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Document 52012DC0474
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Implementation of the European Electronic Toll Service
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Attuazione del servizio europeo di telepedaggio
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Attuazione del servizio europeo di telepedaggio
/* COM/2012/0474 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Attuazione del servizio europeo di telepedaggio /* COM/2012/0474 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Attuazione del servizio europeo di
telepedaggio (Testo rilevante ai fini del SEE) 1. Introduzione La direttiva 2004/52/CE mira a realizzare
l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nell’Unione europea[1]. Essa
prevede l’istituzione di un servizio europeo di telepedaggio (SET),
complementare ai servizi nazionali di telepedaggio degli Stati membri. Le parti interessate sono principalmente due: ·
gli esattori di pedaggi, che operano per conto
dello Stato membro o nel quadro di un contratto di concessione stipulato con lo
Stato membro, gestiscono l’infrastruttura e riscuotono i pedaggi per il
transito dei veicoli sulla rete da loro gestita; ·
i fornitori del servizio europeo di telepedaggio
(fornitori SET), che mettono a disposizione degli automobilisti o dei
trasportatori su gomma le apparecchiature e i servizi necessari per poter
accedere a tutte le infrastrutture soggette a pedaggio nel territorio dell’UE e
assicurano il pagamento agli esattori di pedaggi delle tariffe dovute per
l'utilizzo della rete. L’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva
prevede che gli Stati membri che dispongono di sistemi di telepedaggio
provvedono a che gli operatori offrano il servizio europeo di telepedaggio agli
automezzi pesanti entro tre anni dall’entrata in vigore della decisione che
definisce il servizio europeo di telepedaggio e non oltre cinque anni per tutti
gli altri tipi di veicoli. La decisione 2009/750/CE della Commissione
sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio è entrata in vigore l’8
ottobre 2009[2]
subito dopo essere stata notificata agli Stati membri. La suddetta decisione di
esecuzione stabilisce i requisiti essenziali di questo servizio valido
nell’intera UE e ne stabilisce le norme vincolanti, le specifiche tecniche e le
regole operative. Gli obblighi essenziali sono i seguenti: (1)
gli Stati membri tengono dei registri elettronici
delle loro reti soggette a pedaggio, degli esattori di pedaggi e dei fornitori
di servizi di pedaggio che essi ritengono ammissibili alla registrazione e
rendono tali registri accessibili al pubblico per via elettronica. Essi
istituiscono inoltre un organismo di conciliazione per facilitare i negoziati
contrattuali tra gli esattori di pedaggi e i fornitori del SET. (2)
Gli esattori di pedaggi assicurano che i loro
sistemi di telepedaggio siano conformi alle norme tecniche previste dalla
legislazione e rendono pubbliche le loro condizioni contrattuali; essi
accettano qualsiasi fornitore del SET registrato senza discriminazioni. (3)
I fornitori del SET sono registrati nello Stato
membro in cui sono stabiliti. Essi raggiungono la totale copertura elettronica
a livello europeo di tutte le infrastrutture stradali soggette a pedaggio entro
24 mesi dalla loro registrazione. I fornitori del SET sono in concorrenza tra
loro: gli utenti della strada sono liberi di stipulare un contratto con il
fornitore di loro scelta. L’articolo 21 della decisione 2009/750/CE
prevede che la Commissione rediga una relazione sullo stato di avanzamento
della realizzazione del SET. La presente comunicazione, dopo aver inserito il
SET nel più ampio contesto della politica europea dei trasporti, presenta i
progressi compiuti nella sua attuazione e contiene la valutazione della
Commissione in merito ai prossimi passi da compiere per renderlo operativo. 2. Il contesto della politica europea dei
trasporti Un mercato interno efficiente è necessario ai
fini della crescita economica e della prosperità, per permettere una mobilità
ininterrotta, rapida e sicura di merci e persone attraverso l’Unione. Esso
richiede infrastrutture ben sviluppate, sottoposte a manutenzione e gestite in
modo efficiente. Allo scopo di facilitare il finanziamento e la
gestione delle infrastrutture stradali, la politica dei trasporti europea ha
costantemente promosso i due principi “chi utilizza paga” e “chi inquina paga”.
