This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52012PC0512
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority) as regards its interaction with Council Regulation (EU) No…/… conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l’interazione di detto regolamento con il regolamento (UE) n. …/… che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l’interazione di detto regolamento con il regolamento (UE) n. …/… che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi
/* COM/2012/0512 final - 2012/0244 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l’interazione di detto regolamento con il regolamento (UE) n. …/… che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi /* COM/2012/0512 final - 2012/0244 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Attualmente la solidità degli enti creditizi è
ancora in molti casi strettamente legata allo Stato membro in cui sono
stabiliti. I dubbi sulla sostenibilità del debito pubblico, sulle prospettive
di crescita economica e sulla solidità degli enti creditizi hanno alimentato
tendenze di mercato negative che si rinforzano a vicenda, con possibili
conseguenze in termini sia di rischi per la solidità di alcuni enti creditizi e
la stabilità del sistema finanziario sia di imposizione di pesanti oneri a
carico delle finanze pubbliche già in difficoltà degli Stati membri in
questione. La situazione pone rischi specifici nell’ambito
della zona euro, nella quale la moneta unica accresce la probabilità che
sviluppi in uno Stato membro possano creare rischi per lo sviluppo economico e
la stabilità della zona euro nel suo complesso. Inoltre, l’attuale rischio di
disintegrazione finanziaria lungo le frontiere nazionali compromette seriamente
il mercato unico dei servizi finanziari impedendogli di contribuire alla
ripresa economica. L’istituzione dell’Autorità bancaria europea
(ABE) mediante il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di
vigilanza (Autorità bancaria europea) e la creazione del Sistema europeo di
vigilanza finanziaria (SEVIF) hanno già contribuito a migliorare la
cooperazione tra le autorità di vigilanza nazionali e a sviluppare un corpus
unico di norme per i servizi finanziari nell’UE. La vigilanza bancaria resta
tuttavia in larga misura limitata ai confini nazionali e non riesce quindi a
tenere il passo dell’integrazione dei mercati bancari. Fin dallo scoppio della crisi
bancaria, le disfunzioni della vigilanza hanno eroso notevolmente la fiducia
nel settore bancario dell’UE e hanno contribuito all’acuirsi delle tensioni sui
mercati del debito sovrano della zona euro. Nel maggio 2012 la Commissione ha quindi
invitato, in una prospettiva a più lungo termine di integrazione economica e di
bilancio, alla creazione dell’Unione bancaria per ripristinare la fiducia nelle
banche e nell’euro. Uno degli elementi fondamentali dell’Unione bancaria
dovrebbe essere un meccanismo di vigilanza unico con poteri di vigilanza
diretta sulle banche, che permetta di esercitare il controllo rigoroso e
imparziale del rispetto delle norme prudenziali e una vigilanza efficace dei
mercati bancari transnazionali. Assicurando una vigilanza bancaria conforme a
standard comuni di livello elevato in tutta la zona euro si contribuirà a
instaurare il necessario clima di fiducia fra gli Stati membri, presupposto
indispensabile dell’introduzione di meccanismi di protezione comuni. Al vertice della zona euro del 29 giugno 2012
i capi di Stato o di governo hanno chiesto alla Commissione di presentare “a
breve proposte relative a un meccanismo di vigilanza unico. Una volta istituito
[un tale meccanismo], per le banche della zona euro, […] il MES potrà avere
facoltà, sulla scorta di una decisione ordinaria, di ricapitalizzare direttamente
gli istituti bancari”. Nelle conclusioni del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012
si afferma che tale dichiarazione del vertice della zona euro e le proposte che
la Commissione presenterà in conformità dovrebbero prendere in considerazione l’elaborazione
di “una tabella di marcia specifica e circoscritta nel tempo per la
realizzazione di un’autentica Unione economica e monetaria”. Nell’ambito di questo nuovo meccanismo, la BCE
svolgerà un’ampia gamma di compiti fondamentali di vigilanza degli enti
creditizi negli Stati membri della zona euro. Per mantenere e approfondire il
