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Document 52012PC0450

    Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/021 NL/Zalco, Paesi Bassi)

    /* COM/2012/0450 final */

    52012PC0450

    Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/021 NL/Zalco, Paesi Bassi) /* COM/2012/0450 final */


    RELAZIONE

    Il punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[1] consente, grazie a un meccanismo di flessibilità, di mobilitare il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), a concorrenza di un importo annuo massimo pari a 500 milioni di EUR al di sopra dei limiti delle pertinenti rubriche del quadro finanziario.

    Le condizioni applicabili ai contributi del FEG sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione[2].

    Il 28 dicembre 2011 i Paesi Bassi hanno presentato la domanda EGF/2010/021 NL/Zalco per un contributo finanziario del FEG, in seguito ai licenziamenti effettuati alla Zalco Aluminium Zeeland Company NV e in due ditte fornitrici (ECL Services Nederlands bv e Start) dei Paesi Bassi.

    In seguito a un attento esame della domanda la Commissione è giunta alla conclusione, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, che le condizioni per un contributo finanziario a norma di tale regolamento sono rispettate.

    RIASSUNTO DELLA DOMANDA E ANALISI

    Dati principali ||

    Numero di riferimento FEG || EGF/2011/021

    Stato membro || Paesi Bassi

    Articolo 2 || (a)

    Impresa principale || Zalco Aluminium Zeeland Company NV

    Fornitori e produttori a valle || 2

    Periodo di riferimento || 01.12.2011 – 27.12.2011

    Data di inizio dei servizi personalizzati || 02.01.2012

    Data della domanda || 28.12.2011

    Esuberi durante il periodo di riferimento || 616

    Esuberi prima e dopo il periodo di riferimento || 0

    Totale esuberi ammissibili || 616

    Lavoratori licenziati che potranno beneficiare delle misure || 616

    Spese per i servizi personalizzati (EUR) || 2 185 145

    Spese per l'attuazione del FEG[3] (EUR) || 113 329

    Spese per l'attuazione del FEG (%) || 4,93

    Bilancio complessivo in EUR || 2 298 474

    Contributo del FEG in EUR (65%) || 1 494 008

    1.           La domanda è stata presentata alla Commissione il 28 dicembre 2011 e integrata con informazioni complementari fino al 18 giugno 2012.

    2.           La domanda rispetta le condizioni per mobilitare il FEG di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1927/2006 ed è stata presentata entro il termine di 10 settimane stabilito all'articolo 5 di detto regolamento.

    Legame tra gli esuberi e le trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione o alla crisi economica e finanziaria mondiale

    3.           Al fine di stabilire il legame tra gli esuberi e la crisi economica e finanziaria mondiale, i Paesi Bassi sostengono che il settore dell'alluminio europeo ha sofferto di un improvviso calo della domanda dei consumatori (una riduzione del 25,7% della media di utilizzo dell'alluminio nell'UE tra il 2008 e il 2009)[4].

    4.           I Paesi Bassi spiegano che la produzione della Zalco Aluminium Zeeland Company NV dipendeva dall'industria edilizia e dei trasporti (che rappresentava il 63% del mercato principale utilizzatore finale di prodotti di alluminio in Europa nel 2010)[5]. La maggior parte della produzione della Zalco Aluminium Zeeland Company NV era destinata all'industria della laminazione e dell'estrusione. Quasi l'intera produzione di billette da estrusione veniva utilizzata nell'industria edilizia e dei trasporti, in particolare nel settore degli autoveicoli.

    5.           I Paesi Bassi sostengono che la Zalco Aluminium Zeeland Company NV ha subito il calo della domanda dovuto alla crisi finanziaria ed economica mondiale in questi due settori, che alla fine del 2011 ha portato la società al fallimento dopo vari tentativi di superare le difficoltà.

    6.           Nel suo Piano di ripresa economica[6] la Commissione aveva preso atto del fatto che l'industria edilizia dell'UE ha sofferto di un crollo della domanda a causa della crisi. I dati disponibili[7] confermano il notevole rallentamento della domanda nel settore edilizio, che ha subito una contrazione nell'UE-27 in otto trimestri consecutivi (dal T1/2009 al T4/2010) rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti, soprattutto in seguito alla riduzione degli investimenti privati nel settore residenziale.

