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Document 52012DC0717
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL Evaluation report on the European Union Crime Prevention Network
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Relazione di valutazione sulla rete europea di prevenzione della criminalità
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Relazione di valutazione sulla rete europea di prevenzione della criminalità
/* COM/2012/0717 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Relazione di valutazione sulla rete europea di prevenzione della criminalità /* COM/2012/0717 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
Relazione di valutazione sulla rete europea di prevenzione della criminalità 1. Introduzione La prevenzione della criminalità è riconosciuta
come uno strumento importante per contribuire alla sicurezza del cittadino. Il trattato
di Lisbona la cita tra gli elementi fondamentali per la creazione e il
mantenimento di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia[1]. L’importanza della prevenzione
della criminalità è stata ribadita anche dal programma di Stoccolma, nel
quale si afferma: “Il modo migliore per ridurre il livello di criminalità è
adottare misure efficaci, fra le quali la promozione dell’inclusione sociale,
per evitarne proprio l’insorgenza, ricorrendo ad un approccio multidisciplinare
che preveda, tra l’altro, interventi amministrativi e la promozione della
cooperazione fra le autorità amministrative, i cittadini dell’Unione che hanno
esperienze simili e soffrono in modo simile nel quotidiano per la criminalità e
il conseguente senso d’insicurezza”. In Europa le analisi costi-benefici connesse a
programmi di prevenzione della criminalità o a studi sui costi della
criminalità[2],
che possono essere utilizzati per sviluppare misure di prevenzione della
criminalità, non costituiscono ancora una pratica comune, ma gli studi
disponibili nei paesi che vantano una maggiore tradizione in quest’ambito (Stati
Uniti, Regno Unito, Nuova Zelanda e Australia) indicano che la prevenzione
della criminalità “funziona” e che in ogni caso i costi della criminalità
(compresi i danni sia materiali che psicologici causati alle vittime) sono
molto spesso superiori ai costi sostenuti per prevenirla. Anche organismi
specializzati delle Nazioni Unite[3]
promuovono e sostengono attivamente il passaggio graduale a metodi innovativi
di prevenzione, anziché di punizione, della criminalità. La rete europea di prevenzione della
criminalità (REPC) è stata istituita dalla decisione del Consiglio 2001/427/GAI,
abrogata dalla decisione del Consiglio 2009/902/GAI. L’obiettivo
principale della decisione del Consiglio del maggio 2001 che istituiva la REPC era
promuovere azioni di prevenzione della criminalità e fornire mezzi per
condividere le buone pratiche in questo ambito importante. Nel 2009 una nuova decisione
del Consiglio ha specificato le funzioni della REPC: ·
facilitare la cooperazione, i contatti e gli scambi
d’informazioni e di esperienze tra gli operatori nel settore della prevenzione
della criminalità; ·
raccogliere informazioni, valutarle e comunicare le
informazioni valutate, incluse le buone prassi sulle azioni di prevenzione in
atto; ·
organizzare
conferenze, in particolare una conferenza annuale sulle migliori prassi, ed
altre attività, compreso il premio annuale europeo per la prevenzione della
criminalità, intese a raggiungere gli obiettivi della rete e a condividerne
ampiamente i risultati; ·
fornire la necessaria consulenza al Consiglio e
alla Commissione; ·
riferire ogni anno al Consiglio sulle proprie
attività tramite il consiglio di amministrazione e le competenti strutture
operative; il Consiglio è invitato ad approvare la relazione e trasmetterla al
Parlamento europeo; ·
sviluppare ed attuare un programma di lavoro basato
su una strategia chiaramente definita che tenga conto dell’identificazione
delle pertinenti minacce della criminalità e della maniera di farvi fronte. La decisione del Consiglio descrive inoltre la
struttura e il quadro operativo della REPC. Oltre a un consiglio di
amministrazione composto dai rappresentanti nazionali, la struttura comprende
un comitato esecutivo, punti di contatto[4] e un segretariato. La
Commissione europea è un osservatore[5]
in seno al consiglio di amministrazione e partecipa alle riunioni del comitato
esecutivo. Il regolamento della REPC spiega in che modo questi diversi elementi
debbano interagire l’uno con l’altro e con terzi. Gli obiettivi fondamentali della REPC sono
stati ribaditi nella strategia pluriennale della rete europea di
prevenzione della criminalità che è stata adottata dal consiglio di
amministrazione nel dicembre 2010 per il periodo fino alla fine del 2015. Il
documento descrive più dettagliatamente la missione della REPC, nei seguenti
termini: “Contribuire allo sviluppo e alla promozione di un approccio
multidisciplinare e preventivo alla criminalità e al senso d’insicurezza a
livello europeo. In quest’ottica, la rete svolge un ruolo fondamentale a sostegno
di responsabili politici e operatori del settore a livello europeo, nazionale e
locale”. La strategia pluriennale prosegue definendo la visione, la
missione, i gruppi destinatari e gli obiettivi strategici che la REPC deve
realizzare nel quinquennio e fornisce orientamenti politici, concentrandosi su
quattro tipi di azioni: (i) costituire un punto di riferimento per i gruppi destinatari
