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Document 52012DC0347
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Application of Directive 2004/25/EC on takeover bids
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Applicazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Applicazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto
/* COM/2012/0347 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Applicazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto /* COM/2012/0347 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO
DELLE REGIONI Applicazione della direttiva 2004/25/CE
concernente le offerte pubbliche di acquisto (Testo rilevante ai fini del SEE) 1. Introduzione 1. La presente relazione
riesamina l’applicazione della direttiva 2004/25/CE[1]
concernente le offerte pubbliche di acquisto (in seguito: "la direttiva
sulle offerte pubbliche di acquisto" o "la direttiva"),
conformemente all’articolo 20 della direttiva. 2. La direttiva sulle offerte
pubbliche di acquisto contiene orientamenti minimi per lo svolgimento delle
offerte pubbliche di acquisto, in particolare per quanto riguarda la pubblicità
dell’offerta, riguardanti titoli con diritto di voto di società disciplinate
dalle leggi degli Stati membri, laddove tali titoli azionari, totalmente o in
parte, siano ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato. 3. Gli obiettivi perseguiti
dalla direttiva sulle offerte pubbliche di acquisto sono importanti per i
mercati finanziari e per le parti interessate delle società quotate. In
particolare, gli obiettivi della direttiva sono: ·
la certezza giuridica sullo svolgimento delle
offerte pubbliche di acquisto e un contesto chiaro e trasparente a livello comunitario
per quanto riguarda le offerte pubbliche di acquisto; ·
la tutela degli interessi degli azionisti, in
particolare degli azionisti di minoranza, e dei dipendenti e delle altre parti
interessate attraverso la trasparenza e il diritto all’informazione, quando una
società è soggetta a offerta pubblica di acquisto o a cambiamento di controllo; ·
l'agevolazione delle offerte pubbliche di acquisto,
attraverso il rafforzamento della libertà di negoziazione dei titoli di società
e di esercizio del diritto di voto su tali titoli e la prevenzione di atti od
operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi
dell’offerta; ·
il consolidamento del mercato unico, consentendo la
libera circolazione dei capitali in tutta l'UE. 4. La direttiva sulle offerte
pubbliche di acquisto si basa su principi generali[2]
che dovrebbero essere applicati dagli Stati membri ai fini del recepimento
della direttiva. I principi comprendono: ·
parità di trattamento per gli azionisti; ·
tutela degli azionisti di minoranza in caso di
cambiamento di controllo; ·
divieto di manipolazione del mercato o abuso di
mercato; ·
gli azionisti devono disporre di un lasso di tempo
e di informazioni sufficienti per poter decidere con cognizione di causa in
merito all'offerta. Eventuali deroghe alle norme della direttiva da
parte degli Stati membri devono comunque attenersi ai suddetti principi nonché
agli altri principi ivi elencati. 5. La presente relazione
descrive l’impatto della direttiva sulle offerte pubbliche di acquisto e le
modalità con cui è stata applicata (sezione 2), individua i principali problemi
derivanti dall’applicazione della direttiva (sezione 3) e trae una serie di
conclusioni (sezione 4). 2. Impatto e applicazione della direttiva
sulle offerte pubbliche di acquisto 6. Lo studio esterno
sull’applicazione della direttiva sulle offerte pubbliche di acquisto condotto
per conto della Commissione (in seguito "lo studio esterno")[3]
mostra che la direttiva sulle offerte pubbliche di acquisto non ha prodotto
cambiamenti rilevanti nel quadro giuridico degli Stati membri inclusi nello
studio[4], dato che norme analoghe
esistevano o erano allo studio a livello nazionale già prima dell’adozione
della direttiva. 7. In merito al recepimento
delle disposizioni opzionali della direttiva sulle offerte pubbliche di
acquisto, lo studio esterno, la relazione dei servizi della Commissione del 2007
sull’attuazione della direttiva[5] e ulteriori ricerche
condotte dalla Commissione mostrano che 19[6] Stati membri
hanno recepito la regola di neutralità dell’organo di amministrazione[7],
mentre solo tre Stati membri[8] hanno recepito la regola
di neutralizzazione[9]. Conformemente
all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva, circa la metà degli Stati membri[10]
consente alle società soggette alla regola di neutralità dell’organo di