    7.           La Commissione aveva già riconosciuto che, essendo acquistato a credito il 60-80% circa (a seconda dello Stato membro) delle automobili nuove in Europa, la crisi finanziaria all'origine dell'attuale rallentamento economico ha colpito in maniera particolarmente pesante l'industria automobilistica. Secondo l'Associazione europea dei costruttori di automobili (ACEA)[8], la domanda di veicoli nuovi nell'Unione europea è diminuita del 5,8 % dal 2008 al 2009 e del 13,4 % dal 2007, prima della crisi, al 2009[9]; tale calo della domanda corrisponde a quello registrato su scala mondiale, anch'esso pari al 5,6 % dal 2008 al 2009[10]. Per rispondere a questa caduta della domanda i costruttori hanno ulteriormente ridotto la loro produzione. Nel 2009 la produzione di veicoli nell'UE era inferiore del 17 % a quella del 2008 e del 23 % a quella del 2007[11]. Tale tendenza alla diminuzione si è confermata nel 2010. La produzione nell'Unione nel corso dei tre primi trimestri del 2010 è stata inferiore del 14,6 % a quella dello stesso periodo del 2008[12].

    8.           Le argomentazioni riguardanti l'industria automobilistica presentate in casi precedenti[13] nei quali i licenziamenti erano una diretta conseguenza della crisi restano valide.

    9.           I Paesi Bassi fanno inoltre notare l'effetto negativo del drammatico rallentamento della produzione di alluminio (una riduzione del 21% rispetto alla produzione media della UE fra il 2008 e il 2009) sul fatturato della Zalco Aluminium Zeeland Company NV.

    10.         Le autorità olandesi aggiungono infine in tale contesto che il tribunale di Middelburg ha dichiarato fallita la Zalco Aluminium Zeeland Company NV il 13 dicembre 2011.

    Dimostrazione del numero di licenziamenti e della conformità ai criteri dell'articolo 2, lettera a)

    11.         I Paesi Bassi hanno presentato la domanda in base al criterio di intervento di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1927/2006, che richiede l'esubero di almeno 500 dipendenti di un'impresa nell'arco di quattro mesi in uno Stato membro, compresi i lavoratori in esubero dei fornitori e dei produttori a valle di tale impresa.

    12.         La domanda menziona 616 esuberi in totale (478 alla Zalco Aluminium Zeeland Company NV, 18 alla ditta fornitrice ECL Services Netherlands bv e 120 alla Start) durante il breve periodo di riferimento compreso fra il 1° e il 27 dicembre 2011. Questi esuberi sono stati calcolati come segue: Per la Zalco Aluminium Zeeland Company NV con il terzo trattino dell'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1927/2006, per la ECL Services Netherlands bv utilizzando il primo trattino e per la Start usando il secondo trattino.

    Dimostrazione della natura imprevista dei licenziamenti

    13.         Le autorità dei Paesi Bassi affermano che il contesto internazionale non era favorevole alla Zalco Aluminium Zeeland Company NV e ha inciso sulle sue entrate in modo inatteso.

    14.         La Zalco Aluminium Zeeland Company NV aveva già tentato invano di ridurre l'effetto della crisi economica e finanziaria mondiale adattando il proprio processo di produzione durante gli ultimi tre anni con la chiusura di 256 dei suoi 592 forni industriali nel 2009 e riaprendone in seguito 192 nel primo trimestre del 2011.

    15.         La Zalco Aluminium Zeeland Company NV ha fortemente risentito dell'aumento dei costi dell'energia (in particolare tra l'aprile del 2010 e l'ottobre del 2011). La chiusura di alcune centrali nucleari in Germania in seguito alla catastrofe nucleare in Giappone ha inoltre contribuito ad aumentare ulteriormente i costi di produzione della Zalco Aluminium Zeeland Company NV (il 42% dei quali erano costi energetici).

    Prezzo dell'energia per la Zalco Aluminium Zeeland Company NV (euro/MWh).

    Identificazione delle imprese che hanno licenziato e dei lavoratori ammessi all'assistenza

    16.         La domanda si riferisce a 616 licenziamenti: 478 alla Zalco Aluminium Zeeland Company NV, 18 al suo fornitore ECL Services Netherlands BV e 120 al suo fornitore Start. Tutti questi lavoratori dovrebbero prendere parte alle misure previste.

    17.         I lavoratori sono ripartiti come segue:

    Categoria || Numero || Percentuale

    Uomini || 593 || 96,27

    Donne || 23 || 3,73

    Cittadini UE || 616 || 100,00

    Cittadini non UE || 0 || 0,00

    Età compresa fra 15 e 24 anni || 25 || 4,06

    Età compresa tra 25 e 54 anni || 387 || 62,82

    Età compresa tra 55 e 64 anni || 115 || 18,67

    Età superiore a 64 anni || 89 || 14,45

    18.         27 tra i lavoratori coinvolti hanno problemi di salute cronici o sono disabili.