I pedaggi, vale a dire il pagamento di una tariffa per l’uso della strada
basato sulla distanza percorsa, sul tipo di veicolo (ad esempio in base alla
prestazione ambientale e all’impatto in termini di usura) e/o anche l’orario
scelto (ad esempio un determinato momento della giornata), rappresentano una
modalità corretta ed efficiente per l’applicazione di questi principi. Essi
permettono un approccio equo di pagamento per la mobilità e rappresentano un
segnale di giusto prezzo per gli utenti della strada. In altre parole essi
permettono di riscuotere il gettito necessario per la manutenzione e lo
sviluppo dell’infrastruttura stradale, gestire la domanda di trasporto (ad
esempio ridurre il traffico nelle ore di punta o influenzare la scelta del
mezzo di trasporto) o promuovere il ricorso a veicoli meno inquinanti. I pedaggi sono sempre più diffusi. Ventidue
Stati membri impongono pedaggi ai mezzi pesanti su alcune parti della loro rete
stradale e dodici Stati membri ai veicoli privati leggeri. Le strade sottoposte
a pedaggio nell’UE rappresentano una lunghezza totale di circa 72 000
chilometri il 60% dei quali è equipaggiato con sistemi di telepedaggio e il 40%
è coperto da sistemi con vignetta. Attualmente più di 20 milioni di utenti
della strada, automobilisti o trasportatori, sono abbonati a sistemi di
telepedaggio stradale. Permettere una completa interoperabilità delle
tecnologie elettroniche di pedaggio stradale consente di realizzare economie di
scala e ridurre i costi degli impianti di riscossione dei pedaggi. Il Servizio
europeo di telepedaggio renderà più facile il pagamento dei pedaggi da parte
degli utenti transfrontalieri, compresi quelli occasionali[3]. Gli
utenti saranno più disponibili a pagare per l’utilizzo delle strade in presenza
di strumenti di pagamento interoperabili a livello europeo. Nel suo Libro bianco del 2011 “Tabella di
marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti” la Commissione ha
delineato diverse misure per accelerare lo sviluppo e l’armonizzazione dei
pedaggi stradali. Essa ha sottolineato come il servizio europeo di telepedaggio
possa avere un’utilità nella promozione di strategie di imposizione per
l’utilizzo dell’infrastruttura stradale che contribuiscano ad un sistema di
trasporti sostenibile e nel facilitare l’accettazione del pedaggio stradale da
parte degli utenti. Analogamente in occasione della recente
modifica della direttiva “Eurovignette” sul pedaggio dei veicoli pesanti[4], il
Parlamento europeo e il Consiglio hanno chiesto alla Commissione di “monitorare
i progressi compiuti [nel quadro della direttiva] per realizzare entro i tempi
stabiliti un effettivo servizio europeo di telepedaggio” e “promuovere la
cooperazione tra Stati membri che possa rivelarsi necessaria per garantire
l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio a livello europeo.” In particolare, “se riscuotono pedaggi e
diritti d'utenza esclusivamente mediante un sistema che comporta l'uso di
un'unità posta a bordo degli autoveicoli, gli Stati membri si accertano che
tutti gli utilizzatori possano procurarsi le unità da installare a bordo
adeguate, conformi ai requisiti della direttiva 2004/52/CE, nel quadro di
ragionevoli accordi amministrativi ed economici”[5]. 3. Progressi compiuti I progressi compiuti nella attuazione del SET
sono deludenti. Nonostante l’adozione della decisione 2009/750/CE, che
stabilisce i necessari requisiti e specifiche tecniche nonché le norme
contrattuali relative alla fornitura del SET, gli sforzi della Commissione
europea[6]
e la maturità delle tecnologie di pedaggio, il servizio europeo di telepedaggio
non è ancora una realtà nella vita quotidiana degli utenti della strada. Non
tutti gli Stati membri e le parti interessate hanno dimostrato il pieno impegno
necessario per mettere a punto il contesto operativo e regolamentare del
servizio al loro livello. Fino al 2009, la maggior parte degli Stati membri che
hanno introdotto sistemi di telepedaggio nazionali o locali lo hanno fatto
senza prestare la dovuta attenzione alla futura dimensione europea di questo
servizio e senza preoccuparsi di rispettare il calendario stabilito nella
direttiva. Questa carenza nella attuazione del SET e senza rispettare il
calendario previsto non è dovuta a ragioni tecniche. Non è più complicato da un
punto di vista tecnico realizzare l’interoperabilità paneuropea dei sistemi di
telepedaggio rispetto al “roaming” paneuropeo dei telefoni portatili o
all’interoperabilità a livello mondiale delle carte di credito. Alcune parti interessate hanno presentato una
serie di possibili spiegazioni dei ritardi summenzionati ma la maggior parte di
esse non trovano più giustificazione o riguardano problemi per i quali esistono
soluzioni: –
un problema consisterebbe nel fatto che la
legislazione europea definisce solo un quadro generico per il SET. Questo
argomento non regge del tutto in quanto la legislazione stabilisce chiaramente
una serie di regole e obbligazioni indispensabili. Conformemente alla sua
politica di mantenere i mercati di servizi aperti alla concorrenza ove
possibile, la decisione della Commissione lascia la attuazione del servizio
alle decisioni del mercato, essenzialmente alla nascita di fornitori del SET. –
E’ stato anche sostenuto che il SET non sarebbe
interessante da un punto di vista commerciale. E’ però prematuro trarre subito
delle conclusioni mentre non vi sono dubbi che esiste la domanda: ·
attualmente il 25% del trasporto merci su strada è
transfrontaliero e si prevede che tale cifra salirà al 30% entro il 2030.
