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Document 52012DC0510
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL A Roadmap towards a Banking Union
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Una tabella di marcia verso l’Unione bancaria
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Una tabella di marcia verso l’Unione bancaria
/* COM/2012/0510 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Una tabella di marcia verso l’Unione bancaria /* COM/2012/0510 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Una tabella di marcia verso l’Unione bancaria 1. Introduzione Negli ultimi quattro anni l’Unione europea ha
risposto in modo determinato alla crisi economica e finanziaria: significativi
progressi sono stati compiuti nella realizzazione dell’Unione economica e
monetaria (UEM) e un programma di sostanziali riforme finanziarie è in corso di
attuazione, nel rispetto degli impegni assunti in risposta alla crisi
finanziaria nel quadro del G20, miranti a rendere gli istituti e i mercati
finanziari più stabili, più competitivi e più resilienti[1]. Il completamento della riforma del quadro
normativo dell’UE, pur essenziale, non sarà sufficiente per affrontare
efficacemente alcune gravi minacce che pesano sulla stabilità finanziaria nell’Unione
economica e monetaria. Sono necessari ulteriori misure per far fronte ai rischi
specifici della zona euro, in cui l’accentramento delle competenze in materia
di politica monetaria ha stimolato una forte integrazione economica e
finanziaria e accresciuto la possibilità di effetti di ricaduta
transfrontaliera in caso di crisi bancarie, e per spezzare il legame tra debito
sovrano e debito bancario e il circolo vizioso che ha portato ad una situazione
tale per cui è stato necessario utilizzare 4,5 mila miliardi di euro dei
contribuenti per salvare le banche dell’UE. La crisi ha tuttavia dimostrato
che, sebbene essenziale, il semplice coordinamento tra le autorità di vigilanza
non è sufficiente, in particolare nel contesto della moneta unica. È pertanto
necessario un meccanismo decisionale comune. È altresì essenziale contenere il
crescente rischio di frammentazione dei mercati bancari dell’UE, che
compromette gravemente il mercato unico dei servizi finanziari e ostacola l’effettiva
trasmissione della politica monetaria all’economia reale in tutta la zona euro. La Commissione ha
pertanto invitato[2]
alla creazione di un’Unione bancaria, che consenta di rinsaldare le basi del
settore bancario e ripristinare la fiducia nell’euro, in una prospettiva a più
lungo termine di integrazione economica e di bilancio. Elemento fondamentale di
tale processo è il trasferimento della vigilanza bancaria a livello europeo, un
passo che dovrà essere poi seguito da altre misure, quale la creazione di un
sistema comune di garanzia dei depositi e di una gestione integrata delle crisi
bancarie. Nella loro relazione del 26 giugno 2012[3] il Presidente del Consiglio
europeo, il Presidente della Commissione, il Presidente dell’Eurogruppo e il
Presidente della Banca centrale europea hanno appoggiato tale visione. Il
Parlamento europeo, da parte sua, ha raccomandato misure che vanno nella stessa
direzione, ad esempio nella relazione del luglio 2010 sulla gestione delle
crisi transfrontaliere nel settore bancario[4],
un orientamento che è stato confermato anche dal vertice della zona euro del 29
giugno 2012[5]. Garantendo elevati livelli di vigilanza
bancaria e di risoluzione delle crisi bancarie nella zona euro, i cittadini e i
mercati vengono rassicurati sul fatto che tutte le banche sono soggette ad una
regolamentazione prudenziale di elevato livello applicata uniformemente. In
futuro il pubblico deve avere la certezza che le banche in difficoltà saranno
ristrutturate o liquidate con il minimo di costi a carico del contribuente. Questo
futuro sistema contribuirà a creare la fiducia necessaria tra gli Stati membri,
presupposto per l’introduzione di meccanismi finanziari comuni di tutela dei
depositanti e di sostegno alla risoluzione ordinata delle crisi che toccano le
banche in difficoltà. La presente comunicazione accompagna due
proposte legislative che prevedono rispettivamente la creazione di un
meccanismo di vigilanza unico con l’attribuzione alla BCE di specifici compiti in
merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi
e la modifica del regolamento istitutivo dell’Autorità bancaria europea (EBA)[6]. Queste proposte legislative
segnano un importante primo passo che apporterà un miglioramento qualitativo in
termini di stabilità finanziaria e di fiducia, in particolare nella zona euro.
