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Document 52012JC0004
Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 356/2010 imposing certain specific restrictive measures directed against certain natural or legal persons, entities or bodies, in view of the situation in Somalia
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia
/* JOIN/2012/04 final - 2012/0057 (NLE) */
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Adopted by | 32012R0641 |
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia /* JOIN/2012/04 final - 2012/0057 (NLE) */
RELAZIONE (1)
Il regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, che
impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone
fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in
Somalia[1],
applica misure restrittive alle persone, entità e organismi indicati nel suo
allegato I, in conformità della risoluzione 1844 (2008) del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite. (2)
Il 22 febbraio 2012 il Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2036 (2012), il cui paragrafo 23
conferma che l’esportazione di carbone di legna dalla Somalia può costituire
una minaccia per la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia e decide
che il comitato delle sanzioni istituito dalle risoluzioni 751(1992) e 1907(2009)
può assoggettare le persone e le entità coinvolte in tale commercio alle misure
mirate disposte dalla risoluzione 1844. (3)
Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sull’adozione
di una nuova decisione PESC che modifica la decisione 2010/231/PESC onde disporre,
tra l’altro, l’istituzione nell’Unione di misure restrittive nei confronti
delle persone e delle entità identificate dal comitato delle sanzioni come
persone e entità coinvolte in tale commercio. (4)
Poiché la misura in questione rientra nell’ambito
di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la sua
attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare
al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori
economici di tutti gli Stati membri. (5)
Inoltre, la risoluzione 2002 (2011) del Consiglio
di sicurezza delle Nazioni Unite ha chiarito la deroga, già disposta dal
regolamento (UE) n. 356/2010, che consente di mettere a disposizione fondi,
altre attività finanziarie o risorse economiche necessari per assicurare l’inoltro
tempestivo di aiuti umanitari urgenti alla Somalia da parte dell’ONU, delle sue
agenzie o programmi specializzati, delle organizzazioni umanitarie aventi lo
status di osservatori nell’ambito dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite
che forniscono assistenza umanitaria e dei loro partner esecutivi. È opportuno
inserire questa precisazione nel regolamento. (6)
Occorre pertanto modificare opportunamente il
regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio. 2012/0057 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE)
n. 356/2010 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei
confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in
considerazione della situazione in Somalia IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 215, paragrafi 1 e 2, vista la decisione 2010/231/PESC del
Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti
della Somalia[2],
vista la proposta congiunta dell’Alta
Rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e
della Commissione europea, considerando quanto segue: (1)
Il regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, del
26 aprile 2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di
determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione
della situazione in Somalia[3],
applica misure restrittive alle persone, entità e organismi indicati nel suo
allegato I, in conformità della risoluzione 1844 (2008) del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite. (2)
Il 22 febbraio 2012 il Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2036 (2012), il cui paragrafo 23
conferma che l’esportazione di carbone di legna dalla Somalia può costituire
una minaccia per la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia e decide
che il comitato delle sanzioni istituito dalle risoluzioni 751(1992) e
1907(2009) può assoggettare le persone e le entità coinvolte in tale commercio
alle misure mirate disposte dalla risoluzione 1844. (3)
Il ... marzo 2012 il Consiglio ha adottato la
decisione 2012/…/PESC, che modifica la decisione 2010/231/PESC onde disporre,
tra l’altro, l’istituzione nell’Unione di misure restrittive nei confronti
delle persone e delle entità identificate dal comitato delle sanzioni come
persone e entità coinvolte in tale commercio. (4)
Poiché la misura in questione rientra nell’ambito
di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la sua
attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare
al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori
economici di tutti gli Stati membri. (5)
