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Document 52012AE0478

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale — COM(2011) 609 definitivo — 2011/0270 (COD)

GU C 143 del 22.5.2012, p. 88–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 143/88


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale

COM(2011) 609 definitivo — 2011/0270 (COD)

2012/C 143/17

Relatrice generale: BATUT

Il Parlamento europeo, in data 25 ottobre 2011, e il Consiglio, in data 16 novembre 2011, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale

COM(2011) 609 final - 2011/0270 (COD).

L'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale europeo, in data 25 ottobre 2011, ha incaricato la sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, di preparare i lavori del Comitato in materia.

Vista l'urgenza dei lavori, il Comitato economico e sociale europeo, nel corso della 478a sessione plenaria dei giorni 22 e 23 febbraio 2012 (seduta del 23 febbraio), ha nominato relatrice generale Laure BATUT e ha adottato il seguente parere con 168 voti favorevoli, 2 voti contrari e 7 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1   Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) si è già interrogato, in un suo precedente parere, sul concetto di innovazione sociale, constatando come i contorni di tale concetto siano imprecisi e come da ciò derivi una notevole incertezza (1). In un altro parere, invece, il CESE ha riconosciuto le virtù dell'innovazione sul luogo di lavoro (2). Numerosi soggetti, del resto, fanno "innovazione sociale" quotidianamente, senza saperlo, semplicemente perché fanno bene il loro lavoro.

1.2   Il CESE raccomanda alla Commissione di definire gli obiettivi di "innovazione sociale" e "cambiamento sociale" nel programma in esame (3). Si tratta di due concetti ancora in fase di sperimentazione, che non devono andare a sostituire i sistemi sociali nazionali o il diritto del lavoro. L'inserimento occupazionale della popolazione può giovare alla competitività, ma il Comitato ritiene che la crisi non debba offrire il pretesto per trasformazioni sistemiche tali da fare dell'eccezione la regola.

1.3   Il CESE auspica che nel programma in esame siano introdotte clausole scritte al fine di garantire che le attività di innovazione sociale siano complementari e non in concorrenza con i diritti e i sistemi sociali degli Stati membri, né con la certezza giuridica che questi ultimi garantiscono ai loro assistiti.

1.4   Raccomanda alla Commissione di far riferimento, nel suo progetto, all'obiettivo della parificazione nel progresso (4) dei diritti sociali nazionali, al fine di eliminare le disparità tra questi ultimi e agevolare in tal modo la mobilità.

1.5   Raccomanda inoltre alla Commissione di spiegare quali prevede saranno gli effetti delle sinergie tra i tre programmi Progress, EURES e microfinanza, e i collegamenti con i fondi europei (in particolare l'FSE e il FEIS (5)), nonché di evidenziare la compatibilità delle rispettive regole di gestione - aspetto, questo, non del tutto chiaro.

1.6   Auspica che il ruolo delle parti sociali e delle ONG sia definito chiaramente in tutte e tre gli elementi costitutivi del programma.

1.7   Chiede che nel programma sia introdotta una clausola di flessibilità per rendere possibile un suo adeguamento in seguito a una revisione intermedia. Nel 2017 si stilerebbe quindi un bilancio provvisorio che illustri le evoluzioni sociali, da presentare al Parlamento e da sottoporre al parere dei comitati consultivi e delle loro organizzazioni rappresentative.

1.8   È dell'avviso che se i tre elementi dovessero restare sotto un unico cappello, sarebbe opportuno cambiare il titolo del programma in "Programma di accompagnamento per il progresso sociale, la mobilità e l'inclusione".

1.9   Per quanto riguarda Progress, il CESE ritiene che sarebbe opportuno:

censire i tipi di posti di lavoro creati grazie ad esso;

rendere pubbliche le realizzazioni e rendere visibili e scambiabili i risultati positivi mettendo online un apposito repertorio;

definire la sperimentazione, il suo campo di applicazione, gli attori, le azioni e i beneficiari potenziali;

che i progetti che includono la dimensione di genere e/o quella della non discriminazione rimangano ammissibili;

rinunciare a utilizzare la porzione più grande di Progress per le funzioni amministrative di analisi e di conteggio per rendere invece il programma più efficace sul campo;

realizzare una semplificazione dei documenti e delle procedure di controllo;

definire più precisamente il ruolo delle imprese sociali nei servizi sociali di interesse generale;

spiegare le sinergie tra il programma e il FEIS e tra il programma e l'FSE e precisare le regole di governance da applicare in funzione del livello di finalità sociale nelle imprese sociali.

