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Document 52012AE1307

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque» — COM(2011) 876 definitivo — 2011/0429 (COD)

GU C 229 del 31.7.2012, p. 116–118 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 229/116


Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque»

COM(2011) 876 definitivo — 2011/0429 (COD)

2012/C 229/22

Relatrice: LE NOUAIL MARLIÈRE

Il Parlamento europeo e il Consiglio, rispettivamente in data 14 e 22 febbraio 2012, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque

COM(2011) 876 final — 2011/0429 (COD).

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 11 maggio 2012.

Alla sua 481a sessione plenaria, dei giorni 23 e 24 maggio 2012 (seduta del 23 maggio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 135 voti favorevoli, 15 voti contrari e 14 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1   Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) appoggia l'attuale progetto di direttiva, in quanto esso amplia l'elenco delle sostanze prioritarie e quello delle sostanze pericolose prioritarie, integrandovi l'opzione più completa proposta nella valutazione di impatto (1).

1.2   Il CESE è favorevole al nuovo meccanismo proposto dalla Commissione, che fornirà a quest'ultima informazioni di monitoraggio mirate e di elevata qualità concernenti la concentrazione di sostanze nell’ambiente acquatico, con particolare riguardo per gli inquinanti emergenti e le sostanze per le quali i dati di monitoraggio disponibili non presentano una qualità sufficiente perché possano essere usati nella valutazione del rischio. Il CESE ritiene che tale nuovo meccanismo agevolerà la raccolta di questo tipo di informazioni in tutti i bacini idrografici dell'UE, consentendo di mantenere i costi di monitoraggio a un livello ragionevole.

1.3   Il CESE raccomanda tuttavia che il progetto di direttiva includa, anche solo a titolo sperimentale, un'analisi specifica di alcuni ambiti non ancora del tutto noti:

i.

le nanoparticelle e, in particolare, le loro interazioni con le sostanze prioritarie, dato che in materia vengono sollevati sempre più interrogativi di cui si è fatta portavoce l'Agenzia europea dell'ambiente (2);

ii.

gli effetti delle combinazioni chimiche delle sostanze presenti nelle acque interne, laddove tali combinazioni possono incidere considerevolmente sugli ambienti acquatici anche a partire da concentrazioni molto basse di sostanze chimiche.

1.4   Il CESE raccomanda di inserire nel progetto di direttiva alcuni riferimenti alle migliori pratiche nel settore della gestione dei bacini idrografici al fine di garantire un’attuazione efficace della direttiva quadro sulle acque.

1.5   Il CESE ritiene che il piombo e il nichel, quali sostanze persistenti e bioaccumulabili, dovrebbero essere classificate come sostanze pericolose prioritarie (SPP) con l'obiettivo di eliminare tutti gli scarichi nel giro di vent'anni, sebbene i costi stimati a tal fine siano considerevoli.

1.6   Il CESE ritiene che il sostegno e la partecipazione dell'opinione pubblica siano una condizione fondamentale per proteggere le risorse idriche e per individuare sia i problemi sia le misure più idonee per risolverli, definendo altresì i loro costi. Senza il sostegno pubblico, le misure regolamentari sono destinate a fallire. Alla società civile spetta un ruolo cruciale nell'attuazione di una direttiva quadro sulle acque adeguata e nell'assistere i governi a trovare un equilibrio tra gli aspetti sociali, ambientali ed economici da prendere in considerazione (3).

1.7   Il CESE ribadisce la necessità di garantire un buono stato ecologico e chimico delle acque proteggendo così la salute umana, l'approvvigionamento idrico, gli ecosistemi naturali e la biodiversità (4).

1.8   Il CESE osserva che la nuova direttiva dovrebbe semplificare e razionalizzare gli obblighi degli Stati membri relativi alla presentazione di relazioni.

2.   Introduzione

2.1   Il progetto di direttiva in esame è volto a modificare le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE relative alle sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (escluso l'ambiente marino) conformemente alle disposizioni della direttiva quadro sulle acque:

i.

rivedere almeno ogni quattro anni l’elenco delle sostanze prioritarie, elencando se del caso le nuove sostanze prioritarie (SP) o le nuove sostanze pericolose prioritarie (SPP);

ii.

fissare all'occorrenza standard di qualità ambientale (SQA) per le acque di superficie, le acque sotterranee, i sedimenti e il biota, sulle base degli ultimi dati noti.

2.2   Tale riesame è stato realizzato con l'assistenza di un gruppo di lavoro e si è avvalso del contributo delle ampie consultazioni condotte con esperti della Commissione europea, degli Stati membri, delle parti interessate (sindacati professionali e ONG) e del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (CSRSA).