L’interesse che presenta il SET per i fornitori di servizi è destinato quindi
ad aumentare. Inoltre, le associazioni professionali di trasportatori, a
livello nazionale ed europeo, hanno ripetutamente espresso una forte domanda
per un sistema di telepedaggio interoperabile paneuropeo, chiaramente un
appello a poter disporre di un servizio di telepedaggio europeo. ·
Circa dieci organizzazioni hanno chiaramente
espresso la loro intenzione di chiedere la registrazione come fornitori del SET
e recentemente hanno fondato una associazione professionale europea[7]
(AETIS). Sebbene a tutt’oggi nessun fornitore del SET sia stato ufficialmente
registrato, secondo le informazioni ricevute, almeno un potenziale fornitore ha
contattato le proprie autorità nazionali per chiedere la registrazione
ottenendo risposta negativa in quanto non sarebbe ancora pronto un quadro
legale ed amministrativo. ·
Gli sviluppi in atto o l’ulteriore diffusione dei
regimi di pedaggio stradale nell'UE creeranno nuove opportunità di mercato per
i fornitori del SET. Quattro Stati membri[8] hanno programmato la attuazione di nuovi
sistemi di pedaggio a livello nazionale nei prossimi tre anni mentre è in corso
in diversi Stati membri la proroga dei contratti di pedaggio esistenti. A
questo riguardo, il Libro bianco sullo Spazio unico europeo dei trasporti
prevede una serie di iniziative dirette a promuovere ulteriormente la
attuazione del sistema di pedaggi per l’utilizzo delle strade[9]. –
L’introduzione del SET sarebbe inoltre ostacolata
dai lunghi cicli di vita dei sistemi nazionali esistenti per i quali
l’adattamento al SET prima dell’obsolescenza costituirebbe un costo aggiuntivo.
Tuttavia anche questo argomento non sembra essere più sostenibile. La maggior
parte dei sistemi attualmente in vigore risalgono alla metà degli anni novanta
e si stanno avvicinando all’obsolescenza tecnologica. Inoltre il legislatore
adottando la direttiva 2004/52/CE ha espresso la chiara convinzione che si
doveva procedere con gli investimenti necessari per migrare verso sistemi
pienamente interoperabili, pur lasciando un certo margine di flessibilità per
quanto riguarda la ripartizione tra le parti interessate dell’onere di spesa
necessario per finanziare gli investimenti necessari. Ad esempio i costi o
parte dei costi degli investimenti possono essere finanziati attraverso
l’introduzione di nuove tariffe. In altri termini tutti gli utenti della strada
soggetti al pedaggio, e non solo gli utilizzatori del SET, potrebbero
partecipare finanziariamente a questi investimenti in quanto i costi relativi
al SET possono essere qualificati come costi di infrastruttura ammissibili a
norma della direttiva 1999/62/CE (direttiva Eurovignetta). Nonostante i
ritardi, si è avuta una serie di sviluppi: –
gli Stati membri hanno istituito il loro registro
elettronico nazionale che contiene le infrastrutture stradali soggette a
pedaggio che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2004/52/CE.
