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Document 52012PC0388

    Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020

    /* COM/2012/0388 final - 2011/0177 (APP) */

    52012PC0388

    Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 /* COM/2012/0388 final - 2011/0177 (APP) */


    RELAZIONE

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA MODIFICATA

    Successivamente all’adozione della proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020[1] (di seguito, “regolamento QFP”), la Commissione ha presentato delle proposte relative a tutti gli atti legislativi riguardanti i programmi pluriennali per lo stesso periodo. Come illustrato al seguente punto 2, due di queste proposte comportano modifiche alla proposta di regolamento QFP.

    È inoltre necessario aggiornare la tabella relativa al quadro finanziario pluriennale che figura nell’allegato del regolamento QFP per tenere conto degli elementi seguenti:

    (a) le assegnazioni a favore della Repubblica di Croazia, da aggiungere alla proposta della Commissione per l’UE-27 in base all’atto di adesione firmato il 9 dicembre 2011[2];

    (b) la disponibilità di nuovi dati riguardanti il PIL regionale e l’RNL nazionale, che determina dei cambiamenti in termini di ammissibilità regionale e nazionale a titolo della politica di coesione dell’Unione, rendendo pertanto necessario il ricalcolo delle assegnazioni regionali e nazionali;

    (c) le previsioni e proiezioni macroeconomiche più recenti, che devono essere prese in considerazione per calcolare gli importi massimi delle assegnazioni nazionali per gli Stati membri le cui dotazioni relative alla coesione sono livellate, nonché per esprimere i massimali della tabella relativa al QFP per il periodo 2014-2020 in percentuale dell’RNL dell’UE-28.

    2.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA MODIFICATA

    Le modifiche proposte ai considerando e agli articoli sono indicate in grassetto e sottolineate nella proposta modificata allegata.

    2.1     Articolo 7

    Il 15 novembre 2011 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi[3] (“regolamento orizzontale”), una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione[4] e una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo per la Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi[5]. Lo stesso giorno la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo per la Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti[6]. I tre regolamenti specifici prevedono che il regolamento orizzontale sia loro applicabile.

    Nel regolamento orizzontale, la Commissione ha dichiarato che avrebbe modificato la proposta di regolamento QFP per estendere le disposizioni dell’articolo 7 ai programmi attuati in gestione concorrente nell’ambito del Fondo Asilo e migrazione e del Fondo per la Sicurezza interna[7]. Ciò rientra nell’impegno della Commissione di armonizzare le norme applicabili alla gestione concorrente. Di conseguenza, sebbene si debba fare tutto il possibile affinché i programmi nazionali coperti dai due fondi siano adottati nel 2014, dovrebbe essere possibile riportare le assegnazioni non utilizzate nel 2014 agli esercizi successivi onde evitare di perdere i relativi stanziamenti d’impegno.

    2.2     Articolo 8 (e considerando 7)

    Il 6 ottobre 2011 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (in appresso “il regolamento QSC”)[8].

    L’articolo 21 del regolamento QSC stabilisce le norme in materia di condizionalità connessa al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, compresa l’eventuale sospensione degli impegni e dei pagamenti relativi ai programmi finanziati dai fondi compresi nel quadro strategico comune.

    L’articolo 21, paragrafo 8, ultimo comma, del regolamento QSC stabilisce che, non appena sono soddisfatte le condizioni per revocare la sospensione degli impegni o dei pagamenti, il Consiglio decide, su proposta della Commissione, la reiscrizione in bilancio degli impegni sospesi in conformità all’articolo 8 del regolamento del Consiglio che istituisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

    L’articolo 8 (e il considerando 7) devono essere modificati di conseguenza per consentire il riporto e la reiscrizione in bilancio degli impegni sospesi.

    L’articolo 6 si applica alle decisioni connesse al ritiro della sospensione degli stanziamenti di pagamento.