1.10   Per quanto riguarda EURES, il CESE raccomanda di:

conservare lo spirito originario della rete EURES, con le sue competenze regionali e la partecipazione delle parti sociali;

affermare il principio del primato dell'offerta di lavori dignitosi sull'offerta di microcredito e "micro-occupazione";

confermare l'obiettivo di promuovere la mobilità contrastando nel contempo il dumping sociale;

annunciare il cambiamento di base giuridica con l'apertura ai servizi privati di collocamento (6) e chiarirne le conseguenze rispetto all'FSE e all'assegnazione dei fondi;

chiarire il doppio finanziamento di EURES (programma per l'innovazione e FSE) e le conseguenze delle sovrapposizioni di bilancio e dei metodi di controllo,

definire la mobilità mirata, censire i tipi di contratti firmati grazie a EURES, far presente il nuovo ruolo accentratore della Commissione affinché sia oggetto di dibattito;

confermare la necessità di rendere trasferibili tutti i diritti sociali e i sistemi di equivalenza delle competenze;

aggiungere misure volte a favorire l'inclusione digitale.

1.11   Per quanto riguarda la microfinanza e l'imprenditoria sociale, il CESE raccomanda di:

tenere conto del principio di sussidiarietà;

prendere in considerazione l'ipotesi di una chiave di ripartizione tra gli Stati membri;

prevedere una scala degli aiuti per beneficiari definiti più precisamente (dimensioni delle imprese sociali ammissibili);

dare visibilità al progetto per proteggere i cittadini ammissibili dai microfinanziamenti non regolamentati e senza scrupoli, e garantire che sulla prima pagina dei siti Internet utili sia presente un link allo strumento di microfinanza in tutte le lingue dell'Unione;

essere più espliciti sul ruolo del FEI e della BEI e sull'effetto leva che essi esercitano;

stabilire regole che impongano ai creditori di assumersi pienamente le loro responsabilità.

2.   Il contesto

2.1   La strategia dell'agenda sociale per l'Europa del XXI secolo fa parte della strategia Europa 2020, e in questo contesto si inquadra il proposto programma per il cambiamento e l'innovazione sociale. Secondo le stime del comitato per la protezione sociale, in Europa una persona su cinque è esposta al rischio di povertà ed esclusione sociale, un fenomeno oggi ulteriormente aggravato dagli effetti sociali della crisi. Con le loro azioni, l'UE e gli Stati membri mirano a far uscire dalla povertà almeno 20 milioni di persone entro il 2020, e gli strumenti principali di cui si avvalgono per l'occupazione e l'inclusione sociale sono, tra gli altri, l'FSE, Progress, il FEASR (7), il FESR e la microfinanza.

2.2   Obiettivi generali del programma

2.2.1   La Commissione propone di riunire tre dei programmi esistenti (Progress, lo strumento europeo di microfinanza ed EURES) sotto un unico cappello, al fine di razionalizzare le scelte e controllare meglio l'utilizzazione dei fondi in questo periodo di crisi dei bilanci nazionali.

2.3   Gli assi del nuovo programma

2.3.1   Il programma Progress per l'occupazione e la solidarietà, lanciato nel 2006, raccomanda di introdurre quadri di valutazione della situazione sociale europea al fine di rendere comparabili le situazioni nazionali.

2.3.1.1

Per il periodo 2014-2020, Progress punta a promuovere l'occupazione, raccogliere dati comparabili e avvalersi degli insegnamenti tratti dall'esperienza per promuovere un approccio basato sui risultati e volto a sviluppare la capacità delle reti della società civile europea di realizzare gli obiettivi della politica sociale dell'Unione. A tal fine il programma dispone di una dotazione di 575 milioni di euro, ossia 82,1 milioni l'anno, di cui il 17 % da destinare alla sperimentazione sociale.

2.3.2   EURES è la rete europea che unisce la Commissione e i servizi pubblici dell'impiego (SPI). Evolutasi da una precedente prassi sindacale poi estesa a tutte le parti sociali, serve ad agevolare la mobilità dei lavoratori nelle regioni di frontiera. Dal 2002 ha tre obiettivi: sviluppare un portale europeo della mobilità, creare partenariati transfrontalieri tra SPI e parti sociali e introdurre piani di attività negli Stati membri a fini di intermediazione tra la domanda e l'offerta di lavoro (20 milioni di euro). EURES copre l'intera Unione europea, e gli Stati membri utilizzano il 70 % della sua dotazione finanziaria per i piani di attività.

