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Document 52012PC0611

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Bulgaria e la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

/* COM/2012/0611 final - 2012/0293 (NLE) */

52012PC0611

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Bulgaria e la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto /* COM/2012/0611 final - 2012/0293 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto[1] (in appresso: "direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la procedura per la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) o di evitare alcune forme di evasione o di elusione fiscale.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 25 maggio 2011 la Bulgaria e la Romania hanno chiesto l’autorizzazione a derogare alle disposizioni di cui all’articolo 5 della direttiva IVA, che disciplinano l'ambito di applicazione territoriale dell'IVA, per quanto riguarda un ponte di confine (stradale e ferroviario) sul Danubio. La Bulgaria e la Romania hanno in parte sostituito tale richiesta con lettera protocollata dalla Commissione il 7 marzo 2012.

Conformemente all’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, con lettera del 17°luglio 2012 la Commissione ha informato gli altri Stati membri delle richieste presentate dalla Bulgaria e dalla Romania. Con lettera del 19 luglio 2012 la Commissione ha comunicato alla Bulgaria e alla Romania che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per valutare la richiesta.

Al fine di agevolare il traffico stradale e ferroviario tra i rispettivi territori, la Bulgaria e la Romania hanno deciso di firmare un accordo, il 5 giugno 2000, per la costruzione di un ponte di confine sul Danubio tra Vidin (Bulgaria) e Calafat (Romania).

In tale contesto la Bulgaria e la Romania hanno chiesto di essere autorizzate ad applicare misure di deroga alle norme sull'ambito di applicazione territoriale dell'IVA per la manutenzione e la riparazione del ponte e la riscossione del pedaggio per il suo attraversamento (la costruzione del ponte di confine è stata espressamente esclusa dalla richiesta di deroga).

Secondo le norme vigenti, il principio della territorialità enunciato all'articolo 5 della direttiva IVA, associato alle norme sul luogo della prestazione, richiederebbe l'imposizione dell'IVA bulgara sui servizi di manutenzione e di riparazione effettuati in Bulgaria. Analogamente, i servizi di manutenzione e di riparazione effettuati sul territorio rumeno sarebbero assoggettati all'IVA rumena. L'applicazione delle disposizioni vigenti comporterebbe la necessità di stabilire precisamente il luogo delle operazioni imponibili, in funzione del territorio in cui è stata eseguita ciascuna parte dei lavori. A tal fine le imprese che partecipano ai lavori dovrebbero stabilire con certezza il confine territoriale nel Danubio per i lavori svolti al di sopra del livello dell'acqua. La Bulgaria e la Romania ritengono che l'applicazione delle norme vigenti creerebbe complicazioni fiscali per queste imprese; lo scopo della deroga intesa alla semplificazione delle norme è pertanto, come richiesto, stabilire il confine territoriale al centro del ponte.

Quanto al pedaggio, secondo le norme vigenti l'importo imponibile deve essere correlato alla parte del ponte che appartiene a ciascuno degli Stati membri. A prescindere dal problema sopramenzionato di stabilire il confine territoriale, ciascun attraversamento del ponte dovrebbe essere fatturato secondo due pedaggi e due diverse aliquote IVA, una per il territorio bulgaro e l'altra per il territorio rumeno; ne risulterebbe un sistema oneroso per i soggetti passivi interessati. Scopo della deroga per quanto concerne i pedaggi è considerare il ponte come facente parte del territorio dello Stato membro in cui ha inizio l'attraversamento. In pratica, l'IVA bulgara sarà applicata alla totalità dei pedaggi riscossi per tutti gli attraversamenti del ponte di frontiera dalla Bulgaria alla Romania. Analogamente, l'IVA rumena sarà applicata alla totalità dei pedaggi riscossi per tutti gli attraversamenti iniziati in Romania. Saranno così semplificate le modalità di calcolo e di contabilizzazione dell'IVA.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

Non vi è stata necessità di consultazioni o di consulenze esterne.

La proposta di decisione mira a semplificare la riscossione dell'IVA con riguardo a determinati servizi relativi a un ponte di confine.

L'impatto sarà comunque ridotto, visto il limitato campo d'applicazione della deroga.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La decisione autorizza la Bulgaria e la Romania ad applicare misure di deroga all'applicazione territoriale della direttiva IVA con riguardo a un ponte di confine.

