN 34762-90-8) || 0% || 31.12.2017

ex 3102 50 90 || 10 || Nitrato di sodio naturale (CAS RN 7631-99-4) || 0% || 31.12.2017

ex 3204 11 00 || 70 || Colorante C.I. Disperse Red 343 || 0% || 31.12.2017

ex 3204 13 00 || 20 || (2,2’-(3,3’-Diossidobifenil-4,4’-diildiazo)bis(6-(4-(3-(dietilammino)propilammino)-6-(3-(dietilammonio)propilammino)-1,3,5-triazin-2-ilammino)-3-sulfonato-1-naftolato))dirame(II) acetato lattato (CAS RN 159604-94-1) || 0% || 31.12.2017

ex 3204 15 00 || 10 || Colorante C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43) || 0% || 31.12.2017

ex 3204 17 00 || 30 || Colorante C.I. Pigment Yellow 97 || 0% || 31.12.2017

ex 3204 17 00 || 80 || Colorante C.I. Pigment Red 207 || 0% || 31.12.2017

ex 3204 17 00 || 85 || Colorante C.I. Pigment Blue 61 || 0% || 31.12.2017

ex 3204 17 00 || 88 || Colorante C.I. Pigment Violet 3 || 0% || 31.12.2017

ex 3204 19 00 || 84 || Colorante C.I. Solvent Blue 67 || 0% || 31.12.2017

ex 3204 19 00 || 85 || Colorante C.I. Solvent Red HPR || 0% || 31.12.2017

ex 3208 90 19 ex 3208 90 91 || 25 20 || Copolimero di tetrafluoroetilene in una soluzione di acetato di butile con un contenuto di solvente del 50% (±2%) in peso || 0% || 31.12.2017

ex 3208 90 19 || 75 || Copolimero di acenaftaleno in soluzione di lattato di etile || 0% || 31.12.2017

ex 3402 13 00 || 20 || Tensioattivo contenente 1,4-dimetil-1,4-bis(2- metilpropil)-2butino-1,4 diyl polimerizzato con ossirano, metile terminale || 0% || 31.12.2017

ex 3802 90 00 || 11 || Diatomite calcinata in continuo con carbonato di sodio, lavata in acido, destinata a fungere da filtro nella preparazione di prodotti farmaceutici e/o biochimici || 0% || 31.12.2017

ex 3808 91 90 || 10 || Indoxacarb (ISO) e suo isomero (R), fissati su un supporto di diossido di silicio || 0% || 31.12.2013

ex 3808 91 90 || 50 || Virus della poliedrosa nucleare di spodoptera exigua (SeNPV) in sospensione acquosa di glicerolo || 0% || 31.12.2013

ex 3808 91 90 || 60 || Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), preparazione di due componenti dello spinosyn (3’-etossi-5,6-diidro spinosyn J) e (3’-etossi- spinosyn L) || 0% || 31.12.2017

ex 3808 92 90 || 10 || Fungicida sotto forma di polvere, contenente, in peso, 65% o più e non più di 75% di hymexazole (ISO), non condizionato per la vendita al minuto || 0% || 31.12.2013

ex 3808 93 15 || 10 || Preparazione a base di un concentrato contenente in peso una percentuale pari o superiore al 45% ma non superiore al 55% dell’ingrediente attivo erbicida Penoxsulam in sospensione acquosa || 0% || 31.12.2017

ex 3811 21 00 || 30 || Additivi per oli lubrificanti, contenenti oli minerali, consistenti in sali di calcio dei prodotti della reazione del fenolo sostituito da poliisobutilene con acido salicilico e formaldeide, usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura || 0% || 31.12.2017

ex 3811 21 00 || 40 || Additivi per oli lubrificanti, contenenti oli minerali, a base di una miscela di dodecilfenolo solfuro di sali di calcio (CAS RN 68784-26-9), usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura || 0% || 31.12.2017

ex 3811 21 00 || 50 || Additivi per oli lubrificanti, — a base di alchilbenzensulfonati C16-24 di calcio (CAS RN 70024-69-0), — contenenti oli minerali, usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura || 0% || 31.12.2017

ex 3811 21 00 || 60 || Additivi per oli lubrificanti, contenenti oli minerali, — a base di benzensulfonato sostituito da polipropilenile (CAS RN 75975-85-8), avente un contenuto in peso compreso fra il 25% e il 35%, — con un totale di basicità (TBN) compreso tra 280 e 320, usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura || 0% || 31.12.2017

ex 3811 21 00 || 70 || Additivi per oli lubrificanti, — contenenti poliisobutilene succinimide derivato da prodotti di reazione delle polietilenepoliammine con anidride poliisobutenilsuccinica (CAS RN 84605-20-9), — contenenti oli minerali, — avente un contenuto di cloro compreso fra il 0,05% e lo 0,25% in peso, — con un totale di basicità (TBN) superiore a 20, usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura || 0% || 31.12.2017

ex 3811 29 00 || 10 || Additivi per oli lubrificanti, consistenti in prodotti della reazione di difenilammina con noneni ramificati (CAS RN 36878-20-3 e CAS RN 27177-41-9), usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura || 0% || 31.12.2017

ex 3811 29 00 || 20 || Additivi per oli lubrificanti, consistenti in prodotti della reazione di bis(2-metilpentan-2-il)acido ditiofosforico con propilene ossido, anidride fosforica e ammine delle catene alchiliche C12-14, usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura || 0% || 31.12.2017

ex 3811 29 00 || 30 || Additivi per oli lubrificanti, contenenti oli minerali, consistenti in prodotti della reazione di butil-cicloesa-3-enecarbossilato, zolfo e fosfito di trifenile (CAS RN 93925-37-2), usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura || 0% || 31.12.2017

ex 3811 29 00 || 40 || Additivi per oli lubrificanti, consistenti in prodotti della reazione di 2-metil-prop-1-ene con monocloruro di zolfo e solfuro di sodio (CAS RN 68511-50-2), aventi un contenuto di cloro in peso compreso fra lo 0,05% e lo 0,5%, usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura || 0% || 31.12.2017

ex 3811 29 00 || 50 || Additivi per oli lubrificanti, consistenti in una miscela di N,N-dialchil -2-idrossiacetamidi con catene alchiliche aventi una lunghezza compresa fra 12 e 18 atomi di carbonio (CAS RN 866259-61-2), usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura || 0% || 31.12.2017

ex 3811 90 00 || 30 || Soluzione di un (dimetilammino)metil-derivato di poliisobutilenfenolo, contenente, in peso, fra il 10% e il 19,9% di nafta (petrolio) || 0% || 31.12.2017

ex 3811 90 00 || 40 || Soluzione di un sale di ammonio quaternario a base di poliisobutenil-succinimmide, contenente in peso fra il 20% e il 29,9% di 2-etilesanolo || 0% || 31.12.2017

