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Document 52012PC0407

    Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce l'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033

    /* COM/2012/0407 final - 2012/0199 (COD) */

    52012PC0407

    Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce l'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 /* COM/2012/0407 final - 2012/0199 (COD) */


    RELAZIONE

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

    L'iniziativa intergovernativa Capitali europee della cultura è stata avviata nel 1985. Nel 1999, per migliorarne l'efficacia, l'iniziativa è stata ufficialmente trasformata in azione dell'Unione europea. Sono stati stabiliti nuovi criteri e procedure di selezione, è stato redatto un elenco cronologico indicante l'ordine secondo cui gli Stati membri potevano ospitare la manifestazione ed è stata istituita una giuria europea di esperti indipendenti incaricata di valutare le candidature (decisione n. 1419/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione "La capitale europea della cultura" per gli anni dal 2005 al 2019). Tali disposizioni sono state rivedute nel 2006 al fine di migliorare ulteriormente l'efficacia dell'iniziativa stimolando la concorrenza tra città e rafforzando la qualità delle candidature. In questo contesto sono state anche introdotte varie misure per assistere le città nel corso dei preparativi, fra cui una procedura di monitoraggio (decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un'azione comunitaria a favore della manifestazione "Capitale europea della cultura" per gli anni dal 2007 al 2019).

    La decisione n. 1622/2006/CE è applicabile fino al 2019. Attualmente l'invito a presentare candidature per il titolo viene pubblicato con sei anni di anticipo affinché le città dispongano di un periodo di tempo sufficiente per i preparativi prima dell'inizio dell'anno della manifestazione. Per assicurare una transizione armoniosa nel 2020 occorre pertanto che la nuova base giuridica per il proseguimento dell'azione Capitali europee della cultura sia adottata nel 2013.

    2.           Valutazioni, consultazioni con le parti interessate e documento di lavoro dei servizi della Commissione

    I lavori della Commissione sulla proposta relativa alle Capitali europee della cultura dopo il 2019 si sono avvalsi di un ampio ventaglio di contributi.

    Dal 2007 la Commissione fa realizzare una valutazione esterna ed indipendente di ciascuna Capitale europea della cultura. Finora sono state valutate le Capitali del periodo 2007-2010 ed è in corso la valutazione per il 2011. In precedenza le Capitali europee della cultura del periodo 1995-2004 erano state oggetto di una valutazione esterna con un'unica relazione. La Commissione ha inoltre incaricato una valutazione delle procedure di selezione e monitoraggio introdotte dalla decisione n. 1622/2006/CE.

    Tra il 27 ottobre 2010 e il 12 gennaio 2011 è stata realizzata una consultazione on line, con la quale sono state ottenute 212 risposte. A tale consultazione on line ha fatto seguito una riunione pubblica, tenutasi a Bruxelles il 2 marzo 2011, alla quale hanno partecipato più di 200 persone, per la maggior parte rappresentanti di autorità e organizzazioni pubbliche.

    Contributi importanti alla riflessione sul futuro delle Capitali europee della cultura sono arrivati anche dalla relazione d'iniziativa adottata dal Comitato delle regioni nel febbraio 2012 e dalla conferenza organizzata a Bruxelles nel marzo 2010 per il 25° anniversario della manifestazione, cui hanno assistito 500 partecipanti, in particolare rappresentanti di più di 50 Capitali passate, presenti e future o di città candidate.

    Va osservato che su tutte le questioni fondamentali vi è stata un'ampia convergenza tra, da un lato, le informazioni e i dati raccolti grazie alle valutazioni e, dall'altro, le opinioni espresse durante il processo di consultazione. Ciò ha permesso alla Commissione di ricavare una serie di utili insegnamenti per il futuro delle Capitali europee della cultura.

    L'opinione diffusa è che si tratti di un'azione assai riuscita, di cui si caldeggia fortemente il proseguimento dopo il 2019. È emerso chiaramente che le Capitali europee della cultura si sono imposte come una delle iniziative culturali più ambiziose d'Europa, tanto per portata quanto per dimensioni. Si tratta anche di una delle iniziative maggiormente in vista e più prestigiose dell'Unione, e probabilmente di una delle più apprezzate dai cittadini europei.

    Se il progetto è preparato con cura, le Capitali europee della cultura possono offrire alle città considerevoli vantaggi. Pur restando innanzitutto un evento di tipo culturale, la manifestazione può anche avere importanti ripercussioni positive a livello sociale ed economico, in particolare se inserita in una strategia di sviluppo a lungo termine della città e della regione circostante basata sulla cultura. Va inoltre osservato che, benché in un dato anno solo una città di ogni Stato membro possa ospitare la manifestazione, il fatto stesso di concorrere produce, anche nelle città che non ottengono il titolo, un importante effetto incentivante per l'elaborazione di politiche e strategie nuove o più efficaci.

    Ospitare la manifestazione costituisce tuttavia anche una notevole sfida. L'organizzazione di un programma culturale della durata di un anno è un compito impegnativo e alcune Capitali sono riuscite meglio di altre a sfruttare le potenzialità offerte dal titolo. La principale sfida per il futuro è quindi quella di consolidare i punti di forza del regime attuale, aiutando al tempo stesso ogni Capitale a sfruttare appieno il potenziale del titolo, e di ottimizzare i benefici culturali, economici e sociali legati alla manifestazione.

