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Document 52012PC0611
Proposal for a COUNCIL DECISION authorising Bulgaria and Romania to apply measures derogating from Article 5 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Bulgaria e la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Bulgaria e la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
/* COM/2012/0611 final - 2012/0293 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Bulgaria e la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto /* COM/2012/0611 final - 2012/0293 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE,
del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto[1] (in appresso: "direttiva
IVA"), il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della
Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre misure particolari
di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la
procedura per la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) o di
evitare alcune forme di evasione o di elusione fiscale. Con lettera protocollata dalla Commissione il 25
maggio 2011 la Bulgaria e la Romania hanno chiesto l’autorizzazione a derogare
alle disposizioni di cui all’articolo 5 della direttiva IVA, che disciplinano
l'ambito di applicazione territoriale dell'IVA, per quanto riguarda un ponte di
confine (stradale e ferroviario) sul Danubio. La Bulgaria e la Romania hanno in
parte sostituito tale richiesta con lettera protocollata dalla Commissione il 7
marzo 2012. Conformemente all’articolo 395, paragrafo 2, della
direttiva IVA, con lettera del 17°luglio 2012 la Commissione ha informato gli
altri Stati membri delle richieste presentate dalla Bulgaria e dalla Romania.
Con lettera del 19 luglio 2012 la Commissione ha comunicato alla Bulgaria e
alla Romania che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per valutare
la richiesta. Al fine di agevolare il traffico stradale e
ferroviario tra i rispettivi territori, la Bulgaria e la Romania hanno deciso
di firmare un accordo, il 5 giugno 2000, per la costruzione di un ponte di
confine sul Danubio tra Vidin (Bulgaria) e Calafat (Romania). In tale contesto la Bulgaria e la Romania hanno
chiesto di essere autorizzate ad applicare misure di deroga alle norme
sull'ambito di applicazione territoriale dell'IVA per la manutenzione e la
riparazione del ponte e la riscossione del pedaggio per il suo attraversamento
(la costruzione del ponte di confine è stata espressamente esclusa dalla
richiesta di deroga). Secondo le norme vigenti, il principio della
territorialità enunciato all'articolo 5 della direttiva IVA, associato alle
norme sul luogo della prestazione, richiederebbe l'imposizione dell'IVA bulgara
sui servizi di manutenzione e di riparazione effettuati in Bulgaria.
Analogamente, i servizi di manutenzione e di riparazione effettuati sul
territorio rumeno sarebbero assoggettati all'IVA rumena. L'applicazione delle
disposizioni vigenti comporterebbe la necessità di stabilire precisamente il
luogo delle operazioni imponibili, in funzione del territorio in cui è stata
eseguita ciascuna parte dei lavori. A tal fine le imprese che partecipano ai
lavori dovrebbero stabilire con certezza il confine territoriale nel Danubio
per i lavori svolti al di sopra del livello dell'acqua. La Bulgaria e la Romania
ritengono che l'applicazione delle norme vigenti creerebbe complicazioni
fiscali per queste imprese; lo scopo della deroga intesa alla semplificazione
delle norme è pertanto, come richiesto, stabilire il confine territoriale al
centro del ponte. Quanto al pedaggio, secondo le norme vigenti
l'importo imponibile deve essere correlato alla parte del ponte che appartiene
a ciascuno degli Stati membri. A prescindere dal problema sopramenzionato di
stabilire il confine territoriale, ciascun attraversamento del ponte dovrebbe
essere fatturato secondo due pedaggi e due diverse aliquote IVA, una per il
territorio bulgaro e l'altra per il territorio rumeno; ne risulterebbe un
sistema oneroso per i soggetti passivi interessati. Scopo della deroga per
quanto concerne i pedaggi è considerare il ponte come facente parte del
territorio dello Stato membro in cui ha inizio l'attraversamento. In pratica,
l'IVA bulgara sarà applicata alla totalità dei pedaggi riscossi per tutti gli
attraversamenti del ponte di frontiera dalla Bulgaria alla Romania.
Analogamente, l'IVA rumena sarà applicata alla totalità dei pedaggi riscossi
per tutti gli attraversamenti iniziati in Romania. Saranno così semplificate le
modalità di calcolo e di contabilizzazione dell'IVA. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO Non vi è stata necessità di consultazioni o di
consulenze esterne. La proposta di decisione mira a semplificare la
riscossione dell'IVA con riguardo a determinati servizi relativi a un ponte di
confine. L'impatto sarà comunque ridotto, visto il limitato
campo d'applicazione della deroga. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA La decisione autorizza la Bulgaria e la Romania ad
applicare misure di deroga all'applicazione territoriale della direttiva IVA
con riguardo a un ponte di confine. La presente decisione si basa sull'articolo 395
della direttiva IVA. La proposta è di competenza esclusiva dell'UE.
Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. La presente decisione riguarda un’autorizzazione
da concedere a singoli Stati membri su loro richiesta e non costituisce un
obbligo. Tenendo conto della portata rigorosamente
limitata, la misura speciale sembra essere proporzionata allo scopo perseguito. Ai sensi dell’articolo 395 della direttiva IVA,
una deroga alle norme comuni in materia di IVA è possibile soltanto previa
autorizzazione del Consiglio, che delibera all’unanimità su proposta della
Commissione. Una decisione del Consiglio è l’unico strumento idoneo, poiché può
essere indirizzata ad un singolo Stato membro. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio
dell'Unione. 2012/0293 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Bulgaria e la Romania ad
applicare misure di deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa
al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio,
del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto[2], in particolare l’articolo 395,
paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con lettera protocollata
dalla Commissione il 25 maggio 2011 la Bulgaria e la Romania hanno chiesto
l’autorizzazione a derogare alle disposizioni dell’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE
che disciplinano l'ambito di applicazione territoriale dell'IVA per quanto
riguarda un ponte di confine sul Danubio. La Bulgaria e la Romania hanno in
parte sostituito tale richiesta con lettera protocollata dalla Commissione il 7
marzo 2012. (2) Conformemente all’articolo 395,
paragrafo 2, della direttiva 2006/12/CE, con lettera del 17 luglio 2012 la
Commissione ha informato gli altri Stati membri delle richieste presentate
dalla Bulgaria e dalla Romania, ad eccezione della Spagna, che è stata
informata con lettera del 18 luglio 2012. Con lettera del 19 luglio 2012 la
Commissione ha comunicato alla Bulgaria e alla Romania che disponeva di tutti i
dati che riteneva necessari per valutare la richiesta. (3) Con riguardo alla
manutenzione e alla riparazione del ponte, la deroga chiesta dalla Bulgaria e
dalla Romania consiste nel considerare che il confine territoriale tra i due
Stati membri si situi al centro del ponte. (4) Con riguardo alla riscossione
dei pedaggi per l'attraversamento del ponte di confine, i due Stati membri
intendono considerare la lunghezza totale del ponte come parte del territorio
dello Stato in cui ha inizio l'attraversamento. Pertanto solo l'IVA bulgara
sarà applicata alla totalità dei pedaggi riscossi per tutti gli attraversamenti
iniziati dal lato bulgaro. Analogamente, solo l'IVA rumena sarà applicata agli
attraversamenti iniziati dal lato rumeno. (5) In assenza di misure di
deroga, la determinazione del luogo di prestazione per la manutenzione, la
riparazione e la riscossione dei pedaggi dipenderebbe in primo luogo dalla
precisa determinazione del confine territoriale al di sopra del livello
dell'acqua, determinazione che in pratica risulterebbe molto difficile per i
soggetti passivi interessati. In secondo luogo, al pedaggio riscosso per un
singolo attraversamento del ponte di confine da uno Stato membro all'altro
occorrerebbe applicare sia l'IVA bulgara che l'IVA rumena. Le misure di deroga
sono pertanto finalizzate a semplificare la riscossione dell'IVA su questi
servizi. (6) Poiché la questione riguarda
una definizione territoriale ai fini dell'IVA, alla quale non dovrebbero essere
apportate modifiche in futuro, è opportuno concedere la deroga chiesta per un
periodo indeterminato. (7) Tali misure non hanno
un’incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA né
hanno effetti sull'importo dell'imposta dovuta allo stadio del consumo finale, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE,
la Bulgaria e la Romania sono autorizzate, alle condizioni specificate agli
articoli 2 e 3 della presente decisione, ad applicare misure di deroga alla
direttiva precitata per quanto riguarda la manutenzione, la riparazione e la
riscossione dei pedaggi relative al ponte di confine sul Danubio situato tra
Vidin (Bulgaria) e Calafat (Romania). Articolo 2 Ai fini della determinazione del luogo delle
operazioni imponibili relative alla manutenzione o alla riparazione del ponte
di confine, si considera che il confine territoriale sia situato al centro del
ponte per la cessione di beni e la prestazione di servizi, gli acquisti
intracomunitari e le importazioni di beni destinati alla manutenzione o alla
riparazione dello stesso. Articolo 3 Ai fini della determinazione del luogo delle
operazioni imponibili relative alla riscossione dei pedaggi, si considera che
il ponte di confine faccia parte, per tutta la sua lunghezza, del territorio
dello Stato membro in cui ha inizio il suo attraversamento. Articolo 4 La Repubblica
di Bulgaria e la Romania sono destinatarie della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. [2] GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.