    2.3     Articolo 11 e nuovo articolo 11 bis (e considerando 7 e articolo 9, paragrafo 5)

    Oltre alle due modifiche di cui sopra che derivano dalle proposte legislative sui programmi pluriennali, la Commissione propone inoltre di modificare l’articolo 11 della proposta di regolamento QFP. Per motivi di chiarezza giuridica e di terminologia, la Commissione propone di dividere l’articolo 11 in due, in modo da distinguere l’adesione di nuovi Stati membri all’Unione dalla riunificazione di Cipro. Ciò rende necessario adeguare il considerando 7 e l’articolo 9, paragrafo 5.

    2.4     Modifiche al considerando 8 e all’articolo 5

    Per motivi di chiarezza e vista la disponibilità di previsioni macroeconomiche più recenti, vengono apportate piccole modifiche al considerando 8 e all’articolo 5 della proposta.

    3.           INCIDENZA SUL BILANCIO

    3.1     Integrazione delle assegnazioni a favore della Croazia nella tabella relativa al QFP

    Le assegnazioni specifiche a favore della Repubblica di Croazia devono essere aggiunte alla proposta della Commissione per i fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il Fondo Asilo e migrazione e il Fondo per la Sicurezza interna.

    Queste assegnazioni sono calcolate sulla base della stessa metodologia applicata per l’UE-27, fatte salve le disposizioni transitorie contenute nell’atto di adesione.

    Di conseguenza, per i Fondi strutturali e per il Fondo di coesione gli importi calcolati sulla base del metodo di assegnazione proposto per il periodo 2014-2020 sono soggetti a un duplice adeguamento:

    – un calendario di introduzione progressiva del 70% per il 2014 e del 90% per il 2015;

    – le assegnazioni per il 2014 e il 2015 dovrebbero essere pari, rispettivamente, a 2,33 volte e a 3 volte le assegnazioni del 2013 nella misura in cui i limiti del nuovo acquis lo consentono (ovvero, il tasso massimo del 2,5% del PIL nazionale non può essere oltrepassato).

    Per quanto riguarda la PAC:

    – per le misure di mercato, l’assegnazione è calcolata in piena applicazione dell’acquis, fatte salve le condizioni speciali di cui all’atto di adesione per il settore del vino;

    – per i pagamenti diretti, lo stesso calendario di introduzione progressiva di 10 anni è applicato al livello applicabile di tali pagamenti nell’UE-15, come è avvenuto per gli Stati membri che hanno aderito il 1° maggio 2004 e il 1° gennaio 2007;

    – per lo sviluppo rurale, l’assegnazione si basa sulla stessa metodologia applicata dalla Commissione per gli importi totali per l’UE-27. L’atto di adesione non prevede un periodo di introduzione progressiva.

    Per quanto riguarda il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), l’assegnazione per gli anni 2014-2015 è soggetta allo stesso duplice adeguamento (introduzione progressiva e coefficiente moltiplicatore) dei fondi strutturali e di coesione.

    La Croazia parteciperà a pieno titolo al Fondo Asilo e migrazione dal 2014. Per il 2014 riceverà una assegnazione speciale “Schengen” e di conseguenza non beneficerà, per quell’anno, del capitolo relativo alle frontiere esterne e ai visti del Fondo per la Sicurezza interna.

    La Croazia beneficerà altresì di uno “strumento per i flussi di tesoreria” temporaneo per migliorare la sua posizione netta di bilancio per il 2014.

    Oltre a beneficiare di questi importi preassegnati, la Croazia parteciperà inoltre pienamente a tutte le altre politiche interne. Pertanto, tutte le dotazioni non preassegnate devono essere adeguate di conseguenza. È stato applicato lo stesso approccio utilizzato per gli importi relativi al 2013 per la conclusione dei negoziati di adesione, cioè gli importi sono calcolati in base alla quota della Croazia sul PIL e sulla popolazione dell’UE-27, il che determina un incremento di tutte le dotazioni non preassegnate proposte dello 0,62%[9].

