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Document 52012DC0191
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL assessing progress reported by Italy to the Commission and the Council on recovery of additional levy due by milk producers for the periods 1995/96 to 2001/02 (pursuant to Article 3 of Council Decision 2003/530/EC)
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO relativa alla valutazione della situazione comunicata dall’Italia alla Commissione e al Consiglio in merito al recupero del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte per i periodi dal 1995/96 al 2001/02 (a norma dell'articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio)
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO relativa alla valutazione della situazione comunicata dall’Italia alla Commissione e al Consiglio in merito al recupero del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte per i periodi dal 1995/96 al 2001/02 (a norma dell'articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio)
/* COM/2012/0191 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO relativa alla valutazione della situazione comunicata dall’Italia alla Commissione e al Consiglio in merito al recupero del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte per i periodi dal 1995/96 al 2001/02 (a norma dell'articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio) /* COM/2012/0191 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO relativa alla valutazione della situazione
comunicata dall’Italia alla Commissione e al Consiglio in merito al recupero
del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte per i periodi dal
1995/96 al 2001/02
(a norma dell'articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio) La presente relazione di valutazione è presentata dalla Commissione
conformemente all’articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio, del 16
luglio 2003, sulla compatibilità con il mercato comune di un aiuto che la
Repubblica italiana intende concedere ai suoi produttori di latte. Ai sensi
dell’articolo 1 della suddetta decisione, l’aiuto concesso dalla Repubblica
italiana sostituendosi ai produttori di latte nel pagamento degli importi da
essi dovuti all’Unione a titolo del prelievo supplementare sul latte e sui
prodotti lattiero-caseari per i periodi dal 1995/96 al 2001/02 e consentendo
agli stessi produttori di estinguere il loro debito mediante pagamenti
differiti senza interessi, scaglionati su vari anni, è in via eccezionale
considerato compatibile con il mercato comune a condizione che: –
l’importo sia interamente rimborsato mediante rate
annuali di uguale ammontare, –
il periodo di rimborso non superi 14 anni, a
decorrere dal 1° gennaio 2004. Ai sensi
dell’articolo 2 della citata decisione, la concessione dell’aiuto è subordinata
alla dichiarazione dell’Italia al FEAOG dell’importo corrispondente alla
totalità del prelievo supplementare per i periodi in esame e alla condizione che
l’Italia detragga il debito in essere dalla spesa finanziata dal FEAOG in tre
rate annuali di uguale importo, rispettivamente nei mesi di novembre 2003,
novembre 2004 e novembre 2005. Con lettera del 26
agosto 2003 l’Italia ha dichiarato il prelievo supplementare complessivo
relativo ai periodi in esame. Il debito residuo è
stato regolarmente detratto dalle spese finanziate dal FEAOG nei mesi di
novembre 2003, 2004 e 2005. In base all’articolo
3 della citata decisione, le competenti autorità italiane riferiscono
annualmente al Consiglio e alla Commissione in merito ai progressi compiuti nel
recupero degli importi dovuti dai produttori a titolo del prelievo
supplementare per i periodi dal 1995/96 al 2001/02. Conformemente a tale
disposizione, le autorità italiane hanno presentato alla Commissione la loro
settima relazione relativa al pagamento della rata 2010, in una lettera
dell’AGEA datata 31 ottobre 2011. Pagamento rateale del prelievo Dei circa 23 140 produttori tuttora debitori del prelievo
supplementare per i sette periodi annuali oggetto della decisione del
Consiglio, ma nei cui confronti i tribunali nazionali avevano emesso
un’ordinanza di sospensione del pagamento in attesa delle sentenze definitive,
15 433 hanno optato per la possibilità di pagare a rate. Tale scelta
comporta l’abbandono dei processi in corso. Inoltre, l’eventuale mancato
pagamento delle rate annue comporta l’esclusione dal regime di pagamento
rateizzato e, di conseguenza, espone i produttori al procedimento di recupero
dell’intero importo dovuto, maggiorato degli interessi maturati. Nel 2004 i
15 433 produttori partecipanti erano debitori di un importo complessivo
pari a circa 345 Mio EUR, che corrispondono a circa un quarto del debito
residuo del prelievo sul latte a livello dei produttori. Ne deriva che ha
optato per il meccanismo di pagamento rateale la maggior parte dei produttori
che si erano resi responsabili dei superamenti più contenuti a livello
individuale, mentre i produttori con i superamenti individuali delle quote latte