amministrazione e/o alla regola di neutralizzazione (in forza di norme di legge
o sulla base dello statuto della società) di non applicare la regola
nell’ambito di offerte pubbliche di acquisto di offerenti non soggetti alla
stessa regola (reciprocità). 8. In merito all’applicazione
del quadro giuridico negli Stati membri, non sono emersi problemi strutturale
di adeguamento alla normativa. 9. Lo studio esterno mostra che
la direttiva sulle offerte pubbliche di acquisto ha contribuito a miglioramenti
nei settori inerenti ai suoi obiettivi, per esempio attraverso l’introduzione
di regole di coordinamento relative alle offerte transfrontaliere per le
autorità di vigilanza, i principi generali della direttiva, le regole di
pubblicità, la regola di offerta obbligatoria, il diritto di acquisto e
l’obbligo di acquisto. 10. Le parti interessate che hanno
partecipato al sondaggio sulla percezione, condotto ai fini dello studio
esterno, ritengono che la direttiva sulle offerte pubbliche di acquisto sia utile
ai fini di un corretto ed efficiente funzionamento del mercato. Le parti
interessate si dichiarano in generale soddisfatte della chiarezza delle norme
contenute nella direttiva e dell’adeguatezza della loro applicazione. In
generale ritengono che la direttiva abbia rafforzato la posizione degli
azionisti di minoranza e considerano positivamente il regime di pubblicità, la
regola dell’offerta obbligatoria, il diritto di acquisto e l'obbligo di
acquisto sanciti dalla direttiva. I rappresentanti dei dipendenti, consultati
attraverso il sondaggio sulla percezione, sono invece meno soddisfatti della
direttiva. In particolare, a loro giudizio la direttiva non tutela
sufficientemente i dipendenti dal rischio di cambio delle condizioni
occupazionali o di licenziamenti collettivi dopo l’acquisizione. 11. In merito alle disposizioni
opzionali della direttiva sulle offerte pubbliche di acquisto, che disciplinano
l'uso delle misure di difesa, le parti interessate sembrano ritenerle poco
efficaci. Per esempio, lo studio esterno mostra che le parti interessate
ritengono che la direttiva non abbia un effetto significativo sul numero delle
offerte e che, nonostante la direttiva stessa, in Europa venga utilizzato un
elevato numero di difese in gran parte preventive. Tuttavia, le parti
interessate sostengono altresì che vi sono sufficienti opportunità per
neutralizzare le difese sebbene gran parte degli Stati membri non abbia
recepito la regola di neutralizzazione. 12. È difficile calcolare
l’impatto della direttiva sulle offerte pubbliche di acquisto sull’economia,
soprattutto perché sono poche le offerte pubbliche di acquisto che hanno avuto
luogo nell’UE dal recepimento della direttiva[11], data la
situazione economica dopo la crisi finanziaria[12]. Inoltre, il
carattere di armonizzazione minima della direttiva, unito alla natura opzionale
degli articoli relativi alle misure di difesa e alla possibilità, per gli Stati
membri, di derogare alle norme della direttiva (di cui all’articolo 4,
paragrafo 5, della direttiva stessa), ha prodotto un’ampia varietà di norme
nazionali nel campo delle offerte pubbliche di acquisto. Più in generale, l’analisi economica[13]
mostra che sebbene le offerte pubbliche di acquisto teoricamente promuovano
l’efficienza economica, ciò non sempre trova riscontro nella pratica poiché le
condizioni del comportamento razionale, della debita informazione degli
operatori del mercato e dell’assenza di costi di transazione non sono sempre
soddisfatte (p.es. offerte pubbliche di acquisto potrebbero aver luogo per creare
imperi e gli azionisti potrebbero ricevere informazioni incomplete, sostenere
costi di transazione elevati ed essere sottoposti a pressioni per la
presentazione dell’offerta). Inoltre, alcune disposizioni della direttiva, per
esempio la regola di neutralità dell’organo di amministrazione, la regola di
neutralizzazione, il diritto di acquisto e l’obbligo di acquisto, agevolano le
offerte pubbliche di acquisto, mentre altre, come la regola dell’offerta
obbligatoria, potrebbero fungere da deterrenti[14]. 13. Un confronto con i paesi terzi[15]
mostra che la legislazione in materia di offerte pubbliche di acquisto di tali
paesi si basa su principi analoghi a quelli della direttiva sulle offerte
pubbliche di acquisto. Un’eccezione è costituita dal principio di tutela dei
dipendenti mediante il diritto all’informazione che in genere non è contemplato
nei paesi terzi oggetto dell’indagine. Anche la durata di un’offerta pubblica
di acquisto e le informazioni da fornire sono simili nell’UE e nei paesi terzi.