ex 3815 90 90 || 16 || Iniziatore a base di dimetilaminopropilurea || 0% || 31.12.2017

ex 3815 90 90 || 18 || Catalizzatore di ossidazione con un ingrediente attivo di di[manganese (1+)], 1,2-bis(ottaidro-4,7-dimetil-1H-1,4,7-triazonina-1-il-kN1, kN4, kN7)etano-di-μ-osso-μ-(etanoato-kO, kO’)-, di[cloruro(1-)], usato per accelerare l’ossidazione chimica o lo sbiancamento (CAS RN 1217890-37-3) || 0% || 31.12.2017

ex 3815 90 90 || 85 || Catalizzatore a base di alluminosilicato (zeolite), destinato all’alchilazione di idrocarburi aromatici, alla transalchilazione di idrocarburi alchilaromatici o all’oligomerizzazione di olefine (1) || 0% || 31.12.2017

ex 3815 90 90 || 89 || Batteri Rhodococcus rhodocrous J1, contenenti enzimi, in una sospensione di gel di poliacrilamide o nell’acqua, destinati ad essere utilizzati come catalizzatore nella produzione di acrilamide mediante idratazione dell’acrilonitrile (1) || 0% || 31.12.2016

ex 3824 90 97 || 33 || Preparazione, contenente: — ossido di trioctilfosfina (CAS RN 78-50-2), — ossido di dioctilessilfosfina (CAS RN 31160-66-4), — ossido di octildiessilfosfina (CAS RN 31160-64-2) e — ossido di triessilfosfina (CAS RN 9084-48-8) || 0% || 31.12.2016

ex 3824 90 97 || 35 || Miscela di: — 3,3-bis(2-metil-1-ottil-1H-indol-3-il)ftalide (CAS RN 50292-95-0) e — etil-6’-(dietilammino)-3-osso-spiro-[isobenzofuran-1(3H),9’-[9H]xantene]-2’-carbossilato (CAS RN 154306-60-2) || 0% || 31.12.2017

ex 3824 90 97 || 36 || Preparazione a base di etossilato di 2,5,8,11-tetrametil-6-dodecyn-5,8-diol (CAS RN 169117-72-0) || 0% || 31.12.2017

ex 3824 90 97 || 37 || Miscela di cristalli liquidi da adoperare nella fabbricazione di schermi (1) || 0% || 31.12.2017

ex 3824 90 97 || 38 || Preparazione a base di carbonato di alchile che contiene anche un dispositivo assorbente di raggi ultravioletti, adoperata nella fabbricazione di lenti per occhiali (1) || 0% || 31.12.2017

ex 3824 90 97 || 41 || Preparazione, costituita da: — dipropilenglicole — tripropilenglicole — tetrapropilenglicole e — pentapropilenglicole || 0% || 31.12.2017

ex 3824 90 97 || 43 || Nickel idrossido, drogato con zinco idrossido e cobalto idrossido in peso compreso fra il 12% e il 18%, del tipo usato per produrre elettrodi positivi per accumulatori || 0% || 31.12.2017

ex 3824 90 97 || 44 || Miscela di fitosteroli, non in polvere, contenente in peso: — 75% o più di steroli, — non più del 25% di stanoli, destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli (1) || 0% || 31.12.2017

ex 3824 90 97 || 70 || Pasta con un contenuto di rame in peso pari o superiore al 75% ma non superiore all’85%, contenente anche ossidi inorganici, cellulosa di etile e un solvente || 0% || 31.12.2017

ex 3824 90 97 || 78 || Miscela di fitosteroli derivati dal legno e da olii a base di legno (tallolio), sotto forma di polvere con particelle di dimensioni pari o inferiori a 300 μm, contenenti in peso: — una percentuale di sitosteroli pari o superiore al 60% ma non superiore all’80%, — una percentuale di campesteroli non superiore al 15%, — una percentuale di stigmasteroli non superiore al 5%, — una percentuale di betasitonastoli non superiore al 15% || 0% || 31.12.2017

ex 3903 90 90 ex 3911 90 99 || 35 43 || Copolimero di α-metilstirene e stirene, con punto di rammollimento superiore a 113 ºC || 0% || 31.12.2013

ex 3903 90 90 || 86 || Miscela contenente in peso: — fra il 45% e il 65% di polimeri di stirene — fra il 35% e il 45% di etere polifenilenico — non più del 10% di altri additivi e con uno o più dei seguenti effetti speciali di colorazione: — effetto metallico o perlescente con un metamerismo angolare dovuto alla presenza di almeno lo 0,3% di pigmento a scaglie — effetto fluorescente, caratterizzato da emissione di luce durante l’assorbimento di radiazioni ultraviolette — effetto bianco brillante, caratterizzato da L*non inferiore a 92, b* non superiore a 2 e a* compreso tra -5 e 7 sulla scala colorimetrica CIELab || 0% || 31.12.2013

ex 3904 69 80 || 85 || Copolimero di etilene con clorotrifluoroetilene, modificato o no con esafluoroisobutilene, in polvere, con o senza carica || 0% || 31.12.2017

ex 3907 30 00 || 60 || Resina di poliglicerolo poliglicidiletere (CAS RN 105521-63-9) || 0% || 31.12.2017

ex 3907 60 80 || 50 || Pacchetti flessibili (per polimeri sensibili all’ossigeno) prodotti da un laminato di: — non oltre 75 µm di polietilene, — non oltre 50 µm di poliammide, — non oltre 15 µm di polietilene tereftalato e — non oltre 9 µm di alluminio aventi una resistenza alla trazione superiore a 70 N/15 mm e una velocità di trasmissione dell’osssigeno inferiore a 0,1 cm³/m²/24 h a 0,1 MPa || 0% || 31.12.2017

ex 3907 99 90 || 25 || Copolimero, contenente il 72% in peso di acido tereftalico e/o relativi isomeri e cicloesandimetanolo || 0% || 31.12.2017

ex 3907 99 90 || 60 || Copolimero di acido tereftalico e di acido isoftalico con bisfenolo A || 0% || 31.12.2017

ex 3908 90 00 || 60 || Copolimero, costituito da: — acido esandioico — acido 12-amminododecanoico — esaidro-2H-azepin-2-one e — 1,6-esandiammina || 0% || 31.12.2017

ex 3909 40 00 || 20 || Polvere di particelle in resina termoindurente nella quale le particelle magnetiche sono state distribuite uniformemente, destinata alla fabbricazione di toner per fotocopiatrici, fax, stampanti e dispositivi multifunzione (1) || 0% || 31.12.2015

ex 3909 40 00 || 30 || Miscela di: — resina alchilfenol-formaldeide, bromurata o no, e — ossido di zinco || 0% || 31.12.2017

ex 3910 00 00 || 50 || Adesivo a base di silicone sensibile alla pressione in un solvente contenente gomma copolimerica (dimetilsilossano/difenilsilossano) || 0% || 31.12.2017

