This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52012PC0388
Amended proposal for a COUNCIL REGULATION laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020
Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020
Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020
/* COM/2012/0388 final - 2011/0177 (APP) */
Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 /* COM/2012/0388 final - 2011/0177 (APP) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA
MODIFICATA Successivamente all’adozione della proposta di
regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per
il periodo 2014-2020[1]
(di seguito, “regolamento QFP”), la Commissione ha presentato delle proposte
relative a tutti gli atti legislativi riguardanti i programmi pluriennali per
lo stesso periodo. Come illustrato al seguente punto 2, due di queste proposte
comportano modifiche alla proposta di regolamento QFP. È inoltre necessario aggiornare la tabella
relativa al quadro finanziario pluriennale che figura nell’allegato del
regolamento QFP per tenere conto degli elementi seguenti: (a)
le assegnazioni a favore della Repubblica di
Croazia, da aggiungere alla proposta della Commissione per l’UE-27 in base all’atto
di adesione firmato il 9 dicembre 2011[2]; (b)
la disponibilità di nuovi dati riguardanti il PIL
regionale e l’RNL nazionale, che determina dei cambiamenti in termini di
ammissibilità regionale e nazionale a titolo della politica di coesione dell’Unione,
rendendo pertanto necessario il ricalcolo delle assegnazioni regionali e
nazionali; (c)
le previsioni e proiezioni macroeconomiche più
recenti, che devono essere prese in considerazione per calcolare gli importi
massimi delle assegnazioni nazionali per gli Stati membri le cui dotazioni
relative alla coesione sono livellate, nonché per esprimere i massimali della
tabella relativa al QFP per il periodo 2014-2020 in percentuale dell’RNL dell’UE-28. 2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA MODIFICATA Le modifiche proposte ai considerando e agli
articoli sono indicate in grassetto e sottolineate nella proposta modificata
allegata. 2.1 Articolo 7 Il 15 novembre 2011 la Commissione ha presentato
una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di
sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta
alla criminalità e la gestione delle crisi[3] (“regolamento orizzontale”), una proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo
Asilo e migrazione[4]
e una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce, nell’ambito del Fondo per la Sicurezza interna, lo strumento di
sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta
alla criminalità e la gestione delle crisi[5]. Lo stesso giorno la Commissione ha
presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce, nell’ambito del Fondo per la Sicurezza interna, lo strumento di
sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti[6]. I tre
regolamenti specifici prevedono che il regolamento orizzontale sia loro
applicabile. Nel regolamento
orizzontale, la Commissione ha dichiarato che avrebbe modificato la proposta di
regolamento QFP per estendere le disposizioni dell’articolo 7 ai programmi
attuati in gestione concorrente nell’ambito del Fondo Asilo e migrazione e del
Fondo per la Sicurezza interna[7].
Ciò rientra nell’impegno della Commissione di armonizzare le norme applicabili
alla gestione concorrente. Di conseguenza, sebbene si debba fare tutto il
possibile affinché i programmi nazionali coperti dai due fondi siano adottati
nel 2014, dovrebbe essere possibile riportare le assegnazioni non utilizzate
nel 2014 agli esercizi successivi onde evitare di perdere i relativi
stanziamenti d’impegno. 2.2 Articolo 8
(e considerando 7) Il 6 ottobre 2011 la Commissione ha presentato una
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel
quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 (in appresso “il regolamento QSC”)[8]. L’articolo 21 del regolamento QSC stabilisce le norme
in materia di condizionalità connessa al coordinamento delle politiche
economiche degli Stati membri, compresa l’eventuale sospensione degli impegni e
dei pagamenti relativi ai programmi finanziati dai fondi compresi nel quadro
strategico comune. L’articolo 21, paragrafo 8, ultimo comma, del
regolamento QSC stabilisce che, non appena sono soddisfatte le condizioni per
revocare la sospensione degli impegni o dei pagamenti, il Consiglio decide, su
proposta della Commissione, la reiscrizione in bilancio degli impegni sospesi