In gran parte dei paesi terzi analizzati, salvo gli Stati Uniti, la legge
prevede la regola dell’offerta obbligatoria o una regola analoga che stabilisce
una soglia di controllo solitamente del 30% circa o di un terzo, requisito
anch’esso simile a quello dell’UE (la direttiva sulle offerte pubbliche di
acquisto lascia stabilire la soglia di controllo agli Stati membri ma la
maggior parte di essi l'ha fissata al 30% o a un terzo). Riguardo alle misure
di difesa, il confronto mostra che vengono utilizzate in tutti i paesi terzi
analizzati e che la maggior parte di essi (eccetto gli Stati Uniti) applica un equivalente
della regola di neutralità dell'organo di amministrazione. Tuttavia, nessuna
delle leggi dei paesi terzi analizzati contiene un equivalente della regola di
neutralizzazione. Riguardo al diritto di acquisto e all’obbligo di acquisto, il
numero dei paesi terzi analizzati che applica tali regole è limitato. Tuttavia
sono presenti altri meccanismi con effetto analogo (p.es. azioni richiamabili
in Giappone, acquisizioni obbligatorie in Australia e pagamento in contante
delle azioni nei cash merger in Svizzera). Alcuni paesi terzi offrono anche la
possibilità di ottenere il controllo totale di una società mediante particolari
accordi ("scheme of arrangement"). 14. L’articolo 20 della direttiva
sulle offerte pubbliche di acquisto prescrive alla Commissione di includere
nell’esame della direttiva un’indagine sulle strutture di controllo e sulle
barriere alle offerte pubbliche d’acquisto non coperte dalla direttiva. Lo
studio esterno ha analizzato le strutture piramidali[16]
e le partecipazioni azionarie incrociate non coperte dalla direttiva sulle
offerte pubbliche d’acquisto. Si è riscontrato che il 18,1% delle società
quotate in borsa degli Stati membri inclusi nello studio hanno una struttura
piramidale, mentre il 3,5% ha partecipazioni azionarie incrociate[17].
Il dato è compatibile con il fatto che gli assetti azionari continentali nell'UE
siano in gran parte basati sull'elevata concentrazione ("block-holding").
Lo studio conclude che, sebbene le strutture piramidali rimangano un diffuso
meccanismo per controllare una società con un capitale inferiore, entrambi i
meccanismi sono ritenuti difese poco efficaci contro le acquisizioni. Lo studio
esterno mostra inoltre che altre possibili barriere contro le acquisizioni,
quali normative settoriali specifiche, fondi pubblici, procedure di
compartecipazione e partecipazione azionaria dei dipendenti non creano ostacoli
rilevanti o ingiustificati[18]. 3. riesame delle modalità di applicazione
della direttiva: problemi emersi 15. Dal riesame delle modalità di
applicazione della direttiva sulle offerte pubbliche di acquisto è emersa una
serie di problemi. 16. In primo luogo c’è qualche
dubbio sulla certezza giuridica del concetto di "azione di concerto"
e sulla sua applicazione da parte degli organismi nazionali di
regolamentazione. Il concetto di "azione di concerto" è rilevante ai
fini del calcolo per stabilire se la soglia di controllo sia stata superata o
meno e, di conseguenza, se ne deriva l’obbligo di lanciare un’offerta
obbligatoria. L’articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della direttiva sulle
offerte pubbliche di acquisto definisce le persone che agiscono di concerto
come: "persone fisiche o giuridiche che cooperano
con l'offerente o la società emittente sulla base di un accordo, sia esso
espresso o tacito, verbale o scritto, e volto ad ottenere il controllo della
società emittente o a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta".