ex 3911 90 19 || 30 || Copolimero di etilenoimina e ditiocarbamato di etilenoimina, in una soluzione acquosa di idrossido di sodio || 0% || 31.12.2017

ex 3911 90 99 || 53 || Polimero idrogenato di 1,2,3,4,4a,5,8,8a-ottaidro-1,4:5,8-dimetanonaftalene con 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metano-1H-indene e 4,4a,9,9a-tetraidro-1,4-metano-1H-fluorene (CAS RN 503442-46-4) || 0% || 31.12.2017

ex 3911 90 99 || 57 || Polimero idrogenato di 1,2,3,4,4a,5,8,8a-ottaidro-1,4:5,8-dimetanonaftalene con 4,4a,9,9a-tetraidro-1,4-metano-1H-fluorene (CAS RN 503298-02-0) || 0% || 31.12.2017

ex 3919 10 80 ex 3919 90 00 || 43 26 || Foglio di etilene/acetato di vinile: — avente uno spessore di almeno 100 µm, — rivestito da un lato da un adesivo acrilico sensibile alla pressione o agli UV e una pellicola di poliestere || 0% || 31.12.2014

ex 3919 10 80 ex 3919 90 00 || 45 45 || Nastro rinforzato in schiuma polietilene, rivestito su entrambi i lati di adesivo in acrilico con microcanali sensibile alla pressione e su un lato di un foglio con uno spessore di applicazione pari o superiore a 0,38 mm e inferiore a 1,53 mm || 0% || 31.12.2017

ex 3919 10 80 ex 3919 90 00 || 55 53 || Nastro di schiuma acrilica, rivestito su un lato da un adesivo attivabile dal calore o da un adesivo acrilico sensibile alla pressione e sull’altro lato da un adesivo acrilico sensibile alla pressione e da un foglio di protezione amovibile, di un adesione (peel adhesion) ad un angolo di 90 º superiore a 25 N/cm (secondo il metodo ASTM D 3330) || 0% || 31.12.2017

ex 3919 10 80 ex 3919 90 00 || 85 28 || Pellicola di poli(cloruro di vinile) o di polietilene o di qualsiasi altro poliolefine: — di uno spessore pari o superiore a 65 µm, — ricoperta, su un lato, da un adesivo acrilico sensibile ai raggi UV e da una protezione amovibile in poliestere || 0% || 31.12.2014

ex 3919 90 00 || 25 || Pellicola consistente di un insieme a più strati di poli(etilene tereftalato) e di un copolimero di butilacrilato e di metilmetacrilato, ricoperto su un lato di uno strato di acrilico resistente all’abrasione contenente nanoparticelle di ossido di stagno e antimonio e nerofumo e sull’altro lato di un adesivo in acrilico sensibile alla pressione e di un foglio di protezione di poli(etilene tereftalato) rivestito di silicone || 0% || 31.12.2017

ex 3919 90 00 ex 9001 20 00 || 47 40 || Pellicola polarizzatrice in rotoli, composta da un foglio multistrato di alcool polivinilico inserito tra due fogli protettivi di triacetato di cellulosa, con una pellicola adesiva amovibile sensibile alla pressione su uno dei due lati || 0% || 31.12.2017

ex 3920 10 40 || 30 || Pellicola coestrusa avente da sette a nove strati, essenzialmente di copolimeri di etilene o di polimeri funzionalizzati di etilene, consistente in: — una barriera a tre strati con un nucleo essenzialmente di etilene vinilalcole rivestito su ambo i lati da uno strato essenzialmente di polimeri ciclici di olefina, — ricoperto su entrambi i lati da uno o più strati di materiali polimerici, dallo spessore complessivo non superiore a 110µm || 0% || 31.12.2017

ex 3920 20 29 ex 3920 20 80 || 55 93 || Pellicola coestrusa avente da sette a nove strati, essenzialmente di copolimeri di propilene, consistente in: — una barriera a tre strati con un nucleo essenzialmente di etilene vinilalcole rivestito su ambo i lati da uno strato essenzialmente di polimeri ciclici di olefine, — ricoperta su entrambi i lati da uno o più strati di materiali polimerici, dallo spessore complessivo non superiore a 110 µm || 0% || 31.12.2017

ex 3920 20 29 || 94 || Foglio coestruso a tre strati, — ciascuno dei quali costituito da una miscela di polipropilene e polietilene, — contenente, in peso, non più del 3% di altri polimeri, — con uno strato centrale contenente o no biossido di titanio, — con uno spessore totale uguale o inferiore a 70 µm || 0% || 31.12.2016

ex 3920 51 00 || 40 || Fogli di polimetilmetacrilato conformi alla norma EN 4366 (MIL-PRF-25690) || 0% || 31.12.2013

ex 3920 62 19 ex 3920 62 19 || 41 43 || Pellicola di poli(etilene tereftalato), di spessore compreso fra 18µm e 25µm, avente: — un restringimento di 3,4 (± 0,1)% in direzione di macchina (secondo il metodo ASTM D 1204 a 190°C per 20min) e — un restringimento di 0,3 (± 0,2)% in direzione trasversale (secondo il metodo ASTM D 1204 a 190°C per 20min) || 0% || 31.12.2013

ex 3920 62 19 ex 3920 62 19 || 80 82 || Fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore non superiore a 20 µm, rivestiti su entrambi i lati da uno strato impermeabile ai gas costituito da una matrice polimerica in cui è dispersa della silice di spessore non superiore a 2 µm || 0% || 31.12.2017

ex 3920 79 90 || 10 || Pellicola di acetilbutirrato di cellulosa, in combinazione o meno con uno strato di policarbonato, di spessore non superiore a 0,81 mm, munita di microlamelle con un tipico angolo visivo di 30 gradi, misurato su ciascun lato della perpendicolare alla superficie || 0% || 31.12.2013

ex 3920 92 00 || 30 || Fogli di poliammide, di spessore non superiore a 20 µm, rivestiti su entrambi i lati da uno strato impermeabile ai gas costituito da una matrice polimerica in cui è dispersa della silice di uno spessore non superiore a 2 µm || 0% || 31.12.2013

ex 5407 10 00 || 10 || Tessuto costituito da fili di filamenti d’ordito di poliammide-6,6 e da fili di filamenti di trama di poliammide-6,6, di poliuretano e di un copolimero di acido tereftalico, di p-fenilendiammina e di 3,4’-ossibis (fenilenammina) || 0% || 31.12.2017

ex 5603 11 10 ex 5603 11 90 || 20 20 || Stoffe non tessute, di peso non superiore a 20 g/m2, contenenti filamenti continui saldati ottenuti con fusione e soffiatura, sovrapposti in tre strati in modo che i due strati esterni contengano filamenti continui fini (di diametro superiore a 10 µm ma non superiore a 20 µm) e lo strato interno contenga filamenti continui superfini (di diametro superiore a 1 µm ma non superiore a 5 µm), destinate alla fabbricazione di pannolini per neonati e articoli sanitari simili (1) || 0% || 31.12.2017

ex 5603 12 90 || 50 || Tessuto non-tessuto: — di peso uguale o superiore a 30 g/m2, ma non superiore a 60 g/m2, — contenente fibre di polipropilene o di polipropilene e polietilene, — anche stampato, nel quale: — su un lato, il 65% della superficie totale presenta pompon del diametro di 4 mm, composti da fibre arricciate, non unite, rialzate e fissate alla base, atte ad aderire a uncini estrusi, e il restante 35% della superficie è composto da fibre unite, — e l’altro lato è costituito da una superficie non testurizzata liscia, utilizzato nella fabbricazione di pannolini per bambini piccoli e oggetti di igiene simili (1) || 0% || 31.12.2017

ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90 || 70 70 40 10 || Stoffe non tessute di polipropilene con: — una nappa di fibre ottenute per polverizzazione del polimero fuso, sigillata termicamente su ciascuna faccia a una nappa di filamenti di polipropilene ottenuti mediante filatura diretta, — un peso uguale o inferiore a 150 g/m2, — in pezza o semplicemente tagliate a quadrati o rettangoli, e — non impregnate || 0% || 31.12.2013

ex 5603 92 90 ex 5603 94 90 || 70 40 || Stoffe non tessute, costituite da vari strati di una miscela di fibre ottenute per polverizzazione del polimero fuso e da fibre in fiocco di polipropilene e di poliestere, anche stratificato su un lato o sui due lati con filamenti di polipropilene ottenuti per filatura diretta || 0% || 31.12.2013

ex 5603 92 90 ex 5603 93 90 || 80 50 || Tessuto non tessuto di poliolefina costituito da uno strato elastomerico laminato su entrambi i lati con filamenti di poliolefina: — di peso compreso fra 25 g/m2 e 150 g/m2, — in pezza o semplicemente tagliato a quadrati o rettangoli, — non impregnato, — con proprietà elastiche in senso trasversale o nel senso della macchina utilizzato nella fabbricazione di prodotti per la cura di neonati e bambini (1) || 0% || 31.12.2016

ex 6909 19 00 || 15 || Anello ceramico avente sezione trasversale rettangolare, diametro esterno compreso fra 19 mm (+ 0,00 mm/- 0,10 mm) e 29 mm (+ 0,00 mm/- 0,20 mm), diametro interno compreso fra 10 mm (+ 0,00 mm/- 0,20 mm) e 19 mm (+ 0,00 mm/- 0,30 mm), spessore variabile da 2 mm (± 0,10 mm) a 3,70 mm (± 0,20 mm) e resistenza al calore almeno 240 °C, contenente in peso: — 90% (± 1,5%) di ossido di alluminio — 7% (± 1%) di ossido di titanio || 0% || 31.12.2017

ex 7005 10 30 || 10 || Vetro “flotté”: — di spessore uguale o superiore a 4,0 mm ma non superiore a 4,2 mm, — con una trasmissione della luce pari o superiore al 91% misurata con una fonte luminosa di tipo D, — ricoperto su un lato di SnO2 laccato al fluoro come strato riflettente || 0% || 31.12.2017

ex 7019 12 00 ex 7019 12 00 || 05 25 || Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo compreso fra 1 980 e 2 033 tex, composti da filamenti continui di vetro di 9 μm (± 0,5 µm) || 0% || 31.12.2013

ex 7019 19 10 || 15 || Filati di 33 tex o di un multiplo di 33 tex (±13%), ottenuti da fibre tessili di vetro continue di diametro di 9 µm (- 1 µm / + 1,5 µm) || 0% || 31.12.2017

ex 7326 90 98 || 40 || Base di sostegno per televisore, con parte superiore metallica che consente di fissare e stabilizzare l’apparecchio || 0% || 31.12.2016

ex 7601 20 20 ex 7601 20 80 || 10 10 || Placche e billette di alluminio secondario contenenti litio || 0% || 31.12.2017

ex 7604 29 10 ex 7606 12 99 || 10 20 || Fogli e barre in leghe di alluminio-litio || 0% || 31.12.2015

ex 7606 12 92 ex 7607 11 90 || 20 20 || Nastro in lega di alluminio e magnesio: — in rotoli, — di spessore uguale o superiore a 0,14 mm ma non superiore a 0,40 mm, — di larghezza uguale o superiore a 12,5 mm ma non superiore a 359 mm, — con una resistenza alla trazione uguale o superiore a 285 N/mm2 e — un allungamento a rottura uguale o superiore all’1% e contenente in peso: — 93,3% o più di alluminio, — 2,2% o più ma non più di 5% di magnesio e — non più di 1,8% di altri elementi || 0% || 31.12.2017

ex 7607 11 90 || 30 || Foglio laminato di alluminio con: — 99% o più di alluminio, — un rivestimento idrofilico privo di silice e di vetro solubile, — uno spessore totale non superiore a 0,120 mm, — una resistenza alla trazione uguale o superiore a 100 N/mm² (determinata con il metodo di prova ASTM E8) e — un allungamento a rottura uguale o superiore all’1% || 0% || 30.06.2013

ex 7607 20 90 || 10 || Foglio stratificato di alluminio di spessore complessivo non superiore a 0,123 mm, costituito da uno strato di alluminio di spessore non superiore a 0,040 mm, da un foglio di base di poliammide e polipropilene nonché da un rivestimento protettivo contro la corrosione da acido idrofluorico, destinato alla fabbricazione di batterie al litio polimeri (1) || 0% || 31.12.2017

ex 8102 10 00 || 10 || Molibdeno in polvere — di purezza, in peso, di 99% o più, e — di una dimensione di particella di 1,0 µm o più ma non superiore a 5,0 µm || 0% || 31.12.2017

ex 8108 90 30 || 20 || Barre, aste e cavi in lega di titanio e alluminio, contenenti un peso di alluminio pari o superiore all’1% ma non superiore al 2%, destinati alla fabbricazione di marmitte e tubi di scappamento delle sottovoci 8708 92 o 8714 10 00 (1) || 0% || 31.12.2017

ex 8108 90 50 || 30 || Lega di titanio e silicio, contenente in peso una percentuale di silicio pari o superiore allo 0,15% ma non superiore allo 0,60%, in lastre o rotoli, destinata alla fabbricazione di: — sistemi di scappamento per motori a combustione interna o — tubi della sottovoce 8108 90 60 (1) || 0% || 31.12.2017

ex 8108 90 50 || 40 || Fogli in lega di titanio per la produzione di parti strutturali di aeromobili (1) || 0% || 31.12.2017

ex 8108 90 50 || 50 || Piastre, fogli, strisce e lamine di una lega di titanio, rame e niobio, contenenti un peso di rame pari o superiore allo 0,8% ma non superiore all’1,2% e un peso di niobio pari o superiore allo 0,4% ma non superiore allo 0,6% || 0% || 31.12.2017

