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Document 52012AE2282

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Verso un accesso migliore alle informazioni scientifiche: aumentare i benefici dell'investimento pubblico nella ricerca» COM(2012) 401 final

    GU C 76 del 14.3.2013, p. 48–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.3.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 76/48


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Verso un accesso migliore alle informazioni scientifiche: aumentare i benefici dell'investimento pubblico nella ricerca»

    COM(2012) 401 final

    2013/C 76/09

    Relatore: WOLF

    La Commissione europea, in data 17 luglio 2012, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso un accesso migliore alle informazioni scientifiche: aumentare i benefici dell'investimento pubblico nella ricerca

    COM(2012) 401 final.

    La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 8 gennaio 2013.

    Alla sua 486a sessione plenaria, dei giorni 16 e 17 gennaio 2013 (seduta del 16 gennaio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 151 voti favorevoli e 5 astensioni.

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1

    L'accesso alle informazioni scientifiche rappresenta un presupposto fondamentale per una proficua attività di ricerca e un'efficace promozione dell'innovazione, e quindi anche per la competitività dell'Europa. Esso consente, tra l'altro, il trasferimento delle conoscenze tra ricercatori, tra partenariati di ricerca (in particolare tra il mondo della ricerca e quello delle imprese) e tra ricercatori e cittadini.

    1.2

    Tenuto conto delle osservazioni che seguono, il Comitato economico e sociale europeo (CESE) appoggia gli obiettivi e le proposte formulati dalla Commissione. Il Comitato ritiene, infatti, che questi consentano una semplificazione e un potenziale aumento dell'efficienza dell'attività scientifica, resi tecnicamente possibili dall'uso di Internet.

    1.3

    Per realizzare questi obiettivi, occorre continuare ad assicurare che siano rispettati i diritti d'autore e di proprietà intellettuale dei ricercatori e delle organizzazioni presso cui essi lavorano, non pregiudicare la libertà della scienza e della ricerca, ed evitare che i ricercatori debbano farsi carico di attività diverse dalla ricerca o nuovi adempimenti burocratici che riducano l'efficienza dell'attività di ricerca.

    1.4

    Il libero accesso (via Internet) alle pubblicazioni scientifiche rappresenta, rispetto alle biblioteche, un ampliamento o un complemento adeguato alle odierne possibilità tecniche. Un simile libero accesso è molto utile e ormai molto diffuso, e deve pertanto continuare ad essere perseguito e completato. L'obiettivo deve essere quello di una simmetria globale tra l'Europa e i paesi terzi.

    1.5

    La conservazione delle informazioni scientifiche (archiviazione dei dati della ricerca) per eventuali usi successivi è necessaria, ed è ormai annoverata tra le buone prassi scientifiche. Il Comitato accoglie con favore l'intenzione della Commissione di continuare a sostenere anche in futuro le infrastrutture necessarie a tal fine. Se la conservazione dei dati, poi, debba essere disciplinata in modo più puntuale negli accordi relativi ai vari progetti, va deciso insieme ai ricercatori interessati, stabilendo caso per caso il volume, il formato, i dettagli e la descrizione (con metadati).

    1.6

    Dalla conservazione delle informazioni scientifiche discende la questione di un accesso via Internet libero (quindi generale, globale, gratuito, non controllato e incondizionato) ai dati della ricerca conservati. Tale questione presenta varie sfaccettature, e riguarda, non da ultimo, la stessa cultura scientifica sin qui sviluppatasi. La problematica va quindi affrontata caso per caso e con cautela. Se è possibile pensare ad ambiti di ricerca per cui un accesso esterno e libero potrebbe essere utile e sicuro, in molti altri ambiti esistono importanti controindicazioni. Il Comitato sconsiglia pertanto un approccio generalizzato.

    1.7

    Le possibili soluzioni dovrebbero quindi essere testate gradualmente e in via sperimentale nel quadro di un progetto pilota per dei casi accuratamente scelti, facendo riferimento a quelle procedure ormai consuete per lo scambio volontario auto-organizzato (si pensi all'esempio del CERN e del world wide web) e di comune accordo con gli scienziati che prendono parte al processo di ricerca. Gli iter amministrativi necessari a tal fine non possono, però, introducendo nuovi oneri o procedure supplementari, ostacolando gli sforzi di semplificazione appena intrapresi.