mercato interno, gli altri Stati membri potranno instaurare una cooperazione
stretta con la BCE. Per evitare la frammentazione del mercato
interno a seguito della creazione del meccanismo di vigilanza unico occorre
garantire che l’ABE possa funzionare correttamente. Pertanto, occorre
preservare il ruolo dell’ABE, al fine di sviluppare ulteriormente il corpus
unico di norme e di assicurare la convergenza delle prassi di vigilanza in
tutta l’UE. Assieme alla proposta di regolamento del
Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche
in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi conformemente all’articolo
127, paragrafo 6, del TFUE, la presente proposta introduce modifiche mirate al
regolamento istitutivo dell’Autorità bancaria europea. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E
VALUTAZIONI Di IMPATTO La Commissione ha tenuto conto dell’analisi
effettuata nel contesto dell’adozione del “pacchetto vigilanza”, che ha dato
vita alle Autorità europee di vigilanza, che aveva valutato tutti gli aspetti
operativi, di governance, finanziari e giuridici pertinenti per l’istituzione
del meccanismo di vigilanza unico. Non è stato possibile preparare una
valutazione di impatto formale entro i termini fissati dal vertice della zona
euro del 29 giugno. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA La proposta si basa sull’articolo 114 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), dato che modifica il regolamento
(UE) n. 1093/2010, adottato ai sensi della medesima base giuridica. La proposta si limita ad adeguare le modalità
procedurali che disciplinano il funzionamento dell’ABE per tener conto dell’attribuzione
alla BCE di compiti di vigilanza e per assicurare che l’ABE possa continuare a
esercitare le sue funzioni al fine di proteggere l’integrità, l’efficienza e il
corretto funzionamento del mercato interno dei servizi finanziari e a
preservare la stabilità del sistema finanziario nel quadro del mercato interno.
La proposta non modifica l’equilibrio delle rispettive competenze tra ABE e
autorità nazionali. Le disposizioni della proposta si limitano a quanto è
strettamente necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti. Essa è
pertanto conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità sanciti
dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). 4. Presentazione dettagliata della proposta
Poteri dell’ABE, in particolare per quanto
riguarda la mediazione obbligatoria e le situazioni di emergenza La formulazione dell’articolo 4, dell’articolo
18, paragrafo 1, e dell’articolo 35, paragrafi da 1 a 3, viene modificata per
assicurare che l’ABE possa svolgere i compiti che le sono attribuiti anche nei
confronti della BCE, e a tal fine viene chiarito che l’espressione “autorità
competente” comprende anche la BCE, come avviene negli altri articoli che fanno
riferimento alle “autorità competenti”. Per assicurare che l’ABE possa svolgere i suoi
compiti in materia di risoluzione delle controversie e possa agire nelle
situazioni di emergenza anche nei confronti della BCE, all’articolo 18 e all’articolo
19 viene introdotto il paragrafo 3 bis, che stabilisce una procedura
specifica per quanto riguarda le decisioni adottate dall’ABE ai sensi dell’articolo
18, paragrafo 3, o dall’articolo 19, paragrafo 3. La procedura prevede che
quando la BCE non si conforma all’intervento dell’ABE inteso a risolvere una
controversia o ad affrontare una situazione di emergenza, è tenuta a fornire
una motivazione. In un tale improbabile caso, se tenuta a farlo ai sensi della
normativa direttamente applicabile dell’Unione, l’ABE può adottare, e di norma
ci si attende che lo faccia, una decisione individuale indirizzata all’istituto
finanziario interessato, per dare attuazione alla sua azione. Tale soluzione
assicurerà l’esecutività piena dell’intervento dell’ABE per risolvere una
controversia e in situazioni di emergenza. Modalità di voto Il ruolo di coordinamento della posizione
degli Stati membri della zona euro attribuito alla BCE impone una revisione
delle modalità di voto previste attualmente dal regolamento istitutivo dell’ABE,
al fine di garantire che le decisioni dell’ABE siano prese in modo da
preservare e rafforzare il mercato interno dei servizi finanziari. Ai sensi del regolamento istitutivo dell’ABE,
le decisioni riguardanti aspetti regolamentari (norme tecniche vincolanti,
