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Document 52011TA1215(01)

    Relazione sui conti annuali dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca relativi all’esercizio 2010, corredata delle risposte dell’Agenzia

    GU C 366 del 15.12.2011, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.12.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 366/1


    RELAZIONE

    sui conti annuali dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca relativi all’esercizio 2010, corredata delle risposte dell’Agenzia

    2011/C 366/01

    INTRODUZIONE

    1.

    L'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (di seguito «l'Agenzia»), con sede a Vigo, è stata istituita dal regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio del 26 aprile 2005 (1). Il suo compito principale consiste nell’organizzare il coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione della pesca praticate dagli Stati membri al fine di assicurare l’applicazione effettiva e uniforme delle norme della politica comune della pesca (2).

    2.

    Il bilancio dell’Agenzia per il 2010 è ammontato a 11 milioni di euro, contro i 10,1 milioni di euro dell’esercizio precedente. Alla fine dell'esercizio, il personale dell’Agenzia era costituito da 54 agenti, rispetto ai 49 dell’esercizio precedente.

    DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

    3.

    In virtù dell’articolo 287, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Corte ha esaminato i conti annuali (3) dell'Agenzia, che includono «gli stati finanziari» (4) e le «relazioni sull’esecuzione del bilancio» (5) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, nonché la legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati tali conti.

    4.

    La presente dichiarazione di affidabilità è destinata al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all'articolo 185, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (6).

    La responsabilità del direttore

    5.

    In qualità di ordinatore, il direttore dà esecuzione alle entrate e alle spese iscritte in bilancio conformemente al regolamento finanziario dell’Agenzia, sotto la propria responsabilità e nei limiti degli stanziamenti autorizzati (7). Il direttore ha il compito di porre in essere (8) la struttura organizzativa, nonché i sistemi e le procedure di gestione e controllo interni necessari per la compilazione di conti definitivi (9) privi di inesattezze rilevanti risultanti da frode o errore, nonché di garantire la legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti.

    La responsabilità della Corte

    6.

    La Corte ha il compito di fornire, sulla base del proprio audit, una dichiarazione relativa all’affidabilità dei conti annuali dell’Agenzia e alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

    7.

    La Corte ha espletato l’audit conformemente ai princìpi internazionali di audit e ai codici deontologici IFAC e ISSAI (10). In base a tali princìpi, la Corte è tenuta ad applicare princìpi etici ed a programmare e svolgere i propri audit in modo da ottenere una garanzia ragionevole dell’assenza di inesattezze rilevanti nei conti, nonché della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

    8.

    L’audit della Corte comprende l’esecuzione di procedure volte ad ottenere elementi probatori relativi agli importi e alle informazioni riportate nei conti, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. Le procedure scelte, compresa la valutazione del rischio di inesattezze rilevanti nei conti o di operazioni illegittime o irregolari, siano esse dovute a frode o a errore, dipendono dal giudizio professionale degli auditor. Nello svolgere tali valutazioni di rischio, vengono esaminati i controlli interni applicati dall’entità alla compilazione e presentazione dei conti, allo scopo di definire procedure di audit adeguate alle circostanze. L’audit della Corte include altresì una valutazione dell'adeguatezza delle politiche contabili adottate e della ragionevolezza delle stime contabili elaborate dai responsabili, nonché la valutazione della presentazione complessiva dei conti.

    9.

    La Corte ritiene che gli elementi probatori ottenuti forniscano una base sufficiente e adeguata per l’espressione dei giudizi esposti qui di seguito.

    Giudizio sull’affidabilità dei conti

    10.

    A giudizio della Corte, i conti annuali dell’Agenzia (11) presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2010, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

    Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

    11.

    A giudizio della Corte, le operazioni su cui sono basati i conti annuali dell’Agenzia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

    12.

    I commenti che seguono non mettono in discussione i giudizi della Corte.

    COMMENTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

    13.

    Alcuni degli impegni di bilancio 2010 dell'Agenzia si riferivano a spese per progetti del 2011, in contrasto con il principio dell'annualità del bilancio.

    14.

    Sono state osservate debolezze nelle procedure dell’Agenzia volte ad assicurare che la documentazione relativa agli appalti sia debitamente firmata e datata.

    ALTRE QUESTIONI

    15.

    In merito alle procedure di selezione del personale, non sono stati previamente definiti né i punteggi minimi che i candidati dovevano aver ottenuto per poter essere convocati al colloquio né quelli per poter essere inseriti negli elenchi degli idonei. Tali pratiche mettono a rischio la trasparenza delle procedure di assunzione.

    La presente relazione è stata adottata dalla sezione IV, presieduta da Igors LUDBORŽS, membro della Corte dei conti, a Lussemburgo nella riunione del 6 settembre 2011.

    Per la Corte dei conti

    Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

    Presidente


    (1)  GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.

    (2)  L’allegato espone in maniera sintetica le competenze e le attività dell’Agenzia, a titolo informativo.

    (3)  Questi conti sono accompagnati da una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio che fornisce, inter alia, il tasso di esecuzione degli stanziamenti, nonché un riepilogo degli storni di stanziamenti tra le varie voci di bilancio.

    (4)  Gli stati finanziari comprendono il bilancio finanziario e il conto del risultato economico, la tabella dei flussi di cassa, la situazione di variazione del patrimonio netto e l’allegato agli stati finanziari, che include una descrizione delle principali procedure contabili nonché altre informazioni esplicative.

    (5)  Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono il conto di risultato dell’esecuzione di bilancio e il relativo allegato.

    (6)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

    (7)  Articolo 33 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72).

