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Document 52011XC0330(01)

    Sintesi della decisione della Commissione, dell' 8 dicembre 2009 , relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 65 del trattato CECA (Caso COMP/37.956 — Tondo per cemento armato, riadozione) [notificata con il numero C(2009) 9912 definitivo]

    GU C 98 del 30.3.2011, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.3.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 98/16


    Sintesi della decisione della Commissione

    dell'8 dicembre 2009

    relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 65 del trattato CECA

    (Caso COMP/37.956 — Tondo per cemento armato, riadozione)

    [notificata con il numero C(2009) 9912 definitivo]

    (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    2011/C 98/06

    Il 30 settembre 2009 la Commissione ha adottato una decisione (modificata con decisione dell'8 dicembre 2009), relativa ad una violazione dell'articolo 65 del trattato CECA. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  (1), con la presente comunicazione, la Commissione pubblica i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, avendo riguardo all'interesse legittimo delle imprese alla non divulgazione dei loro segreti commerciali. Una versione non riservata del testo integrale della decisione è disponibile nella lingua facente fede e nelle lingue di lavoro della Commissione sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo:

    http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/

    1.   INTRODUZIONE

    (1)

    La presente decisione costituisce la riadozione della decisione del 17 dicembre 2002 (2) con la quale la Commissione aveva condannato per la prima volta un cartello nel settore dei tondi per cemento armato in Italia sulla base del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (di seguito «il trattato CECA»). Il 25 ottobre 2007, il Tribunale di primo grado ha annullato detta decisione statuendo che il trattato CECA non poteva costituirne la base giuridica, poiché era scaduto (3) al momento della sua adozione (4).

    (2)

    Pur riguardando la medesima infrazione, la presente decisione si basa pertanto sugli articoli 7, paragrafo 1, e 23 paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza del trattato (articoli 101 e 102 TFUE) (5).

    (3)

    I destinatari della decisione sono otto imprese italiane cui corrispondono undici società: Alfa Acciai SpA, Feralpi Holding SpA, Ferriere Nord SpA, IRO Industrie Riunite Odolesi SpA, Leali SpA, Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA in liquidazione, Lucchini SpA, S.P. SpA in liquidazione, Riva Fire SpA, Valsabbia Investimenti SpA e Ferriera Valsabbia SpA. L'intesa a cui hanno preso parte è durata dal 6 dicembre 1989 al 4 luglio 2000.

    2.   DESCRIZIONE DEL CASO

    2.1.   Procedura

    (4)

    Sulla base delle informazioni raccolte durante gli accertamenti effettuati presso imprese produttrici di tondo per cemento armato e delle risposte alle richieste di informazioni ad esse inviate ai sensi dell'articolo 47 del trattato CECA, la Commissione, il 26 marzo 2002, ha iniziato una procedura di applicazione dell'articolo 65 del trattato CECA e ha adottato la comunicazione degli addebiti ascritti, ai sensi dell'articolo 36 del trattato CECA, alle imprese destinatarie della decisione.

    (5)

    Nel corso dell'istruzione della pratica, Ferriere Nord SpA e Leali SpA hanno preso contatto con la Commissione ai sensi della comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi di intese fra imprese del 18 luglio 1996 (6) (di seguito «comunicazione sulla clemenza»).

    (6)

    I destinatari della comunicazione degli addebiti hanno presentato le loro relative osservazioni scritte e — con l'eccezione della Lucchini SpA — hanno richiesto di esporle oralmente davanti al consigliere-auditore durante l'audizione che ha avuto luogo il 13 giugno 2002.

    (7)

    Il 13 agosto 2002, la Commissione ha inviato agli stessi destinatari una comunicazione supplementare degli addebiti in cui spiegava quale sarebbe stata la sua posizione circa la continuazione del procedimento a seguito dell'estinzione del trattato CECA. Il consigliere-auditore ha inoltre organizzato una seconda audizione, in presenza dei rappresentanti degli Stati membri, il 30 settembre 2002.