della REPC, (ii) diffondere conoscenze in materia di prevenzione della
criminalità, (iii) sostenere la prevenzione della criminalità a livello
nazionale e locale e (iv) sviluppare politiche e strategie dell’UE sulla
prevenzione della criminalità. Sono considerati gruppi destinatari della REPC:
(i) operatori del settore e responsabili politici a livello locale, (ii) operatori
del settore e responsabili politici a livello nazionale nonché (iii) pertinenti
agenzie UE e internazionali, organizzazioni, gruppi di lavoro, eccetera. I
programmi di lavoro annuale definiscono poi priorità più specifiche. Attualmente la REPC beneficia del sostegno
finanziario del programma ISEC[6]
tramite una sovvenzione di 845 000 EUR per il periodo compreso tra la
metà del 2011 e la metà del 2014. A norma dell’articolo 9 della decisione del Consiglio
del 2009, entro il 30 novembre 2012 la Commissione deve presentare al Consiglio
una relazione di valutazione in merito alle attività della rete, concentrandosi
in particolare sull’efficienza dei lavori della rete e del segretariato, e tenendo
debito conto dell’interazione tra la rete ed altri soggetti pertinenti. Nel programma di Stoccolma il Consiglio
europeo aveva invitato la Commissione a presentare una proposta volta ad
istituire un “osservatorio per la prevenzione della criminalità (OPC)”,
“i cui compiti consisteranno nel raccogliere, analizzare e diffondere
conoscenze sulla criminalità, inclusa la criminalità organizzata (dati
statistici compresi) e sulla relativa prevenzione, sostenere gli Stati membri e
le istituzioni dell’Unione allorché adottano misure preventive e incentivarli
in tal senso e scambiare migliori prassi. L’OPC dovrebbe muovere dalle attività
svolte nell’ambito della REPC e dalla valutazione che se ne è tratta. Dovrebbe
inglobare o sostituire la REPC avvalendosi di un segretariato all’interno di un’agenzia
esistente dell’Unione e funzionando come unità distinta”. Il
programma di Stoccolma aveva stabilito che venisse presentata una proposta
entro il 2013. Il presente documento valuta pertanto il
lavoro svolto dalla REPC negli ultimi due anni e mezzo e fornisce
raccomandazioni sul futuro, esaminando altresì se sia fattibile l’istituzione
di un osservatorio per la prevenzione della criminalità. 2. Valutazione esterna Al fine di contribuire all’ulteriore sviluppo
della REPC, nei primi mesi del 2012 è stata effettuata una valutazione esterna
indipendente[7].
La valutazione ha esaminato alcuni aspetti della REPC, tra cui l’operato della
rete negli ultimi due anni e mezzo, nonché la sua organizzazione e la sua
governance, fornendo infine una serie di opzioni di sviluppo. Nel complesso, la valutazione esterna ha
concluso che la REPC funziona relativamente bene e ha compiuto buoni progressi riguardo
agli obiettivi definiti nella decisione del Consiglio del 2009 e nella
strategia pluriennale 2010-2015. In seguito all’adozione della decisione del
Consiglio del 2009 e alle attività di monitoraggio, la strategia e i gruppi
destinatari della REPC sono stati definiti molto più chiaramente. La rete
europea di prevenzione della criminalità è stata rafforzata e
professionalizzata, in particolare dopo l’istituzione del nuovo segretariato,
che ha fornito un sostegno prezioso alle attività della rete. Rispetto alla situazione in cui è stata
condotta l’ultima valutazione[8],
sono state colmate molte lacune, le attività della REPC sono più mirate e sono
state migliorate la qualità e la quantità dei prodotti realizzati. Per esempio,
dal 2012 il segretariato della REPC elabora “documenti tematici”. Il
primo documento, su “Sport, scienza e arte nella prevenzione della criminalità
tra bambini e giovani”, si basava sul lavoro portato a termine dall’ex trio di presidenza.
Nel giugno 2012 il segretariato della REPC ha pubblicato la prima relazione
semestrale “Monitoraggio europeo della prevenzione della criminalità” (European
Crime Prevention Monitor), che presenta informazioni su situazioni e
tendenze della criminalità sulla base di statistiche, indagini e relazioni provenienti
da fonti diverse. L’obiettivo di queste relazioni è fornire una panoramica breve
ed essenziale, ma scelta, della situazione e delle tendenze sulla criminalità e
sulla prevenzione della criminalità. I gruppi destinatari sono operatori del
settore e responsabili politici a livello locale, nazionale ed europeo. Inoltre, nuove iniziative quali l’istituzione
di una banca dati delle parti interessate, la diffusione di una newsletter
di nuova concezione, i “world café” organizzati durante le riunioni del
consiglio di amministrazione e il lancio di una indagine di riscontro presso
le parti interessate hanno contribuito tutte a migliorare la cooperazione,
i contatti, gli scambi d’informazioni e di esperienze tra gli operatori nel
settore della prevenzione della criminalità (per esempio, la strategia
nazionale di prevenzione della criminalità recentemente adottata dalla Bulgaria
ha attinto ampiamente alle informazioni fornite dalla REPC). Nelle riunioni del
consiglio di amministrazione della rete europea di prevenzione della
criminalità si è discusso in misura crescente di punti sostanziali piuttosto
che di questioni procedurali. Ora un maggior numero di Stati membri partecipa al
concorso per il conferimento del premio europeo per la prevenzione della
criminalità. Tra le altre
attività sostanziali figurano in tutto 18 progetti di ricerca che dal
2009 hanno ricevuto sostegno nell’ambito dei programmi di lavoro della REPC.