Inoltre, la risoluzione 2002 (2011) del Consiglio
di sicurezza delle Nazioni Unite ha chiarito la deroga, già disposta dal
regolamento (UE) n. 356/2010, che consente di mettere a disposizione fondi,
altre attività finanziarie o risorse economiche necessari per assicurare l’inoltro
tempestivo di aiuti umanitari urgenti alla Somalia da parte dell’ONU, delle sue
agenzie o programmi specializzati, delle organizzazioni umanitarie aventi lo
status di osservatori nell’ambito dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite
che forniscono assistenza umanitaria e dei loro partner esecutivi. È opportuno
inserire questa precisazione nel regolamento. (6)
Occorre pertanto modificare opportunamente il
regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (UE) n. 356/2010 è così
modificato: (1) il paragrafo 3 dell’articolo 2 è
sostituito dal paragrafo seguente: “3. Nell’allegato I figurano le persone
fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal Consiglio di
sicurezza o dal comitato delle sanzioni in conformità dell’UNSCR 1844 (2008) in
quanto: –
a) sono impegnati in o sostengono atti che
minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi gli
atti che minacciano l’accordo di Gibuti del 18 agosto 2008 o il processo
politico, oppure che minacciano con la forza le autorità federali transitorie o
la missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM); –
b) hanno violato l’embargo sulle armi e le misure
connesse di cui all’articolo 1; –
c) impediscono la fornitura di aiuti umanitari alla
Somalia, oppure l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia; –
d) sono capi politici o militari che reclutano o
impiegano bambini in conflitti armati in Somalia in violazione del diritto
internazionale applicabile –
e) sono responsabili di violazioni del diritto
internazionale applicabile in Somalia che comprendono atti contro civili,
inclusi bambini e donne, in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e
menomazioni, violenze sessuali e di genere, attacchi a scuole ed ospedali,
sequestri e trasferimenti forzati o –
f) sono coinvolti nel commercio di carbone di
legna.”. (2) Il paragrafo 1 dell’articolo 4 è
sostituito dal paragrafo seguente: “1. I paragrafi 1 e 2 dell’articolo 2 non si
applicano alla messa a disposizione di fondi o risorse economiche necessari per
assicurare l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari urgenti alla Somalia da
parte dell’ONU, delle sue agenzie o programmi specializzati, delle
organizzazioni umanitarie aventi lo status di osservatori nell’ambito dell’Assemblea
generale delle Nazioni Unite che forniscono assistenza umanitaria e dei loro
partner esecutivi, comprese le ONG finanziate a livello bilaterale o
multilaterale che partecipano all’Appello consolidato delle Nazioni Unite per
la Somalia.”. (3) L’allegato II è sostituito dal
testo di cui all’allegato II del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO “Allegato
II Siti web per informazioni sulle
autorità competenti
e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea BELGIO http://www.diplomatie.be/eusanctions BULGARIA http://www.mfa.government.bg REPUBBLICA CECA http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce DANIMARCA http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/ GERMANIA http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html ESTONIA http://www.vm.ee/est/kat_622/ IRLANDA http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 GRECIA http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html SPAGNA http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx FRANCIA http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ ITALIA http://www.esteri.it/UE/deroghe.html CIPRO http://www.mfa.gov.cy/sanctions LETTONIA http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 LITUANIA http://www.urm.lt/sanctions LUSSEMBURGO http://www.mae.lu/sanctions UNGHERIA http://www.kormany.hu/download/5/35/50000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf MALTA http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp PAESI BASSI http://www.minbuza.nl/sancties AUSTRIA http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= POLONIA http://www.msz.gov.pl PORTOGALLO http://www.min-nestrangeiros.pt ROMANIA http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3 SLOVENIA http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVACCHIA http://www.foreign.gov.sk FINLANDIA http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet SVEZIA http://www.ud.se/sanktioner REGNO UNITO www.fco.gov.uk/competentauthorities Indirizzo per le notifiche alla Commissione
europea Commissione europea Servizio degli strumenti di politica estera
(FPI) Ufficio EEAS 02/309 B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio) E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu “ [1] GU L 105 del 27.4.2010, pag. 1. [2] GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17. [3] GU L 105 del 27.4.2010, pag. 1.