Gli Stati membri hanno recepito la definizione in
diversi modi. Per esempio alcuni Stati membri[19] si attengono
strettamente alla definizione fornita nella direttiva sulle offerte pubbliche
di acquisto, mentre altri[20] hanno incluso elementi
della definizione di "azione di concerto" fornita nella direttiva
sulla trasparenza[21]. Inoltre, il concetto di
"azione di concerto" è contenuto anche nella direttiva sulle
acquisizioni[22]. L’ampia definizione
dell’espressione, contenuta nell’orientamento di livello 3 della direttiva
sulle acquisizioni[23], non è tuttavia
utilizzata dagli organismi di regolamentazione in relazione alle offerte
pubbliche di acquisto. Per attenuare l’incertezza relativa all’applicazione del
concetto di "azione di concerto" alcuni organismi nazionali di
regolamentazione[24] hanno emesso
orientamenti o ipotesi per l’interpretazione. Tuttavia, il contenuto di tali
orientamenti non è lo stesso. L’esistenza di diverse definizioni e
interpretazioni a livello nazionale è fonte di incertezza per gli investitori
internazionali che desiderano collaborare e potrebbe limitarne la disponibilità
a impegnarsi attivamente con le società partecipate. Ciò è confermato dai
rispondenti al Libro verde della Commissione sul quadro dell’Unione europea in
materia di governo societario[25] secondo i quali vi è la
necessità di chiarire le disposizioni esistenti in materia di "azione di
concerto"[26]. 17. Secondo, l’ampia gamma di
deroghe nazionali alla regola dell’offerta obbligatoria pongono la questione se
quest’ultima tuteli adeguatamente gli azionisti di minoranza in situazioni di
cambiamento di controllo. L’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva sulle
offerte pubbliche di acquisto consente agli Stati membri alcune deroghe alla
direttiva stabilendo che: "A condizione che siano rispettati i principi
generali stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono
prevedere nelle norme nazionali redatte o adottate ai sensi della presente
direttiva deroghe a tali norme: i. introducendo tali deroghe nelle loro norme
nazionali per tener conto di circostanze determinate a livello nazionale; e/o ii. conferendo alle loro autorità di vigilanza,
nei casi di loro competenza, la facoltà di derogare a tali norme nazionali o
per tener conto delle circostanze di cui al punto (i) o in altre circostanze
specifiche, con obbligo, in quest'ultimo caso, di una decisione motivata". Tutti gli Stati membri inclusi nello studio
esterno si sono avvalsi di deroghe alla regola dell’offerta obbligatoria. Le
deroghe possono essere suddivise in una serie di categorie[27]: ·
potere discrezionale dell’autorità di vigilanza
nazionale di concedere deroghe. Solo pochi Stati membri[28]
si sono avvalsi di questa possibilità. ·
procedure di whitewash in base alle quali
gli azionisti possono decidere di rinunciare all’obbligo di lanciare un’offerta
obbligatoria; ·
deroghe tecniche, quali quelle concesse a organismi
di investimento collettivo aperti (che non rientrano nell’ambito di
applicazione della direttiva), che non limitano l’ambito di applicazione della
regola dell’offerta obbligatoria come previsto dalla direttiva; ·
situazioni in cui non si verifica un vero e proprio
cambiamento di controllo, per esempio in caso di cambiamento di controllo
temporaneo o quando l'acquisizione avviene all'interno dello stesso gruppo di
società o di un gruppo che agisce "di concerto". Tali deroghe non
pregiudicano l’obiettivo della direttiva di tutelare gli azionisti di minoranza
in situazioni di cambiamento di controllo; ·
a tutela degli interessi dell’offerente o
dell’azionista di controllo, per esempio quando il cambiamento di controllo non
è stato determinato da un atto volontario, l’acquisizione è avvenuta in maniera
indiretta o a seguito di un evento personale, come l'eredità; ·
a tutela degli interessi dei creditori, per esempio
in situazioni in cui l’acquisizione è la conseguenza dell’esercizio di una
garanzia finanziaria da parte di un creditore; ·
a tutela degli interessi di altre parti
interessate, per esempio quando un investitore si trova in difficoltà
finanziarie, quando il controllo viene acquisito attraverso una specifica
tipologia di operazione societaria, come una fusione o un accordo ("scheme
of arrangement"), o quando l’acquisizione del controllo deriva da una
vendita di titoli da parte dello stato. Nell’ambito delle
diverse deroghe nazionali alla regola dell’offerta obbligatoria, non è sempre
chiara la modalità con cui viene garantita la tutela degli azionisti di
minoranza. Come si evince dall’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva, gli
Stati membri che concedono deroghe rispetto alle norme della direttiva sono tenuti
a osservarne i principi generali. Uno dei principi generali stabilisce che, se
una persona acquisisce il controllo di una società, gli altri possessori di
titoli devono essere tutelati (articolo 3, lettera a), della direttiva). La
direttiva non stabilisce la modalità con cui gli Stati membri dovrebbero
assicurare l’osservanza dei principi generali. 18. Terzo, l’articolo 5, paragrafo
2, della direttiva sulle offerte pubbliche di acquisto stabilisce che, qualora
il controllo sia stato ottenuto a seguito di un’offerta volontaria presentata a
tutti i possessori di titoli per la totalità dei titoli in loro possesso non
sussiste l’obbligo di promuovere un’offerta obbligatoria. La Commissione ha
rilevato che tale deroga può essere utilizzata dagli offerenti per evitare di
dover lanciare un’offerta obbligatoria a un prezzo equo. Il vantaggio per
l’offerente è che la direttiva non regolamenta il prezzo di un’offerta
volontaria. La deroga in situazioni in cui il controllo è stato acquisito a
seguito di un’offerta volontaria presuppone che il prezzo dell’offerta fosse
sufficientemente alto da persuadere una parte consistente degli azionisti ad
accettare, diversamente l’offerente non avrebbe acquisito il controllo
attraverso l’offerta. Tuttavia, se l’offerente detiene già una partecipazione
molto vicina alla soglia di controllo, è sufficiente che pochi azionisti
offrano le loro azioni per permettere all’offerente di superare la soglia di
controllo. Pertanto, anche se l’offerente offre un prezzo molto basso, è probabile
che riesca ad acquisire il controllo attraverso l’offerta volontaria e sia
quindi in grado di avvalersi della deroga alla regola dell'offerta
obbligatoria. In tal caso, gli azionisti di minoranza non sono in grado di
partecipare al premio di controllo. Tuttavia, in alcuni Stati membri questa
possibilità non è disponibile perché la legislazione nazionale prevede che
l’offerta sia subordinata all’acquisizione di una percentuale minima delle
azioni da parte dell’offerente[29], altrimenti le
successive acquisizioni di azioni fanno scattare un’offerta obbligatoria[30].