ex 8108 90 50 || 85 || Lamiere, nastri e fogli di titanio non legato || 0% || 31.12.2017

ex 8113 00 90 || 10 || Piastra di supporto in carburo di silicio di alluminio (AlSiC-9) per circuiti elettronici || 0% || 31.12.2017

ex 8207 30 10 || 10 || Insieme di strumenti per lo stampaggio per trasferimento e/o tandem, per formare a freddo, stampare, trafilare, tagliare, punzonare, curvare, calibrare, rifilare e scanalare fogli di metallo, destinati alla produzione di parti di telaio di veicoli a motore (1) || 0% || 31.12.2017

ex 8407 33 00 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90 || 10 10 10 || Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla, di cilindrata uguale o superiore a 300 cm³ e di potenza uguale o superiore a 6 kW, ma non superiore a 20,0 kW, destinati alla fabbricazione: — di tosatrici da prato semoventi munite d’un sedile della sottovoce 8433 11 51, e di tosatrici da prato azionate a mano della sottovoce 8433 11 90 — di trattori della sottovoce 8701 90 11 che hanno per funzione principale quella di tosatrice da prato, — di motofalciatrici con motore a quattro tempi d’una capacità di cilindrata non inferiore a 300 cm³ della sottovoce 8433 20 10 o — di spazzaneve della sottovoce 8430 20 (1) || 0% || 31.12.2017

ex 8408 90 43 ex 8408 90 45 ex 8408 90 47 || 30 20 30 || Motore a quattro cilindri a quattro tempi, ad accensione per compressione e raffreddato a liquido, di: — cilindrata massima di 3 850 cm³ e — di potenza nominale pari o superiore a 15 kW ma non superiore a 55 kW, destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui alla voce 8427 (1) || 0% || 31.12.2017

ex 8411 99 00 || 30 || Componente per turbina a gas a forma di ruota munito di lame, del tipo utilizzato nei turbocompressori: — di una lega a base di nickel in fusione di precisione conforme alla norma DIN G- NiCr13Al16MoNb o DIN NiCo10W10Cr9AlTi o AMS AISI:686; — avente una resistenza al calore non superiore a 1 100 °C; — avente un diametro tra 30 mm e 80 mm; — avente un’altezza tra 30 mm e 50 mm || 0% || 31.12.2017

ex 8481 80 69 || 60 || Valvola reversibile a quattro vie per refrigeranti, consistente in: — una valvola pilota a solenoide — un corpo di valvola in ottone comprensivo di rubinetto corsoio e connettori di rame destinati a una pressione d’esercizio non superiore a 4,5 MPa || 0% || 31.12.2017

ex 8483 30 38 || 30 || Alloggiamento cilindrico per cuscinetti — di ghisa grigia in fusione di precisione conforme alla norma DIN EN 1561; — con camere d’olio; — senza cuscinetti; — avente un diametro tra 60 mm e 180 mm; — avente un’altezza tra 60 mm e 120 mm; — con o senza camere d’acqua e connettori || 0% || 31.12.2017

ex 8501 31 00 || 70 || Motori CC,senza spazzole: — aventi un diametro esterno tra 80 mm e 100 mm, — di tensione di alimentazione di 12 V, — di potenza a 20 °C tra 300 W e 550 W, — aventi una coppia a 20 °C tra 2,90 Nm e 5,30 Nm, — una velocità di rotazione nominalea 20 °C tra 600 rpm e 1 200 rpm, — muniti di sensore della posizione dell’angolo del rotore di tipo risolutore o di tipo “effetto hall” del tipo utilizzato nei sistemi sterzanti con assistenza per Ie automobili || 0% || 31.12.2017

ex 8501 33 00 ex 8501 40 80 ex 8501 53 50 || 30 50 10 || Motopropulsore elettrico per autoveicoli, di potenza non superiore a 315 kW, che comprende: — un motore a corrente continua o a corrente alternata con o senza trasmissione, — elettronica di potenza connessa via cavo || 0% || 31.12.2016

ex 8501 62 00 || 30 || Sistema di celle a combustibile — composto da, quanto meno, celle a combustibile ad acido fosforico (del tipo PAFC) — in un involucro dotato di gestione dell’acqua e trattamento del gas integrati — destinato alla fornitura fissa e permanente di energia || 0% || 31.12.2017

ex 8504 31 80 || 20 || Trasformatore destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di invertitori nei moduli LCD (1) || 0% || 31.12.2017

ex 8504 31 80 || 40 || Trasformatori elettrici: — aventi capacità non superiore a 1 kVA — senza spine né cavi, per uso interno nella fabbricazione di ricevitori e televisori (1) || 0% || 31.12.2017

ex 8504 40 82 || 40 || Circuito stampato dotato di un raddrizzatore a ponte e di altri componenti attivi e passivi e avente le seguenti caratteristiche: — due connettori di uscita — due connettori di ingresso che possono essere montati e utilizzati contemporaneamente — possibilità di commutare il modo di funzionamento da luminoso a scuro — tensione di ingresso di 40 V (+ 25% -15%) o di 42 V (+ 25% -15%) in modo di funzionamento luminoso e tensione di ingresso di 30 V (± 4 V) in modo di funzionamento scuro, oppure — tensione di ingresso di 230 V (+20% -15%) in modo di funzionamento luminoso e tensione di ingresso di 160 V (± 15%) in modo di funzionamento scuro, oppure — tensione di ingresso di 120 V (15% -35%) in modo di funzionamento luminoso e tensione di ingresso di 60 V (± 20%) in modo di funzionamento scuro — la corrente di ingresso raggiunge l’80% del suo valore nominale nell’arco di 20 ms — frequenza di ingresso pari o superiore a 45 Hz, ma non superiore a 65 Hz, per le versioni a 42 V e 230 V, e compresa tra 45 e 70 Hz per le versioni a 120 V — picco massimo di corrente transitoria non superiore al 250% della corrente di ingresso — durata del picco massimo di corrente transitoria non superiore a 100 ms — picco minimo di corrente transitoria non inferiore al 50% della corrente di ingresso — durata del picco minimo di corrente transitoria non superiore a 20 ms — corrente di uscita preimpostabile — la corrente di uscita raggiunge il 90% del suo valore nominale preimpostato nell’arco di 50 ms — la corrente di uscita raggiunge il valore zero entro 30 ms dall’interruzione della tensione di ingresso — stato di errore definito in caso di mancanza di carico o di carico eccessivo (funzione “end-of-life”) || 0% || 30.06.2013

ex 8504 40 82 || 50 || Trasformatore integrato in un alloggiamento avente: — una potenza nominale non superiore a 30 W — una tensione in ingresso di almeno 90 V, ma non superiore a 305 V — una frequenza di alimentazione compresa fra 47 Hz e 63 Hz — una corrente costante in uscita compresa fra 350 mA e 1 050 mA — una corrente di chiusura del circuito non superiore a 10 A — temperature d’esercizio comprese fra -20 °C e +65 °C destinato all’accensione di LED || 0% || 31.12.2017