La presente decisione si basa sull'articolo 395 della direttiva IVA.

La proposta è di competenza esclusiva dell'UE. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

La presente decisione riguarda un’autorizzazione da concedere a singoli Stati membri su loro richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenendo conto della portata rigorosamente limitata, la misura speciale sembra essere proporzionata allo scopo perseguito.

Ai sensi dell’articolo 395 della direttiva IVA, una deroga alle norme comuni in materia di IVA è possibile soltanto previa autorizzazione del Consiglio, che delibera all’unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è l’unico strumento idoneo, poiché può essere indirizzata ad un singolo Stato membro.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

2012/0293 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Bulgaria e la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto[2], in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Con lettera protocollata dalla Commissione il 25 maggio 2011 la Bulgaria e la Romania hanno chiesto l’autorizzazione a derogare alle disposizioni dell’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE che disciplinano l'ambito di applicazione territoriale dell'IVA per quanto riguarda un ponte di confine sul Danubio. La Bulgaria e la Romania hanno in parte sostituito tale richiesta con lettera protocollata dalla Commissione il 7 marzo 2012.

(2)       Conformemente all’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/12/CE, con lettera del 17 luglio 2012 la Commissione ha informato gli altri Stati membri delle richieste presentate dalla Bulgaria e dalla Romania, ad eccezione della Spagna, che è stata informata con lettera del 18 luglio 2012. Con lettera del 19 luglio 2012 la Commissione ha comunicato alla Bulgaria e alla Romania che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per valutare la richiesta.

(3)       Con riguardo alla manutenzione e alla riparazione del ponte, la deroga chiesta dalla Bulgaria e dalla Romania consiste nel considerare che il confine territoriale tra i due Stati membri si situi al centro del ponte.

(4)       Con riguardo alla riscossione dei pedaggi per l'attraversamento del ponte di confine, i due Stati membri intendono considerare la lunghezza totale del ponte come parte del territorio dello Stato in cui ha inizio l'attraversamento. Pertanto solo l'IVA bulgara sarà applicata alla totalità dei pedaggi riscossi per tutti gli attraversamenti iniziati dal lato bulgaro. Analogamente, solo l'IVA rumena sarà applicata agli attraversamenti iniziati dal lato rumeno.

(5)       In assenza di misure di deroga, la determinazione del luogo di prestazione per la manutenzione, la riparazione e la riscossione dei pedaggi dipenderebbe in primo luogo dalla precisa determinazione del confine territoriale al di sopra del livello dell'acqua, determinazione che in pratica risulterebbe molto difficile per i soggetti passivi interessati. In secondo luogo, al pedaggio riscosso per un singolo attraversamento del ponte di confine da uno Stato membro all'altro occorrerebbe applicare sia l'IVA bulgara che l'IVA rumena. Le misure di deroga sono pertanto finalizzate a semplificare la riscossione dell'IVA su questi servizi.

(6)       Poiché la questione riguarda una definizione territoriale ai fini dell'IVA, alla quale non dovrebbero essere apportate modifiche in futuro, è opportuno concedere la deroga chiesta per un periodo indeterminato.

(7)       Tali misure non hanno un’incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA né hanno effetti sull'importo dell'imposta dovuta allo stadio del consumo finale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, la Bulgaria e la Romania sono autorizzate, alle condizioni specificate agli articoli 2 e 3 della presente decisione, ad applicare misure di deroga alla direttiva precitata per quanto riguarda la manutenzione, la riparazione e la riscossione dei pedaggi relative al ponte di confine sul Danubio situato tra Vidin (Bulgaria) e Calafat (Romania).

Articolo 2

Ai fini della determinazione del luogo delle operazioni imponibili relative alla manutenzione o alla riparazione del ponte di confine, si considera che il confine territoriale sia situato al centro del ponte per la cessione di beni e la prestazione di servizi, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di beni destinati alla manutenzione o alla riparazione dello stesso.

Articolo 3

Ai fini della determinazione del luogo delle operazioni imponibili relative alla riscossione dei pedaggi, si considera che il ponte di confine faccia parte, per tutta la sua lunghezza, del territorio dello Stato membro in cui ha inizio il suo attraversamento.

Articolo 4

La Repubblica di Bulgaria e la Romania sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

[2]               GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

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