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Document 52012JC0004

    Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia

    /* JOIN/2012/04 final - 2012/0057 (NLE) */

    52012JC0004

    Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia /* JOIN/2012/04 final - 2012/0057 (NLE) */


    RELAZIONE

    (1) Il regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia[1], applica misure restrittive alle persone, entità e organismi indicati nel suo allegato I, in conformità della risoluzione 1844 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

    (2) Il 22 febbraio 2012 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2036 (2012), il cui paragrafo 23 conferma che l’esportazione di carbone di legna dalla Somalia può costituire una minaccia per la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia e decide che il comitato delle sanzioni istituito dalle risoluzioni 751(1992) e 1907(2009) può assoggettare le persone e le entità coinvolte in tale commercio alle misure mirate disposte dalla risoluzione 1844.

    (3) Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sull’adozione di una nuova decisione PESC che modifica la decisione 2010/231/PESC onde disporre, tra l’altro, l’istituzione nell’Unione di misure restrittive nei confronti delle persone e delle entità identificate dal comitato delle sanzioni come persone e entità coinvolte in tale commercio.

    (4) Poiché la misura in questione rientra nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la sua attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

    (5) Inoltre, la risoluzione 2002 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha chiarito la deroga, già disposta dal regolamento (UE) n. 356/2010, che consente di mettere a disposizione fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche necessari per assicurare l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari urgenti alla Somalia da parte dell’ONU, delle sue agenzie o programmi specializzati, delle organizzazioni umanitarie aventi lo status di osservatori nell’ambito dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che forniscono assistenza umanitaria e dei loro partner esecutivi. È opportuno inserire questa precisazione nel regolamento.

    (6) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio.

    2012/0057 (NLE)

    Proposta congiunta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    recante modifica del regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafi 1 e 2,

    vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia[2],

    vista la proposta congiunta dell’Alta Rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia[3], applica misure restrittive alle persone, entità e organismi indicati nel suo allegato I, in conformità della risoluzione 1844 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

    (2) Il 22 febbraio 2012 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2036 (2012), il cui paragrafo 23 conferma che l’esportazione di carbone di legna dalla Somalia può costituire una minaccia per la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia e decide che il comitato delle sanzioni istituito dalle risoluzioni 751(1992) e 1907(2009) può assoggettare le persone e le entità coinvolte in tale commercio alle misure mirate disposte dalla risoluzione 1844.

    (3) Il ... marzo 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/…/PESC, che modifica la decisione 2010/231/PESC onde disporre, tra l’altro, l’istituzione nell’Unione di misure restrittive nei confronti delle persone e delle entità identificate dal comitato delle sanzioni come persone e entità coinvolte in tale commercio.

    (4) Poiché la misura in questione rientra nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la sua attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

    (5) Inoltre, la risoluzione 2002 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha chiarito la deroga, già disposta dal regolamento (UE) n. 356/2010, che consente di mettere a disposizione fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche necessari per assicurare l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari urgenti alla Somalia da parte dell’ONU, delle sue agenzie o programmi specializzati, delle organizzazioni umanitarie aventi lo status di osservatori nell’ambito dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che forniscono assistenza umanitaria e dei loro partner esecutivi. È opportuno inserire questa precisazione nel regolamento.

    (6) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 356/2010 è così modificato:

    (1)        il paragrafo 3 dell’articolo 2 è sostituito dal paragrafo seguente:

    “3.     Nell’allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni in conformità dell’UNSCR 1844 (2008) in quanto:

    – a) sono impegnati in o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi gli atti che minacciano l’accordo di Gibuti del 18 agosto 2008 o il processo politico, oppure che minacciano con la forza le autorità federali transitorie o la missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM);

    – b) hanno violato l’embargo sulle armi e le misure connesse di cui all’articolo 1;

    – c) impediscono la fornitura di aiuti umanitari alla Somalia, oppure l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia;

    – d) sono capi politici o militari che reclutano o impiegano bambini in conflitti armati in Somalia in violazione del diritto internazionale applicabile

    – e) sono responsabili di violazioni del diritto internazionale applicabile in Somalia che comprendono atti contro civili, inclusi bambini e donne, in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali e di genere, attacchi a scuole ed ospedali, sequestri e trasferimenti forzati o

    – f) sono coinvolti nel commercio di carbone di legna.”.

    (2)        Il paragrafo 1 dell’articolo 4 è sostituito dal paragrafo seguente:

    “1.     I paragrafi 1 e 2 dell’articolo 2 non si applicano alla messa a disposizione di fondi o risorse economiche necessari per assicurare l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari urgenti alla Somalia da parte dell’ONU, delle sue agenzie o programmi specializzati, delle organizzazioni umanitarie aventi lo status di osservatori nell’ambito dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che forniscono assistenza umanitaria e dei loro partner esecutivi, comprese le ONG finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano all’Appello consolidato delle Nazioni Unite per la Somalia.”.

    (3)        L’allegato II è sostituito dal testo di cui all’allegato II del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

                                                                           Per il Consiglio

                                                                           Il presidente

    ALLEGATO

    “Allegato II

    Siti web per informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

    BELGIO

    http://www.diplomatie.be/eusanctions

    BULGARIA

    http://www.mfa.government.bg

    REPUBBLICA CECA

    http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

    DANIMARCA

    http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

    GERMANIA

    http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

    ESTONIA

    http://www.vm.ee/est/kat_622/

    IRLANDA

    http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

    GRECIA

    http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

    SPAGNA

    http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

    FRANCIA

    http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

    ITALIA

    http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

    CIPRO

    http://www.mfa.gov.cy/sanctions

    LETTONIA

    http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

    LITUANIA

    http://www.urm.lt/sanctions

    LUSSEMBURGO

    http://www.mae.lu/sanctions

    UNGHERIA

    http://www.kormany.hu/download/5/35/50000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

    MALTA

    http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

    PAESI BASSI

    http://www.minbuza.nl/sancties

    AUSTRIA

    http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

    POLONIA

    http://www.msz.gov.pl

    PORTOGALLO

    http://www.min-nestrangeiros.pt

    ROMANIA

    http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

    SLOVENIA

    http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

    SLOVACCHIA

    http://www.foreign.gov.sk

    FINLANDIA

    http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

    SVEZIA

    http://www.ud.se/sanktioner

    REGNO UNITO

    www.fco.gov.uk/competentauthorities

    Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

    Commissione europea

    Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

    Ufficio EEAS 02/309

    B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)

    E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu “

    [1]               GU L 105 del 27.4.2010, pag. 1.

    [2]               GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.

    [3]               GU L 105 del 27.4.2010, pag. 1.

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