Tali progetti riguardavano la prevenzione della violenza domestica, la
giustizia riparativa, l’elaborazione di stime del costo economico della
criminalità, lo sviluppo di misure amministrative volte a combattere la
criminalità organizzata, la riduzione della recidiva tra i giovani, la
mediazione di vicinato, la promozione dell’inclusione sociale, lo sviluppo di
buone pratiche di gestione dei conflitti comunitari, eccetera. Sul sito
Internet della REPC è possibile consultare i risultati di tutti i progetti. Nel
2008 è stato prodotto un numero considerevole di revisioni sistematiche
su varie iniziative e azioni volte a prevenire le attività criminali. In
seguito, tuttavia, non sono state pubblicate altre revisioni sistematiche fino
a maggio 2012, quando la rete danese di prevenzione della criminalità ha
pubblicato sul sito Internet della REPC una revisione sistematica sull’efficacia
delle attività ricreative e di tutoraggio per i giovani a rischio. Nonostante i suoi limiti tecnici, il sito
Internet della REPC dispone ora di una banca dati delle buone pratiche
più articolata consultabile online nonché di informazioni
aggiornate su strategie e misure di prevenzione della criminalità. Tuttavia, la valutazione
esterna ha individuato anche una serie di carenze: (1) la valutazione non
ha dimostrato che le attività della REPC siano sempre collegate alle priorità
in materia di prevenzione della criminalità con cui sono confrontati l’UE e gli
Stati membri; (2) in generale i prodotti della REPC sono utili e di buona
qualità, ma è possibile adattarli di più ai gruppi destinatari; (3) in generale
la REPC riesce a raggiungere più facilmente i gruppi destinatari a livello
nazionale o di Unione europea che a quelli livello locale (nonostante i due
prodotti di cui sopra, i documenti tematici e la relazione “Monitoraggio
europeo della prevenzione della criminalità”, siano specificamente rivolti a
operatori del settore a livello nazionale e locale); (4) un numero considerevole
di progetti di prevenzione della criminalità sostenuti dal programma ISEC viene
attuato senza che la REPC vi sia associata o ne sia informata; (5) le
presidenze di turno variano notevolmente in termini di capacità di guidare la
REPC; (6) non è stata attuata l’intenzione di rendere disponibili sul sito
Internet documenti chiave in varie lingue dell’UE al fine di raggiungere un
bacino di lettori più ampio e di fornire documentazione di sostegno alle parti
interessate, in particolare a livello locale; (7) molti dei punti di contatto
non sembrano fornire alcun valore aggiunto al funzionamento e alla visibilità
della REPC e in numerosi Stati membri non esistono punti di contatto; (8) le
azioni della REPC sono sostenute da finanziamenti relativamente modesti e le
sue attività e realizzazioni sono proporzionate alle entrate finanziarie; (9) è
necessario un maggiore impegno per accrescere la visibilità della REPC. 3. Il ruolo della REPC Per buona parte dell’ultimo decennio, la rete
europea di prevenzione della criminalità si è sviluppata in assenza di un
quadro legislativo forte a livello dell’UE. L’Unione
europea aveva una competenza limitata[9]
nella prevenzione della criminalità e, laddove aveva poteri in tal senso,
questi ultimi potevano essere esercitati principalmente nel settore della
criminalità organizzata. Con le modifiche apportate dal trattato di Lisbona al
trattato sull’Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (TFUE), è stato conferito all’UE un ruolo più forte nella prevenzione
della criminalità. L’articolo 84 della versione consolidata del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) dichiara infatti che
il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura
legislativa ordinaria, “possono stabilire misure per incentivare e sostenere
l’azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità, ad
esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri”. Nel complesso si può affermare che la
dimensione della prevenzione della criminalità dell’UE è stata rafforzata in
molti modi negli ultimi anni, anche tramite una serie di iniziative adottate
per sostenere l’impegno degli Stati membri nella lotta contro le attività
criminali[10].
Dato che la criminalità ha un carattere sempre più transfrontaliero e che la distinzione
tra la criminalità organizzata e la cosiddetta criminalità comune è labile[11], è necessario disporre di un
quadro UE efficace affinché gli sforzi di prevenzione della criminalità a tutti
i livelli abbiano maggiori possibilità di successo. I tassi di criminalità in Europa sono
diminuiti per molti anni[12],
ma in alcuni Stati membri dell’UE[13]
vi sono ora segnali di un’inversione di tendenza, dovuta forse agli effetti
della recessione economica[14].
Inoltre, le preoccupazioni dei cittadini dell’UE in materia di sicurezza
restano forti[15].
Di conseguenza, la prevenzione della criminalità – e la collaborazione a
livello UE per promuoverla – resta una priorità per i principali componenti della
REPC e per i cittadini dell’UE in generale[16].
