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Document 52011TA1215(07)

    Relazione sui conti annuali dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche relativi all’esercizio 2010, corredata delle risposte dell’Agenzia

    GU C 366 del 15.12.2011, p. 33–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.12.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 366/33


    RELAZIONE

    sui conti annuali dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche relativi all’esercizio 2010, corredata delle risposte dell’Agenzia

    2011/C 366/07

    INTRODUZIONE

    1.

    L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (di seguito «l'Agenzia»), con sede a Helsinki, è stata istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (1). I suoi compiti consistono principalmente nell’assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, nonché la libera circolazione delle sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di preparati e articoli, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione. Essa promuove inoltre lo sviluppo di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che dette sostanze comportano (2). L’Agenzia ha acquisito l’indipendenza finanziaria dalla Commissione il 1o gennaio 2008.

    2.

    Il bilancio 2010 dell’Agenzia è ammontato a 75 milioni di euro, contro i 70,4 milioni di euro dell’esercizio precedente. Alla fine dell'esercizio il personale dell’Agenzia era costituito da 472 agenti, contro i 355 dell'esercizio precedente.

    DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

    3.

    In virtù dell’articolo 287, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Corte ha esaminato i conti annuali (3) dell'Agenzia, che includono «gli stati finanziari» (4) e le «relazioni sull’esecuzione del bilancio» (5) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, nonché la legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati tali conti.

    4.

    La presente dichiarazione di affidabilità è destinata al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all'articolo 185, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (6).

    La responsabilità del direttore

    5.

    In qualità di ordinatore, il direttore dà esecuzione alle entrate e alle spese iscritte in bilancio conformemente al regolamento finanziario dell’Agenzia, sotto la propria responsabilità e nei limiti degli stanziamenti autorizzati (7). Il direttore ha il compito di porre in essere (8) la struttura organizzativa, nonché i sistemi e le procedure di gestione e controllo interni necessari per la compilazione di conti definitivi (9) privi di inesattezze rilevanti risultanti da frode o errore, nonché di garantire la legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti.

    La responsabilità della Corte

    6.

    La Corte ha il compito di fornire, sulla base del proprio audit, una dichiarazione relativa all’affidabilità dei conti annuali dell’Agenzia e alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

    7.

    La Corte ha espletato l’audit conformemente ai princìpi internazionali di audit e ai codici deontologici IFAC e ISSAI (10). In base a tali princìpi, la Corte è tenuta ad applicare princìpi etici ed a programmare e svolgere i propri audit in modo da ottenere una garanzia ragionevole dell’assenza di inesattezze rilevanti nei conti, nonché della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

    8.

    L’audit della Corte comprende l’esecuzione di procedure volte ad ottenere elementi probatori relativi agli importi e alle informazioni riportate nei conti, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. Le procedure scelte, compresa la valutazione del rischio di inesattezze rilevanti nei conti o di operazioni illegittime o irregolari, siano esse dovute a frode o a errore, dipendono dal giudizio professionale degli auditor. Nello svolgere tali valutazioni di rischio, vengono esaminati i controlli interni applicati dall’entità alla compilazione e presentazione dei conti, allo scopo di definire procedure di audit adeguate alle circostanze. L’audit della Corte include altresì una valutazione dell'adeguatezza delle politiche contabili adottate e della ragionevolezza delle stime contabili elaborate dai responsabili, nonché la valutazione della presentazione complessiva dei conti.

    9.

    La Corte ritiene che gli elementi probatori ottenuti forniscano una base sufficiente e adeguata per l’espressione dei giudizi esposti qui di seguito.

    Giudizio sull’affidabilità dei conti

    10.

    A giudizio della Corte, i conti annuali dell’Agenzia (11) presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2010, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

    Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

    11.

    A giudizio della Corte, le operazioni su cui sono basati i conti annuali dell’Agenzia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

    12.

    I commenti che seguono non mettono in discussione i giudizi della Corte.

    COMMENTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

    13.

    Nel 2010 l’Agenzia ha raggiunto la piena autonomia finanziaria. Sarebbe opportuno che l’Agenzia rivedesse il proprio regolamento finanziario per introdurvi un meccanismo che le consenta di trattenere la parte di entrate proprie eccedentaria onde poter finanziare attività future.

    La presente relazione è stata adottata dalla sezione IV, presieduta da Igors LUDBORŽS, membro della Corte dei conti, a Lussemburgo nella riunione del 6 settembre 2011.

    Per la Corte dei conti

    Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

    Presidente


    (1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

    (2)  L’allegato espone in maniera sintetica le competenze e le attività dell’Agenzia, a titolo informativo.

    (3)  Questi conti sono accompagnati da una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio che fornisce, inter alia, il tasso di esecuzione degli stanziamenti, nonché un riepilogo degli storni di stanziamenti tra le varie voci di bilancio.