    La rubrica 5 dovrebbe essere aggiornata per tener conto delle spese amministrative aggiuntive derivanti dall’adesione della Croazia. L’adesione della Croazia e la gestione dell’Unione allargata richiederanno risorse supplementari principalmente per funzioni linguistiche, giuridiche e di gestione di programmi. Solo per la Commissione, il rafforzamento netto necessario ammonterà a 384 unità equivalenti a tempo pieno supplementari, per la maggior parte sotto forma di posti da aggiungere alla tabella dell’organico e da introdurre progressivamente entro il 2014. Le altre istituzioni necessiteranno di nuove risorse principalmente per spese linguistiche e giuridiche, spese operative e relative al materiale, attività di comunicazione e funzioni di gestione informatica e avranno bisogno di un rafforzamento netto di circa 274 unità equivalenti a tempo pieno supplementari, principalmente sotto forma di posti. Questi posti supplementari favoriranno inoltre l’integrazione dei cittadini croati per assicurare l’equilibrio geografico. Il costo aggiuntivo per il periodo 2014-2020 per tutte le istituzioni è stimato a 536 milioni di EUR (a prezzi del 2011).

    Infine, occorre integrare l’impatto di questi impegni aggiuntivi ai massimali globali annui di pagamento sulla base degli stessi calendari di pagamento usati per l’UE‑27.

    Gli importi aggiuntivi risultanti sono riepilogati nella tabella seguente. I massimali proposti per l’UE-27 devono essere adeguati di conseguenza.

    Importi aggiuntivi per la Croazia nel QFP 2014-2020

    3.2     Aggiornamento del massimale per la “Crescita intelligente ed inclusiva” e del sottomassimale per la “Coesione economica, sociale e territoriale”

    Le assegnazioni relative alla politica di coesione contenute nelle proposte della Commissione si basavano sugli ultimi dati disponibili al momento dell’adozione delle proposte, cioè il PIL regionale medio relativo agli anni 2006 - 2008, i dati regionali sull’istruzione e sul mercato del lavoro relativi agli anni 2007 - 2009, l’RNL medio per gli anni 2007 - 2009, nonché le previsioni macroeconomiche di primavera 2011 con le relative proiezioni a medio termine.

    A seguito della pubblicazioni dei dati sul PIL regionale relativi al 2009, dei dati regionali sull’istruzione e sul mercato del lavoro relativi al 2010 e dei dati sull’RNL relativi al 2010, queste proposte devono essere aggiornate. La media triennale che determina l’ammissibilità si riferisce adesso al periodo 2007-2009 per il PIL regionale e al periodo 2008-2010 per l’RNL. Inoltre le dotazioni massime per gli Stati membri soggetti a un limite del 2,5% del PIL nazionale sono adesso calcolate sulla base delle previsioni di primavera 2012 e delle proiezioni a medio termine aggiornate.

    Ciò determina i seguenti cambiamenti nell’assegnazione complessiva per l’UE-27:

    3.3     Aggiornamento dei massimali totali per gli stanziamenti di pagamento

    I massimali annui globali per i pagamenti devono essere aggiornati sulla base delle informazioni più recenti disponibili:

    – l’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2011;

    – il bilancio adottato per l’esercizio 2012;

    – il progetto di bilancio per l’esercizio 2013 e i relativi calendari di pagamento rivisti.

    3.4     Aggiornamento dei massimali annui totali per gli impegni e i pagamenti, espressi in percentuale dell’RNL dell’UE

    Infine, i massimali annui totali per gli impegni e i pagamenti della tabella relativa al QFP, come modificata dai precedenti punti 3.1 e 3.2, devono essere espressi come percentuali dell’RNL dell’UE-28, calcolato sulla base delle previsioni macroeconomiche di primavera 2012 elaborate dalla Commissione e delle proiezioni a medio termine aggiornate.

    2011/0177 (APP)

    Proposta modificata di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 312, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis,

    vista la proposta della Commissione europea[10],

    vista l’approvazione del Parlamento europeo[11],

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    deliberando conformemente a una procedura legislativa speciale,

    considerando quanto segue:

    (1)       I massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e i massimali annui degli stanziamenti per pagamenti stabiliti dal presente regolamento devono rispettare i massimali fissati per gli impegni e le risorse proprie nella [decisione XXXX/XX/UE, Euratom del Consiglio].

    (2)       Tenuto conto della necessità di un adeguato livello di prevedibilità per la preparazione e l’attuazione degli investimenti a medio termine, la durata del quadro finanziario deve essere fissata a sette anni a partire dal 1° gennaio 2014, con una valutazione intermedia dell’applicazione del quadro finanziario. I risultati di tale valutazione devono essere presi in considerazione nel corso degli ultimi tre anni di durata del quadro finanziario.