Le motivazioni a favore di un ulteriore sviluppo della REPC restano pertanto
valide. 4. Sviluppo futuro della REPC La sezione seguente contiene raccomandazioni
volte ad affrontare le carenze individuate nel corso della valutazione esterna,
le più salienti delle quali sono la necessità di occuparsi della visibilità
della REPC[17]
e – collegata a questa – la necessità di allineare meglio le attività della
rete alle priorità concordate a livello UE, anche attraverso la creazione di
sinergie con altre iniziative e altri organismi. Tale approccio permetterà di
svolgere azioni più mirate e di sviluppare le conoscenze in sfere di
criminalità specifiche, ottenendo maggior valore aggiunto nell’interazione sia
a livello locale che a livello dell’UE e ovviando così anche al problema della
mancanza di visibilità. 4.1. Quali sono le modifiche
principali che occorre apportare alla REPC? In primo luogo, potrebbe essere adottata una
serie di misure per migliorare il funzionamento, l’impatto e il valore
aggiunto della REPC. (1)
La REPC deve allineare più sistematicamente le
proprie priorità alle priorità concordate a livello UE, comprese quelle
definite nella strategia di sicurezza interna, nel ciclo politico dell’UE e in
altre iniziative connesse alla sicurezza approvate dagli Stati membri dell’UE (per
esempio, esistono ovvi collegamenti tra la REPC e la rete informale di punti di
contatto sull’approccio amministrativo[18]
volta a prevenire e combattere la criminalità organizzata[19], che potrebbero essere
proficuamente e ulteriormente esplorati). (2)
In collegamento a quanto sopra indicato, la REPC
deve rafforzare il proprio ruolo nell’apportare contributi al processo
decisionale dell’UE e degli Stati membri nel settore della prevenzione
della criminalità. Al momento i contributi della REPC a livello dell’UE restano
modesti. (3)
Un approccio più strategico per definire le
attività della REPC e rafforzarne il ruolo per quanto riguarda il contributo al
processo decisionale a livello dell’UE e degli Stati membri dev’essere
sostenuto dallo sviluppo a lungo termine di una funzione di monitoraggio
analoga a quella svolta da un osservatorio[20].
La creazione di una base di conoscenze migliore sulla prevenzione della
criminalità a livello dell’UE dev’essere realizzata soprattutto con il ricorso
ai dati disponibili (per esempio forniti da Europol ed Eurostat), evitando al
contempo eventuali sovrapposizioni con iniziative esistenti. (4)
Per sostenere tali attività di monitoraggio, la
REPC deve proseguire la propria collaborazione[21] con Eurostat e altri
al fine di introdurre informazioni statistiche migliori a livello dell’UE, ma
anche di evitare eventuali sovrapposizioni con attività già in corso o
programmate. (5)
La REPC deve sviluppare ulteriormente i
propri prodotti al fine di aumentare la capacità di rispondere alle
esigenze delle principali parti interessate, purché siano disponibili le
risorse necessarie. Il segretariato della REPC ha un ruolo importante da
svolgere a questo proposito. Analogamente, gli Stati membri devono essere
incoraggiati a contribuire in maniera più attiva al lavoro della REPC (ad
esempio fornendole dati a scadenze più regolari o segnalandole migliori
pratiche), garantendo in tal modo la realizzazione di risultati di migliore
qualità. (6)
Una priorità fondamentale della REPC dev’essere la
produzione di documentazione relativa alle buone pratiche per gli operatori
del settore della prevenzione della criminalità a livello regionale e locale,
anche su richiesta. La REPC potrà realizzare questo obiettivo se intensificherà
i collegamenti in rete a livello di Unione europea coinvolgendo gli operatori
del settore e se saprà trasformare i risultati di questa e altre attività
(quali il premio europeo per la prevenzione della criminalità) in materiale
utile. (7)
Durante il periodo in
esame, la REPC ha instaurato relazioni più strette con una serie di altri
organismi. A tale proposito occorre dare priorità a Eurostat, CEPOL (a
causa della possibilità di rafforzare la capacità della REPC di raggiungere gli
operatori del settore a livello locale) ed Europol (alla luce del ruolo che Europol
può svolgere contribuendo a individuare priorità e sfide future nella lotta
alla criminalità organizzata). (8)
Occorre migliorare il contenuto, la progettazione e
la facilità d’uso del sito Internet della REPC, preferibilmente creando un
nuovo sito; sembra infatti che quello attuale abbia raggiunto il limite massimo
per quanto riguarda le possibilità tecniche di adeguamento alle esigenze degli
utenti. In secondo luogo, benché le modifiche introdotte
dalla decisione del Consiglio del 2009 abbiano rafforzato l’organizzazione
e la governance della REPC, potrebbero essere apportati ulteriori
miglioramenti tramite una serie di misure. (1)
Permane una notevole differenza nell’efficacia e
nella capacità delle presidenze di turno della REPC di guidare la rete. Benché
la rotazione delle presidenze resti importante, principalmente ai fini della
“responsabilizzazione” degli Stati membri dell’UE, questi ultimi devono
impegnarsi ad assegnare risorse sufficienti alla presidenza della REPC. Il segretariato
dev’essere strettamente coinvolto nell’attività di sostegno alla pianificazione
e alla realizzazione delle priorità. (2)
Occorre inoltre definire
più dettagliatamente il ruolo dei rappresentanti nazionali (membri del consiglio
di amministrazione della REPC), specialmente per quanto riguarda la
promozione della REPC nei loro paesi. I rappresentanti nazionali degli Stati
membri che hanno aderito all’UE nello scorso decennio riscontrano ancora
difficoltà di apprendimento per quanto riguarda l’integrazione della
prevenzione della criminalità nella loro politica di sicurezza globale. La REPC