    (4)  Gli stati finanziari comprendono il bilancio finanziario e il conto del risultato economico, la tabella dei flussi di cassa, la situazione di variazione del patrimonio netto e l’allegato agli stati finanziari, che include una descrizione delle principali procedure contabili nonché altre informazioni esplicative.

    (5)  Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono il conto di risultato dell’esecuzione di bilancio e il relativo allegato.

    (6)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

    (7)  Articolo 33 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72).

    (8)  Articolo 38 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002.

    (9)  Le norme relative alla presentazione dei rendiconti e alla tenuta della contabilità da parte delle agenzie sono stabilite dal capo 1 del titolo VII del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 652/2008 (GU L 181 del 10.7.2008, pag. 23) e sono state riportate testualmente nel regolamento finanziario dell’Agenzia.

    (10)  Federazione internazionale dei revisori contabili (International Federation of Accountants — IFAC) e Princìpi internazionali delle Istituzioni superiori di controllo (International Standards of Supreme Audit Institutions — ISSAI).

    (11)  I conti annuali definitivi, compilati il 23 giugno 2011, sono pervenuti alla Corte il 29 giugno 2011. I conti annuali definitivi sono pubblicati nei seguenti siti Internet: http://eca.europa.eu/ o http://echa.europa.eu/publications/annual_accounts_en.asp/


    ALLEGATO

    Agenzia europea delle sostanze chimiche (Helsinki)

    Competenze e attività

    Ambiti di competenza dell’Unione secondo il trattato

    La base giuridica del regolamento che istituisce l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), ossia il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), è l’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    Competenze dell’Agenzia

    [Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) e regolamento (CE) n. 1272/2008]

    Obiettivi

    Il regolamento REACH ha lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione (articolo 1 del regolamento REACH).

    L’agenzia dovrebbe avere un ruolo centrale nel rendere credibili, per tutte le parti interessate e per il pubblico, le norme riguardanti le sostanze chimiche nonché le procedure decisionali e le basi scientifiche su cui tali norme poggiano. L’Agenzia dovrebbe altresì svolgere un ruolo centrale nel coordinamento della comunicazione riguardante il regolamento REACH e nella sua attuazione. È quindi essenziale che le istituzioni dell’Unione, gli Stati membri, il pubblico e le parti interessate abbiano fiducia nell’Agenzia. Per questo motivo è di vitale importanza garantirne l'indipendenza, un elevato livello di competenza scientifica, tecnica e normativa, nonché la trasparenza e l'efficienza (considerando 95 del regolamento REACH).

    Compiti

    È istituita l’Agenzia europea per le sostanze chimiche allo scopo di gestire e, in alcuni casi, di realizzare gli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi del regolamento REACH e di assicurare la coerenza a livello dell’UE in relazione a tali aspetti. (Articolo 75 del regolamento REACH).

    L’Agenzia fornisce agli Stati membri e alle istituzioni dell’Unione la consulenza scientifica e/o tecnica migliore possibile sulle questioni relative alle sostanze chimiche che sono di sua competenza e che le sono deferite a norma delle disposizioni del regolamento REACH. (Articolo 77, paragrafo 1, del regolamento REACH).

    L’Agenzia assolve inoltre compiti connessi alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze chimiche secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. In particolare, presta agli Stati membri e alle istituzioni dell’Unione la migliore consulenza scientifica possibile e fornisce all’industria e alle autorità degli Stati membri orientamenti tecnici e scientifici.

    Organizzazione

    1 —   Consiglio di amministrazione

    Il consiglio d’amministrazione si compone di un rappresentante di ciascuno Stato membro, designato dal Consiglio, e di un massimo di sei rappresentanti nominati dalla Commissione, tra cui tre rappresentanti delle parti interessate, senza diritto di voto, e inoltre di due personalità indipendenti nominate dal Parlamento europeo. (Articolo 79 del regolamento REACH).

    Compiti: Articolo 78 del regolamento REACH e regolamento finanziario quadro per le Agenzie; principalmente esso adotta i programmi di lavoro annuale e pluriennale, il bilancio definitivo, la relazione generale, il regolamento interno; nomina ed esercita l’autorità disciplinare nei confronti del direttore esecutivo. Il consiglio di amministrazione nomina altresì la commissione di ricorso e i membri dei comitati.

    2 —   Direttore esecutivo

    Compiti: Articolo 83 del regolamento REACH.

    3 —   Comitati

    L’Agenzia è composta da tre comitati (comitato per la valutazione dei rischi, comitato per l'analisi socioeconomica e comitato degli Stati membri).

    Compiti: articolo 76, paragrafo 1, lettere c)-e), del regolamento REACH.

    4 —   Forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione

    Compiti: Articolo 76, paragrafo 1, lettera f), del regolamento REACH.