    Sulla base dei risultati delle valutazioni e della consultazione pubblica, la Commissione ha individuato i cinque problemi principali incontrati dalle città nel prepararsi al titolo:

    · sinora la difficoltà più diffusa è stata legata all'incidenza della politica nazionale e locale sui bilanci, che devono mantenersi quanto più possibile stabili tra la presentazione della candidatura e le fasi finali, come pure all'impatto della politica su altri aspetti dell'organizzazione dell'evento. Il sostegno politico è fondamentale in quanto la maggior parte dei fondi sono di provenienza pubblica: senza tale appoggio una città non può essere in grado di presentare una candidatura credibile, ma il gruppo che realizza il progetto deve nel contempo mantenere la propria indipendenza artistica per poter essere rispettato e salvaguardare in questo modo la credibilità della manifestazione;

    · dalle valutazioni è inoltre emerso che in alcune Capitali del passato la dimensione europea non era stata compresa fino in fondo e avrebbe potuto essere valorizzata meglio;

    · molte città non sono riuscite a inserire la manifestazione nel quadro di una strategia a più lungo termine e hanno quindi avuto difficoltà a preservare nel tempo gli effetti positivi del titolo;

    · le città non hanno ancora messo a punto meccanismi di misurazione dei risultati e mancano quindi dati primari sulle ripercussioni del titolo. Ciò rende difficile realizzare un confronto tra Capitali e riduce la possibilità di trasferire le esperienze;

    · molti Stati membri, infine, hanno già ospitato la manifestazione in varie occasioni e alcuni di essi possono contare solo su un numero limitato di candidati realistici per un evento di vasta scala come le Capitali europee della cultura. Il titolo potrebbe avere forti ripercussioni negative su una città con capacità troppo limitate e la scelta di capitali deboli rischierebbe a lungo termine di nuocere al prestigio e al valore distintivo delle Capitali europee della cultura.

    Sulla scorta di quanto precede, sono state analizzate tre opzioni per il futuro delle Capitali europee della cultura dopo il 2019:

    · 1) proseguire l'azione con una base giuridica identica a quella della decisione in vigore, cui si allegherebbe semplicemente un nuovo elenco cronologico di Stati membri;

    · 2) cessare l'azione;

    · 3) proseguire l'azione con una nuova base giuridica che permetta di superare i problemi incontrati nel quadro della decisione attualmente in vigore. All'interno di questa terza opzione, sono state esaminate due subopzioni:

    – 3a) viene allegato un nuovo elenco cronologico di Stati membri;

    – 3b) il titolo è attribuito sulla base di un concorso generale.

    Per ciascuna opzione sono state esaminate le varie ripercussioni sul piano culturale, economico, sociale e ambientale. Le opzioni sono poi state valutate e classificate in base alla loro efficacia in rapporto agli obiettivi delle Capitali europee della cultura, alla loro efficienza, ai costi e all'onere amministrativo, alla loro coerenza rispetto ai più ampi obiettivi politici dell'Unione, alle sinergie e complementarità con altri obiettivi dell'Unione e alla loro fattibilità.

    L'opzione che ha ricevuto la valutazione globale più positiva è la 3a, vale a dire una nuova base giuridica con un elenco cronologico di Stati membri. Questa opzione ha ottenuto il punteggio più alto rispetto a tutte le altre ed è stata classificata come l'opzione da preferire.

    I risultati principali delle valutazioni e della consultazione pubblica, nonché la logica seguita nel confronto tra opzioni, sono sintetizzati nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente proposta.

    3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    La manifestazione "Capitali europee della cultura" si basa sull'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Detto articolo conferisce all'Unione europea il mandato di contribuire "al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune". L'Unione deve inoltre "incoraggiare la cooperazione tra Stati membri" nel settore della cultura "e, se necessario, […] appoggiare e […] integrare l'azione di questi ultimi".

    Conformemente all'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel quadro della nuova decisione la nomina ufficiale delle Capitali europee della cultura, che formalizza le raccomandazioni espresse dal panel europeo di esperti indipendenti, spetta alla Commissione.

    La proposta rispetta i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. L'azione continua a essere attuata principalmente a livello locale e nazionale. Le valutazioni e la consultazione pubblica hanno tuttavia dimostrato che l'Unione svolge un ruolo fondamentale nel coordinare gli Stati membri e nel garantire l'applicazione di criteri comuni, chiari e trasparenti, nonché per quanto riguarda le procedure di selezione e monitoraggio delle Capitali europee della cultura. L'Unione fornirà inoltre un sostegno ai preparativi delle città selezionate grazie alle raccomandazioni del panel europeo di esperti, allo scambio di buone pratiche tra città e a un contributo finanziario sotto forma del premio Melina Mercouri.

    4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

    Come già per la decisione n. 1622/2006/CE, la proposta della Commissione non ha alcuna incidenza diretta sul bilancio.

    Il periodo oggetto della proposta coinciderà con più quadri finanziari pluriennali. Per il quadro finanziario 2014-2020, gli aspetti finanziari relativi alle Capitali europee della cultura, compreso il premio Melina Mercouri, i costi connessi al panel europeo di esperti, la visibilità dell'azione a livello europeo e le risorse umane della Commissione che dovranno dedicarsi all'azione, rientreranno nell'ambito del programma Europa creativa.

    Per gli anni successivi al 2020, gli aspetti giuridici e finanziari delle Capitali europee della cultura saranno direttamente legati alle disposizioni dei futuri quadri finanziari pluriennali e, su questa base, dovranno ugualmente rientrare nell'ambito dei rispettivi programmi dell'Unione a sostegno della cultura.