è per loro in primo luogo un’utile fonte di informazione e ispirazione. La
maggior parte degli altri Stati membri ha un’esperienza di lunga data nella
prevenzione della criminalità, attivamente condivisa da alcuni di loro. Ciononostante,
il successo della REPC dipende in maniera decisiva dal contributo attivo fornito
da tutti i rappresentanti nazionali alle attività della rete, durante e dopo
le riunioni del consiglio di amministrazione. (3)
È necessario chiarire il ruolo degli osservatori
del consiglio di amministrazione della REPC precisando (a) chi deve godere di
questo status e (b) che continueranno a godere di tale status soltanto coloro che
partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione. (4)
Poiché sono pochi gli elementi che attestano il
valore aggiunto apportato dai punti di contatto della REPC nella
promozione della rete e delle sue attività, è necessario rivedere e quanto meno
definire meglio il loro ruolo[22],
per esempio facendo sì che tutti gli Stati membri nominino punti di contatto
nazionali i quali, successivamente, dovrebbero diventare una rete attiva di
operatori del settore della prevenzione della criminalità, strettamente
associata al lavoro della REPC. In alternativa, il concetto dei punti di
contatto della REPC potrebbe essere completamente abbandonato e sostituito, per
esempio, da reti di studiosi che forniscano caso per caso contributi
scientifici alle attività della REPC. (5)
Nel complesso la
ricerca conferma il buon funzionamento del segretariato della REPC a
sostegno della rete, nonostante la sua capacità limitata (tre persone a tempo
pieno). Di fatto, l’istituzione del segretariato è probabilmente la modifica
strutturale che ha più contribuito a migliorare l’operato della rete in
generale. Un segretariato più forte rappresenterebbe un elemento importante per
l’ulteriore sviluppo della REPC. 4.2. La REPC o un “osservatorio per
la prevenzione della criminalità” quale previsto dal programma di Stoccolma Benché non esista una definizione univoca di
“osservatorio” a livello dell’UE, è generalmente riconosciuto che le funzioni e
le attività fondamentali che accomunano gli osservatori europei (o le
organizzazioni aventi le caratteristiche di un osservatorio) sono almeno le
seguenti: 1. raccogliere, controllare,
analizzare, interpretare e diffondere periodicamente a tutte le parti
interessate dati riguardanti uno specifico settore politico nei
differenti paesi, al fine di fornire all’UE e ai suoi Stati un quadro generale
della situazione, delle misure o delle attività progettate nelle loro
rispettive sfere di responsabilità; 2. individuare le migliori
pratiche e le tendenze emergenti negli Stati membri, spesso sulla base di
un insieme comune di indicatori chiave che permetta, in una certa
misura, di confrontare gli Stati tra loro; 3. elaborare una serie di documenti
tecnici, relazioni, studi e altri prodotti specificamente finalizzati alla
divulgazione delle informazioni a gruppi destinatari quali i responsabili
decisionali, le comunità accademiche, gli operatori del settore e il pubblico; 4. promuovere il collegamento
in rete e lo scambio tra parti interessate tramite gruppi di lavoro, forum
e/o riunioni. Attualmente la REPC ha solo le caratteristiche
embrionali di un “osservatorio”. Oltre alle conclusioni e raccomandazioni
specifiche sopra enunciate, la valutazione esterna ha esaminato varie opzioni
più generali relative allo sviluppo della REPC, tra cui il mantenimento dello status
quo, il rafforzamento della rete europea di prevenzione della criminalità, l’istituzione
di un osservatorio europeo per la prevenzione della criminalità e lo smantellamento
della REPC. Opzione 1: status quo Se venisse mantenuta la situazione attuale, la
REPC potrebbe probabilmente continuare a funzionare in maniera abbastanza
soddisfacente. Tuttavia, questo significherebbe anche che le carenze
individuate non verrebbero affrontate e che il valore aggiunto della REPC non
verrebbe sfruttato appieno in maniera da poter soddisfare completamente le
aspettative sottese alla decisione del 2009. Di conseguenza le principali parti
interessate potrebbero perdere interesse per la rete, eventualità che in
definitiva rischia di portare all’opzione 4: lo smantellamento della REPC. Per
questi e per gli altri motivi illustrati all’opzione 4, l’opzione 1 non è
raccomandata. Opzione 2: REPC + Per consolidare i progressi compiuti finora e consentire
un ulteriore sviluppo graduale in linea con le raccomandazioni di cui alla
sezione IV.1, la capacità della REPC verrebbe accresciuta in modo che essa
possa affrontare le priorità delle principali parti interessate, grazie a un
segretariato rafforzato e ad una serie di misure che aumenterebbero la
visibilità della rete. Sarebbe possibile ottenere questi miglioramenti
raddoppiando le risorse attualmente molto modeste della rete, per un importo
che rappresenterebbe ancora un bilancio relativamente esiguo rispetto a quello
di cui sono dotate reti simili. I costi aggiuntivi potrebbero comprendere (i) l’allargamento
del segretariato (stimato a 180 000 EUR per l’assunzione di altri due
membri dell’organico per due anni = 360 000 EUR), (ii) lo sviluppo
e la manutenzione del sito Internet (= 150 000 EUR per un periodo di
due anni) e (iii) il rafforzamento del ruolo/del collegamento in rete dei punti
di contatto o, in alternativa, la creazione di reti di studiosi (per esempio,
due riunioni all’anno per due anni = 100 000 EUR). I costi
complessivi per la REPC ammonterebbero approssimativamente a 600 000 EUR
l’anno o a 1,2 milioni di EUR per due anni, da raffrontare al
livello di finanziamento attuale (circa 300 000 EUR[23] l’anno). Opzione 3: osservatorio
