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Document 52012PC0023
Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 961/2010 on restrictive measures against Iran
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran
/* COM/2012/023 definitivo - 2012/0005 (NLE) */
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran /* COM/2012/023 definitivo - 2012/0005 (NLE) */
RELAZIONE (1)
Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato il
regolamento (UE) n. 961/2010, che conferma le misure restrittive applicate dal
2007 e dispone sia misure restrittive aggiuntive nei confronti dell’Iran, in
osservanza della risoluzione 1929 (2010) del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite, che misure di accompagnamento, come richiesto dal Consiglio
europeo nella dichiarazione del 17 giugno 2010. (2)
Le misure restrittive comprendono il congelamento
dei beni di determinate persone ed entità. (3)
Ora il Consiglio propone di aggiungere all'elenco
delle persone o entità in questione un istituto finanziario per il quale
propone di introdurre deroghe specifiche. (4)
Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n.
961/2010, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti
dell'Iran per tener conto di queste deroghe. 2012/0005 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 961/2010
concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, vista la decisione 2012/…/PESC del Consiglio,
del ...[1], che modifica la
decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010,
concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran[2], vista la proposta congiunta dell'Alta
Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e
della Commissione, considerando quanto segue: (1)
Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato il
regolamento (UE) n. 961/2010, che conferma le misure restrittive applicate dal
2007 e dispone sia misure restrittive aggiuntive nei confronti dell’Iran, in
osservanza della risoluzione 1929 (2010) del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite, che misure di accompagnamento, come richiesto dal Consiglio
europeo nella dichiarazione del 17 giugno 2010. (2)
Le misure restrittive comprendono il congelamento
dei beni di determinate persone ed entità. (3)
Il 23 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato la
decisione 2012/…/PESC, con cui ha aggiunto all'elenco delle persone o entità in
questione un istituto finanziario per il quale propone di introdurre deroghe
specifiche. (4)
Poiché alcune di queste misure rientrano
nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la loro
attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione al fine di
garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti
gli Stati membri. (5)
Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n.
961/2010 per tener conto di queste deroghe. (6)
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore
il giorno della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi
contemplate, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (UE) n. 961/2010 è così
modificato: È inserito il seguente articolo: "Articolo 19
bis In deroga all’articolo 16, i divieti ivi
contemplati non si applicano: (a)
i) ai trasferimenti, effettuati da o
attraverso [entità riservata], di fondi o risorse economiche ricevuti e
congelati dopo la data della sua designazione o ii) ai trasferimenti di fondi o risorse
economiche effettuati da o attraverso [entità riservata], ove il
trasferimento sia collegato a un pagamento da parte di una persona o entità non
elencata nell'allegato VII o nell'allegato VIII dovuto in relazione a un contratto
commerciale specifico, purché l'autorità competente dello Stato membro
interessato abbia accertato, caso per caso, che il pagamento non sarà ricevuto,
direttamente o indirettamente, da nessun'altra persona o entità elencata nell'allegato
VII o nell'allegato VIII o (b)
ai trasferimenti di fondi o risorse economiche
effettuati da o attraverso [entità riservata] per fornire agli istituti
finanziari sotto la giurisdizione degli Stati membri liquidità per il
finanziamento di scambi commerciali, a condizione che il trasferimento sia
stato autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro
interessato." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU [2] GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.