    1.8

    Cionondimeno, il libero accesso a un'opportuna selezione dei dati contenuti in pubblicazioni liberamente accessibili potrebbe essere utile, soprattutto nel caso di una simmetria globale tra l'Europa e i paesi terzi, a condizione che gli oneri supplementari che ne derivano risultino accettabili e giustificati.

    1.9

    Le misure sopraccitate comportano costi aggiuntivi talvolta considerevoli per i ricercatori e le loro organizzazioni, costi che occorre tenere nella dovuta considerazione nel definire e nell'assegnare le dotazioni di bilancio.

    2.   Sintesi della comunicazione della Commissione

    2.1

    La comunicazione illustra le misure che la Commissione intende intraprendere per migliorare l'accesso alle informazioni scientifiche e aumentare i benefici dell'investimento pubblico nella ricerca.

    2.2

    Obiettivo delle misure è:

    l'accesso alle pubblicazioni scientifiche,

    la conservazione delle informazioni scientifiche,

    l'accesso ai dati della ricerca.

    2.3

    Per quanto concerne l'accesso alle pubblicazioni scientifiche, al momento si stanno negoziando con gli editori di pubblicazioni scientifiche due modelli:

    la «via aurea» (editoria ad accesso aperto): non sono più i lettori (tramite abbonamento) a pagare i costi della pubblicazione, bensì gli autori. In generale i costi sono sostenuti dall'università o dall'istituto di ricerca per cui lavora il ricercatore ovvero dall'ente finanziatore che sostiene la ricerca;

    la «via verde» (archiviazione autonoma): il ricercatore archivia in un deposito in linea l'articolo pubblicato o il manoscritto finale oggetto di valutazione inter pares prima, dopo o contestualmente alla pubblicazione. Spesso l'accesso all'articolo è differito, su richiesta dell'editore, per un determinato periodo («embargo»), affinché gli abbonati beneficino di un vantaggio aggiuntivo.

    2.4

    La Commissione presenta inoltre un calendario per il progressivo conseguimento di tali obiettivi nel quadro di Orizzonte 2020.

    3.   Osservazioni del Comitato

    Il tema in esame riguarda l'accesso via Internet libero, ossia generale, gratuito, globale e senza restrizioni alle pubblicazioni future e ai dati della ricerca in esse contenuti, in genere disponibili ormai anche in forma digitalizzata.

    3.1   Pareri precedenti

    Il Comitato si era già occupato del tema in oggetto nel suo parere dal titolo La cooperazione e il trasferimento delle conoscenze tra gli organismi di ricerca, l'industria e le PMI: un presupposto importante per l'innovazione  (1), formulando osservazioni di fondo che rimangono valide tuttora e che erano intese a migliorare il trasferimento delle conoscenze tra i partenariati di ricerca (in particolare tra il mondo della ricerca e quello delle imprese), considerato un fattore importante per promuovere l'innovazione e, di conseguenza, la competitività dell'Europa. Le osservazioni formulate dal Comitato riguardavano anche la questione dei diritti di proprietà intellettuale legati al processo di ricerca e di innovazione e quella della libertà delle arti e della ricerca scientifica (2), (3).

    3.2   Diritti d'autore e proprietà intellettuale

    I diritti d'autore e la proprietà intellettuale dei ricercatori e delle loro organizzazioni consistono, da un lato, nel riconoscere che l'interessato è stato il primo a fare una scoperta scientifica o ad acquisire una nuova conoscenza, fatto solitamente documentato da una pubblicazione a suo nome, e dall'altro nel riconoscere e, se del caso, tutelare i diritti di sfruttamento (totale o parziale) del processo creativo, che può portare, grazie a nuove conoscenze, a innovazioni e scoperte per cui spesso è richiesta una protezione brevettuale. Il Comitato, pertanto, accoglie con favore quanto affermato dalla Commissione al punto 4.1, vale a dire che «[l]e politiche di accesso aperto lasciano impregiudicata la libertà dell'autore di scegliere se pubblicare o no e non incidono sulla brevettazione né sulla valorizzazione commerciale in altra forma».