    5 —   Segretariato

    Compiti: Articolo 76, paragrafo 1, lettera g), del regolamento REACH.

    6 —   Commissione di ricorso

    Compiti: Articolo 76, paragrafo 1, lettera h), del regolamento REACH.

    7 —   Audit esterno

    Corte dei Conti.

    8 —   Autorità competente per il discarico

    Parlamento, su raccomandazione del Consiglio.

    Risorse messe a disposizione dell'Agenzia nel 2010 (2009)

    Bilancio (compresi i bilanci rettificativi)

    75,5 (70,4) milioni di euro, comprendenti le entrate provenienti dalle tariffe: 35,0 (2,2) milioni di euro e sovvenzione UE: 36,0 (66,6) milioni di euro.

    Effettivi al 31 dicembre 2010

    426 (324) posti previsti nella tabella dell'organico,

    di cui occupati: 382 (293).

    Altri agenti: 90 (62) agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati e personale interinale.

    Totale degli effettivi: 472 (355)

    di cui addetti a:

    funzioni operative: 341 (237),

    funzioni amministrative e di supporto: 131 (118).

    Attività e servizi forniti nel 2010 (2009)  (1)

    Il programma di lavoro dell’Agenzia è stato suddiviso in 11 attività:

    1)   registrazione, pre-registrazione e condivisione dei dati

    preparazione e trattamento delle informazioni trasmesse entro la prima scadenza di registrazione REACH,

    numero di fascicoli di registrazione completati, escluse le attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi: 25 000(500),

    numero di richieste di informazione: 1 600(1 000),

    numero di decisioni adottate riguardo a dispute sulla condivisione dei dati: 9 (0);

    2)   valutazione

    potenziamento delle capacità,

    numero di controlli di conformità completati: 70 (14),

    numero di decisioni finali su proposte di sperimentazione: 4 (1);

    3)   autorizzazioni e restrizioni

    numero di sostanze da includere nell’elenco delle sostanze candidate: 16 (15),

    numero di raccomandazioni relative alle sostanze prioritarie da includere nell'allegato XIV del regolamento REACH: 1 (1),

    numero di fascicoli preparati in materia di restrizioni: 1 (0),

    numero di relazioni di revisione finalizzate su sostanze di cui all’allegato XVII del regolamento REACH: 6 (0),

    potenziamento delle capacità;

    4)   classificazioni ed etichettatura (C&L)

    preparazione e trattamento delle informazioni fornite ai fini delle notifiche C&L,

    numero di notifiche C&L ricevute: più di 3 milioni per oltre 100 000 sostanze,

    numero di proposte ricevute per la classificazione e l’etichettatura armonizzate: 81 (33);

    5)   consulenza e assistenza

    supporto orientativo e servizio di helpdesk all’industria, in vista delle scadenze regolamentari,

    numero di domande trattate dal servizio assistenza: 10 000(6 600),

    numero di nuovi documenti orientativi pubblicati: 2 (2),

    numero di documenti orientativi aggiornati: 12 (0);

    6)   supporto informatico alle operazioni

    ulteriore sviluppo del sistema informatico REACH-IT e di altri sistemi scientifici informatizzati;

    7)   consulenza scientifica e pratica per l’ulteriore sviluppo della legislazione

    su richiesta della Commissione europea, contributi su nanomateriali e al programma OCSE sulle linee guida per la sperimentazione e alla proposta concernente il regolamento sui biocidi;

    8)   comitati e forum

    numero di accordi unanimi del comitato degli Stati membri: 26 (15),

    numero di pareri del comitato per la valutazione dei rischi: 16 (1);

    9)   commissione di ricorso

    decisioni sulle norme procedurali adottate;

    10)   comunicazione

    2 giornate dedicate alle parti interessate (Stakeholders days) cui hanno partecipato 700 persone,

    3 000 partecipanti a seminari on line (lead registrants),

    oltre 60 pubblicazioni,

    2 300 pagine tradotte in 21 lingue dell’UE,

    2,5 milioni di visite del sito web da 200 paesi;

    11)   relazioni con istituzioni UE e cooperazione internazionale

    firma di un memorandum d’intesa con il Canada,

    firma di una dichiarazione di intenti con l’Agenzia statunitense di protezione dell'ambiente (US Environmental Protection Agency),

    cooperazione scientifica e tecnica con l’OCSE.

    Fonte: Informazioni fornite dall’Agenzia.


    (1)  Ove opportuno, le cifre sono state arrotondate per eccesso o per difetto all’unità più vicina (10, 100, o 1 000).


    RISPOSTE DELL’AGENZIA

    13.

    Nella prossima revisione del regolamento finanziario, l’Agenzia introdurrà una proposta per un meccanismo che consenta di gestire le entrate eccedentarie.


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