    5.           SINTESI DELLA DECISIONE

    Sulla base dei risultati delle valutazioni e della consultazione pubblica, la proposta relativa alle Capitali europee della cultura dopo il 2019 mantiene le caratteristiche principali e la struttura generale del sistema vigente:

    · il titolo continuerà ad essere attribuito in base a un elenco cronologico di Stati membri. Tale sistema di rotazione ha dimostrato di essere l'unico in grado di offrire a ogni Stato membro le stesse possibilità di ospitare la manifestazione e di garantire un equilibrio geografico fra le varie Capitali europee della cultura, consentendo così all'Unione di mettere in luce la diversità delle culture europee e ai cittadini di tutta l'Europa di godere della manifestazione vicino a casa propria;

    · il titolo continuerà ad essere riservato alle città. Queste ultime avranno ancora la possibilità di coinvolgere le regioni circostanti per raggiungere un pubblico più vasto e amplificare l'impatto della manifestazione, ma l'esperienza passata ha dimostrato che uno dei fattori determinanti del suo successo è il fatto che sia una città ad assumere chiaramente il ruolo guida;

    · l'attribuzione del titolo continuerà a basarsi su un programma culturale creato appositamente per l'anno della manifestazione in modo da favorire una forte dimensione europea;

    · il processo di selezione in due fasi ad opera di un panel europeo di esperti indipendenti ha dimostrato di essere equo e trasparente e verrà quindi mantenuto. Esso ha consentito in particolare alle città di migliorare le loro candidature tra la fase di preselezione e quella della selezione finale grazie ai consigli espressi dagli esperti del panel;

    · il titolo continuerà a essere attribuito per un anno intero, in modo da mantenerne il carattere distintivo e ambizioso.

    Parallelamente vengono proposti vari miglioramenti intesi a risolvere i problemi incontrati nel quadro della decisione vigente e ad aiutare tutte le città a sfruttare appieno le possibilità offerte dal titolo. Le principali modifiche introdotte dalla nuova base giuridica sono le seguenti:

    · i criteri sono stati formulati in modo più preciso per orientare meglio le città candidate e sono stati resi più quantificabili per aiutare il panel di esperti nella selezione e nel monitoraggio delle città. È stata prestata un'attenzione particolare al consolidamento del potenziale effetto incentivante dell'iniziativa per promuovere strategie di sviluppo locale a lungo termine basate sulla cultura, alle capacità delle città candidate di ospitare nella pratica la manifestazione, al rafforzamento della dimensione europea e della visibilità dei programmi culturali, alla qualità dei contenuti culturali ed artistici, alla promozione di un'ampia partecipazione da parte delle popolazioni locali, come pure alla stabilità dei bilanci e all'indipendenza della direzione artistica;

    · le condizioni per l'attribuzione del premio Melina Mercouri sono state rafforzate. Inoltre, l'importo del premio non sarà più versato tre mesi prima dell'inizio dell'anno della manifestazione, bensì alla metà dell'anno, onde accertarsi che le città rispettino gli impegni assunti per quanto riguarda in particolare il finanziamento, la programmazione e la visibilità dell'Unione;

    · è esplicitamente stabilito che il panel europeo non è tenuto a formulare una raccomandazione positiva se nessuna delle candidature soddisfa i criteri dell'azione;

    · le misure di accompagnamento destinate ad assistere le città durante il periodo di preparazione dopo l'attribuzione del titolo sono state rafforzate per dare alle città maggiore appoggio e ulteriori orientamenti. È stata introdotta una riunione di monitoraggio aggiuntiva, le visite alle città da parte dei membri del panel si svolgeranno in modo più sistematico e lo scambio di esperienze e di buone pratiche tra Capitali passate, presenti e future, come pure fra città candidate, verrà consolidato;

    · sono stati introdotti nuovi obblighi di valutazione a carico delle città stesse per poter disporre di un quadro più completo delle ripercussioni del titolo come pure di dati comparabili;

    · si propone infine di aprire nuovamente l'azione alla partecipazione dei paesi candidati e potenziali candidati dopo il 2019, come già avvenuto fino al 2010. L'esperienza, tra le altre città, di Sibiu 2007 e di Istanbul 2010 ha dimostrato che tale apertura può rappresentare un vantaggio sia per questi paesi che per l'Unione.

    2012/0199 (COD)

    Proposta di

    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che istituisce l'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 167, paragrafo 5, primo trattino,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato delle regioni[1],

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)       Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ha lo scopo di creare un'unione sempre più stretta tra i popoli europei e assegna all'Unione, tra l'altro, il compito di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. A tale riguardo, se necessario, l'Unione appoggia ed integra l'azione degli Stati membri intesa a migliorare la conoscenza e a diffondere la cultura e la storia dei popoli europei.

    (2)       La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su un'agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione[2], adottata dal Consiglio con la risoluzione del 16 novembre 2007 su un'agenda europea per la cultura[3], stabilisce gli obiettivi per le attività future dell'Unione in ambito culturale. Tali attività devono promuovere la diversità culturale e il dialogo interculturale. Devono inoltre promuovere la cultura quale catalizzatore della creatività nel quadro della strategia per la crescita e l'occupazione, nonché come elemento essenziale delle relazioni internazionali dell'UE.

    (3)       La decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, ha istituito un'azione comunitaria a favore della manifestazione "Capitale europea della cultura" per gli anni dal 2007 al 2019[4].

    (4)       Le valutazioni delle Capitali europee della cultura e la consultazione pubblica sul futuro dell'azione dopo il 2019 hanno dimostrato che la manifestazione è diventata progressivamente una delle iniziative culturali più ambiziose e apprezzate in Europa.

