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Document 52012DC0191

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO relativa alla valutazione della situazione comunicata dall’Italia alla Commissione e al Consiglio in merito al recupero del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte per i periodi dal 1995/96 al 2001/02 (a norma dell'articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio)

    /* COM/2012/0191 final */

    52012DC0191

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO relativa alla valutazione della situazione comunicata dall’Italia alla Commissione e al Consiglio in merito al recupero del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte per i periodi dal 1995/96 al 2001/02 (a norma dell'articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio) /* COM/2012/0191 final */


    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

    relativa alla valutazione della situazione comunicata dall’Italia alla Commissione e al Consiglio in merito al recupero del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte per i periodi dal 1995/96 al 2001/02 (a norma dell'articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio)

    La presente relazione di valutazione è presentata dalla Commissione conformemente all’articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio, del 16 luglio 2003, sulla compatibilità con il mercato comune di un aiuto che la Repubblica italiana intende concedere ai suoi produttori di latte.

    Ai sensi dell’articolo 1 della suddetta decisione, l’aiuto concesso dalla Repubblica italiana sostituendosi ai produttori di latte nel pagamento degli importi da essi dovuti all’Unione a titolo del prelievo supplementare sul latte e sui prodotti lattiero-caseari per i periodi dal 1995/96 al 2001/02 e consentendo agli stessi produttori di estinguere il loro debito mediante pagamenti differiti senza interessi, scaglionati su vari anni, è in via eccezionale considerato compatibile con il mercato comune a condizione che:

    – l’importo sia interamente rimborsato mediante rate annuali di uguale ammontare,

    – il periodo di rimborso non superi 14 anni, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

    Ai sensi dell’articolo 2 della citata decisione, la concessione dell’aiuto è subordinata alla dichiarazione dell’Italia al FEAOG dell’importo corrispondente alla totalità del prelievo supplementare per i periodi in esame e alla condizione che l’Italia detragga il debito in essere dalla spesa finanziata dal FEAOG in tre rate annuali di uguale importo, rispettivamente nei mesi di novembre 2003, novembre 2004 e novembre 2005.

    Con lettera del 26 agosto 2003 l’Italia ha dichiarato il prelievo supplementare complessivo relativo ai periodi in esame.

    Il debito residuo è stato regolarmente detratto dalle spese finanziate dal FEAOG nei mesi di novembre 2003, 2004 e 2005.

    In base all’articolo 3 della citata decisione, le competenti autorità italiane riferiscono annualmente al Consiglio e alla Commissione in merito ai progressi compiuti nel recupero degli importi dovuti dai produttori a titolo del prelievo supplementare per i periodi dal 1995/96 al 2001/02.

    Conformemente a tale disposizione, le autorità italiane hanno presentato alla Commissione la loro settima relazione relativa al pagamento della rata 2010, in una lettera dell’AGEA datata 31 ottobre 2011.

    Pagamento rateale del prelievo

    Dei circa 23 140 produttori tuttora debitori del prelievo supplementare per i sette periodi annuali oggetto della decisione del Consiglio, ma nei cui confronti i tribunali nazionali avevano emesso un’ordinanza di sospensione del pagamento in attesa delle sentenze definitive, 15 433 hanno optato per la possibilità di pagare a rate. Tale scelta comporta l’abbandono dei processi in corso. Inoltre, l’eventuale mancato pagamento delle rate annue comporta l’esclusione dal regime di pagamento rateizzato e, di conseguenza, espone i produttori al procedimento di recupero dell’intero importo dovuto, maggiorato degli interessi maturati.

    Nel 2004 i 15 433 produttori partecipanti erano debitori di un importo complessivo pari a circa 345 Mio EUR, che corrispondono a circa un quarto del debito residuo del prelievo sul latte a livello dei produttori. Ne deriva che ha optato per il meccanismo di pagamento rateale la maggior parte dei produttori che si erano resi responsabili dei superamenti più contenuti a livello individuale, mentre i produttori con i superamenti individuali delle quote latte più cospicui (circa 8 000 produttori ai quali è imputato un importo di 1 miliardo di euro in totale per prelievi dovuti nei sette periodi annuali considerati) hanno preferito non partecipare al regime di pagamento rateale. Va osservato tuttavia che, nel corso del 2010, le autorità italiane hanno ricevuto circa 69 nuove domande di pagamento rateale, il che corrisponde approssimativamente a 1,2 Mio EUR.