La presente comunicazione descrive il contesto in cui si inserisce il
meccanismo di vigilanza unico e delinea la tabella di marcia verso l’Unione
bancaria al di là di queste prime proposte. 2. L’Unione bancaria e il mercato unico Il mercato unico dei servizi finanziari è
basato su norme comuni che assicurano che le banche e altri istituti finanziari
che, a norma del trattato, godono della libertà di stabilimento e di
prestazione di servizi siano soggetti a norme equivalenti e ad una vigilanza
adeguata in tutta l’UE. La creazione dell’Unione bancaria non deve
compromettere l’unità e l’integrità del mercato unico, che rimane una delle più
importanti realizzazioni dell’integrazione europea. L’Unione bancaria, infatti,
si basa sul completamento in corso del programma di sostanziale riforma della
regolamentazione sul mercato unico (“corpus unico di norme”). Il mercato unico e l’Unione bancaria sono
pertanto processi che si rafforzano a vicenda. Il lavoro inteso a rafforzare il
mercato unico deve continuare in tutti i settori disciplinati da proposte della
Commissione. Inoltre, in tre settori di rilevanza specifica
per l’Unione bancaria questo lavoro deve essere accelerato e i colegislatori
devono raggiungere un accordo sulle pertinenti proposte prima della fine del 2012: –
sono stati proposti requisiti prudenziali più
rigorosi per le banche. Con le proposte in materia di requisiti patrimoniali
delle banche (“CRD4”)[7],
la Commissione ha avviato il processo di attuazione dei nuovi standard mondiali
in materia di requisiti patrimoniali e di liquidità delle banche. La creazione
del meccanismo di vigilanza unico non dovrebbe richiedere modifiche sostanziali
della proposta di regolamento e della proposta di direttiva, anche se per un
numero limitato di materie potrà rendersi necessario un affinamento del testo
per riflettere la nuova situazione. Durante le fasi finali dei negoziati
relativi alla CRD4, la Commissione intende assicurare in modo particolare che i
testi concordati siano tecnicamente compatibili con la proposta di regolamento
che istituisce il meccanismo di vigilanza unico e collaborerà con il Parlamento
europeo e il Consiglio in tal senso, per assicurare in particolare che tutte le
disposizioni della proposta di direttiva CRD4 siano operative affinché la
direttiva possa essere applicata a livello nazionale e da parte della BCE; –
la copertura dei sistemi nazionali di garanzia dei
depositi è stata già armonizzata e aumentata a 100 000 euro per
depositante e per ente, con efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2010. Nel
luglio 2010 la Commissione si è spinta oltre, proponendo[8] l’armonizzazione e la
semplificazione delle garanzie dei depositi, l’accelerazione dei rimborsi e il
miglioramento del finanziamento, in particolare mediante il finanziamento ex
ante dei sistemi di garanzia dei depositi tramite contributi delle banche
ed un meccanismo obbligatorio di prestito tra sistemi nazionali entro
determinati limiti; –
la proposta della Commissione sugli strumenti di risanamento
e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi, adottata il 6 giugno 2012[9], è l’ultima di una serie di
proposte per rafforzare il settore bancario europeo e per evitare gli effetti
di ricaduta di eventuali future crisi finanziarie, con ripercussioni negative
sui depositanti e sui contribuenti. Per preservare la stabilità finanziaria e