2.3   A seguito di tali lavori e dell'analisi di impatto [SEC(2011)1547 final] realizzata in quest'ambito, l'elenco delle 33 sostanze prioritarie è stato ampliato a 48 nell'attuale progetto di direttiva, tenendo conto dell'opzione più completa proposta nell'analisi di impatto.

2.4   Il progetto di direttiva mira al raggiungimento di un buono stato chimico per le acque interne, in linea con gli standard di qualità ambientale definiti nell'allegato alla proposta:

i.

riducendo le sostanze prioritarie;

ii.

ed eliminando gli scarichi delle sostanze pericolose prioritarie entro vent'anni dall'adozione della direttiva derivata.

3.   Osservazioni generali

3.1   Il CESE è fermamente convinto che l'acqua non rappresenti soltanto un bene di consumo, quanto piuttosto una risorsa naturale preziosa, essenziale per le generazioni presenti e future. Per questo motivo, e poiché nell’intera Unione europea vengono utilizzate numerose sostanze inquinanti, è opportuno fissare degli standard di qualità ambientale (SQA) armonizzati a livello UE per tali sostanze.

3.2   Il caso delle sostanze persistenti, bioaccumulative e tossiche (PBT) pone un problema particolare dovuto alla loro ubiquità, alla loro capacità di propagazione a lunga distanza, alla loro onnipresenza nell'ambiente e alla loro persistenza. Queste sostanze, in genere, sono classificate come sostanze pericolose prioritarie (SPP). Poiché la loro presenza rischia di occultare i miglioramenti della qualità delle acque ottenuti in relazione ad altre sostanze, gli Stati membri sono autorizzati a presentare separatamente i risultati della loro incidenza sullo stato chimico delle acque.

3.3   L'attuazione della direttiva si basa sui piani di gestione dei bacini idrografici e spetta, in ultima analisi, agli Stati membri. In questo contesto, anche se la Commissione registra dei casi esemplari così come un miglioramento globale del monitoraggio e della trasmissione di informazioni, è chiaro che non tutti gli Stati membri sono allo stesso livello (5). L'efficacia della direttiva potrebbe quindi essere migliorata da questo punto di vista.

4.   Osservazioni specifiche

4.1   La Commissione europea basa il quadro legislativo sulla nozione di pericolosità più che su quella di rischio; di conseguenza, il progetto di direttiva include delle sostanze con limitazioni a certe dosi, ma non i rischi di interazione tra le sostanze presenti negli ambienti acquatici, anche se in concentrazioni molto basse.

i.

Questi rischi di interazione possono interessare le miscele chimiche e le nanoparticelle.

ii.

Anche se tali fenomeni sono ancora poco noti da un punto di vista scientifico, i sospetti di tossicità sono tali da aver spinto l'Agenzia europea dell'ambiente a elaborare di recente una relazione in materia (6).

iii.

Nonostante possa sembrare difficile legiferare su elementi che non si conoscono ancora a fondo, pare tuttavia essenziale per il futuro degli ecosistemi acquatici che una direttiva europea sulle sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque prepari gli Stati membri a considerare questi fenomeni.

4.2   Il nichel e il piombo figurano nell'elenco delle sostanze prioritarie, ma non in quello delle sostanze pericolose prioritarie (SPP):

i.

queste sostanze sono tuttavia persistenti (il nichel in particolare mostra una persistenza ubiquista) e bioaccumulabili, e devono pertanto essere inserite in questo elenco secondo la definizione di sostanze pericolose prioritarie stabilita dalla Commissione europea;

ii.

il regolamento REACH assimila queste sostanze a sostanze estremamente problematiche, soggette ad autorizzazione, dato che possono essere cancerogene, tossiche per la riproduzione (CMR 1 e 2) e/o persistenti e bioaccumulabili;

iii.

per coerenza con la definizione di SPP e con il regolamento REACH, queste sostanze dovrebbero essere classificate come sostanze pericolose prioritarie, includendo così l'obiettivo di eliminarle degli scarichi nel giro di vent'anni.

Bruxelles, 23 maggio 2012

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON


(1)  SEC(2011) 1547 final.

(2)  Agenzia europea dell'ambiente, AEA, Relazione tecnica, n. 8/2011 - Hazardous substances in Europe’s fresh and marine waters, an overview (Sostanze pericolose nelle acque dolci e marine d'Europa – Una panoramica).

(3)  GU C 224 del 30.8.2008, pag. 67 e GU C 97 del 28.4.2007, pag. 3.

(4)  GU C 248 del 25.8.2011, pag. 1.

(5)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Verso una gestione sostenibile delle acque nell'Unione europea, COM(2007) 128 final; Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, COM(2009) 156 final.

(6)  AEA Relazione tecnica, n. 8/2011.


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