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Document 52012PC0139
OPINION OF THE COMMISSIONpursuant to Article 294(7)(c) of the Treaty on the Functioning of the European Union,on the European Parliament's amendment[s]to the Council's position regarding the proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILon waste electrical and electronic equipment (WEEE)
PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europeasull'[sugli] emendamento[i] del Parlamento europeoalla posizione del Consiglio riguardante laproposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEOE DEL CONSIGLIOsui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europeasull'[sugli] emendamento[i] del Parlamento europeoalla posizione del Consiglio riguardante laproposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEOE DEL CONSIGLIOsui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
/* COM/2012/0139 final - 2008/0241 (COD) */
PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europeasull'[sugli] emendamento[i] del Parlamento europeoalla posizione del Consiglio riguardante laproposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEOE DEL CONSIGLIOsui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) /* COM/2012/0139 final - 2008/0241 (COD) */
2008/0241 (COD) PARERE DELLA COMMISSIONE
a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea
sull'[sugli] emendamento[i] del Parlamento europeo
alla posizione del Consiglio riguardante la
proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (Testo rilevante ai fini del SEE) 1. Introduzione A norma dell'articolo 294, paragrafo 7,
lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la
Commissione formula un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo
in seconda lettura. La Commissione esprime qui di seguito il suo parere sull'emendamento
proposto dal Parlamento. 2. Contesto Il 3 dicembre 2008 la Commissione ha adottato
una proposta di direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE). Il Comitato economico e sociale ha espresso il
suo parere l'11 giugno 2009. Il Comitato delle Regioni ha adottato il suo
parere il 4 dicembre 2009. Il Parlamento europeo ha adottato la propria
posizione in prima lettura il 3 febbraio 2011. Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico
sulla proposta il 14 marzo 2011 e ha adottato la propria posizione comune il 19
luglio 2011. Il Parlamento europeo ha adottato la propria
posizione in seconda lettura il 19 gennaio 2012. Nel corso del dibattito nella seduta plenaria
del 18 gennaio 2012 la Commissione ha fatto alcune dichiarazioni in cui ha
chiarito alcune sue posizioni e intenzioni al fine di facilitare un accordo in
seconda lettura. 3. Obiettivo
della proposta della Commissione Gli obiettivi specifici della proposta di
rifusione della direttiva RAEE (2008) erano di incrementare l'efficienza delle
risorse e di garantire un trattamento appropriato dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche stabilendo nuovi obiettivi di
raccolta rispondenti alla realtà di ogni Stato membro. Altri obiettivi erano
ridurre gli oneri amministrativi inutili e garantire una migliore applicazione,
in particolare mediante l'inversione dell'onere della prova per le esportazioni
di apparecchiature usate sospettate di essere RAEE. 4. Osservazioni
della Commissione Nella seduta plenaria del 19 gennaio 2012, il
Parlamento europeo ha adottato un pacchetto di compromesso concordato con il
Consiglio con l'obiettivo di pervenire a un accordo in seconda lettura. L'emendamento contenente il pacchetto di
compromesso riguarda essenzialmente: –
l'istituzione di nuovi obiettivi di raccolta per
Stato membro sette anni dopo l'entrata in vigore, con un obiettivo intermedio
dopo quattro anni dall'entrata in vigore; –
il ritiro dei RAEE di piccole dimensioni dai grandi
dettaglianti, a meno che non si dimostri la pari efficacia di altri regimi
alternativi; –
l'ampliamento del campo di applicazione della
direttiva per includervi tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche,
sei anni dopo l'entrata in vigore, con ulteriori esenzioni, e dopo un riesame
che deve essere effettuato dalla Commissione; –
l'armonizzazione di requisiti in materia di
registrazione e notifica, pur riconoscendo che tali requisiti sono, in linea di
principio, nazionali al fine di consentire la loro effettiva applicazione; –
l'introduzione di requisiti minimi per le
spedizioni di apparecchiature usate, sospettate di costituire spedizioni
illegali di rifiuti, compresa l'inversione dell'onere della prova e deroghe
specifiche. La Commissione accoglie il pacchetto di
compromesso in quanto è conforme alla finalità globale e alle caratteristiche