assicurare che gli azionisti e i creditori delle banche si facciano pienamente
carico della loro quota di perdite e di costi della ricapitalizzazione delle
banche, la Commissione ha proposto un quadro comune di norme e competenze che
permetteranno agli Stati membri di prevenire l’insorgere di crisi bancarie, e
in caso di scoppio, di gestirle in maniera più ordinata ed efficace. Gli Stati
membri saranno tenuti a istituire un fondo di risoluzione ex ante
finanziato dai contributi delle banche, ed è prevista l’istituzione di un
meccanismo di prestiti obbligatori tra i sistemi nazionali soggetto anch’esso a
chiari limiti. Pertanto, tali norme porranno le fondamenta
comuni per tutto il mercato unico su cui potranno basarsi le proposte sull’Unione
bancaria. Questo corpus unico di norme è necessario per la stabilità e l’integrità
del mercato interno dell’UE nel settore dei servizi finanziari. Esso fornisce
una base comune che consente di avanzare verso l’Unione bancaria senza rischi
di frammentazione del mercato unico. È pertanto di fondamentale importanza che
i colegislatori portino rapidamente a termine entro la fine dell’anno l’adozione
delle riforme dei requisiti patrimoniali, dei sistemi di garanzia dei depositi
e della risoluzione delle crisi bancarie. Anche queste norme devono essere applicate in
modo uniforme in tutta l’Unione, mediante una vigilanza uniforme e convergente
degli enti creditizi da parte delle autorità di vigilanza nazionali e della
BCE. L’Autorità bancaria europea (ABE) ha un ruolo fondamentale nella
realizzazione di tale obiettivo, in particolare mediante gli strumenti e poteri
previsti dal suo regolamento istitutivo (interventi in caso di violazione del
diritto dell’Unione, mediazione, norme tecniche vincolanti, orientamenti e
raccomandazioni). È pertanto fondamentale che l’ABE svolga pienamente il
compito che le è stato attribuito di creare un quadro giuridico e una cultura
della vigilanza comuni in tutta l’Unione europea. Inoltre, al fine di evitare divergenze tra la
zona euro e il resto dell’UE, il corpus unico di norme dovrà essere
sostenuto da prassi di vigilanza uniformi. Guide e approcci diversi in materia
di attività di vigilanza tra gli Stati membri partecipanti al meccanismo di
vigilanza unico e gli altri Stati membri fanno sorgere il rischio di
frammentazione del mercato unico, in quanto le banche potrebbero praticare l’arbitraggio
regolamentare sfruttando le differenze. Occorre che l’ABE elabori una guida
comune per l’attività di vigilanza per integrare il corpus unico di
norme. Tutti i provvedimenti adottati dalla BCE, ad
esempio per definire più in dettaglio l’esercizio della vigilanza prudenziale
nel contesto della specifica struttura di vigilanza creata dal meccanismo di
vigilanza unico, devono essere in linea con il corpus unico di norme,
ivi comprese le norme tecniche stabilite da atti delegati adottati dalla
Commissione europea. Infine, va osservato che la proposta di modifica
presentata oggi mantiene l’attuale equilibrio tra il sistema del paese di
origine e quelle dello Stato membro ospitante, anche per quanto riguarda la
partecipazione nei collegi delle autorità di vigilanza. L’impatto effettivo e le implicazioni del
meccanismo di vigilanza unico sul funzionamento operativo dell’ABE saranno
ulteriormente esaminati nel corso del prossimo riesame del funzionamento delle
Autorità di vigilanza europee, che sarà presentato alla Commissione entro il 2
gennaio 2014[10].