2.3.2.1

Per il periodo 2014-2020, l'obiettivo è di assicurare, nel quadro del programma per il cambiamento e l'innovazione sociale, con una dotazione di 143 milioni di euro (20,5 l'anno), la mobilità in tutte le regioni dell'Unione, in particolare per i giovani, e gestire statistiche e informazioni a livello europeo; assicurare un bilancio annuale con scambi; migliorare il portale rendendolo multilingue; integrare entro breve gli operatori privati dell'occupazione e organizzare il programma delle attività nazionali finanziate dall'FSE.

2.3.3   Lo strumento di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (2010) punta a migliorare l'accesso al microcredito di chi è in situazione di difficoltà per quanto riguarda l'occupazione e/o il credito. Possono beneficiarne i lavoratori autonomi e le microimprese. Il programma è gestito dal Fondo europeo per gli investimenti, e consente agli enti creditizi di appoggiarsi al FEI e alla BEI per garantirsi contro i rischi di eventuali perdite e ottenere apporti di liquidità. In tre anni (2010-2013) ha mobilitato 200 milioni di euro nei 27 Stati membri.

2.3.3.1

Per il periodo 2014-2020 lo strumento continuerà ad agevolare l'accesso ai microfinanziamenti e l'imprenditoria sociale attraverso la garanzia di prestiti fino a 25 000 euro, con una dotazione di 191,6 milioni di euro su 7 anni (27 milioni l'anno).

2.4   Gli elementi della proposta

2.4.1   La Commissione propone di assegnare al nuovo programma per il cambiamento e l'innovazione sociale una dotazione di 958 milioni di euro, ossia soltanto il 10 % in più rispetto al 2007. Il programma, inserito nella strategia Europa 2020, si fonda sugli stessi principi di quest'ultima: partenariati, coordinamento, condizionalità ex ante, ambiente finanziario sano, rafforzamento della cooperazione e della coesione territoriale, proseguimento della semplificazione.

2.4.2   La Commissione, la cui idea di fondo è quella di modificare radicalmente la struttura della politica sociale nell'Unione europea promuovendo la "modernizzazione" delle politiche degli Stati membri (8), propone di:

creare sinergie tra i tre programmi e tra questi ultimi e il Fondo sociale europeo;

introdurre procedure armonizzate di informazione, comunicazione, diffusione, gestione e valutazione;

concentrarsi maggiormente su grandi progetti dotati di un elevato valore aggiunto europeo, puntando a ridurre al minimo i costi.

2.4.3   Il programma ha cinque obiettivi:

rafforzare la titolarità degli obiettivi dell'Unione nei settori dell'occupazione, della politica sociale e delle condizioni di lavoro;

promuovere il buon governo, l'apprendimento reciproco e l'innovazione sociale;

modernizzare e far applicare il diritto dell'Unione;

promuovere la mobilità geografica;

migliorare l'accessibilità della microfinanza.

3.   Osservazioni generali

3.1   Il Comitato considera interessante la proposta di razionalizzare le azioni di aiuto dell'Unione europea a favore di chi cerca lavoro, e tiene in debita considerazione la difficoltà di preparare un programma per sette anni quando mancano ancora due anni alla conclusione del programma precedente.

3.2   Il CESE deplora che l'obiettivo della parificazione nel progresso dei diritti sociali nazionali, inteso a eliminare le disparità sociali tra questi ultimi e ad agevolare in tal modo la mobilità, non sia incluso tra gli obiettivi generali (9).

3.3   Ricorda che in materia di politica sociale e di coesione l'Unione dispone di una competenza concorrente (10), e che ogni sua azione deve rispettare questo vincolo, così come le disposizioni di applicazione generale di cui all'articolo 9 (11) e quelle di cui agli articoli 8 e 10 del TFUE.

3.4   A questo proposito, il Comitato auspica che le due grandi questioni dell'uguaglianza e della lotta alla discriminazione, finora sempre associate alle politiche sociali e successivamente affidate alla DG Giustizi,a rimangano oggetto del programma Progress, poiché molte discriminazioni comportano disuguaglianze retributive e sociali. Inoltre, uguaglianza e discriminazione vengono trattate al considerando 10 e agli articoli 7 e 8 della proposta di regolamento FSE (12), e l'uguaglianza fa sempre parte del capitolo sociale del Trattato.