più cospicui (circa 8 000 produttori ai quali è imputato un importo di 1
miliardo di euro in totale per prelievi dovuti nei sette periodi annuali
considerati) hanno preferito non partecipare al regime di pagamento rateale. Va
osservato tuttavia che, nel corso del 2010, le autorità italiane hanno ricevuto
circa 69 nuove domande di pagamento rateale, il che corrisponde
approssimativamente a 1,2 Mio EUR. La settima rata
doveva essere pagata entro il 31 dicembre 2010 da 11 406 produttori per un
importo complessivo di 24 331 454,59 EUR. Dalle verifiche
effettuate dalle autorità italiane sono risultati in regola con il versamento
10 802 produttori, che nel 2010 hanno versato un importo complessivo di
22 040 163,61 EUR, il che significa che il 95% dei produttori ha
pagato entro i termini il 90,5% dei prelievi dovuti per la settima rata. I
pagamenti effettuati entro i termini per la prima, seconda, terza, quarta,
quinta e sesta rata corrispondevano rispettivamente al 99,6%, 97,9%, 99,5%,
99,7%, 96,4% e 96,2% degli importi dovuti. Il prelievo complessivo percepito a
titolo delle prime sette rate si aggira quindi attorno a 175 Mio EUR
(approssimativamente il 98% dell’importo complessivo dovuto). Mentre queste
percentuali sono certamente indicative dell’impegno dei produttori partecipanti
ad adempiere ai propri obblighi, la Commissione ritiene che il monitoraggio
riservato ai casi in cui il pagamento non è stato registrato entro il termine
sia un eccellente indice dell’impegno con cui le autorità italiane garantiscono
il rigoroso rispetto del meccanismo di rimborso rateale e la riscossione
definitiva dell’intero importo del prelievo dovuto. Per quanto riguarda
la settima rata, i pagamenti non sono stati identificati per i rimanenti
604 produttori per un valore pari a 2 291 279,38 EUR. Per la sesta rata,
148 produttori non avevano effettuato il versamento, per un importo pari a
921 417,20 EUR alla fine del 2009. Stando alle informazioni ricevute
dalle autorità italiane, tutti questi casi sono stati notificati alle competenti
autorità regionali per imporre il pagamento dell’intero importo dovuto,
maggiorato di un tasso di interesse che non rientra nel regime di pagamento
rateizzato. Dei 148 produttori
che in un primo tempo si pensava non avessero pagato, è emerso successivamente
che in realtà soltanto 23 non avevano effettivamente pagato. Ciò si è tradotto
nella revoca della possibilità conferita ai produttori di rateizzare il
pagamento e nell’avvio delle procedure di riscossione forzata. La Commissione ha
inoltre avviato nei confronti dell’Italia un procedimento per aiuti di Stato[1] in
relazione al decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, approvato con
modifiche dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10, con la quale è stato
prorogato fino al 30 giugno 2011 (cfr. art. 2, par. 12 duodecies) il
termine di pagamento dei prelievi per i periodi 1995/96 e 2001/02 (dovuti di
norma entro il 31 dicembre 2010 in conformità al regime approvato con la
decisione 2003/530/CE del Consiglio). Tale proroga è infatti in contrasto con
l’articolo 1, primo trattino, della decisione 2003/530/CE del Consiglio, ai
sensi del quale le rate devono essere versate con cadenza annuale, e configura
pertanto un aiuto di Stato nuovo e illegittimo ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, TFUE. Prelievi per i
periodi dal 1995/96 al 2001/02 dovuti dai produttori che non hanno aderito al
regime di pagamenti rateizzati Si è fatto notare
che l’adesione al regime del pagamento rateale è contenuta se si tiene conto
dell’ammontare dei prelievi assorbito da tale facilitazione. Circa tre quarti
degli importi complessivi non ancora liquidati per il periodo interessato non
sono coperti dal regime di pagamento rateizzato. Il prelievo non coperto dal
regime del 2003 corrisponde a 767 Mio EUR (in base alle ultime cifre
disponibili dell’aprile 2010) e il 91% circa di tale importo, ovvero
approssimativamente 701 milioni, è invece contestato dinanzi ai tribunali
italiani. Nelle precedenti
valutazioni trasmesse al Consiglio, la Commissione ha espresso l’auspicio che
le relazioni annue presentate dall’Italia includano specificamente le procedure
giudiziarie relative ai sette periodi in esame e contengano informazioni
particolareggiate che confermino il pagamento da parte dei produttori che non
hanno ottenuto soddisfazione in sede di tribunale. Senza tali indicazioni la
Commissione non è in grado di monitorare correttamente i progressi nella
riscossione della parte del prelievo non coperta dal meccanismo di pagamento
rateizzato. Tuttavia, la
relazione relativa alla settima rata non contiene alcuna informazione circa i
procedimenti giudiziari in parola. Ciò nonostante, da
alcune informazioni complementari ricevute dalle autorità italiane nell’aprile
2010 in risposta ad una richiesta della Commissione, risulta che
l’amministrazione italiana ha vinto in cause che le hanno fruttato circa 13 Mio
EUR. La riscossione effettiva di tali importi corrisponde a 6,8 milioni sicché
un importo di circa 580 Mio EUR è tuttora contestato dinanzi ai