Al riguardo, la Commissione esaminerà in particolare se il ruolo dell’ABE per
quanto riguarda gli esercizi delle prove di stress debba essere rafforzato, per
evitare che l’Autorità sia troppo dipendente dalle informazioni e dai
contributi dalle autorità competenti per la valutazione dell’effettiva
resilienza del settore bancario in tutta l’Unione. Parallelamente,
la Commissione continuerà a rafforzare la stabilità finanziaria e ad assicurare
condizioni di parità nel settore bancario nel mercato unico dell’UE mediante il
controllo da essa esercitato sugli aiuti di Stato e sulle condizioni per la
concessione di aiuti per l’aggiustamento economico. Azioni fondamentali La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a raggiungere un accordo entro la fine del 2012 su quanto segue: i) l’adozione delle proposte CRD4, in modo che siano applicabili sia in tutto il mercato unico che nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico; ii) la proposta di direttiva sul sistema di garanzia dei depositi presentata dalla Commissione; iii) la proposta di direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie. 3. Completare l’Unione bancaria Come indicato dalla Commissione[11] prima del Consiglio europeo
del giugno 2012 e come affermato dai presidenti del Consiglio europeo, della
Commissione, dell’Eurogruppo e della Banca centrale europea nella loro
relazione del 26 giugno 2012[12],
il completamento dell’Unione bancaria imporrà un ulteriore lavoro per la
creazione di un meccanismo di vigilanza unico, un sistema comune di garanzia
dei depositi e un quadro integrato di gestione delle crisi. L’istituzione di un
meccanismo di vigilanza unico rappresenta un primo passo, fondamentale e
significativo. 3.1. Un meccanismo di vigilanza
unico Il meccanismo di vigilanza unico che la
Commissione propone oggi si basa sul trasferimento a livello europeo di
specifici compiti fondamentali di vigilanza delle banche aventi sede negli
Stati membri della zona euro. Pur conservando la responsabilità ultima, la BCE
assolverà i suoi compiti nel quadro del meccanismo di vigilanza unico composto
dalla BCE e dalle autorità nazionali di vigilanza. Tale struttura consentirà
una vigilanza forte e uniforme in tutta la zona euro, utilizzando al meglio le
specifiche conoscenze delle realtà locali delle autorità di vigilanza nazionali.
Ciò assicurerà una vigilanza basata su una profonda conoscenza delle condizioni
nazionali e locali che possono avere un’incidenza sulla stabilità finanziaria.
La Commissione propone anche un meccanismo che consentirà agli Stati membri
che, pur non avendo adottato l’euro intendono partecipare al meccanismo di
vigilanza unico, di cooperare strettamente con la BCE. Nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico,
alla BCE saranno attribuite competenze di vigilanza su tutte le banche nell’Unione
bancaria, alle quali applicherà il corpus unico di norme applicabile a
tutto il mercato unico. Recenti esperienze hanno dimostrato che anche le
difficoltà di banche relativamente piccole possono avere un significativo
impatto negativo sulla stabilità finanziaria degli Stati membri. Pertanto, sin
dal primo giorno la BCE sarà autorizzata a esercitare, su propria decisione, la
vigilanza su tutte le banche della zona euro, in particolare le banche che
ricevono assistenza finanziaria pubblica. Per tutte le altre banche, l’introduzione
graduale della vigilanza della BCE avverrà automaticamente: il 1° luglio 2013
per le principali banche di importanza sistemica a livello europeo e il 1° gennaio
2014 per tutte le altre banche. Pertanto, entro il 1° gennaio 2014 tutte le
banche della zona euro saranno soggette a vigilanza europea. Alla BCE saranno attribuiti specifici compiti
fondamentali di vigilanza indispensabili per individuare i rischi che
minacciano la solidità delle banche. Le sarà attribuito il potere di imporre
alle banche l’obbligo di adottare le necessarie misure correttive. La BCE sarà,