3.5   Il CESE si rammarica che nel programma non siano messe in risalto le sinergie che ci si attende dall'unione dei tre elementi (Progress, EURES e microfinanza), e che non vi sia alcun riferimento al ruolo delle regioni. Inoltre, non vengono prese in considerazione le possibilità concrete di sinergie con altri programmi europei, per esempio in materia di istruzione e di aiuti all'occupazione giovanile, o con l'iniziativa faro per i giovani "Il tuo primo lavoro EURES".

3.6   Il CESE ritiene che per rendere più chiaro il nuovo programma sia necessario valutare i fondi effettivamente erogati e calcolare il loro tasso di utilizzazione, i limiti incontrati nei fatti dai progetti (cfr. microfinanza e creazione di posti di lavoro). È peraltro dell'avviso che la Commissione non spieghi in che modo verrà determinato l'elevato valore aggiunto europeo necessario per l'ammissibilità di nuove azioni. La Commissione fonda pertanto i suoi obiettivi su elementi incerti, tanto più in quanto non è stata effettuata una valutazione del programma precedente, e la stima del valore aggiunto del nuovo programma è altamente soggettiva.

3.7   Facendo un raffronto con la proposta di regolamento sull'FSE, il Comitato ritiene che il posto e il ruolo delle parti sociali avrebbero dovuto essere menzionati nei tre elementi costitutivi del programma; la proposta relativa all'FSE riconosce loro "un ruolo fondamentale in materia di occupazione, istruzione e inclusione sociale" (13).

3.8   Analogamente, osserva che nel programma, finanziato in parte con fondi dell'FSE, andrebbe menzionato il ruolo delle ONG. Il progetto di regolamento FSE, infatti, afferma al considerando 9 (14) che "l'attuazione efficiente ed efficace delle azioni sostenute dall'FSE dipende dalla buona governance e dal partenariato tra tutti i soggetti territoriali e socioeconomici interessati, in particolare le parti sociali e le organizzazioni non governative".

3.9   Il programma fa esplicito riferimento alle organizzazioni della società civile (15), e il CESE ritiene che la loro funzione dovrebbe essere definita più precisamente, consentendo così alle organizzazioni stesse di svolgere il loro ruolo nel processo di attuazione delle politiche.

3.10   Il CESE ritiene che la Commissione dovrebbe far rientrare tra le azioni previste anche l'inclusione digitale (16), in quanto le NTIC rappresentano una leva trasversale per l'inclusione e l'occupazione.

4.   A proposito del metodo

4.1   Il CESE osserva che il progetto porta il titolo Programma per il cambiamento e l'innovazione sociale ma propone di continuare tre azioni già intraprese dall'Unione senza realmente introdurre elementi nuovi. La Commissione propone di orientare i tre elementi costitutivi verso il cambiamento e l'innovazione sociale attraverso la sperimentazione sociale senza definire né nei considerando, né nell'articolato, né nella valutazione ex ante, l'obiettivo dell'"innovazione sociale".

4.2   Le ricerche sull'"innovazione sociale" realizzate nelle università di diversi paesi partono dalla premessa che il modello produzione-consumo abbia ormai esaurito le sue possibilità, e giungono alla conclusione che è tempo di rivoluzionare le strutture sociali, riducendo la frammentazione dei ruoli tra categorie di attori e di interessi. In mancanza di una definizione stabile dell'innovazione, ciò comporterebbe dei rischi per quanto riguarda la scelta dei modelli di governance nelle imprese, sociali o meno, nonché il ruolo delle rappresentanze sindacali e la forma del dialogo sociale (17). Per questi ricercatori, il cambiamento sociale interesserà anche i sistemi di protezione sociale. Si tratta di rivedere il "modello sociale" europeo in assenza di norme giuridiche vincolanti, in modo sperimentale. La parte Progress (18) dovrebbe del resto favorire un "processo decisionale" basato su elementi concreti e l'innovazione, "in collaborazione con le parti sociali, le organizzazioni della società civile e altre parti interessate".

