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Document 52012JC0015
Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Council Regulation (EC) No 174/2005 imposing restrictions on the supply of assistance related to military activities to Côte d’Ivoire
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio
/* JOIN/2012/015 final - 2012/0128 (NLE) */
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Adopted by | 32012R0617 |
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio /* JOIN/2012/015 final - 2012/0128 (NLE) */
RELAZIONE (1)
Sulla base della posizione comune 2004/852/PESC, il
regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio, modificato, ha introdotto un
divieto relativo alla prestazione di assistenza tecnica e finanziaria
pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio, per attuare la risoluzione
1572 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché un divieto
relativo all'esportazione in Costa d’Avorio di materiale per la repressione
interna e alla prestazione della relativa assistenza tecnica e finanziaria. La
posizione comune 2004/852/PESC è stata successivamente sostituita dalla
decisione 2010/656/PESC del Consiglio. (2)
La decisione 2012/[…]/PESC del Consiglio, del […],
modifica la decisione 2010/656/PESC del Consiglio per quanto riguarda la
portata dell'embargo sulle armi alla luce dell'UNSCR 2045 (2012). (3)
L’Alta Rappresentante dell’UE per gli Affari esteri
e la politica di sicurezza e la Commissione propongono di attuare tali misure
mediante un regolamento basato sull’articolo 215 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (TFUE). 2012/0128 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 174/2005
del Consiglio che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente
ad attività militari in Costa d’Avorio IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, vista la decisione 2012/…/PESC del Consiglio,
del […], recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che rinnova
le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio[1], vista la proposta congiunta dell'Alta
Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e
della Commissione, considerando quanto segue: (1) Il 29 ottobre 2010 il Consiglio
ha adottato la decisione 2010/656/PESC[2],
che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio e abroga
la posizione comune 2004/852/PESC[3].
Il regolamento (CE) n. 174/2005[4],
adottato per attuare la posizione comune 2004/852/PESC, attua la decisione
2010/656/PESC a livello dell'Unione imponendo restrizioni alla prestazione di
assistenza pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio. (2) La decisione 2012/[…]/PESC
del […] modifica la portata della decisione 2010/656/PESC alla luce della
risoluzione 2045 (2012) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
eliminando le restrizioni alla prestazione di assistenza tecnica e finanziaria
pertinente ad attività militari, nonché le restrizioni alla prestazione di
assistenza tecnica e finanziaria pertinente al materiale per la repressione
interna. (3) Poiché le misure in questione
rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la
loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione al fine di
garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti
gli Stati membri. (4) Occorre pertanto modificare
opportunamente il regolamento (CE) n. 174/2005, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 174/2005 è così
modificato: (1)
l'articolo 1 è sostituito dal seguente: "Ai fini del presente regolamento, per
"comitato delle sanzioni" s’intende il comitato del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 14 della
risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1572
(2004)." (2)
L’articolo 2 è soppresso. (3)
L'articolo 3 è sostituito dal seguente: "È vietato: a) vendere, fornire, trasferire o esportare,
direttamente o indirettamente, materiale che può essere impiegato per la repressione
interna e figurante nell'allegato I, originario o meno della Comunità e
destinato a qualsiasi persona, entità o organismo stabilita/o in Costa d'Avorio
o destinato a essere utilizzato in Costa d'Avorio; b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente,
ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di
promuovere le operazioni di cui alla lettera a) del presente articolo." (4)
L’articolo 4 è soppresso. (5)
I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 4 bis sono
sostituiti dal seguente: "1. In deroga all'articolo 3, l'autorità
competente, figurante nell'allegato II, dello Stato membro in cui è stabilito
l'esportatore o il fornitore del servizio può autorizzare, alle condizioni che
ritiene appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione
del materiale non letale elencato nell'allegato I, dopo aver accertato che il
materiale non letale in questione è destinato unicamente a permettere alle
forze di sicurezza ivoriane di mantenere l'ordine pubblico limitandosi ad un
uso appropriato e proporzionato della forza. 2. In deroga all'articolo 3, l'autorità
competente, figurante nell'allegato II, dello Stato membro in cui è stabilito
l'esportatore o il fornitore del servizio può autorizzare, alle condizioni che
ritiene appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o
l'esportazione di materiale che può essere impiegato per la repressione
interna, figurante nell'allegato I, destinato unicamente a sostenere il
processo ivoriano di riforma del settore della sicurezza." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L […] del […], pag. […]. [2] GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28. [3] GU L 368 del 15.12.2004, pag. 50. [4] GU L 29 del 2.2.2005, pag. 5.