È stato altresì argomentato che gli offerenti
possono acquisire una partecipazione di controllo senza dover lanciare
un'offerta obbligatoria mantenendo la propria partecipazione poco al di sotto
della soglia di controllo, riuscendo di fatto a controllare la società, oppure
acquisendo una posizione su derivati[31]. 19. Quarto, riguardo agli articoli
opzionali della direttiva sulle offerte pubbliche di acquisto, è possibile
concludere che, sebbene la regola di neutralità dell’organo di amministrazione
abbia avuto un esito relativamente positivo[32], altrettanto non
può dirsi della regola di neutralizzazione, dato che è stata recepita solo da
tre Stati membri. Al momento dell'adozione della direttiva l'idea era che gli
azionisti avrebbero potuto esercitare pressioni affinché le società
applicassero volontariamente le disposizioni opzionali, qualora gli Stati
membri avessero scelto di non recepirle. Tuttavia pare che ciò non sia
avvenuto. Pertanto si può ritenere che la direttiva non sia molto efficace nel
disciplinare l’uso delle misure difensive. Ciò è confermato dalle parti
interessate. Tuttavia queste ultime hanno anche indicato che, nonostante il
mancato recepimento della regola di neutralizzazione, vi sono sufficienti
possibilità di neutralizzare le difese anti-acquisizione (cfr. paragrafo 11
della presente relazione). 20. Quinto, la direttiva sulle
offerte pubbliche di acquisto prescrive che i rappresentanti dei dipendenti
della società emittente e dell’offerente debbano ricevere informazioni
dettagliate in caso di offerta pubblica di acquisto[33].
Le informazioni fornite ai rappresentanti dei dipendenti dovrebbero includere
una dichiarazione delle intenzioni dell’offerente per quanto riguarda
l’attività futura della società emittente e dell’offerente e le ripercussioni
sull’occupazione e sulle condizioni d’impiego[34], nonché un
parere dell’organo di amministrazione della società emittente sull’offerta e
sulle sue probabili ripercussioni sull’occupazione[35].
Lo studio esterno mostra che i rappresentanti dei dipendenti non sono
soddisfatti del modo in cui la direttiva tutela gli interessi dei dipendenti.