4.3   La Commissione europea, nella sua proposta, promuove questa "sperimentazione sociale" senza definire verso quale innovazione e quale cambiamento propone di andare. Si tratta di un'impostazione sociologica che rischia di trarre in inganno il cittadino, che non può vedere a cosa porterà il progetto definitivo. Il CESE ritiene che si dovrebbe prima di tutto appurare perché il mercato, i servizi pubblici, gli aiuti europei non sono stati in grado di rispondere ai bisogni sociali e in che modo la loro risposta è stata insufficiente, perché non vi è stata una ridistribuzione di ricchezza per garantire l'autonomia alle persone in difficoltà nel rispetto dei principi della Carta dei diritti fondamentali.

4.4   A giudizio del Comitato, bisognerebbe sapere quale sia il cambiamento sociale atteso, nel tempo, dall'innovazione, cosa che il metodo dal basso verso l'alto, e la proposta di regolamento in esame che a esso si riferisce, non consentono.

4.5   I sistemi di sicurezza sociale noti ai cittadini per la loro sostenibilità hanno una forte legittimità. Il Comitato ritiene che "sfruttare e sviluppare soluzioni innovative per rispondere ai bisogni sociali" (19) possa portare a una riduzione delle grandi solidarietà, al clientelismo e alla frammentazione dell'azione sociale e delle sue forme di rappresentanza.

4.6   Secondo il CESE il programma in esame dovrebbe garantire che le attività di innovazione sociale siano complementari e non in concorrenza con i diritti sociali (20) e i sistemi di protezione sociale nazionali. Il Comitato sottolinea che l'innovazione sociale non deve provocare la scomparsa dei sistemi fondati sul diritto né della sicurezza a lungo termine che essi garantiscono alle persone, comprese quelle più vulnerabili.

4.7   Il vero cambiamento sociale per le categorie sfavorite, prima che dalle riforme sociali di sistema, sarebbe rappresentato dalla possibilità di accedere all'occupazione, all'alloggio e ai trasporti. Le persone che vivono nell'Unione europea hanno bisogno soprattutto di posti di lavoro dignitosi. Il programma dovrebbe inoltre menzionare la questione dell'alloggio in quanto essa riguarda tutti gli attori dell'occupazione e dell'inclusione (21).

4.8   Il CESE ricorda che in materia di protezione sociale propriamente detta (22), l'articolo 153, paragrafo 4, del TFUE garantisce agli Stati membri la facoltà di definire i principi fondamentali del loro sistema di sicurezza sociale e la possibilità di mantenere o stabilire misure che prevedano una maggiore protezione, purché compatibili con i trattati.

5.   Osservazioni specifiche

5.1   A giudizio del Comitato, sarebbe utile inserire nella proposta di regolamento un richiamo al principio di sussidiarietà e una definizione dell'"alto valore aggiunto" che ci si attende.

5.2   Su progress

5.2.1   La definizione delle azioni, degli attori e dei beneficiari potenziali del progetto non è sufficiente (23). Il testo non dice se gli elementi di analisi tengano conto del punto di vista delle parti sociali (24) e delle ONG, in particolare per quanto riguarda la definizione degli indicatori (25).

5.2.2   Il programma Progress ha obiettivi "difficilmente misurabili" e fa ricorso a "variabili soggettive", mentre la scheda finanziaria del progetto parla di un metodo di gestione basato sui risultati (26). L'incidenza sull'obiettivo "occupazione" non è misurata e lo strumento sembra poco efficace. Secondo il CESE, i dati già raccolti dovrebbero consentire di imparare dalle esperienze precedenti e si dovrebbe rendere disponibile un repertorio online delle esperienze positive. Prima di proseguire, il CESE raccomanda di accertare quali posti di lavoro siano stati creati grazie agli aiuti erogati dal programma. La Commissione eviterebbe così di formulare raccomandazioni di riforme strutturali partendo da una valutazione poco affidabile.

5.2.3   Si riscontra un divario tra l'obiettivo e i mezzi: la dotazione annunciata per i tre elementi costitutivi, che per il periodo 2014-2020 prevede un aumento del 10 % rispetto al 2007, non sarà sufficiente a permettere nuove azioni.

5.2.4   Il progetto attribuisce un ruolo troppo importante alla gestione (27): il denaro dei contribuenti dovrebbe servire ad aiutare direttamente i cittadini. Sarebbe importante, per esempio, sapere quale parte sarà attribuita alla lotta contro la povertà.

5.2.5   Come avvenuto in passato, le valutazioni dei progetti beneficiari di sostegno possono comportare spese supplementari in caso di ricorso a imprese di controllo esterne. Il CESE ritiene che sia opportuno procedere a una semplificazione e a una standardizzazione dei documenti e delle procedure.