ex 8504 50 95 || 50 || Solenoide con: — un consumo non superiore a 6 W, — una resistenza d’isolamento superiore a 100 M ohm, e — unforo d’ingresso compreso fra 11,4 mm e11,8 mm || 0% || 31.12.2017

ex 8505 11 00 || 33 || Calamite permanenti composti da una lega di neodimio, ferro e boro, a forma di rettangolo arrotondato di dimensioni non superiori a 15 mm × 10 mm × 2 mm, oppure a forma di disco con diametro non superiore a 90 mm, con o senza foro al centro || 0% || 31.12.2013

ex 8505 11 00 || 50 || Barre di forma specifica destinate a diventare magneti permanenti dopo magnetizzazione contenenti neodimio, ferro e boro, delle dimensioni seguenti: — lunghezza pari o superiore a 15 mm ma non superiore a 52 mm, — larghezza pari o superiore a 5 mm ma non superiore a 42 mm, del tipo utilizzato nella produzione di servomotori elettrici per l’automazione industriale || 0% || 31.12.2017

ex 8505 11 00 || 60 || Anelli, tubi, filiere o collari di una lega di neodimio, ferro e boro, con: — diametro non superiore a 45 mm, — altezza non superiore a 45 mm, del tipo usato nella fabbricazione di calamite permanenti dopo magnetizzazione || 0% || 31.12.2017

ex 8507 60 00 || 40 || Batterie ricaricabili per accumulatori elettrici agli ioni di litio aventi le seguenti caratteristiche: — una lunghezza compresa fra 1 203 mm e 1 297 mm, — una larghezza compresa fra 282 mm e 772 mm, — un’altezza compresa fra 792 mm e 839 mm, — un peso compreso fra 260 kg e 293 kg, — una potenza di 22 o di 26 kWh e — sotto forma di 24 o 48 moduli || 0% || 31.12.2017

ex 8507 60 00 || 50 || Moduli per l’assemblaggio di accumulatori elettrici a batterie agli ioni di litio aventi: — una lunghezza compresa tra 298 mm e 408 mm, — una larghezza compresa tra 33,5 mm e 209 mm, — un’altezza compresa tra 138 mm e 228 mm, — un peso compreso tra 3,6 kg e 17 kg, e — una potenza compresa tra 485 kWh e 2 158 kWh || 0% || 31.12.2017

ex 8507 60 00 || 55 || Accumulatore agli ioni di litio di forma cilindrica, — con una base a forma di ellissi appiattita al centro, — di lunghezza pari a minimo 49 mm (senza connessioni), — di larghezza pari a minimo 33,5 mm, — di spessore pari a minimo 9,9 mm, — con una capacità nominale pari ad almeno 1,75 Ah, — e un voltaggio nominale pari a 3,7 V, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili (1) || 0% || 31.12.2017

ex 8507 60 00 || 57 || Accumulatore agli ioni di litio di forma cubica, — con angoli parzialmente arrotondati, — di lunghezza pari ad almeno 76 mm (senza connessioni), — di larghezza pari ad almeno 54,5 mm, — di spessore pari ad almeno a 5,2 mm, — con una capacità nominale pari ad almeno 3 100 mAh, — e un voltaggio nominale pari a 3,7 V, destinato alla fabbricazione di batterie ricaribili (1) || 0% || 31.12.2017

ex 8507 90 80 || 70 || Piastra tagliata in foglio di rame placcato in nichel caratterizzata da: — una larghezza di 70 mm (± 5 mm), — uno spessore di 0,4 mm (± 0,2 mm), — una lunghezza non superiore a 55 mm, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di batterie agli ioni di litio per veicoli elettrici (1) || 0% || 31.12.2016

ex 8518 29 95 || 30 || Diffusori aventi: — un’impedenza compresa tra 4 Ohm e 16 Ohm, — una potenza nominale compresa tra 2 W e 20 W, — con o senza braccio di plastica, e — con o senza cavo elettrico munito di connettori, del tipo utilizzato per la produzione di apparecchi TV monitor video || 0% || 31.12.2017

ex 8522 90 80 || 96 || Disco rigido destinato ad essere incorporato in prodotti della posizione tariffaria 8521 (1) || 0% || 31.12.2017

ex 8528 59 40 || 20 || Monitor a colori a cristalli liquidi con una potenza d’ingresso CC compresa fra 7 V e 30 V, con una diagonale di schermo non superiore a 33,2 cm, — sia senza alloggiamento, con coperchio posteriore e quadro di supporto, — sia con un alloggiamento progettato appositamente per il montaggio idoneo all’incorporazione in merci dei capitoli da 84 a 90 e 94 || 0% || 31.12.2013

ex 8529 90 65 || 75 || Moduli contenenti quanto meno chip semiconduttori per: — generare segnali di controllo per indirizzare i pixel, o per — controllare l’indirizzamento dei pixel || 0% || 31.12.2017

ex 8529 90 92 || 47 || Sensore d’immagine di superficie (“progressive scan” Interline CCD-Sensor o CMOS Sensor) per videocamere digitali sotto forma di circuito integrato monolitico analogico o digitale, i cui pixel hanno una superficie inferiore a 12 µm × 12 µm in versione monocromatica, avente una rete di microlenti con una lente montata su ogni pixel; o in versione a colori con un filtro colore, altresì avente una rete di microlenti con una lente montata su ogni pixel. || 0% || 31.12.2014

ex 8529 90 92 || 50 || Schermo a colori LCD per monitor LCD della voce 8528: — con una misura diagonale dello schermo uguale o superiore a 14,48 cm ma non superiore a 31,24 cm, — con retroilluminazione, microunità di comando, — con sistema di comando CAN (Controller area network) dotato di interfaccia LVDS (Low-voltage differential signaling) e presa di alimentazione CAN/corrente elettrica o con un controller APIX con interfaccia APIX, — in un alloggiamento con o senza pozzo caldo sul retro dello stesso, — non dotato di modulo di elaborazione del segnale, destinato alla fabbricazione degli autoveicoli di cui al capitolo 87 (1) || 0% || 31.12.2015

ex 8536 69 90 || 81 || Connettore a passo destinato alla fabbricazione di apparecchiature di ricezione televisiva LCD (1) || 0% || 31.12.2017

ex 8536 69 90 || 87 || Connettori di tipo D-subminiatura (D-sub), inseriti in un involucro di plastica o di metallo, con 15 pin disposti su 3 file, utilizzati per la fabbricazione di prodotti delle voci 8521 e 8528 (1) || 0% || 31.12.2016

ex 8536 69 90 || 88 || Connettori femmina per schede Secure Digital (SD), CompactFlash, “Smart Card” e a 64 pin per PC, del tipo usato per saldatura su circuiti stampati, per connettere apparecchi elettrici e circuiti e commutare o proteggere i circuiti elettrici con un voltaggio non superiore a 1 000 V || 0% || 31.12.2017

