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Document 52012PC0263

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che l'Unione europea deve adottare, nell'ambito dei comitati della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite pertinenti, in merito all'adeguamento al progresso tecnico dei regolamenti nn. 11, 13H, 30, 44, 49, 54, 64, 101, 106 e 121 nonché all'adeguamento al progresso tecnico del regolamento tecnico mondiale n. 1 relativo alle serrature e ai componenti di blocco delle porte della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite

/* COM/2012/0263 final - 2012/0141 (NLE) */

52012PC0263

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che l'Unione europea deve adottare, nell'ambito dei comitati della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite pertinenti, in merito all'adeguamento al progresso tecnico dei regolamenti nn. 11, 13H, 30, 44, 49, 54, 64, 101, 106 e 121 nonché all'adeguamento al progresso tecnico del regolamento tecnico mondiale n. 1 relativo alle serrature e ai componenti di blocco delle porte della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite /* COM/2012/0263 final - 2012/0141 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

La Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sviluppa a livello internazionale prescrizioni armonizzate che mirano ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di veicoli a motore tra le parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto e a garantire che tali veicoli offrano un livello elevato di sicurezza e di protezione dell'ambiente.

Con la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, l'Unione ha aderito all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ("UNECE") relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto")[1] e con la decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo")[2] l'Unione ha aderito all'accordo parallelo.

Le riunioni dell'UNECE WP29, il Forum mondiale per l'armonizzazione delle regolamentazioni sui veicoli, si svolgono tre volte all'anno, a marzo, giugno e novembre di ogni anno civile. Ad ogni riunione, per tenere conto del progresso tecnico, sono adottate nuove modifiche dei regolamenti o dei regolamenti tecnici mondiali dell'UNECE in vigore. Prima di ogni riunione del WP29 uno dei suoi sei gruppi di lavoro adotta queste modifiche.

Successivamente, in un'altra riunione del WP29, si procede alla votazione finale per l'adozione delle modifiche, dei supplementi e delle rettifiche purché sia raggiunto il quorum e si ottenga una maggioranza qualificata tra le parti contraenti. L'UE è parte contraente di 2 accordi (accordo del 1958 e accordo del 1998) nell'ambito del WP29 e vota a nome degli Stati membri. Ogni volta viene elaborata una decisione del Consiglio, denominata "megadecisione", che contiene l'elenco delle modifiche, dei supplementi e delle rettifiche e che consente alla Commissione di votare a nome degli Stati membri ad ogni riunione del WP29.

La presente decisione del Consiglio definisce la posizione dell'Unione nella votazione delle modifiche, dei supplementi e delle rettifiche che saranno sottoposti al voto nella riunione di giugno del WP29, che si svolgerà dal 25 al 29 giugno 2012.

2.           ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI DELL'IMPATTO

Il Comitato tecnico - Veicoli a motore è stato consultato il 16 maggio 2012 e le osservazioni formulate dagli esperti degli Stati membri sono state prese in considerazione.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

· Sintesi delle misure proposte

La proposta definisce la posizione dell'Unione nella votazione delle modifiche dei regolamenti nn. 11, 13H, 30, 44, 49, 54, 64, 101, 106 e 121 dell'UNECE e del regolamento tecnico mondiale n. 1 dell' UNECE.

· Base giuridica

Ai fini dell'adeguamento alle specificità del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le basi giuridiche utilizzate in precedenza di cui ai considerando 1 e 2 sono state sostituite da un riferimento diretto all'articolo 218, paragrafo 9, il che rende necessario modificare il processo di preparazione delle riunioni del WP29 e ricorrere a una nuova forma giuridica, ossia a una decisione del Consiglio, anziché, come nel processo di preparazione degli ultimi 14 anni, a una decisione della Commissione.

· Principio di sussidiarietà

Solo l'Unione può votare a favore di strumenti internazionali come i progetti di regolamento e di regolamento tecnico mondiale dell'UNECE e della loro incorporazione nel sistema dell'Unione di omologazione dei veicoli a motore. Ciò non solo impedisce la frammentazione del mercato interno, ma garantisce anche in tutta l'UE norme sulla salute e sulla sicurezza di livello equivalente. Offre inoltre i vantaggi delle economie di scala: i prodotti possono essere fabbricati per l'intero mercato europeo e anche per il mercato internazionale, invece di essere adattati all'omologazione nazionale di ogni singolo Stato membro.

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

· Principio di proporzionalità

La proposta soddisfa il principio di proporzionalità perché non va oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un livello elevato di sicurezza e di protezione pubbliche.

