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Document 52012PC0263
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union within the relevant Committees of the United Nations Economic Commission for Europe regarding the adaptation to technical progress of Regulations Nos 11, 13H, 30, 44, 49, 54, 64, 101, 106 and 121 and regarding the adaptation to technical progress of Global Technical Regulation No 1 concerning door locks and retention components of the United Nations Economic Commission for Europe
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che l'Unione europea deve adottare, nell'ambito dei comitati della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite pertinenti, in merito all'adeguamento al progresso tecnico dei regolamenti nn. 11, 13H, 30, 44, 49, 54, 64, 101, 106 e 121 nonché all'adeguamento al progresso tecnico del regolamento tecnico mondiale n. 1 relativo alle serrature e ai componenti di blocco delle porte della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che l'Unione europea deve adottare, nell'ambito dei comitati della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite pertinenti, in merito all'adeguamento al progresso tecnico dei regolamenti nn. 11, 13H, 30, 44, 49, 54, 64, 101, 106 e 121 nonché all'adeguamento al progresso tecnico del regolamento tecnico mondiale n. 1 relativo alle serrature e ai componenti di blocco delle porte della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite
/* COM/2012/0263 final - 2012/0141 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che l'Unione europea deve adottare, nell'ambito dei comitati della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite pertinenti, in merito all'adeguamento al progresso tecnico dei regolamenti nn. 11, 13H, 30, 44, 49, 54, 64, 101, 106 e 121 nonché all'adeguamento al progresso tecnico del regolamento tecnico mondiale n. 1 relativo alle serrature e ai componenti di blocco delle porte della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite /* COM/2012/0263 final - 2012/0141 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La Commissione economica per l'Europa delle
Nazioni Unite (UNECE) sviluppa a livello internazionale prescrizioni
armonizzate che mirano ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di veicoli
a motore tra le parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto e a garantire
che tali veicoli offrano un livello elevato di sicurezza e di protezione
dell'ambiente. Con la decisione 97/836/CE del Consiglio, del
27 novembre 1997, l'Unione ha aderito all'accordo della commissione economica
per l'Europa delle Nazioni Unite ("UNECE") relativo all'adozione di
prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori
ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore
ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate
sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto")[1]
e con la decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa
alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici
applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti
che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore
("accordo parallelo")[2] l'Unione ha aderito
all'accordo parallelo. Le riunioni dell'UNECE WP29, il Forum mondiale
per l'armonizzazione delle regolamentazioni sui veicoli, si svolgono tre volte
all'anno, a marzo, giugno e novembre di ogni anno civile. Ad ogni riunione, per
tenere conto del progresso tecnico, sono adottate nuove modifiche dei regolamenti
o dei regolamenti tecnici mondiali dell'UNECE in vigore. Prima di ogni riunione
del WP29 uno dei suoi sei gruppi di lavoro adotta queste modifiche. Successivamente, in un'altra riunione del
WP29, si procede alla votazione finale per l'adozione delle modifiche, dei
supplementi e delle rettifiche purché sia raggiunto il quorum e si ottenga una
maggioranza qualificata tra le parti contraenti. L'UE è parte contraente di 2
accordi (accordo del 1958 e accordo del 1998) nell'ambito del WP29 e vota a
nome degli Stati membri. Ogni volta viene elaborata una decisione del
Consiglio, denominata "megadecisione", che contiene l'elenco delle
modifiche, dei supplementi e delle rettifiche e che consente alla Commissione
di votare a nome degli Stati membri ad ogni riunione del WP29. La presente decisione del Consiglio definisce
la posizione dell'Unione nella votazione delle modifiche, dei supplementi e
delle rettifiche che saranno sottoposti al voto nella riunione di giugno del
WP29, che si svolgerà dal 25 al 29 giugno 2012. 2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI
INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI DELL'IMPATTO Il Comitato tecnico - Veicoli a motore è stato
consultato il 16 maggio 2012 e le osservazioni formulate dagli esperti degli
Stati membri sono state prese in considerazione. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA ·
Sintesi delle misure proposte La proposta definisce la posizione dell'Unione
nella votazione delle modifiche dei regolamenti nn. 11, 13H, 30, 44, 49,
54, 64, 101, 106 e 121 dell'UNECE e del regolamento tecnico mondiale n. 1
dell' UNECE. ·
Base giuridica Ai fini dell'adeguamento alle specificità del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le basi giuridiche utilizzate
in precedenza di cui ai considerando 1 e 2 sono state sostituite da un
riferimento diretto all'articolo 218, paragrafo 9, il che rende necessario
modificare il processo di preparazione delle riunioni del WP29 e ricorrere a
una nuova forma giuridica, ossia a una decisione del Consiglio, anziché, come
nel processo di preparazione degli ultimi 14 anni, a una decisione della
Commissione. ·
Principio di sussidiarietà Solo l'Unione può votare a favore di strumenti
internazionali come i progetti di regolamento e di regolamento tecnico mondiale
dell'UNECE e della loro incorporazione nel sistema dell'Unione di omologazione
dei veicoli a motore. Ciò non solo impedisce la frammentazione del mercato
interno, ma garantisce anche in tutta l'UE norme sulla salute e sulla sicurezza
di livello equivalente. Offre inoltre i vantaggi delle economie di scala: i
prodotti possono essere fabbricati per l'intero mercato europeo e anche per il