Gli esattori di pedaggi hanno pubblicato le loro dichiarazioni di settore del
SET che stabiliscono le condizioni generali per le prestazioni del SET sulle
loro infrastrutture e costituiscono la base dei rapporti contrattuali tra gli
esattori di pedaggi e i fornitori del SET. –
Una serie di autorità nazionali responsabili per la
riscossione elettronica dei pedaggi hanno istituito un gruppo informale, il
cosiddetto Gruppo di Stoccolma[10],
nel quale cooperano attivamente al fine di realizzare il Servizio europeo di
telepedaggio e lo scambio delle migliori pratiche. Questo gruppo coopera anche
con AETIS7. –
Le organizzazioni europee di normazione hanno
compiuto decisi progressi nel campo della riscossione delle tariffe
elettroniche e della standardizzazione del SET, anche per quanto riguarda i
sistemi di pedaggio satellitari. Sono stati adottati procedure di prova per gli
impianti mobili e fissi[11]
e una norma importante[12]
relativa allo scambio di informazioni tra fornitori di servizi ed esattori di
pedaggi nei sistemi di pedaggio satellitare, tra cui l’attuazione esecutiva. –
La Commissione ha pubblicato nel 2010 la “Guida
all’applicazione della direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e della decisione 2009/750/CE della Commissione”[13] come
manuale di riferimento per le parti interessate professionali direttamente o indirettamente
coinvolte dalla attuazione del Servizio europeo di telepedaggio. –
La Commissione, dopo una consultazione di tutte le
parti interessate coinvolte, sta preparando attualmente una guida orientativa
sull’interpretazione dei concetti contenuti nell’allegato I della decisione 2009/750/CE.
Questa nota, che verrà pubblicata tra breve, offre una guida su come gli
organismi di conciliazione dovrebbero assicurare che le condizioni contrattuali
di accesso alla rete rimangano eque, ragionevoli e non discriminatorie. Essa
chiarisce inoltre i possibili modelli di ripartizione di tariffe e
remunerazioni tra le parti interessate professionali. Infine essa affronta le
questioni di attuazione del SET, come i costi per valutare l’interoperabilità e
l’esecuzione dei test di "idoneità all’uso”. –
In conformità all’articolo 18 della decisione 2009/750/CE
è stato istituito un gruppo di coordinamento degli organismi abilitati a
certificare la “conformità alle specifiche” o l’“idoneità all’uso” delle
apparecchiature del SET. Il gruppo svilupperà documenti di orientamento che
verranno presentati per approvazione al comitato telepedaggio che istituirà le
procedure per effettuare dei test di "idoneità all'uso". Quattordici
organismi di certificazione di sei Stati membri hanno espresso interesse ad
essere formalmente notificati alla Commissione. –
Le parti interessate professionali sono sempre più
consapevoli dei loro rispettivi diritti e obbligazioni[14]. Esse
sono generalmente d’accordo sul fatto che si è avuta una spinta per l’introduzione
del SET e che sono già stati istituiti molti elementi essenziali a questo fine.
I fabbricanti prendono contatto con sempre maggiore frequenza con i servizi
della Commissione per ulteriori informazioni o chiarimenti. Sono stati avviati
negoziati contrattuali tra potenziali fornitori del SET ed esattori di pedaggi. –
Al fine di acquisire esperienze per quanto riguarda
l’interoperabilità tecnica e contrattuale, alcuni esattori di pedaggi hanno
istituito delle imprese comuni che offrono ai clienti unità di bordo che
possono essere utilizzate su tutte le reti sotto la loro responsabilità
(("EasyGo+", un servizio contrattuale di interoperabilità attualmente
in fase di attuazione, che combina le diverse tecnologie utilizzate in
Danimarca, Svezia, Norvegia e Austria e "TOLL2GO", un servizio
tecnico di interoperabilità già in funzione, che assicura l’interoperabilità
DSRC/satellite tra l’Austria e la Germania). Altri esattori di pedaggi si sono
spinti anche oltre: è stato trovato un accordo sull’interoperabilità sia
tecnica che contrattuale tra TIS-PL e VIA-T, che permette ai fornitori
regionali di servizi di offrire servizi di telepedaggio che coprono i settori
sottoposti a pedaggio in Spagna e Francia. Sussistono tuttavia diversi problemi: –