    19.         In termini di categorie professionali, la ripartizione è la seguente:

    Categoria || Numero || Percentuale

    Capo azienda || 13 || 2,11

    Operatori professionali || 32 || 5,19

    Tecnici || 273 || 44,32

    Impiegati || 8 || 1,30

    Professioni nelle attività commerciali e nei servizi || 5 || 0,81

    Operatori ed installatori di impianti e attrezzature || 262 || 42,53

    Personale non qualificato || 23 || 3,73

    20.         In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1927/2006, i Paesi Bassi hanno confermato che è stata applicata e continuerà ad essere applicata una politica di parità tra uomini e donne e di non discriminazione nelle varie fasi di esecuzione del FEG e in particolare nell'accesso al FEG.

    Descrizione del territorio in questione, delle sue autorità e dei soggetti interessati

    21.         Il territorio interessato dai licenziamenti rientra nella regione NUTS II della Zelanda, una provincia nel sud-est dei Paesi Bassi. La Zelanda confina con le province olandesi dell'Olanda Meridionale e del Brabante settentrionale, e con le province belghe delle Fiandre occidentali, delle Fiandre orientali e di Anversa. La Zelanda ha 381 730 abitanti (30 settembre 2011) e può essere considerata come un mercato del lavoro di piccole dimensioni: la sua posizione periferica all'interno dei Paesi Bassi, la sua situazione di regione frontaliera con grandi aree sommerse e la sua estensione relativamente grande, insieme alla sua conformazione di ex arcipelago, hanno come conseguenza un accesso e una mobilità limitati.

    22.         Le parti principali interessate sono l'agenzia di collocamento (UWV Werkbedrijf), le istituzioni educative (ROC Zeeland e Hogeschool Zeeland), l'organizzazione dei datori di lavoro delle grandi aziende (BZW: Brabants Zeeuwse Werkgevers) e delle PMI (MKB Zeeland), i sindacati FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen, l'associazione dei comuni della Zelanda (Vereniging Zeeuwse Gemeente), gli istituti competenti in materia di fondi per la formazione (Opleidingsfondsen) e la Provincia della Zelanda (Provincie Zeeland).

    Impatto previsto dei licenziamenti sull'occupazione locale, regionale o nazionale

    23.         I lavoratori licenziati vivono in città relativamente piccole (fino a 50 000 abitanti circa), quindi gli esuberi avranno un notevole impatto locale.

    24.         La conseguenza sul mercato del lavoro regionale sarà un considerevole aumento della disoccupazione, dal momento che il numero di posti vacanti è già limitato e continuerà probabilmente a diminuire. Vi sono molte persone in cerca di lavoro nella regione rispetto al numero di posizioni aperte (nel novembre 2011 un totale di 7 342 disoccupati a fronte di soli 585 posti vacanti in Zelanda).

    25.         Le parti sociali ritengono che altri lavoratori delle imprese a monte e a valle verranno licenziati come conseguenza diretta del fallimento della Zalco Aluminium Zeeland Company NV.

    Pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare e ripartizione dei costi stimati, compresa la complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali

    26.         Si propongono le seguenti misure, che combinate assieme formano un pacchetto coordinato di servizi personalizzati volti a reintegrare i lavoratori nel mercato del lavoro:

    – Processo di orientamento personale (ammissione individuale). Questa attività è iniziata con una assemblea generale sul fallimento, seguita da 14 seminari di natura generale accessibili a tutti i lavoratori licenziati nel gennaio 2012. Il tutto allo scopo di redigere un profilo personale dell'istruzione e delle competenze di ogni lavoratore e di certificarle. Di questo processo di orientamento individuale fa parte la consulenza su come valorizzare la propria istruzione e formazione, in modo da incoraggiare chi cerca lavoro a diventare più competitivo sul mercato del lavoro. Nel corso dell'iniziativa si discutono anche la disponibilità e il potenziale utilizzo degli altri strumenti del servizio Mobiliteitscentrum: può trattarsi ad esempio di sedute sulla redazione delle domande di lavoro, sull'essere imprenditori di sé stessi, su consulenze in tema di apprendimento al lavoro ecc. L'iniziativa di orientamento prevede un modulo di ammissione all'inizio della misura e una relazione in formato elettronico alla fine: entrambi forniranno indicazioni utili sia a chi cerca lavoro sia al personale di orientamento.

