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Document 52012PC0213

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE riguardo allo status della Repubblica del Sud Sudan in relazione all’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro

    /* COM/2012/0213 final - 2012/0107 (NLE) */

    52012PC0213

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE riguardo allo status della Repubblica del Sud Sudan in relazione all’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro /* COM/2012/0213 final - 2012/0107 (NLE) */


    RELAZIONE

    Il 23 giugno 2000 i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (in appresso "gli Stati ACP"), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, hanno firmato a Cotonou (Benin) un accordo di partenariato (in appresso "l'accordo di Cotonou").

    Il 25 giugno 2005 gli Stati ACP, la Comunità europea e i suoi Stati membri hanno firmato a Lussemburgo un accordo che modifica l'accordo di Cotonou. Conformemente al suo articolo 93, paragrafo 3, l'accordo di Cotonou modificato è entrato in vigore il 1° luglio 2008, previa ratifica della revisione da parte della Comunità europea, dei suoi Stati membri e di due terzi degli Stati ACP.

    Il 22 giugno 2010 gli Stati ACP e l'Unione europea hanno firmato a Ouagadougou un accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di Cotonou, applicato provvisoriamente dal 31 ottobre 2010.

    Il 9 luglio 2011 il Sud Sudan ha proclamato ufficialmente la sua indipendenza dal Sudan a seguito di un referendum di autodeterminazione tenutosi in applicazione dell'accordo globale di pace del 2005.

    In una lettera del 20 marzo 2012, inviata al presidente del Consiglio ACP-UE tramite il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale della Repubblica del Sud Sudan, Nhial Deng Nhial, ha chiesto formalmente che il suo paese possa aderire all'accordo di Cotonou a norma dell'articolo 94 dello stesso. La Repubblica del Sud Sudan ha chiesto anche che, in attesa del completamento della procedura di adesione, le sia concesso lo status di osservatore per poter partecipare alle istituzioni congiunte create dall'accordo di Cotonou.

    L'Unione europea dovrebbe rispondere favorevolmente a queste richieste, che devono essere approvate con decisione formale dal Consiglio congiunto dei ministri ACP-UE in occasione della riunione che si terrà a Vanuatu il 14 e 15 giugno 2012.

    Lo status di osservatore deve essere concesso fino a quanto le autorità della Repubblica del Sud Sudan non saranno in grado di procedere al deposito dell'atto di adesione, previsto al più tardi il 20 novembre 2012, ferma restando la possibilità per il Sud Sudan di depositare l'atto prima di questa data.

    Il Parlamento europeo sarà informato conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE.

    La Commissione propone pertanto che il Consiglio adotti l'allegata proposta di posizione dell'UE in merito allo status della Repubblica del Sud Sudan in relazione all’accordo di Cotonou modificato.

    2012/0107 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    concernente la posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE riguardo allo status della Repubblica del Sud Sudan in relazione all’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)       L’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000[1] e modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005[2] (in appresso "l’accordo di Cotonou"), è entrato in vigore il 1° luglio 2008 a norma del suo articolo 93, paragrafo 3. L'accordo di Cotonou è stato modificato per la seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010[3]. La seconda modifica dell'accordo di Cotonou è applicata provvisoriamente dal 31 ottobre 2010[4].

    (2)       A norma dell’articolo 94 dell’accordo di Cotonou, ogni domanda di adesione presentata da uno Stato deve essere sottoposta al Consiglio dei ministri ACP-UE e approvata da quest’ultimo.

    (3)       Il 20 marzo 2012 la Repubblica del Sud Sudan ha presentato domanda di adesione ai sensi dell'articolo 94 dell'accordo di Cotonou, unitamente a una richiesta di concessione dello status di osservatore che le permetterebbe di partecipare alle istituzioni congiunte create dall'accordo di Cotonou in attesa che si concluda la procedura di adesione.