Essi sostengono che non sempre le informazioni richieste vengono fornite
tempestivamente, oppure sono insufficienti, e che le offerte di acquisto hanno
un impatto significativo sulle condizioni d’impiego e sui licenziamenti
collettivi. Inoltre sostengono che dopo l’offerta non c’è alcun controllo che
verifichi se l’offerente agisca o meno secondo le informazioni fornite nella
procedura d’offerta. Tutto ciò, comunque, non forma oggetto della direttiva. 4. Conclusioni 21. Questo riesame dell’applicazione
della direttiva sulle offerte pubbliche di acquisto mostra che, in generale, il
regime creato dalla direttiva funziona in maniera soddisfacente. Non sono
emersi problemi strutturali di adeguamento alla normativa in relazione
all’applicazione del quadro giuridico negli Stati membri. Le parti interessate
sono in generale soddisfatte della chiarezza delle norme contenute nella
direttiva che ritengono adeguatamente applicate e ritengono la direttiva utile
ai fini del corretto ed efficiente funzionamento del mercato. Lo studio esterno
ritiene che la direttiva sulle offerte pubbliche di acquisto abbia contribuito
ad alcuni miglioramenti in relazione ai propri obiettivi. 22. Cionondimeno, vi sono campi in
cui le norme della direttiva sulle offerte pubbliche di acquisto potrebbero
necessitare di alcuni chiarimenti allo scopo di aumentare la certezza giuridica
delle parti coinvolte e l'effettivo esercizio dei diritti degli azionisti (di
minoranza). 23. In primo luogo, il concetto
di "azione di concerto" potrebbe essere chiarito a livello
dell’UE, allo scopo di garantire una maggiore certezza giuridica agli
investitori internazionali su in che misura possano collaborare senza essere
considerati persone che "agiscono di concerto" correndo il rischio di
dover lanciare un’offerta obbligatoria. I chiarimenti potrebbero, per esempio,
essere forniti attraverso l’elaborazione di orientamenti da parte della
Commissione e/o dell’AESFEM. Tali chiarimenti consentirebbero agli azionisti
maggiori opportunità di chiedere conto agli organi di amministrazione per le loro
azioni e di promuovere valide norme di governo societario nelle società quotate
dell’Unione europea. Tuttavia, non dovrebbero limitare la capacità delle
autorità competenti di obbligare le parti che agiscono di concerto cercando di
ottenere il controllo, ad accettare le conseguenze legali della loro azione
concertata. Le possibili iniziative in questo campo sarebbero compatibili con
gli obiettivi del Libro verde della Commissione sul quadro dell'Unione europea
in materia di governo societario e della comunicazione della Commissione dal
titolo "Verso un atto per il mercato unico"[36]
di promuovere una proprietà sostenibile, più a lungo termine, a beneficio di
una crescita sostenibile del mercato europeo. La Commissione annuncerà quali
misure intende adottare in questo campo nel mese di ottobre 2012 . 24. Secondo, il riesame mostra
l'esistenza di un'ampia varietà di deroghe nazionali alla regola
dell'offerta obbligatoria e non sempre è chiaro in che modo venga
rispettato il principio generale della direttiva che prescrive la tutela degli
azionisti di minoranza in situazioni di cambiamento di controllo in caso di
applicazione di deroghe nazionali. Come possibile via da seguire, la
Commissione intende condurre ulteriori indagini sul modo in cui vengono
tutelati gli azionisti di minoranza quando viene applicata una deroga nazionale
alla regola dell’offerta obbligatoria. Sono effettivamente necessarie ulteriori
informazioni sull’ambito di applicazione delle deroghe nazionali alla regola
dell’offerta obbligatoria, sulla misura in cui le deroghe nazionali limitano la
tutela degli azionisti di minoranza in situazioni di cambiamento di controllo
e, se pertinente, quali meccanismi alternativi esistano nelle legislazioni
nazionali a tutela degli azionisti di minoranza in situazioni di cambiamento di
controllo. Qualora, a seguito dell’indagine, la tutela degli azionisti di
minoranza risulti inadeguata, la Commissione adotterà le misure necessarie (ad
esempio tramite la procedura d’infrazione) per ripristinare l’effettiva
applicazione di questo principio generale della direttiva. 25. Terzo, il riesame mostra che
la deroga alla regola dell’offerta obbligatoria prevista dalla direttiva sulle
offerte pubbliche di acquisto, per situazioni in cui il controllo sia stato
ottenuto a seguito di un’offerta volontaria presentata per la totalità delle