in conformità all’articolo 8 del regolamento del Consiglio che istituisce il
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020. L’articolo 8 (e il
considerando 7) devono essere modificati di conseguenza per consentire il
riporto e la reiscrizione in bilancio degli impegni sospesi. L’articolo 6 si
applica alle decisioni connesse al ritiro della sospensione degli stanziamenti
di pagamento. 2.3 Articolo 11 e nuovo articolo 11 bis (e considerando 7 e
articolo 9, paragrafo 5) Oltre alle due modifiche di cui sopra che derivano dalle proposte
legislative sui programmi pluriennali, la Commissione propone inoltre di
modificare l’articolo 11 della proposta di regolamento QFP. Per motivi di
chiarezza giuridica e di terminologia, la Commissione propone di dividere l’articolo
11 in due, in modo da distinguere l’adesione di nuovi Stati membri all’Unione
dalla riunificazione di Cipro. Ciò rende necessario adeguare il considerando 7
e l’articolo 9, paragrafo 5. 2.4 Modifiche al considerando 8 e all’articolo
5 Per motivi di chiarezza e vista la disponibilità
di previsioni macroeconomiche più recenti, vengono apportate piccole modifiche
al considerando 8 e all’articolo 5 della proposta. 3. INCIDENZA SUL BILANCIO 3.1 Integrazione delle assegnazioni a
favore della Croazia nella tabella relativa al QFP Le assegnazioni specifiche a favore della
Repubblica di Croazia devono essere aggiunte alla proposta della Commissione
per i fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il Fondo
Asilo e migrazione e il Fondo per la Sicurezza interna. Queste assegnazioni sono calcolate sulla base
della stessa metodologia applicata per l’UE-27, fatte salve le disposizioni transitorie
contenute nell’atto di adesione. Di conseguenza, per i Fondi strutturali e per il
Fondo di coesione gli importi calcolati sulla base del metodo di assegnazione
proposto per il periodo 2014-2020 sono soggetti a un duplice adeguamento: –
un calendario di introduzione progressiva del 70%
per il 2014 e del 90% per il 2015; –
le assegnazioni per il 2014 e il 2015 dovrebbero
essere pari, rispettivamente, a 2,33 volte e a 3 volte le assegnazioni del 2013
nella misura in cui i limiti del nuovo acquis lo consentono (ovvero, il tasso
massimo del 2,5% del PIL nazionale non può essere oltrepassato). Per quanto riguarda la PAC: –
per le misure di mercato, l’assegnazione è
calcolata in piena applicazione dell’acquis, fatte salve le condizioni speciali
di cui all’atto di adesione per il settore del vino; –
per i pagamenti diretti, lo stesso calendario di
introduzione progressiva di 10 anni è applicato al livello applicabile di
tali pagamenti nell’UE-15, come è avvenuto per gli Stati membri che hanno
aderito il 1° maggio 2004 e il 1° gennaio 2007; –
per lo sviluppo rurale, l’assegnazione si basa
sulla stessa metodologia applicata dalla Commissione per gli importi totali per
l’UE-27. L’atto di adesione non prevede un periodo di introduzione progressiva. Per quanto riguarda il Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca (FEAMP), l’assegnazione per gli anni 2014-2015 è
soggetta allo stesso duplice adeguamento (introduzione progressiva e
coefficiente moltiplicatore) dei fondi strutturali e di coesione. La Croazia parteciperà a pieno titolo al Fondo
Asilo e migrazione dal 2014. Per il 2014 riceverà una assegnazione speciale “Schengen”
e di conseguenza non beneficerà, per quell’anno, del capitolo relativo alle
frontiere esterne e ai visti del Fondo per la Sicurezza interna. La Croazia beneficerà altresì di uno “strumento
per i flussi di tesoreria” temporaneo per migliorare la sua posizione netta di
bilancio per il 2014. Oltre a beneficiare di questi importi
preassegnati, la Croazia parteciperà inoltre pienamente a tutte le altre politiche
interne. Pertanto, tutte le dotazioni non preassegnate devono essere adeguate
di conseguenza. È stato applicato lo stesso approccio utilizzato per gli
importi relativi al 2013 per la conclusione dei negoziati di adesione, cioè gli
importi sono calcolati in base alla quota della Croazia sul PIL e sulla
popolazione dell’UE-27, il che determina un incremento di tutte le dotazioni
non preassegnate proposte dello 0,62%[9]. La rubrica 5 dovrebbe
essere aggiornata per tener conto delle spese amministrative aggiuntive
derivanti dall’adesione della Croazia. L’adesione della Croazia e la gestione
dell’Unione allargata richiederanno risorse supplementari principalmente per
funzioni linguistiche, giuridiche e di gestione di programmi. Solo per la