    (8)

    La procedura è culminata nell'adozione della decisione del 17 dicembre 2002, successivamente annullata dal Tribunale di primo grado, il 25 ottobre 2007, in seguito ai ricorsi introdotti da otto delle nove imprese destinatarie. La decisione è divenuta invece definitiva nei confronti della Federazione di imprese Federacciai (Federazione delle imprese Siderurgiche Italiane) la quale non aveva introdotto ricorso.

    (9)

    L'annullamento della decisione del 17 dicembre 2002 si fonda unicamente sull'erronea indicazione della base giuridica (i paragrafi 4 e 5 dell'articolo 65 del trattato CECA, i quali erano scaduti al momento della sua adozione). Pertanto, l'annullamento della decisione non fa venir meno la validità della procedura amministrativa che ha preceduto l'adozione della stessa. Con lettera del 30 giugno 2008, la Commissione ha quindi informato le parti interessate della sua intenzione di riadottare la decisione annullata, previa correzione della base giuridica. Tutte le parti hanno presentato osservazioni in merito.

    (10)

    Il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole sul progetto di decisione il 18 settembre 2009. La Commissione ha adottato la presente decisione il 30 settembre 2009 (poi modificata l'8 dicembre 2009 in merito a taluni riferimenti numerici in otto note di piè di pagina e ad un allegato che non era stato accluso alla prima decisione).

    2.2.   Sintesi dell'infrazione

    (11)

    I destinatari hanno preso parte ad una violazione unica, complessa e continuata dell’articolo 65, paragrafo 1, del trattato CECA avente per oggetto o per effetto la fissazione dei prezzi, in funzione della quale è stata anche concordata la limitazione o il controllo della produzione o delle vendite sul mercato italiano del tondo per cemento armato in barre o in rotoli.

    (12)

    Più specificatamente, la Federazione di imprese Federacciai e le altre imprese con essa cooperanti hanno deciso e praticato, almeno dalla fine del 1989, la fissazione uniforme dei prezzi degli «extra di dimensione» del tondo per cemento armato in Italia. A partire dal mese di aprile 1992, le imprese, con il supporto della Federacciai, hanno esteso le loro decisioni e comportamenti alla fissazione del prezzo base del tondo per cemento armato in Italia. Dalla stessa data e fino al mese di settembre 1995, l’intesa si è estesa alla fissazione dei termini di pagamento.

    (13)

    A partire almeno dalla fine del 1994, la Federacciai ha strutturato in modo più sistematico la sua attività organizzativa, sia per quel che riguarda i prezzi che per quel che riguarda le quantità, prodotte e vendute, di tondo per cemento armato.

    (14)

    A partire dal 1995, i partecipanti all’intesa hanno iniziato a concordare la riduzione o il controllo della produzione o delle vendite al fine di ridurre le quantità di tondo immesse sul mercato. Alcune delle imprese produttrici hanno messo in atto un sistema di un controllo reciproco multilaterale più puntuale e sistematico delle quantità prodotte e vendute da ogni singola impresa.

    (15)

    La Commissione non dispone di informazioni sufficienti a dimostrare l’esistenza di un’infrazione alle regole di concorrenza per il periodo successivo al 4 luglio 2000. Va precisato che non tutte le imprese hanno necessariamente partecipato a tutti i comportamenti ora descritti e che alcune di esse vi hanno partecipato per periodi più brevi.

    2.3.   Imputazione della responsabilità e durata dell'infrazione

    (16)

    Per quel che riguarda la destinataria Alfa Acciai SpA, essa identifica un’impresa alla quale sono imputabili, oltre che i comportamenti della Alfa Acciai SpA, anche quelli della Acciaieria Megara SpA (a partire dal 1996) e quelli della Alfa Acciai S.r.L. (prima del 1996) e della Acciaierie di Sicilia SpA. Alfa Acciai SpA ha partecipato all'intesa dal 6 dicembre 1989 al 4 luglio 2000. Dal 13 giugno 1995 al 12 febbraio 1996 l'Alfa non ha peraltro partecipato alla parte dell'intesa relativa alla limitazione o controllo della produzione o delle vendite.