ex 8537 10 91 || 30 || Modulo per pannello di controllo per veicoli destinato a elaborare e analizzare dati, funzionante attraverso il protocollo CAN-bus, contenente almeno: — relè a microprocessore, — motore passo-passo, — memoria EEPROM, e — altri componenti passivi (come connettori, diodi, stabilizzatori di potenza, resistenze, condensatori, transistor), con una tensione di 13,5 V || 0% || 31.12.2017

ex 8543 90 00 || 40 || Parte di uno strumento per l’elettrolisi, composto da un pannello in nichel fornito di una rete in nichel, fissato con nervature in nichel, e da un pannello in titanio fornito di una rete in titanio, fissato con nervature in titanio, i cui due pannelli sono fissati assieme dorso a dorso || 0% || 31.12.2017

ex 8544 20 00 ex 8544 42 90 ex 8544 49 93 ex 8544 49 95 || 10 20 20 10 || Cavo flessibile isolato in PET/PVC c — tensione non superiore a 60 V, — corrente non superiore a 1 A, — resistenza al calore non superiore a 105 °C, — singoli cavi con spessore non superiore a 0,1 mm (± 0,01 mm) e larghezza non superiore 0,8 mm (± 0,03 mm), — distanza tra i conduttori non superiore a 0,5 mm e — passo (distanza tra gli assi centrali dei conduttori) non superiore a 1,25 mm || 0% || 31.12.2013

ex 8544 42 90 || 10 || Cavo per la trasmissione di dati con velocità di trasmissione pari o superiore a 600 Mbit/s, con le seguenti caratteristiche: — tensione di 1,25 V (± 0,25 V) — connettori a una o a entrambe le estremità, uno dei quali, almeno, con contatti con passo di 1 mm, — schermatura esterna, utilizzato esclusivamente per la comunicazione tra un pannello LCD, PDP o OLED e circuiti elettronici per il trattamento di video || 0% || 31.12.2013

ex 8548 90 90 || 50 || Filtri con nucleo ferromagnetico, usati per eliminare il rumore ad alta frequenza nei circuiti elettronici, per la fabbricazione di televisori e monitor della voce 8528 (1) || 0% || 31.12.2017

ex 8704 23 91 || 20 || Telaio per autoveicoli con una capacità di autoaccensione di almeno 8 000 cm³, munito di cabina su 3, 4 o 5 ruote con un interasse di almeno 480 cm, non contenente ingranaggi, da installare su veicoli di larghezza di 300 cm o più (1) || 0% || 31.12.2017

ex 9001 20 00 || 10 || Materiale costituito da una pellicola polarizzante, in rotoli o no, con o senza strato adesivo, rinforzata su uno o entrambi i lati da materiale trasparente, ricoperta su uno o entrambi i lati da uno strato di protezione amovibile || 0% || 31.12.2017

ex 9001 90 00 || 75 || Filtro anteriore composto da pannelli in vetro con trattamento a stampa e pellicole di rivestimento speciali, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di moduli di schermi al plasma (1) || 0% || 31.12.2017

ex 9002 11 00 || 20 || Obiettivi — le cui dimensioni non superano 80 mm x 55 mm x 50 mm, — con una risoluzione di almeno 160 linee/mm e — con un fattore di zoom pari a 18 del tipo utilizzato nella produzione di visualizzatori o di telecamere destinate alla trasmissione di immagini in diretta || 0% || 31.12.2017

ex 9002 11 00 || 30 || Obiettivi — le cui dimensioni non superano 180 mm x 100 mm x 100 mm per una distanza focale massima di oltre 200 mm, — con una risoluzione di almeno130 linee/mm e — con un fattore di zoom pari a 18 del tipo utilizzato nella produzione di visualizzatori o di telecamere destinate alla trasmissione di immagini in diretta || 0% || 31.12.2017

ex 9002 11 00 || 40 || Obiettivi — le cui dimensioni non superano 125 mm x 65 mm x 65 mm, — con una risoluzione di almeno 125 linee/mm e — con un fattore di zoom pari a 16 del tipo utilizzato nella produzione di visualizzatori o di telecamere destinate alla trasmissione di immagini in diretta || 0% || 31.12.2017

ex 9002 11 00 || 70 || Obiettivi — le cui dimensioni non superano 180 mm×100 mm×100 mm per una distanza focale massima di oltre 200 mm, — con un valore di almeno 7steradianti al mm² e — con un fattore di zoom pari a 16 del tipo utilizzato nella produzione di visualizzatori o di telecamere destinate alla trasmissione di immagini in diretta || 0% || 31.12.2017

ex 9032 89 00 || 40 || Controllore digitale di valvole per la regolazione di liquidi e di gas || 0% || 31.12.2017

ex 9405 40 39 || 30 || Apparato di illuminazione elettrica, contenente: — schede di circuiti stampati e — diodi a emissione luminosa (LED) destinati alla fabbricazione di unità di illuminazione posteriore per televisori a schermo piatto (1) || 0% || 30.06.2013

(1) La sospensione dei dazi è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1).

(2) Il dazio specifico addizionale è applicabile.

(3) In conformità della procedura di cui all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, è istituita una sorveglianza delle importazioni di merci cui si applica la presente sospensione tariffaria.