5.2.6   Per quanto riguarda le imprese sociali (28), il CESE desidera:

ricordare il principio di sussidiarietà e le responsabilità degli Stati membri;

che sia definito il ruolo delle imprese sociali nei servizi sociali di interesse generale;

che venga creata una sinergia tra il programma e la proposta di regolamento del 7 dicembre 2011 sul Fondo europeo per l'imprenditoria sociale, volto a favorire lo sviluppo delle imprese sociali (attribuzione di un marchio FEIS);

che siano definite regole di governance in funzione del grado di finalità sociale delle imprese sociali e le regole imposte agli investitori, e che sia precisato il ruolo delle banche e, se necessario, le eventuali regole di solvibilità da imporre loro;

che siano ammessi gli "auto-imprenditori".

5.3   Su EURES

5.3.1   EURES sarà finanziato al 15 % dal programma per il cambiamento e l'innovazione sociale e in larga misura dall'FSE. La sovrapposizione finanziaria dei programmi non contribuisce alla trasparenza agli occhi dei cittadini: i fondi strutturali sono regionalizzati in base alla classificazione NUTS2, mentre i fondi del programma in esame non lo sono.

5.3.2   Le attività a livello nazionale e transfrontaliero saranno finanziate dal Fondo sociale europeo, e le attività europee (29) dal programma in esame. Per la parte FSE si applicheranno le regole sulla partecipazione delle parti sociali e delle ONG, che invece non si applicano alla parte coperta dal programma.

5.3.3   Il CESE si chiede se sia utile raggruppare nell'ambito di un unico programma elementi tanto diversi, rendendo il controllo finanziario più difficile rispetto alla configurazione precedente. Dovrebbe essere più chiara la ripartizione dei finanziamenti tra l'FSE, la Commissione e gli Stati membri. Ciò comporta l'applicazione di regole diverse in materia di procedura di comitato e di controllo degli atti di esecuzione della Commissione (30).

5.3.4   Il CESE si chiede se sia pertinente che la Commissione crei un sistema centralizzato e freni la dinamica regionale EURES, mentre l'esperienza del funzionamento di questa "innovazione sociale" ormai radicata dimostra che gli attori sul campo sono nella posizione migliore per garantirne il successo. Nel 2007, del resto, il Parlamento europeo auspicava addirittura un aumento della relativa dotazione di bilancio (31). Il Comitato ricorda che la mobilità non è un obiettivo in sé, ma soltanto un aiuto in caso di necessità di cercare lavoro in un altro paese dell'Unione.

5.3.5   Il CESE ritiene che nel testo sarebbe necessario menzionare:

il principio del primato dell'offerta di lavori dignitosi sull'offerta di microcredito e "micro-occupazione";

l'obiettivo di promuovere la mobilità contrastando nel contempo il dumping sociale;

i tipi di contratti di lavoro ottenuti grazie a EURES;

la definizione della mobilità mirata;

l'evoluzione annunciata della base giuridica EURES (32);

la necessità di rendere trasferibili i diritti dei cittadini in movimento e nuovi testi in materia di equivalenza delle competenze (33).

5.3.6   Il CESE considera importante mantenere chiaro il ruolo delle parti sociali in seno a EURES.

5.4   Per quanto riguarda la microfinanza e l'imprenditoria sociale:

5.4.1   il CESE auspica che i cittadini siano informati in modo esauriente a proposito di questo programma affinché possano evitare le offerte di microfinanziamenti dell'economia informale a tassi da usura presenti su Internet (necessità di inclusione digitale). Non bisogna dimenticare che le persone citate all'articolo 22 della proposta sono persone vulnerabili, e che necessitano di aiuti supplementari oltre al microcredito e alle attività concorrenziali. Queste ultime, per loro, possono risultare rischiose e rappresentare una mera illusione, e non possono in alcun modo sostituire un lavoro retribuito.

5.4.2   Il CESE raccomanda di prendere in considerazione l'ipotesi di una chiave di ripartizione del programma tra gli Stati membri.