    (5)       Agli obiettivi iniziali delle Capitali europee della cultura, che erano la valorizzazione della ricchezza e della diversità delle culture europee e delle loro caratteristiche comuni nonché la promozione di una maggiore comprensione reciproca tra i cittadini europei, le città cui è stato attribuito il titolo hanno progressivamente aggiunto una nuova dimensione utilizzando l'effetto incentivante del titolo per stimolare uno sviluppo più generale della città.

    (6)       Questi obiettivi sono pienamente in linea con quelli del programma Europa creativa[5], che mira a promuovere la diversità culturale e linguistica europea e a rafforzare la competitività dei settori culturale e creativo al fine di sostenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

    (7)       Le valutazioni e la consultazione pubblica hanno dimostrato che le Capitali europee della cultura possono offrire notevoli vantaggi se il progetto è pianificato con cura. Pur restando innanzitutto un'iniziativa culturale, la manifestazione può anche avere importanti ripercussioni positive a livello sociale ed economico, in particolare se inserita in una strategia di sviluppo a lungo termine della città basata sulla cultura.

    (8)       Il titolo di Capitale europea della cultura comporta tuttavia anche notevoli difficoltà. L'organizzazione di un programma culturale della durata di un anno è un compito impegnativo e alcune capitali sono riuscite meglio di altre a sfruttare le potenzialità offerte dal titolo. È quindi opportuno consolidare l'azione per aiutare tutte le città a sfruttare pienamente il titolo.

    (9)       Il titolo di Capitale europea della cultura deve continuare a essere riservato alle città, ma è opportuno che queste ultime mantengano la possibilità di coinvolgere le regioni circostanti per raggiungere un pubblico più vasto e amplificare l'impatto della manifestazione.

    (10)     L'attribuzione del titolo di Capitale europea della cultura deve continuare a basarsi su un programma culturale creato appositamente per l'anno della manifestazione e caratterizzato da una forte dimensione europea, che deve tuttavia rientrare in una strategia a più lungo termine.

    (11)     Il processo di selezione in due fasi, realizzato da un panel europeo di esperti indipendenti sulla base di un elenco cronologico di Stati membri, ha dato prova di equità e trasparenza. Esso ha consentito alle città di migliorare le loro candidature tra la fase di preselezione e quella della selezione finale grazie ai pareri espressi dagli esperti del panel e ha garantito una ripartizione equa delle capitali in tutti gli Stati membri.

    (12)     È opportuno che i criteri di selezione siano formulati in modo più preciso per orientare meglio le città candidate e siano più facilmente quantificabili per aiutare il panel di esperti nella selezione e nel monitoraggio delle città. Tali criteri devono in particolare rafforzare gli effetti a lungo termine del titolo premiando le città che hanno sviluppato una strategia di politica culturale a lungo termine.

    (13)     La fase di preparazione che intercorre fra la nomina di una città e l'anno della manifestazione è di importanza fondamentale per il successo di una Capitale europea della cultura. Le parti interessate concordano ampiamente sulla grande utilità per le città delle misure di accompagnamento introdotte dalla decisione n. 1622/2006/CE. È opportuno rafforzare ulteriormente tali misure, in particolare aumentando la frequenza delle riunioni di monitoraggio e delle visite alle città da parte dei membri del panel e consolidando ancora di più lo scambio di esperienze tra Capitali passate, presenti e future, come pure fra città candidate.

    (14)     Il premio Melina Mercouri ha acquistato un forte valore simbolico, che va ben oltre la somma effettiva che può essere versata dalla Commissione. Per assicurarsi che le città nominate rispettino i propri impegni, le condizioni per il versamento della somma relativa al premio devono tuttavia essere più rigorose e precise.

    (15)     È importante che le città pongano in risalto in tutto il materiale di comunicazione che le Capitali europee della cultura sono un'iniziativa dell'Unione.

    (16)     Le valutazioni dei risultati delle precedenti Capitali europee della cultura realizzate dalla Commissione non possono fornire dati primari sull'impatto del titolo e si basano sui dati raccolti a livello locale. Le città stesse devono pertanto essere i soggetti principali nel processo di valutazione e predisporre meccanismi efficaci di misurazione.

    (17)     L'esperienza, tra le altre città, di Sibiu 2007 e di Istanbul 2010 ha dimostrato che la partecipazione dei paesi candidati può contribuire ad avvicinarli all'Unione mettendo in evidenza gli aspetti comuni delle culture europee. È quindi opportuno aprire nuovamente le Capitali europee della cultura alla partecipazione dei paesi candidati e potenziali candidati dopo il 2019.

    (18)     È opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione della presente decisione e, in particolare, delle disposizioni riguardanti la nomina delle Capitali europee della cultura.

    (19)     La decisione n. 2006/1622/CE va abrogata e sostituita dalla presente decisione. Le disposizioni di tale decisione devono tuttavia continuare ad essere applicate, fino al 2019, per tutte le Capitali europee della cultura già nominate o in procinto di essere nominate.

    (20)     Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere adeguatamente raggiunti dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, soprattutto a causa della necessità di criteri e procedure comuni, chiari e trasparenti per la selezione e il monitoraggio delle Capitali europee della cultura come pure di un forte coordinamento tra Stati membri, l'Unione può adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà come indicato nell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Oggetto

    La presente decisione istituisce l'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033.

    Articolo 2

    Obiettivi

    1.           Gli obiettivi generali dell'azione sono i seguenti:

    a)      tutelare e promuovere la diversità delle culture europee e valorizzare le loro caratteristiche comuni;

    b)      promuovere il contributo della cultura allo sviluppo a lungo termine delle città.