la attuazione del SET è ancora ostacolata da una
mancanza di cooperazione tra i diversi gruppi di parti interessate, la maggior
parte dei quali ha mostrato troppo poco impegno nel risolvere i problemi di
interesse comune. Gli sforzi da parte degli Stati membri si sono limitati
finora al livello di interoperabilità nazionale separata, che viene ora
realizzata nella maggior parte dei paesi con sistemi di telepedaggio. E’
necessario un cambiamento di passo nel senso dell’interoperabilità pan-europea
per una attuazione tempestiva del SET a condizioni di accesso eque, ragionevoli
e non discriminatorie. –
La maggior parte degli Stati membri deve ancora
completare il quadro normativo nazionale in modo che i fornitori potenziali del
SET sappiano come registrarsi nella pratica e dove rivolgersi in caso di
comportamento ostruzionistico da parte degli esattori di pedaggi. Finora, solo
due tra gli Stati membri con sistemi di telepedaggio hanno istituito un
organismo di conciliazione dove presentare eventuali denunce[15]. Sono
ancora in corso discussioni in tutti gli altri Stati membri allo scopo di
completare il corrispondente quadro legale e regolamentare entro ottobre 2012. –
Alcuni esattori di pedaggi propongono una clausola
contrattuale che rescinde automaticamente il contratto se il fornitore del SET
non ha raggiunto la piena copertura europea entro 24 mesi[16]. Una
clausola di questo tipo stabilisce un notevole rischio di impresa ed è tale da
scoraggiare potenziali candidati. Non era questa l’intenzione del legislatore,
che intendeva invece impedire che un fornitore del SET si concentrasse solo sui
mercati più redditizi rinviando indebitamente la copertura degli altri. La
perdita dello status di fornitore del SET dipende dalle autorità pubbliche e
dovrebbe essere decisa solo se non sussiste una vera intenzione da parte
dell'impresa interessata di raggiungere la piena copertura europea. –
I costi aggregati per valutare l’interoperabilità
ed effettuare i test di “idoneità all’uso” chiesti da alcuni esattori di
pedaggi al fornitore del SET possono costituire un ostacolo all’ingresso di
imprese. Ma, come spiegato prima, le parti interessate professionali dovrebbero
utilizzare le opzioni offerte nella normativa sull’eurovignetta per ridurre i
possibili rischi finanziari di esattori di pedaggi e di fornitori del SET. –
Un certo numero di contratti di concessione in
corso potrebbero dover essere modificati. Ad esempio gli esattori di pedaggi
potrebbero aver bisogno di adeguare le tariffe dei pedaggi per poter finanziare
gli investimenti necessari per adeguare le loro infrastrutture. Nel caso del
pedaggio stradale, i contratti di concessione per la riscossione dei pedaggi
sono conclusi tra un esattore dei pedaggi e lo Stato membro o un’agenzia che
lavora sotto il diretto controllo delle autorità pubbliche. Pertanto la
responsabilità per rendere possibile la attuazione del SET sul proprio
territorio incombe principalmente allo Stato membro interessato che può quindi
modificare i contratti di concessione esistenti se necessario. 4. Prossime fasi Al fine di facilitare l’introduzione
tempestiva del SET da parte degli Stati membri e dell’industria e per
promuovere la necessaria cooperazione come chiesto dal Parlamento europeo e dal
Consiglio, sono necessarie le seguenti azioni. (1)
Accelerare l’attuazione uniforme della
decisione –
La Commissione e gli Stati membri intensificheranno
i lavori del comitato telepedaggio istituito dalla direttiva 2004/52/CE. Gli
Stati dovrebbero ottemperare urgentemente agli obblighi previsti dalla
decisione 2009/750/CE per quanto riguarda in particolare la designazione del
loro organismo di conciliazione nazionale (Articolo 10). La Commissione avvierà
le procedure di infrazione ove opportuno. –
La Commissione intende monitorare la attuazione del
SET da parte degli Stati membri anche alla luce della sua nota orientativa
sull’interpretazione dei concetti di cui all’allegato I della decisione 2009/750/CE.
Gli Stati membri e gli organismi di conciliazione dovrebbero utilizzare la nota
nei loro contatti con gli esattori di pedaggi e i potenziali fornitori del SET.