    – Orientamento e valutazioni professionali: Questa misura rileverà le conoscenze e le competenze dei lavoratori licenziati rispetto alle esigenze del mercato del lavoro mediante la procedura di riconoscimento delle competenze acquisite (Accreditation of Prior Learning, APL)[14]. Una procedura APL si conclude con un "certificato di esperienza" che attesta le conoscenze di una persona e le sue capacità. Tali conoscenze ed esperienza sono messe a confronto con uno standard nazionale analogo a quello usato per la formazione professionale intermedia e superiore o per l'industria. Questa misura aiuta il lavoratore a trovare un nuovo posto di lavoro adeguato in base ai certificati acquisiti.

    – Formazione e riqualificazione: Dopo l'orientamento e la valutazione, i servizi prepareranno un parere educativo riguardante l'opportunità di ulteriori azioni. Tale parere è essenziale per elaborare un piano di sviluppo individuale (Individual Development Plan, IDP) per ogni lavoratore. Durante la formazione IDP, può essere raccomandato di rivolgere maggiore attenzione a un nuovo lavoro per cui potrebbero essere necessarie l'istruzione o la riqualificazione. La maggior parte dei corsi di formazione riguarderanno la formazione corrispondente a posti di lavoro come operatore e caporeparto al livello 3 della formazione professionale intermedia, quello più avanzato disponibile nel settore industriale. Le attività di riqualificazione saranno principalmente erogate sotto forma di corsi e potranno essere di durata compresa tra una settimana e sei mesi. Alla conclusione del corso i partecipanti ricevono un certificato.

    – Servizi di ricollocamento: Tali servizi possono essere erogati sia individualmente che in gruppi. Il sostegno al ricollocamento include la definizione di profili e l'assistenza per la ricerca di un lavoro, e sarà mirato sulla base delle esigenze dei singoli partecipanti secondo le loro competenze e capacità, tenendo conto delle attuali esigenze del mercato del lavoro.

    – Promozione dell'imprenditorialità: L'idea alla base di questa misura è di creare un programma di sostegno al fine di aiutare i lavoratori licenziati a diventare imprenditori. I Paesi Bassi ritengono che ciò richieda una nuova impostazione in materia di imprenditorialità con la necessità di integrare questioni come la crisi economica attuale, il cambiamento climatico, lo sfruttamento delle risorse naturali, la diversità sociale e la responsabilità sociale d'impresa. Il programma stesso è costituito da una serie strutturata di attività imprenditoriali con il sostegno di un gruppo di persone e di strumenti pensati per lanciare con successo una nuova impresa. Il corso comprende: piccoli incarichi settimanali. Ogni settimana vi saranno due ore di insegnamento e di coaching. Il coach o consulente può essere un imprenditore (o un dipendente della Camera di commercio) che fungerà da tutor al lavoratore o da esperto a sua disposizione per consigliarlo al meglio.

    – Misure di stimolo per lavoratori più anziani: Queste misure aiuteranno i lavoratori a coltivare il senso del rispetto e della stima di sé e della propria utilità sul mercato del lavoro. Durante i workshop e la formazione si faranno esempi pratici di iniziative private, locali, regionali e nazionali e di occasioni di apprendimento legate specificamente alle esigenze e ai profili dei lavoratori più anziani. Questi esempi suggeriranno spunti pratici e potranno aiutare i partecipanti a essere consapevoli dei propri punti di forza e delle sfide poste oggi dal mercato del lavoro. I lavoratori dovranno imparare a gestire nuovi incarichi in base alla loro esperienza, per esempio come formatori o tutor, e agire di conseguenza. Verrà eventualmente predisposto un ulteriore programma in cui un formatore o un tutor attuerà una consulenza e un tutoraggio individuale verso un nuovo ambiente di lavoro.

    27.         Le spese di attuazione del FEG, comprese nella domanda conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1927/2006, coprono le attività di gestione e di controllo, nonché le attività di informazione e pubblicità.

    28.         I servizi personalizzati presentati dalle autorità neerlandesi costituiscono misure attive per il mercato del lavoro che rientrano nell'ambito delle azioni ammissibili di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1927/2006. Le autorità neerlandesi stimano il costo totale di questi servizi a 2 298 474 EUR, 2 185 145 dei quali per servizi personalizzati e 113 329 per le spese di attuazione del FEG (pari al 4,93 % dell'importo totale). Il contributo totale richiesto al FEG ammonta a 1 494 008 EUR (65% dei costi complessivi).

