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Document 52012PC0519

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo concordato tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti

/* COM/2012/0519 final - 2012/0248 (NLE) */

52012PC0519

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo concordato tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti /* COM/2012/0519 final - 2012/0248 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Sulla base del mandato conferitole dal Consiglio[1], la Commissione europea ha condotto negoziati con la Repubblica del Madagascar per il rinnovo del protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar. In seguito a tali negoziati, il 10 maggio 2012 è stato siglato un nuovo protocollo. Il nuovo protocollo copre un periodo di due anni a decorrere dalla data della firma.

Il protocollo prevede possibilità di pesca per 96 navi in base alla seguente ripartizione:

40 tonniere con reti a circuizione

34 pescherecci con palangari di superficie di stazza superiore a 100 GT

22 pescherecci con palangari di superficie di stazza inferiore a 100 GT

Occorre definire il criterio di ripartizione delle suddette possibilità di pesca fra gli Stati membri.

Su detta base, la Commissione propone al Consiglio di adottare il presente regolamento.

2.           ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

Gli Stati membri sono stati consultati prima dell’avvio dei negoziati nell’ambito del gruppo di lavoro “Pesca” del Consiglio e nell’ambito di riunioni tecniche. Tali consultazioni hanno evidenziato l’utilità di mantenere un protocollo di pesca con il Madagascar. La Commissione si è inoltre basata sui risultati di una valutazione ex post realizzata da esperti esterni indipendenti, conclusasi nel novembre 2011.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Il nuovo protocollo dell’accordo di partenariato è stato trasmesso al Consiglio affinché ne approvi la firma e l’applicazione provvisoria. È stato inoltre trasmesso al Consiglio e al Parlamento nella prospettiva della sua conclusione.

2012/0248 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo concordato tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il 15 novembre 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 31/2008 relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar (in prosieguo: “l’accordo di partenariato”).

(2)       Un nuovo protocollo dell’accordo di partenariato (in prosieguo: “il nuovo protocollo”) è stato siglato il 10 maggio 2012. Il nuovo protocollo conferisce alle navi dell’Unione europea possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Madagascar in materia di pesca.

(3)       Il […] il Consiglio ha adottato la decisione n. …/2012/UE[2] relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del nuovo protocollo.

(4)       È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del nuovo protocollo.

(5)       Conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie[3], qualora risulti che le possibilità di pesca assegnate all’Unione nell’ambito del nuovo protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È opportuno fissare tale termine.

(6)       Poiché il protocollo in vigore giunge a scadenza il 31 dicembre 2012, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data della firma del nuovo protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le possibilità di pesca previste dal protocollo concordato tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti (in prosieguo: “il protocollo”) sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

Tipo di nave || Stato membro || Possibilità di pesca

tonniere con reti a circuizione || Spagna || 21

Francia || 18

Italia || 1

Totale tonniere con reti a circuizione || 40

pescherecci con palangari di stazza superiore a 100 GT || Spagna || 17

Francia || 9

Portogallo || 5

Regno Unito || 3

Totale pescherecci con palangari > 100 GT || 34

pescherecci con palangari di stazza inferiore o pari a 100 GT || Francia || 22

Totale pescherecci con palangari </= 100 GT || 22

2.           Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatto salvo l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar.

3.           Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

4.           Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse nell’ambito dell’accordo, quale previsto all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione informa gli Stati membri che le possibilità di pesca non sono esaurite.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data della firma del nuovo protocollo, e comunque non prima del 1º gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               Adottato il 24 aprile 2012 dal Consiglio “Affari generali”.

[2]               GU C …*.

[3]               GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

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