orientamenti e raccomandazioni di cui agli articoli 10, 15 e 16 e decisioni di
riesame delle limitazioni alle attività finanziarie, di cui all’articolo 9,
paragrafo 5) e di bilancio (capo VI) sono adottate dal consiglio delle autorità
di vigilanza a maggioranza qualificata dei membri, come stabilito all’articolo 16,
paragrafo 4, del TUE e all’articolo 3 del protocollo n. 36 sulle disposizioni
transitorie. Le decisioni su altre materie (ad es. in
merito alla violazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 17, alla
risoluzione delle controversie, ai sensi dell’articolo 19, all’elezione del
consiglio di amministrazione) sono adottate dal consiglio delle autorità di
vigilanza a maggioranza semplice dei membri con diritto di voto, secondo il
principio “una persona, un voto”. Se i diritti di voto rimanessero invariati,
non sarebbe possibile garantire che le decisioni prese a maggioranza semplice
rappresentino sempre gli interessi dell’Unione nel suo insieme. Pertanto, le
modalità di voto devono essere adeguate per quanto riguarda la maggioranza
semplice in alcuni casi specifici, in modo da preservare l’integrità del
mercato interno, evitando allo stesso tempo il rischio di paralisi del processo
decisionale dell’ABE. A tal fine, l’opzione migliore individuata
consiste nell’attribuire competenze decisionali ad un gruppo di esperti
indipendente e prevedere un forte meccanismo di voto al contrario che garantisca
che una proposta preparata dal gruppo di esperti indipendente abbia il sostegno
sia degli Stati membri della zona euro che degli Stati membri che non ne fanno
parte. In tal modo sarà altresì assicurato che gli Stati membri della zona euro
non formino una minoranza di blocco in caso di azioni adottate nei confronti di
uno di essi. L’articolo 41 del regolamento istitutivo dell’ABE
è pertanto modificato al fine di attribuire al gruppo di esperti indipendente più
forti poteri di decisione in materia di violazioni del diritto dell’Unione e di
risoluzione delle controversie e al fine di adattare conformemente le norme
relative alla sua composizione. L’articolo 44 del regolamento istitutivo dell’ABE
è modificato al fine di prevedere che le decisioni proposte dal gruppo di
esperti indipendente si ritengano adottate, a meno che non siano respinte a
maggioranza semplice, con almeno tre voti di Stati membri partecipanti e tre
voti di Stati membri non partecipanti. È stata aggiunta una disposizione
specifica sulla nomina del gruppo di esperti indipendente. Composizione del consiglio di
amministrazione In considerazione dell’influenza decisiva dei
membri rappresentanti degli Stati membri partecipanti al meccanismo di
vigilanza unico o che cooperano strettamente con esso, all’atto dell’elezione
del consiglio di amministrazione (maggioranza semplice dei membri presenti),
gli Stati membri non partecipanti al meccanismo di vigilanza unico potrebbero
non essere rappresentati adeguatamente nel consiglio di amministrazione. Per
assicurare una composizione equilibrata del consiglio di amministrazione che
rappresenti l’UE nel suo insieme, compresi gli Stati membri non partecipanti al
meccanismo di vigilanza unico, la proposta modifica la composizione del
consiglio di amministrazione dell’ABE per garantire che almeno due dei membri
del consiglio di amministrazione siano rappresentanti degli Stati membri non
partecipanti al meccanismo di vigilanza unico. L’articolo 45 del regolamento istitutivo dell’ABE
è pertanto modificato per assicurare che il consiglio di amministrazione
comprenda almeno due Stati membri non partecipanti al meccanismo di vigilanza
unico. Riesame delle modalità di voto alla luce
degli sviluppi futuri Infine, per tener conto degli sviluppi negli
Stati membri la cui moneta è l’euro o negli Stati membri le cui autorità
competenti hanno instaurato una cooperazione stretta ai sensi dell’articolo 6
del regolamento …/… la Commissione è tenuta a procedere al riesame delle
disposizioni proposte per valutare se alla luce degli sviluppi si rendano
necessari ulteriori adeguamenti per assicurare che l’ABE adotti le sue
decisioni nell’interesse della preservazione e del rafforzamento del mercato
interno dei servizi finanziari. 5. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna. 2012/0244 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n.