Commissione, il rafforzamento netto necessario ammonterà a 384 unità
equivalenti a tempo pieno supplementari, per la maggior parte sotto forma di
posti da aggiungere alla tabella dell’organico e da introdurre progressivamente
entro il 2014. Le altre istituzioni necessiteranno di nuove risorse
principalmente per spese linguistiche e giuridiche, spese operative e relative
al materiale, attività di comunicazione e funzioni di gestione informatica e
avranno bisogno di un rafforzamento netto di circa 274 unità equivalenti a tempo
pieno supplementari, principalmente sotto forma di posti. Questi posti
supplementari favoriranno inoltre l’integrazione dei cittadini croati per
assicurare l’equilibrio geografico. Il costo aggiuntivo per il periodo 2014-2020
per tutte le istituzioni è stimato a 536 milioni di EUR (a prezzi del 2011). Infine, occorre integrare l’impatto di questi
impegni aggiuntivi ai massimali globali annui di pagamento sulla base degli
stessi calendari di pagamento usati per l’UE‑27. Gli importi aggiuntivi risultanti sono riepilogati
nella tabella seguente. I massimali proposti per l’UE-27 devono essere adeguati
di conseguenza. Importi
aggiuntivi per la Croazia nel QFP 2014-2020 3.2 Aggiornamento del massimale per la “Crescita
intelligente ed inclusiva” e del sottomassimale per la “Coesione economica,
sociale e territoriale” Le assegnazioni relative alla politica di coesione
contenute nelle proposte della Commissione si basavano sugli ultimi dati
disponibili al momento dell’adozione delle proposte, cioè il PIL regionale
medio relativo agli anni 2006 - 2008, i dati regionali sull’istruzione e sul
mercato del lavoro relativi agli anni 2007 - 2009, l’RNL medio per gli anni 2007
- 2009, nonché le previsioni macroeconomiche di primavera 2011 con le relative
proiezioni a medio termine. A seguito della pubblicazioni dei dati sul PIL
regionale relativi al 2009, dei dati regionali sull’istruzione e sul mercato
del lavoro relativi al 2010 e dei dati sull’RNL relativi al 2010, queste
proposte devono essere aggiornate. La media triennale che determina l’ammissibilità
si riferisce adesso al periodo 2007-2009 per il PIL regionale e al periodo 2008-2010
per l’RNL. Inoltre le dotazioni massime per gli Stati membri soggetti a un
limite del 2,5% del PIL nazionale sono adesso calcolate sulla base delle
previsioni di primavera 2012 e delle proiezioni a medio termine aggiornate. Ciò determina i seguenti cambiamenti nell’assegnazione
complessiva per l’UE-27: 3.3 Aggiornamento dei massimali totali per
gli stanziamenti di pagamento I massimali annui globali per i pagamenti devono
essere aggiornati sulla base delle informazioni più recenti disponibili: –
l’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2011; –
il bilancio adottato per l’esercizio 2012; –
il progetto di bilancio per l’esercizio 2013 e i
relativi calendari di pagamento rivisti. 3.4 Aggiornamento dei massimali annui
totali per gli impegni e i pagamenti, espressi in percentuale dell’RNL dell’UE Infine, i massimali annui totali per gli impegni e
i pagamenti della tabella relativa al QFP, come modificata dai precedenti punti
3.1 e 3.2, devono essere espressi come percentuali dell’RNL dell’UE-28,
calcolato sulla base delle previsioni macroeconomiche di primavera 2012
elaborate dalla Commissione e delle proiezioni a medio termine aggiornate. 2011/0177 (APP) Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce il quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2014-2020 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 312, in combinato disposto con il trattato
che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo
106 bis, vista la proposta della Commissione europea[10], vista l’approvazione del Parlamento europeo[11], previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando conformemente a una procedura
legislativa speciale, considerando quanto segue: (1) I massimali annui degli
stanziamenti per impegni per categoria di spesa e i massimali annui degli
stanziamenti per pagamenti stabiliti dal presente regolamento devono rispettare
i massimali fissati per gli impegni e le risorse proprie nella [decisione
XXXX/XX/UE, Euratom del Consiglio]. (2) Tenuto conto della necessità
di un adeguato livello di prevedibilità per la preparazione e l’attuazione
degli investimenti a medio termine, la durata del quadro finanziario deve
essere fissata a sette anni a partire dal 1° gennaio 2014, con una valutazione
intermedia dell’applicazione del quadro finanziario. I risultati di tale valutazione