europeo per la prevenzione della criminalità L’istituzione di un osservatorio pienamente operativo
rafforzerebbe la capacità della REPC di controllare e analizzare le tendenze
nella prevenzione della criminalità. Questo tipo di dati, però, è pertinente soprattutto
per le principali parti interessate a livello nazionale, mentre quelle a livello
regionale e locale sono interessate piuttosto all’apprendimento dalle buone
pratiche e ad altri tipi di prodotti attualmente realizzati dalla REPC. Nel
valutare il valore aggiunto di un osservatorio occorre altresì tenere in
considerazione i costi che comporterebbe la sua creazione, sostanzialmente
superiori a quelli previsti dall’opzione 2. Partendo dai costi stimati per l’opzione
2 (1,2 milioni di EUR), i finanziamenti supplementari necessari
potrebbero comprendere (i) l’assunzione di altri due membri del personale del
segretariato per contribuire a coordinare la raccolta e l’analisi dei dati dell’osservatorio
(180 000 EUR per due anni = 360 000 EUR) e
(ii) sovvenzioni ai punti di contatto per la raccolta di dati (in media 25 000 EUR
l’anno per Stato membro, per due anni = 1,4 milioni di EUR).
I costi complessivi ammonterebbero a circa 3 milioni di EUR per
un periodo di due anni. Anche i rischi sono maggiori, a causa della
combinazione tra costi relativamente elevati e un riorientamento dell’attenzione
che non è necessariamente vantaggioso nella stessa misura per tutte le parti
interessate. Opzione 4: smantellamento della REPC Si registra un sostegno molto scarso a favore
dello smantellamento della REPC. È opinione comune che la rete europea di
prevenzione della criminalità produca vantaggi sempre maggiori per gli Stati
membri, specialmente a partire dall’adozione della decisione del Consiglio del 2009.
Lo smantellamento della REPC ridurrebbe la capacità dell’UE e degli Stati
membri di promuovere la prevenzione della criminalità e renderebbe più
difficile obbligare gli Stati membri e altre parti interessate principali a
contribuire alla preparazione e all’attuazione di modalità di prevenzione della
criminalità innovative e intelligenti in maniera complementare alle azioni di
contrasto classiche. A risentire maggiormente di tale smantellamento sarebbero
gli Stati membri le cui politiche di prevenzione della criminalità sono ancora
in una fase iniziale. Poiché le motivazioni alla base della collaborazione a
livello UE sulla prevenzione della criminalità rimangono forti, questa misura
non sarebbe conforme alle esigenze delle principali parti interessate. Inoltre,
considerato il costo relativamente basso del funzionamento della REPC, i
risparmi sarebbero modesti. 5. Osservazioni conclusive La REPC ha dimostrato di essere uno strumento
sempre più utile a sostegno dei responsabili politici a livello UE e nazionale,
nonché di avere un notevole potenziale di creazione di valore aggiunto a
livello locale. Sulla base dei progressi riscontrati, la Commissione è convinta
che la REPC continuerà ad adattarsi per rispondere alle nuove sfide. Per i motivi illustrati nella sezione 4.2, tenuto
conto degli sviluppi positivi registrati negli ultimi due anni (e purché
vengano prese in considerazione le raccomandazioni di cui alla sezione 4.1.), la
Commissione ritiene che l’istituzione di un osservatorio per la prevenzione
della criminalità, sulla base della REPC o in aggiunta ad essa, per il
momento non corrisponda a una necessità impellente né sia politicamente o
finanziariamente auspicabile nel breve periodo. Il rafforzamento della REPC (“REPC +”), in
particolare tramite l’assegnazione di maggiori risorse al segretariato, costituisce
pertanto l’opzione privilegiata, poiché consentirebbe
alla REPC di concentrarsi sul consolidamento dei progressi compiuti finora e di
migliorare ulteriormente il proprio funzionamento sulla scorta delle
raccomandazioni formulate nella sezione IV e nella valutazione esterna. È
necessario uno sforzo particolare per aumentare la visibilità delle azioni delle
rete e per comunicarle in modo proattivo alle parti interessate. La REPC
possiede le caratteristiche embrionali di un “osservatorio”, che potrebbe
rafforzare nel corso del tempo. A tale proposito sono già stati avviati lavori
preliminari nell’ambito dell’attuale convenzione di sovvenzione finanziata
tramite il programma ISEC. I costi di uno sviluppo graduale della REPC
sono stimati approssimativamente a 1,2 milioni di EUR per
un periodo di due anni, a partire dalla scadenza dell’attuale sovvenzione d’azione
(metà 2014). Gli Stati membri possono decidere di finanziare essi stessi la
REPC o, in alternativa, presentare una domanda di cofinanziamento nell’ambito
del programma finanziario ISEC (tramite una sovvenzione d’azione). Indipendentemente da ogni eventuale futura domanda
di sostegno finanziario attraverso il programma ISEC, allo sviluppo futuro
della REPC deve corrispondere un maggiore impegno di tutti gli Stati membri
dell’UE a sostenere attivamente il lavoro della rete. La Commissione ritiene
opportuno istituire un gruppo di lavoro dei membri del consiglio di
amministrazione della REPC, sostenuto dal segretariato, per valutare e
affrontare le raccomandazioni formulate alla sezione IV della presente relazione
nonché nella valutazione esterna. La Commissione
raccomanda di valutare nuovamente nel 2016 il lavoro che la REPC svolgerà nei
prossimi tre anni (2013-2015). In quel momento si potrebbe rivalutare se sia
utile istituire un osservatorio per la prevenzione della criminalità. La
Commissione auspica di discutere sull’ulteriore sviluppo della REPC sulla base della presente relazione, in
particolare con le altre istituzioni dell’UE e gli Stati membri. [1] L’articolo 2
del trattato di Lisbona recita: “L’Unione si prefigge di promuovere la pace,