    3.3   «Periodo di grazia» che non pregiudichi la novità brevettuale

    Quello di decidere se pubblicare tempestivamente i risultati di una ricerca scientifica, rischiando però così di perdere il requisito della novità rispetto a eventuali scoperte fatte a partire da tali risultati, oppure, onde evitare quest'eventualità, rimandare la pubblicazione, con il possibile rischio di perdere il diritto di priorità, per esempio rispetto a una scoperta, rappresenta un grave dilemma che può comportare, talvolta, anche delle perdite finanziarie. Per mitigare tale dilemma, il Comitato ribadisce la sua raccomandazione di prevedere, al momento dell'introduzione del tanto atteso brevetto dell'Unione europea (4), un «periodo di grazia» che non pregiudichi la novità brevettuale.

    3.4   Esempio dal diritto dei brevetti

    In decenni di evoluzione a livello internazionale, il diritto dei brevetti ha trovato e introdotto un giusto equilibrio tra l'iniziale diritto alla riservatezza rispetto alla proprietà intellettuale, da un lato, e il libero accesso ai prodotti che ne derivano, dall'altro. Oggi le domande di brevetto, infatti, sono pubblicate e messe a disposizione di tutti su Internet dopo 18 mesi.

    3.5   Dati della ricerca

    Il modus operandi seguito finora prevede generalmente, anche se in modo più o meno marcato a seconda della disciplina,

    i.

    che, prima di poter essere presentati in un corpus di dati convalidato e affidabile e di poter essere pubblicati, i dati derivanti dal processo di ricerca, basati sui cosiddetti dati grezzi, debbano innanzitutto essere calibrati, corretti in caso di misurazioni sbagliate, verificati in termini di coerenza in un processo di definizione interno, valutati in base alla loro importanza e, ove necessario, comparati e combinati con altri dati di misurazione, e

    ii.

    che i ricercatori coinvolti siano i primi a presentarli in una pubblicazione, a interpretare i risultati e a trarre conclusioni.

    3.6   Approvazione di principio

    Tenuto conto delle osservazioni espresse, il Comitato appoggia gli obiettivi formulati dalla Commissione. Il Comitato ritiene, infatti, che essi possano consentire una semplificazione e un aumento dell'efficienza dell'attività scientifica, resi possibili, da un punto di vista tecnico, dall'uso di Internet. Il Comitato raccomanda di continuare a sviluppare in modo graduale i processi e gli approcci già avviati, in collaborazione permanente con gli scienziati coinvolti nel processo di ricerca. In tale contesto, occorre tenere in considerazione le peculiarità delle varie discipline ed evitare che i ricercatori debbano farsi carico di attività diverse dalla ricerca e di nuovi adempimenti burocratici che riducono l'efficienza della ricerca. Il capitolo seguente presenta alcune osservazioni più puntali e alcune limitazioni in proposito.

    4.   Osservazioni particolari del Comitato

    4.1   Libero accesso alle pubblicazioni

    Il libero accesso (via Internet) alle pubblicazioni scientifiche rappresenta un complemento rispetto alle biblioteche, adeguato alle odierne possibilità tecniche. Tale libero accesso, molto utile e ormai molto diffuso, deve continuare a essere perseguito e completato con determinazione.

    4.1.1   «Via aurea» o «via verde»

    Quella di potere, o volere, concordare con gli editori un accesso aperto in «via aurea» o in «via verde» è una scelta piuttosto pragmatica ed economica. Quello che conta è avere un accesso via Internet generale e non troppo differito alle pubblicazioni scientifiche e tecniche.

    4.1.2   Costi eccessivi

    L'impressione, tuttavia, è che gli editori più autorevoli imputino a tale accesso costi eccessivi, cui potrebbe porre rimedio una maggiore concorrenza nei rapporti tra gli autori, i curatori e gli editori. Nella valutazione dei lavori scientifici, però, pesa anche il prestigio della rivista nella quale è stato pubblicato l'articolo. A tal proposito, il Comitato esorta quindi la Commissione a continuare a riflettere su come si possa pervenire a dei miglioramenti, facendo però attenzione a non limitare la libertà degli autori di scegliere la rivista in cui pubblicare.