Questi ultimi dovrebbero anche utilizzarla nei loro negoziati contrattuali. Inoltre
la Commissione creerà una rete europea di organismi di conciliazione che
dovrebbero contribuire ad assicurare la parità di condizioni a livello UE per
le parti interessate professionali del SET. –
Gli Stati membri provvedono affinché siano vietate
le clausole contrattuali di rescissione automatica del contratto nel caso in
cui un fornitore del SET non raggiunga la piena copertura europea entro 24
mesi. Tali clausole contrastano con l’effetto utile voluto della decisione 2009/750/CE.
Se tale prassi venisse mantenuta, la Commissione avvierà le procedure di
infrazione. –
La Commissione adotterà un'iniziativa utilizzando
la struttura stabilita dall’attuale legislazione sul SET per sviluppare una
serie uniforme di protocolli per i test di “idoneità all’uso”, inclusi gli
aspetti della sicurezza, al fine di limitare la discrepanza di questi
protocolli tra esattori di pedaggi, il che a sua volta dovrebbe contribuire a
ridurre i costi addebitati ai fornitori del SET. –
La Commissione istituirà con le parti interessate
una vasta piattaforma di condivisione delle informazioni, fornendo informazioni
aggiornate sul SET attraverso un unico punto di accesso ad Internet. Tale
piattaforma contribuirà inoltre allo scambio di migliori pratiche e alla
diffusione di informazioni aggiornate sul SET tra le parti interessate
professionali. (2)
Un approccio graduale Come primo passo verso la piena
interoperabilità europea, gli Stati membri con un notevole volume di traffico
sulla rete transeuropea dovrebbero promuovere l’interoperabilità
transfrontaliera dei loro sistemi di telepedaggio. Questi primi progetti di
attuazione, su base regionale, verranno promossi in modo da poter essere ampliati
al fine di coprire tutte le infrastrutture stradali soggette a pedaggio nell’UE
al più presto possibile in un secondo momento e poter fornire esperienze
concrete nella soluzione di questioni pratiche relative al SET. È opportuno coinvolgere un numero
sufficientemente vasto di esattori di pedaggi e di Stati membri per assicurare
che questi progetti possano assumere una dimensione europea. La conoscenza
acquisita nella attuazione di questi progetti regionali pienamente conformi al
principio del singolo contratto/singola unità di bordo dovrebbe essere
condivisa effettivamente attraverso tutte le parti interessate. La Commissione intende fornire
un’assistenza tecnica a queste iniziative regionali ed è pronta ad esaminare la
fornitura di eventuale sostegno finanziario a vasti progetti su scala regionale
nel contesto del programma TEN-T. I sistemi di telepedaggio sono una componente
integrale della rete transeuropea (Articolo 9, paragrafo 3, della decisione 661/2010/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 sugli orientamenti
dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto[17]) e
pertanto ammissibile al sostegno finanziario dell’UE. La Commissione intende
prendere in considerazione l’inserimento nel prossimo programma di lavoro TEN-T
di una sezione sul SET e di progetti regionali di questo tipo. In funzione
dell’adozione del programma di lavoro, entro la fine dell’anno potrebbe essere
pubblicato un invito a presentare proposte. (3)
Monitorare da vicino gli sviluppi e assumere
nuove iniziative se necessario Gli Stati membri, al momento di avviare
nuovi progetti o rinnovare le concessioni, dovrebbero controllare
sistematicamente e assicurare la conformità ai requisiti del SET. Adottando il
suo parere sui nuovi accordi di pedaggio notificati nell’ambito dell’articolo 7
della direttiva 1999/62/CE (Eurovignetta), la Commissione emetterà un parere
negativo se essi non prevedono un sistema pienamente compatibile con il SET. Se le controversie insorte tra esattori
di pedaggi e fornitori del SET non possono essere risolte dall’organismo di
conciliazione, la Commissione verificherà gli aspetti del contenzioso e se gli
accordi stipulati tra esattori di pedaggi e i loro attuali fornitori di servizi
locali/nazionali siano discriminatori rispetto a quelli proposti ai fornitori
del SET. Infine, va osservato che il Libro bianco
sui trasporti ha indicato che se, nonostante tutti questi sforzi, dal suo esame
emergerà che non saranno stati compiuti sostanziali progressi entro la metà del
2013 e non sarà disponibile un servizio di telepedaggio interoperabile su vasta
scala, la Commissione si riserva il diritto di presentare una nuova iniziativa
al Parlamento e al Consiglio. La Commissione ribadisce il suo impegno ad
adottare tutte le misure necessarie per facilitare l’istituzione della piena
interoperabilità tecnica e operativa dei sistemi di telepedaggio europei.