tra l’altro, l’autorità competente ad autorizzare gli enti creditizi, a
valutare le partecipazioni qualificate, ad accertare il soddisfacimento dei
requisiti patrimoniali minimi, ad accertare l’adeguatezza del capitale interno
rispetto al profilo di rischio dell’ente creditizio (cosiddette misure del
secondo pilastro), a esercitare la vigilanza su base consolidata e a svolgere
compiti di vigilanza sui conglomerati finanziari. La BCE assicurerà anche il
rispetto delle disposizioni in materia di leva finanziaria e di liquidità,
applicherà riserve di capitale e attuerà, coordinandosi con le autorità di
risoluzione delle crisi bancarie, misure di intervento precoce quando una banca
viola, o è in procinto di violare, i requisiti patrimoniali fissati dalla
normativa. Alla BCE verranno attribuiti tutti i poteri di
indagine e di vigilanza necessari per svolgere i suoi compiti. È prevista la
partecipazione attiva delle autorità di vigilanza nazionali nel quadro del
meccanismo di vigilanza unico per assicurare una preparazione e un’attuazione
efficienti e spedite delle decisioni di vigilanza e per garantire il
coordinamento e il flusso di informazioni necessari sulle questioni di portata
sia locale che europea, al fine di assicurare la stabilità finanziaria in tutta
l’Unione e nei suoi Stati membri. Tutti i compiti non esplicitamente attribuiti
alla BCE resteranno di competenza delle autorità nazionali di vigilanza. Ad
esempio, le autorità di vigilanza nazionali manterranno le competenze in
materia di tutela dei consumatori e di lotta contro il riciclaggio dei capitali
nonché di vigilanza degli enti creditizi dei paesi terzi che aprono succursali
o prestano servizi a livello transfrontaliero nello Stato membro. La BCE deve poter
svolgere le sue nuove funzioni di vigilanza in piena indipendenza pur restando
pienamente responsabile delle sue azioni. La proposta della Commissione prevede
forti garanzie di responsabilità, in particolare nei confronti del Parlamento
europeo e del Consiglio, per assicurare la legittimità democratica. Inoltre, la
proposta stabilisce una serie di principi organizzativi per garantire una
chiara separazione tra politica monetaria e vigilanza. Questa separazione
consentirà di attenuare potenziali conflitti tra diversi obiettivi politici,
permettendo allo stesso tempo di beneficiare pienamente di sinergie. Tutte le
attività preparatorie e di esecuzione delle politiche saranno pertanto
effettuate da organismi e divisioni amministrative diversi dalle funzioni di
politica monetaria attraverso un consiglio di vigilanza istituito in seno alla
BCE appositamente a questo scopo. Infine,
le modifiche proposte del regolamento istitutivo dell’ABE garantiranno che l’ABE
possa continuare a svolgere la sua missione in maniera efficace nei confronti
di tutti gli Stati membri. In particolare, l’ABE eserciterà i suoi poteri e
svolgerà i suoi compiti anche nei confronti della BCE. Le modalità di voto in
seno all’ABE saranno adattate per assicurare che le strutture decisionali dell’Autorità
restino equilibrate ed efficienti e riflettano le posizioni delle autorità
competenti degli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico e
delle autorità competenti degli Stati membri che non vi partecipano, in modo da
preservare appieno l’integrità del mercato unico. Le modifiche delle modalità
di voto interessano le materie sulle quali l’ABE adotta decisioni vincolanti
sull’applicazione del corpus unico di norme in caso di violazione del
diritto dell’Unione e di risoluzione delle controversie. Per altre materie le
salvaguardie procedurali esistenti sono considerate sufficienti ad assicurare
strutture decisionali equilibrate ed efficaci. Ad esempio, i progetti di norme
tecniche sono presentati alla Commissione per l’adozione, e la Commissione può
decidere di approvarli o di modificarli, in particolare quando non sono
conformi ai principi fondamentali del mercato interno per i servizi finanziari.