    4.1.3   Pre-pubblicazione (pre-print)

    Il Comitato ricorda la consuetudine, molto diffusa, di anticipare alla comunità scientifica, già sotto forma di articolo (anche su Internet), i nuovi risultati che sono ancora in fase di valutazione da parte di esperti esterni (referees), in attesa di essere pubblicati in una rivista specializzata. Una situazione analoga si riscontra per gli interventi in occasione di simposi e conferenze di esperti, molto importanti per mettere in contatto gli interessati.

    4.1.4   Accordi internazionali - Simmetria

    In tale contesto occorre evitare che, a livello internazionale, tra l'UE e i paesi terzi si creino forti squilibri: se gli scienziati o, a seconda dei casi, i cittadini di tutto il mondo ottengono un accesso gratuito via Internet alle pubblicazioni scientifiche dell'UE, è necessario che gli scienziati e i cittadini dell'UE ottengano a loro volta un accesso gratuito a tutte pubblicazioni scientifiche dei paesi terzi. Il Comitato appoggia gli sforzi profusi dalla Commissione per assicurare una tale simmetria mediante la conclusione di accordi internazionali. Solo un flusso di informazioni globale, infatti, può veramente agevolare l'attività scientifica.

    4.1.5   Conferenze specializzate e biblioteche

    Il Comitato mette in guardia, al contempo, dal ritenere che, con l'accesso aperto (open access), le altre forme di scambio di informazioni e opinioni possano diventare superflue o trascurabili. Il lavoro svolto davanti a un computer non potrà mai sostituirsi agli stimoli dati da una conversazione e da una discussione o dall'ambiente intellettuale di una biblioteca o di una conferenza specializzata.

    4.2   Conservazione dei dati

    La maggior parte delle principali organizzazioni di ricerca annovera già la conservazione dei dati tra le buone prassi scientifiche. In considerazione della mole di dati prodotta attualmente, anche la possibilità di conservare i dati dipende principalmente dalle risorse e dalle infrastrutture disponibili, e quindi dalla possibilità di sostenere le ingenti spese per le attrezzature e il personale necessari per convalidare i dati ed eventualmente ordinare, comprimere, abbreviare, cancellare o descrivere (attraverso metadati) i dati grezzi, senza che vadano perse informazioni importanti. In tale contesto, è quindi opportuno tener conto di un'analisi costi-benefici.

    4.2.1   Sostegno da parte della Commissione

    Il Comitato accoglie con favore le misure che la Commissione ha già adottato e intende adottare in futuro per sostenere la conservazione dei dati di ricerca e le infrastrutture necessarie a tal fine.

    4.2.2   Soluzioni mirate per ciascuna disciplina

    Il Comitato conviene con la Commissione sul fatto che non vadano cercate soluzioni generalizzate, ma che ciascuna disciplina debba decidere autonomamente in che misura e con quali risorse provvedere alla conservazione dei dati e in che misura sia opportuno normalizzare la materia. L'eventuale normalizzazione, comunque, dovrebbe basarsi su norme quanto più aperte e internazionali possibile, per consentire così l'interoperabilità.

    4.3   Libero accesso ai dati da parte di esterni

    Secondo la Commissione e altri sostenitori (5) del libero accesso (digitale) ai dati della ricerca, questo va promosso in particolare allo scopo di:

    a)

    migliorare la qualità del discorso scientifico, poiché, per capire e studiare in dettaglio i risultati della ricerca pubblicati, è in genere necessario poter accedere ai dati analizzati e agli strumenti impiegati per l'analisi;

    b)

    accrescere la redditività delle risorse pubbliche investite per la raccolta dei dati consentendo il riutilizzo di questi ultimi.

    Il Comitato condivide pienamente questi obiettivi generali.

    La questione, tuttavia, è con quali strumenti, con che livello di differenziazione e in che misura tali obiettivi debbano essere realizzati, quali siano gli oneri ulteriori (anche amministrativi) che tale realizzazione comporta, se i benefici previsti giustifichino tali oneri e quali siano le osservazioni che vi si oppongono.