Assieme alle parti interessate, essa raddoppierà gli sforzi per garantire a
tutti gli utenti della strada interessati la disponibilità di un effettivo
servizio di telepedaggio a livello europeo[18]. L’industria europea è attualmente
all’avanguardia negli impianti di pedaggio e riscossione. Le imprese europee
continuano a ottenere contratti di telepedaggio in tutto il mondo[19]. Il SET
può facilitare l’introduzione e lo sfruttamento su scala globale di nuovi
prodotti come unità di bordo interoperabili, combinando il tachigrafo e il
pedaggio digitali con altre applicazioni intelligenti ai sistemi di trasporto.
Questo a sua volta può dare adito a servizi e applicazioni completamente nuovi,
sempre con un mercato potenzialmente globale, che contribuirà alla crescita e
alla creazione di posti di lavoro nell’economia europea. [1] GU L 166
del 30.4.2004, pag. 124. [2] GU L 268
del 13.10.2009, pag. 11. [3] Attualmente
i sistemi di pagamento devono adottare soluzioni costose e complicate per
quanto riguarda gli utenti occasionali, che normalmente non godono della parità
di trattamento rispetto agli utenti regolari. [4] Direttiva
1999/62/EC del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tassazione a
carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso
di alcune infrastrutture, GU L 187, del 20.7.1999, pagg. 42-50. [5] Considerando
31 e articolo 7 undecies, introdotto dalla direttiva 2011/76/UE. [6] Ad
esempio gli ampi studi effettuati dai gruppi di esperti e i progetti CESARE. [7] AETIS:
Associazione di servizi interoperabili di telepedaggio (Association of
Electronic Toll and Interoperable Services) istituita il 22 dicembre 2011. [8] FR, BE,
HU e DK. [9] Obiettivo
10: Procedere verso la piena applicazione dei principi "chi utilizza
paga" e "chi inquina paga" …per generare entrate e garantire i
finanziamenti per investimenti futuri nel settore dei trasporti Pagina 15: Gli aspetti esterni (rumore,
inquinamento…) potrebbero essere internalizzati tramite l’imposizione di
pedaggi stradali: 1) Proposta di modifica per l’eurovignetta, 2) Un’ulteriore
iniziativa esaminerà la graduale introduzione di un sistema di
internalizzazione armonizzato obbligatorio per i veicoli commerciali
sull’intera rete interurbana… Azione 32: un quadro UE per il pedaggio
per l’utilizzo di strade urbane. Azione 39: Sistema di prezzi e fiscalità
intelligente / Esaminare i sistemi di pedaggio stradale esistenti…/ Procedere
con l’internazionalizzazione dei costi esterni… [10] Membri del
gruppo di Stoccolma sono ministeri o autorità nazionali di AT, DE, DK, FI, FR,
HU, IE, NL, PL, SE, SI, UK nonché CH, NO. [11] Norme CEN
EN 15509, EN 15876, CEN/ISO EN 14906, TS 14907 e TS 25110. [12] Norma CEN/ISO EN
12855. [13] http://ec.europa.eu/transport/publications/doc/2011-eets-european-electronic-toll-service_en.pdf
[14] Nel 2011
si è proceduto ad una consultazione delle parti interessate professionali
tramite un questionario ed una conferenza. [15] La
missione principale dell’organismo di conciliazione nazionale è di verificare,
dietro richiesta, che vengano concesse a tutti i fornitori del SET per
qualsiasi settore di pedaggio sul territorio di uno Stato membro, condizioni
contrattuali eque e non discriminatorie, vale a dire che le condizioni
contrattuali richieste da un esattore di pedaggi a diversi fornitori del SET
siano non discriminatorie e riflettano correttamente i costi e i rischi delle
parti del contratto. [16] L’articolo
4, paragrafo 1, della decisione 2009/750/CE sui diritti e obblighi dei
fornitori del SET prevede che questi ultimi mantengono la copertura di tutti i
settori del SET all’interno dell’UE entro 24 mesi dalla loro registrazione. [17] GU L 204
del 5.8.2010, pag. 1. [18] La
normativa sul SET assicura che i diritti fondamentali degli utenti della
strada, in particolare la protezione dei dati personali, siano pienamente
rispettati. [19] Ad
esempio, di recente in Australia, Bielorussia, Canada e Israele.