devono essere presi in considerazione nel corso degli ultimi tre anni di durata
del quadro finanziario. (3) Sono necessari strumenti
speciali, quali la riserva per aiuti d’urgenza, il Fondo di solidarietà dell’Unione
europea, lo strumento di flessibilità, il Fondo europeo di adeguamento alla
globalizzazione, la riserva per le crisi nel settore agricolo e il margine per
imprevisti per consentire all’Unione di rispondere a particolari circostanze
impreviste o per consentire il finanziamento di spese chiaramente identificate
che non potrebbero essere finanziate all’interno dei massimali disponibili di
una o più rubriche a norma del quadro finanziario. Sono
pertanto necessarie disposizioni specifiche che prevedano la possibilità di
iscrivere in bilancio stanziamenti di impegno oltre i limiti dei massimali
fissati dal quadro finanziario ove sia necessario ricorrere a strumenti
speciali. (4) Se è necessario attivare le
garanzie di bilancio dell’Unione per i prestiti concessi a titolo del
meccanismo di sostegno delle bilance dei pagamenti e del meccanismo europeo di
stabilizzazione finanziaria di cui al regolamento (CE) n. 332/2002 del
Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno
finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri[12] e al
regolamento (CE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 marzo 2010, che
istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria[13], l’importo
necessario deve essere attivato oltre i limiti degli stanziamenti di impegno e
di pagamento del quadro finanziario nel rispetto del massimale delle risorse
proprie. (5) Il quadro finanziario dev’essere
fissato a prezzi 2011. Devono inoltre essere stabilite le regole di adeguamento
tecnico del quadro finanziario per ricalcolare i massimali e i margini
disponibili. (6) Il quadro finanziario non
deve tener conto delle voci di bilancio finanziate da entrate con destinazione
specifica, ai sensi del regolamento (UE) n. [xxx/201x] del Parlamento
europeo e del Consiglio del […] che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio annuale dell’Unione[14]. (7) Occorre disciplinare altre
situazioni che potrebbero richiedere l’adeguamento del quadro finanziario. Tali
adeguamenti potrebbero essere connessi all’esecuzione del bilancio, alle
condizionalità macroeconomiche connesse al coordinamento delle politiche
economiche degli Stati membria disavanzi pubblici eccessivi,
alla revisione dei trattati, agli allargamenti, alla riunificazione di
Cipro o all’adozione tardiva di nuove norme che disciplinano
determinati settori politici. (8) Le dotazioni nazionali
relative alla politica di coesione per la crescita e l’occupazione
vengono fissate sulla base delle previsioni di prodotto interno lordo (di
seguito, PIL) della primavera 20121. In considerazione delle
difficoltà di previsione e dell’impatto per gli Stati membri soggetti a
livellamento è opportuno procedere ad una valutazione intermedia per mettere a
confronto il PIL previsto e il PIL effettivo e le conseguenze per le dotazioni.
Qualora il PIL per il 2014-2016 differisse in misura maggiore del ±5% rispetto
alle previsioni utilizzate per il 20121, le dotazioni per
il 2018-2020 degli Stati membri interessati andranno corrette. È necessario
inoltre elaborare le norme relative a tali correzioni. (9) Potrà essere necessario
rivedere il quadro finanziario in caso di circostanze impreviste che non
possono essere gestite entro il limite dei massimali fissati dal quadro
finanziario. In tali circostanze è pertanto necessario prevedere la revisione
del quadro finanziario. (10) È necessario stabilire le
norme generali in materia di cooperazione interistituzionale nel corso della
procedura di bilancio. (11) Per agevolare il corretto
svolgimento della procedura di bilancio, è necessario stabilire le norme di
base per l’iscrizione in bilancio della spesa per la politica estera e di
sicurezza comune e l’importo complessivo per il periodo coperto dal quadro
finanziario. (12) L’accordo interistituzionale
del […] 201x tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla
cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria[15]
stabilisce disposizioni precise in materia di cooperazione interistituzionale
nel corso della procedura di bilancio e di iscrizione in bilancio della spesa
per la politica estera e di sicurezza comune. (13) Sono inoltre necessarie
disposizioni specifiche per gestire i grandi progetti infrastrutturali la cui
durata è decisamente superiore a quella fissata per il quadro finanziario.