    2.           Gli obiettivi specifici dell'azione sono:

    a)      migliorare l'ampiezza, la diversità e la dimensione europea dell'offerta culturale delle città, anche attraverso la cooperazione transnazionale;

    b)      ampliare l'accesso e la partecipazione alla cultura;

    c)      rafforzare le capacità del settore culturale e i suoi legami con altri settori;

    d)      migliorare la visibilità delle città a livello internazionale mediante la cultura.

    Articolo 3

    Accesso all'azione

    1.           Le città degli Stati membri possono essere nominate Capitali europee della cultura per un anno, secondo l'ordine figurante nell'allegato.

    È nominata una sola città di ciascuno degli Stati membri indicati nell'elenco.

    2.           Quando un paese aderisce all'Unione dopo l'adozione della presente decisione, l'elenco figurante nell'allegato è aggiornato di conseguenza. Pertanto, le città di questo paese possono essere nominate Capitali europee della cultura secondo le stesse norme e procedure che si applicano agli altri Stati membri.

    Tuttavia, poiché l'invito a presentare candidature per il titolo viene pubblicato con sei anni di anticipo affinché le città dispongano di un periodo di tempo sufficiente per i preparativi dopo la nomina, l'elenco non viene aggiornato per i paesi che aderiranno all'Unione dopo il 31 dicembre 2026.

    Se una città del paese che aderisce all'Unione è già stata nominata Capitale europea della cultura nel periodo dal 2020 al 2033 secondo le norme e procedure applicabili ai paesi candidati e potenziali candidati, di cui al paragrafo 3, l'elenco non viene aggiornato.

    3.           Le città dei paesi candidati e potenziali candidati hanno inoltre la possibilità di candidarsi al titolo di Capitale europea della cultura nel quadro di un concorso generale organizzato ogni tre anni parallelamente ai concorsi nei due Stati membri, in conformità del calendario di cui all'allegato.

    Le disposizioni specifiche applicabili alle città dei paesi candidati e potenziali candidati figurano all'articolo 10.

    Articolo 4

    Candidature

    1.           La partecipazione al concorso per il titolo di Capitale europea della cultura è aperta unicamente alle città. Le città candidate possono associare le regioni circostanti. Le candidature sono tuttavia presentate con il nome della città in questione che, qualora selezionata, riceverà il titolo.

    2.           La Commissione predispone un formulario comune di candidatura che riflette i criteri definiti all'articolo 5 e che è utilizzato da tutte le città candidate.

    3.           Ogni candidatura deve basarsi su un programma culturale caratterizzato da una forte dimensione europea. Tale programma ha la durata di un anno ed è specificamente ideato per il titolo di Capitale europea della cultura, secondo i criteri definiti all'articolo 5. Esso deve tuttavia rientrare nel quadro di una strategia a lungo termine di sviluppo culturale della città.

    Articolo 5

    Criteri

    I criteri per la valutazione delle candidature sono suddivisi in sei categorie: "strategia a lungo termine", "capacità di realizzare gli obiettivi" "contenuto culturale e artistico", "dimensione europea ","portata" e "gestione".

    1.           Per quanto riguarda la "strategia a lungo termine", vengono valutati i seguenti fattori:

    a)      la strategia di sviluppo culturale seguita dalla città al momento della candidatura, compresi i piani di governance culturale e il sostegno alle attività culturali oltre l'anno del titolo;

    b)      i piani per rafforzare le capacità del settore culturale;

    c)      i piani destinati a rafforzare i legami a lungo termine tra il settore culturale e i settori economico e sociale della città;

    d)      gli effetti previsti a lungo termine a livello culturale, sociale ed economico che il titolo può avere per la città;

    e)      i piani per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto del titolo sulla città.

    2.           Per quanto riguarda la "capacità di realizzare gli obiettivi", le città candidate devono dimostrare:

    a)      che la candidatura gode di un sostegno politico trasversale;

    b)      che la città dispone o disporrà di infrastrutture adeguate e sostenibili a lungo termine per ospitare la manifestazione. 

    3.           Per quanto riguarda il "contenuto culturale e artistico", vengono valutati i seguenti fattori:

    a)      l'esistenza di una visione artistica chiara e coerente per il programma culturale dell'anno;

    b)      la partecipazione di artisti e organizzazioni culturali locali nell'ideazione e nell'attuazione del programma culturale;

    c)      l'ampiezza e la diversità delle attività proposte e la loro qualità artistica complessiva;

    d)      la capacità di combinare il patrimonio culturale locale e le forme d'arte tradizionali con espressioni culturali nuove, innovative e sperimentali.

    4.           Per quanto riguarda la "dimensione europea", sono valutati i seguenti fattori:

    a)      la portata e la qualità delle attività destinate a promuovere la diversità culturale dell'Europa;

    b)      la portata e la qualità delle attività destinate a valorizzare gli aspetti comuni delle culture, della storia e del patrimonio dell'Europa, come pure l'integrazione europea;

    c)      la portata e la qualità delle attività cui partecipano gli artisti europei, la cooperazione con operatori o città di paesi diversi e i partenariati transnazionali;

    d)      la strategia che sarà adottata per suscitare l'interesse di un vasto pubblico europeo.

