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Document 52012PC0524

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che abroga il regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio che revoca temporaneamente l'accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania

/* COM/2012/0524 final - 2012/0251 (COD) */

52012PC0524

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che abroga il regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio che revoca temporaneamente l'accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania /* COM/2012/0524 final - 2012/0251 (COD) */


RELAZIONE

Il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate (SPG) dell'Unione europea è un elemento della politica commerciale comune, conformemente alle disposizioni generali cui sottostà l'attività esterna dell'Unione europea.

Il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio[1] del 22 luglio 2008 relativo all'applicazione dell'attuale SPG ("l'attuale regolamento SPG") dispone che i regimi preferenziali di cui al regolamento stesso possono essere temporaneamente revocati nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, per violazione grave e sistematica dei principi stabiliti in quindici delle ventisette convenzioni internazionali elencate nell'allegato, in base alle conclusioni degli organismi di controllo competenti. Le convenzioni pertinenti coprono anche i diritti fondamentali in tema di lavoro quali il lavoro forzato.

L'accesso alle preferenze tariffarie dell'SPG del Myanmar/Birmania è stato temporaneamente ritirato dal regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio[2] a causa della pratica consolidata e diffusa del lavoro forzato, confermata dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), in una procedura speciale della commissione d'inchiesta.

A partire dal 2011 il Myanmar/Birmania ha intrapreso un programma di portata storica di apertura e di riforma come riconosciuto dal Consiglio dell'UE nelle sue conclusioni del 23 aprile 2012[3]. Il Consiglio ha espresso il suo appoggio per "ripristinare il sistema di preferenze generalizzate (SPG) per il Myanmar/Birmania non appena le condizioni richieste risultino soddisfatte, dopo la valutazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro".

Il 13 giugno 2012 la Conferenza internazionale del lavoro (International Labour Conference, ILC) ha revocato le restrizioni che escludevano il governo del Myanmar/Birmania dalla cooperazione e dall'assistenza tecniche dell'OIL e ha sospeso per un anno la richiesta avanzata dall'OIL ai propri membri di rivedere le loro relazioni con il Myanmar/Birmania per garantire che in tali relazioni non venga utilizzato il lavoro forzato.

Le violazioni non possono di conseguenza essere più considerate "gravi e sistematiche", ed è quindi opportuno ripristinare le preferenze tariffarie in base all'attuale regolamento SPG.

In mancanza di esplicite disposizioni di ripristino nell'attuale regolamento SPG e alla luce delle disposizioni del trattato di Lisbona si applica la procedura legislativa ordinaria per l'adozione del ripristino delle preferenze per il Myanmar. Si tratta di un'unica procedura destinata a rispondere nei tempi più brevi possibile ad una necessità politica chiara e attuale. Il nuovo regolamento SPG, che si applicherà solo a decorrere dal 1° gennaio 2014, rimedia all'assenza di disposizioni di ripristino.

Il regolamento proposto non comporta costi per il bilancio dell'UE e la sua applicazione comporta una perdita di entrate doganali molto limitata. L'effettiva perdita di entrate doganali risultanti dal reinserimento del Myanmar/Birmania è stimata a meno di 5 milioni di euro, come indicato nella dichiarazione allegata, anche a causa della carenza strutturale di capacità di produzione e commercializzazione nel paese.

2012/0251 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che abroga il regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio che revoca temporaneamente l'accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 552/97[4], quale modificato dall'articolo 28, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 732/2008 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009[5], dispone la revoca temporanea per il Myanmar/Birmania dell'accesso alle preferenze tariffarie concesse dal regolamento (CE) n. 732/2008.

(2)       La lettera a) dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 732/2008 stabilisce che i regimi preferenziali concessi a norma del regolamento possono essere temporaneamente revocati nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, per la violazione grave e sistematica dei principi contenuti nelle convenzioni elencate all'allegato III, parte A, risultante dalle conclusioni degli organismi di controllo competenti.

(3)       La convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente il lavoro forzato, n. 29 (1930), figura all'allegato III, parte A del regolamento (CE) n. 732/2008.

(4)       Conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 552/97, quale modificato dall'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 732/2008, è giustificato porre termine all'applicazione del regolamento (CE) n. 552/97 alla luce di una relazione della Commissione sul lavoro forzato nel Myanmar/Birmania, dalla quale risulta che le pratiche di cui alla lettera a) dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 732/2008 sono venute meno.

(5)       Il 13 giugno 2012 la Conferenza internazionale del lavoro (ILC) ha adottato la risoluzione sulle misure in materia di Myanmar prese a norma dell'articolo 33 della costituzione OIL ("risoluzione ILC"). Prendendo atto delle conclusioni adottate in data 4 giugno 2012 dal comitato per l'applicazione delle norme (Committee on the Application of Standards, CAS) e considerando che il mantenimento delle misure esistenti non potrebbe più contribuire a conseguire il risultato auspicato, la ILC ha deciso di abolire le restrizioni che escludevano il governo del Myanmar/Birmania da cooperazione e assistenza tecnica dell'OIL. La ILC ha inoltre sospeso per la durata di un anno la richiesta fatta dall'OIL ai suoi membri di rivedere le loro relazioni con il Myanmar/Birmania per garantire che il lavoro forzato non venga utilizzato in tali relazioni.