1093/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria
europea) per quanto riguarda l’interazione di detto regolamento con il regolamento
(UE) n. …/… che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in
merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[1],
visto il parere della Banca centrale europea[2], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Il 29 giugno 2012 i capi di
Stato e di governo della zona euro hanno invitato la Commissione a presentare
proposte per un meccanismo di vigilanza unico con la partecipazione della Banca
centrale europea (BCE). Nelle sue conclusioni del 29 giugno 2012 il
Consiglio europeo ha invitato il presidente del Consiglio europeo a elaborare,
in stretta collaborazione con il presidente della Commissione, il presidente
dell’Eurogruppo e il presidente della BCE, una tabella di marcia specifica e
circoscritta nel tempo per la realizzazione di un’autentica Unione economica e
monetaria, che comprenda proposte concrete volte a preservare l’unità e l’integrità
del mercato unico dei servizi finanziari e che tenga conto della dichiarazione
sulla zona euro e dell’intenzione della Commissione di presentare proposte a
norma dell’articolo 127 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(TFUE). (2) La previsione di un
meccanismo di vigilanza unico è il primo passo verso la creazione di un’Unione
bancaria europea, fondata su un autentico corpus unico di norme sui
servizi finanziari e comprendente anche un quadro comune in materia di garanzia
dei depositi e di risoluzione delle crisi bancarie. (3) Al fine di istituire il
meccanismo di vigilanza unico, il regolamento (UE) n. …/… del Consiglio[3] [regolamento del Consiglio ai
sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del TFUE] attribuisce alla BCE compiti
specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli
enti creditizi degli Stati membri la cui moneta è l’euro. Altri Stati membri
possono cooperare strettamente con la BCE. Ai sensi del predetto regolamento,
la BCE coordinerà ed esprimerà la posizione di tali Stati membri sulle
decisioni che il consiglio delle autorità di vigilanza dell’Autorità bancaria
europea (ABE) dovrà adottare che rientrano nell’ambito di competenza della BCE. (4) L’attribuzione di compiti di
vigilanza alla BCE nel settore bancario per una parte degli Stati membri dell’Unione
europea non deve in alcun modo ostacolare il funzionamento del mercato interno
nel settore dei servizi finanziari. È pertanto necessario assicurare il
corretto funzionamento dell’ABE in seguito a detta attribuzione. (5) Considerati i compiti di
vigilanza attribuiti alla BCE dal regolamento (UE) n. …/… [regolamento del
Consiglio ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del TFUE], l’ABE può
assolvere i suoi compiti anche nei confronti della BCE. Per assicurare che i
meccanismi vigenti di risoluzione delle controversie e di intervento in
situazioni di emergenza rimangano efficaci, occorre prevedere una procedura
specifica. In particolare, occorre prevedere che se la BCE non si conforma all’intervento
dell’ABE inteso a risolvere una controversia o ad affrontare una situazione di
emergenza, è tenuta a fornire una motivazione. In tal caso, l’ABE deve adottare
una decisione individuale indirizzata direttamente all’istituto finanziario in
questione, se tenuta a farlo ai sensi della normativa direttamente applicabile
dell’Unione. (6) Per assicurare che gli
interessi di tutti gli Stati membri siano adeguatamente presi in considerazione
e per permettere il corretto funzionamento dell’ABE, al fine di mantenere e
rafforzare il mercato interno nel settore dei servizi finanziari, occorre
adeguare le modalità di voto del consiglio delle autorità di vigilanza, in
particolare in relazione alle decisioni adottate dall’ABE a maggioranza
semplice. (7) Occorre che le decisioni in
materia di violazione del diritto dell’Unione e di risoluzione delle
controversie siano esaminate da un gruppo di esperti indipendente composto dai
membri votanti del consiglio delle autorità di vigilanza. Le proposte di
decisione presentate dal gruppo di esperti al consiglio delle autorità di
vigilanza sono considerate adottate, a meno che non siano respinte a
maggioranza semplice, che includa un numero adeguato di voti di membri
rappresentanti degli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico
e di membri rappresentanti degli Stati membri non partecipanti. (8) I membri del gruppo di
esperti indipendente istituito a norma dell’articolo 41, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 1093/2010 non devono essere considerati in situazione di
conflitto di interesse per il semplice fatto di essere rappresentanti delle
autorità competenti che partecipano al meccanismo di vigilanza unico e per il
fatto che il caso su cui il gruppo di esperti è chiamato a decidere riguarda il
meccanismo di vigilanza unico. Occorre che l’ABE elabori il regolamento interno
del gruppo di esperti che ne garantisca l’indipendenza e l’obiettività. (9) Occorre che la composizione
del consiglio di amministrazione sia equilibrata e che assicuri che gli Stati
membri non partecipanti al meccanismo di vigilanza unico siano adeguatamente
rappresentati. (10) Per assicurare il corretto
funzionamento dell’ABE e l’adeguata rappresentanza di tutti gli Stati membri,
occorre che le modalità di voto, la composizione del consiglio di
amministrazione e la composizione del gruppo di esperti indipendente siano
sottoposti a revisione dopo un periodo di tempo adeguato, tenendo conto delle
esperienze acquisite e degli sviluppi ulteriori. (11) Poiché gli obiettivi del
presente regolamento, ossia assicurare un livello elevato, efficace e uniforme
della regolamentazione e della vigilanza prudenziale in tutta l’Unione europea
e garantire l’integrità, l’efficienza e il regolare funzionamento dei mercati
finanziari, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati
membri e possono dunque, a motivo della portata dell’azione, essere conseguiti
meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio
di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea.
Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali
obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello
stesso articolo, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è modificato
come segue: 1. All’articolo 4, paragrafo 2,
il punto i) è sostituito dal seguente: “i) le autorità competenti di cui alla
definizione delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, compresa la BCE per i
compiti ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. …/… del Consiglio*
[regolamento del Consiglio ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del TFUE],
della direttiva 2007/64/CE e della direttiva 2009/110/CE; __________________________ *GU L … del …, pag. … ” 2. L’articolo 18 è così
modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: “1. In caso di sviluppi negativi che possano
gravemente compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati
finanziari nonché la stabilità generale o parziale del sistema finanziario nell’Unione,
l’Autorità facilita attivamente e, ove ritenuto necessario, coordina le misure
adottate dalle pertinenti autorità di vigilanza competenti. Per essere in grado di svolgere tale compito
di facilitazione e di coordinamento, l’Autorità è pienamente informata di tutti
gli sviluppi rilevanti ed è invitata a partecipare in qualità di osservatore
alle eventuali riunioni in materia dalle pertinenti autorità di vigilanza
competenti.” b) dopo il paragrafo 3 è inserito il seguente paragrafo: “3 bis. Quando l’Autorità chiede alla
BCE in quanto autorità competente di prendere le misure necessarie,
conformemente al paragrafo 3, la BCE si conforma a tale richiesta oppure entro 48
ore fornisce all’Autorità un’adeguata motivazione della non conformità.” 3. All’articolo 19, dopo il
paragrafo 3 è inserito il seguente paragrafo: “3 bis. Quando l’Autorità chiede alla
BCE in quanto autorità competente di adottare misure specifiche o di astenersi
dall’agire, conformemente al paragrafo 3, la BCE si conforma a tale richiesta
oppure entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta fornisce
all’Autorità un’adeguata motivazione della non conformità.” 4. All’articolo 35, i paragrafi 1,
2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: “1. Su richiesta dell’Autorità, le autorità
competenti forniscono all’Autorità tutte le informazioni necessarie per
consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente
regolamento, a condizione che tali autorità abbiano accesso legale alle
informazioni in questione e la richiesta di informazioni sia necessaria in
relazione alla natura del compito in questione. 2. L’Autorità può anche chiedere che le siano
fornite informazioni a cadenza regolare e in modelli specificati. Tali
richieste sono presentate, ove possibile, usando modelli comuni di informativa.