Devono essere fissati importi massimi per i contributi a tali progetti a carico
del bilancio dell’Unione. Tali richieste non devono incidere su altri progetti
finanziati dal bilancio dell’UE. (14) È opportuno che la Commissione
presenti una proposta relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale prima del
1° gennaio 2018 onde consentire alle istituzioni di adottarla con sufficiente
anticipo rispetto all’inizio del quadro finanziario successivo. Il quadro
finanziario stabilito dal presente regolamento continuerà ad essere applicato
qualora il nuovo regolamento finanziario non venga adottato prima del termine
del periodo di validità del quadro finanziario di cui al presente regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1
Quadro
finanziario pluriennale Il quadro finanziario pluriennale per il periodo
2014-2020 (di seguito,“quadro finanziario”) è stabilito in allegato. Articolo 2
Rispetto
dei massimali del quadro finanziario 1. Il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Commissione rispettano i massimali annui di spesa stabiliti dal
quadro finanziario, nel corso di ciascuna procedura di bilancio e durante l’esecuzione
del bilancio dell’esercizio interessato. 2. Possono essere iscritti in bilancio stanziamenti di impegno oltre i
limiti dei massimali fissati dal quadro finanziario per le pertinenti rubriche
ove risulti necessario l’utilizzo delle risorse a titolo della riserva per gli
aiuti d’urgenza, del Fondo di solidarietà dell’Unione europea, dello strumento
di flessibilità, del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, della
riserva per le crisi nel settore agricolo e del margine per imprevisti
conformemente al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio[16], del
regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[17], del
regolamento n. xxxx/201x del Parlamento europeo e del Consiglio[18] e dell’accordo
interistituzionale del […] 201x sulla cooperazione in materia di bilancio
e sulla sana gestione finanziaria (di seguito, “accordo interistituzionale”). 3. Qualora sia necessario
attivare una garanzia per un prestito coperto dal bilancio dell’Unione ai sensi
del regolamento (CE) n. 332/2002 o del regolamento (UE) n. 407/2010,
tale garanzia viene attivata oltre i limiti dei massimali stabiliti dal quadro
finanziario. Articolo 3
Rispetto
del massimale delle risorse proprie 1. Per ognuno degli esercizi
coperti dal quadro finanziario, il totale degli stanziamenti di pagamento
necessari, previo adeguamento annuale e tenuto conto degli adattamenti e
revisioni intervenuti, nonché l’applicazione dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 2,
non può portare a un tasso di versamento delle risorse proprie superiore al
massimale fissato per le medesime risorse in conformità della [decisione
XXXX/XX/UE, Euratom]. 2. Ove necessario, i massimali
del quadro finanziario sono ridotti per garantire il rispetto del massimale
delle risorse proprie stabilito dalla [decisione XXXX/XX/UE, Euratom]. Articolo 4
Adeguamenti tecnici 1. Ogni anno, la Commissione,
prima della procedura di bilancio dell’esercizio n+1, effettua i seguenti
adeguamenti tecnici del quadro finanziario: a) rivalutazione ai prezzi dell’anno n+1 dei
massimali e degli importi globali degli stanziamenti di impegno e degli
stanziamenti di pagamento; b) calcolo del margine residuo disponibile
sotto il massimale delle risorse proprie stabilito in conformità della
[decisione XXXX/XX/UE, Euratom]; c) calcolo dell’importo assoluto del margine
per imprevisti definito al punto 15 dell’accordo interistituzionale. 2. La Commissione effettua gli
adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 1 sulla base di un deflatore fisso del 2%
annuo. 3. La Commissione comunica i
risultati degli adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 1 e le sottostanti
previsioni economiche al Parlamento europeo e al Consiglio. 4. Per l’esercizio considerato
non si possono effettuare ulteriori adeguamenti tecnici, né nel corso dell’esercizio,
né, a titolo di correzioni a posteriori, nel corso degli esercizi successivi. Articolo 5
Adeguamento delle dotazioni per la politica di coesione 1. Nell’adeguamento tecnico per
il 2018, se è accertato che il PIL cumulato di uno Stato membro soggetto
a livellamento cumulato per gli anni 2014-2016 si è discostato
di oltre il +/- 5% dal PIL cumulato stimato nel 20121 ai