    5.           Per quanto riguarda la "portata", sono valutati i seguenti fattori:

    a)      il coinvolgimento della popolazione locale e della società civile nella preparazione della candidatura e nella realizzazione della manifestazione;

    b)      la creazione di opportunità nuove e sostenibili che consentano a un gran numero di cittadini (soprattutto giovani e gruppi emarginati o svantaggiati, comprese le minoranze) di assistere o partecipare ad attività culturali. Un'attenzione particolare è inoltre riservata, ove possibile, all'accessibilità di queste attività per le persone disabili e gli anziani;

    c)      la strategia generale di sviluppo del pubblico, e in particolare il legame con il settore dell'istruzione e la partecipazione delle scuole.

    6.           Per quanto riguarda la "gestione", sono valutati i seguenti fattori:

    a)      la sostenibilità del bilancio proposto. Questo bilancio deve coprire la fase preparatoria, l'anno del titolo vero e proprio e la continuazione delle attività legate al titolo;

    b)      la struttura di governance e l'organismo di attuazione previsti per la realizzazione della manifestazione;

    c)      la procedura di nomina del direttore artistico e il suo campo di azione;

    d)      la strategia di comunicazione, che deve essere globale e porre in rilievo il fatto che le Capitali europee della cultura sono un'iniziativa dell'Unione.

    Articolo 6

    Panel europeo

    1.           È istituito un panel europeo di esperti indipendenti ("panel europeo") che è incaricato delle procedure di selezione e monitoraggio.

    2.           Il panel europeo è composto da 10 membri, che devono essere cittadini dell'Unione. Devono essere esperti indipendenti provvisti di esperienza e competenze rilevanti nel settore della cultura, nello sviluppo culturale delle città o nell'organizzazione di una Capitale europea della cultura. Inoltre, devono poter dedicare un numero appropriato di giorni di lavoro all'anno al panel europeo.

    La Commissione preseleziona un gruppo di membri potenziali del panel in seguito a un invito a manifestare interesse. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono poi a selezionare da questo gruppo tre esperti ciascuno e li nominano conformemente alle rispettive procedure. Il Comitato delle regioni seleziona un esperto e lo nomina conformemente alle proprie procedure.

    Ogni istituzione o organo si adopera per garantire che le competenze degli esperti che nomina siano il più possibile complementari e che tali esperti siano selezionati garantendo una copertura geografica equilibrata.

    Il panel europeo nomina il suo presidente.

    3.           I membri del panel europeo sono nominati per tre anni. Tuttavia, in deroga a quanto previsto sopra, per il primo panel che sarà costituito a norma della presente decisione, il Parlamento europeo nomina i suoi tre esperti per tre anni, il Consiglio per un anno, la Commissione per due anni e il Comitato delle regioni nomina il suo esperto per un anno in modo da scaglionare la sostituzione dei membri del panel ed evitare così la perdita di esperienza e conoscenze che si verificherebbe in caso di sostituzione simultanea di tutti i membri.

    4.           I membri del panel europeo devono dichiarare qualsiasi conflitto di interessi in atto o potenziale riguardo a una determinata città candidata. Qualora un membro del panel rilasci una tale dichiarazione o un conflitto di interessi di questo tipo venga alla luce, il membro del panel interessato non partecipa alla procedura di selezione per lo Stato membro in questione o, se del caso, alla procedura di selezione per i paesi candidati e potenziali candidati. Il membro del panel interessato non è sostituito per tale procedura e la selezione è effettuata dagli altri membri del panel europeo.

    5.           Tutte le relazioni del panel europeo sono pubblicate sul sito web della Commissione.

    Articolo 7

    Presentazione delle candidature negli Stati membri

    1.           Ogni Stato membro è responsabile dell'organizzazione del concorso tra le città del suo territorio conformemente al calendario di cui all'allegato.

    2.           Gli Stati membri pubblicano un invito a presentare candidature sei anni prima dell'inizio dell'anno del titolo.

    In ogni invito a presentare candidature al titolo, indirizzato alle città, è utilizzato il formulario comune di candidatura di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

    Per ciascuno degli inviti a presentare candidature il termine per la presentazione è fissato a dieci mesi dalla data di pubblicazione.

    3.           Le candidature sono comunicate alla Commissione dagli Stati membri interessati.

    Articolo 8

    Preselezione negli Stati membri

    1.           Ciascuno degli Stati membri interessati convoca il panel europeo a una riunione di preselezione con le città candidate cinque anni prima dell'inizio dell'anno del titolo.

    2.           Il panel europeo valuta le candidature in base ai criteri di cui all'articolo 5. Esso effettua una preselezione delle città candidate che saranno oggetto di un ulteriore esame, predispone una relazione su tutte le candidature e formula raccomandazioni dirette alle città preselezionate.

    3.           Il panel europeo presenta la relazione allo Stato membro interessato ed alla Commissione. Ciascuno degli Stati membri interessati approva formalmente la preselezione in base alla relazione del panel.

    Articolo 9

    Selezione negli Stati membri

    1.           Le città candidate preselezionate completano le loro candidature in base ai criteri ed alle raccomandazioni formulate dal panel nella riunione di preselezione e le trasmettono agli Stati membri interessati, che le inoltrano quindi alla Commissione.

    2.           Nove mesi dopo la riunione di preselezione ciascuno degli Stati membri interessati convoca il panel europeo a una riunione di selezione finale con le città candidate preselezionate.

    3.           Il panel europeo valuta le candidature completate.

    4.           Il panel europeo pubblica una relazione sulle candidature in cui raccomanda la nomina a Capitale europea della cultura di una città dello Stato membro interessato. Tuttavia, se nessuna delle città candidate soddisfa i criteri, il panel europeo può raccomandare di non attribuire il titolo per quell'anno.

