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Document 52012PC0161

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

    /* COM/2012/0161 final - 2012/0086 (NLE) */

    52012PC0161

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali /* COM/2012/0161 final - 2012/0086 (NLE) */


    RELAZIONE

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

    È necessario fissare contingenti tariffari autonomi dell’Unione per prodotti la cui produzione nell’Unione è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell’industria utilizzatrice per il periodo contingentale in corso. A seguito di richieste formulate da vari Stati membri, la Commissione ha esaminato, in collaborazione con gli esperti dei governi interessati, l’opportunità di aprire contingenti tariffari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali.

    Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, al fine di soddisfare alle condizioni più favorevoli il fabbisogno dell’Unione dei prodotti in questione.

    Occorre aprire contingenti tariffari dell’Unione ad aliquota ridotta o nulla rispetto al dazio autonomo della tariffa doganale comune, per volumi adeguati, senza perturbare i mercati di tali prodotti. Dal dibattito condotto in occasione delle riunioni del gruppo “Economia tariffaria” è risultato che gli Stati membri erano disposti ad aprire due nuovi contingenti, ad aumentare i volumi di tre contingenti esistenti e a modificare la designazione delle merci per il contingente con numero d’ordine 09.2633, senza perturbare i mercati di tali prodotti. È inoltre apparso necessario chiudere il contingente tariffario relativo al numero d’ordine 09.2767, dal momento che per il prodotto in questione si applicherà una sospensione tariffaria autonoma a decorrere dal 1º luglio 2012.

    La proposta è in linea con le politiche in materia di agricoltura, commercio, imprese, sviluppo e relazioni esterne. Non comporterà, in particolare, ripercussioni negative per i paesi che beneficiano di un accordo commerciale preferenziale con l’UE (ad esempio i paesi che beneficiano dei regimi SPG o ACP, i paesi candidati e potenziali candidati all’adesione).

    2.           ESITI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

    È stato consultato il gruppo “Economia tariffaria”, che rappresenta le industrie di ciascuno Stato membro. Tutti i contingenti elencati rispecchiano l’accordo raggiunto dal gruppo.

    Non è stata evocata l’esistenza di gravi rischi potenziali dalle conseguenze irreversibili.

    La proposta sarà oggetto di una consultazione interservizi e sarà pubblicata dopo l’adozione da parte del Consiglio.

    3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    Modifica di un regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, avente come base giuridica l’articolo 31 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. In virtù del suddetto articolo i contingenti tariffari autonomi sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

    La proposta è di competenza esclusiva dell’Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

    L’insieme delle misure proposte è in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero e con la comunicazione 98/C 128/02 della Commissione del 1998 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (C 128 del 25.4.1998, pag. 2).

    4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

    Dazi doganali non percepiti per un ammontare complessivo di – 1 254 825 EUR.

    5.           ELEMENTI OPZIONALI

    Nell’allegato della proposta di regolamento figurano le aperture, gli aumenti e le modifiche dei contingenti autonomi.

    2012/0086 (NLE)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)       Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell’Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato, il regolamento (UE) n. 7/2010 del Consiglio[1] ha aperto per taluni prodotti agricoli e industriali contingenti tariffari autonomi nell’ambito dei quali detti prodotti possono essere importati ad aliquota ridotta o nulla. Per gli stessi motivi è necessario aprire per due prodotti, con effetto a decorrere dal 1º luglio 2012, nuovi contingenti tariffari ad aliquota nulla per un volume adeguato.

    (2)       I volumi contingentali precedentemente stabiliti per i contingenti tariffari autonomi dell’Unione recanti i numeri d’ordine 09.2638, 09.2814 e 09.2889 non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno dell’industria dell’Unione. Occorre pertanto aumentare detti volumi contingentali a decorrere dal 1º gennaio 2012.

    (3)       È inoltre opportuno adeguare la designazione delle merci per il contingente tariffario autonomo dell’Unione recante il numero d’ordine 09.2633.

    (4)       Inoltre, per il contingente recante il numero d’ordine 09.2767 non è più nell’interesse dell’Unione continuare a concedere un contingente tariffario per il secondo semestre del 2012. È pertanto opportuno chiudere tale contingente a decorrere dal 1º luglio 2012 e cancellare la riga corrispondente dall’allegato del regolamento (UE) n. 7/2010.

    (5)       Il regolamento (UE) n. 7/2010 deve quindi essere modificato di conseguenza.

    (6)       Poiché alcune delle misure previste dal presente regolamento devono prendere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012 e altre dal 1° luglio 2012, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalle stesse date ed entri immediatamente in vigore,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 è così modificato:

    (1)        sono inserite le righe recanti i numeri d’ordine 09.2644 e 09.2645 che figurano nell’allegato I del presente regolamento;

    (2)        le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2638, 09.2814 e 09.2889 sono sostituite dalla righe che figurano nell’allegato II del presente regolamento;

    (3)        la riga corrispondente al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2633 è sostituita dalla riga che figura nell’allegato I del presente regolamento;

    (4)        la riga corrispondente al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2767 è soppressa.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2012.