    4.3.1   Prassi seguita finora

    La ricerca scientifica si caratterizza per il fatto che qualsiasi processo di acquisizione di nuove conoscenze, ivi compresi i dati e le fonti, deve essere intelligibile e riproducibile, e che le conclusioni che se ne traggono devono reggere a qualsivoglia discussione e dibattito. A tal fine la comunità scientifica segue, prima, durante e dopo la pubblicazione in una rivista, una serie di prassi consolidate ed efficaci, come seminari, conferenze, valutazioni di esperti, revisioni inter pares, scambi di informazioni e di dati, scambi di personale, ecc. Nel frattempo, la comunità scientifica ha iniziato ad avvalersi, a questo scopo, anche dei moderni strumenti previsti dall'agenda digitale. Il CERN (6), per esempio, ha lanciato il world wide web (www) proprio come piattaforma per lo scambio di dati, sviluppandolo ulteriormente in collaborazione con i suoi partner.

    4.3.2   Misure supplementari

    Nelle sue proposte, la Commissione non può che limitarsi a valutare in che modo le prassi di autorganizzazione seguite finora possano essere completate, migliorate, semplificate e rese più efficienti. Le misure concrete supplementari proposte a tal fine nella comunicazione in esame non sono sufficientemente chiare. Dalla comunicazione, inoltre, sembra emergere anche l'intenzione di organizzare progetti pilota.

    4.3.3   Problemi - impossibilità

    Se le aspettative riposte nel libero accesso sono già state ricordate, occorre ora evidenziare anche quali siano le difficoltà, le eccezioni e gli impedimenti che esso comporta, come ad esempio quelli riguardanti:

    la riservatezza negli sviluppi innovativi, soprattutto in collaborazione con l'industria (PMI), e gli aspetti relativi ai brevetti;

    la riservatezza dei dati dei pazienti nella ricerca medica;

    la garanzia del rispetto del diritto d'autore (di ricercatori e organizzazioni di ricerca) in relazione ai dati;

    i malintesi nella consultazione e nell'interpretazione dei dati e relative conseguenze;

    le limitazioni al trasferimento di tecnologia eventualmente imposte dalle norme in materia di controllo delle esportazioni;

    la garanzia di una simmetria globale tra l'UE e i paesi terzi;

    le risorse umane e tecniche necessarie per ricavare i dati pertinenti da una massa di dati grezzi, spesso difficili da interpretare, e renderli comprensibili e utilizzabili per gli esterni.

    È chiaro che i problemi sopraccitati si frappongono a un'introduzione generalizzata del libero accesso ai dati della ricerca.

    4.3.4   Distinguo

    A tal proposito occorre quindi fare un distinguo. Da un lato, infatti, il Comitato ribadisce che in alcuni ambiti il libero accesso via Internet da parte di esterni ai dati della ricerca può essere un fatto positivo: è il caso dei dati meteorologici, delle banche dei geni, dei dati demografici o di altri dati definiti in modo altrettanto chiaro e di analoga rilevanza statistica (anche se va comunque precisato quale debba essere la definizione di «dati»).

    D'altro canto, però, il Comitato raccomanda un approccio molto più cauto in altri ambiti, come:

    i.

    nel caso di esperimenti estremamente complessi, come gli acceleratori o gli impianti sperimentali per la ricerca nel campo della fusione, e

    ii.

    nel caso di qualsiasi collaborazione che coinvolge la ricerca industriale, ivi comprese le PMI.

    4.3.5   Proprio in quest'ultimo caso il Comitato ravvisa una contraddizione intrinseca tra gli obiettivi perseguiti: da un lato diffondere un accesso aperto ai dati della ricerca, e dall'altro dare maggiore impulso - anche attraverso i partenariati pubblico-privati - alla promozione dell'innovazione, per la quale la riservatezza assume un rilievo fondamentale. Tuttavia, non è privo di rischio neanche il tentativo di conciliare gli interessi di questi obiettivi contradditori distinguendo tra, da un lato, i dati «innocui», ad es. della ricerca di base, e, dall'altro, quelli propizi all'innovazione, per es. della ricerca applicata. Una tale distinzione a priori richiede infatti la capacità di guardare al futuro. In fondo, proprio le scoperte rivoluzionarie della cosiddetta ricerca di base possono rivelarsi particolarmente propizie all'innovazione e, in caso di pubblicazione prematura, perdere la protezione conferita da un brevetto (cfr. anche il punto 3.3). Perciò andrebbe trovata una soluzione altrettanto pragmatica come nel caso di pubblicazione «normale» (cfr. il punto 3.2 del presente parere e il punto 4.1 della comunicazione della Commissione).