generali della proposta. La Commissione sottolinea che i requisiti
minimi applicabili alle spedizioni non dovrebbero ostacolare il commercio
legale di apparecchiature usate. Qualora si sospetti che la spedizione sia di
fatto una spedizione illegale di rifiuti, l'allegato VI conferisce agli
Stati membri lo strumento giuridico per chiarire la situazione. 5. Conclusione La Commissione accoglie gli emendamenti
adottati dal Parlamento europeo in seconda lettura conformemente al testo del
suddetto compromesso raggiunto dal Consiglio e dal Parlamento europeo. La
Commissione adotta le dichiarazioni riportate nell'allegato. Allegato:
Dichiarazioni della Commissione Dichiarazione sulla progettazione dei prodotti
(Articolo 4 della direttiva RAEE) Le misure della progettazione ecocompatibile
possono contribuire ad agevolare il conseguimento degli obiettivi della
direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, in linea
con la tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse
(COM(2011) 571). Nell'introdurre misure di esecuzione nuove o nel rivedere
quelle esistenti adottate ai sensi della direttiva 2009/125/CE per prodotti che
rientrano anche nell'ambito di applicazione della direttiva RAEE, la
Commissione prenderà in considerazione i parametri per il reimpiego e il riciclaggio
fissati nell'allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE, e
valuterà la possibilità di introdurre requisiti in materia di riutilizzabilità,
riciclabilità e facilità di eliminazione di questi prodotti. Dichiarazione sulle deroghe specifiche agli obiettivi
di raccolta
(Articolo 7 della direttiva RAEE) La nuova direttiva RAEE introduce, all'articolo
7, paragrafo 4, la possibilità di stabilire disposizioni transitorie per
risolvere le difficoltà incontrate da uno Stato membro nel soddisfare gli obiettivi
di raccolta previsti dal suddetto articolo a causa di circostanze specifiche.
La Commissione sottolinea che il livello elevato degli obiettivi di raccolta
dei RAEE è importante per un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse e
che le disposizioni transitorie possono essere applicate solo in circostanze
eccezionali. Le difficoltà incontrate e le circostanze specifiche sulle quali
sono basate devono essere oggettive, ben documentate e verificabili. Dichiarazione sui nanomateriali
(articolo 8 e allegato VII della direttiva RAEE) Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno
convenuto di invitare la Commissione a valutare se può essere necessario
applicare un trattamento specifico ai nanomateriali contenuti nei RAEE. In
questo contesto, la Commissione intende per nanomateriali quelli definiti nella
propria raccomandazione 2011/696/UE. I rischi potenziali rappresentati da tali
nanomateriali saranno determinati con gli strumenti previsti a tale scopo dalla
legislazione appropriata. Se è dimostrato che determinati nanomateriali
presentano rischi per la salute umana o per l'ambiente, la Commissione valuterà
se saranno necessari trattamenti specifici e modificherà di conseguenza l'allegato
VII. Dichiarazione relativa al ricorso ad atti di
esecuzione
(Articolo 7, paragrafo 5, e articolo 23, paragrafo 4, della direttiva raee) La Commissione ritiene che le competenze
conferite alla Commissione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, e dell'articolo
23, paragrafo 4, della direttiva debbano essere competenze delegate, in modo da
rispecchiare adeguatamente la natura delle competenze attribuite, in conformità
all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tuttavia,
in uno spirito di compromesso, la Commissione non si opporrà a un voto a
maggioranza qualificata a favore del testo della Presidenza. Ciononostante, su
questo aspetto specifico, la Commissione si riserva di avvalersi dei mezzi di
ricorso previsti dal trattato per chiedere alla Corte di chiarire la
delimitazione tra l'articolo 290 e l'articolo 291. Dichiarazione della Commissione sulla
procedura di adozione di atti di esecuzione La Commissione sottolinea che è contrario alla
lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011,
pag. 13), ricorrere sistematicamente alla deroga ivi prevista all'articolo 5,
paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Il ricorso a tale disposizione
deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio
secondo la quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione
quando non è espresso alcun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla
regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo
comma, lettera b), dello stesso paragrafo non può essere considerato
semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve
essere interpretato in maniera restrittiva e deve quindi essere giustificato. .