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Document 52012AP0104

Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013 ***II Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" (06444/2/2012 – C7-0072/2012 – 2009/0127(COD))
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

GU C 257E del 6.9.2013, p. 94–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 257/94


Giovedì 29 marzo 2012
Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013 ***II

P7_TA(2012)0104

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" (06444/2/2012 – C7-0072/2012 – 2009/0127(COD))

2013/C 257 E/17

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (06444/2/2012 – C7-0072/2012),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0456),

visti l'articolo 294, paragrafo 7, e l'articolo 78, paragrafo 2, lettera g), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visti gli articoli 72 e 37 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0063/2012),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione;

3.

prende atto della dichiarazione del Consiglio e della dichiarazione della Commissione allegate alla presente risoluzione;

4.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

5.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

6.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 161.


Giovedì 29 marzo 2012
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo dichiara che la presente decisione dà espressione concreta, nelle sue disposizioni attuative, al principio di solidarietà, segnatamente sotto forma di nuovi incentivi finanziari volti a incoraggiare il reinsediamento da parte degli Stati membri. Al fine di garantirne l'adozione immediata, il Parlamento europeo, in uno spirito di compromesso, ha accolto il testo della decisione nella sua forma attuale, per cui il riferimento esplicito all'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea è limitato a un considerando della decisione. Il Parlamento europeo afferma che l'adozione della presente decisione lascia impregiudicata la serie di basi giuridiche disponibili, in particolare per quanto riguarda il futuro ricorso all'articolo 80 TFUE.

Dichiarazione del Consiglio

La presente decisione non pregiudica i negoziati relativi al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e di conseguenza neanche i negoziati relativi alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione per il periodo 2014-2020 (COM(2011)0751), anche nel caso in cui siano stabilite priorità comuni specifiche dell'Unione in materia di reinsediamento, fondate tra l'altro su criteri geografici, nel quadro del regolamento relativo al Fondo Asilo e migrazione per il periodo 2014-2020.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione, in uno spirito di compromesso e al fine di permettere l’adozione immediata della proposta, appoggia il testo finale; osserva tuttavia che ciò lascia impregiudicato il suo diritto di iniziativa riguardo alla scelta delle basi giuridiche, in particolare per quanto concerne il futuro ricorso all’articolo 80 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


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