    (3)       Sono necessari strumenti speciali, quali la riserva per aiuti d’urgenza, il Fondo di solidarietà dell’Unione europea, lo strumento di flessibilità, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, la riserva per le crisi nel settore agricolo e il margine per imprevisti per consentire all’Unione di rispondere a particolari circostanze impreviste o per consentire il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all’interno dei massimali disponibili di una o più rubriche a norma del quadro finanziario. Sono pertanto necessarie disposizioni specifiche che prevedano la possibilità di iscrivere in bilancio stanziamenti di impegno oltre i limiti dei massimali fissati dal quadro finanziario ove sia necessario ricorrere a strumenti speciali.

    (4)       Se è necessario attivare le garanzie di bilancio dell’Unione per i prestiti concessi a titolo del meccanismo di sostegno delle bilance dei pagamenti e del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria di cui al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri[12] e al regolamento (CE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 marzo 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria[13], l’importo necessario deve essere attivato oltre i limiti degli stanziamenti di impegno e di pagamento del quadro finanziario nel rispetto del massimale delle risorse proprie.

    (5)       Il quadro finanziario dev’essere fissato a prezzi 2011. Devono inoltre essere stabilite le regole di adeguamento tecnico del quadro finanziario per ricalcolare i massimali e i margini disponibili.

    (6)       Il quadro finanziario non deve tener conto delle voci di bilancio finanziate da entrate con destinazione specifica, ai sensi del regolamento (UE) n. [xxx/201x] del Parlamento europeo e del Consiglio del […] che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell’Unione[14].

    (7)       Occorre disciplinare altre situazioni che potrebbero richiedere l’adeguamento del quadro finanziario. Tali adeguamenti potrebbero essere connessi all’esecuzione del bilancio, alle condizionalità macroeconomiche connesse al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membria disavanzi pubblici eccessivi, alla revisione dei trattati, agli allargamenti, alla riunificazione di Cipro o all’adozione tardiva di nuove norme che disciplinano determinati settori politici.

    (8)       Le dotazioni nazionali relative alla politica di coesione per la crescita e l’occupazione vengono fissate sulla base delle previsioni di prodotto interno lordo (di seguito, PIL) della primavera 20121. In considerazione delle difficoltà di previsione e dell’impatto per gli Stati membri soggetti a livellamento è opportuno procedere ad una valutazione intermedia per mettere a confronto il PIL previsto e il PIL effettivo e le conseguenze per le dotazioni. Qualora il PIL per il 2014-2016 differisse in misura maggiore del ±5% rispetto alle previsioni utilizzate per il 20121, le dotazioni per il 2018-2020 degli Stati membri interessati andranno corrette. È necessario inoltre elaborare le norme relative a tali correzioni.

    (9)       Potrà essere necessario rivedere il quadro finanziario in caso di circostanze impreviste che non possono essere gestite entro il limite dei massimali fissati dal quadro finanziario. In tali circostanze è pertanto necessario prevedere la revisione del quadro finanziario.

    (10)     È necessario stabilire le norme generali in materia di cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio.

    (11)     Per agevolare il corretto svolgimento della procedura di bilancio, è necessario stabilire le norme di base per l’iscrizione in bilancio della spesa per la politica estera e di sicurezza comune e l’importo complessivo per il periodo coperto dal quadro finanziario.

    (12)     L’accordo interistituzionale del […] 201x tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria[15] stabilisce disposizioni precise in materia di cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio e di iscrizione in bilancio della spesa per la politica estera e di sicurezza comune.

    (13)     Sono inoltre necessarie disposizioni specifiche per gestire i grandi progetti infrastrutturali la cui durata è decisamente superiore a quella fissata per il quadro finanziario. Devono essere fissati importi massimi per i contributi a tali progetti a carico del bilancio dell’Unione. Tali richieste non devono incidere su altri progetti finanziati dal bilancio dell’UE.