azioni della società, ha creato la possibilità per gli offerenti di
aggirare la regola dell’offerta obbligatoria acquisendo una quota vicina alla
soglia dell’offerta obbligatoria e lanciando quindi un’offerta volontaria a un
prezzo basso. Di conseguenza, l’offerente supererebbe la soglia dell’offerta
obbligatoria senza garantire agli azionisti di minoranza la giusta possibilità
di uscire dalla società e partecipare al premio di controllo. Tale tecnica,
ovviamente, non è compatibile con l'obiettivo della direttiva di tutelare gli
azionisti di minoranza in situazioni di cambiamento di controllo, sebbene non costituisca
una violazione della lettera della direttiva[37]. Alcuni esempi
nella legislazione nazionale, quali soglie aggiuntive per l’offerta
obbligatoria[38] o condizioni minime di
accettazione delle offerte di acquisizione[39], mostrano che è
possibile impedire l'uso di tale tecnica. La Commissione adotterà opportune
misure volte a scoraggiare l’uso della tecnica nell’UE, ad esempio discussioni
bilaterali con gli Stati membri interessati o raccomandazioni della Commissione. 26. Quarto, in merito alle
disposizioni opzionali di cui agli articoli 9 e 11 della direttiva sulle
offerte pubbliche di acquisto, il riesame mostra che sebbene la regola
della neutralità dell’organo di amministrazione (articolo 9) sia recepita da un
numero relativamente alto di Stati membri, non è possibile dire altrettanto
della regola di neutralizzazione (articolo 11)[40]. Tuttavia, la
mancata applicazione delle regole opzionali non sembra aver posto ostacoli significativi
alle offerte pubbliche di acquisizione nell’UE, dato che le parti interessate
hanno indicato che esistono sufficienti possibilità di neutralizzare le difese
anti-acquisizione. Alla luce di ciò e considerata anche la mancanza di dati
economici che giustifichino modifiche della situazione, non sembra opportuna in
questa fase la proposta di rendere obbligatori gli articoli opzionali della
direttiva. 27. Infine, i rappresentanti dei
dipendenti hanno espresso la loro insoddisfazione circa il modo in cui la
direttiva sulle offerte pubbliche di acquisto tutela i diritti dei
dipendenti in una situazione di acquisizione, in particolare riguardo al
rischio di cambiamenti delle condizioni d’impiego e della disponibilità di
lavoro. La Commissione proseguirà il dialogo con i rappresentanti dei
dipendenti allo scopo di ricercare possibili miglioramenti futuri. Inoltre
continuerà ad analizzare l’esperienza acquisita nella pratica con le
disposizioni della direttiva che prescrivono la divulgazione delle intenzioni
dell’offerente sull’attività futura della società e sulle condizioni d’impiego
nonché il parere dell’organo di amministrazione della società emittente e la
divulgazione di informazioni relative al finanziamento dell’offerta e
all’identità dell’offerente[41]. 28. Si invitano gli Stati membri,
il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale europeo e altre parti
interessate a far conoscere le loro osservazioni sulle conclusioni del riesame esposte
nella presente relazione. ALLEGATO ALLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI Applicazione
della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto Figura 1: Andamento delle acquisizioni in
Europa Fonte: studio
esterno, pag. 284 Figura 2: Numero delle operazioni di
acquisizione intra-UE dal 2003 al 2010 Fonte: studio
esterno, pag. 285 Figura 3:
Impatto della normativa sulle acquisizioni (+ rapporti e intensità) Fonte: studio
esterno, pag. 29 Figura 4: Barriere alle acquisizioni non
coperte dalla direttiva sulle offerte pubbliche di acquisto. Percentuale di
società con struttura piramidale o partecipazioni azionarie incrociate. Fonte: studio
esterno, pag. 48 [1] Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 aprile 2004 concernente le offerte pubbliche di acquisto, GU L
142/12 del 30.3.2004, pag. 38. Disponibile su:
htp://ec.europa.eu/internal_market/company/official/index_en.htm [2] Cfr. articolo 3 della direttiva. [3] Marccus Partners, in collaborazione con il Centro per
gli studi politici europei (giugno 2012), Study on the application of
Directive 2004/25/EC on takeover bids. Disponibile su: http://ec.europa.eu/internal_market/company/takeoverbids/index_en.htm [4] Austria, Belgio, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia,
Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica slovacca,
Spagna, Svezia e Regno Unito. [5] Documento di lavoro dei servizi della Commissione.