fini della fissazione delle dotazioni per la politica di coesione destinate
agli Stati membri per il periodo 2014-2020, la Commissione adegua gli importi
assegnati allo Stato membro interessato a titolo dei fondi a sostegno della
coesione per il periodo in esame. 2. L’effetto netto totale,
positivo o negativo, degli adeguamenti di cui al paragrafo 1 non può superare i
3 miliardi di EUR. 3. Gli adeguamenti richiesti
sono ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2018-2020 e i corrispondenti
massimali del quadro finanziario sono modificati di conseguenza. Articolo 6
Adeguamenti relativi alle condizioni di esecuzione Unitamente alla comunicazione dei risultati
degli adeguamenti tecnici del quadro finanziario, la Commissione sottopone al
Parlamento europeo e al Consiglio le proposte di adeguamento dell’importo
totale degli stanziamenti di pagamento che essa ritiene necessarie, tenuto
conto dell’esecuzione, per garantire un andamento ordinato rispetto agli
stanziamenti di impegno. Le decisioni relative a tali proposte sono adottate
anteriormente al 1° maggio dell’anno n. Articolo 7
Adeguamento
dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo diper
lo sviluppo
rurale, e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, del Fondo
Asilo e migrazione e del Fondo per la Sicurezza interna 1. Qualora le nuove norme o i
nuovi programmi in regime di gestione concorrente perche
disciplinano i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo europeo
agricolo per lodi sviluppo rurale e,
il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il
Fondo Asilo e migrazione e il Fondo per la Sicurezza interna vengano
adottati dopo il 1° gennaio 2014, il quadro finanziario viene adeguato al fine
di trasferire agli anni successivi, oltre i corrispondenti massimali di spesa,
le assegnazioni non utilizzate nel 2014. 2. L’adeguamento relativo al trasferimento
delle assegnazioni non utilizzate per l’esercizio 2014 viene adottato entro il 1°
maggio 2015. Articolo 8
Adeguamenti relativi alle condizionalità macroeconomiche connesse al
coordinamento delle politiche economiche degli Stati membriai disavanzi
pubblici eccessivi In caso di ritiro della sospensione degli
impegni di bilancio per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo
sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
nel contesto delle condizionalità macroeconomiche connesse al
coordinamento delle politiche economiche degli Stati membridi una
procedura per disavanzi pubblici eccessivi, il Consiglio, nel rispetto del
trattato e in conformità del pertinente atto di base, decide un riporto degli
impegni sospesi agli anni successivi. Gli impegni sospesi dell’anno n non
possono essere reiscritti oltre l’anno n+2. Articolo 9
Revisione del quadro finanziario 1. Il quadro finanziario può
essere riveduto per far fronte a situazioni non previste in origine, nel
rispetto del massimale delle risorse proprie stabilito in conformità della
[decisione XXXX/XX/UE, Euratom]. 2. L’eventuale revisione del
quadro finanziario ai sensi del paragrafo 1 tiene conto delle possibilità di
una ridistribuzione delle spese fra i programmi previsti nella rubrica oggetto
della revisione, in particolare in base alle prospettive di sottoesecuzione
degli stanziamenti. Ove realizzabile, viene costituito, sotto il massimale
della rubrica interessata, un importo significativo sia in valore assoluto sia
in percentuale della nuova spesa prevista. 3. L’eventuale revisione del
quadro finanziario ai sensi del paragrafo 1 tiene conto delle possibilità di
compensare l’aumento del massimale di una rubrica con la riduzione del
massimale di un’altra rubrica. 4. L’eventuale revisione del
quadro finanziario ai sensi del paragrafo 1 garantisce il mantenimento di una
relazione ordinata tra impegni e pagamenti. 5. Gli adeguamenti di cui all’articolo
3, paragrafo 2, e agli articoli 6, 7, 8, 10, 11, 11 bis e 16
costituiscono anche una revisione del quadro finanziario. Articolo 10
Adeguamento del quadro finanziario in caso di revisione del trattato Qualora si proceda nel corso del quadro
finanziario a una revisione dei trattati con implicazioni di bilancio, sono
apportati di conseguenza gli adeguamenti necessari al quadro finanziario. Articolo 11
Adeguamento del quadro finanziario in funzione dell’allargamento e dell’unificazione
di Cipro Nel caso in cui
nuovi Stati membri aderiscano all’Unione nel corso del periodo coperto dal