    Tuttavia l’articolo 1, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

    Fatto a Bruxelles, il 13.4.2012

                                                                           Per il Consiglio

                                                                           Il presidente

    ALLEGATO I

    Contingenti tariffari di cui all’articolo 1, punti 1) e 3)

    Numero d’ordine || Codice NC || TARIC || Designazione delle merci || Periodo contingentale || Volume contingentale || Dazio contin-gentale (%)

    09.2644 || ex 3824 90 97 || 96 || Preparazione contenente: —        il 55%, ma non più del 78% di glutarato di dimetile —        il 10%, ma non più del 28% di adipato di dimetile e —        non più del 25% di succinato di dimetile || 1.7.-31.12. || 7 500 tonnellate || 0%

    09.2645 || ex 3921 14 00 || 20 || Masso cellulare di cellulosa rigenerata, impregnato di acqua contenente cloruro di magnesio e ammonio quaternario, che misura 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm) || 1.7.-31.12. || 650 tonnellate || 0%

    09.2633 || ex 8504 40 82 || 20 || Raddrizzatore elettrico di potenza non superiore a 1 kVA, impiegato nella fabbricazione di depilatori elettrici (1) || 1.1.-31.12. || 4 500 000 unità || 0%

    (1) L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1).

    ALLEGATO II

    Contingenti tariffari di cui all’articolo 1, punto 2).

    Numero d’ordine || Codice NC || TARIC || Designazione delle merci || Periodo contingentale || Volume contingentale || Dazio contin-gentale (%)

    09.2638 || ex 2915 21 00 || 10 || Acido acetico di purezza, in peso, del 99% o più (CAS RN 64-19-7) || 1.1.-31.12. || 1 000 000 tonnellate || 0%

    09.2889 || 3805 10 90 || || Essenza di cellulosa al solfato || 1.1.-31.12. || 25 000 tonnellate || 0%

    09.2814 || ex 3815 90 90 || 76 || Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno || 1.1.-31.12. || 3 000 tonnellate || 0%

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE DI ATTI AVENTI UN’INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

    1.           DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

    Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

    2.           LINEE DI BILANCIO

    Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

    Importo iscritto in bilancio per l’esercizio 2012: 19 171 200 000 EUR

    3.           INCIDENZA FINANZIARIA

    ¨         Proposta senza incidenza finanziaria

    X          Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

    milioni di euro (al primo decimale)

    || ||

    Linea di bilancio || Entrate[2] || Periodo di 12 mesi a decorrere dall’1.1.2012 || Periodo di 6 mesi a decorrere dall’1.7.2012

    Articolo 120 || Incidenza sulle risorse proprie || - 0,7 || - 0,6

    4.           Misure antifrode

    Le disposizioni relative alla gestione dei contingenti tariffari includono le necessarie misure di prevenzione e tutela contro le frodi e le irregolarità.

    5.           Altre osservazioni

    ALLEGATO I

    Valido a decorrere dall’1.7.2012.

    Contingenti tariffari di cui all’articolo 1, punti 1) e 3)

    Designazione delle merci || Volume contingentale (t) || Prezzo stimato (EUR per t) || Dazio (%) (TDC 2012) || Dazio contingentale (%) || Perdita di entrate prevista (in EUR)

    Preparazione 09.2644 || + 7 500 t (volume iniziale: 0 t) || 1 235 || 6,5 || 0 || 602 063

    Blocco di cellulosa 09.2645 || + 650 t (volume iniziale: 0 t) || 4 230 || 6,5 || 0 || 178 718

    Perdita totale di entrate:       (780 781 EUR – 195 195 EUR) = 585 586 EUR netti.

    ALLEGATO II

    Valido a decorrere dall’1.1.2012.

    Contingenti tariffari di cui all’articolo 1, punto 2).

    Designazione delle merci || Variazione del volume contingentale (t) || Prezzo stimato (EUR per t) || Dazio (%) (TDC 2012) || Dazio contingentale (%) || Prevista variazione della perdita di entrate rispetto al precedente periodo contingentale (in EUR)

    Acido acetico 09.2638 || + 500 000 t (volume iniziale: 500 000 t) || 20 || 5,5 || 0 || 550 000

    Trementina 09.2889 ||  + 5 000 t (volume iniziale: 20 000 t) || 677 || 3,2 || 0 || 108 320

    Catalizzatore 09.2814 || + 800 t (volume iniziale: 3 000 t) || 4 500 || 6,5 || 0 || 234 000

    Perdita totale di entrate rispetto al precedente periodo contingentale:      (892 320 EUR – 223 080 EUR) = 669 240 EUR netti.

    [1]               GU L 3 del 7.1.2010, pag. 1.

    [2]               Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

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