    (4)       L'approvazione dell'adesione del Sud Sudan e la concessione, fino al 20 novembre 2012, dello status di osservatore al Sud Sudan da parte del Consiglio dei ministri ACP‑UE devono essere approvate dall'Unione europea. La Repubblica del Sud Sudan deve depositare entro la data suddetta l'atto di adesione presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e il segretariato degli Stati ACP, depositari dell'accordo.

    (5)       È pertanto opportuno stabilire la posizione che l'UE deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE in risposta a tali richieste,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo unico

    La posizione dell'Unione europea nel Consiglio dei ministri ACP-UE riguardo alle richieste di adesione all'accordo di Cotonou, modificato a Lussemburgo e a Ouagadougou, e di concessione dello status di osservatore presentate dalla Repubblica del Sud Sudan consiste nell'accettare tali richieste conformemente al progetto di decisione del Consiglio dei ministri ACP-UE allegato alla presente decisione.

    Lo status di osservatore è valido fino al 20 novembre 2012. Entro questa data la Repubblica del Sud Sudan deve depositare l'atto di adesione presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e il segretariato degli Stati ACP.

    Possono essere concordate modifiche formali e di minore entità del progetto di decisione del Consiglio dei ministri ACP-UE senza che occorra modificare la presente decisione, compreso l'allegato.

    Fatto a Bruxelles,

                                                                           Per il Consiglio

                                                                           Il presidente

    ALLEGATO

    Progetto di Decisione n.…/….

    DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE

    del …… in merito allo status di osservatore e alla successiva adesione della Repubblica del Sud Sudan all'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro

    IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE,

    visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000[5], modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005[6] e per la seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010[7] (in appresso "l’accordo di Cotonou"), in particolare l’articolo 94,

    vista la decisione n. 1/2005 del Consiglio dei ministri ACP-CE, dell'8 marzo 2005, concernente l’adozione del regolamento interno del Consiglio dei ministri ACP-CE[8], in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) L’accordo di Cotonou è entrato in vigore il 1° luglio 2008 a norma del suo articolo 93, paragrafo 3. L'accordo è stato modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 e per la seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010. La seconda revisione è applicata provvisoriamente dal 31 ottobre 2010[9].

    (2) A norma dell’articolo 94 dell’accordo di Cotonou, ogni domanda di adesione presentata da uno Stato deve essere sottoposta al Consiglio dei ministri ACP-UE e approvata da quest’ultimo.

    (3) Il 20 marzo 2012 la Repubblica del Sud Sudan ha presentato domanda di adesione ai sensi dell'articolo 94 dell'accordo di Cotonou, unitamente a una richiesta di concessione dello status di osservatore che le permetterebbe di partecipare alle istituzioni congiunte create dall'accordo di Cotonou in attesa che si concluda la procedura di adesione.

    (4) Lo status di osservatore dovrebbe essere valido fino al 20 novembre 2012. Entro questa data la Repubblica del Sud Sudan deve depositare l'atto di adesione presso i depositari dell'accordo di Cotonou, vale a dire il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e il segretariato degli Stati ACP,

    DECIDE:

    Articolo 1 Approvazione delle richieste di adesione e di concessione dello status di osservatore

    È approvata la richiesta del Sud Sudan di aderire all’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 e per la seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010.

    Il Sud Sudan ha lo status di osservatore fino al 20 novembre 2012. Entro questa data il Sud Sudan deposita l’atto di adesione presso i depositari dell’accordo di Cotonou, vale a dire il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e il segretariato degli Stati ACP.

    Articolo 2 Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

    Fatto a,

                Per il Consiglio dei ministri ACP-UE             Il presidente

    [1]               GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

    [2]               Accordo che modifica l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27).

    [3]               Accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

    [4]               Decisione n. 2/2010 del Consiglio dei ministri ACP-UE del 21 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 68).

    [5]               GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

    [6]               Accordo che modifica l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU UE L 209 dell’11.8.2005, pag. 27).

    [7]               Accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

    [8]               GU L 95 del 14.4.2005, pag. 44.

    [9]               Decisione n. 2/2010 del Consiglio dei ministri ACP-UE del 21 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 68).

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