Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012JC0034

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea

/* JOIN/2012/034 final - 2012/0348 (NLE) */

52012JC0034

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea /* JOIN/2012/034 final - 2012/0348 (NLE) */


RELAZIONE

1. Il Consiglio ha adottato la decisione 2012/665/PESC del Consiglio che modifica la decisione 2010/638/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea. La decisione modifica la portata dell'embargo sulle armi.

2. È necessaria un'azione a livello di UE per attuare determinati aspetti della modifica relativa alla portata dell'embargo.

3. Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio.

2012/0348 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 1,

vista la decisione 2012/665/PESC del Consiglio che modifica la decisione 2010/638/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea[1],

vista la proposta congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio[2], del 22 dicembre 2009, ha istituito determinate misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea, conformemente alla posizione comune 2009/788/PESC[3] (poi sostituita dalla decisione 2010/638/PESC del Consiglio[4]), in risposta alla repressione violenta da parte delle forze di sicurezza delle manifestazioni politiche svoltesi a Conakry il 28 settembre 2009.

(2)       Il 26 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/665/PESC recante modifica della decisione 2010/638/PESC, che ha modificato la portata delle misure  relative al materiale militare.

(3)       Alcuni aspetti delle misure in questione rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.

(4)       Occorre modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1284/2009 è così modificato:

(1) All'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera g):

"g) la concessione di finanziamenti e la prestazione di assistenza finanziaria, di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti a esplosivi e relative apparecchiature destinati unicamente all’uso civile per investimenti nel settore minerario e delle infrastrutture, purché lo stoccaggio e l’uso degli esplosivi e delle apparecchiature e dei servizi connessi siano controllati e verificati da un organismo indipendente e i fornitori dei servizi connessi siano identificati."

(2) All’articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri, con almeno due settimane di anticipo, della sua intenzione di concedere un’autorizzazione ai sensi della lettera g) del paragrafo 1."

(3) L'allegato III è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il Presidente                                                                        […]

ALLEGATO

"ALLEGATO III

Siti web informativi delle autorità competenti di cui agli articoli 4, 8 e 9, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 12 e all'articolo 17 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

A. Autorità competenti di ciascuno Stato membro:

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548 SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgio

[1]               GU L 299 del 27.10.2012, pag. 45.

[2]               GU L 346 del 23.12.2009, pag. 26.

[3]               GU L 281 del 28.10.2009, pag. 7.

[4]               GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10.

Top