    (14)     È opportuno che la Commissione presenti una proposta relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale prima del 1° gennaio 2018 onde consentire alle istituzioni di adottarla con sufficiente anticipo rispetto all’inizio del quadro finanziario successivo. Il quadro finanziario stabilito dal presente regolamento continuerà ad essere applicato qualora il nuovo regolamento finanziario non venga adottato prima del termine del periodo di validità del quadro finanziario di cui al presente regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1 Quadro finanziario pluriennale

    Il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (di seguito,“quadro finanziario”) è stabilito in allegato.

    Articolo 2 Rispetto dei massimali del quadro finanziario

    1.           Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione rispettano i massimali annui di spesa stabiliti dal quadro finanziario, nel corso di ciascuna procedura di bilancio e durante l’esecuzione del bilancio dell’esercizio interessato.

    2.           Possono essere iscritti in bilancio stanziamenti di impegno oltre i limiti dei massimali fissati dal quadro finanziario per le pertinenti rubriche ove risulti necessario l’utilizzo delle risorse a titolo della riserva per gli aiuti d’urgenza, del Fondo di solidarietà dell’Unione europea, dello strumento di flessibilità, del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, della riserva per le crisi nel settore agricolo e del margine per imprevisti conformemente al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio[16], del regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[17], del regolamento n. xxxx/201x del Parlamento europeo e del Consiglio[18] e dell’accordo interistituzionale del […] 201x sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (di seguito, “accordo interistituzionale”).

    3.           Qualora sia necessario attivare una garanzia per un prestito coperto dal bilancio dell’Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 332/2002 o del regolamento (UE) n. 407/2010, tale garanzia viene attivata oltre i limiti dei massimali stabiliti dal quadro finanziario.

    Articolo 3 Rispetto del massimale delle risorse proprie

    1.           Per ognuno degli esercizi coperti dal quadro finanziario, il totale degli stanziamenti di pagamento necessari, previo adeguamento annuale e tenuto conto degli adattamenti e revisioni intervenuti, nonché l’applicazione dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 2, non può portare a un tasso di versamento delle risorse proprie superiore al massimale fissato per le medesime risorse in conformità della [decisione XXXX/XX/UE, Euratom].

    2.           Ove necessario, i massimali del quadro finanziario sono ridotti per garantire il rispetto del massimale delle risorse proprie stabilito dalla [decisione XXXX/XX/UE, Euratom].

    Articolo 4 Adeguamenti tecnici

    1.           Ogni anno, la Commissione, prima della procedura di bilancio dell’esercizio n+1, effettua i seguenti adeguamenti tecnici del quadro finanziario:

    a)      rivalutazione ai prezzi dell’anno n+1 dei massimali e degli importi globali degli stanziamenti di impegno e degli stanziamenti di pagamento;

    b)      calcolo del margine residuo disponibile sotto il massimale delle risorse proprie stabilito in conformità della [decisione XXXX/XX/UE, Euratom];

    c)      calcolo dell’importo assoluto del margine per imprevisti definito al punto 15 dell’accordo interistituzionale.

    2.           La Commissione effettua gli adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 1 sulla base di un deflatore fisso del 2% annuo.

    3.           La Commissione comunica i risultati degli adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 1 e le sottostanti previsioni economiche al Parlamento europeo e al Consiglio.

    4.           Per l’esercizio considerato non si possono effettuare ulteriori adeguamenti tecnici, né nel corso dell’esercizio, né, a titolo di correzioni a posteriori, nel corso degli esercizi successivi.

    Articolo 5 Adeguamento delle dotazioni per la politica di coesione

    1.           Nell’adeguamento tecnico per il 2018, se è accertato che il PIL cumulato di uno Stato membro soggetto a livellamento cumulato per gli anni 2014-2016 si è discostato di oltre il +/- 5% dal PIL cumulato stimato nel 20121 ai fini della fissazione delle dotazioni per la politica di coesione destinate agli Stati membri per il periodo 2014-2020, la Commissione adegua gli importi assegnati allo Stato membro interessato a titolo dei fondi a sostegno della coesione per il periodo in esame.

    2.           L’effetto netto totale, positivo o negativo, degli adeguamenti di cui al paragrafo 1 non può superare i 3 miliardi di EUR.

