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Document 52012PC0161
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 7/2010 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
/* COM/2012/0161 final - 2012/0086 (NLE) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali /* COM/2012/0161 final - 2012/0086 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA È necessario fissare contingenti tariffari
autonomi dell’Unione per prodotti la cui produzione nell’Unione è insufficiente
a soddisfare il fabbisogno dell’industria utilizzatrice per il periodo
contingentale in corso. A seguito di richieste formulate da vari Stati membri,
la Commissione ha esaminato, in collaborazione con gli esperti dei governi
interessati, l’opportunità di aprire contingenti tariffari autonomi per taluni
prodotti agricoli e industriali. Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato
il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di
contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e
industriali, al fine di soddisfare alle condizioni più favorevoli il fabbisogno
dell’Unione dei prodotti in questione. Occorre aprire contingenti tariffari dell’Unione
ad aliquota ridotta o nulla rispetto al dazio autonomo della tariffa doganale
comune, per volumi adeguati, senza perturbare i mercati di tali prodotti. Dal
dibattito condotto in occasione delle riunioni del gruppo “Economia tariffaria”
è risultato che gli Stati membri erano disposti ad aprire due nuovi
contingenti, ad aumentare i volumi di tre contingenti esistenti e a modificare
la designazione delle merci per il contingente con numero d’ordine 09.2633,
senza perturbare i mercati di tali prodotti. È inoltre apparso necessario
chiudere il contingente tariffario relativo al numero d’ordine 09.2767,
dal momento che per il prodotto in questione si applicherà una sospensione
tariffaria autonoma a decorrere dal 1º luglio 2012. La proposta è in linea con le politiche in
materia di agricoltura, commercio, imprese, sviluppo e relazioni esterne. Non
comporterà, in particolare, ripercussioni negative per i paesi che beneficiano di
un accordo commerciale preferenziale con l’UE (ad esempio i paesi che
beneficiano dei regimi SPG o ACP, i paesi candidati e potenziali candidati all’adesione). 2. ESITI DELLE CONSULTAZIONI
CON LE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO È stato consultato il gruppo “Economia
tariffaria”, che rappresenta le industrie di ciascuno Stato membro. Tutti i
contingenti elencati rispecchiano l’accordo raggiunto dal gruppo. Non è stata evocata l’esistenza di gravi
rischi potenziali dalle conseguenze irreversibili. La proposta sarà oggetto di una consultazione
interservizi e sarà pubblicata dopo l’adozione da parte del Consiglio. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Modifica di un regolamento del Consiglio
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione
per taluni prodotti agricoli e industriali, avente come base giuridica l’articolo
31 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
In virtù del suddetto articolo i contingenti tariffari autonomi sono
stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta
della Commissione. La proposta è di competenza esclusiva dell’Unione.
Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. L’insieme delle misure proposte è in linea con
i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio
estero e con la comunicazione 98/C 128/02 della Commissione del 1998 in materia
di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (C 128 del 25.4.1998,
pag. 2). 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Dazi doganali non percepiti per un ammontare
complessivo di – 1 254 825 EUR. 5. ELEMENTI OPZIONALI Nell’allegato della proposta di regolamento
figurano le aperture, gli aumenti e le modifiche dei contingenti autonomi. 2012/0086 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi
dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 31, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Per garantire un
approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione
nell’Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato, il
regolamento (UE) n. 7/2010 del Consiglio[1]
ha aperto per taluni prodotti agricoli e industriali contingenti tariffari
autonomi nell’ambito dei quali detti prodotti possono essere importati ad
aliquota ridotta o nulla. Per gli stessi motivi è necessario aprire per due
prodotti, con effetto a decorrere dal 1º luglio 2012, nuovi contingenti
tariffari ad aliquota nulla per un volume adeguato. (2) I volumi contingentali
precedentemente stabiliti per i contingenti tariffari autonomi dell’Unione
recanti i numeri d’ordine 09.2638, 09.2814 e 09.2889 non sono sufficienti a
soddisfare il fabbisogno dell’industria dell’Unione. Occorre pertanto aumentare
detti volumi contingentali a decorrere dal 1º gennaio 2012. (3) È inoltre opportuno adeguare
la designazione delle merci per il contingente tariffario autonomo dell’Unione
recante il numero d’ordine 09.2633. (4) Inoltre, per il contingente
recante il numero d’ordine 09.2767 non è più nell’interesse dell’Unione
continuare a concedere un contingente tariffario per il secondo semestre del 2012.