    (17)

    Per quel che riguarda la destinataria Feralpi Holding SpA, essa identifica il successore legale della Feralpi Siderurgica SpA, alla quale fu destinata la decisione annullata del 2002 in quanto impresa alla quale erano imputabili, oltre che i comportamenti della stessa Feralpi Siderurgica SpA, anche quelli della Feralpi Siderurgica S.r.L. e della precedente Feralpi Siderurgica SpA. La durata della partecipazione all'intesa va dal 6 dicembre 1989 al 27 giugno 2000.

    (18)

    Per quel che riguarda le destinatarie Leali SpA e Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA in liquidazione, essi identificano un’impresa alla quale sono imputabili, oltre che i comportamenti della Leali SpA e della Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA in liquidazione, anche quelli della Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA (fino al novembre 1998) alla quale sono succedute. Dopo tale data, Leali SpA è sola responsabile per i comportamenti contestati. La durata della partecipazione all'intesa va dal 6 dicembre 1989 al 27 giugno 2000.

    (19)

    Per quel che riguarda le destinatarie Lucchini SpA e S.P. SpA in liquidazione, esse identificano un’impresa alla quale sono imputabili, oltre che i comportamenti della Lucchini SpA e della Siderpotenza SpA (ora «S.P. SpA in liquidazione»), anche quelli dell’impresa comune Siderpotenza SpA (fino al 1991) e della Lucchini Siderurgica SpA (fino alla fine del 1997). La durata della partecipazione all'intesa va dal 6 dicembre 1989 al 27 giugno 2000. Dal 9 giugno 1998 al 30 novembre 1998 l'impresa ha, peraltro, sospeso la sua partecipazione alla parte dell'intesa relativa alla limitazione o al controllo della produzione o delle vendite.

    (20)

    Per quel che riguarda la destinataria Riva Fire SpA, essa identifica il successore legale della Riva SpA alla quale fu destinata la decisione annullata del 2002 in quanto impresa alla quale erano imputabili, oltre che i comportamenti della Riva SpA, anche quelli della Fire Finanziaria SpA, della Riva Prodotti Siderurgici SpA, della Acciaierie e Ferriere di Galtarossa SpA e della Acciaierie del Tanaro SpA. La durata della partecipazione all'intesa va dal 6 dicembre 1989 al 27 giugno 2000. Dal 1o maggio 1998 al 30 novembre 1998, l'impresa ha peraltro sospeso la sua partecipazione alla parte dell'intesa relativa alla limitazione o al controllo della produzione o delle vendite.

    (21)

    Per quel che riguarda i destinatari Valsabbia Investimenti SpA e Ferriera Valsabbia SpA, esse identificano un'impresa alla quale sono imputabili, oltre che i comportamenti della Valsabbia Investimenti SpA e della Ferriera Valsabbia SpA, anche quelli della ex Ferriera Valsabbia SpA (fino al 2000) e della ancor precedente Ferriera Valsabbia SpA (fino al 1990). L'impresa ha partecipato all'intesa dal 6 dicembre 1989 al 27 giugno 2000.

    (22)

    Per quanto riguarda, infine, le destinatarie Ferriere Nord SpA, IRO Industrie Riunite Odolesi SpA, queste sono le stesse imprese, nonché le stesse persone giuridiche con la stessa denominazione sociale, che hanno posto in essere i comportamenti che, secondo la presente decisione, integrano l'infrazione del diritto della concorrenza UE ad esse contestate dalla Commissione. Ferriere Nord SpA ha partecipato all'intesa dal 1o aprile 1993 al 4 luglio 2000. Dal 13 giugno 1995 al 27 settembre 1998 la Ferriere Nord non ha, peraltro, partecipato alla parte dell'intesa relativa alla limitazione o al controllo della produzione o delle vendite. IRO Industrie Riunite Odolesi SpA ha partecipato all'intesa dal 6 dicembre 1989 al 27 giugno 2000.