Infine, nel regolamento recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 è
stata inserita una specifica clausola di riesame che consentirà di tener conto
in particolare degli sviluppi negli Stati membri la cui moneta è l’euro o negli
Stati membri le cui autorità competenti hanno instaurato una cooperazione
stretta e di verificare se, alla luce degli sviluppi, siano necessari
aggiustamenti delle disposizioni per assicurare che le decisioni dell’ABE siano
adottate nell’interesse della preservazione e del rafforzamento del mercato interno
dei servizi finanziari. Azioni fondamentali La Commissione invita i) il Consiglio a esaminare e ad adottare con urgenza la proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, tenendo conto dell’opinione del Parlamento europeo; ii) il Parlamento europeo e il Consiglio a esaminare e ad adottare con urgenza la proposta di modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l’Autorità bancaria europea. L’accordo su queste due proposte dovrebbe essere raggiunto entro la fine del 2012. 3.2. Prossimi passi nella gestione
delle crisi bancarie L’integrazione mondiale dei mercati finanziari e il mercato unico dell’UE
hanno consentito al settore bancario di alcuni Stati membri di raggiungere
livelli molte volte superiori al PIL nazionale, con la conseguenza che taluni
istituti sono troppo grandi per fallire, conformemente ai meccanismi nazionali
in vigore. D’altra parte, l’esperienza dimostra che anche il fallimento di
banche relativamente piccole può causare danni sistemici a livello
transfrontaliero. Inoltre, le corse agli sportelli a livello transfrontaliero
possono gravemente indebolire i sistemi bancari nazionali, compromettere
ulteriormente la situazione di bilancio del paese e acuire i problemi di
finanziamento per entrambi. Il rafforzamento della vigilanza nell’Unione bancaria contribuirà a
migliorare la solidità delle banche. Tuttavia è necessario che qualora si
verifichi una crisi gli istituti possano essere liquidati in maniera ordinata e
che i depositanti siano rassicurati sul fatto che i loro risparmi sono al
sicuro. In questo contesto, la Commissione ha sottolineato[13] che l’Unione dovrebbe includere una gestione maggiormente
centralizzata delle crisi bancarie. Il Parlamento europeo ha anche auspicato
progressi in questo settore. La necessità di “meccanismi comuni per la
risoluzione bancaria e la garanzia dei depositi dei clienti” è stata menzionata
anche dal Presidente del Consiglio europeo, dal Presidente della Commissione e
dal Presidente della Banca centrale europea nella loro relazione del 26 giugno 2012[14]. Pertanto, la Commissione prevede in particolare di presentare una
proposta per l’istituzione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi
bancarie, competente per la risoluzione delle crisi bancarie e per il
coordinamento, in particolare, dell’applicazione degli strumenti di risoluzione
nell’ambito dell’Unione bancaria. Il meccanismo è più efficiente di una
semplice rete di autorità nazionali, in particolare in caso di fallimenti
transfrontalieri, data la necessità di affrontare le crisi bancarie con
rapidità e credibilità. Sarà un’integrazione naturale del meccanismo di
vigilanza unico. Consentirà anche notevoli economie di scala, ed eviterebbe le
esternalità negative che possono derivare da decisioni puramente nazionali.