i suoi valori e il benessere dei suoi popoli. L’Unione offre ai suoi cittadini
uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui
sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure
appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione,
la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima” (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:FULL:IT:PDF). [2] Tra gli esempi figurano i costi
della violenza (Corso, Mercy, Simon, Finkelstein and Miller, 2007) o della
violenza sessuale (Miller, Taylor and Sheppard, 2007), il costo dei reati
connessi all’alcol (Miller, Levy, Cohen and Cox, 2006; Miller, Levy, Spicer and
Taylor, 2006), il costo della paura della criminalità (Dolan and Peasgood, 2007),
il costo della criminalità in Stati specifici (Aos et al., 2001) e il costo
dell’assistenza per la salute mentale (Cohen and Miller, 1998). [3] Rete di informazione in materia
di criminalità e giustizia (Crime and Justice Information Network), Centro per
la prevenzione della criminalità internazionale (Centre for International Crime
Prevention), Ufficio per il controllo della droga e la prevenzione della
criminalità (Office for Drug Control and Crime Prevention) delle Nazioni Unite (http://www.uncjin.org/index.html).
[4] A norma
dell’articolo 6 della decisione del Consiglio, i punti di contatto assistono i
rappresentanti nazionali nello scambio di informazioni e competenze sulla
prevenzione della criminalità a livello nazionale nell’ambito della rete. [5] Attualmente sono presenti cinque
osservatori, che rappresentano la Croazia, le agenzie dell’UE (Europol,
EMCDDA), la Commissione europea e il segretariato del Consiglio. Gli
osservatori possono partecipare alle attività del consiglio di amministrazione
della REPC, ma non hanno diritto di voto. [6] Programma di sostegno
finanziario della Commissione europea “Prevenzione e lotta contro la
criminalità” (http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/index_en.htm). [7] La valutazione è stata
effettuata dal Centre for Strategy and Evaluation Services (CSES). Lo
studio è disponibile sul sito Internet della DG HOME: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/crime-prevention/index_en.htm. [8] Valutazione della REPC condotta
nel 2008-2009 dal CSES:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/crime-prevention/docs/evaluation_of_eucpn_final_report_(cses_11_03_09).pdf. [9] L’articolo 2
del trattato sull’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità
europea recita: “Conservare e sviluppare l’Unione quale spazio di libertà,
sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle
persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle
frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione
della criminalità e la lotta contro quest’ultima”. L’articolo 29, secondo
comma, contiene il seguente riferimento: “[…] prevenendo e
reprimendo la criminalità, organizzata o di altro tipo, in particolare il
terrorismo, la tratta degli esseri umani ed i reati contro i minori, il
traffico illecito di droga e di armi, la corruzione e la frode, […]” (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/ce321/ce32120061229it00010331.pdf). [10] Sono state inserite disposizioni
specifiche sulla prevenzione della criminalità nella direttiva 2011/36/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la
prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle
vittime (articolo 18), nonché nella direttiva 2011/92/UE relativa alla lotta
contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (articolo
23). Una delle priorità fondamentali della strategia dell’UE per l’eradicazione
della tratta degli esseri umani (2012-2016) – COM(2012)286 final – è la
prevenzione della tratta di esseri umani (priorità B). [11] I reati commessi da gruppi
criminali “itineranti” mobili sono un buon esempio di questa labile distinzione
tra criminalità comune e organizzata. Tali reati comprendono il taccheggio, il
furto di metalli, il furto durante il trasporto, il furto con scasso e il
borseggio. [12] Nella maggior parte dei paesi
dell’UE i livelli di criminalità sono diminuiti costantemente intorno al 2002-2003,
benché in alcuni Stati membri si sia registrata una tendenza al rialzo (Danimarca,
Finlandia, Lussemburgo, Portogallo, Romania e Svezia). I paesi in cui la
diminuzione della criminalità in generale è risultata più marcata sono stati
Cipro, Grecia, Malta, Polonia e Regno Unito. Dati recenti indicano per il Regno
Unito (reati registrati dalla polizia
in Inghilterra e Galles) un’ulteriore riduzione del 4,2% tra l’anno terminato
nel marzo 2011 e quello terminato nel marzo 2012. Il numero totale di reati
registrati per nove delle dieci categorie principali di reati è diminuito
rispetto all’anno precedente, con una riduzione del danno penale pari quasi al 10%
(fonte: tabelle della polizia del Regno Unito). Al di là di queste tendenze
generali esistono tuttavia differenze considerevoli nello sviluppo di tipologie
specifiche di reato. Dal 2006-2007 la polizia ha registrato un maggior numero
di reati in una serie di Stati membri, in particolare per quanto riguarda il furto con scasso e il traffico di droga. D’altro canto, tra i
reati registrati quello per cui si è riscontrata la diminuzione più
considerevole è stato il furto di autoveicoli, seguito da reati violenti e
rapine (Fonte: Eurostat, Statistics in Focus on crime and criminal justice:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-12-006/EN/KS-SF-12-006-EN.PDF). [13] Si vedano le notizie riportate dai
mezzi di comunicazione sulla Grecia (http://www.balkanalysis.com/greece/2011/05/15/organized-crime-in-greece-statistics-trends-and-police-countermeasures-in-2011-2/).
