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Document 52012JC0015

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio

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52012JC0015

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio /* JOIN/2012/015 final - 2012/0128 (NLE) */


RELAZIONE

(1) Sulla base della posizione comune 2004/852/PESC, il regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio, modificato, ha introdotto un divieto relativo alla prestazione di assistenza tecnica e finanziaria pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio, per attuare la risoluzione 1572 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché un divieto relativo all'esportazione in Costa d’Avorio di materiale per la repressione interna e alla prestazione della relativa assistenza tecnica e finanziaria. La posizione comune 2004/852/PESC è stata successivamente sostituita dalla decisione 2010/656/PESC del Consiglio.

(2) La decisione 2012/[…]/PESC del Consiglio, del […], modifica la decisione 2010/656/PESC del Consiglio per quanto riguarda la portata dell'embargo sulle armi alla luce dell'UNSCR 2045 (2012).

(3) L’Alta Rappresentante dell’UE per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione propongono di attuare tali misure mediante un regolamento basato sull’articolo 215 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

2012/0128 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2012/…/PESC del Consiglio, del […], recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che rinnova le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio[1],

vista la proposta congiunta dell'Alta Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)       Il 29 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/656/PESC[2], che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio e abroga la posizione comune 2004/852/PESC[3]. Il regolamento (CE) n. 174/2005[4], adottato per attuare la posizione comune 2004/852/PESC, attua la decisione 2010/656/PESC a livello dell'Unione imponendo restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio.

(2)       La decisione 2012/[…]/PESC del […] modifica la portata della decisione 2010/656/PESC alla luce della risoluzione 2045 (2012) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite eliminando le restrizioni alla prestazione di assistenza tecnica e finanziaria pertinente ad attività militari, nonché le restrizioni alla prestazione di assistenza tecnica e finanziaria pertinente al materiale per la repressione interna.

(3)       Poiché le misure in questione rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4)       Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 174/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 174/2005 è così modificato:

(1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Ai fini del presente regolamento, per "comitato delle sanzioni" s’intende il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 14 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1572 (2004)."

(2) L’articolo 2 è soppresso.

(3) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"È vietato:

a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, materiale che può essere impiegato per la repressione interna e figurante nell'allegato I, originario o meno della Comunità e destinato a qualsiasi persona, entità o organismo stabilita/o in Costa d'Avorio o destinato a essere utilizzato in Costa d'Avorio;

b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di promuovere le operazioni di cui alla lettera a) del presente articolo."

(4) L’articolo 4 è soppresso.

(5) I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 4 bis sono sostituiti dal seguente:

"1. In deroga all'articolo 3, l'autorità competente, figurante nell'allegato II, dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore o il fornitore del servizio può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione del materiale non letale elencato nell'allegato I, dopo aver accertato che il materiale non letale in questione è destinato unicamente a permettere alle forze di sicurezza ivoriane di mantenere l'ordine pubblico limitandosi ad un uso appropriato e proporzionato della forza.

2. In deroga all'articolo 3, l'autorità competente, figurante nell'allegato II, dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore o il fornitore del servizio può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di materiale che può essere impiegato per la repressione interna, figurante nell'allegato I, destinato unicamente a sostenere il processo ivoriano di riforma del settore della sicurezza."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L […] del […], pag. […].

[2]               GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28.

[3]               GU L 368 del 15.12.2004, pag. 50.

[4]               GU L 29 del 2.2.2005, pag. 5.

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