3. Su richiesta debitamente motivata di un’autorità
competente, l’Autorità può fornire qualsiasi informazione necessaria per
consentire all’autorità competente di adempiere le sue funzioni, conformemente
all’obbligo del segreto professionale previsto dalla normativa settoriale e all’articolo 70.” 5. All’articolo 41, i paragrafi 2,
3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: “2. Ai fini degli articoli 17 e 19, il
consiglio delle autorità di vigilanza istituisce un gruppo di esperti
indipendente composto dal presidente e da due membri nominati dal consiglio
delle autorità di vigilanza tra i suoi membri con diritto di voto. Almeno un
membro del gruppo di esperti indipendente rappresenta uno Stato membro non
partecipante ai sensi del regolamento (UE) n. …/… [regolamento del Consiglio ai
sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del TFUE]. I membri del gruppo di esperti agiscono in
piena indipendenza e obiettività ai sensi dell’articolo 42, non sono
rappresentanti dell’autorità competente interessata o delle autorità competenti
che sono parti nella controversia. 3. Il gruppo di esperti propone una decisione
al consiglio delle autorità di vigilanza affinché venga adottata in via
definitiva, secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 1,
terzo comma. 4. Il consiglio delle autorità di vigilanza
adotta il regolamento interno del gruppo di esperti di cui al paragrafo 2,
comprese le norme che danno attuazione al requisito di cui al secondo comma
dello stesso paragrafo.” 6. All’articolo 42 è aggiunto il
seguente comma: “Il primo e il secondo comma lasciano
impregiudicati i compiti attribuiti alla BCE dal regolamento (UE) n. …/…
[regolamento del Consiglio ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del TFUE].” 7. All’articolo 44, il paragrafo
1 è sostituito dal seguente: “1. Le decisioni del consiglio delle autorità
di vigilanza sono adottate a maggioranza semplice dei membri. Ogni membro
dispone di un solo voto. Per gli atti di cui agli articoli da 10 a 16 e
per le misure e decisioni adottate in base all’articolo 9, paragrafo 5,
e al capo VI e in deroga al primo comma del presente paragrafo, il consiglio
delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza qualificata dei membri,
quale definita all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione
europea e all’articolo 3 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni
transitorie. Per quanto riguarda le decisioni adottate ai
sensi degli articoli 17 e 19, le decisioni proposte dal gruppo di esperti si
considerano adottate, a meno che non siano respinte a maggioranza semplice, con
il voto di almeno tre membri rappresentanti di Stati membri partecipanti e di
tre membri rappresentanti di Stati membri che non sono Stati membri
partecipanti ai sensi del regolamento (UE) n. …/… [regolamento del Consiglio ai
sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del TFUE] né hanno instaurato
una cooperazione stretta con la BCE ai sensi dello stesso regolamento. In deroga al terzo comma, dalla data in cui il
numero di Stati membri che non sono Stati membri partecipanti ai sensi del
regolamento (UE) n. …/… [regolamento del Consiglio ai sensi dell’articolo 127,
paragrafo 6, del TFUE] né hanno instaurato una cooperazione stretta con la BCE
ai sensi dello stesso regolamento è pari o inferiore a quattro, le decisioni
proposte dal gruppo di esperti si considerano adottate, a meno che non siano
respinte a maggioranza semplice, con il voto di almeno un membro rappresentante
di detti Stati membri. Ogni membro dispone di un solo voto. Il consiglio delle autorità di vigilanza si
adopera per raggiungere il consenso sulla composizione del gruppo di esperti di
cui all’articolo 41, paragrafo 2. In mancanza di consenso, le decisioni
del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza dei tre
quarti dei membri. Ogni membro dispone di un solo voto.” 8. All’articolo 45, paragrafo 1,
il terzo comma è sostituito dal seguente: “Il mandato dei membri eletti dal consiglio
delle autorità di vigilanza è di due anni e mezzo. Tale mandato può essere
rinnovato una volta. La composizione del consiglio di amministrazione è
equilibrata e proporzionata e riflette l’insieme dell’Unione. Il consiglio di
amministrazione deve comprendere almeno due rappresentanti degli Stati membri
non partecipanti ai sensi del regolamento [regolamento del Consiglio ai sensi
dell’articolo 127, paragrafo 6] e che non hanno instaurato una cooperazione
stretta con la BCE ai sensi dello stesso regolamento. I mandati si
sovrappongono e si applicano opportune modalità di rotazione.” Articolo 2 Fatto salvo l’articolo 81 del regolamento (UE)
n. 1093/2010, entro il 1° gennaio 2016 la Commissione pubblicherà una relazione
sull’applicazione delle disposizioni del presente regolamento in relazione ai
seguenti aspetti: (a)
l’adeguatezza delle modalità di voto, (b)
la composizione del consiglio di amministrazione, e (c)
la composizione del gruppo di esperti indipendente
che prepara le decisioni ai fini degli articoli 17 e 19. La relazione tiene conto in particolare degli
sviluppi negli Stati membri la cui moneta è l’euro o negli Stati membri le cui
autorità competenti hanno instaurato una cooperazione stretta ai sensi dell’articolo
6 del regolamento …/… ed esamina se alla luce degli sviluppi si rendano
necessari ulteriori adeguamenti delle disposizioni per assicurare che l’ABE adotti
le sue decisioni nell’interesse della preservazione e del rafforzamento del
mercato interno dei servizi finanziari. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] GU C […] del […], pag. […]. [2] GU C […] del […], pag. […]. [3]