    2.4.   Ammende

    (23)

    L'importo delle ammende è stato fissato in base agli orientamenti per il calcolo delle ammende del 1998. Trattandosi di una riadozione, l'importo delle ammende inflitte, a parte una piccola eccezione, è praticamente identico a quello delle ammende inflitte con la decisione annullata del 2002, poiché si tratta della stessa infrazione.

    2.4.1.   Importo di base

    (24)

    L'infrazione consiste in un’intesa, unica, complessa e continua, avente per oggetto la fissazione dei prezzi, in funzione della quale è stata anche concordata la limitazione o il controllo della produzione o delle vendite sul mercato italiano del tondo per cemento armato in barre o in rotoli. Per loro natura tali comportamenti configurano una violazione molto grave dell'articolo 65, paragrafo 1, del trattato CECA. Il cartello era esteso all'intero territorio della Repubblica italiana. La Commissione ritiene pertanto che i destinatari abbiano commesso un'infrazione molto grave. La limitazione degli effetti dell'intesa al solo mercato italiano non permette di ridurre la gravità dell'infrazione da molto grave a grave, poiché va tenuta in considerazione anche l'importanza della produzione italiana.

    (25)

    Tuttavia, senza pregiudizio del carattere molto grave dell'infrazione, nel fissare l’importo di base dell’ammenda, la Commissione ha tenuto conto delle caratteristiche specifiche di questo caso, relativo ad un mercato nazionale soggetto all'epoca dei fatti alla particolare normativa del trattato CECA ed in cui le imprese destinatarie della decisione hanno rappresentato, nel primo periodo dell'infrazione, una parte limitata del mercato in questione.

    2.4.1.1.   Trattamento differenziato

    (26)

    Nella categoria delle infrazioni molto gravi, la scala delle ammende applicabili permette di trattare in modo differenziato le imprese, in modo da tener conto della capacità economica effettiva degli autori dell'infrazione di danneggiare in maniera significativa la concorrenza e in modo da poter fissare l'ammenda ad un livello che ne garantisca un effetto sufficientemente dissuasivo.

    (27)

    Come già indicato nella decisione annullata del 2002, la Commissione ritiene che le quote di mercato ottenute dalle destinatarie della presente decisione nell’ultimo anno intero dell’infrazione (il 1999) non sono rappresentative della loro presenza effettiva sul mercato rilevante nel periodo di riferimento. Tra il 1990 ed il 1999, infatti, dette quote di mercato si sono praticamente triplicate. Pertanto, sulla base delle quote di mercato medie del periodo 1990-1999, si distinguono tre gruppi di imprese per ordine decrescente di presenza sul mercato.

    (28)

    Per Riva e Lucchini/Siderpotenza occorre incrementare l'importo base dell'ammenda calcolato in relazione all'importanza relativa del mercato rilevante al fine di tener conto della dimensione e delle risorse globali di detta società. Infatti, il fatturato realizzato in prodotti CECA da queste imprese è di gran lunga superiore a quello delle altre imprese coinvolte nella presente pratica. Va inoltre ricordato, come si evince dal fascicolo, che in molte occasioni i vertici di queste imprese erano direttamente coinvolti nelle infrazioni contestate. Pertanto, al fine di ottenere un sufficiente effetto deterrente, occorre incrementare l'importo base dell'ammenda per queste due imprese. Nella decisione annullata la Commissione aveva incrementato l'importo base dell'ammenda del 225 % nel caso di Lucchini/Siderpotenza (nella misura in cui il suo fatturato in prodotti CECA è di circa tre volte superiore a quello della più grande delle altre imprese) e del 375 % nel caso di Riva, il cui fatturato globale in prodotti CECA è circa tre volte superiore a quello di Lucchini/Siderpotenza. Il moltiplicatore della Lucchini/Siderpotenza è ridotto a 200 % nella presente decisione, poiché il rapporto tra il fatturato di Lucchini/Siderpotenza e quello della più grande delle altre imprese è cambiato nel 2008 (si è passati da un rapporto 1:3 nel 2001 ad un rapporto di quasi 1:2 nel 2008). Nel riconsiderare l'entità dei moltiplicatori, la Commissione ha anche tenuto conto dell'inflazione registrata e dell'aumento dei fatturati delle imprese.