(6)       In data … 2012 la Commissione ha approvato una relazione sul lavoro forzato in Myanmar/Birmania contenente le sue conclusioni ("la relazione"). La relazione conclude che i progressi compiuti dal Myanmar/Birmania verso la conformità alle raccomandazioni dell'OIL, riconosciuti dagli organi di controllo competenti dell'OIL, consentono di non considerare più "gravi e sistematiche" le violazioni dei principi definiti nella convenzione OIL n. 29, raccomandando di ripristinare l'accesso alle preferenze tariffarie generalizzate del Myanmar/Birmania.

(7)       Alla luce di tali conclusioni e a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 552/97, è opportuno abrogare la revoca temporanea dell'accesso del Myanmar/Birmania alle preferenze tariffarie concesse dal regolamento (CE) n. 732/2008 a decorrere dalla data di adozione della risoluzione dell'ILC.

(8)       È opportuno che la Commissione continui a monitorare gli sviluppi nel Myanmar/Birmania per quanto riguarda il lavoro forzato e ad agire di conseguenza conformemente alle procedure in vigore, comprese, al caso, quelle per rinnovare il ritiro,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio è abrogato.

Articolo 2

1.           Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.           Esso si applica a decorrere dal 13 giugno 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA PER PROPOSTE DI ATTI AVENTI UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

1.           DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 552/97, che revoca temporaneamente l'accesso delle preferenze tariffarie generalizzate del Myanmar/Birmania.

2.           LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio in questione: 19 171 200 000 EUR (B 2012); 18 631 800 000 EUR (PB 2013)

3.           INCIDENZA FINANZIARIA

x        Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

(in milioni di EUR al primo decimale)

Linea di bilancio || Entrate[6] || Periodo di 6,5 mesi a decorrere dal 13.6.2012 || Periodo di 12 mesi (2013)

Articolo 120 || Incidenza sulle risorse proprie || -7.3 || -14.1

Nota: Si tratta di una stima massima. Tenendo conto dei vincoli strutturali che limitano i livelli delle esportazioni e dell'uso delle preferenze tariffarie, la perdita effettiva è probabilmente inferiore a 5 milioni di euro.

4.           MISURE ANTIFRODE

5.           ALTRE OSSERVAZIONI

Myanmar/Birmania, importazioni potenziali del 2011 considerate e potenziale perdita di entrate laddove fossero già ripristinate le preferenze SPG (* migliaia di EUR)

SPG Parte commerciale || Importazioni considerate: || Entrate con tariffa NPF[7] (a) || Entrate nel quadro dell'iniziativa EBA[8] (B) || Perdita di entrate (A-B)

S-01b || 14 283,1 || 1 174,1 || - || 1 174,1

S-02a || 0,3 || 0,0 || - || 0,0

S-02b || 10 570,8 || 3,4 || - || 3,4

S-02c || 24,6 || 0,0 || - || 0,0

S-02d || 3 500,6 || 0,1 || - || 0,1

S-03 || 0,1 || 0,0 || - || 0,0

S-04a || 2,9 || 0,4 || - || 0,4

S-04b || 14,1 || - || - || -

S-06b || 0,6 || 0,0 || - || 0,0

S-07a || 131,2 || 8,5 || - || 8,5

S-08a || 10,6 || 0,6 || - || 0,6

S-08b || 9,5 || 0,3 || - || 0,3

S-09a || 17,5 || 0,0 || - || 0,0

S-09b || 823,4 || 30,6 || - || 30,6

S-10 || 4,0 || - || - || -

S-11a || 4,0 || 0,3 || - || 0,3

S-11b || 132 516,6 || 15 496,5 || - || 15 496,5

S-12a || 3 962,8 || 380,7 || - || 380,7

S-12b || 22,7 || 0,9 || - || 0,9

S-13 || 34,4 || 0,8 || - || 0,8

S-14 || 131,1 || 0,0 || - || 0,0

S-15a || 0,1 || 0,0 || - || 0,0

S-15b || 227,9 || 6,0 || - || 6,0

S-16 || 566,4 || 7,7 || - || 7,7

S-17b || 143,8 || 3,9 || - || 3,9

S-18 || 1,9 || 0,1 || - || 0,1

S-20 || 300,4 || 12,1 || - || 12,1

S-21 || 11,0 || - || - || -

Totale || 167 316,3 || 17 127,1 || - || 17 127,1

La perdita di entrate è calcolata come segue:

(totale di dazio "nazione più favorita" calcolato sulle importazioni considerate) – (totale dei dazi preferenziali calcolato su scambi preferenziali).

La stima della perdita di entrate (calcolata sulla base dei flussi commerciali e sui dazi riscossi nell'anno 2011) per il Myanmar/Birmania e con un aumento annuo del 5% (* migliaia di EUR):

Anno || 2011 || 2012 || 2013 || 2014 || 2015

Valore totale delle importazioni: || 167 316,3 || 175 682,1 || 184 466,3 || 193 689,6 || 203 374,0

Importazione preferenziale massima || N/P || 95 161,1 || 184 466,3 || 193 689,6 || 203 374,0

Perdita di entrate (dopo detrazione del 25% di spese di riscossione) || N/P || 7 305,8 || 14 162,0 || 14 870,1 || 15 613,6

Nota: Si tratta di una stima massima. Tenendo conto dei vincoli strutturali che limitano i livelli delle esportazioni e dell'uso delle preferenze tariffarie, la perdita effettiva è probabilmente inferiore a 5 milioni di euro.

[1]               Regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 (GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1).

[2]               GU L 85 del 27.3.1997, pag. 8.

[3]               9008/12, MCL/aa.

[4]               GU L 085 del 27.3.1997, pag. 8.

[5]               GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

[6]               Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

[7]               Trattamento della nazione più favorita

[8]               Regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati

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