    La settima rata doveva essere pagata entro il 31 dicembre 2010 da 11 406 produttori per un importo complessivo di 24 331 454,59 EUR. Dalle verifiche effettuate dalle autorità italiane sono risultati in regola con il versamento 10 802 produttori, che nel 2010 hanno versato un importo complessivo di 22 040 163,61 EUR, il che significa che il 95% dei produttori ha pagato entro i termini il 90,5% dei prelievi dovuti per la settima rata. I pagamenti effettuati entro i termini per la prima, seconda, terza, quarta, quinta e sesta rata corrispondevano rispettivamente al 99,6%, 97,9%, 99,5%, 99,7%, 96,4% e 96,2% degli importi dovuti. Il prelievo complessivo percepito a titolo delle prime sette rate si aggira quindi attorno a 175 Mio EUR (approssimativamente il 98% dell’importo complessivo dovuto).

    Mentre queste percentuali sono certamente indicative dell’impegno dei produttori partecipanti ad adempiere ai propri obblighi, la Commissione ritiene che il monitoraggio riservato ai casi in cui il pagamento non è stato registrato entro il termine sia un eccellente indice dell’impegno con cui le autorità italiane garantiscono il rigoroso rispetto del meccanismo di rimborso rateale e la riscossione definitiva dell’intero importo del prelievo dovuto.

    Per quanto riguarda la settima rata, i pagamenti non sono stati identificati per i rimanenti 604 produttori per un valore pari a 2 291 279,38 EUR.

    Per la sesta rata, 148 produttori non avevano effettuato il versamento, per un importo pari a 921 417,20 EUR alla fine del 2009. Stando alle informazioni ricevute dalle autorità italiane, tutti questi casi sono stati notificati alle competenti autorità regionali per imporre il pagamento dell’intero importo dovuto, maggiorato di un tasso di interesse che non rientra nel regime di pagamento rateizzato.

    Dei 148 produttori che in un primo tempo si pensava non avessero pagato, è emerso successivamente che in realtà soltanto 23 non avevano effettivamente pagato. Ciò si è tradotto nella revoca della possibilità conferita ai produttori di rateizzare il pagamento e nell’avvio delle procedure di riscossione forzata.

    La Commissione ha inoltre avviato nei confronti dell’Italia un procedimento per aiuti di Stato[1] in relazione al decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, approvato con modifiche dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10, con la quale è stato prorogato fino al 30 giugno 2011 (cfr. art. 2, par. 12 duodecies) il termine di pagamento dei prelievi per i periodi 1995/96 e 2001/02 (dovuti di norma entro il 31 dicembre 2010 in conformità al regime approvato con la decisione 2003/530/CE del Consiglio). Tale proroga è infatti in contrasto con l’articolo 1, primo trattino, della decisione 2003/530/CE del Consiglio, ai sensi del quale le rate devono essere versate con cadenza annuale, e configura pertanto un aiuto di Stato nuovo e illegittimo ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

    Prelievi per i periodi dal 1995/96 al 2001/02 dovuti dai produttori che non hanno aderito al regime di pagamenti rateizzati

    Si è fatto notare che l’adesione al regime del pagamento rateale è contenuta se si tiene conto dell’ammontare dei prelievi assorbito da tale facilitazione. Circa tre quarti degli importi complessivi non ancora liquidati per il periodo interessato non sono coperti dal regime di pagamento rateizzato. Il prelievo non coperto dal regime del 2003 corrisponde a 767 Mio EUR (in base alle ultime cifre disponibili dell’aprile 2010) e il 91% circa di tale importo, ovvero approssimativamente 701 milioni, è invece contestato dinanzi ai tribunali italiani.

    Nelle precedenti valutazioni trasmesse al Consiglio, la Commissione ha espresso l’auspicio che le relazioni annue presentate dall’Italia includano specificamente le procedure giudiziarie relative ai sette periodi in esame e contengano informazioni particolareggiate che confermino il pagamento da parte dei produttori che non hanno ottenuto soddisfazione in sede di tribunale. Senza tali indicazioni la Commissione non è in grado di monitorare correttamente i progressi nella riscossione della parte del prelievo non coperta dal meccanismo di pagamento rateizzato.

    Tuttavia, la relazione relativa alla settima rata non contiene alcuna informazione circa i procedimenti giudiziari in parola.

    Ciò nonostante, da alcune informazioni complementari ricevute dalle autorità italiane nell’aprile 2010 in risposta ad una richiesta della Commissione, risulta che l’amministrazione italiana ha vinto in cause che le hanno fruttato circa 13 Mio EUR. La riscossione effettiva di tali importi corrisponde a 6,8 milioni sicché un importo di circa 580 Mio EUR è tuttora contestato dinanzi ai tribunali italiani. Purtroppo, nella loro comunicazione del 2 febbraio 2011, le autorità italiane non hanno inviato cifre aggiornate su tali procedimenti giudiziari tuttora in corso. Per quanto riguarda il sistema di rimborso dei prelievi introdotto dall'Italia nel 2009, con una maggiorazione di un tasso d’interesse pari ad un tasso di riferimento stabilito per l’Unione maggiorato di alcuni punti percentuali, hanno optato per tale sistema 332 debitori (per un totale di 90,5 Mio EUR), a fronte di 1 774 debitori che non vi hanno aderito (per un totale di 535 Mio EUR).