tribunali italiani. Purtroppo, nella loro comunicazione del 2 febbraio 2011,
le autorità italiane non hanno inviato cifre aggiornate su tali procedimenti
giudiziari tuttora in corso. Per quanto riguarda il sistema di rimborso dei
prelievi introdotto dall'Italia nel 2009, con una maggiorazione di un tasso
d’interesse pari ad un tasso di riferimento stabilito per l’Unione maggiorato
di alcuni punti percentuali, hanno optato per tale sistema 332 debitori (per un
totale di 90,5 Mio EUR), a fronte di 1 774 debitori che non vi hanno
aderito (per un totale di 535 Mio EUR). La Commissione si
rammarica enormemente per la lentezza dei progressi ottenuti nella riscossione
della parte del prelievo non coperta dal meccanismo di pagamento rateizzato e
ritiene insufficienti le informazioni comunicate dalle autorità italiane. Questa
lentezza è imputabile da un lato alle lungaggini dei procedimenti giudiziari e,
dall’altro, alla durata della procedura di riscossione degli importi al termine
dell’iter giudiziario (la relazione italiana sulla settima rata non contiene
alcuna informazione in merito alla riscossione, ma le precedenti informazioni,
trasmesse in risposta ad una richiesta della Commissione, dimostrano che fino
al 2010 sono stati riscossi al termine di cause vinte solo 6,8 Mio EUR
all’incirca). Inoltre, gli importi corrispondenti alla riscossione del
prelievo, che non erano mai stati contestati e che possono quindi essere
immediatamente riscossi, rispecchiano una lacuna nell’effettiva procedura di
riscossione (fino al 2010 non sono stati ancora recuperati, infatti, circa 18
dei 66 Mio EUR a titolo di prelievi mai contestati). La Commissione
continua a seguire attentamente il processo di riscossione in Italia,
particolarmente per quanto riguarda la riscossione del prelievo non incluso nel
meccanismo di pagamento rateizzato. I servizi della Commissione hanno a più
riprese comunicato alle autorità italiane le loro osservazioni (comprese
osservazioni negative) ed hanno chiesto informazioni particolareggiate sui
diversi aspetti relativi alla riscossione del prelievo sul latte e sul comportamento
delle medesime autorità dinanzi ai tribunali nazionali. Conclusione La Commissione è del
parere che i progressi compiuti dalle autorità italiane nel recupero degli
importi dovuti dai produttori che hanno scelto di partecipare al regime di pagamento
rateizzato, approvato dal Consiglio nel 2003 per i periodi dal 1995/1996 al
2001/02, dimostrano una gestione relativamente adeguata del medesimo. I servizi
della Commissione hanno tuttavia notato anche che la puntualità dei pagamenti
della settima rata riguarda il 90,5% dei casi, cioè la percentuale più bassa
registrata per le sette rate (i pagamenti effettuati entro i termini per la
prima, seconda, terza, quarta, quinta e sesta rata erano pari rispettivamente
al 99,6%, 97,9%, 99,5%, 99,7%, 96,4% e 96,2% degli importi dovuti). La
Commissione lamenta inoltre di non essere in grado - in mancanza di indicazioni
relative agli importi effettivamente recuperati dai produttori partecipanti che
non avevano effettuato i pagamenti delle rate e che erano quindi esclusi dal
regime - di valutare né la diligenza delle autorità italiane, né i progressi
compiuti nella riscossione del corrispondente prelievo. La Commissione, come ha
già dichiarato nelle precedenti relazioni di valutazione, ritiene
indispensabile che le future relazioni delle autorità italiane contengano
informazioni sufficientemente particolareggiate su questo tipo di riscossione. Quanto agli importi
del prelievo non coperti dal regime di pagamento rateizzato, che sono oggetto
di un’azione legale davanti alle giurisdizioni italiane, la Commissione ha già
espresso, nelle sue relazioni di valutazione presentate al Consiglio nel 2010 e
nel 2011, la propria insoddisfazione di fronte all’estrema lentezza dei
progressi compiuti nella riscossione dei prelievi legati alle quote latte e
sostiene che le attuali modalità di recupero dei prelievi andrebbero nettamente
migliorate. Come sopra
ricordato, in assenza di informazioni sufficientemente dettagliate da parte
delle autorità italiane la Commissione non è in grado di monitorare
correttamente la situazione relativa alla riscossione della parte dei prelievi
dovuti dai produttori che non hanno aderito al regime di pagamento rateizzato.
Tuttavia, alcune limitate informazioni trasmesse nel febbraio 2012 dalla autorità
italiane indicano che, nonostante qualche miglioramento, non si osservano
evoluzioni di rilievo; va detto inoltre che, nel caso in specie, con un importo
così ingente di prelievi non pagati per così tanto tempo, l’efficacia della
legislazione dell’UE è lungi dall’essere stata raggiunta. La Commissione si
aspetta, come già richiesto nelle precedenti relazioni di valutazione, che
nelle future relazioni annuali siano documentati l’andamento dei processi
pendenti per i periodi dal 1995/96 al 2001/02 e dal 2003/04 al 2008/09, e
l’esecuzione delle sentenze definitive che confermano l’esistenza del debito
del prelievo. [1] SA.33726