5.4.3   Il Comitato ritiene necessario mettere in evidenza l'effetto leva che dovrebbero esercitare il FEI e la BEI, e definirne chiaramente i beneficiari. Un prestito di 25 000 euro avrà infatti conseguenze molto diverse a seconda che si tratti di una persona che ha appena perso il lavoro (articolo 22, paragrafo 1, lettera a), di un'impresa sociale con dipendenti e un bilancio (articolo 22, paragrafo 3) o di un auto-imprenditore con la sua microimpresa, e gli enti creditizi considereranno le garanzie in modo diverso. Sarebbe quindi opportuno chiarire:

che cosa si intenda per "sociale" in questo contesto;

chi siano i beneficiari, e in particolare le dimensioni delle imprese sociali ammissibili;

che cosa sia una "microimpresa sociale";

le modalità di erogazione degli aiuti e la copertura precisa prevista (100 %?);

i criteri per introdurre eventualmente una forma di scala degli aiuti;

misure di semplificazione della valutazione ex post per agevolare i bilanci e ridurre il costo dei controlli.

5.4.4   Per quanto riguarda i creditori:

si dovrebbero introdurre regole più chiare affinché essi possano assumersi il loro ruolo senza imporre ai debitori eventuali clausole separate e occulte;

si dovrebbero prevedere misure di valutazione per un bilancio rapido.

5.4.5   Il CESE auspica che il valore aggiunto di queste misure sia più elevato rispetto alla valutazione provvisoria del programma precedente, secondo la quale sono stati creati 1,2 posti di lavoro per microcredito erogato (34).

Bruxelles, 23 febbraio 2012

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON


(1)  Parere del CESE, GU C 100 del 30.4.2009, pag. 77.

(2)  Parere del CESE, GU C 132 del 3.5.2011, pag. 22.

(3)  Programma per il cambiamento e l'innovazione sociale, COM(2011) 609 final.

(4)  Articolo 151 del TFUE.

(5)  Fondo sociale europeo e Fondo europeo per l'imprenditoria sociale.

(6)  Programma di lavoro della Commissione per il 2012, COM(2011) 777 final.

(7)  Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

(8)  Cfr. il punto 1 della relazione e l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) della proposta di regolamento (COM(2011) 609 final).

(9)  Articolo 151, paragrafo 1, del TFUE.

(10)  Articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c), del TFUE.

(11)  Parere del CESE, GU C 24 del 28.1.2012, pag. 29.

(12)  COM(2011) 607 final.

(13)  COM(2011) 607 final, cfr. il punto 5 della relazione.

(14)  COM(2011) 607 final, considerando 9.

(15)  COM(2011) 609 final, considerando 9.

(16)  Parere del CESE, GU C 318 del 29.10.2011, pag. 9.

(17)  Social Innovation Review, Standford Graduate School of Business, Fall 2008, J.A. Phills, K. Deiglmeier, D.T. Miller; Social Innovation, J. Howaldt & M. Schwarz, IMO-Dortmund, Mai 2010; Transformations et Innovation sociale en Europe: quelles sorties de crise?, N. Richez-Battesti & D. Vallade, P.U de Louvain-Cahiers du CIRTES 5, sept. 2010, pag.45; S. Bacq & F. Janssen, ibid, pag. 207.

(18)  Cfr. l'articolo 3 della proposta e il parere del CESE, GU C 255 del 14.10.2005, pag. 67.

(19)  Cfr. COM(2011) 609 final, articolo 9, paragrafo 1 e articolo 3, che delineano campi d'applicazione molto ampi.

(20)  Articolo 151, paragrafo 1, del TFUE.

(21)  Articoli 1, 7, 15, 24, 34, paragrafo 3, e 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali, articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e articoli 30 e 31 della Carta sociale europea riveduta.

(22)  COM(2011) 609 final, articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b).

(23)  Cfr. per esempio la valutazione ex ante, pag. 42.

(24)  COM(2011) 609 final, punto 15, lettere a) e c).

(25)  COM(2011) 607 final, articolo 6.

(26)  Scheda finanziaria legislativa (allegata al COM(2011) 609 final, punto 1.4.3, pag. 32.

(27)  COM(2011) 609 final, articolo f, paragrafo 3.

(28)  Parere del CESE, GU C 24 del 28.1.2012, pag. 1.

(29)  Portale e progetto per la gioventù "Il tuo primo lavoro EURES".

(30)  Regolamento (UE) n.182/2011.

(31)  Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2007.

(32)  Comunicazione della Commissione COM(2011) 777 final.

(33)  Proposta di direttiva del 19 dicembre 2011, COM(2011) 883 final.

(34)  Scheda finanziaria legislativa allegata al COM(2011) 609 final, punto 2.1.2, Indicatori di performance, pag. 35.


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