È pertanto opportuno chiudere tale contingente a decorrere dal 1º luglio 2012
e cancellare la riga corrispondente dall’allegato del regolamento (UE) n. 7/2010. (5) Il regolamento (UE) n. 7/2010
deve quindi essere modificato di conseguenza. (6) Poiché alcune delle misure
previste dal presente regolamento devono prendere effetto a decorrere dal 1° gennaio
2012 e altre dal 1° luglio 2012, è necessario che il presente
regolamento si applichi a decorrere dalle stesse date ed entri immediatamente
in vigore, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 è
così modificato: (1) sono inserite
le righe recanti i numeri d’ordine 09.2644 e 09.2645 che
figurano nell’allegato I del presente regolamento; (2) le righe corrispondenti ai
contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2638, 09.2814 e 09.2889 sono
sostituite dalla righe che figurano nell’allegato II del presente
regolamento; (3) la riga corrispondente al
contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2633 è sostituita dalla
riga che figura nell’allegato I del presente regolamento; (4) la riga corrispondente al
contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2767 è soppressa. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2012. Tuttavia l’articolo 1, paragrafo 2, si applica
a decorrere dal 1° gennaio 2012. Il presente regolamento è obbligatorio
in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri
conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, il 13.4.2012 Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO I Contingenti tariffari di cui all’articolo 1,
punti 1) e 3) Numero d’ordine || Codice NC || TARIC || Designazione delle merci || Periodo contingentale || Volume contingentale || Dazio contin-gentale (%) 09.2644 || ex 3824 90 97 || 96 || Preparazione contenente: — il 55%, ma non più del 78% di glutarato di dimetile — il 10%, ma non più del 28% di adipato di dimetile e — non più del 25% di succinato di dimetile || 1.7.-31.12. || 7 500 tonnellate || 0% 09.2645 || ex 3921 14 00 || 20 || Masso cellulare di cellulosa rigenerata, impregnato di acqua contenente cloruro di magnesio e ammonio quaternario, che misura 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm) || 1.7.-31.12. || 650 tonnellate || 0% 09.2633 || ex 8504 40 82 || 20 || Raddrizzatore elettrico di potenza non superiore a 1 kVA, impiegato nella fabbricazione di depilatori elettrici (1) || 1.1.-31.12. || 4 500 000 unità || 0% (1) L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1). ALLEGATO II Contingenti tariffari di cui all’articolo 1,
punto 2). Numero d’ordine || Codice NC || TARIC || Designazione delle merci || Periodo contingentale || Volume contingentale || Dazio contin-gentale (%) 09.2638 || ex 2915 21 00 || 10 || Acido acetico di purezza, in peso, del 99% o più (CAS RN 64-19-7) || 1.1.-31.12. || 1 000 000 tonnellate || 0% 09.2889 || 3805 10 90 || || Essenza di cellulosa al solfato || 1.1.-31.12. || 25 000 tonnellate || 0% 09.2814 || ex 3815 90 90 || 76 || Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno || 1.1.-31.12. || 3 000 tonnellate || 0% SCHEDA FINANZIARIA
LEGISLATIVA PER PROPOSTE DI ATTI AVENTI UN’INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA
ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE 1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA Regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di
contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e
industriali 2. LINEE DI BILANCIO Capitolo e articolo: capitolo 12,
articolo 120 Importo iscritto in bilancio per l’esercizio 2012:
19 171 200 000 EUR 3. INCIDENZA FINANZIARIA ¨ Proposta senza incidenza finanziaria X Proposta
senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle
entrate, il cui effetto è il seguente: milioni di euro (al primo decimale) || || Linea di bilancio || Entrate[2] || Periodo di 12 mesi a decorrere dall’1.1.2012 || Periodo di 6 mesi a decorrere dall’1.7.2012 Articolo 120 || Incidenza sulle risorse proprie || - 0,7 || - 0,6 4. Misure antifrode Le disposizioni relative alla gestione dei
contingenti tariffari includono le necessarie misure di prevenzione e tutela
contro le frodi e le irregolarità. 5. Altre
osservazioni ALLEGATO
I Valido a decorrere dall’1.7.2012. Contingenti tariffari di cui all’articolo 1,
punti 1) e 3) Designazione delle merci || Volume contingentale (t) || Prezzo stimato (EUR per t) || Dazio (%) (TDC 2012) || Dazio contingentale (%) || Perdita di entrate prevista (in EUR) Preparazione 09.2644 || + 7 500 t (volume iniziale: 0 t) || 1 235 || 6,5 || 0 || 602 063 Blocco di cellulosa 09.2645 || + 650 t (volume iniziale: 0 t) || 4 230 || 6,5 || 0 || 178 718 Perdita totale di entrate:
(780 781 EUR – 195 195 EUR) = 585 586 EUR netti. ALLEGATO II Valido a decorrere dall’1.1.2012. Contingenti tariffari di cui all’articolo 1,
punto 2). Designazione delle merci || Variazione del volume contingentale (t) || Prezzo stimato (EUR per t) || Dazio (%) (TDC 2012) || Dazio contingentale (%) || Prevista variazione della perdita di entrate rispetto al precedente periodo contingentale (in EUR) Acido acetico 09.2638 || + 500 000 t (volume iniziale: 500 000 t) || 20 || 5,5 || 0 || 550 000 Trementina 09.2889 || + 5 000 t (volume iniziale: 20 000 t) || 677 || 3,2 || 0 || 108 320 Catalizzatore 09.2814 || + 800 t (volume iniziale: 3 000 t) || 4 500 || 6,5 || 0 || 234 000 Perdita totale di entrate rispetto al precedente
periodo contingentale:
(892 320 EUR – 223 080 EUR) = 669 240 EUR netti. [1] GU L 3 del 7.1.2010, pag. 1. [2] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali
(dazi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati
devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.