Relazione sull’applicazione della direttiva concernente le offerte pubbliche di
acquisto, 21 febbraio 2007, SEC(2007) 268. [6] Austria, Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Estonia,
Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Malta,
Portogallo, Romania, Slovenia, Repubblica slovacca, Spagna e Regno Unito. [7] La regola di neutralità dell’organo di amministrazione
(articolo 9 della direttiva) dispone che in pendenza dell’offerta l’organo di
amministrazione della società emittente è tenuto a ottenere l’autorizzazione
preventiva dell’assemblea degli azionisti prima di intraprendere qualsiasi atto
od operazione che possa contrastare il conseguimento degli obiettivi
dell’offerta. [8] Estonia, Lettonia e Lituania. [9] La regola di neutralizzazione (articolo 11 della
direttiva) neutralizza le difese preventive durante un’acquisizione rendendo
alcune restrizioni (p.es. restrizioni relative al trasferimento di azioni o al
diritto di voto) inapplicabili durante l’acquisizione e consente all’offerente
di rimuovere l’organo di amministrazione in carica della società emittente e di
modificare lo statuto della società. [10] Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Ungheria,
Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovenia e Spagna. [11] Ad eccezione di un picco di acquisizioni registrato nel 2007,
cfr. figura 2 dell’allegato. [12] Cfr. figure 1 e 2 dell'allegato alla presente relazione. [13] Cfr. capitolo 4 dello studio esterno. [14] Cfr. figura 3 dell'allegato alla presente relazione. [15] Lo studio esterno riguarda i seguenti paesi terzi:
Australia, Canada, Cina, Hong Kong, India, Giappone, Russia, Svizzera e Stati
Uniti. [16] Le strutture piramidali sono strutture in cui un’entità
detiene una partecipazione di controllo di una società, la quale detiene una
partecipazione di controllo di un’altra società, la quale a sua volta detiene
una partecipazione di controllo di un’altra società e così via. [17] Cfr. figura 4 dell'allegato alla presente relazione. [18] Cfr. pag. 48 e pag. 267 dello studio esterno. [19] P.es. Austria, Cipro, Danimarca, Italia, Ungheria,
Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Repubblica slovacca e Regno Unito. [20] P.es. Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Polonia,
Portogallo, Romania, Spagna e Svezia. [21] Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le
informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato. L’articolo 10, lettera a), della
direttiva definisce il concetto di azione di concerto come: "[un terzo
con il quale tale persona fisica o giuridica ha concluso] un accordo che li
obbliga ad adottare, con un esercizio concertato dei diritti di voto detenuti,
una politica comune durevole nei confronti della gestione dell'emittente in
questione". [22] Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la
valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel
settore finanziario. [23] L’orientamento di livello 3 relativo alla direttiva sulle
acquisizioni considera che le persone "agiscono di concerto" quando: "ciascuna
di esse decide di esercitare i propri diritti derivanti dalle azioni che
acquista, conformemente a un accordo espresso o tacito stipulato fra le
stesse". [24] P.es. Italia e Regno Unito. [25] Libro
verde sul quadro dell’Unione europea in materia di governo societario, 4 aprile
2011, COM (2011) 164 definitivo. Disponibile su: :
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/com2011-164_en.pdf#page=2
[26] Cfr. Feedback Statement, Summary of Responses to the Green
Paper on the EU Corporate Governance Framework (Documento di feedback,
Compendio delle risposte al Libro verde sul quadro dell’Unione europea in
materia di governo societario). Disponibile su:
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/20111115-feedback-statement_en.pdf [27] Per una tabella riassuntiva delle diverse deroghe alla
regola dell’offerta obbligatoria disponibili in ciascuno degli Stati membri si
rimanda a pag. 152 dello studio esterno. La presente relazione sintetizza le
deroghe più comuni classificandole in categorie. [28] Finlandia, Irlanda e Regno Unito. In Germania la Bafin
dispone di poteri discrezionali limitati per la rinuncia a un’offerta
obbligatoria, mentre in Francia la Corte d’appello ha confermato una decisione
dell’AMF relativa a una deroga. [29] Per esempio, nel Regno Unito l’offerta è subordinata
all’acquisizione da parte dell’offerente di almeno il 50% delle azioni. [30] Per un compendio delle disposizioni nazionali che
stabiliscono quando le acquisizioni successive fanno scattare un'offerta
obbligatoria si rimanda a pag. 130 dello studio esterno. [31] La
proposta di modifica della direttiva sulla trasparenza contiene già l’obbligo
di divulgazione delle posizioni su derivati. Cfr. http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/transparency/modifying-proposal/20111025-provisional-proposal_en.pdf
[32] Cfr. paragrafo 7 della presente relazione. [33] Cfr. articolo 6, paragrafo 1, articolo 6, paragrafo 2 e
articolo 8, paragrafo 2, della direttiva. [34] Cfr. articolo 6, paragrafo 3, lettera i), della direttiva. [35] Cfr. articolo 9, paragrafo 5, della direttiva. [36] Comunicazione "Verso un atto per il mercato unico",
aprile 2011, COM(2011) 206 definitivo. Disponibile su: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0206:FIN:EN:PDF
[37] Cfr. articolo 5, paragrafo 2, della direttiva contenente
un’esplicita deroga alla regola dell’offerta obbligatoria per le acquisizioni
derivanti da un’offerta volontaria presentata per la totalità delle azioni
della società. [38] Cfr. pag. 130 dello studio esterno per un compendio sulle
soglie aggiuntive. [39] Cfr. pag. 146 dello studio esterno. [40] Cfr. paragrafo 7 della presente relazione. [41] Cfr. articolo 3, paragrafo 1, lettera b), articolo 6,
paragrafo 3, lettere i), l) e m) e articolo 9, paragrafo 5, della direttiva.