quadro finanziario, il quadro finanziario è adeguato per tener conto delle
spese necessarie a seguito dell’esito dei negoziati di adesione. Articolo 11 bis
Adeguamento del quadro finanziario in funzione della riunificazione di Cipro Nel caso di un’eventuale riunificazione di
Cipro nel corso del periodo coperto dal quadro finanziario, il quadro
finanziario è adeguato per tener conto della soluzione globale della questione
di Cipro nonché delle necessità finanziarie supplementari derivanti dell’dalla
riunificazione. Articolo 12
Cooperazione interistituzionale nell’ambito della procedura di bilancio Il Parlamento europeo, il Consiglio e la
Commissione (di seguito, “istituzioni”) adottano le misure necessarie per
agevolare la procedura annuale di bilancio. Le istituzioni
cooperano lealmente nel corso dell’intera procedura al fine di conciliare le
rispettive posizioni. Le istituzioni cooperano tramite opportuni contatti
interistituzionali per seguire l’andamento dei lavori e analizzare il grado di
convergenza in tutte le fasi della procedura. Le istituzioni vigilano affinché i rispettivi
calendari di lavoro siano per quanto possibile coordinati, per consentire lo
svolgimento coerente e convergente dei lavori che conducono all’adozione
definitiva del bilancio. Possono essere svolte consultazioni a tre in
tutte le fasi della procedura e ai vari livelli di rappresentanza, in funzione
della natura del dibattito previsto. Ciascuna istituzione designa,
conformemente al proprio regolamento interno, i rispettivi partecipanti a
ciascuna riunione, ne stabilisce il mandato negoziale e comunica
tempestivamente alle altre istituzioni le disposizioni pratiche per le
riunioni. Articolo 13
Finanziamento della politica estera e di sicurezza comune L’importo totale delle spese operative della
politica estera e di sicurezza comune (di seguito, “PESC”) è iscritto
interamente in un unico capitolo del bilancio, denominato PESC. Tale importo
comprende l’effettivo fabbisogno prevedibile, valutato nel quadro della
formazione del progetto di bilancio sulla base delle previsioni elaborate
annualmente dall’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza, e un ragionevole margine per azioni impreviste. Nessun
fondo può essere iscritto in riserva. Articolo 14
Contributo al finanziamento di grandi progetti Un importo massimo di 7 miliardi di EUR a
prezzi 2011 è a disposizione dei programmi europei di navigazione satellitare
(EGNOS e Galileo) a titolo del bilancio dell’UE per il periodo 2014-2020. Articolo 15
Valutazione intermedia dell’applicazione del quadro finanziario Nel 2016 la Commissione presenta una
valutazione dell’applicazione del quadro finanziario corredata, se necessario,
dalle proposte opportune. Articolo 16
Transizione verso il prossimo quadro finanziario Anteriormente al 1° gennaio 2018, la
Commissione presenta una proposta relativa al nuovo quadro finanziario
pluriennale. Se il regolamento del Consiglio che fissa il nuovo
quadro finanziario pluriennale non è adottato anteriormente al 31 dicembre 2020,
i massimali e le altre disposizioni corrispondenti all’ultimo anno coperto dal
quadro finanziario continuano ad applicarsi fino all’adozione del regolamento
che fissa il nuovo quadro finanziario. Qualora dopo il 2020 aderiscano all’Unione
nuovi Stati membri, il quadro finanziario esteso è adeguato, se necessario, al
fine di tenere conto dei risultati dei negoziati di adesione. Articolo 17
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO Tabella
relativa al quadro finanziario pluriennale (UE-28) [1] COM(2011)
398 definitivo del 29.6.2011. [2] GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21. [3] COM(2011) 752 definitivo. [4] COM(2011) 751 definitivo. [5] COM(2011) 753 definitivo. [6] COM(2011) 750 definitivo. [7] COM(2011)
752 definitivo, punto 5.1 della relazione, pagina 8, terz'ultimo trattino. [8] COM(2011)
615 definitivo. [9] La quota
della Croazia sulla popolazione e sull’RNL dell'UE-27 ammonta allo 0,62%:
questa quota è stata utilizzata per definire gli importi per il 2013 nella
posizione comune sul capitolo 33 - Disposizioni finanziarie e di bilancio. [10] GU C [...]
del [...], pag. . [11] GU C [...]
del [...], pag. . [12] GU L 53
del 23.2.2002, pag. 1. [13] GU L 118
del 12.5.2010, pag. 1. [14] GU L . [15] GU C … [16] GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3. [17] GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1. [18] GU L, pag.