    3.           Gli adeguamenti richiesti sono ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2018-2020 e i corrispondenti massimali del quadro finanziario sono modificati di conseguenza.

    Articolo 6 Adeguamenti relativi alle condizioni di esecuzione

    Unitamente alla comunicazione dei risultati degli adeguamenti tecnici del quadro finanziario, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio le proposte di adeguamento dell’importo totale degli stanziamenti di pagamento che essa ritiene necessarie, tenuto conto dell’esecuzione, per garantire un andamento ordinato rispetto agli stanziamenti di impegno. Le decisioni relative a tali proposte sono adottate anteriormente al 1° maggio dell’anno n.

    Articolo 7 Adeguamento dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo diper lo sviluppo rurale, e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, del Fondo Asilo e migrazione e del Fondo per la Sicurezza interna

    1.           Qualora le nuove norme o i nuovi programmi in regime di gestione concorrente perche disciplinano i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lodi sviluppo rurale e, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il Fondo Asilo e migrazione e il Fondo per la Sicurezza interna vengano adottati dopo il 1° gennaio 2014, il quadro finanziario viene adeguato al fine di trasferire agli anni successivi, oltre i corrispondenti massimali di spesa, le assegnazioni non utilizzate nel 2014.

    2.           L’adeguamento relativo al trasferimento delle assegnazioni non utilizzate per l’esercizio 2014 viene adottato entro il 1° maggio 2015.

    Articolo 8 Adeguamenti relativi alle condizionalità macroeconomiche connesse al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membriai disavanzi pubblici eccessivi

    In caso di ritiro della sospensione degli impegni di bilancio per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nel contesto delle condizionalità macroeconomiche connesse al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membridi una procedura per disavanzi pubblici eccessivi, il Consiglio, nel rispetto del trattato e in conformità del pertinente atto di base, decide un riporto degli impegni sospesi agli anni successivi. Gli impegni sospesi dell’anno n non possono essere reiscritti oltre l’anno n+2.

    Articolo 9 Revisione del quadro finanziario

    1.           Il quadro finanziario può essere riveduto per far fronte a situazioni non previste in origine, nel rispetto del massimale delle risorse proprie stabilito in conformità della [decisione XXXX/XX/UE, Euratom].

    2.           L’eventuale revisione del quadro finanziario ai sensi del paragrafo 1 tiene conto delle possibilità di una ridistribuzione delle spese fra i programmi previsti nella rubrica oggetto della revisione, in particolare in base alle prospettive di sottoesecuzione degli stanziamenti. Ove realizzabile, viene costituito, sotto il massimale della rubrica interessata, un importo significativo sia in valore assoluto sia in percentuale della nuova spesa prevista.

    3.           L’eventuale revisione del quadro finanziario ai sensi del paragrafo 1 tiene conto delle possibilità di compensare l’aumento del massimale di una rubrica con la riduzione del massimale di un’altra rubrica.

    4.           L’eventuale revisione del quadro finanziario ai sensi del paragrafo 1 garantisce il mantenimento di una relazione ordinata tra impegni e pagamenti.

    5.           Gli adeguamenti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e agli articoli 6, 7, 8, 10, 11, 11 bis e 16 costituiscono anche una revisione del quadro finanziario.

    Articolo 10 Adeguamento del quadro finanziario in caso di revisione del trattato

    Qualora si proceda nel corso del quadro finanziario a una revisione dei trattati con implicazioni di bilancio, sono apportati di conseguenza gli adeguamenti necessari al quadro finanziario.

    Articolo 11 Adeguamento del quadro finanziario in funzione dell’allargamento e dell’unificazione di Cipro

    Nel caso in cui nuovi Stati membri aderiscano all’Unione nel corso del periodo coperto dal quadro finanziario, il quadro finanziario è adeguato per tener conto delle spese necessarie a seguito dell’esito dei negoziati di adesione.

    Articolo 11 bis Adeguamento del quadro finanziario in funzione della riunificazione di Cipro

    Nel caso di un’eventuale riunificazione di Cipro nel corso del periodo coperto dal quadro finanziario, il quadro finanziario è adeguato per tener conto della soluzione globale della questione di Cipro nonché delle necessità finanziarie supplementari derivanti dell’dalla riunificazione.