· Scelta dello strumento

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

Una decisione del Consiglio è ritenuta uno strumento adatto in linea con le disposizioni dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

2012/0141 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione che l'Unione europea deve adottare, nell'ambito dei comitati della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite pertinenti, in merito all'adeguamento al progresso tecnico dei regolamenti nn. 11, 13H, 30, 44, 49, 54, 64, 101, 106 e 121 nonché all'adeguamento al progresso tecnico del regolamento tecnico mondiale n. 1 relativo alle serrature e ai componenti di blocco delle porte della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 e l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Conformemente alla decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, l'Unione ha aderito all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ("UNECE") relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto")[3].

(2)       Conformemente alla decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo")[4].

(3)       La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro)[5], ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione, stabilendo un quadro armonizzato contenente le disposizioni amministrative e i requisiti tecnici generali necessari per tutti i veicoli nuovi, i sistemi, i componenti e le entità tecniche. Tale direttiva ha incorporato i regolamenti UNECE, come requisiti per l'omologazione o come alternative alla normativa dell'Unione, nel sistema dell'UE di omologazione dei veicoli. Dall'adozione della direttiva 2007/46/CE i regolamenti UNECE sostituiscono progressivamente la normativa dell'Unione nel quadro dell'omologazione UE dei veicoli.

(4)       Tenuto conto dell'esperienza e degli sviluppi tecnici è necessario adattare i requisiti relativi ad alcuni elementi o caratteristiche disciplinati dai regolamenti nn. 11, 13H, 30, 44, 49, 54, 64, 101, 106 e 121 dell'UNECE e dal regolamento tecnico mondiale n. 1 dell'UNECE.

(5)       È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e al comitato esecutivo dell'accordo del 1998 per quanto riguarda le modifiche da apportare agli atti dell'UNECE citati sopra.

(6)       Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato tecnico - Veicoli a motore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in seno al comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e al comitato esecutivo dell'accordo del 1998 dal 25 al 29 giugno 2012 è di votare a favore delle modifiche proposte contenute nei documenti elencati in allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO

Il voto dell'Unione si riferisce ai seguenti documenti:

Proposta di supplemento 3 alla serie 03 di modifiche del regolamento n. 11 (serrature e cardini delle porte) || ECE/TRANS/WP.29/2012/41

Proposta di supplemento 14 al regolamento n. 13-H (freni dei veicoli di categoria M1 e N1) || ECE/TRANS/WP.29/2012/47

Proposta di supplemento 17 alla serie 02 di modifiche del regolamento n. 30 (pneumatici per autovetture e relativi rimorchi) || ECE/TRANS/WP.29/2012/48

Proposta di supplemento 5 alla serie 04 di modifiche del regolamento n. 44 (sistemi di ritenuta per bambini) || ECE/TRANS/WP.29/2012/44

Proposta per la serie 06 di modifiche del regolamento n. 49 dell'UNECE [emissioni dei motori ad accensione spontanea e ad accensione comandata (alimentati a GPL e GNC)] || ECE/TRANS/WP.29/2012/45

Proposta di supplemento 18 al regolamento n. 54 (pneumatici per veicoli commerciali e relativi rimorchi) || ECE/TRANS/WP.29/2012/49

Proposta di rettifica 3 della revisione 2 del regolamento n. 54 (pneumatici per veicoli commerciali e relativi rimorchi) || ECE/TRANS/WP.29/2012/52

Proposta di supplemento 2 alla serie 02 di modifiche del regolamento n. 64 (unità di scorta per uso temporaneo, pneumatici antiforatura, sistema di marcia a piatto, sistema di controllo della pressione dei pneumatici) || ECE/TRANS/WP.29/2012/50

Proposta di supplemento 1 alla serie 01 di modifiche del regolamento n. 101 (emissione di CO2/consumo di carburante) || ECE/TRANS/WP.29/2012/46

Proposta di supplemento 9 del regolamento n. 106 (pneumatici per veicoli agricoli) || ECE/TRANS/WP.29/2012/51

Proposta per la serie 01 di modifiche del regolamento n. 121 (identificazione di comandi, spie ed indicatori) || ECE/TRANS/WP.29/2012/30

Proposta di modifica 1 del regolamento tecnico mondiale n. 1 (serrature e componenti di blocco delle porte) || ECE/TRANS/WP.29/2012/56 ECE/TRANS/WP.29/2012/57 ECE/TRANS/WP.29/2012/AC.3/18

[1]               GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

[2]               GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12.

[3]               GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

[4]               GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12.

[5]               GU L 263 del 24.2.2011, pag. 1.

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