    Azioni || Numero previsto di lavoratori destinatari delle misure || Stima dei costi per lavoratore destinatario delle misure (in EUR) || Costi complessivi (FEG e cofinanziamento nazionale) (in EUR)

    Servizi personalizzati (articolo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1927/2006)

    Ammissioni individuali || 616 || 139[15] || 85 800

    Orientamento e valutazioni professionali || 150 || 2 153 || 322 950

    Formazione e riqualificazione || 250 || 4 108 || 1 027 000

    Servizi di ricollocamento || 75 || 4 217 || 316 275

    Promozione dell'imprenditorialità || 30 || 1 844 || 55 320

    Misure di stimolo per lavoratori più anziani || 100 || 3 778 || 377 800

    Totale parziale dei servizi personalizzati || || 2 185 145

    Spese di attuazione del FEG (articolo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1927/2006)

    Attività preparatorie || || 0

    Gestione || || 28 332

    Informazione e pubblicità || || 28 332

    Attività di controllo || || 56 665

    Totale parziale delle spese di attuazione del FEG || || 113 329

    Stima dei costi totali || || 2 298 474

    Contributo del FEG (65% dei costi totali) || || 1 494 008

    29.         I Paesi Bassi confermano che le misure sopra descritte sono complementari alle azioni finanziate dai Fondi strutturali e che sarà impedito qualsiasi doppio finanziamento.

    Data/e di inizio effettivo o previsto dei servizi personalizzati per i lavoratori interessati

    30.         Il 2° gennaio 2012 i Paesi Bassi hanno iniziato la prestazione di servizi personalizzati ai lavoratori interessati inclusi nel pacchetto coordinato proposto per il cofinanziamento al FEG. Tale data rappresenta quindi l'inizio del periodo di ammissibilità per qualsiasi assistenza concessa dal FEG.

    Procedure per la consultazione delle parti sociali

    31.         La proposta di domanda è stata discussa il 15 dicembre 2011 con le parti sociali di cui al punto 22.

    32.         Le parti sociali partecipano inoltre al centro di mobilità Zalco (Mobiliteitscentrum Zalco - MCZ), un'iniziativa collettiva delle parti coinvolte nel mercato del lavoro della Zelanda: organizzazioni dei lavoratori (FNV, CNV, Union), organizzazioni dei datori di lavoro (Brabant Zeland Employers Association e SMB), comuni della Zelanda (rappresentati da un comune per regione), istituti di formazione (istituti di formazione regionale e Zeeland College), l'Istituto previdenziale per i dipendenti e la provincia di Zelanda. La Provincia della Zelanda è in contatto a livello ufficiale e di gestione con le parti sociali per l'organizzazione del MCZ.

    33.         Le autorità neerlandesi hanno confermato che sono state rispettate le condizioni relative ai licenziamenti collettivi stabilite nella legislazione nazionale e nella normativa dell'UE.

    Informazioni sulle azioni prescritte dalla legislazione nazionale o dai contratti collettivi

    34.         Per quanto riguarda i criteri di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1927/2006, nella domanda le autorità neerlandesi:

    · hanno confermato che il contributo finanziario del FEG non sostituisce le misure che sono di competenza delle imprese a norma della legislazione nazionale o dei contratti collettivi;

    · hanno dimostrato che le azioni previste sono destinate a fornire sostegno ai singoli lavoratori e non saranno utilizzate per la ristrutturazione di imprese o settori;

    · hanno dichiarato che le azioni ammissibili sopramenzionate non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'UE.

    Sistemi di gestione e di controllo

    35.         I Paesi bassi hanno notificato alla Commissione che il contributo finanziario sarà gestito e controllato dagli stessi organismi che gestiscono e controllano il FSE. I Paesi Bassi hanno formulato un protocollo pubblicato il 15 luglio 2009 che comprende le principali condizioni del regolamento FEG. Per la domanda della Zalco sarà stipulato un accordo tra la provincia della Zelanda e il ministro di SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in base alla quale la Provincia della Zelanda dovrà tenere registri amministrativi chiari e verificabili. Tali registri saranno controllati dall'Agenzia del Ministero (Agentschap SZW).

    Finanziamento

    36.         Sulla base della domanda dei Paesi Bassi, il contributo proposto del FEG al pacchetto coordinato di servizi personalizzati è pari a 1 494 008 EUR (comprese le spese di attuazione del FEG), corrispondenti al 65% del costo totale. Lo stanziamento proposto dalla Commissione a titolo del FEG si basa sulle informazioni fornite dai Paesi Bassi.