    Articolo 12 Cooperazione interistituzionale nell’ambito della procedura di bilancio

    Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione (di seguito, “istituzioni”) adottano le misure necessarie per agevolare la procedura annuale di bilancio.

    Le istituzioni cooperano lealmente nel corso dell’intera procedura al fine di conciliare le rispettive posizioni. Le istituzioni cooperano tramite opportuni contatti interistituzionali per seguire l’andamento dei lavori e analizzare il grado di convergenza in tutte le fasi della procedura.

    Le istituzioni vigilano affinché i rispettivi calendari di lavoro siano per quanto possibile coordinati, per consentire lo svolgimento coerente e convergente dei lavori che conducono all’adozione definitiva del bilancio.

    Possono essere svolte consultazioni a tre in tutte le fasi della procedura e ai vari livelli di rappresentanza, in funzione della natura del dibattito previsto. Ciascuna istituzione designa, conformemente al proprio regolamento interno, i rispettivi partecipanti a ciascuna riunione, ne stabilisce il mandato negoziale e comunica tempestivamente alle altre istituzioni le disposizioni pratiche per le riunioni.

    Articolo 13 Finanziamento della politica estera e di sicurezza comune

    L’importo totale delle spese operative della politica estera e di sicurezza comune (di seguito, “PESC”) è iscritto interamente in un unico capitolo del bilancio, denominato PESC. Tale importo comprende l’effettivo fabbisogno prevedibile, valutato nel quadro della formazione del progetto di bilancio sulla base delle previsioni elaborate annualmente dall’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e un ragionevole margine per azioni impreviste. Nessun fondo può essere iscritto in riserva.

    Articolo 14 Contributo al finanziamento di grandi progetti

    Un importo massimo di 7 miliardi di EUR a prezzi 2011 è a disposizione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) a titolo del bilancio dell’UE per il periodo 2014-2020.

    Articolo 15 Valutazione intermedia dell’applicazione del quadro finanziario

    Nel 2016 la Commissione presenta una valutazione dell’applicazione del quadro finanziario corredata, se necessario, dalle proposte opportune.

    Articolo 16 Transizione verso il prossimo quadro finanziario

    Anteriormente al 1° gennaio 2018, la Commissione presenta una proposta relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale.

    Se il regolamento del Consiglio che fissa il nuovo quadro finanziario pluriennale non è adottato anteriormente al 31 dicembre 2020, i massimali e le altre disposizioni corrispondenti all’ultimo anno coperto dal quadro finanziario continuano ad applicarsi fino all’adozione del regolamento che fissa il nuovo quadro finanziario. Qualora dopo il 2020 aderiscano all’Unione nuovi Stati membri, il quadro finanziario esteso è adeguato, se necessario, al fine di tenere conto dei risultati dei negoziati di adesione.

    Articolo 17 Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

                                                                           Per il Consiglio

                                                                           Il presidente

    ALLEGATO

    Tabella relativa al quadro finanziario pluriennale (UE-28)

    [1]               COM(2011) 398 definitivo del 29.6.2011.

    [2]               GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21.

    [3]               COM(2011) 752 definitivo.

    [4]               COM(2011) 751 definitivo.

    [5]               COM(2011) 753 definitivo.

    [6]               COM(2011) 750 definitivo.

    [7]               COM(2011) 752 definitivo, punto 5.1 della relazione, pagina 8, terz'ultimo trattino.

    [8]               COM(2011) 615 definitivo.

    [9]               La quota della Croazia sulla popolazione e sull’RNL dell'UE-27 ammonta allo 0,62%: questa quota è stata utilizzata per definire gli importi per il 2013 nella posizione comune sul capitolo 33 - Disposizioni finanziarie e di bilancio.

    [10]             GU C [...] del [...], pag. .

    [11]             GU C [...] del [...], pag. .

    [12]             GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

    [13]             GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

    [14]             GU L .

    [15]             GU C …

    [16]             GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

    [17]             GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

    [18]             GU L, pag.

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