    La Commissione si rammarica enormemente per la lentezza dei progressi ottenuti nella riscossione della parte del prelievo non coperta dal meccanismo di pagamento rateizzato e ritiene insufficienti le informazioni comunicate dalle autorità italiane. Questa lentezza è imputabile da un lato alle lungaggini dei procedimenti giudiziari e, dall’altro, alla durata della procedura di riscossione degli importi al termine dell’iter giudiziario (la relazione italiana sulla settima rata non contiene alcuna informazione in merito alla riscossione, ma le precedenti informazioni, trasmesse in risposta ad una richiesta della Commissione, dimostrano che fino al 2010 sono stati riscossi al termine di cause vinte solo 6,8 Mio EUR all’incirca). Inoltre, gli importi corrispondenti alla riscossione del prelievo, che non erano mai stati contestati e che possono quindi essere immediatamente riscossi, rispecchiano una lacuna nell’effettiva procedura di riscossione (fino al 2010 non sono stati ancora recuperati, infatti, circa 18 dei 66 Mio EUR a titolo di prelievi mai contestati).

    La Commissione continua a seguire attentamente il processo di riscossione in Italia, particolarmente per quanto riguarda la riscossione del prelievo non incluso nel meccanismo di pagamento rateizzato. I servizi della Commissione hanno a più riprese comunicato alle autorità italiane le loro osservazioni (comprese osservazioni negative) ed hanno chiesto informazioni particolareggiate sui diversi aspetti relativi alla riscossione del prelievo sul latte e sul comportamento delle medesime autorità dinanzi ai tribunali nazionali.

    Conclusione

    La Commissione è del parere che i progressi compiuti dalle autorità italiane nel recupero degli importi dovuti dai produttori che hanno scelto di partecipare al regime di pagamento rateizzato, approvato dal Consiglio nel 2003 per i periodi dal 1995/1996 al 2001/02, dimostrano una gestione relativamente adeguata del medesimo. I servizi della Commissione hanno tuttavia notato anche che la puntualità dei pagamenti della settima rata riguarda il 90,5% dei casi, cioè la percentuale più bassa registrata per le sette rate (i pagamenti effettuati entro i termini per la prima, seconda, terza, quarta, quinta e sesta rata erano pari rispettivamente al 99,6%, 97,9%, 99,5%, 99,7%, 96,4% e 96,2% degli importi dovuti). La Commissione lamenta inoltre di non essere in grado - in mancanza di indicazioni relative agli importi effettivamente recuperati dai produttori partecipanti che non avevano effettuato i pagamenti delle rate e che erano quindi esclusi dal regime - di valutare né la diligenza delle autorità italiane, né i progressi compiuti nella riscossione del corrispondente prelievo. La Commissione, come ha già dichiarato nelle precedenti relazioni di valutazione, ritiene indispensabile che le future relazioni delle autorità italiane contengano informazioni sufficientemente particolareggiate su questo tipo di riscossione.

    Quanto agli importi del prelievo non coperti dal regime di pagamento rateizzato, che sono oggetto di un’azione legale davanti alle giurisdizioni italiane, la Commissione ha già espresso, nelle sue relazioni di valutazione presentate al Consiglio nel 2010 e nel 2011, la propria insoddisfazione di fronte all’estrema lentezza dei progressi compiuti nella riscossione dei prelievi legati alle quote latte e sostiene che le attuali modalità di recupero dei prelievi andrebbero nettamente migliorate.

    Come sopra ricordato, in assenza di informazioni sufficientemente dettagliate da parte delle autorità italiane la Commissione non è in grado di monitorare correttamente la situazione relativa alla riscossione della parte dei prelievi dovuti dai produttori che non hanno aderito al regime di pagamento rateizzato. Tuttavia, alcune limitate informazioni trasmesse nel febbraio 2012 dalla autorità italiane indicano che, nonostante qualche miglioramento, non si osservano evoluzioni di rilievo; va detto inoltre che, nel caso in specie, con un importo così ingente di prelievi non pagati per così tanto tempo, l’efficacia della legislazione dell’UE è lungi dall’essere stata raggiunta. La Commissione si aspetta, come già richiesto nelle precedenti relazioni di valutazione, che nelle future relazioni annuali siano documentati l’andamento dei processi pendenti per i periodi dal 1995/96 al 2001/02 e dal 2003/04 al 2008/09, e l’esecuzione delle sentenze definitive che confermano l’esistenza del debito del prelievo.

    [1]               SA.33726

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