    37.         Tenuto conto dell'importo massimo di un contributo finanziario del FEG, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1927/2006, nonché del margine previsto per riassegnare gli stanziamenti, la Commissione propone di mobilitare il FEG per l'importo totale di cui sopra, da assegnare a titolo della rubrica 1a del quadro finanziario.

    38.         L'importo del contributo finanziario proposto consente di avere ancora a disposizione più del 25% dell'importo massimo annuale destinato al FEG per gli stanziamenti nel corso dell'ultimo quadrimestre dell'anno, come previsto dall'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1927/2006.

    39.         Con la presente proposta di mobilitazione del FEG, la Commissione avvia la procedura semplificata di consultazione a tre, conformemente al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, al fine di ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di ricorrere al FEG e sull'importo richiesto. La Commissione invita il primo dei due rami dell'autorità di bilancio che giunga ad un accordo sul progetto di proposta di mobilitazione, al livello politico adeguato, a informare delle sue intenzioni l'altro ramo e la Commissione. In caso di disaccordo di uno dei due rami dell'autorità di bilancio, sarà indetta una riunione ufficiale di consultazione a tre.

    40.         La Commissione presenta separatamente una richiesta di storno per iscrivere nel bilancio 2012 gli specifici stanziamenti di impegno, conformemente al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006.

    Fonte degli stanziamenti di pagamento

    41.         Gli stanziamenti della linea di bilancio del FEG saranno utilizzati per coprire l'importo di 1 494 008 EUR necessario per la presente domanda.

    Proposta di

    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/021 NL/Zalco, Paesi Bassi)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[16], in particolare il punto 28,

    visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione[17], in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea[18],

    considerando quanto segue:

    (1)       il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori in esubero a causa dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

    (2)       L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato per le domande presentate dal 1° maggio 2009 al 30 dicembre 2011, che possono chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi economica e finanziaria mondiale.

    (3)       L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente la mobilitazione del FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

    (4)       Il 28 dicembre 2011 i Paesi Bassi hanno presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti nell'impresa Zalco Aluminium Zeeland Company NV e in due ditte fornitrici (ECL Services Netherlands bv e Start), integrandola con informazioni aggiuntive fino al 18 giugno 2012. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di stanziare un importo di 1 494 008 EUR.

    (5)       Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dai Paesi Bassi,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2012, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) viene mobilitato per l'importo di 1 494 008 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

    Articolo 2

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

    Il presidente                                                   Il presidente

    [1]               GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

    [2]               GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

    [3]               Conformemente all'articolo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1927/2006.

    [4]               Statistiche Eurostat (dati Comext e PRODCOM) indicati nella relazione finale "Competitiveness of the EU Non-ferrous Metals Industries (Competitività delle industrie dei metalli non ferrosi)" - Contratto quadro relativo agli studi sulla competitività del settore - Commissione europea, Direzione generale Imprese e industria - 5 aprile 2011.

    [5]               European Aluminium Association (www.alueurope.eu).

    [6]               Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo - Un piano europeo di ripresa economica, COM(2008) 800 def. del 26.11.2008.

    [7]               Eurostat: comunicato sugli euroindicatori – Produzione del settore edilizio.

    [8]               http://www.acea.be.

    [9]               ACEA – Statistiche relative alle nuove immatricolazioni per costruttore e per categoria di veicolo per l'Europa allargata dal 2007 al 2009.

    [10]             ACEA - The automobile industry pocket guide (2010).

    [11]             ACEA – Rapporto economico per l'Unione europea (marzo 2010).

    [12]             ACEA – Rapporto economico per l'Unione europea (luglio 2011).

    [13]             EGF/2010/002 Cataluña Automoción, COM(2010)453 def; EGF/2010/004 Wielkopolskie, COM(2010)616 def; EGF/2010/031 GM Belgium COM(2011)212 def; EGF/2011/003 Arnsberg and Düsseldorf, COM(2011)447 def; e EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive COM(2011)664 def.

    [14]             http://www.kenniscentrumevc.nl/

    [15]             Il costo effettivo previsto per lavoratore, fornito dallo Stato membro, è pari a 139 2857 EUR. Al fine di semplificare la presentazione nella tabella, tale cifra è stata arrotondata per difetto, senza modificare il costo complessivo previsto per la misura, come calcolato dallo Stato membro.

    [16]             GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

    [17]             GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

    [18]             GU C […] […], pag. […].

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