    (8)  Articolo 38 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002.

    (9)  Le norme relative alla presentazione dei rendiconti e alla tenuta della contabilità da parte delle agenzie sono stabilite dal capo 1 del titolo VII del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 652/2008 (GU L 181 del 10.7.2008, pag. 23) e sono state riportate testualmente nel regolamento finanziario dell’Agenzia.

    (10)  Federazione internazionale dei revisori contabili (International Federation of Accountants — IFAC) e Princìpi internazionali delle Istituzioni superiori di controllo (International Standards of Supreme Audit Institutions — ISSAI).

    (11)  I conti annuali definitivi, compilati il 30 giugno 2011, sono pervenuti alla Corte il 7 luglio 2011. I conti annuali definitivi sono pubblicati nei seguenti siti Internet: http://eca.europa.eu/ o http://cfca.europa.eu/


    ALLEGATO

    Agenzia comunitaria di controllo della pesca (Vigo)

    Competenze e attività

    Ambiti di competenza dell’Unione secondo il trattato

    (Articolo 38 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea)

    In virtù dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca, gli Stati membri sono tenuti a garantire l’efficacia dei controlli e delle ispezioni nonché l’esecuzione delle norme della politica comune della pesca e, a tal fine, a cooperare tra di loro e con i paesi terzi.

    Regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, che istituisce un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca.

    Competenze dell’Agenzia

    [Regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio]

    Obiettivi

    Il regolamento istituisce un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca, il cui obiettivo è organizzare il coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione della pesca praticate dagli Stati membri e assistere i medesimi affinché cooperino per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, al fine di assicurarne l’applicazione effettiva e uniforme.

    Compiti:

    coordinare le attività di controllo e di ispezione connesse agli obblighi dell’Unione,

    coordinare l’impiego dei mezzi nazionali di controllo e di ispezione messi in comune dagli Stati membri interessati,

    assistere gli Stati membri nella trasmissione delle informazioni sulle attività di pesca e sulle attività di controllo e di ispezione,

    assistere gli Stati membri nell’adempimento dei doveri e degli obblighi derivanti dalle norme della politica comune della pesca,

    assistere gli Stati membri e la Commissione nell’armonizzazione dell’applicazione della politica comune della pesca in tutta l’Unione,

    contribuire alle attività di ricerca e di sviluppo in materia di tecniche di controllo e di ispezione svolte dagli Stati membri e dalla Commissione,

    contribuire al coordinamento della formazione degli ispettori e dello scambio di esperienze tra Stati membri,

    coordinare le operazioni per la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, conformemente alle norme dell’Unione.

    Organizzazione

    1 —   Consiglio d'amministrazione

    Composto da un rappresentante per ogni Stato membro e da sei rappresentanti della Commissione.

    2 —   Direttore esecutivo

    Nominato dal consiglio di amministrazione da una lista di almeno due candidati proposti dalla Commissione.

    3 —   Audit esterno

    Corte dei conti europea.

    4 —   Autorità competente per il discarico

    Parlamento su raccomandazione del Consiglio.

    Risorse messe a disposizione dell'Agenzia nel 2010 (2009)

    Bilancio definitivo

    11,0 milioni di euro (10,1 milioni di euro).

    Effettivi al 31 dicembre 2010

    53 (55) posti per personale temporaneo previsti nella tabella dell'organico, di cui occupati: 52 (44)

    + 2 (5) agenti contrattuali

    Totale effettivi: 54 (49)

    Prodotti e servizi forniti nel 2010

    Coordinamento operativo

    attuazione del Piano di impiego congiunto (PIC) per la pesca del merluzzo nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nel Kattegat, nella Manica orientale e nelle «acque occidentali» (acque della Scozia occidentale e Mare d’Irlanda),

    PIC per la pesca del merluzzo nel Mar Baltico,

    PIC per la pesca del tonno rosso nel Mar Mediterraneo e nell’Atlantico orientale,

    attuazione del PIC nelle zone dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale e dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-orientale,

    sostegno ad attività finalizzate alla lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata,

    consolidamento dei piani di impiego congiunto tramite la promozione di un approccio regionale,

    formazione degli ispettori degli Stati membri che partecipano ai piani di impiego congiunto.

    Potenziamento delle capacità

    catalogazione dei programmi formativi degli Stati membri per gli ispettori nazionali della pesca,

    redazione di una proposta di contenuti indicativa per il programma formativo di base,

    sviluppo di una piattaforma collaborativa basata sul web per la formazione,

    assistenza ai programmi di formazione nazionali degli Stati membri,

    utilizzo e manutenzione del sistema di controllo dei pescherecci,

    costituzione della sala di coordinamento dell’Agenzia per i piani di impiego congiunto.

    Fonte: Informazioni fornite dall'Agenzia.


    RISPOSTE DELL’AGENZIA

    13.

    Per organizzare riunioni e missioni operative, pianificate preventivamente per il 1o trimestre del 2011, l’Agenzia ha fatto ricorso ad impegni del bilancio 2010. L’Agenzia prende atto dell’osservazione della Corte e adotterà misure per evitare circostanze simili in futuro.

    14.

    L’Agenzia CFCA prende atto delle osservazioni della Corte e rinforza la consapevolezza di tutti gli attori coinvolti relativamente all’obbligo di datare e firmare debitamente la documentazione pertinente.

    Altre questioni

    15.

    L’Agenzia ha corretto i moduli relativi alle procedure di selezione del personale e ha fissato una soglia minima iniziale, che può essere usata dal comitato di selezione per assicurare la trasparenza.


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