ALLEGATO II

Codice NC || TARIC

ex 2008 60 19 || 30

ex 2008 60 39 || 30

ex 2008 93 91 || 20

ex 2009 49 30 || 91

ex 2710 12 25 || 10

ex 2805 30 90 || 30

ex 2823 00 00 || 10

ex 2835 10 00 || 10

ex 2839 19 00 || 10

ex 2841 80 00 || 10

ex 2841 90 85 || 10

ex 2850 00 20 || 30

ex 2904 10 00 || 40

ex 2914 19 90 || 20

ex 2914 19 90 || 30

ex 2914 19 90 || 40

ex 2914 39 00 || 30

ex 2914 39 00 || 40

ex 2914 50 00 || 60

ex 2914 50 00 || 70

ex 2916 39 90 || 55

ex 2917 39 95 || 40

ex 2918 23 00 || 10

ex 2920 19 00 || 10

ex 2921 30 99 || 20

ex 2921 30 99 || 30

ex 2921 59 90 || 30

ex 2922 49 85 || 60

ex 2924 29 98 || 35

ex 2924 29 98 || 86

ex 2928 00 90 || 75

ex 2928 00 90 || 80

ex 2928 00 90 || 85

ex 2930 20 00 || 10

ex 2930 90 99 || 66

ex 2930 90 99 || 67

ex 2930 90 99 || 68

ex 2930 90 99 || 69

ex 2930 90 99 || 71

ex 2930 90 99 || 82

ex 2930 90 99 || 83

ex 2932 99 00 || 60

ex 2933 19 90 || 40

ex 2933 29 90 || 40

ex 2933 39 99 || 55

ex 2933 69 80 || 35

ex 2933 69 80 || 55

ex 2933 79 00 || 30

ex 2933 99 80 || 50

ex 2933 99 80 || 73

ex 2933 99 80 || 89

ex 2934 20 80 || 40

ex 2934 99 90 || 15

ex 2934 99 90 || 23

ex 2934 99 90 || 74

ex 2934 99 90 || 78

ex 2934 99 90 || 83

ex 2934 99 90 || 84

ex 3204 15 00 || 10

ex 3204 17 00 || 30

ex 3204 17 00 || 75

ex 3208 90 19 || 75

ex 3208 90 91 || 10

ex 3402 13 00 || 20

ex 3808 91 90 || 10

ex 3808 91 90 || 50

ex 3808 92 90 || 10

ex 3808 93 15 || 10

ex 3808 93 27 || 20

ex 3815 19 90 || 41

ex 3815 90 90 || 16

ex 3815 90 90 || 85

ex 3815 90 90 || 89

ex 3824 90 97 || 33

ex 3824 90 97 || 36

ex 3824 90 97 || 37

ex 3824 90 97 || 38

ex 3824 90 97 || 44

ex 3824 90 97 || 47

ex 3824 90 97 || 70

ex 3824 90 97 || 78

ex 3901 10 10 || 10

ex 3901 20 90 || 30

ex 3903 90 90 || 35

ex 3903 90 90 || 86

ex 3906 10 00 || 10

ex 3907 99 90 || 60

ex 3909 40 00 || 20

ex 3910 00 00 || 50

ex 3911 90 19 || 30

ex 3919 10 80 || 45

ex 3919 10 80 || 55

ex 3919 90 00 || 25

ex 3919 90 00 || 26

ex 3919 90 00 || 28

ex 3919 90 00 || 45

ex 3919 90 00 || 47

ex 3919 90 00 || 53

ex 3919 90 00 || 55

ex 3920 20 29 || 94

ex 3920 51 00 || 10

ex 3920 51 00 || 40

ex 3920 62 19 || 41

ex 3920 62 19 || 43

ex 3920 62 19 || 80

ex 3920 62 19 || 82

ex 3920 79 90 || 10

ex 3920 92 00 || 30

ex 5407 10 00 || 10

ex 5603 11 10 || 20

ex 5603 11 90 || 20

ex 5603 12 90 || 50

ex 5603 12 90 || 70

ex 5603 13 90 || 70

ex 5603 92 90 || 40

ex 5603 92 90 || 70

ex 5603 92 90 || 80

ex 5603 93 90 || 10

ex 5603 93 90 || 50

ex 5603 94 90 || 40

ex 7005 10 25 || 10

ex 7005 10 30 || 10

ex 7006 00 90 || 60

ex 7007 19 20 || 20

ex 7326 90 98 || 40

ex 7410 22 00 || 10

ex 7601 20 99 || 10

ex 7604 29 10 || 10

ex 7606 12 92 || 20

ex 7606 12 99 || 20

ex 7607 11 90 || 20

ex 7607 11 90 || 30

ex 7607 20 90 || 10

ex 8108 90 30 || 20

ex 8108 90 50 || 30

ex 8108 90 50 || 40

ex 8108 90 50 || 50

ex 8113 00 90 || 10

ex 8407 31 00 || 10

ex 8407 33 00 || 10

ex 8407 90 80 || 10

ex 8407 90 90 || 10

ex 8412 21 80 || 50

ex 8419 89 98 || 30

ex 8419 89 98 || 40

ex 8462 21 80 || 10

ex 8477 59 80 || 10

ex 8501 33 00 || 30

ex 8501 40 80 || 50

ex 8501 53 50 || 10

ex 8504 31 80 || 20

ex 8504 40 82 || 40

ex 8505 11 00 || 33

ex 8507 90 80 || 70

ex 8522 90 80 || 96

ex 8528 59 40 || 20

ex 8529 90 49 || 10

ex 8529 90 65 || 75

ex 8529 90 65 || 80

ex 8529 90 92 || 46

ex 8529 90 92 || 47

ex 8529 90 92 || 50

ex 8529 90 92 || 60

ex 8536 69 90 || 81

ex 8536 69 90 || 87

ex 8540 91 00 || 95

ex 8543 90 00 || 40

ex 8544 42 90 || 10

ex 8544 49 93 || 20

ex 8704 23 91 || 20

ex 9001 20 00 || 10

ex 9001 20 00 || 40

ex 9001 90 00 || 75

ex 9032 10 89 || 20

ex 9032 89 00 || 40

ex 9405 40 39 || 30

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1344/2011 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

2.           LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l’esercizio 2013: 18 631 800 000 EUR (PB 2013)

3.           INCIDENZA FINANZIARIA

¨      Nessuna

X       La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio || Entrate[2] || Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa || [Anno: 2013]

Articolo 120 || Incidenza sulle risorse proprie || 1/1/2013 || -45,4

Mio EUR (al primo decimale)

Situazione a seguito dell’azione

|| [2014 – 2017]

Articolo 120 || -45,4/anno

4.           MISURE ANTIFRODE

Saranno effettuati controlli sulla destinazione particolare di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

5.           ALTRE OSSERVAZIONI

La proposta contiene le modifiche che devono essere apportate all’allegato del regolamento vigente per tener conto di quanto segue:

1.      nuove richieste di sospensione presentate e accettate;

2.      evoluzione tecnica dei prodotti e tendenze economiche del mercato che comportano la soppressione di alcune sospensioni esistenti.

Aggiunte

L’allegato, oltre alle modifiche risultanti dai cambiamenti di designazione o di codice o dalle proroghe, contiene 89 nuovi prodotti. I dazi non riscossi corrispondenti a tali sospensioni, calcolati in base alle previsioni dello Stato membro richiedente per il periodo dal 2013 al 2017, ammontano a 34 Mio EUR/anno.

In base alle statistiche esistenti per gli anni precedenti sembrerebbe tuttavia che il suddetto importo debba essere aumentato applicando un fattore medio, stimato a 1,8, per tenere conto delle importazioni negli altri Stati membri che utilizzano le stesse sospensioni. Ciò comporta una perdita di entrate di circa 61,2 Mio EUR/anno.

Soppressioni

A fronte del ripristino dei dazi doganali, 38 prodotti sono stati soppressi dall’allegato. Ciò rappresenta un aumento di 0,7 Mio EUR in risorse, calcolato sulla base delle statistiche del 2012.

Costo stimato dell’intervento

Sulla base di quanto precede, l’incidenza sulla perdita di entrate derivante dal presente regolamento può essere stimata a 61,2 – 0,7 = 60,5 Mio EUR (importo lordo, inclusi i costi di riscossione) x 0,75 = 45,7 Mio EUR/anno per il periodo che va dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017.

[1]               GU L 349 del 31.12.2011, pag. 1.

[2]               Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi “zucchero”, dazi doganali) gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

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