mercato internazionale, invece di essere adattati all'omologazione nazionale di
ogni singolo Stato membro. La proposta rispetta pertanto il principio di
sussidiarietà. ·
Principio di proporzionalità La proposta soddisfa il principio di
proporzionalità perché non va oltre quanto necessario per raggiungere
l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno e al tempo
stesso un livello elevato di sicurezza e di protezione pubbliche. ·
Scelta dello strumento Strumento proposto: decisione del Consiglio. Una decisione del Consiglio è ritenuta uno
strumento adatto in linea con le disposizioni dell'articolo 218, paragrafo 9,
del TFUE. 2012/0141 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che l'Unione europea deve
adottare, nell'ambito dei comitati della Commissione economica per l'Europa
delle Nazioni Unite pertinenti, in merito all'adeguamento al progresso tecnico
dei regolamenti nn. 11, 13H, 30, 44, 49, 54, 64, 101, 106 e 121 nonché
all'adeguamento al progresso tecnico del regolamento tecnico mondiale n. 1
relativo alle serrature e ai componenti di blocco delle porte della Commissione
economica per l'Europa delle Nazioni Unite IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 e l'articolo 218, paragrafo
9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Conformemente alla decisione
97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, l'Unione ha aderito all'accordo
della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite
("UNECE") relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi
applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono
essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del
riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali
prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto")[3]. (2) Conformemente alla decisione
2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, l'Unione ha aderito all'accordo
sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai
veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o
utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo")[4]. (3) La direttiva 2007/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un
quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei
sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva
quadro)[5], ha sostituito i sistemi
di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione
dell'Unione, stabilendo un quadro armonizzato contenente le disposizioni
amministrative e i requisiti tecnici generali necessari per tutti i veicoli
nuovi, i sistemi, i componenti e le entità tecniche. Tale direttiva ha
incorporato i regolamenti UNECE, come requisiti per l'omologazione o come
alternative alla normativa dell'Unione, nel sistema dell'UE di omologazione dei
veicoli. Dall'adozione della direttiva 2007/46/CE i regolamenti UNECE
sostituiscono progressivamente la normativa dell'Unione nel quadro
dell'omologazione UE dei veicoli. (4) Tenuto conto dell'esperienza
e degli sviluppi tecnici è necessario adattare i requisiti relativi ad alcuni
elementi o caratteristiche disciplinati dai regolamenti nn. 11, 13H, 30, 44,
49, 54, 64, 101, 106 e 121 dell'UNECE e dal regolamento tecnico mondiale
n. 1 dell'UNECE. (5) È opportuno stabilire la
posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al comitato amministrativo dell'accordo
del 1958 riveduto e al comitato esecutivo dell'accordo del 1998 per quanto
riguarda le modifiche da apportare agli atti dell'UNECE citati sopra. (6) Le misure di cui alla
presente decisione sono conformi al parere del Comitato tecnico - Veicoli a
motore, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione che deve essere adottata
dall'Unione europea in seno al comitato amministrativo dell'accordo del 1958
riveduto e al comitato esecutivo dell'accordo del 1998 dal 25 al 29 giugno 2012
è di votare a favore delle modifiche proposte contenute nei documenti elencati
in allegato. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO Il voto dell'Unione
si riferisce ai seguenti documenti: Proposta di supplemento 3 alla serie 03 di modifiche del regolamento n. 11 (serrature e cardini delle porte) || ECE/TRANS/WP.29/2012/41 Proposta di supplemento 14 al regolamento n. 13-H (freni dei veicoli di categoria M1 e N1) || ECE/TRANS/WP.29/2012/47 Proposta di supplemento 17 alla serie 02 di modifiche del regolamento n. 30 (pneumatici per autovetture e relativi rimorchi) || ECE/TRANS/WP.29/2012/48 Proposta di supplemento 5 alla serie 04 di modifiche del regolamento n. 44 (sistemi di ritenuta per bambini) || ECE/TRANS/WP.29/2012/44 Proposta per la serie 06 di modifiche del regolamento n. 49 dell'UNECE [emissioni dei motori ad accensione spontanea e ad accensione comandata (alimentati a GPL e GNC)] || ECE/TRANS/WP.29/2012/45 Proposta di supplemento 18 al regolamento n. 54 (pneumatici per veicoli commerciali e relativi rimorchi) || ECE/TRANS/WP.29/2012/49 Proposta di rettifica 3 della revisione 2 del regolamento n. 54 (pneumatici per veicoli commerciali e relativi rimorchi) || ECE/TRANS/WP.29/2012/52 Proposta di supplemento 2 alla serie 02 di modifiche del regolamento n. 64 (unità di scorta per uso temporaneo, pneumatici antiforatura, sistema di marcia a piatto, sistema di controllo della pressione dei pneumatici) || ECE/TRANS/WP.29/2012/50 Proposta di supplemento 1 alla serie 01 di modifiche del regolamento n. 101 (emissione di CO2/consumo di carburante) || ECE/TRANS/WP.29/2012/46 Proposta di supplemento 9 del regolamento n. 106 (pneumatici per veicoli agricoli) || ECE/TRANS/WP.29/2012/51 Proposta per la serie 01 di modifiche del regolamento n. 121 (identificazione di comandi, spie ed indicatori) || ECE/TRANS/WP.29/2012/30 Proposta di modifica 1 del regolamento tecnico mondiale n. 1 (serrature e componenti di blocco delle porte) || ECE/TRANS/WP.29/2012/56 ECE/TRANS/WP.29/2012/57 ECE/TRANS/WP.29/2012/AC.3/18 [1] GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78. [2] GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12. [3] GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78. [4] GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12. [5] GU L 263 del 24.2.2011, pag. 1.