    4.3.6   Volontarietà

    Di conseguenza spetta ai ricercatori coinvolti nel progetto di ricerca in questione decidere liberamente se, a partire da quando e in caso affermativo con che livello di dettaglio consentire, a determinate condizioni, un libero accesso ai dati raccolti nel quadro del progetto. Proprio l'esempio del CERN dimostra che i processi volontari che partono dal basso rispondono meglio anche all'interesse oggetto del presente parere rispetto a norme imposte dall'alto. Il Comitato raccomanda di dare maggiore fiducia alle forze di autorganizzazione della comunità scientifica. Occorre infatti evitare qualsiasi ingerenza (cfr. il punto 4.3.10) nella cultura scientifica, tanto efficace quanto sensibile.

    4.3.7   Dati delle pubblicazioni

    Si potrebbe ad esempio considerare di elaborare per via elettronica e rendere liberamente accessibile, insieme alle pubblicazioni, anche una selezione (cfr. punto 4.2) dei dati su cui si basano le pubblicazioni disponibili «con accesso aperto» (open access). Ma anche in questo caso viene da chiedersi, e occorre verificare, se il guadagno previsto attraverso l'utilizzo online dei dati da parte di terzi giustifichi effettivamente gli oneri aggiuntivi che ne derivano per i primi autori, i quali vengono così distolti dalla loro attività di ricerca.

    4.3.8   Progetto pilota

    Il Comitato appoggia gli sforzi profusi dalla Commissione per avviare anzitutto un progetto pilota in una disciplina poco complessa e che si presti allo scopo, per raccogliere così qualche prima esperienza. Sul valore aggiunto ottenuto dovrebbe essere presentata una relazione.

    4.3.9   Burocrazia e accettabilità

    Il malcontento diffuso tra molti ricercatori rispetto all'eccessiva burocratizzazione delle procedure di domanda e di assegnazione definite dalla Commissione era appena stato in parte placato grazie agli sforzi intesi ad assicurare una semplificazione e la continuità degli strumenti di finanziamento (7). Tale malcontento potrebbe, però, riesplodere se dovessero essere imposti nuovi requisiti mal concepiti e se dovessero esservi ingerenze nell'attività di ricerca e nuovi ostacoli burocratici.

    4.3.10   Interesse del «finanziatore»

    Nel dibattito sulle questioni di cui sopra ci si interroga anche se e in che misura il «finanziatore» o «contribuente», rappresentato nella fattispecie dalla Commissione, debba semplicemente esigere quale presupposto per il suo finanziamento che tutti i dati della ricerca ottenuti siano resi liberamente accessibili su Internet. Fermo restando quanto affermato ai punti 3.1 e 3.2, non è su tale questione che si concentrano le riflessioni espresse nel presente parere. Per il Comitato la questione verte piuttosto su quali siano le procedure di finanziamento e di gestione della ricerca (nell'interesse stesso del «finanziatore») che consentono di ottenere un successo ottimale dal punto di vista scientifico ed economico.

    4.4   Oneri ulteriori a carico dei bilanci per la ricerca

    Le misure proposte dalla Commissione sollevano tutte il beneficiario di informazioni (pubblicazioni e dati) dall'onere di pagare un corrispettivo. I relativi costi devono infatti essere sostenuti dagli autori dei dati e delle pubblicazioni, ossia dai ricercatori e dalle loro organizzazioni. In altre parole, tali costi devono essere contabilizzati nei bilanci per la ricerca; e, se si tratta di un finanziamento da parte dell'UE, il bilancio in questione è quello di Orizzonte 2020. Occorre pertanto tenere in considerazione tali costi nelle somme stanziate per il finanziamento.

    4.4.1

    Se le pubblicazioni scientifiche sono liberamente accessibili, le dotazioni di bilancio per la ricerca devono quindi andare a finanziare non solo la ricerca vera e propria, ma anche la messa a disposizione generale dei risultati conseguiti.