Adotterà le sue decisioni attenendosi ai principi in materia di risoluzione
delle crisi bancarie fissati nel corpus unico di norme, conformi alle
migliori prassi internazionali e alle norme dell’Unione in materia di aiuti di
Stato. In particolare gli azionisti e i creditori delle banche dovranno farsi
carico dei costi della risoluzione delle crisi bancarie prima dell’eventuale
ricorso a finanziamenti esterni, e occorrerà trovare soluzioni nel settore
privato invece di utilizzare il denaro dei contribuenti. Inoltre, sulla
base di una valutazione del suo funzionamento, al meccanismo unico di
risoluzione delle crisi bancarie potrebbero essere attribuiti altri compiti di
coordinamento per quanto riguarda la gestione delle situazioni di crisi e degli
strumenti di risoluzione nel settore bancario, come indicato nella relazione
presentata nel giugno 2012 dal Presidente del Consiglio europeo, dal Presidente
della Commissione, dal Presidente dell’Eurogruppo e dal Presidente della BCE. Azioni fondamentali Una volta raggiunto l’accordo sulle proposte sul tavolo in materia di sistemi di garanzia dei depositi e di risanamento e risoluzione delle crisi bancarie, la Commissione intende proporre in particolare l’istituzione di un meccanismo unico competente per la risoluzione delle crisi bancarie e per il coordinamento dell’applicazione degli strumenti di risoluzione alle banche nel quadro dell’Unione bancaria. 4. Le prossime tappe L’Unione europea ha i mezzi per affrontare le
sue attuali carenze e creare un’Unione bancaria che costituisca un passo
essenziale verso un’autentica Unione economica e monetaria. La Commissione invita il Parlamento europeo e
il Consiglio a: –
dare il loro pieno sostegno all’Unione bancaria e
ad approvare gli orientamenti e la tabella di marcia descritti nella presente
comunicazione; –
dare la massima priorità nel processo legislativo
alle azioni necessarie per creare l’Unione bancaria; –
completare il più presto possibile, e in ogni caso
prima della fine dell’anno in corso, l’iter di approvazione delle proposte sul
tavolo riguardanti: –
i sistemi di garanzia dei depositi; –
l’accesso all’attività degli enti creditizi e la
vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento (CRD); –
i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le
imprese di investimento (CRR); –
il quadro normativo in materia di risanamento e
risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento; –
l’attribuzione alla BCE di taluni compiti relativi
alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi; –
la modifica di talune disposizioni del regolamento
istitutivo dell’ABE. Con la presente comunicazione e con le
proposte legislative che l’accompagnano, la Commissione ha agito rapidamente e
in modo responsabile in risposta al mandato che le è stato conferito alla fine
di giugno dal Consiglio europeo e dai capi di Stato e di governo della zona
euro. Tocca ora alle altre istituzioni fare la loro parte per garantire l’istituzione
del meccanismo di vigilanza unico entro il 1° gennaio 2013. [1] http://ec.europa.eu/internal_market/finances/policy/map_reform_en.htm [2] http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2012/06/20120626_speeches_2_en.htm. [3] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/131298.pdf. [4] Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2010
recante raccomandazioni alla Commissione sulla gestione delle crisi
transfrontaliere nel settore bancario (2010/2006 (INI)). [5] “La
Commissione presenterà a breve proposte relative a un meccanismo di vigilanza
unico fondate sull’articolo 127, paragrafo 6. Chiediamo al Consiglio di
prenderle in esame in via d’urgenza entro la fine del 2012. Una volta
istituito, per le banche della zona euro, un efficace meccanismo di vigilanza
unico con il coinvolgimento della BCE, il MES potrà avere facoltà, sulla scorta
di una decisione ordinaria, di ricapitalizzare direttamente gli istituti
bancari. Questa procedura si baserà su un’appropriata condizionalità, ivi
compresa l’osservanza delle regole sugli aiuti di Stato, che dovrebbe essere
specifica per ciascun istituto, specifica per settore ovvero applicabile a
tutta l’economia e sarà formalizzata in un memorandum d’intesa”. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/131359.pdf. [6] Regolamento (UE) n. 1093/2010. [7] http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/new_proposals_en.htm.
[8] http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/guarantee/200914_en.pdf. [9] http://ec.europa.eu/internal_market/bank/crisis_management/index_en.htm.
[10] A norma dell’articolo 81 dei regolamenti che istituiscono
le Autorità europee di vigilanza [regolamento (UE) n. 1093/2010, regolamento
(UE) n. 1094/2010 e regolamento (UE) n. 1095/2010]. [11] http://ec.europa.eu/europe2020/banking-union/index_it.htm.
[12] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/131298.pdf. [13] http://ec.europa.eu/europe2020/banking-union/index_it.htm.
[14] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/131298.pdf.