[14] Cfr. anche la relazione OCTA (valutazione
della minaccia rappresentata dalla criminalità) del 2011, pag. 6: “La recente
crisi economica globale e i vincoli finanziari connessi hanno reso le comunità
più tolleranti nei confronti dei prodotti illeciti, in particolare, delle merci
contraffatte”. [15] Nove europei su dieci ritengono
che la criminalità organizzata costituisca una minaccia considerevole per la
sicurezza dell’UE: cfr. Eurobarometro n. 371 (2011), pag. 28. [16] Nell’indagine svolta presso le
principali parti interessate per questa valutazione, quasi due terzi (65,2%) degli
interpellati ha indicato che la collaborazione tra Stati membri a livello UE
per promuovere la prevenzione della criminalità è “molto” o “abbastanza”
importante. Questo dato conferma i risultati della relazione speciale
Eurobarometro n. 380 “Awareness of Home Affairs (Conoscenza degli Affari
interni)”, giugno 2012, pagg. 51-60, in cui si affermava che nove europei su
dieci (91%) concordavano sulla necessità di una più stretta collaborazione tra
le istituzioni UE e i governi dei singoli Stati membri ai fini della lotta
contro il terrorismo e la criminalità. [17] Il tasso di risposta all’indagine,
generalmente basso, nonché il numero elevato di “non so” sono solo due esempi
del fatto che la REPC e le sue attività non sono ancora molto conosciute. [18] Il cosiddetto “approccio
amministrativo” di lotta alla criminalità organizzata può essere descritto come
una combinazione di strumenti a livello amministrativo volta a impedire alla
criminalità organizzata di infiltrarsi nel settore pubblico, nell’economia o in
altri settori chiave dell’amministrazione pubblica. Le conclusioni del
Consiglio sulla lotta contro i reati commessi da gruppi criminali mobili
(itineranti) adottate nel novembre 2010 contenevano disposizioni per la
creazione di una rete informale di punti di contatto sull’approccio
amministrativo (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/118169.pdf).
La rete è stata istituita nel 2011, ma non ha il sostegno di un segretariato. [19] La decisione del Consiglio che
istituisce la REPC (articolo 2, paragrafo 2) consente alla rete di esaminare “tutte
le misure che mirano, o altrimenti concorrono, a contrastare la criminalità e a
diminuire il senso di insicurezza dei cittadini…”. Analogamente, la
strategia pluriennale della REPC dichiara che la rete europea di prevenzione
della criminalità deve contribuire “alla promozione di un approccio
multidisciplinare e preventivo nei confronti della criminalità”. Per
ragioni di efficienza e sostenibilità devono esistere maggiori sinergie tra la
REPC e la rete, possibilmente anche dal punto di vista organizzativo. [20] Tale
approccio potrebbe comprendere una migliore comprensione delle tendenze della
criminalità nell’UE e negli Stati membri, con la definizione di una panoramica
dei dispositivi istituzionali, delle strategie e delle politiche di prevenzione
della criminalità degli Stati membri (alcune di queste informazioni sono già
disponibili) e, per quanto possibile, una valutazione dell’impatto che le
misure di prevenzione della criminalità hanno su tipi differenti di attività
criminale. [21] La REPC ed Eurostat fanno entrambi
parte del gruppo di esperti che aiuta la Commissione nell’attuazione del piano
d’azione 2011-2015 sulle statistiche in materia di criminalità: cfr. COM(2011) 713
definitivo. [22] Per il ruolo dei punti di contatto
previsto dalla decisione del Consiglio cfr. la nota 4. [23] La sovvenzione d’azione di 845 000 EUR, che copre un periodo di tre anni,
prevede il cofinanziamento del 5% da parte degli Stati membri dell’UE.