    4.4.2

    Altrettanto vale per i costi aggiuntivi dovuti alla necessità di conservare una maggiore quantità di dati e per i costi che ne derivano per il personale e per le infrastrutture (anche come presupposto al punto 4.4.3).

    4.4.3

    Naturalmente lo stesso vale anche per i costi aggiuntivi eventualmente derivanti dal dare libero accesso ai dati della ricerca, nella loro totalità o solo per la parte che si è deciso di mettere a disposizione.

    4.5   Possibili malintesi

    Il Comitato ha l'impressione che, nel dibattito politico, alcuni dei requisiti che si vogliono imporre per il libero accesso e alcune delle ragioni addotte a favore di quest'ultimo si fondino in parte su malintesi in merito al modus operandi di scienza e ricerca e alla capacità dei normali cittadini di comprendere le questioni specificamente scientifiche. Solitamente, infatti, le pubblicazioni scientifiche sono comprensibili solo per gli esperti del settore. Ne consegue che il libero accesso va a informare esclusivamente gli esperti. Altrettanto vale per l'accesso ai dati della ricerca.

    4.6   Informazione dei cittadini e degli attori politici

    Alla luce di quanto detto, risulta tanto più importante impegnarsi affinché i contenuti fondamentali delle nuove scoperte siano presentati anche ai profani. Il Comitato ha già ricordato a più riprese l'importanza di questi mezzi di comunicazione e riconosce gli sforzi profusi dalla Commissione in tal senso, segnatamente in relazione a CORDIS (8). In particolare va sottolineato l'impegno di quegli scienziati che hanno la dote di saper spiegare le scoperte fatte nel loro settore nel modo più comprensibile possibile per il grande pubblico. In conclusione, è importante anche per gli attori politici essere informati al meglio del contenuto e dell'importanza delle scoperte scientifiche, nonché del potenziale offerto dal proseguimento della ricerca in un determinato campo, per poter così prendere decisioni informate.

    4.7   Accesso a competenze tecniche

    Le imprese e le organizzazioni della società civile lamentano spesso un insufficiente accesso a competenze tecniche specifiche. Perciò è particolarmente importante che anche le PMI dispongano almeno di un esperto interno o esterno in grado di comprendere tali dati o possano accedere a un'organizzazione di consulenza in materia. Inoltre, il Comitato rimanda, da un lato, alle sue raccomandazioni (formulate in un precedente parere (9)) alla Commissione affinché venga creato un motore di ricerca specifico in questo settore e, dall'altro, al motore di ricerca (10) messo a disposizione dall'Ufficio europeo dei brevetti, grazie al quale oggi è possibile accedere alla maggior parte dei fascicoli di brevetto più recenti disponibili a livello mondiale.

    4.8   Accesso via Internet a pubblicazioni meno recenti

    Al di là del tema trattato in questa sede, è interessante, in particolare per le scienze umanistiche, rendere accessibili in formato elettronico via Internet anche pubblicazioni originali meno recenti. Il Comitato accoglie con particolare favore gli sforzi compiuti in questo senso, anche se non sono oggetto del presente parere.

    Bruxelles, 16 gennaio 2013

    Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Staffan NILSSON


    (1)  GU C 218 dell'11.9.2009, pag. 8, punto 3.

    (2)  Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 13 (marzo 2010): «La libertà accademica è rispettata».

    (3)  Cfr. ad es. Torsten Wilholt in Forschung & Lehre, 19o anno 12/12, pag. 984; www.forschung-und-lehre.de

    (4)  GU C 132 del 3.5.2011, pag. 39, punto 3.9.

    (5)  Ad es. ww.royalsociety.org/uploadedFiles/Royal_Society_Content/policy/projects/sape/2012-06-20-SAOE.pdf, www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/2359-12.pdf

    (6)  Organizzazione europea per la ricerca nucleare.

    (7)  GU C 48 del 15.2.2011, pag. 129.

    (8)  http://cordis.europa.eu/home_it.html

    (9)  GU C 218 dell'11.9.2009, punto 3.2.

    (10)  http://worldwide.espacenet.com


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