    2.4.1.2.   Durata

    (29)

    L'infrazione è durata più di dieci anni e sei mesi per tutte le imprese ad eccezione di Ferriere Nord SpA per cui la durata dell'infrazione è pari a più di sette anni. Pertanto, l'ammontare base dell'ammenda è incrementato del 105 % per tutte le imprese, salvo per Ferriere Nord per la quale è incrementato del 70 %.

    2.4.2.   Circostanze aggravanti

    (30)

    Nel presente caso la Commissione ha rilevato solo una circostanza aggravante nel comportamento recidivo di Ferriere Nord SpA, già destinataria della decisione della Commissione del 2 agosto 1989 in merito alla sua partecipazione ad un'intesa di fissazioni dei prezzi e di limitazione delle vendite nel settore della rete elettrosaldata (7).

    (31)

    La Commissione ritiene quindi necessario aumentare del 50 % l'importo base nei confronti di Ferriere Nord SpA.

    2.4.3.   Circostanze attenuanti

    (32)

    La Commissione non ha rilevato alcuna circostanza attenuante.

    2.4.4.   Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 1996

    (33)

    La Commissione riconosce che la Ferriere Nord le ha fornito indicazioni utili che le hanno permesso di comprendere meglio il funzionamento dell'intesa. La Commissione ritiene che questo soddisfi il punto D, primo comma della comunicazione, che indica che una riduzione dell'importo dell'ammenda è possibile quando, prima dell'invio di una comunicazione degli addebiti, un'impresa fornisce alla Commissione informazioni, documenti o altri elementi probatori che contribuiscono a confermare la sussistenza dell'infrazione. La Commissione ritiene quindi giustificato concedere a Ferriere Nord SpA una riduzione del 20 % dell'importo dell'ammenda.

    (34)

    La cooperazione offerta dalla Leali SpA, invece, non soddisfa i requisiti del punto D della comunicazione sulla clemenza.

    3.   AMMENDE INFLITTE DALLA DECISIONE

    Alfa Acciai SpA

    7,175 milioni di EUR

    Feralpi Holding SpA (ex Feralpi Siderurgica SpA)

    10,25 milioni di EUR

    Ferriere Nord SpA

    3,57 milioni di EUR

    IRO Industrie Riunite Odolesi SpA

    3,58 milioni di EUR

    Leali SpA e Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA in liquidazione, solidalmente

    6,093 milioni di EUR

    Leali SpA

    1,082 milioni di EUR

    Lucchini SpA e S.P. SpA in liquidazione (ex Siderpotenza SpA, solidalmente)

    14,35 milioni di EUR

    Riva Fire SpA (ex Riva Acciaio SpA)

    26,9 milioni di EUR

    Valsabbia Investimenti SpA e Ferriera Valsabbia SpA, solidalmente

    10,25 milioni di EUR


    (1)  GU L 1 del 4.1.2003, p. 1.

    (2)  Decisione 2006/894/CE (GU L 353 del 13.12.2006).

    (3)  Il 23 luglio 2002.

    (4)  Il 17 dicembre 2002.

    (5)  Cfr. nota 1.

    (6)  GU C 45 del 19.2.2002, pag. 3.

    (7)  GU L 260 del 6.9.1989, pag. 1.


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