    La relazione contiene anche raccomandazioni sui progressi da realizzare entro l'anno del titolo, dirette alla città di cui è stata raccomandata la nomina.

    La relazione è presentata allo Stato membro interessato e alla Commissione ed è pubblicata sul sito web della Commissione.

    Articolo 10

    Disposizioni relative ai paesi candidati e potenziali candidati

    1.           La Commissione è responsabile dell'organizzazione del concorso tra le città dei paesi candidati e candidati potenziali.

    2.           La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un invito a presentare candidature sei anni prima dell'inizio dell'anno del titolo. Tale invito è aperto alle città di tutti i paesi candidati e potenziali candidati purché questi partecipino, alla data di pubblicazione dell'invito, al programma Europa creativa o a programmi successivi dell'Unione a sostegno della cultura.

    Tuttavia, per motivi di equità rispetto alle città degli Stati membri, ogni città è autorizzata a partecipare ad un solo concorso destinato alle città dei paesi candidati e potenziali candidati durante il periodo dal 2020 al 2033 e una città che abbia partecipato a tale concorso non è autorizzata, nello stesso periodo, a partecipare a un concorso organizzato successivamente in un nuovo Stato membro conformemente a quanto disposto nell'articolo 3, paragrafo 2.

    Ancora per motivi di equità nei confronti degli Stati membri, ogni paese candidato o potenziale candidato è autorizzato a ospitare la manifestazione una sola volta nel periodo dal 2020 al 2033. Alle città di paesi cui è già stato attribuito il titolo non è dunque consentito partecipare a ulteriori concorsi durante lo stesso periodo.

    3.           Le condizioni di cui all'articolo 4 e i criteri di cui all'articolo 5 si applicano ai paesi candidati e potenziali candidati.

    4.           La preselezione delle città è effettuata dal panel europeo cinque anni prima dell'inizio dell'anno del titolo, unicamente sulla base dei formulari di candidatura scritta di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Non è organizzata alcuna riunione con le città candidate.

    Il panel europeo valuta le candidature in base ai criteri. Esso effettua una preselezione delle città candidate che saranno oggetto di un ulteriore esame, predispone una relazione su tutte le candidature e formula raccomandazioni dirette alle città preselezionate. Tale relazione è presentata alla Commissione e pubblicata sul sito web della Commissione.

    5.           Le città candidate preselezionate completano le loro candidature in base ai criteri ed alle raccomandazioni formulate durante la preselezione e le trasmettono alla Commissione.

    La Commissione convoca il panel europeo a una riunione di selezione finale con le città preselezionate, che si tiene a Bruxelles nove mesi dopo la preselezione.

    Il panel europeo valuta le candidature completate.

    Il panel pubblica una relazione sulle candidature delle città candidate preselezionate in cui raccomanda la nomina a Capitale europea della cultura di una sola città di un paese candidato o potenziale candidato. Tuttavia, se nessuna delle città candidate soddisfa i criteri, il panel europeo può raccomandare di non attribuire il titolo per quell'anno.

    La relazione contiene anche raccomandazioni sui progressi da realizzare e le disposizioni da adottare entro l'anno del titolo, dirette alla città di cui è stata raccomandata la nomina.

    Tale relazione è presentata alla Commissione e pubblicata sul sito web della Commissione.

    Articolo 11

    Nomina

    La Commissione nomina ufficialmente le Capitali europee della cultura mediante atti di esecuzione, tenendo in debito conto le raccomandazioni del panel europeo. Essa informa della nomina il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato delle regioni.

    Articolo 12

    Cooperazione tra le città nominate

    1.           Le Capitali europee della cultura nominate per lo stesso anno si adoperano per stabilire collegamenti tra i rispettivi programmi culturali.

    2.           La cooperazione viene valutata nel quadro della procedura di monitoraggio di cui all'articolo 13.

    Articolo 13

    Monitoraggio

    1.           Il panel europeo segue i preparativi delle Capitali europee della cultura e fornisce alle città appoggio e orientamenti dal momento della nomina fino all'inizio dell'anno del titolo.

    2.           A tal fine la Commissione convoca il panel europeo e le città interessate a tre riunioni, che si svolgono, rispettivamente, tre anni, diciotto mesi e due mesi prima dell'inizio dell'anno del titolo. Lo Stato membro o il paese interessato può inviare un osservatore a queste riunioni.

    Le città trasmettono alla Commissione relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori sei settimane prima di ciascuna delle riunioni.

    Durante le riunioni il panel europeo fa il punto sui preparativi e fornisce consulenze al fine di aiutare le città a predisporre un programma di notevole qualità e una strategia efficace. Il panel presta particolare attenzione alle raccomandazioni formulate nella relazione di selezione e nelle relazioni di monitoraggio precedenti.

    3.           Dopo ogni riunione il panel europeo redige una relazione sull'andamento dei preparativi e sulle eventuali misure da adottare.

    Le relazioni di monitoraggio sono trasmesse alla Commissione, alle città e agli Stati membri o paesi interessati e vengono inoltre pubblicate sul sito web della Commissione.

    4.           Oltre alle riunioni di monitoraggio, la Commissione può organizzare, ove necessario, visite dei membri del panel europeo alle città nominate.

    Articolo 14

    Premio

    1.           Il periodo oggetto della presente decisione coinciderà con più quadri finanziari pluriennali. Per ciascuno di questi quadri finanziari pluriennali la Commissione esamina la possibilità di assegnare alle città nominate un premio pecuniario in onore di Melina Mercouri. Gli aspetti giuridici e finanziari relativi a tale premio rientrano nel quadro dei rispettivi programmi dell'Unione a sostegno della cultura.

