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Document 52012PC0519
Proposal for a COUNCIL REGULATION on the allocation of the fishing opportunities under the Protocol agreed between the European Union and the Republic of Madagascar setting out fishing opportunities and the financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the two parties currently in force
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo concordato tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo concordato tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti
/* COM/2012/0519 final - 2012/0248 (NLE) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo concordato tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti /* COM/2012/0519 final - 2012/0248 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Sulla base del
mandato conferitole dal Consiglio[1],
la Commissione europea ha condotto negoziati con la Repubblica del Madagascar
per il rinnovo del protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della
pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar. In seguito a tali
negoziati, il 10 maggio 2012 è stato siglato un nuovo protocollo. Il nuovo
protocollo copre un periodo di due anni a decorrere dalla data della firma. Il protocollo prevede possibilità di pesca per
96 navi in base alla seguente ripartizione: 40 tonniere con reti a circuizione 34 pescherecci con palangari di superficie di
stazza superiore a 100 GT 22 pescherecci con palangari di superficie di
stazza inferiore a 100 GT Occorre definire il criterio di ripartizione
delle suddette possibilità di pesca fra gli Stati membri. Su detta base, la Commissione propone al
Consiglio di adottare il presente regolamento. 2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE
DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO Gli Stati membri sono stati consultati prima
dell’avvio dei negoziati nell’ambito del gruppo di lavoro “Pesca” del Consiglio
e nell’ambito di riunioni tecniche. Tali consultazioni hanno evidenziato
l’utilità di mantenere un protocollo di pesca con il Madagascar. La Commissione
si è inoltre basata sui risultati di una valutazione ex post realizzata da
esperti esterni indipendenti, conclusasi nel novembre 2011. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Il nuovo
protocollo dell’accordo di partenariato è stato trasmesso al Consiglio affinché
ne approvi la firma e l’applicazione provvisoria. È stato inoltre trasmesso al
Consiglio e al Parlamento nella prospettiva della sua conclusione. 2012/0248 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità
di pesca a norma del protocollo concordato tra l’Unione europea e la Repubblica
del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria
previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le
due Parti IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 15 novembre 2007 il
Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 31/2008 relativo alla
conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la
Comunità europea e la Repubblica del Madagascar (in prosieguo: “l’accordo di
partenariato”). (2) Un nuovo protocollo
dell’accordo di partenariato (in prosieguo: “il nuovo protocollo”) è stato
siglato il 10 maggio 2012. Il nuovo protocollo conferisce alle navi dell’Unione
europea possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla
giurisdizione del Madagascar in materia di pesca. (3) Il […] il Consiglio ha
adottato la decisione n. …/2012/UE[2]
relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del nuovo protocollo. (4) È opportuno definire il
criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il
periodo di applicazione del nuovo protocollo. (5) Conformemente all’articolo
10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29
settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei
pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle
navi di paesi terzi alle acque comunitarie[3],
qualora risulti che le possibilità di pesca assegnate all’Unione nell’ambito
del nuovo protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione ne informa
gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal
Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro
interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo
considerato. È opportuno fissare tale termine. (6) Poiché il protocollo in
vigore giunge a scadenza il 31 dicembre 2012, è opportuno che il presente
regolamento si applichi a decorrere dalla data della firma del nuovo
protocollo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.
Le possibilità di pesca previste dal protocollo
concordato tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le
possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di
partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti (in prosieguo:
“il protocollo”) sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente
criterio: Tipo di nave || Stato membro || Possibilità di pesca tonniere con reti a circuizione || Spagna || 21 Francia || 18 Italia || 1 Totale tonniere con reti a circuizione || 40 pescherecci con palangari di stazza superiore a 100 GT || Spagna || 17 Francia || 9 Portogallo || 5 Regno Unito || 3 Totale pescherecci con palangari > 100 GT || 34 pescherecci con palangari di stazza inferiore o pari a 100 GT || Francia || 22 Totale pescherecci con palangari </= 100 GT || 22 2. Il regolamento (CE) n.
1006/2008 si applica fatto salvo l’accordo di partenariato nel settore della
pesca tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar. 3. Se le domande di
autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non
esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la
Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da
qualsiasi altro Stato membro, conformemente all’articolo 10 del regolamento
(CE) n. 1006/2008. 4. Il termine entro cui gli
Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità
di pesca concesse nell’ambito dell’accordo, quale previsto
all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato
a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione informa
gli Stati membri che le possibilità di pesca non sono esaurite. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Esso si applica a decorrere dalla data della
firma del nuovo protocollo, e comunque non prima del 1º gennaio 2013. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] Adottato il 24 aprile 2012 dal Consiglio “Affari
generali”. [2] GU C …*. [3] GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.