    2.           Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte e il premio Melina Mercouri è assegnato a una città nominata, l'importo del premio è versato entro la fine di giugno dell'anno del titolo, purché la città rispetti gli impegni assunti all'atto della candidatura e abbia attuato tutte le raccomandazioni formulate dal panel europeo nelle relazioni di selezione e di monitoraggio.

    Si ritiene che la città nominata abbia rispettato gli impegni assunti all'atto della candidatura se non sono state apportate modifiche sostanziali al programma e alla strategia tra la fase di candidatura e l'anno del titolo, in particolare:

    a)      se il bilancio è rimasto stabile fra la nomina della città e l'inizio dell'anno del titolo;

    b)      se l'indipendenza della direzione artistica è stata rispettata;         

    c)      se la dimensione europea continua ad essere sufficientemente forte nella versione definitiva del programma culturale;

    d)      se la strategia e il materiale di comunicazione utilizzati dalla città riflettono chiaramente il fatto che le Capitali europee della cultura sono un'iniziativa dell'Unione;

    e)      se sono stati predisposti piani per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto del titolo sulla città.

    Articolo 15

    Modalità pratiche

    La Commissione in particolare:

    a)      assicura la coerenza globale dell'azione;

    b)      assicura il coordinamento fra gli Stati membri e il panel europeo;

    c)      alla luce degli obiettivi e dei criteri, stabilisce orientamenti ai fini dell'assistenza nelle procedure di selezione e di monitoraggio in stretta collaborazione con il panel europeo;

    d)      fornisce sostegno al panel europeo;

    e)      pubblica tutte le informazioni pertinenti e contribuisce alla visibilità dell'azione a livello europeo;

    f)       promuove lo scambio di esperienze e di buone pratiche tra le Capitali passate, presenti e future, nonché tra le città candidate.

    Articolo 16

    Valutazione

    1.           La valutazione dei risultati di ciascuna Capitale europea della cultura è di competenza della città interessata.

    La Commissione stabilisce orientamenti e indicatori comuni per le città sulla base degli obiettivi e dei criteri dell'azione al fine di garantire un approccio coerente alla procedura di valutazione.

    Le città trasmettono le relazioni di valutazione alla Commissione entro il 31 ottobre dell'anno successivo all'anno del titolo. La Commissione pubblica tali relazioni.

    2.           Oltre alle valutazioni effettuate dalle città, la Commissione fa realizzare regolarmente una valutazione esterna ed indipendente dei risultati delle Capitali europee della cultura. Le valutazioni della Commissione intendono principalmente analizzare tutte le manifestazioni passate secondo una prospettiva europea, che consenta di effettuare confronti e di trarre utili insegnamenti per le future Capitali e per tutte le città europee.

    Queste valutazioni esterne e indipendenti analizzano anche l'azione Capitali europee della cultura nel suo complesso, in particolare l'efficienza dei processi che intervengono nella sua realizzazione, l'impatto dell'azione stessa e i possibili miglioramenti.

    La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni.

    a)      una prima relazione intermedia di valutazione entro il 31 dicembre 2024;

    b)      una seconda relazione intermedia di valutazione entro il 31 dicembre 2029;

    c)      una relazione di valutazione ex post entro il 31 dicembre 2034.

    Articolo 17

    Abrogazione e disposizioni transitorie

    La decisione n. 1622/2006/CE è abrogata. Essa continua tuttavia ad applicarsi alle città che sono già state o sono in procinto di essere nominate Capitali europee della cultura per gli anni dal 2012 al 2019.

    Articolo 18

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

    Il presidente                                                   Il presidente

    ALLEGATO

    Ordine dei paesi che designano le Capitali europee della cultura

    2020 || Croazia[6] || Irlanda || Paese candidato o potenziale candidato

    2021 || Romania || Grecia || …[7]

    2022 || Lituania || Lussemburgo ||

    2023 || Ungheria || Regno Unito || Paese candidato o potenziale candidato

    2024 || Estonia || Austria ||

    2025 || Slovenia || Germania ||

    2026 || Slovacchia || Finlandia || Paese candidato o potenziale candidato

    2027 || Lettonia || Portogallo ||

    2028 || Repubblica ceca || Francia ||

    2029 || Polonia || Svezia || Paese candidato o potenziale candidato

    2030 || Cipro || Belgio ||

    2031 || Malta || Spagna ||

    2032 || Bulgaria || Danimarca || Paese candidato o potenziale candidato

    2033 || Paesi Bassi || Italia ||

    [1]               GU C [...] del [...], pag.

    [2]               COM(2007) 242 definitivo.

    [3]               GU C 287 del 29.11.2007, pag. 1.

    [4]               GU L 304 del 3.11.2006, pag. 1.

    [5]               COM(2011) 785 definitivo.

    [6]               Con riserva della sua adesione nel 2013.

    [7]               La terza colonna dell'elenco figurante nell'allegato viene aggiornata qualora nuovi paesi aderiscano all'Unione dopo l'adozione della decisione. L'ordine di adesione dei nuovi paesi viene rispettato. Occorre prevedere un periodo minimo di sei anni tra la data di adesione e l'inizio dell'anno del titolo affinché vi sia tempo sufficiente per le procedure di selezione e monitoraggio. Il numero massimo di Capitali europee della cultura in un determinato anno non può essere superiore a tre. Qualora due o più paesi aderiscano all'Unione alla stessa data e non riescano a giungere ad un accordo sull'ordine di partecipazione, il Consiglio procede a un sorteggio.

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